COMUNE DI ANDRANO
COMUNE DI ANDRANO
Provincia di Lecce
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE – SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
P U B B L I C A Z I O N E AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO R E N D E N O T O
che il Comune di Andrano, con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxxxxx x. 00, xxx. 0000/000000 - fax n. 0836/926032, intende procedere all’assegnazione di un area pubblica per la realizzazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1 . CARATTERISTICHE DELL’ AREA E DELL’ ATTIVITÀ DA ASSEGNARE
L’area interessata è situata all’interno del Parco delle Rimembranze in località Castiglione, come da planimetria allegata con evidenziata la zona ove localizzare l’area da destinare all’occupazione di suolo pubblico.
Tipologia dell’attività: annuale.
Superficie permanente assegnabile: per la realizzazione del chiosco è prevista l’assegnazione di una superficie di un minimo di 25 mq, oltre ad una ulteriore superficie di area di pertinenza all’interno di una zona calcolata in complessivi 480 mq; le superfici del chiosco e dell’area esterna sono tra loro cumulabili e costituiscono la base imponibile per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del canone per l’occupazione del suolo pubblico.
A carico dell’assegnatario è previsto il posizionamento dei cestini portarifiuti, l’eventuale sfalcio dell’erba, la pulizia, l’annaffiatura e la manutenzione dell’intera area verde di pertinenza oggetto della concessione, la pulizia degli altri spazi fruibili ivi situati, alle condizioni tutte stabilite nell’allegato disciplinare d’oneri.
Alla scadenza della concessione, salvo rinnovo, il concessionario dovrà rimuovere la struttura e ripristinare lo status quo ante a propria cura e spese.
Qualsiasi miglioramento o addizione apportati sulle aree oggetto di concessione e relative pertinenze al cessare della concessione stessa, per qualsiasi causa, resteranno in proprietà ed in uso dell’Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa vantare alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa, ristoro o quant’altro.
Nel chiosco da realizzare potrà svolgersi esclusivamente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “D”, così come prevista dall’art. 5 della L. n. 287/1991, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “D” è vincolata alla concessione dell’area pubblica per la gestione del chiosco, pertanto, la titolarità della stessa è del Comune di Andrano che la cede temporaneamente al gestore pro tempore della struttura de quo, il quale non può vantare alcun diritto sull’autorizzazione amministrativa al termine del periodo di concessione/gestione.
2 . DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci) dalla data della firma di apposita convenzione, con possibilità di rinnovo previa istanza scritta tre mesi prima della scadenza.
E’ ammesso il subingresso nella titolarità della gestione dopo i primi 3 anni di attività.
3 . REQUISITI SOGGETTIVI
Il richiedente deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
• Requisiti professionali (che possono essere eventualmente conseguiti con la frequenza di uno specifico corso professionale tenuto dalle Associazioni di categoria tipo Confcommercio, Confesercenti, Federcommercio, ecc.);
• Requisiti soggettivi, oggettivi e morali prescritti dall’art. 2 della L. n. 287/1991;
4. REQUISITI OGGETTIVI
Il chiosco da realizzare dovrà avere i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda:
a. La struttura deve esser di tipo precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione, quindi, di qualsiasi costruzione in muratura;
b. La struttura deve essere collocata nell’area interna del Parco delle Rimembranze, di proprietà comunale, che risulta esattamente individuata nella planimetria, che figura come allegato
A) al presente avviso;
c. La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico-ambientale, alle caratteristiche dei luoghi ed essere conforme ai parametri fissati da questo Comune in materia di qualità urbana, con particolare riferimento ai materiali costruttivi e alle finiture: in particolare, sono vietate strutture per chioschi in pannelli in lamiera o telai in alluminio anodizzato colore oro o argento;
PRESCRIZIONI:
• Il richiedente dovrà dotarsi del prescritto permesso di costruire. La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola con quanto previsto dall’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004 per la somministrazione di alimenti e bevande e, specificatamente, per il tipo di autorizzazione che verrà rilasciata (tipologia D);
• La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico- sanitari, estetici, per ottenere le varie autorizzazioni;
• Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni;
• È fatto, inoltre, divieto nell’ambito della gestione dell’attività del chiosco, l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco (videogiochi).
5 . FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria utile per la scelta dell’assegnatario verrà formulata valutando la somma dei punti riferiti ai seguenti parziali e con le specifiche appresso indicate:
a) Tipologia costruttiva della struttura ………………….. punti da 0 a 40
B) disponibilita’ a garantire i servizi aggiuntivi (pulizia e manutenzione dell’intera area a verde, irrigazione, ecc punti da 0 a 30
La formazione della graduatoria verrà effettuata da apposita Commissione Tecnica, che valuterà preliminarmente:
• L’ammissibilità delle domande;
• La sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e morali previsti dal bando; e, in una fase successiva:
• La rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, igienico- sanitaria e di polizia amministrativa.
