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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO, DELLA DURATA DI 48 MESI, PER LA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE CON SORGENTE A LED. CIG 75035350F8
L’anno 2018 il giorno 30 (TRENTA) del mese di novembre, in Grosseto,
TRA
Sistema Srl con sede principale sita in p.zza Duomo, 1 - Grosseto, codice fiscale e partita IVA n. 01305350538, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Siena il 18/07/1974 e domiciliato per la carica presso xxxxxx Xxxxx,0 00000 Xxxxxxxx, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente la Società Sistema Srl medesima per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determina del Direttore Generale n. 75 del 15/12/2016;
E
- Phlilps Lighting Italy spa di seguito indicata come “Società” con sede legale in Milano, via ET Moneta,40 codice fiscale e Partita IVA n. 04149320154 iscritta alla CCIAA di Milano, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Monza (MB) il 29/06/1973, domiciliato per la carica in Xxxxxx, xxxxx Xxxxx 000 in qualità di lega- le rappresentante;
PREMESSO CHE
- con determina n. 127 del 18/05/2018 del Direttore Generale, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente all’affidamento dell’accordo quadro in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;
- in data 30/05/2018 è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data 11/07/2018;
- con determina n. 208 del 14/09/2018, sono stati approvati i Verbale/i delle ope- razioni relative allo svolgimento della gara, provvedendo nel contempo all’aggiudicazione dell’appalto alla Società Philips lighting Italy spa;
- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto e l’insussistenza in capo alla Società di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti
con il presente atto;
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pub- blica amministrativa.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli ef- fetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
Il presente Contratto di Accordo quadro detta le condizioni alle quali la società si obbliga ad eseguire le forniture che di volta in volta gli verranno richieste con ap- positi contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo e che saranno qualifi- cabili tutti e ciascuno come appalti di forniture (cfr. art. 3 comma 1 lettera tt) del d.lgs. 50/2016).
Il Contratto è un “Accordo quadro di forniture” disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di apparecchi illuminanti con sorgenti al- lo stato solido (SSL-LED) per l’illuminazione pubblica. La Società si obbliga ad ese- guire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che
firmato dalle parti si allega al presente contratto quale “Allegato 1”.
- nei documenti di gara, che l'affidatario ha integralmente incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;
- nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;
- nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la qua- le si è impegnato verso la committente come ivi dedotto, rinnovando il medesi- mo impegno con la sottoscrizione del presente atto.
ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Nell'esecuzione del Contratto di Accordo quadro:
-la società sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla committente obbli- gandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Con- tratto poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni che forme- ranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente;
-la società dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei con- tratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla committente;
-il corrispettivo massimo del presente Contratto di Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la committente potrà sostenere;
-il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle forniture che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole forniture eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'esecutore in relazione a forniture che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
-Sistema s.r.l. non assume obblighi circa quantitativi minimi da ordinare, e relati- va tempistica, restando libera di ordinare, tramite contratti specifici applicativi, qualsiasi quantitativo entro il limite massimo stabilito dal Contratto di Accordo quadro;
-le forniture oggetto del Contratto base saranno ordinate, tramite contratti speci- fici applicativi, mantenendo fermi i prezzi unitari e le specifiche tecniche dei beni come definiti dal capitolato tecnico e nella misura offerta dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, con applicazione agli stessi delle condizioni dettate nel pre- sente Contratto.
ART. 3 CONTRATTI SPECIFICI APPLICATIVI DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Tutte le forniture che la società dovrà effettivamente eseguire, nonché i relativi quantitativi, prezzi (unitari e totali da corrispondere), tempi e modi di consegna, saranno precisati di volta in volta con i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Tali contratti applicativi potranno avere la forma semplificata del BUONO D'ORDINE, ferme tutte le condizioni di cui al relativo Contratto di Accordo qua- dro, e si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere inviati alla PEC (posta elettronica certifi- cata) indicata dalla società all’art. 13 del presente contratto. Con ciascun
stesso conterrà di regola almeno le seguenti indicazioni: tipologia e numero di beni; luogo di consegna; prezzi unitari applicati e corrispettivo complessivo; ter- mini di consegna e penali per il ritardo e/o per l'inadempimento. Il responsabile del procedimento potrà integrare o modificare i predetti contenuti, secondo le previsioni generali del Contratto di Accordo quadro
ART 4. RESPONSABILITA’ PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le forniture dovranno essere consegnate nei termini e nei luoghi indicati da Si- stema s.r.l. direttamente dalla società che sottoscrive il presente Contratto. La consegna, nei luoghi e nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. La società dovrà quindi provvedervi a propria cura spese e rischio. La società potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini della consegna o per la sub-fornitura di materiali, soltanto nei limiti di legge e, configu- randosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzio- ne fornisca alla committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione pro- posta dalla società, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappal- ti e/o sub- contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016
ART. 5 OGGETTO DEL CONTRATTO
La Società si impegna ad eseguire, a richiesta di Sistema s.r.l. come da disposizio- ni che seguono, tutte e ciascuna le forniture oggetto del Contratto, secondo le
seguito anche CTP) ed ai contratti specifici applicativi dello stesso.
