CONTRATTO TIPO DI SUBFORNITURA NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CONTRATTO TIPO DI SUBFORNITURA NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SUBFORNITURA DI PRODOTTI
CONTRATTO PER LA SUBFORNITURA DI PRODOTTI
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, il giorno del
mese di ..................... dell’anno .................., in .............................................
TRA
.............. (Ditta del Committente) .................................... con sede in
.................................., via ............................................., n. ........1, iscritta presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ........................................
al n. ....................... del Registro delle imprese, partita I.V.A. n.
......................................., nella persona del suo titolare2.........................................................., di seguito indicata anche come “Committente”, da una parte
E
.................. (Ditta del Subfornitore) ............................................, con sede in
.................................., via ............................................., n. ........3, iscritta presso la
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di .........................................
al n. ........................ del Registro delle imprese, partita I.V.A. n.
......................................, nella persona del suo titolare4.......................................................... di seguito indicata anche come “Subfornitore”, dall’altra parte
PREMESSO CHE
▪ il Committente esercita una impresa operante nel settore
.........................................................................5;
▪ il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore
..........................................................................6;
▪ nello svolgimento della propria attività produttiva il Committente intende avvalersi dell’organizzazione imprenditoriale del Subfornitore;
▪ il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive;
▪ le parti intendono sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese;
SI CONVIENE
1 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n. ”.
2 Oppure: “nella persona del legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da ..................., in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”
3 Eventualmente aggiungere: “e domicilio in .................. via ......................, n. ”.
4 Oppure: “nella persona del suo legale rappresentante pro tempore”; oppure: “rappresentata da ,
in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione con delibera in data ”
5 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
6 Specificare il settore produttivo (es. tessile, metalmeccanico, calzaturiero, ecc.).
7 Per esempio: “utilizzati quali componenti di un bene complesso” (art. 1, comma 1, l .142/98).
8 Oppure, se l’impresa del Subfornitore è di dimensioni medio-grandi: “negli artt. 1655 e ss. c.c., in tema di contratto d’appalto”. Qualora nel prodotto da realizzare la materia che il Subfornitore fornisce abbia rilievo prevalente sul lavoro del Subfornitore stesso, secondo una diffusa opinione può trovare applicazione, ove compatibile, la disciplina della compravendita (di cosa da costruire) e in particolare gli artt. 1470 e ss. c.c.
1 - Premesse ed allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
2 - Comunicazioni
1. Salva diversa ed espressa disposizione, tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate nella sede9 della parte destinataria, come in epigrafe indicata, in lingua italiana10 e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento11.
2. Ciascuna delle parti è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede12.
3 - Obbligazioni del Subfornitore
1. Il Subfornitore si obbliga a realizzare, nell’interesse del Committente e a seguito della ricezione degli ordinativi di cui al successivo punto 4, i seguenti prodotti13:…………………………………………………………....................................................
.................................................................................………………………….., come meglio
risulta dal documento denominato “Prodotti e prezzi”, allegato al presente contratto con il
n. 1 e controfirmato da entrambe le parti.
2. Nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle direttive precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto con il n. 2 e controfirmato da entrambe le parti.
3. Il Subfornitore è comunque tenuto ad osservare la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza.
4. Il Committente può modificare le direttive tecniche descritte in allegato con le modalità previste dal punto 23, salvo l’adeguamento del prezzo ai sensi del punto 12, capoverso 2.
4 - Ordinativi e accettazioni
1. Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuate nella forma e con le modalità precisate nel punto 2, capoverso 1, del presente contratto.
2. L’ordinativo si intende a tutti gli effetti perfezionato quando l’accettazione del Subfornitore perviene alla sede14 del Committente.
3. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 192/98, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell’ordinativo. In tal caso l’ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente, sempre con le modalità previste nel punto 2, capoverso 1, l’inizio dell’esecuzione.
4. L’ordinativo deve indicare, anche mediante specifico rinvio alle clausole e agli allegati del presente contratto:
- i requisiti del prodotto;
- le quantità richieste;
- i termini e le modalità di consegna;
- il prezzo;
- i termini e le modalità di pagamento.
5 - Programmazione. Quantitativi minimi e massimi
9 Oppure: “presso il domicilio”.
10 Oppure: “in lingua ”.
11 Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell’art. 4 D.P.R. n. 513/97.
12 Oppure: “di domicilio”.
13 Indicare succintamente il bene che dal Subfornitore deve essere realizzato per l’esecuzione della subfornitura.
14 Oppure: “al domicilio”.
1. Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato al presente contratto con il n. 3 e firmato da entrambe le parti.
2. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati.
3. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di prodotti non inferiore ai limiti minimi fissati nell’allegato.
6 - Termini di consegna
2. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i giorni dalla scadenza del termine
0.Xx Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva per l’esecuzione della subfornitura su indicazione del Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le deficienze del terzo.
7 - Modalità di consegna
1. La consegna dei prodotti realizzati deve essere dal Subfornitore eseguita presso
......................................................
2. Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la necessaria assistenza nel carico dei prodotti, mettendo a disposizione
...................................................................
3. Per collaboratori del Committente si intende, ai sensi del presente comma, anche il personale del vettore incaricato di prendere in consegna i prodotti.
4. La consegna determina il passaggio al Committente del rischio per il perimento e per i danni che i prodotti dovessero subire in conseguenza di fatti non imputabili al Subfornitore.
8 - Termini di collaudo
1. Il collaudo dei prodotti dovrà avvenire entro giorni dalla consegna18.
9 - Modalità di collaudo e contestazioni
1. Il collaudo consiste nella verifica, in contraddittorio con il Subfornitore, della corretta esecuzione della commessa e della conformità della prestazione alle specifiche tecniche fornite dal Committente.
15 Oppure: “Il Committente sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo dei prodotti non richiesti”.
16 Oppure: “e non potranno essere comunque inferiori ai termini indicati nell’allegato Programmazione”.
17 Oppure: “In caso di ritardo nell’esecuzione il Subfornitore è tenuto, per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penale pari al % del corrispettivo dei prodotti non puntualmente consegnati. In caso di risoluzione il
Subfornitore è tenuto al pagamento di una penale pari al % del corrispettivo dei prodotti non consegnati”.
18 Il termine per il collaudo potrà essere più breve, ma non più lungo di quello fissato nel punto 13 per il pagamento del prezzo.
2. Se il collaudo si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene dallo stesso Committente effettuato, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi.
3. Qualora il collaudo abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi:
- la commessa oggetto di contestazione;
- i vizi, i difetti o le difformità riscontrate;
- le unità interessate.
4. L’esito negativo del collaudo, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del prezzo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non
venga effettuato un collaudo con esito positivo. Resta comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno per il ritardo.
5. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista dal punto 26.
10 - Contestazioni successive al collaudo
11 - Eliminazione di vizi, difetti e difformità
1. Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro ........ giorni dalla contestazione. È fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo.
12 - Prezzo
1. I prezzi dovuti dal Committente sono stabiliti nell’allegato denominato “Prodotti e prezzi”.
2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate, su richiesta del Committente, varianti o modifiche nei prodotti da realizzare, il Subfornitore potrà pretendere che il prezzo venga adeguato all’eventuale aumento dei costi di produzione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del prezzo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista dal punto 26.
13 - Termini di pagamento
1. Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro ...... giorni20 dalla consegna21.
19 Tali termini risulteranno utilizzabili quando l’impresa subfornitrice sia di piccole dimensioni e al concreto rapporto sia applicabile la disciplina del contratto d’opera (e in particolare l’art. 2226 c.c.). Quando l’impresa del Subfornitore sia medio-grande, la denuncia del committente dovrà essere effettuata “entro 60 giorni dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla consegna”, secondo quanto previsto dall’art. 1669 c.c. in tema d’appalto. Indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa subfornitrice, i termini indicati nel testo potranno essere applicati, a norma dell’art. 1495 c.c., se nel prodotto realizzato la materia utilizzata ha un valore maggiore del lavoro impiegato.
20 A norma della art. 3, comma 2, l. n. 192/1998, il termine non può superare i 60 giorni. Termini più lunghi, comunque non superiori a 90 giorni, possono essere previsti da accordi interprofessionali nazionali per settori o comparti, stipulati presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dalle Organizzazioni imprenditoriali nazionali dell’industria e dell’artigianato rappresentate nel CNEL. Termini di pagamento sino a 90 giorni possono essere parimenti introdotti da accordi locali stipulati presso le Camere di Commercio dalle Organizzazioni imprenditoriali con riferimento ad aree territoriali o a distretti industriali. In attesa di tali accordi, qualora le parti abbiano indicato il termine legale massimo di 60 giorni, potrà essere inserita la seguente clausola: “Su richiesta del committente il termine previsto dal comma precedente potrà essere sostituito da quello più lungo eventualmente consentito da futuri accordi interprofessionali”.
21 Oppure: “dalla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione”.
2. Se il Committente eseguirà il pagamento prima della consegna, il prezzo sarà ridotto nella misura del % per ogni giorno di anticipo.