Nella seconda fase la Commissione Tecnica procederà, inoltre, ad attribuire il relativo punteggio di cui all’art. 5 del presente avviso.
L’assegnazione verrà effettuata alla ditta che abbia conseguito il maggiore punteggio.
In caso di parità di punteggio, l’assegnazione verrà effettuata a favore del richiedente che dimostrerà di essere inoccupato/disoccupato da oltre sei mesi.
6 . CANONI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Il Canone annuo per l’occupazione permanente del suolo pubblico (Tosap) è determinato in base alla superficie effettivamente occupata e in base alla tariffazione corrente, a partire dalla data di rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico.
Il Canone annuo, pertanto, potrà subire variazione al modificarsi della superficie occupata, in seguito all’aggiornamento del canone di occupazione aree pubbliche, nonché del Regolamento TOSAP.
Il suddetto canone dovrà essere versato in rate trimestrali mediante versamento sul conto corrente del Comune di Andrano-Servizio Tesoreria.
7 . MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA E TERMINI
Le istanze, redatte esclusivamente da soggetti aventi maggior età, devono essere presentate allegando copia degli elaborati di progetto e delle relazioni tecniche relative alla struttura da realizzare a firma di tecnico abilitato.
Le istanze, devono pervenire in un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante la seguente dicitura “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AREA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE”, all’Ufficio Protocollo del Comune di Andrano, xxx Xxxxxxxxxxxx x. - 00000 - Xxxxxxx (XX)
entro le ore 13.00 del 10 giugno 2008
Il plico predetto dovrà contenere:
a) Una busta chiusa recante la dicitura “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, contenente:
- la domanda di ammissione;
- l’allegato B), debitamente compilato e sottoscritto;
- l’allegato C) compilato e sottoscritto;
b) Una busta chiusa recante la dicitura “Busta n. 2 – Documentazione Tecnica”, contenente:
- gli elaborati progettuali
- l’attestazione del rispetto dei requisiti oggettivi di cui all’art. 4 a firma di tecnico abilitato.
8 . ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
L’apertura delle buste, l’esame delle istanze e della relativa documentazione amministrativa, attestante il possesso dei requisiti soggettivi, avverrà pubblicamente il giorno 16 GIUGNO 2008 alle ore 10.00.
La graduatoria verrà successivamente formata e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Andrano. Il vincitore sarà avvisato tramite lettera raccomandata o telegramma.
Al fine della sottoscrizione della convenzione, il vincitore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di cui sopra, salvo proroga a seguito di motivata richiesta, dovrà presentare la documentazione attestante l’apertura della fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Andrano, di Euro
10.000 (diecimila), a garanzia di effettivo avvio dell’attività, a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale nonché a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate parzialmente e di ripristino dell'area.
Pertanto tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere:
1. il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione;
2. la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall’obbligo;
3. il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all’art. 1944 del Codice Civile;
4. il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile. Entro i termini sopra indicati il vincitore dovrà inoltre esibire, presso l’Ufficio Attività Produttive, gli originali o la copia conforme dei titoli posseduti.
La mancata presentazione della documentazione di cui sopra comporterà la decadenza del vincitore e la nomina del nuovo vincitore immediatamente successivo in graduatoria, con l’avviso di quest’ultimo tramite lettera raccomandata o telegramma. E’ prevista inoltre la decadenza del vincitore e la nomina del nuovo vincitore immediatamente successivo nella graduatoria qualora entro 3 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire non vengano realizzate e completate le opere di cui al progetto. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare le eventuali richieste di proroga del detto termine.
Ai sensi della normativa vigente eventuali ricorsi, da parte dei partecipanti all’avviso pubblico, potranno essere presentati entro 60 gg. (sessanta) davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, ovvero entro 120 (centoventi) giorni per il ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica, a far data dalla pubblicazione della graduatoria.
9 . A V V E R T E N Z E
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I richiedenti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e del suo regolamento attuativo, D.P.R. 352/1992.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 ed i dati contenuti nelle domande presentate dai richiedenti verranno eventualmente comunicati agli altri soggetti pubblici nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ente.
Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso pubblico potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
Per quanto non previsto nel presente avviso pubblico si fa espresso riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia, nonché al capitolato d’oneri di seguito allegato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento o atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Responsabile del procedimento del presente bando è il Responsabile dell’Area “Servizi al Cittadino e alle Imprese – Servizi di comunicazione e Sviluppo Economico Locale”, Sig. Xxxxxxxxx Xxxx.
ALLEGATI AL BANDO
- Allegato A – Planimetria dell’area pubblica interessata
- Allegato B - Dichiarazione su condizioni contrattuali;
- Allegato C – Dichiarazione ulteriori requisiti Dalla Residenza Municipale lì, …………………….
