ConĒraĒĒo pgr l*affidamgnĒo dgl Sgrvizio di finowlgdgg managgmgnĒ g moniĒoraggio lggislaĒivo
ConĒraĒĒo pgr l*affidamgnĒo dgl Sgrvizio di finowlgdgg managgmgnĒ g moniĒoraggio lggislaĒivo
CIG: 9426800972
tra
PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Colonna, n. 370, C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, in persona del suo legale rappresentante l’Amministratore Unico Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito “Società” o “Committente”)
e
Adl Consulting S.R.L. SB con sede legale in Roma, Via delle Quattro fontane, N. 15, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C.F., e P.I. n. 12034941000, PEC xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Xxxxxxx Di Xxxxx (di seguito “Appaltatore”);
La Societm e l’Appaltatore, di seguito singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
1. la Societm ha come obiettivo la diffusione di servizi pubblici digitali mediante lo sviluppo di progetti innovativi e la realizzazione di infrastrutture digitali su cui costruire una nuova generazione di servizi pubblici, per un nuovo rapporto Stato - cittadino più moderno, sostenibile e vantaggioso, attraverso le piattaforme dalla medesima gestite;
2. la Societm ha conosciuto una forte crescita: in termini di evoluzione della propria offerta di prodotti e servizi, di progettualitm gestite e di dotazione di organico e strutturazione interna nonché l’ampiezza delle attivitm e l’eterogeneitm dei target di riferimento, la varietm dei prodotti e delle soluzioni offerte e l’articolazione della Societm;
3. la Societm ha l’esigenza di un supporto specializzato per le attivitm di knowledge management e monitoraggio legislativo;
4. a tal fine, la Committente ha indetto in data 30/09/2023 una gara europea a procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 s.m.i. per l’affidamento delle prestazioni in oggetto;
5. l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha espressamente manifestato la volontm di impegnarsi ad erogare i servizi richiesti come individuati nel Capitolato Tecnico (Allegato n. 1) nonché di eseguire, alle condizioni, modalitm e termini di seguito stabiliti, le prestazioni ivi previste e
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disciplinate dal presente atto (di seguito “Contratto”);
6. l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;
7. sono stati effettuati i controlli sull’Appaltatore aggiudicatario ai sensi dell’art. 80, D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
8. è stata richiesta per l’Appaltatore Adl Consulting S.R.L. SB l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.);
9. pertanto, si procede alla stipula del presente Contratto sotto la condizione risolutiva di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall’invio della richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011”);
10. la Committente provvederm alla gestione tecnica e amministrativa del Contratto;
11. l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
12. l’Appaltatore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi calcolati in giorni “solari”, ove non diversamente stabilito;
13. l’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalitm ed ai termini stabiliti;
Tutto quanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse e gli Allegati, nonché la documentazione richiamata nel presente Contratto) o negli Allegati stessi, ancorché non materialmente allegata, ivi inclusa la documentazione di gara (di seguito “Documentazione Correlata”), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e vincolano le Parti al loro rispetto.
2. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a) Normativa Privacy:
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i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento UE”);
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b) D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
c) L. n. 136/2010;
d) D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
e) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i;
f) Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i o dal Contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI
1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relative all’affidamento del servizio di knowledge management e monitoraggio legislativo (di seguito “Prestazioni o Servizio/i”), le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico nonché nell’Offerta Tecnica (sub Allegato 2). In particolare, in applicazione di quanto previsto dal presente Contratto, a fronte del pagamento dei corrispettivi individuati ai commi 5 e 6 che seguono, l’Appaltatore si impegna a svolgere in favore della Committente le attivitm come dettagliate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, cui si fa espresso rinvio.
2. L’Appaltatore dovrm svolgere le attivitm di gestione ed esecuzione dell’appalto nel rispetto delle condizioni, delle specifiche tecniche, delle tempistiche e dei livelli di servizio contenuti nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e, laddove presenti, delle caratteristiche migliorative tecniche e/o funzionali dell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite da PagoPA S.p.A..
3. Le Parti concordano che in caso di discordanza o contrasto tra quanto previsto nell’Allegato n. 1 e quanto indicato nell’Allegato n. 2 prevale la soluzione tecnica ritenuta più vantaggiosa dalla Societm.
4. Le Parti concordano, altresì, che in caso di contrasto tra il presente Contratto e la Documentazione Correlata prevarrm la soluzione ritenuta più vantaggiosa per la Societm.