3. In caso di ritardato pagamento del prezzo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi annui pari al….%22. Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni, il Committente sarà inoltre tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell’importo non corrisposto.
4. È fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore.
14 - Modalità di pagamento
1. Il prezzo dovrà essere dal Committente pagato mediante .........................................
15 - Fatturazione
1. La consegna dei prodotti oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla relativa fattura.
2. La fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell’arco della settimana potrà essere effettuata cumulativamente.
16 - Agevolazioni I.V.A.
1. A norma dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall’art. 8 l. n. 192/1998, il Subfornitore effettuerà il versamento
I.V.A. con cadenza trimestrale, senza applicazione di interessi.
17 - Diritti di privativa e proprietà industriale
1. Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da una parte all’altra per l’esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell’altra parte manifestato nei modi previsti nel punto 2, capoverso 1.
2. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per la realizzazione dei prodotti, assume ogni responsabilità ed onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa.
3. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi o sviluppi nell’esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo. La sua determinazione sarà rimessa all’autonomia delle parti, le quali dovranno tenere conto del contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Se le parti non raggiungono un accordo sull’adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione prevista nel punto 26.
4. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni realizzate senza l’utilizzazione di informazioni fornite dal Committente.
18 - Accesso e riservatezza del Committente
1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento
22 A norma dell’art. 3, comma 2, l. n. 192/1998, come modificato dall’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 0000, x 000, xx tasso moratorio deve essere pari “al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca Centrale Europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”.
delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate nel punto 2, capoverso 1.
2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
19 - Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza
1. Il Subfornitore risponde della qualità delle lavorazioni da lui eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell’arte.
2. Il Committente può far valere la responsabilità del Subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del prodotto nei termini e con le modalità indicate dai punti 8, 9 e 10 del presente contratto.
3. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità del prodotto che derivino dalle specifiche tecniche23 fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste nel punto 2, capoverso 1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive24 ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
4. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall’inesattezza del suo adempimento.
5. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all’altra parte nei modi previsti nel punto 2, capoverso 1.
6. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
20 - Forza maggiore
1. Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Dalla effettiva consegna decorre il termine di pagamento del prezzo previsto dal punto 13.
2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
3. La parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all’altra, nelle forme previste nel punto 2, capoverso 1, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa.
4. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di giorni, il contratto si
intenderà risolto a norma dell’art. 1463 c.c.
21 - Eccessiva onerosità sopravvenuta
1. Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte, anche per la diminuita utilità della controprestazione, si potrà procedere alla rinegoziazione del presente contratto. A tal fine, la parte sacrificata dovrà dare immediata comunicazione
23 Eventualmente: “o dalle attrezzature”.
24 Eventualmente: “o delle attrezzature”.
all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Se nei ........ giorni successivi le parti non raggiungono un accordo, il contratto si risolve.
2. In caso di controversia ciascuna parte potrà attivare la procedura prevista nel punto 26.
22 - Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado
1. Se il Subfornitore intenda cedere a terzi il presente contratto, deve darne preventiva comunicazione al Committente, osservando le modalità previste nel punto 2, capoverso
1. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del Committente, espresso sempre nelle forme previste nel punto 2, capoverso 1.
2. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi l’esecuzione delle lavorazioni di cui al punto 3, purché in misura non superiore al .........
%25 del valore complessivo della subfornitura.
3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del ...........%26 dovrà preventivamente chiedere ed ottenere l’autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate nel punto 2, capoverso 1.
4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.
6. La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l’ulteriore affidamento della subfornitura in violazione del precedente capoverso 3, saranno nulle e determineranno la risolubilità del contratto a norma dell’art. 1456 c.c. In tali casi, il Committente che voglia liberarsi dal rapporto dovrà comunicarlo al Subfornitore nelle forme indicate nel punto 2, capoverso 1, ed avrà comunque diritto al risarcimento dei danni.
23 - Modifiche
1. Il presente contratto potrà essere modificato con il consenso espresso dalle parti nelle forme prescritte nel punto 2, capoverso 1.
2. Sono nulli i patti con cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie o comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L’abusività del regolamento contrattuale deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità della parte danneggiata di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica dei prodotti da realizzare devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative delle indicazioni riportate negli allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare l’esecuzione di varianti o modifiche che gli vengano richieste senza un adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all’adeguamento del prezzo previsto dal punto 13.
5. Le disposizioni contenute nel comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dal Committente riguardi le specifiche tecniche.