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxxxx Xxxx
ALLEGATO B
DICHIARAZIONI SU CONDIZIONI CONTRATTUALI
Al Comune di Andrano Via Michelangelo, 25
73032 Andrano
_l _ sottoscritt_ …………………………………………….. nat_ a …………………………………
il ………………residente a ………………………………… alla via ……………………………….
D I C H I A R A
a) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dell’area interessata, con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica;
b) di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
c) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo parzialmente riconducibile allo stato o situazione di cui sopra;
d) di aver preso visione del bando e del capitolato d’xxxxx e di accettare le condizioni ivi contenute;
e) di impegnarsi a non avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Andrano, della facoltà insindacabile di non procedere alla concessione;
Xx ……………
F I R M A
ALLEGATO C
DICHIARAZIONE ULTERIORI REQUISITI
_l_ sottoscritt_ ……………………………………….. nat_ a il
…………………………………. residente a alla via
……………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e deliberazioni mendaci ivi indicate,
D I C H I A R A
- di non essere stato condannato per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
- di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI Capo II del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, e la turbativa di competizioni sportive;
- di non essere stato condannato più di due volte nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione e commercio degli alimenti, compresi i delittidi cui al libro II, titolo VI Capo II del codice penale;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
Allega copia fotostatica di un suo documento di identità Li ………………
F I R M A
COMUNE DI ANDRANO
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SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
ASSEGNAZIONE AREA PUBBLICA PER REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO E RELATIVA GESTIONE
CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1 Oggetto:
Il presente Capitolato ha per oggetto l’assegnazione di un’area pubblica per la realizzazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “D” e per l’esercizio della relativa attività sull’area a verde pubblico attrezzato denominata Parco delle Rimembranze in Castiglione, come da planimetria allegata con evidenziata la zona ove localizzare l’area da destinare all’occupazione di suolo pubblico.
Il servizio è, altresì, esteso alla cura del verde pubblico nonché alla pulizia dell’intera area, manutenzione e custodia delle attrezzature pubbliche ivi situate.
Art. 2 Strutture:
Il chiosco da realizzare dovrà avere i seguenti requisiti, risultanti dal progetto da allegare alla domanda:
• La struttura dovrà esser di tipo precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione, quindi, di qualsiasi costruzione in muratura;
• La struttura dovrà essere collocata nell’area interna del parco, di proprietà comunale, come risulta esattamente individuata nella planimetria allegata;
• La struttura dovrà adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico-ambientale, alle caratteristiche dei luoghi ed essere conforme ai parametri fissati da questo Comune in materia di qualità urbana, con particolare riferimento ai materiali costruttivi e alle finiture: in particolare, sono vietate strutture per chioschi in pannelli in lamiera o telai in alluminio anodizzato colore oro o argento.
Art. 3 Licenze e autorizzazioni:
Il concessionario dovrà dotarsi del prescritto permesso di costruire. La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola con quanto previsto dall’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004 per la somministrazione di alimenti e bevande e, specificatamente, per il tipo di autorizzazione che verrà rilasciata (tipologia D).
La struttura, pertanto, dovrà essere realizzata in modo tale da avere tutti i requisiti tecnici, igienico- sanitari ed estetici, per ottenere le predette licenze/autorizzazioni.
Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, gli Uffici Comunali non saranno vincolati in alcun modo al rilascio delle relative licenze.
Il concessionario che svolga l’attività di somministrazione senza le predette licenze/autorizzazioni sarà perseguibile a termini di legge e non potrà invocare la mancanza delle stesse come causa di giustificazione dell’eventuale inadempimento contrattuale.
L’Amministrazione Comunale non risponderà, pertanto, in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti né dell’assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalla normativa vigente.
L’autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “D” è vincolata alla concessione dell’area pubblica per la gestione del chiosco, pertanto, la titolarità della stessa è del Comune di Andrano che la cede temporaneamente al gestore pro tempore della struttura de quo, il quale non può vantare alcun diritto sull’autorizzazione amministrativa al termine del periodo di concessione/gestione.
Art. 4 Compiti del concessionario:
Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla sistemazione dell’area interessata dall’attività di che trattasi, al posizionamento dei cestini portarifiuti, all’eventuale sfalcio dell’erba, alla pulizia, annaffiatura e manutenzione dell’intera area verde di pertinenza oggetto della concessione.
In particolare dovrà:
a) Garantire al pubblico la fruizione dell’area durante l’orario di apertura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
b) Provvedere alla cura del verde esistente attraverso l’annaffiatura, la potatura, lo sfalcio dell’erba secondo le normali regole del giardinaggio.
c) Garantire le pulizie complessive provvedendo allo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti ed alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell’area interessata;
d) Garantire la custodia e la sorveglianza dei beni comunali esistenti durante l’orario di apertura del pubblico esercizio.