5. Il canone offerto è indicato nell’Offerta Economica (sub Allegato n. 3).
6. Il valore per l’espletamento dei Servizi di cui al presente Contratto, è pari C C172.872,00 (euro centosettantaduemilaottocentosettantadue/00), al netto IVA (c.d. “Massimale”).
7. Le Prestazioni, come descritte nel Capitolato Tecnico, saranno rendicontate a Stati di avanzamento lavori (SAL), nei limiti del Massimale.
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8. Le singole fasi, e relative attivitm, potranno dirsi correttamente e completamente concluse solo a seguito di consegna dei deliverable indicati, e a seguito di espressa approvazione da parte della Committente del report di cui al successivo art. 5, comma 2, tramite redazione di apposita Attestazione di regolare esecuzione. Il corrispettivo non è dovuto nel caso di mancata o parziale consegna dei deliverable e/o del report, di cui all’art. 5 comma 2 del presente Contratto, da parte dell’Appaltatore.
9. I corrispettivi riconosciuti in corso di esecuzione del presente Contratto all’Appaltatore remunerano l’Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attivitm e servizi che dovrm rendere in esecuzione dello stesso e devono intendersi comprensivi di qualsiasi spesa dal medesimo affrontata ai fini dell’esecuzione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di trasferta e di noleggio attrezzature.
10. L’obbligo dell’Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione allegata, ai prezzi, alle condizioni alle modalitm ed ai termini stabiliti.
11. Le Prestazioni saranno remunerate solo a seguito di espressa approvazione da parte della Committente del report di cui al successivo art. 5, comma 2, tramite redazione di apposita Attestazione di regolare esecuzione, validata dal DEC, a firma del RUP.
12. Le modalitm di liquidazione dei corrispettivi sono indicate nell’articolo 10 del presente Contratto.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di inizio attivitm.
2. Il Verbale di inizio attivitm è sottoscritto dal Referente del Contratto per l’Appaltatore e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto per la Committente.
3. L’avvio dell’esecuzione delle attivitm avverrm, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., contestualmente alla stipula o dell’eventuale esecuzione anticipata del Contratto. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione per causa imputabile all’Appaltatore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020.
4. La Committente si riserva la facoltm di rinnovare il Contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di C 88.200,00 al netto di Iva. La Committente esercita tale facoltm comunicando al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto originario.
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5. La Committente si riserva, altresì, la facoltm di proroga ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In tal caso, l’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.
6. In caso di invaliditm di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 3 bis - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. La Societm si riserva la facoltm di apportare modifiche al presente Contratto nei casi, alle condizioni e nei termini di cui all’art. 106, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
2. In particolare, ai sensi dell’art. 106, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrm imporre all’Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del Contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
3. Il prezzo dei singoli Servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta dell'Appaltatore, la Committente potrm procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del successivo comma 5.
4. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
5. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarm la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).
6. Nessuna variante o modifica al Contratto potrm essere introdotta dall’Appaltatore se non espressamente approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di qualsivoglia natura e obbligheranno l’Appaltatore alla rimessa in pristino della situazione preesistente a sua cura e spese. Qualsiasi modifica apportata senza l’approvazione della Committente costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
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1. Per il presente procedimento il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.
3. E’ nominato Direttore dell’esecuzione del Contratto per la Committente (DEC) Xxxxxx Xxxxxxx, dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalitm e i tempi di svolgimento delle Prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere previamente concordate dal RCA con il DEC, in coerenza con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. Ogni bimestre, l’Appaltatore produrrm un report descrittivo, in approvazione del quale la Committente produrrm apposita Attestazione di regolare esecuzione, validata dal DEC, a firma del RUP. Il report dovrm essere inoltrato alla Committente entro 10 (dieci) giorni dal termine del bimestre di riferimento.
3. Eventuale altra reportistica dovrm essere concordata fra le Parti e non potrm comportare ulteriori costi aggiuntivi per la Committente.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto nei commi precedenti, oppure il ritardo rispetto alle tempistiche suindicate, comporterm l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 8 del presente Contratto.
5. Ove la Committente ritenga necessario che l’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione dei Servizi di cui al presente Contratto, debba accedere ad alcuni sistemi applicativi dalla stessa utilizzati, la Committente attiverm, per ciascun sistema applicativo individuato, delle utenze dedicate al RCA. Le credenziali di ciascuna utenza attivata (di seguito “Credenziali”) saranno comunicate al RCA dalla Committente e da quest’ultima disattivate quando ritenuto opportuno e, in ogni caso, alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione sia essa intervenuta. In occasione della comunicazione delle Credenziali, la Committente fornirm all’Appaltatore istruzioni in merito a modalitm e tempi di utilizzo dei sistemi applicativi della Committente per cui gli è stata attivata l’utenza.
6. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che la comunicazione o comunque la conoscenza da parte di terzi delle Credenziali permetterm a tali soggetti di accedere a, e utilizzare, i sistemi applicativi della Committente in nome e per conto dell’Appaltatore stesso. Pertanto, per tutta la durata del presente Contratto, non appena ricevute le Credenziali, il RCA si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee per proteggerle da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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a. mantenere segrete e custodire le Credenziali con la massima diligenza e riservatezza;
b. utilizzare le Credenziali esclusivamente a titolo personale e non cederle o comunicarle a terzi (compresi eventuali dipendenti, consulenti e/o collaboratori dell’Appaltatore a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto) senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente; e
c. più in generale, utilizzare le Credenziali con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto in linea con quanto previsto nel Contratto stesso, nonché a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attivitm esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili, anche indicate nel Capitolato Tecnico.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi, nonché a compilare e sottoscrivere almeno a cadenza annuale, su richiesta della Committente, il questionario dalla stessa sottoposto relativo alle misure di sicurezza adottate.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilitm o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilitm o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore si obbliga, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o, in generale, di uso non autorizzato delle Credenziali, a darne tempestiva comunicazione alla Committente e, in ogni caso, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.
5. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare i sistemi applicativi utilizzati dalla Committente cui avrm accesso, solo ed esclusivamente, secondo le istruzioni che gli saranno fornite dalla Committente.
6. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attivitm, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori, dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 11.
L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attivitm contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumitm dei
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lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati e/o al personale in forza alla Committente ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
8. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche dei Servizi offerti senza previa autorizzazione scritta della Committente.
9. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino ad avvenuta regolarizzazione.
10. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Committente, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
11. L’Appaltatore non è autorizzato a, e gli è fatto divieto assoluto di, spendere il nome della Committente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o presentarsi come soggetto autorizzato dalla Committente.
12. Alla cessazione per qualunque causa (recesso, risoluzione, etc) del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a:
a) provvedere, nelle modalitm indicate dalla Committente, al passaggio di consegne e alla migrazione di tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei Servizi oggetto del Contratto o verso la Committente medesima;
b) al termine del compimento delle attivitm di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, e a fornirne adeguata evidenza su richiesta della Committente.
13. Anche a seguito della cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto a beneficio di eventuali imprese in concorrenza della Committente.
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14. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia contestazione proveniente a qualunque titolo da terzi, che sia direttamente o indirettamente collegata all’esecuzione del presente Contratto.
15. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
16. Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Committente esegue in xxxxx x'xxxxxxxxxx xx xxxxxche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto.
ART. 6 BIS - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integritm dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltm della BEI, nonché delle Autoritm di volta in volta competenti, di richiedere l’analisi dei predetti libri. L’analisi da parte della BEI, da comunicarsi all’Appaltatore, a cura della Committente, con congruo preavviso, comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, dovrm essere effettuata esclusivamente presso i locali della sede legale dell’Appaltatore e in presenza di personale dell’Appaltatore, con espresso divieto di estrarre copia e di prelevare i documenti analizzati.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
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1. Ai fini della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, rilasciata in data 18/01/2023 da Intesa Sanpaolo S.p.A. mediante garanzia fideiussoria avente numero 01862/8200/884487, del valore di C17.640,00 che, anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b) per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c) per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto stesso;
d) per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e) per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operativitm della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrm richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del presente Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarm effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le prestazioni di volta in volta richieste, nel rispetto
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delle modalitm e termini prescritti e concordati dal DEC e RCA, in base a quanto previsto agli articoli 2 e 5 che precedono.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformitm all’articolo 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalitm e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
3. In caso di mancato rispetto delle tempistiche concordate dal DEC e RCA, o di quelle indicate nell’Offerta Tecnica, per ogni giorno di ritardo verrm applicata una penale pari all’1‰ (un per mille) del Massimale del Contratto.
4. Ai fini dell’applicazione delle penali da ritardo, si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme rispetto alle disposizioni di cui alla documentazione contrattuale. In tal caso, la Committente applicherm all’Appaltatore la rispettiva penale, non esaustiva, sino alla data in cui la prestazione inizierm ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla documentazione contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Con riferimento agli indicatori di qualitm di cui all’Appendice n. 1 del Capitolato Tecnico, si applicano le penali ivi previste.