28
25 Indicare una quota del 50% o superiore.
26 Indicare la stessa percentuale fissata nel comma precedente.
27 A norma dell’art. 4, ultimo comma, l. 192/98 i termini di pagamento previsti dalla subfornitura di secondo grado non potranno essere più lunghi di quelli fissati nel punto 13 del presente contratto.
28 In alternativa, il punto 24 può essere formulato nel seguente modo:
1. Il presente contratto avrà la durata di anni29 ............, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno ............ mesi prima della data di scadenza30, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni31. Il rinnovo tacito si determinerà ad ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno ............
mesi prima.
3. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento32.
4. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. n. 192/1998.
25 - Tracciabilità
1. Il Subfornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
2. Eventuali subcontratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010.
26 – Risoluzione delle controversie
2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di …
0. Il lodo dovrà essere reso entro ............ giorni35 dalla data del verbale di mancata conciliazione.
5. Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, ex artt. 3 l. n. 192/1998 e 633 ss. c.p.c..
27 - Disposizioni finali
1. Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico del
..........................................
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno ...................
Letto, confermato e sottoscritto.
24 – Durata «1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione all’altra almeno mesi prima a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento. - 2. La disdetta è nulla se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 l. n. 192/1998».
29 Oppure “ di mesi….”
30 Si consiglia, a tutela di entrambe le parti, di indicare un numero di mesi non inferiore di un decimo della durata complessiva del rapporto.
31 Oppure: “mesi”.
32 Potranno essere utilizzati anche il fax, il telex o i mezzi telematici ed elettronici equiparati alla forma scritta a norma dell’art. 2, comma 1, l. n. 192/98 e dell’art. 4 D.P.R. n. 513/97.
33 E’ competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore.
34 E’ competente la Camera di Commercio presso cui ha sede il Subfornitore o, in mancanza di Camera Arbitrale ivi istituita, la Camera Arbitrale istituita presso la diversa Camera di Commercio scelta dai contraenti.
35 Massimo 60 giorni.
.......................................,lì .................................
Il Committente Il Subfornitore
............................................ ....................................
A norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. si approvano espressamente le clausole: 10 “Contestazioni successive al collaudo”, 12 “Prezzo”, 17 “Diritti di privativa e proprietà industriale”, 19 “Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza”, 20 “Forza maggiore”, 21 “Eccessiva onerosità sopravvenuta”, 22 “Cessione del contratto e subfornitura di secondo grado”, 23 “Modifiche”, 24 “Durata e rinnovo”, 26 “Risoluzione delle controversie”.
Il Committente Il Subfornitore36
............................................ ...................................
36 La firma va apposta dalla parte che non ha predisposto il contratto
ALLEGATI
1. Prodotti e prezzi.
L’allegato contiene l’indicazione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti. L’allegato precisa il prezzo pattuito, indicando quello unitario e, qualora le parti lo reputino opportuno, le componenti di costo (materie prime, manodopera, energia, imballaggio, trasporto, percentuali fisse, tasse, ecc.). A norma dell’art. 2, comma 4, l. 192/98, il prezzo dovuto dal Committente deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, così da escludere qualsiasi incertezza interpretativa. Parimenti devono risultare con chiarezza e precisione le caratteristiche del prodotto che al Subfornitore viene richiesto (art. 2, comma 5, l. 192/98).
Potrebbe esser qui disciplinato in dettaglio il meccanismo di revisione dei prezzi, a seguito di modifiche dei prodotti da realizzare che comportino un incremento dei costi di realizzazione.
2. Specifiche tecniche.
L’allegato contiene tutte le informazioni di carattere tecnico, fornite dal Committente al Subfornitore per la realizzazione del prodotto. Può trattarsi di progetti esecutivi, modelli, prototipi, disegni, ecc. Devono essere precisate dimensioni, qualità, quantità, composizione, caratteristiche, gradi di finitura, tolleranze, variazioni ammissibili, qualora non risultanti dall’allegato “Prodotti e prezzi”.
Può essere previsto il potere del Committente di modificare, con modalità e limiti determinati, le specifiche tecniche. I maggiori costi che il Subfornitore dovesse conseguentemente sostenere saranno posti a carico del Committente secondo criteri di calcolo consensualmente predeterminati dalle parti.
3. Programmazione.
L’allegato di cui al punto 6 contiene la determinazione dei quantitativi minimi e massimi delle lavorazioni da eseguire nei periodi di riferimento. Contiene anche l’indicazione dei tempi massimi per la consegna da parte del Committente, qualora i termini non siano precisati nel punto 7.