CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito ad essi attribuito:
SIRELMA indica l’azienda Sirelma Group srl e tutte le Società ovunque nel mondo situate, che siano ad essa collegate
o da essa controllate secondo il significato espresso dall’art. 2359 Cod. Civ.; “Prodotto/Materiale” indica qualsiasi Prodotto/Materiale fornito dal Fornitore a SIRELMA, “Fornitore” indica la società destinataria dell’ordine di acquisto da parte di SIRELMA.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni Generali di Acquisto trovano applicazione in tutti i rapporti di fornitura tra SIRELMA ed il Fornitore, ivi compresi quelli instauratisi per via informatica.
In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le disposizioni speciali contenute in specifici Contratti di Fornitura, le disposizioni speciali prevarranno in relazione all’oggetto di quel singolo Contratto di Fornitura.
Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto e rinuncia a far valere nei confronti di SIRELMA le proprie Condizioni Generali di Vendita, ovunque riportate. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere concordata per iscritto tra SIRELMA ed il Fornitore.
3. OGGETTO DELLE FORNITURE
SIRELMA, a seguito degli accordi presi con il Fornitore, emette ordini aperti o chiusi completi di ogni indicazione per poter dare corso alla fornitura.
Il Fornitore si impegna a fornire a SIRELMA il Materiale secondo i capitolati indicati sull’ordine.
Tali capitolati possono essere redatti da SIRELMA stessa o da altro emittente. In nessun caso verranno accettate deroghe, eccezioni o modifiche se non preventivamente autorizzate per iscritto.
Gli ordini emessi da SIRELMA, come pure i capitolati, si intendono integralmente accettati trascorsi 3 gg lavorativi dal ricevimento.
Per ricevimento si intende anche la mera consegna a personale commerciale del Fornitore.
4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
Nel corso del rapporto di fornitura, SIRELMA avrà altresì facoltà di richiedere eventuali adeguamenti e/o modifiche ai Prodotti. Il Fornitore si impegna ad effettuare tali adeguamento e/o modifiche nel rispetto delle tempistiche e degli aspetti economici concordati per iscritto con SIRELMA.
5. TERMINI DI CONSEGNA E PENALITA’
I termini di consegna concordati con il Fornitore devono considerarsi essenziali nell’interesse di SIRELMA, in conformità alle previsioni di cui all’art. 1457 cod. civ.
In qualsiasi caso di ritardo di consegna da parte del Fornitore, non dovuto a cause di forza maggiore di cui all’art. 8 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, SIRELMA avrà facoltà, previa comunicazione scritta al Fornitore, di approvvigionarsi in tutto o in parte presso fornitori alternativi e sarà legittimata ad addebitare al Fornitore i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, fornendone adeguata prova.
Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di SIRELMA ad addebitare altresì al fornitore un importo pari al 2% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l’importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da SIRELMA e dal Fornitore e non preclude il diritto di SIRELMA di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere con effetto immediato mediante semplice comunicazione, l’ordine di acquisto dei Prodotti ai sensi e agli effetti dell’art. 1456 cod. civ.
I debiti del Fornitore nei confronti di SIRELMA derivanti dall’applicazione delle penali previste nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto potranno essere estinti mediante compensazione con eventuali debiti di SIRELMA nei confronti del Fornitore, anche non scaduti, derivanti da rapporti di fornitura in corso.
6. GARANZIE SUI PRODOTTI
6.1 CONFORMITA’ QUANTITATIVA
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa del Materiale sia a quanto pattuito sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione mediante emissione di certificato di conformità 3.1 secondo EN 10204.
Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Materiali stessi rispetto a quanto pattuito ovvero a quanto dichiarato nella distinta di spedizione, SIRELMA avrà facoltà di:
a) accettare le differenze quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi delle eventuali forniture successive;
b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente con possibilità, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest’ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di immagazzinaggio;
c) fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, chiedere al Fornitore che provveda immediatamente all’invio dei Materiali mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa rimane a carico del Fornitore. In tal caso il Fornitore si impegna a provvedere all’immediato invio dei Materiali mancanti.
6.2 QUALITA’ DELLE FORNITURE
Il Fornitore svolgerà tutte le attività volte a garantire la qualità dei Prodotti e la conformità degli stessi ai requisiti indicati dal Capitolato riportato sull’ordine. Il Fornitore della SIRELMA conosce ed accetta le norme sulla Qualità delle Forniture.
I. Il Fornitore è tenuto a informare preventivamente la Qualità SIRELMA qualora si trovi nell’impossibilità temporanea di fornire prodotti in conformità a quanto descritto nelle specifiche. La richiesta di deroga deve includere:
a. quantità di prodotti coinvolti o in alternativa il periodo di tempo;
b. la motivazione per la quale si intende richiedere la deroga.