6. Inoltre, in virtù di quanto dichiarato dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica, la Committente si riserva di applicare le penali di seguito indicate:
- qualora sia ravvisato che la prestazione è effettuata con modalitm difformi da quanto dichiarato nella Relazione tecnica presentata dall’Appaltatore (con riferimento al criterio discrezionale n. 1), è possibile applicare una penale pari 0,5% del valore del contratto per ogni difformitm rilevata. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a colmare la predetta difformitm tempestivamente e comunque entro un mese dalla comunicazione di applicazione della penale. Qualora, alla scadenza di tale periodo, la difformitm metodologica dovesse continuare a persistere la Committente si riserva di applicare un’ulteriore penale di importo maggiorato del 10% rispetto alla precedente; in tal caso verrm concesso all’Appaltatore un periodo di un ulteriore mese per colmare questo disallineamento. Qualora la difformitm dovesse persistere la Committente si riserva la facoltm di risolvere il contratto. Le penali sono cumulabili e non recuperabili.
7. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, la Committente, senza necessitm di diffida o procedimento giudiziario, potrm, a proprio insindacabile
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giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale conseguente obbligo di reintegrazione della stessa in capo all’Appaltatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ai sensi dell’art. 1252 c.c., ivi compresi i corrispettivi maturati. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
8. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (diecipercento) del Massimale, la Committente si riserva la facoltm di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
9. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
10. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto all’Appaltatore dalla Societm; l’Appaltatore dovrm comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
11. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltm di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a) il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilitm dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano gim indicati nel sub-contratto);
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b) tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
4. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltm di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherm tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI E CIG
1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto è dettagliato all’articolo 2 che precede.
2. ll pagamento dei corrispettivi è effettuato con cadenza bimestrale dalla Committente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse dallo stesso conformemente alle modalitm previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte della Committente delle prestazioni erogate. Il pagamento avverrm a seguito dell’invio di apposita Attestazione di regolare esecuzione da parte della Committente in approvazione del report di cui all’art. 5, comma 2.
3. Solo a seguito di approvazione del report di cui al precedente art. 5, comma 2, e conseguente invio dell’Attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni da
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parte della Committente, firmata dal RUP, l’Appaltatore potrm emettere fattura elettronica.
4. La fattura elettronica dovrm essere completa delle modalitm di pagamento, del CIG 9426800972, e dovrm essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
a) Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b) Codice Fiscale: 15376371009
c) Partita Iva: 15376371009
d) Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e) Codice Destinatario: M5UXCR1
5. La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, da indicare in fattura.
6. Il pagamento sarm effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3, della L. n. 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilitm dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, è il seguente:
- IBAN: IT 96 B 03069 05000 100000013936.
7. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio da parte della Committente del documento unico di regolaritm contributiva.
8. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Societm, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullitm assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitm finanziaria prescritti dalla citata legge. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Societm, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto articolo 3, comma 9, L. n. 136/2010.
9. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Societm ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitm finanziaria.
10. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
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11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, il presente Contratto potrm essere risolto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilitm previsti dall’articolo 3 della L. n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederm a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autoritm competenti.
ART. 11 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 13/02/2023 (sub Allegato n. 4), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrm a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attivitm oggetto del presente Contratto.
2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrm a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e/o subcontraenti a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietm intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autoritm antitrust nonchè danni sostanziali all'attivitm e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, subcontraenti e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai
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suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, subcontraenti e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherm per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
ART. 12 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Salvo quanto necessario per l’esecuzione del Contratto, la sottoscrizione del Contratto e lo svolgimento delle Attivitm oggetto del medesimo non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto della Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
2. Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del Contratto. A tal fine l’Appaltatore è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attivitm oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Committente, le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalitm ivi specificate, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in materia di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. Per le attivitm per le quali la Committente agisce a sua volta come responsabile del trattamento, la presente nomina deve intendersi quale nomina a sub-responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 co. 4 del Regolamento.
3. La nomina a Responsabile del trattamento ha durata pari a quella del presente Contratto.
4. L’Appaltatore si impegna a presentare, su richiesta della Committente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
5. Le finalitm per le quali il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati: esecuzione del Contratto.
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6. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attivitm oggetto del Contratto sono: dati comuni (anagrafici e di contatto) e gli eventuali altri dati personali, anche particolari, eventualmente inseriti nel Gestionale.