Ai fini della applicazione del Contratto di Accordo quadro, i PREZZI UNITARI e le SPECIFICHE TECNICHE (come da Contratto), sono quelli indicati dalla committen- te ed integrati con l'offerta tecnica ed economica dell'esecutore.
Per quanto attiene alle ulteriori specifiche tecniche e prestazionali dei beni da fornire, si rinvia al Capitolato Tecnico Prestazionale. La committente ha indicato le quantità STIMATE dei diversi beni oggetto della Fornitura, e la loro ripartizione tra le varie tipologie. La relativa stima NON ha alcuna efficacia obbligatoria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro quantitativi diversi. Le quantità stimate costituiscono però parametro di riferimento per la società, la quale, tenuto conto delle predette quantità stimate con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garan- tire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici, ivi compresi e specialmente quelli stimati e indicati a titolo esemplificativo. Le quantità effettivamente da fornire saranno indicate nei con- tratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e, limitatamente ad esse, accertato l'esatto adempimento, saranno dovuti i pagamenti. Dovranno essere forniti ap- parecchi soltanto nuovi (non rigenerati, non usati), a meno che non sia diversa- mente imposto da SISTEMA srl. Il Contratto è eseguibile soltanto tramite contrat- ti specifici applicativi dello stesso, nei limiti e secondo le previsioni di cui al pre- sente Contratto.
ART. 6 MODIFCA DEL CONTRATTO
In accordo all’art 106 lett a) le modifiche e varianti al contratto devono essere
ticolare possono verificarsi le seguenti modifiche:
- di tipo a) SUPPLEMENTARI, si tratta di forniture simili a quelle oggetto del con- tratto per le quali il contratto ed il capitolato tecnico, integrati con l'offerta tecni- ca ed economica formulata dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione, definiscono le specifiche tecniche, i prezzi unitari, i corrispettivi complessivi stimati massimi, fermo restando che anche rispetto a tutti tali contenuti la stazione appaltante potrà disporre variazioni in corso di esecuzione e determinare i nuovi relativi prezzi da applicare (con concordamento nuovi prezzi, nei termini e nei modi di legge e secondo le previsioni contrattuali).
Per le forniture di tipo a) SUPPLEMENTARI di beni identici a quelli oggetto del Contratto base, si applicheranno i prezzi unitari applicabili per il Contratto base. Per le forniture di tipo a) SUPPLEMENTARI di beni analoghi, ma non identici, a quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dal- la committente la quale, utilizzando i predetti prezzi unitari del Contratto base, ne determinerà l'incremento o la riduzione in ragione delle specifiche tecniche che andrà a modificare ed al relativo incremento o riduzione di costi di produzio- ne, qualità ed utilità. Il prezzo determinato dalla committente sarà imposto all'e- secutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Xxx non opponga motivato rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Ove opponga tempestivo motiva- to rifiuto, la committente dovrà entro 5 giorni motivatamente mantenere il nuo- vo prezzo come da essa originariamente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della commit- tente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da
mai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve -di tipo b) COMPLEMENTARI, per i quali il Contratto e il CTP, definiscono soltanto i corri- spettivi complessivi stimati massimi ed i limiti entro i quali la stazione appaltante potrà indicare, in ragione del proprio fabbisogno effettivo, le specifiche tecniche e i prezzi unitari. Per le forniture di tipo b) COMPLEMENTARI di beni diversi da quelli oggetto del Contratto base si applicheranno i prezzi unitari determinati dal- la committente la quale ne determinerà la misura partendo da un'analisi prezzi, nella quale terrà conto dei prezzi di mercato e dei prezzi di listino dell'esecutore per la tipologia di beni scelta e della percentuale di ribasso offerto dall'esecutore ai fini dell'aggiudicazione. La committente imporrà i nuovi prezzi all'esecutore, il quale nel termine di 5 giorni potrà motivatamente rifiutarlo (per iscritto, tramite PEC). Xxx non opponga rifiuto nel predetto termine di 5 giorni il nuovo prezzo si intenderà accettato. Xxx opponga tempestivo rifiuto, la committente dovrà en- tro 5 giorni motivatamente mantenere il nuovo prezzo come da essa originaria- mente determinato oppure rideterminarne l'importo accogliendo la proposta dell'esecutore. In caso di silenzio della committente, il nuovo prezzo si intenderà determinato nella misura originariamente da essa comunicata, dovendo l'esecu- tore accettarlo eseguire le prestazioni e semmai provvedere nei termini di legge ai fini di eventuali riserve.
