TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLATO GENERALE PER I CONTRATTI DELL’INFORMATICA (Edizione settembre 2012)
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. OGGETTO
2. PERSONALE DEL FORNITORE
3. PREVENZIONE INFORTUNI
4. SUBAPPALTO
5. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
6. RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
7. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO
8. ASSICURAZIONI
9. RESPONSABILITÁ VERSO TERZI
10. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÁ DELL’ AU
11. ORARIO DI LAVORO
12. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
13. DOCUMENTAZIONE
14. GARANZIE
15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
16. RAPPRESENTANTE DELL’ AU
17. COMUNICAZIONI
18. MANCATA OPPOSIZIONE ALL’INADEMPIMENTO – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
19. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
20. ESECUZIONE IN DANNO
21. CAUZIONE
22. VARIAZIONI
23. RISERVE
24. VALIDITÁ DEL CONTRATTO
25. RECESSO DALL’ORDINE E RISOLUZIONE DELL’ORDINE
26. REMUNERATIVITÁ DEI PREZZI CONTRATTUALI
27. CORRISPETTIVI
28. VARIABILITÁ PREZZI
29. PAGAMENTI
30. PENALITA’
31. ONERI FISCALI
32. INCEDIBILITA’ DEI CREDITI
33. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TITOLO 2 - ACQUISTO O LOCAZIONE DI HARDWARE E/O SOFTWARE
35. LICENZE D’USO DI PROGRAMMI
36. TERMINI DI CONSEGNA E COLLAUDO
37. CONSEGNA E MESSA IN FUNZIONE DELLE APPARECCHIATURE LOCAZIONE D’APPARECCHIATURE INFORMATICHE
38. GENERALITÁ DELLA LOCAZIONE
39. DURATA DELLA LOCAZIONE
40. DANNI ALLE APPARECCHIATURE DURANTE LA LOCAZIONE
41. OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE
42. MODIFICHE ALLE APPARECCHIATURE ED ALLE LORO CONNESSIONI
43. OPZIONE D’ACQUISTO
44. RESTITUZIONE PARZIALE DI APPARECCHIATURE NEL CORSO DELLA LOCAZIONE
45. CANONI DI LOCAZIONE E LORO VARIAZIONE
TITOLO 3 - FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E/O AGGIORNAMENTO TECNICO
46. GENERALITÁ DELLA MANUTENZIONE
47. VALIDITÁ E DISDETTA DEL SERVIZIO
48. ESTENSIONE DEL SERVIZIO
49. AGGIORNAMENTO TECNICO HARWARE
50. AGGIORNAMENTO TECNICO SOFTWARE
51. DISMISSIONI E/O TRASFERIMENTO DEI SISTEMI
TITOLO 4 - SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E DI SVILUPPO SOFTWARE
52. GENERALITÁ ASSISTENZA SISTEMISTICA E SVILUPPO SOFTWARE
53. TITOLARITÁ DEL SOFTWARE
54. VERIFICA DEI PROFILI PROFESSIONALI
CAPITOLATO GENERALE PER I CONTRATTI DELL’INFORMATICA (Edizione settembre 2012)
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
1 . OGGETTO
Il presente Capitolato Generale disciplina l’acquisto o la locazione di prodotti hardware e software nonché le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informatici automatizzati.
Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Generale e nel contratto di fornitura/lettera d’ordine costituiscono la disciplina integrale dei rapporti tra l’Acquirente Unico S.p.a. (nel seguito: AU) e l’impresa fornitrice (nel seguito: Fornitore) e sostituiscono qualsiasi altro accordo, proposta o impegno, scritto o orale, precedentemente intercorso tra le parti in relazione al medesimo oggetto.
Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Generale e nel contratto di fornitura/lettera d’ordine prevalgono in ogni caso su eventuali disposizioni contenute in moduli del Fornitore o in qualsiasi eventuale documento non firmato incluso nella confezione, supporto magnetico, CD-ROM o versione elettronica dell’hardware e del software fornito.
Le disposizioni contenute nel presente Capitolato Generale non potranno essere modificate se non per accordo scritto; in caso di contrasto o incompatibilità, prevalgono le disposizioni contenute nel contratto di fornitura/lettera d’ordine.