7. Le categorie di interessati sono: personale in forze della Committente; clienti e fornitori della Committente.
8. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:
a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
b. trattare i dati personali per le sole finalitm specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Committente, che l’Appaltatore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, l’Appaltatore deve informare immediatamente la Committente;
d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali;
e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessitm ovvero che siano trattati solamente per le finalitm previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f. adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalitm della raccolta;
g. su eventuale richiesta della Committente assistere quest’ultima nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati,
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conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
h. ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, tenere un registro delle attivitm di trattamento effettuate sotto la propria responsabilitm e cooperare con la Committente e con l’Autoritm Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Committente e dell’Autoritm, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
9. L’Appaltatore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attivitm specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente.
10. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente all’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta all’Appaltatore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilitm e risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
11. L’Appaltatore manleverm e terrm indenne la Committente da ogni perdita, contestazione, responsabilitm, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub appaltatori e/o sub-contraenti.
12. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, l'Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) restituire alla Committente i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
13. L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte della Xxxxxxxxxxx.Xx tal caso l'Appaltatore assicura il rispetto delle misure di garanzie previste dal Regolamento EU e, a richiesta, ne fornisce prova alla Committente senza ritardo. Sarm obbligo della Committente vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'Appaltatore , nonché a supervisionare l’attivitm di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attivitm posta in essere dall'Appaltatore.
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14. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualitm di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con la Committente e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
ART. 12 bis - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai fini del presente Contratto, le Parti dichiarano che trattano i dati personali anche in qualitm di titolari autonomi del trattamento, per tutto quanto non compreso nell’articolo che precede. In particolare, l’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali della Committente (es. dati di contatto dei dipendenti per la gestione del Contratto) sarm effettuato nel rispetto della normativa privacy applicabile, con particolare riferimento al Regolamento UE, a tal riguardo impegnandosi all’adozione di adeguate misure di sicurezza sulla base di quanto previsto dall’art. 32 del suddetto Regolamento, con l’impegno dell’Appaltatore a cancellare i dati superflui, o comunque non utili all’esecuzione del Contratto, e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo
2. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilitm, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autoritm Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (ivi inclusi gli Allegati).
3. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualitm di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, l’Appaltatore si impegna a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
4. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente verrm effettuato nel rispetto del Regolamento UE.
5. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Contratto (sub Allegato n. 5).
ART. 13 - DIRITTI SUI PRODOTTI
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1. La Committente acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietm intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto eventualmente realizzato dall’Appaltatore e/o dai sub-contraenti in esecuzione del presente Contratto e, nello specifico, su qualsiasi documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo, dai suoi sub-contraenti e/o collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto. I prodotti eventualmente elaborati o sviluppati dall’Appaltatore e/o dai suoi sub-contraenti in esecuzione del Contratto resteranno di proprietm esclusiva della Committente, che li utilizzerm per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo. Resta inteso che la Committente potrm apportare a tali prodotti ogni minima modifica necessaria per l’adattamento alle proprie esigenze di utilizzo.
2. E’ fatto divieto all’Appaltatore e/o ai suoi sub-contraenti di utilizzare, divulgare e/o cedere, anche a titolo gratuito, tutti i prodotti eventualmente realizzati o sviluppati nell’ambito dell’esecuzione di cui al presente Contratto.
3. ll software che compone l’architettura di base del portale/gestionale dell’Appaltatore (di seguito “Gestionale”), così come gli altri software eventualmente necessari per l’erogazione di tutti i servizi dell’Appaltatore - e non solo per l’erogazione dei Servizi oggetto del presente Contratto - e per il funzionamento del Gestionale stesso, non saranno oggetto di acquisizione da parte della Committente, restando di proprietm dell’Appaltatore medesimo. In ogni caso, la conservazione in capo all’Appaltatore della proprietm intellettuale del Gestionale non deve comportare pregiudizio degli obblighi assunti dall’Appaltatore stesso ai sensi del successivo articolo 13-bis che segue.
4. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei Servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
5. L’Appaltatore assume ogni responsabilitm conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente
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qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto.
6. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrm diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
ART. 13-bis - ASSISTENZA IN CASO DI CESSAZIONE
1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Committente ha diritto di ricevere dall’Appaltatore assistenza per la migrazione dei dati e dei Servizi. In tal caso, pertanto, l’Appaltatore, entro il periodo di tempo ragionevolmente indicato dalla Committente, si impegna a: i. collaborare con la Committente nell'effettuare il corretto trasferimento dei dati di pertinenza della Committente a terzi fornitori indicati dalla Committente ovvero alla Committente stessa; ii. fornire qualsiasi altro servizio di assistenza concordato tra le Parti (congiuntamente, i "Servizi di Assistenza speciffica alla Migrazione" o “SAM”). In caso di richiesta di XXX, le Parti si impegnano, fin d’ora, a concordare, in buona fede, di volta in volta, le relative modalitm operative e i corrispettivi dei detti servizi.