ART 7 LUOGHI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE
Le consegne dovranno essere effettuate, a cura rischio e spese dell'esecutore, nei luoghi che saranno indicati dalla committente, presso magazzini della stessa o presso terzi, secondo le disposizioni dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, fino a un numero massimo di 5 (cinque) destinazioni diverse comunque
nale preposto della committente, con relativi quantitativi differenziati per ogni diversa destinazione. Ogni singolo Contratto applicativo potrà quindi prevedere, per quantità parziali, diversi punti di consegna come sopra specificato senza che questo comporti oneri economici a carico della committente (relative doman- de/eccezioni/riserve non saranno accolte). Tutte le forniture sono “franco desti- nazione” e gli oneri di trasporto sono inclusi nel prezzo di fornitura, restando tut- ti a carico dell'esecutore. Lo scarico dei materiali a terra dovrà avvenire a cura e spese dell'esecutore, con mezzi e personale proprio. L'esecutore garantisce a proprio rischio che le forniture giungano alla committente in perfetto stato inte- gre e pronte all'uso. Sono dunque a suo carico (oltre a trasporto e consegna) gli adempimenti ed i costi di qualunque natura e consistenza relativi alle modalità di imballaggio dei beni da consegnare. L'esecutore potrà predisporre l’imballaggio nel modo che riterrà il più adeguato, privilegiando ove possibile l’utilizzo di euro pallet confezionati in modo da non danneggiare la merce e rendere la movimen- tazione degli stessi facilmente gestibile ed in sicurezza, anche dopo la consegna. Gli imballaggi dovranno essere conformi ai requisiti minimi di cui al Decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'Ambiente ed a tutte le altre norme vigenti ed applicabili. Ogni singola confezione, contenente il singolo apparecchio illuminan- te e quanto indicato nel CTP, dovrà recare all’esterno un’etichetta che consenta facilmente di distinguere la tipologia di apparecchio al suo interno.
All’esterno di ogni pallet dovrà essere inoltre applicata una etichetta riportante in chiaro le informazioni sull’ordine ed il contenuto del pallet (packing list). Il forni- tore si impegna prima della spedizione, ad anticipare la packing list e il suo con- tenuto al DEC di SISTEMA srl; a tale scopo SISTEMA srl si riserva di chiedere al
dalla committente. Gli eventuali euro pallet restano del fornitore, che dovrà riti- rarli a propria cura e spese. Nessuna fornitura sarà accettata e pagata se non eseguita presso i luoghi indicati da SISTEMA srl. Il luogo di esecuzione della con- segna costituisce elemento ESSENZIALE delle obbligazioni assunte dall'esecutore. ART. 8 DURATA E TERMINI DI EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
La durata del Contratto di accordo quadro è stabilita in 48 MESI consecutivi dalla data di sottoscrizione. Spirati i termini di durata indicati, il Contratto di Accordo quadro cesserà di avere efficacia tra le parti e non potrà essere più utilizzato per l'affidamento di contratti specifici applicativi, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo contrattuale massimo totale o quelli parziali non siano stati intera- mente consumati. In tali casi, le somme non spese resteranno nella disponibilità della committente, e l'esecutore non potrà vantare su di esse alcun diritto o pre- tesa.