Il fornitore dovrà attendere l’autorizzazione scritta della Qualità SIRELMA a fornire in deroga alle prescrizioni.
II. Il Fornitore è tenuto a informare SIRELMA GROUP in tempo sufficiente alla loro valutazione, e comunque sempre prima della loro introduzione, di eventuali modifiche definitive alle caratteristiche del prodotto o del processo produttivo che si rendano necessarie.
La richiesta di modifica dev’essere opportunamente documentata.
Il Fornitore è tenuto ad attendere il benestare scritto di SIRELMA all’introduzione della modifica richiesta.
III. Il Fornitore è tenuto a inviare i lotti di prodotto controllati e conformi alle prescrizioni delle specifiche SIRELMA. La Non Conformità rilevata da SIRELMA, ove non si raffigurino sanzioni più gravi, comporta la restituzione del lotto e l’addebito dei costi aggiuntivi sostenuti.
IV. Qualora vengano riscontrate Anomalie o Non Conformità, sia in fase di accettazione dei materiali che durante
l’utilizzo degli stessi nel processo produttivo, ne verrà data immediata comunicazione al Fornitore.
Quest’ultimo dovrà assumersi la responsabilità di sostituire, tutto o in parte, il lotto non conforme nei tempi e modalità stabilite da SIRELMA.
Quindi dovrà informare dettagliatamente la Qualità SIRELMA su:
i. Le azioni di contenimento entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione;
ii. la causa che ha provocato l’anomalia e le azioni correttive intraprese per eliminarla entro 15 giorni.
V. A seguito di gravi anomalie riscontrate dalla Qualità, SIRELMA può decidere interventi urgenti di ripristino del livello qualitativo del Fornitore, da effettuarsi mediante verifiche tecniche e audit presso lo stabilimento del Fornitore stesso. In questa sede verranno esaminate le cause che hanno determinato le anomalie e verranno valutate le misure proposte per risolverle concordando, se necessario, specifici piani di miglioramento.
Resta fermo che SIRELMA, in qualsiasi momento, ha la facoltà di verificare presso il Fornitore le modalità di rilascio del prodotto acquistato e la conformità di questo ai requisiti specificati.
VI. Il Fornitore è tenuto a mantenere adeguate registrazioni dei collaudi e delle prove effettuate sui prodotti, dei controlli sulle attrezzature e sugli strumenti di collaudo e produzione. Tali registrazioni, su richiesta, dovranno essere a disposizione dell’ ente Qualità SIRELMA per essere verificate.
VII. Su specifica richiesta della Qualità SIRELMA, ogni lotto di produzione omogeneo dovrà essere accompagnato dal Certificato di Qualità e Conformità.
VIII. Il Certificato di Qualità e Conformità deve contenere le seguenti informazioni:
a. numero progressivo del certificato;
b. data di emissione;
c. ragione sociale del fornitore;
d. numero di lotto;
e. stato del materiale, ricotto cesoiabile tassativo per tondi inferiori a 80 mm;
f. quantità spedita di quantità prodotta (per invii frazionati);
g. dichiarazione del Fornitore con la quale assicura che il prodotto fornito è conforme alle specifiche di fornitura.
IX. Il Fornitore è tenuto a monitorare la gestione dei processi produttivi tramite controlli dei parametri del processo produttivo e delle caratteristiche del prodotto secondo un Piano di Controllo formalizzato, che contenga come minimo i seguenti elementi:
x. Xxxxxx del piano di controllo
b. Data di emissione e indice di revisione
c. Informazione del cliente
d. Nome e stabilimento
e. Codice del particolare
f. Denominazione/descrizione del particolare
g. Livello di modifica del particolare
h. Fase considerata ( prototipo, preserie, produzione )
i. Persone di riferimento
j. Numero della fase del processo
k. Nome del processo/descrizione dell’ operazione
l. Caratteristiche speciali del prodotto
m. Altre caratteristiche da controllare
n. Specifiche/tolleranze
o. Parametri di processo ( incluse le tolleranze )
p. Caratteristiche speciali relative al processo ( se applicabili )
q. Xxxxxxxx, attrezzature, maschere ed utensili per la produzione
r. Tecniche di valutazione delle misurazioni
s. Metodi a prova di errore
t. Dimensione del campione e frequenza
u. Metodi di controllo
v. Piano di reazione
Il piano deve essere reso disponibile in qualsiasi momento a SIRELMA che può verificarlo e chiederne eventuali modifiche
X. SIRELMA si riserva la facoltà di controllare ogni lotto/materiale fornito onde verificare la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi espressi dalle specifiche. Il controllo sarà effettuato su un campione statistico, rappresentativo del lotto, salvo il caso in cui non sia diversamente indicato nella specifica di Acquisto.