Tali incombenze comportano la riduzione del 50% degli oneri previsti per l’occupazione di suolo pubblico (Tosap).
Art. 4-bis Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di norme a tutela dei lavoratori:
Sono, altresì, a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri:
a) applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande costituente oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L’attività dovrà essere espletato con personale idoneo.
Art. 5 Sub-concessione:
Il concessionario potrà cedere l’attività a terzi solo dopo tre anni di attività, formulando apposita domanda al Responsabile dell’Area Attività Economiche e Produttive che valuterà i requisiti soggettivi previsti dal bando, dal presente capitolato e dalla normativa vigente al momento del subingresso nella gestione.
Art. 6 Prescrizioni:
L’Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo del mancato rispetto da parte del concessionario delle norme in materia igienico-sanitaria o dell’assenza di qualsivoglia autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti per l’esercizio dell’attività dedotta in convenzione.
L’Amministrazione comunale non assume su di sé alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi da parte del concessionario durante il periodo di concessione.
Art. 7 Polizza fidejussoria:
Al fine della sottoscrizione della convenzione, il vincitore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di cui sopra, salvo proroga a seguito di motivata richiesta, dovrà presentare la documentazione attestante l’apertura della fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Andrano, di Euro 10.000 (diecimila), a garanzia di effettivo avvio dell’attività, a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale dati in custodia, a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate parzialmente o abusivamente e di ripristino dell'area nonché a copertura del canone di occupazione di suolo pubblico.
Pertanto tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere:
1. il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione;
2. la polizza deve rimanere valida fino a quando il Comune non ne restituirà l'originale o non farà la dichiarazione scritta di liberazione dall’obbligo;
3. il fidejussore non deve godere del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all’art. 1944 del Codice Civile;
4. il fidejussore deve rinunciare ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1947 del Codice Civile.
Art. 8 Canone e pagamenti:
Il Canone annuo per l’occupazione permanente del suolo pubblico (Tosap) è determinato in base alla superficie effettivamente occupata e in base alla tariffazione corrente, a partire dalla data di rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, tenendo conto dell’abbattimento previsto dall’art. 4 del presente capitolato.
Il Canone annuo, pertanto, potrà subire variazione al modificarsi della superficie occupata, in seguito all’aggiornamento del canone di occupazione aree pubbliche, nonché del Regolamento TOSAP.
Dovrà essere versato in rate trimestrali mediante versamento sul conto corrente del Comune di Andrano – Servizio Tesoreria.
Art. 9 Inizio attività:
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “D” può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco nonché dopo il rilascio di tutte le autorizzazioni e licenze prescritte dalla normativa vigente.
Art. 10 Interventi di miglioramento:
Il concessionario, in corso di convenzione, ha la facoltà di proporre interventi migliorativi tesi a rendere maggiormente fruibile l’area di pertinenza.
L’Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare i suddetti interventi, stabilendo di imputarli al pagamento dei canoni in relazione alla loro natura incrementativa in via permanente del valore dell’area e dei beni comunali.
Art. 11 Durata:
La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo previa istanza scritta 3 (tre) mesi prima della scadenza, rinnovo da concedere entro 1 (uno) mese dalla scadenza della concessione.
E’ ammesso il subingresso nella titolarità della gestione dopo i primi 3 anni di attività da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 5 del presente capitolato.
Art. 12 Revoca:
La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:
a) mancato versamento della rata alla scadenza;
b) perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
c) reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
d) violazione delle prescrizioni contenute nel bando di gara.
Nel caso di revoca per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi di cui all’art. 10 del presente capitolato.
Art. 13 Risoluzione:
Il mancato pagamento alla prescritta scadenza anche di una sola rata del canone dovuto ed in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dalla concessione come pure ogni qualsiasi atto, fatto od omissione del concessionario che potesse comunque compromettere il servizio, daranno all’Amministrazione Comunale l’ampia facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in qualunque tempo con il solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di interpellazione giudiziale o stragiudiziale.
Art. 14 Rinuncia:
Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato il chiosco e gli eventuali interventi migliorativi di cui all’art. 10 del presente capitolato, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute e le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale.
Art. 15 Effetti Cessazione Contratto:
Al cessare del contratto per scadenza del termine di cui al precedente art. 11, salvo proroga, l’area ritornerà nel pieno possesso del Comune di Andrano. Conseguentemente il concessionario sarà tenuto ad asportare tutte le strutture ed attrezzature di sua proprietà fatta salva la possibilità di ottenere un equo indennizzo da altro concessionario subentrante.
Art. 16. Inadempienze contrattuali e controversie
Il Comune di Andrano ed il concessionario accettano di definire per via amministrativa qualsiasi
controversia che possa nascere dalla presente attività e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il Terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Lecce. Il collegio arbitrale avrà sede in Andrano.
Art. 15 Rinvio:
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal bando di gara, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.