ART. 9 TEMPI DI CONSEGNA
I tempi di consegna (TERMINI) saranno indicati da SISTEMA srl nei contratti speci- fici applicativi dell'Accordo quadro. Saranno sempre ritenuti ESSENZIALI, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni con- trattuali. Per quanto riguarda i termini di consegna, dove non altrimenti specifi- cato, per “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi. Non saranno accolte eccezioni/domande e saranno respinte richieste di proroga e/o riserve, motivate sul fatto che uno o più termini indicati per le consegne possano cadere in giorni seguenti ad eventuali Festività o prima/durante/dopo l'eventuale periodo di chiusura aziendale estiva, e sul ritardo che ne possa in ipotesi derivare per l'ese- cutore. Detto ritardo sarà considerato NON giustificato, con tutte le conseguenze
quantità STIMATI:
1. consegna di forniture, per qualunque tipo e quantitativo massimo di 2.500 pezzi, entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio del Con- tratto specifico applicativo dell'Accordo quadro;
2. consegna di forniture non prima di una certa data e non oltre una successiva data, oppure eventuale posticipo del termine di consegna in ragione di richiesta scritta e sottoscritta della committente successiva al Contratto applicativo, con obblighi per il fornitore di non consegnare le forniture fino alla scadenza termine dilatorio ma comunque entro i giorni indicati da detta scadenza, e con oneri di custodia e obblighi connessi a carico del fornitore fintanto che la fornitura non sia effettivamente consegnata alla committente ovvero nei luoghi da essa indica- ti. In tali casi, il fornitore non potrà pretendere (per esempio per costi ed oneri di custodia, stoccaggio, magazzino, ) alcuna somma aggiuntiva (ad alcun titolo) e
le eventuali relative eccezioni domande e/o riserve saranno comunque respinte;
3. emissione del primo contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro entro 10 giorni dalla stipula del Contratto o dall’avvio anticipata dell’esecuzione del Contratto, con emissione di ulteriori contratti specifici applicativi, anche a distan- za di 20 giorni l'uno dell'altro, e con tempi di consegna secondo i tempi specificati al punto 1 ( 60 giorni).
Il fornitore si obbliga a, e garantisce di essere in grado di, fornire, in conformità a quanto prescritto dagli eventuali contratti specifici, circa il 90% delle forniture stimate oggetto del Contratto base entro e non oltre 9 mesi dalla stipula dell'Ac- cordo quadro. I termini STIMATI di cui sopra NON hanno alcuna efficacia obbliga- toria per la committente, la quale resta libera di inserire nei contratti specifici
però parametro di riferimento per l'esecutore, il quale, tenuto conto dei predetti termini stimati, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga (come si era obbligato con la presentazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione) a garan- tire l'adempimento per qualunque quantità e termine che saranno indicati nei contratti specifici. L'obbligo è assunto dall'esecutore unitamente alla sua attesta- zione (resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, con ogni conseguenza di legge) sull'effettivo possesso dei requisiti speciali (di capacità) e quindi sull'ef- fettiva capacità ed organizzazione di impresa necessarie a tal fine. Il rispetto dei termini di consegna costituisce elemento ESSENZIALE dell’obbligazione dell'ese- cutore, che dovrà garantirlo a prescindere dalla collocazione della sua stessa se- de o dalle sue eventuali soggettive esigenze organizzative, senza poter addebita- re a SISTEMA srl alcun onere o costo aggiuntivo. Il Contratto risponde per la committente ad un fabbisogno urgente. È fatta salva la possibilità di concordare, in corso di esecuzione, termini più brevi, a condizione che l'esecutore sia in grado di garantire l'adempimento comunque a tutte le sue obbligazioni e senza riduzio- ne dei relativi standard tecnici e qualitativi nonché di sicurezza.
ART 10 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in euro 2.429.574,20 € (duemilioni- quattrocentoventinovemilacinquecentosettantaquattro/20) oltre IVA nei termini di legge. Resta salva la possibilità per la committente di ordinare la fornitura di quantità relative diverse da quelle stimate per tipologia di beni, o di utilizzare ad- dirittura l'intero importo per talune categorie di essi soltanto. Ferma la possibilità per SISTEMA srl di spendere complessivamente una somma inferiore al totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero. Il corrispettivo
oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e effettivamente forniti nei modi e nei tempi previsti, e sarà calcolato moltiplicando il prezzo unita- rio per le quantità ordinate. Nessun'altra somma spetterà all'esecutore ad alcun titolo. Il corrispettivo ha sempre carattere onnicomprensivo e si intende remune- rativo della fornitura e di tutte le eventuali ulteriori attività e prestazioni presup- poste o comunque connesse, nessuna esclusa, che siano necessarie per l'esecu- zione a perfetta regola d'arte delle forniture appaltate, secondo le prescrizioni im- poste dalle regole dell'arte, dalla scienza e dalla tecnica, dalla normativa vigente e da tutti i documenti di gara e contrattuali, ivi compresi e specialmente il Contrat- to, il Capitolato Tecnico Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica dell'esecuto- re.