ART. 14 - RECESSO
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 s.m.i., la Committente potrm recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.
2. In tal caso la Committente sarm tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 15 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrm diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l’erogazione dei Servizi da parte dell’ Appaltatore, se esistenti;
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b) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 11 del presente Contratto;
c) nei casi di cui all’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
d) nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
e) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
g) qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
h) in ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Appaltatore avrm diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
i) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;
2. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrm diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 15-bis - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilitm, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni dall’Appaltatore stesso,dalla Committente e/o da terzi durante l’esecuzione delle Prestazioni, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa avanzata in merito agli eventi dannosi verificatisi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti per i rischi di responsabilitm civile con massimali indicati nelle condizioni di polizza.
3. Resta ferma l’intera responsabilitm dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltm di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da
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parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilitm della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attivitm eseguite.
5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operativitm delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente decida di non avvalersi della facoltm di cui al precedente comma 4, il Contratto potrm essere risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestivitm, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validitm della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
ART. 17 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalitm esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto, o comunque, in via generale, ai seguenti indirizzi:
- per la Committente, tramite email xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - o pec xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx o tramite telefono al numero x00- 0000000000;
- per l’Appaltatore, tramite email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 19 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
1. Le obbligazioni di cui all’articolo 6, commi 11, 12, 14, 15 e 16, all’articolo 11, all’articolo 12, all’articolo 13, all’articolo 13-bis, all’articolo 15-bis, all’articolo 18 e all’art. 20 del
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presente Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto stesso, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
ART. 20 - MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestm ed osservanza della legge, pluralismo, professionalitm, imparzialitm, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtm e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, congiuntamente, “Modello”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”) della Committente adottati ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito “Decreto”) ed ex lege 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione nella sezione “Trasparenza” del sito ai seguenti link: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxxxxxxxx-xxxxx-x orruzione.html e
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx000_xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce, inoltre, che quanto forma oggetto del presente Contratto sarm realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Modello e nel PTPCT e, per l’effetto, si impegna a far conoscere gli stessi, nonché tutta la normativa applicabile a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderm parte alla realizzazione delle attivitm oggetto del presente Contratto.
3. In particolare, e senza limitare la generalitm di quanto sopra, l’Appaltatore garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del Contratto e/o faccia parte della sua organizzazione non terrm comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Modello, del PTPCT e/o di tutta la normativa applicabile e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Committente si riconosce e che applica nell’esercizio della propria attivitm, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.
4. L’effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate, nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticitm e dei rischi evidenziati dal Modello e dal PTPCT sono considerati parte essenziale, nell’interesse della Committente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con il presente Contratto.
5. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltm della Committente di risolvere il presente Contratto ai
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sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dal presente Contratto.
6. L’Appaltatore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto nel suo rapporto con la Committente, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull’esecuzione di esso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformitm alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.
7. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, l’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto previsto nel presente Contratto costituisce esclusivamente il corrispettivo per la regolare esecuzione degli impegni contrattuali e che non porrm in essere atti omissivi e/o commissivi tra cui trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Contratto.
8. L’Appaltatore assume le garanzie di cui sopra ai sensi dell’art. 1381 c.c., per ogni proprio subappaltatore e subcontraente individuato ai sensi del presente Contratto.
Allegati:
All. 1 - CT;
All. 2 - Offerta Tecnica;
All. 3 - Offerta Economica;
All. 4 - Accordo di riservatezza;
All. 5 - Informativa privacy della Committente.
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
PagoPA S.p.A. L’Amministratore AUlnesicsaondro
Xxxxxxxxxx XxxxXxxxxxxxxx
X.XX DIGITALMEN13T.E02.2023
18:46:37
GMT+01:00
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 9426800972 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL
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CONTRATTO); art. 3 bis (MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 6-bis (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 8 (PENALI E RISOLUZIONE); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 11 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA); art. 12 (NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI); art. 12 bis ( TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI); art. 13 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art. 13-bis (ASSISTENZA IN CASO DI CESSAZIONE) art. 14 (RECESSO); art. 15 (ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA); art. 15-bis (DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA); art. 16 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 18 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE); art. 19 (CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA) e art. 20 (MODELLO EX D.LGS. N. 231/01 E PTPCT).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
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