CONTRATTO DI MUTUO
Allegato a) Schema di “Contratto di mutuo a tasso fisso” (meramente indicativo e non vincolante)
CONTRATTO DI MUTUO
tra
Regione Piemonte con sede legale in Torino – Piazza Castello n.165 P.I.V.A. 02843860012; Codice Fiscale 80087670016 rappresentato ai fini del presente da [ ]che interviene ……………………….
e
[nome banca] (di seguito denominata la “Banca” o la “parte mutuante”) capitale sociale Euro [ ] ,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di [ ], iscritta all’Albo delle Banche al n. [ ], rappresentata dal dott.[ ], nato a [ ], il [ ], [ ], il quale interviene al presente atto e stipula, in nome, conto ed interesse della Banca, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale della Banca, in [ ], Via [ ], in virtù della delega di poteri rilasciata da [ ] con atto a rogito del Notaio, in [ ], dott. repertorio n. [ ], raccolta n. [ ], del [ ], registrato in Roma il [ ] (di seguito congiuntamente le “Parti”);
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 7:
- comma 1: “Per la realizzazione di nuovi investimenti a valere sugli spazi finanziari concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, commi 495 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019), è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento per l'importo complessivo di euro 83.030.000,00 da iscriversi in entrata al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nel rispetto della normativa statale vigente”;
- comma 2: “L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 41.515.000,00 per il 2018 e ad euro 41.515.000,00 per il 2019”;
- con determinazione dirigenziale n…….del………………………..è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione di interesse - contenente lo schema di contratto di mutuo non vincolante, a tasso fisso - nonché lo schema della lettera di manifestazione di interesse;
- l’avviso di cui al punto precedente è stato pubblicato sul B.U.R. n……………..ed è stata data comunicazione mediante avviso su Il Sole 24 ore del ;
- a seguito di procedura di selezione effettuata tra gli operatori economici che hanno espresso manifestazione di interesse, l’istituto di credito……………………..è risultato aggiudicatario del contratto di mutuo di euro 83.030.000,00 (euro…………………………………:) a erogazione multipla con durata di venti anni a tasso fisso del autorizzando la stipulazione del relativo
contratto di mutuo;
- con D.G.R. n……………….del…………………..sono stati approvati i seguenti interventi finanziati mediante contrazione di mutuo a tasso fisso alle condizioni di cui al successivo articolo 4).
Tutto ciò premesso, come parte integrante del presente contratto (di seguito anche il “Contratto”), le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano, quanto segue:
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL FINANZIAMENTO
1. La Banca concede a titolo di mutuo alla Regione l’importo di Euro 83.030.000,00 (euro )
destinato agli interventi di cui in premessa al presente contratto.
2. La Regione si impegna a destinare in via esclusiva la somma prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti di cui in premessa al presente contratto.
ARTICOLO 2 - EROGAZIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE
1. Le Parti convengono che l’erogazione del presente finanziamento sia effettuata in due soluzioni (euro 41.015.000.00 entro il 30.11.2018 e euro 41.015.0000,00 nel 2019) mediante versamento della somma con valuta in data [ ] sul conto corrente [ ], intestato a Regione [ ], codice IBAN [ ].
2. L’obbligo della Banca di effettuare l’erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 9 del presente contratto o l’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte da Regione ai sensi del presente contratto.
ARTICOLO 3 - RIMBORSO DEL MUTUO
1. La Regione si obbliga a rimborsare il mutuo in 20 (venti) anni, mediante il pagamento di n. 40 (quaranta) rate semestrali posticipate costanti a capitale crescente con scadenza il [ ] ed il [ ] di ciascun anno (ciascuna una “Data di Pagamento”), a partire dal [ ] e fino al [ ] la (“Data di Scadenza”).
2. L’ammortamento inizierà il [ ] (“Data di Inizio Ammortamento”) con pagamento della prima rata il [ ].
3. Le suddette rate sono comprensive di una quota capitale e di una quota interessi, quest’ultima da calcolarsi al tasso indicato all’art. 4 che segue, come da piano di ammortamento allegato in originale al presente contratto (Allegato “….”).
ARTICOLO 4 - INTERESSI
1. Le Parti convengono che sull’importo erogato matureranno interessi al tasso fisso pari a………………….( )
ARTICOLO 5 - PAGAMENTI
1. Tutti i pagamenti a carico della Regione derivanti dal presente contratto dovranno essere effettuati in euro, alle Date di Pagamento previste, alla Banca sul conto [ ] intestato a [ ] codice IBAN [ ].
2. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali.
ARTICOLO 6 - GARANZIA
Il pagamento delle rate di ammortamento del presente finanziamento – per capitale e interessi – è garantito da delegazione a valere sulle entrate proprie regionali
ARTICOLO 7 - INTERESSI MORATORI
1. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, per fatti imputabili a Regione, matureranno sulle somme dovute e non pagate, dalla data di scadenza (inclusa) e fino alla data di effettivo pagamento (esclusa), interessi pari al tasso contrattuale maggiorato del 1,5% (unovirgolacinque percento) . I suddetti interessi di mora sono calcolati sulla base dei giorni effettivi/360, senza capitalizzazione.