ART. 11 PRESTAZIONI COMPRESE NEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo riconosciuto per ciascuna fornitura comprende e remunera il forni- tore anche per tutte le prestazioni accessorie e spese sostenute a qualunque tito- lo. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo è già remunerativo per tutte le pre- stazioni principali ed accessorie e per ogni altra presupposta o comunque neces- saria per garantire l'esatto adempimento. Tra le quali si elencano le seguenti in modo esemplificativo e non tassativo/limitativo:
a) trasporto e consegna presso la sede aziendale SISTEMA srl o presso il punto di consegna eventualmente da essa indicato;
b) spese di trasporto / imballaggio / confezionamento / carico / scarico ed even- tuali oneri connessi, anche conseguenti al possibile deterioramento dei beni tra- sportati e da fornire;
c) mezzi e personale impiegati per trasporto/carico/scarico della fornitura;
ta, schede e manuali d’uso e manutenzione;
e) elementi accessori.
ART. 12 CONTABILITA’ A MISURA
L'importo del corrispettivo per ciascun Contratto specifico applicativo sarà conta- bilizzato "a misura" (moltiplicando le quantità fornite per i relativi prezzi unitari of- ferti in sede di gara).
ART. 13 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC). La Società si impegna a rice- vere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto. La PEC della Società è xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ;
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera
durata contrattuale.
ART. 14 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA’
Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individua:
- Il Direttore all’esecuzione del contratto per Sistema s.r.l. Xxxxxxx Xxxxxxx;
- La Signora Xxxx Xxxxxx quale responsabile dell’attività contrattuale per la Socie- tà. In particolare il Direttore all’esecuzione e il responsabile del servizio collabo- rano per la gestione delle attività contrattuali. Il responsabile indicato dalla Socie- tà è il referente principale per Sistema s.r.l., pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti e mail: no-
xx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx – telefono: 000 0000000
ART 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento per la fornitura avverrà dietro presentazione di regolari fatture che
niera semplice e inequivocabile il riferimento all’ordinativo effettuato. Dette fat- ture, pertanto dovranno contenere, gli estremi (numero e data) dell’ordinativo, la natura ed i quantitativi dei noleggi, cui saranno applicati i prezzi unitari di listi- no in vigore alla data di espletamento della gara, la percentuale di ribasso opera- ta, l’importo netto e dovranno obbligatoriamente riportare il seguente CIG: 75035350F8. Il pagamento delle fatture sarà fatto come segue:
-per le fatture di importo pari o superiore a € 1.000,00 tramite ricevuta bancaria (Xx.Xx.) entro il termine di 30/60/90 gg dalla data di presentazione delle stesse. I dati per la presentazione della Xx.Xx sono BANCA TEMA – Terre Etrusche e di Ma- remma - Credito Cooperativo S.C. IBAN: IT 88 W 08851 14302 000000341521 In- testatario del conto: Sistema s.r.l.
-per le fatture di importo inferiore a € 1.000,00 tramite bonifico bancario.
Le fatture dovranno essere intestate a Sistema Srl – sede principale sita in xxx Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx -, codice fiscale e partita IVA n. 01305350538. Sistema Srl è soggetta all’applicazione del regime dello “Split payment”. I paga- menti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento con esito positivo del Responsabile del procedimento così come sopra previsto per le mo- dalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Ai fini del pagamento del corrispettivo Sistema s.r.l. procederà ad acquisire il documen- to unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costi- tuiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le
tente al ricevimento della fattura. Il termine temporale per il pagamento è sospe- so dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emis- sione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, Sistema s.r.l. Segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto ca- so, Sistema s.r.l. tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicura- tivi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipen- denti della Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento o del subappal- tatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell’esecuzione dell’appalto, Sistema s.r.l. tramite il responsabile del procedimento applica quan- to previsto all’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016. Qualora le fatture per- vengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, Sistema s.r.l., prima di effettuare il pagamento per un importo su- periore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari
mento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale Sistema s.r.l. ha previsto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emettere e trasmettere a Sistema s.r.l. specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’Amministrazione. La Società/ Società che costituiscono il Raggruppamento è/sono tenuta/e ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ine- renti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:
- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente com- messa pubblica sono i seguenti:
1) Banca Intesa San Paolo Spa Filiale di Milano – Agenzia 350 con codice IBAN IT 18 A 03069 01626 100000047004
2) Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Milano – piazza Xxxx Xx Xxxxx 3 con codi- ce IBAN IT 76Y0100501600000000009279
- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:
- Xxxxxxx Xxxxxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X
- Xxxxxxxx Xxxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- Xxxxxxxx Xxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X
La Società è tenuta a comunicare a Sistema s.r.l. eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contrat- to, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguen- te codice CIG 75035350F8. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva al- la presente commessa pubblica sopra indicato presso Intesa San Paolo Spa Agen- zia Milano – Agenzia 350 con codice IBAN IT 18 A 03069 01626 100000047004o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclu- siva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ov- vero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla pre- sente commessa pubblica, Sistema s.r.l. provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Sistema s.r.l., nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i
contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. Resta espres- samente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l’espletamento delle attività ogget- to del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento del- la cauzione.