In conseguenza ai risultati ottenuti, il lotto potrà essere:
a. ACCETTATO, se tutte le caratteristiche esaminate sono in accordo con le specifiche di fornitura;
b. ACCETTATO IN DEROGA, se la non rispondenza alle specifiche non inficia la gestione del processo e/o
l’utilizzo del prodotto;
c. RIFIUTATO, qualora una o più caratteristiche non a specifica non consentano l’utilizzo del prodotto.
XI. Sul lotto/materiale non accettato SIRELMA può:
a. richiedere intervento del Fornitore presso il proprio stabilimento per la selezione del prodotto non conforme;
b. effettuare selezione sulla linea di produzione, qualora se ne verifichi la necessità;
c. renderlo utilizzabile con eventuali lavorazioni supplementari;
d. effettuare il reso al Fornitore.
XII. L’addebito delle spese supportate per l’utilizzo, come pure quelle per fermi produttivi, sono da concordarsi
preventivamente tra l’Ufficio Acquisti SIRELMA e il Fornitore.
XIII. Al Fornitore vanno segnalate tutte le non conformità rilevate sui prodotti, anche se il lotto viene accettato.
XIV. I prodotti devono essere imballati in contenitori di dimensioni idonee che ne permettano il trasporto, la manipolazione, il conteggio e lo stoccaggio senza rischi di danneggiamento. Le indicazioni per l’imballaggio verranno concordate di volta in volta a seconda del prodotto acquistato.
7. RESPONSABILITA’ CIVILE
Qualora durante l’utilizzo di uno qualsiasi dei prodotti su cui siano montati particolari realizzati da SIRELMA con Materiale fornito dal Fornitore dovesse verificarsi un sinistro da cui derivino danni a cose o persone resta fin d’ora inteso che, una volta accertato che il sinistro è stato causato dal Materiale difettoso, il Fornitore terrà SIRELMA manlevata e indenne da qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi, così come da ogni spesa od onere che SIRELMA dovesse sostenere in connessione o in conseguenza di tali azioni e/o pretese.
8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle forniture qualora tale ritardo sia effettivamente ed unicamente causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (se non preannunciati o non prevedibili da parte del Fornitore), incendi e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Fornitore.
Verificatesi tali ipotesi, il Fornitore dovrà informare immediatamente SIRELMA comunicando i provvedimenti adottati per ovviare a tali inconvenienti.
Le parti concordano che non saranno considerati cause di forza maggiore gli inadempimenti di eventuali subfornitori, sempreché non determinati dalle cause di forza maggiore sopra indicate.
9. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE
Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento ecc.) il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione e ai processi produttivi dai quali risulti, tra l’altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate.
Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a SIRELMA su richiesta di
quest’ultima.
Il Fornitore è tenuto a imporre analoghi obblighi ai propri eventuali subfornitori.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
10.1 SIRELMA avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto qualora i Prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti ovvero qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di “Modifiche ed aggiornamenti” (art.4) “Conformità qualitativa e difettosità" (art. 6.2), “Termini di consegna e penalità” (art.5).
10.2 SIRELMA potrà altresì risolvere i Contratti di Fornitura in corso mediante semplice preavviso di 30 giorni qualora essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l’inadempimento a un articolo di queste Condizioni Generali di Acquisto diverso da quelli indicati al punto precedente e il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a detto inadempimento entro 60 giorni dalla data di detta notifica.
10.3 SIRELMA si riserva ancora il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:
- Una Società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, secondo il significato espresso dall’art. 2359 Cod. Civ. restando sin d’ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a SIRELMA tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi;
- Il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale.
In tutti i casi la risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice notifica al Fornitore della decisione di SIRELMA, fermo restando per quest’ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
L’avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non
comporterà per SIRELMA alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore e SIRELMA acconsentono, ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), nonché a tutti gli effetti di cui ai medesimi, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell’altra parte, purché detto trattamento avvenga ai fini dell’esecuzione del rapporto di fornitura nel pieno rispetto delle disposizioni delle citate leggi e della vigente normativa riguardante la tutela dei dati personali.
12. ADESIONE AL CODICE ETICO
Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico di Sirelma Group, consultabile all’indirizzo
xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx e si impegna a tenere un comportamento conforme alle disposizioni in esso contenute.
13. FORO COMPETENTE
Qualsiasi disputa tra le parti riguardante il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.
14. LEGGE APPLICABILE
Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si intendono regolati dalla Legge italiana.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1341 cod. civ. il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole: 2 (Campo di applicazione): 5 (Termini di consegna e penalità); 6 (Garanzie sui Prodotti); 7 (Responsabilità civile);
10 (Clausola risolutiva espressa); 11 (Trattamento dei dati personali); 13 (Foro competente); 14 (Legge applicabile).
Data e Luogo
Ufficio Acquisti SIRELMA Qualità SIRELMA Il Fornitore