2. Qualora il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale ed interessi alle Date di Pagamento stabilite, sia dovuto a disguidi tecnici ed operativi nel trasferimento dei fondi, gli interessi matureranno decorsi tre giorni lavorativi dalla data di scadenza degli importi dovuti.
3. Gli interessi moratori decorreranno di pieno diritto senza preventiva intimazione.
4. Qualora il tasso di mora, come determinato ai sensi del presente articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
ARTICOLO 8 - ESTINZIONE ANTICIPATA
1. La Regione potrà estinguere il mutuo, totalmente o parzialmente, in anticipo rispetto al termine convenuto, mediante pagamento in corrispondenza di una delle scadenze previste dal contratto, purché:
a. siano trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dall'inizio dell'ammortamento;
b. ne faccia richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni sulla data di efficacia dell’estinzione;
c. corrisponda un compenso omnicomprensivo pari a centesimi 12,5 per ogni 100 Euro dell’importo capitale del mutuo rimborsato anticipatamente, moltiplicati per il numero di semestri o frazione di semestre mancanti all’ultima scadenza contrattuale, ed ulteriormente moltiplicati per il numero non percentualizzato che rappresenta la differenza tra il tasso fisso del finanziamento e la quotazione dell'IRS (Interest Rate Swap) 3 anni lettera del primo giorno lavorativo del mese di [ ] e rispettivamente di [ ] che precedono il semestre solare in cui avviene l'estinzione anticipata, così come pubblicata sul quotidiano “Il Sole24 ore”.
2. In ogni caso il compenso omnicomprensivo da corrispondere alla Banca non potrà essere inferiore all’1,5% del capitale estinto o parzialmente rimborsato.
ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE
1. Le Parti convengono espressamente che la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) negligenza o frode da parte della Banca; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze degli obblighi contrattuali; gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze di disposizioni legislative e regolamentari, da parte della Banca e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12;
b) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
c) cessione del contratto a terzi;
2. Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita comunicazione scritta, delle inadempienze contrattuali, qualora la Banca non provveda, entro e non oltre il termine di [
] giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, Regione provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del Codice Civile.
3. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Regione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la Banca sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali Regione dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo di ammortamento del mutuo.
5. Le Parti convengono altresì che la Banca potrà procedere alla risoluzione del presente contratto a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
• mancato o ritardato pagamento da parte di Regione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
• verificarsi di cambiamenti, eventi o condizioni in Regione tali da pregiudicare in maniera rilevante la situazione patrimoniale, economica, finanziaria o operativa di Regione ovvero compromettere in misura rilevante la capacità di Regione di adempiere alle proprie obbligazioni assunte con il presente contratto.
6. In conseguenza della risoluzione del contratto Regione dovrà entro 30 gg. dalla relativa richiesta scritta della Banca, rimborsare alla Banca: (i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato; (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione e (iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento.
ARTICOLO 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. É vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
ARTICOLO 11 - INDENNIZZO
1. La Banca si obbliga ad indennizzare la Regione Piemonte per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovesse subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Banca nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall’esecuzione del presente Contratto o (c)
dell’inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte della Banca, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave di Regione.
2. La Regione si obbliga ad indennizzare la Banca per qualunque danno debitamente documentato ed accertato, che dovessero subire come conseguenza diretta (a) di dichiarazioni o garanzie rilasciate dalla Regione nel presente Contratto; (b) delle pretese avanzate da terzi in quanto tali pretese risultino direttamente derivanti dall’esecuzione del presente Contratto o (c) dell’inadempimento doloso o gravemente colposo del presente Contratto da parte della Regione, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave della Banca.
ARTICOLO 12 -TRACCIABILITA’
1. La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Banca comunica che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato presso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti previsti nel presente Contratto sono i seguenti: [ ] (il “Conto Corrente Dedicato”). Le generalità della persona delegata ad operare sul Conto Corrente Dedicato sono le seguenti: [ ]. La Banca si impegna a comunicare a Regione ogni modifica relativa ai suddetti dati.
3. La Banca qualora si avvalga, ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto di soggetti terzi, si impegna ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con tali soggetti terzi un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale questi ultimi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. La Banca si impegna altresì, qualora abbia notizia dell’inadempimento delle controparti terze di cui al comma 3 che precede agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a darne immediata comunicazione a Regione ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha Regione. 8
ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO FISCALE
Il presente contratto è soggetto al trattamento fiscale sostitutivo di cui dal D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, artt. 15 e seguenti, il cui onere sarà sostenuto da Regione.
ARTICOLO 14 - SPESE ED IMPOSTE
Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per la copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico della Banca.
ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo fax o lettera raccomandata a/r o per email o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
Per Regione Piemonte :
[ ]
Per [Banca] [ ]
ARTICOLO 16 - DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE
1. Agli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione. Il presente contratto è retto dalla legge italiana. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le Parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Torino
Per la Regione Piemonte
……………………………… Per la Banca………………...