ART. 16– VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI
Ai fini delle verifiche di conformità presupposte all’esecuzione e/o alla fattura- zione delle prestazioni, Sistema s.r.l., può eseguire prove sui campioni e sui beni oggetto di fornitura, ricorrendo a:
-alcune o tutte le verifiche di cui alla tabella dell’ART.12.1 del Capitolato tecnico,
-alcune o tutte le verifiche di cui alla tabella dell'ART.12.2 del Capitolato tecnico. Le spese per l'esecuzione di dette verifiche, ove affidate a terzi, saranno poste a carico della società, con eventuali escussioni dalle fidejussioni, qualora i beni for- niti non dovessero risultare conformi ai requisiti indicati nel CTP ed a quanto di- chiarato dal fornitore in fase di offerta. Parimenti saranno poste a suo carico tut- te le eventuali spese necessarie per la risoluzione delle non conformità (ove Si- stema s.r.l. decida comunque di accettare i beni forniti e salva comunque la sua potestà di disporre di conseguenza la riduzione dei prezzi unitari e quindi del cor- rispettivo dovuto).
ART. 17 - GARANZIA E LIVELLI DI QUALITA’ DELLE FORNITURE PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Penali
Sistema s.r.l. fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell’esecuzione del contratto, a seguito delle
lazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, Sistema s.r.l., salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno provocato. SISTEMA srl applicherà in danno dell'esecutore le seguenti ti- pologie di sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti e ritardi:
-sospensione dei pagamenti, nei casi previsti dal Contratto e dalla legge, nonché in tutti i casi in cui siano necessari verifica di conformità dei beni forniti, interven- to sostitutivo per irregolarità retributive/contributive/fiscali dell'esecutore- esecuzione in danno, ove la risoluzione in danno risulti per la committente più onerosa o comunque meno conveniente, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge e dal Contratto;
-recesso, nei casi previsti dalla legge;
-risoluzione in danno, nei casi previsti dalla legge e secondo le previsioni del suc- cessivo Art. 41.
PENALI PER IL RITARDO
La committente applicherà una penale pari al 5% del valore corrispondente al quantitativo non consegnato di ogni contratto applicativo, dopo i primi 7 giorni di ritardo; per ogni giorno di ulteriore ritardo viene applicata una penale aggiuntiva pari all’1% sino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale (dell’ordinazione), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali, de- terminate d’ufficio dalla committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da SISTEMA srl al fornitore stesso in occasione dei paga- menti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante
incapienti. Non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo operare la compensazione automaticamente ed immediatamente.
Qualora il fornitore avesse accumulato penali, complessivamente considerate, per un importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, sa- rà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente ed il committente potrà procedere alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso è fatto salvo a favore di SISTEMA srl il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico degli esecutori tutte le conse- guenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal loro inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione. L'esecutore terrà SISSTEMA srl indenne da ogni danno e conseguentemente da ogni eventuale addebito an- che economico, che dovesse derivare da eventuali inidoneità o malfunzionamen- to dei beni forniti, ovvero anche dal mancato rispetto delle condizioni e dei ter- mini di esecuzione, e dunque anche dall'eventuale ritardo nelle consegne, ivi compresi e specialmente per i danni che dovessero subire in ipotesi il Comune di Grosseto e gli utenti, beneficiari del servizio pubblico reso da SISTEMA srl. In caso di grave danno conseguente a grave violazione di un esecutore, SISTEMA srl po- trà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di det- to esecutore con semplice atto unilaterale, compensando automaticamente ed immediatamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a det- to esecutore, senza dover attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da SISTEMA srl nuove procedure a invito, per
ne ne sarà escluso in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza ac- certata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all’ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da SISTEMA srl in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con SISTEMA srl. Ove si verifi- casse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi persona- le/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento contrattuale e SISTEMA srl potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del Contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di SISTEMA srl al conseguente ri- sarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecu- zione in danno di un esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. L’applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico. La compensazione automatica fonderà il diritto per SISTEMA srl di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva. TASSO DI GUASTO
I valori di tasso di guasto (di seguito anche “Failure rate”) contenuti nella tabella
n. 9 riportata nell’art 15 del Capitolato tecnico, integrato dall’offerta tecnica, so- no da intendersi come valore massimo cumulativo di guasti per alimentatore e gruppo ottico da non superare nell’arco temporale previsto. Il superamento del valore di Failure rate offerto in sede di gara comporterà oltre al ristoro dei pezzi
per la sostituzione dei componenti guasti. DEPOSITO IN GIACENZA
Il fornitore per tutta la durata della garanzia tecnica del prodotto di cui al punto successivo del presente Contratto, per la risoluzione celere dei guasti che po- tranno occorrere, deve depositare in giacenza presso il magazzino indicato da Si- stema s.r.l. le quantità di apparecchi di illuminazione indicate nella tabella n. 10 articolo 15 del disciplinare tecnico.
GARANZIA TECNICA DEL PRODOTTO
Su tutti i prodotti oggetto della fornitura il fornitore rilascia una garanzia tecnica della durata minima di 8 (otto) anni, decorrenti dalla data di consegna dei pro- dotti, che opera automaticamente, senza necessità di registrazione e/o attivazio- ne. L'esecutore presta garanzia per i prodotti oggetto di fornitura riguardo ad ogni inconveniente e mal funzionamento, che non siano riconducibili a cause di forza maggiore, dove per cause di forza maggiore si intendono quelle dovute ad eventi di tipo (imprevedibile e assolutamente inusuale) ed entità (superiore) so- stanzialmente diversi rispetto a quelli cui verosimilmente i beni oggetto di forni- tura dovranno essere esposti; garantisce altresì che siano esenti da vizi di costru- zione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione nonché da errore di progettazione esecutiva, da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa. L'esecutore ne garantisce il buon funzionamento. Nessuna limitazione di garanzia potrà essere opposta dall'esecutore ad alcun titolo né sul- la base di alcun atto e, ove opposta sarà respinta, come saranno respinte anche eventuali riserve sul punto. L’esecutore garantisce altresì gratuitamente la ripa- razione e/o la sostituzione del prodotto interessato da eventuali vizi o difetti di
del prodotto, ovvero, qualora ritenuta necessaria a giudizio di SISTEMA srl, la so- stituzione dell'intero prodotto. SISTEMA srl ha diritto alla riparazione o sostitu- zione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del prodotto acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di quali- tà. L'esecutore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando, a sua cura e spese, che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto pro- prio dell'acquirente o da causa di forza maggiore. Su tutti i prodotti oggetto della fornitura il fornitore assicura una garanzia di durata pari agli anni offerti in sede di gara modello EG Estensione di garanzia. La garanzia si intende relativa all’apparecchio illuminante completo di tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente interno. Non saranno in alcun modo ammesse garanzie inferiori. Dovranno essere utilizzati per la riparazione solo prodotti o parti di esso nuovi; è vietato l’uso di prodotti o parti di esso ricondizionati e/o ri- messi a nuovo. Il periodo di garanzia per parti di prodotto sostituite sarà almeno pari a quanto resta del periodo di garanzia iniziale. Si intende come guasto l’apparecchio illuminante in cui il malfunzionamento incida su un numero di sor- genti LED in esso contenute, tali per cui le prestazioni illuminotecni che non siano più in grado di garantire i valori minimi mantenuti. In caso di sorgenti multichip il numero da considerare è quello dei single chip che lo compongono. Il guasto e/o qualsiasi altro vizio di funzionamento verrà segnalato per iscritto o xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla scoperta. La garanzia non copre i danni da incidenti e abbattimenti di pali o da rami o similari, e non è riferita a fulminazioni DIRETTE; la garanzia coprirà i danni da sovratensioni tipiche da manovre di inser- zioni/disinserzioni. La committente si riserva di non accettare eventuali
qualora le stesse prevedano procedure e/o interventi correttivi sugli impianti ge- stiti da SISTEMA srl, a carattere oneroso, obbligatorio o vessatorio, e pertanto qualora presenti potranno essere escluse dal Contratto
PEZZI DI RICAMBIO
Pezzi di ricambio: il fornitore dovrà garantire la fornitura di pezzi di ricambio ori- ginali o comunque compatibili con le apparecchiature fornite per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
Risoluzione
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, Sistema s.r.l. procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Sistema s.r.l. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente con- tratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri stru- menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dellammontare
commi del presente articolo: resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Sistema s.r.l. procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definiti- va, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affida- mento. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ ammesso il subappalto, nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto, limitatamente al trasporto e consegni così come da richiesta formulata dalla So- cietà in sede di offerta. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare a Sistema s.r.l. apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 105, commi 7 e 18, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. L’importo dovuto per le presta- zioni subappaltate sarà corrisposto all’affidatario e non al subappaltatore, tranne nei casi previsti all’art. 105 co. 13 del Codice. La Società provvederà a corrispon- dere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizio- ni di cui all’art. 105 del Codice. È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte di Sistema s.r.l. per maggior danno arre- cato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione
ART. 21 - CESSIONE DEL CREDITO
È ammessa la cessione del credito. La cessione del credito è disciplinata ai sensi
dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, an- che in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 75035350F8 Sistema s.r.l. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti ban- cari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notifica- to a Sistema s.r.l. La notifica a Sistema s.r.l. dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente ar- ticolo 5.
ART. 22 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la mi- gliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso Sistema s.r.l. del buon an- damento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. La Società è sotto- posta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legi- slative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assu- me a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare ri- ferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. La Società è obbligata
del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territo- riali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al- la Società, fino a quanto non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risar- cimento di danni. La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addet- te e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmen- te subiti da persone o cose, tanto di Sistema s.r.l. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società re- standone sollevata Sistema s.r.l.. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a co- noscenza durante l’esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al suc- cessivo articolo 23. La Società si impegna a fornire adeguata e documentata for- mazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. L’Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimen- to alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di ser- vizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. L’Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questo Ente, pubblicato sul sito di Si- stema s.r.l. nella sezione società trasparente, e che dichiara di conoscere ed ac- cettare.
ART. 23 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante garanzia fi- deiussoria nr 000000456110 del 26/11/2018, con la quale Intesa Sanpaolo s.p.a si costituisce fideiussore a favore di Sistema s.r.l. nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 234.273,76 (duecentotrenta- quattromiladuecentosettantatre/76).
(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità) L’importo è ridotto dl 50% in quanto la Società è in possesso della Certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000
: 2015 così come risulta dal certificato NL 16/818844057 presentato in copia con- forme all’originale e conservato agli atti presso gli uffici di Sistema s.r.l..
(nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016)
L’Importo della cauzione sarà ridotto del 20 % in quanto la Società è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001così come risul- ta dalla documentazione Certificato IT 16/0280 presentata in copia conforme
La garanzia fideiussoria avrà validità di minimo 8 anni più l’eventuale estensione di garanzia offerta in sede di gara. In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario. In particolare, la cauzione rilascia- ta garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che Sistema s.r.l. ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal rice- vimento della relativa richiesta effettuata da Sistema s.r.l.. In caso di inadempi- mento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Sistema s.r.l. ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati persona- li, (Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei da- ti), ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, Sistema Srl, in qualità di Titolare, nomina la Società, responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà va- lidità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto. La Società, in quanto Re- sponsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare alla mandante rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare tutte le misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1 del Rego- lamento (UE) 2016/679, per garantire un livello adeguato al rischio del tratta- mento.
ART. 25 - REVISIONE PREZZI
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva, dopo la scadenza del primo anno di vigenza contrattuale la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso me- se dell’anno precedente.
ART. 26 - RECESSO CONTRATTUALE
Sistema s.r.l. si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo arti- colo di cui sopra. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ul- teriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o in- dennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di
to delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico di Sistema s.r.l. mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiede- rà la registrazione.
ART. 28 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 50/2016.
ART. 29 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove Sistema s.r.l. sia attore o convenuto è competente il Foro di Gros- seto con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 30 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO N.
1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzio- ne del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell’appaltatore), 16 (Responsabi- lità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20 (Recesso contrat- tuale) e 23 (Foro competente).
Contratto firmato digitalmente da Xxxxxxx Xxxxxxx per l’Sistema s.r.l.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx per la Società Philips Lighting spa