2. PERSONALE DEL FORNITORE
Nel caso in cui il contratto preveda il servizio di manutenzione e/o assistenza tecnica e/o il servizio d’assistenza sistemistica, detti servizi dovranno essere direttamente forniti da personale specializzato del Fornitore. Pertanto, per detti servizi, al Fornitore è fatto divieto di nominare rappresentanti, delegare o affidare a terzi, in tutto o in parte, l’incarico per la fornitura delle prestazioni oggetto dell’ordine, pena l’annullamento dell’ordine stesso senza il riconoscimento delle prestazioni eventualmente fornite.
Il Fornitore, per il proprio personale, s’impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di legge, fiscali, previdenziali ed assistenziali, ed a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dallo specifico Contratto Collettivo di Lavoro.
Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità, in materia di contratti di lavoro.
Il Fornitore deve provvedere all’esecuzione del contratto con personale idoneo, di comprovate capacità e adeguato qualitativamente e numericamente alle esigenze connesse agli obblighi derivanti da contratto. Il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dell’esecuzione del contratto si trovi a dover modificare le sue previsioni iniziali relative al personale.
A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell’ AU coloro della cui opera si avvarrà il Fornitore ai fini dell’espletamento di quanto ad esso affidato, intendendosi l’AU del tutto estraneo rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra il Fornitore medesimo e le persone anzidette.
Il suddetto personale - che è tenuto ad osservare un contegno irreprensibile ed improntato alla massima correttezza - deve essere di gradimento dell’AU, il quale ha diritto di ottenere, su semplice richiesta, l’allontanamento dal luogo di lavoro e l’immediata sostituzione di qualunque dipendente del Fornitore, senza rispondere delle conseguenze di tale sostituzione.
Il personale del Fornitore, incaricato dello svolgimento delle attività all’interno dei locali indicati dall’AU dovrà essere munito di cartellino identificativo riportante: nome del dipendente, foto formato tessera, ragione sociale della ditta di appartenenza e numero di matricola del dipendente.
3 . PREVENZIONE INFORTUNI
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e successive modificazioni e integrazioni assumendosi l’onere delle misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici esistenti nell’ambiente che, nel caso di attività da svolgere presso l’AU, saranno state individuate con la cooperazione dell’AU stesso.
Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 l’Appaltatore è obbligato ad attuare, cooperando con il Committente, le misure di prevenzione e protezione dai rischi specifici presenti nelle aree in cui si svolgono la attività oggetto dell’appalto.
4. SUBAPPALTO
L’AU, previa specifica richiesta, potrà autorizzare il Fornitore a subappaltare unicamente le attività già indicate dal Fornitore stesso in fase di presentazione dell’offerta.
L’AU, a proprio insindacabile giudizio, potrà escludere quelle ditte proposte del Fornitore che non riterrà di proprio gradimento.
Nel caso in cui il Fornitore, senza preventiva autorizzazione dell’AU, affidi a terzi l’esecuzione, anche parziale, delle attività contrattuali, l’AU stesso procede alla risoluzione del contratto a norma del successivo articolo 25 “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”.
5. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Le attività oggetto del contratto devono essere espletate in conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 55 del 19.3.1990 e successive modifiche ed integrazioni.
La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella succitata legge costituisce motivo di risoluzione del contratto a norma del successivo articolo 25 “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”.
6. RISPETTO DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative, così come i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità; ciò con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza dei dati personali di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e a quante altre norme emanate anche successivamente alla data di conclusione del contratto, che possano interessare l’esecuzione dell’appalto.
Il Fornitore garantisce che quanto fornito sia esente da vizi, da difetti o dalla presenza di elementi che possano recare danno a persone o cose, o che tale presenza risulti contenuta entro i limiti previsti dalle leggi vigenti al momento della fornitura.
E’ facoltà dell’AU recedere dal contratto, senza alcuna penalizzazione, qualora la fornitura non fosse rispondente alle norme di legge italiane, eventualmente emanate successivamente alla data di conclusione del contratto, sempre che il Fornitore non sia in grado di adeguare l’oggetto della fornitura alle suddette norme.
7. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Capitolato Generale fosse dichiarata non valida o non applicabile, e/o comunque non applicabile in forza delle vigenti disposizioni di legge, le restanti disposizioni dovranno comunque considerarsi pienamente valide ed efficaci.
8. ASSICURAZIONI
Il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a stipulare assicurazione, per un importo adeguato e per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto/ordine, contro tutti i danni alle persone ed alle cose, anche di sua proprietà.
Tale copertura dovrà comprendere il risarcimento di eventuali spese di cura e degenza.
9. RESPONSABILITÁ VERSO TERZI
Il Fornitore è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danni a terzi, verificatisi per fatto proprio o dei suoi ausiliari. Il Fornitore terrà pertanto indenne l’AU da ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi per tali motivi nei confronti dell’AU stesso.
10. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÁ DELL’AU
Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non recare danno o molestia e, comunque, a non ostacolare quella svolta direttamente dell’AU o da altri soggetti che si trovino a svolgere la loro attività negli stessi ambienti.
11. ORARIO DI LAVORO
Salvo se diversamente indicato nella lettera d’ordine e nella specifica tecnica, l’orario di lavoro del personale del Fornitore coinciderà con quello del personale dell’AU. Eventuali assenze, imputabili a qualsiasi motivo, non verranno fatturate all’AU.
12. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, con l’obbligo di ottenere a sua cura e spese le cessioni, le licenze o le autorizzazioni necessarie, come pure di sostenere tutte le eventuali spese conseguenti.
Il Fornitore garantisce di avere la titolarità o, comunque, la piena disponibilità, anche per concessione del titolare, di ogni diritto su tutte le componenti software fornite e, quindi, di poter legalmente concedere ad AU, a fronte del corrispettivo pattuito, la licenza d'uso a tempo indeterminato per tutto il software facente parte della fornitura.
Qualora venga promossa nei confronti dell’AU azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute dall’AU per la difesa in giudizio.
L’AU è obbligato a informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie suddette.
Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l’AU, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fornitore nel caso in cui la pretesa sia fondata, ha facoltà di risolvere il contratto, recuperando in caso d’acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
13. DOCUMENTAZIONE
Salvo patto contrario, il Fornitore è tenuto a fornire, senza che segua il diritto ad ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.).
14. GARANZIE
Salvo se diversamente indicato nella lettera d’ordine o nella specifica tecnica, quanto fornito dovrà essere protetto da una garanzia integrale con relativo servizio gratuito di manutenzione ed assistenza tecnica per due anni dalla data di “pronto per l’uso”; tale data sarà quella riportata sul verbale di collaudo sottoscritto dalle parti. Per le forniture non comprensive delle attività di assemblaggio, installazione e collaudo il succitato periodo di garanzia sarà di 24 mesi a partire dalla data di consegna.
In caso di fornitura tramite locazione le suddette condizioni s’intendono non applicabili. TRASFERIMENTO DEI RISCHI
Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali indicati dall’AU, fatta salva la responsabilità dell’AU se le perdite e i danni sono ad esso imputabili.
GARANZIE DELLE APPARECCHIATURE FORNITE E RESPONSABILITÁ DEL FORNITORE
Salvo se diversamente stabilito nella lettera d’ordine, dalla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole e per un periodo di tempo della durata di due anni o per il maggior periodo indicato nel contratto, il Fornitore garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, assumendo l'obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun addebito.
Tale obbligo non viene meno nel caso in cui l’AU modifichi le apparecchiature installate, salvo che il Fornitore non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.
La garanzia non esclude la responsabilità del Fornitore secondo la disciplina di diritto comune.
L’AU è tenuto a informare prontamente il Fornitore degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.
Il Fornitore interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell’AU o nei diversi termini indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. È fatta salva l'applicazione delle penali stabilite nel contratto.
15. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’AU fornirà, dietro richiesta, all’Appaltatore, tutti i dati necessari all’espletamento dell’appalto, fermi restando i vincoli di riservatezza imposti all’AU dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dalle leggi vigenti in materia di tutela dei dati personali.
L’Appaltatore è obbligato a mantenere segreti e riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrà in possesso in occasione dell’esecuzione dell’appalto ed a non farne uso, neppure in modo parziale, a qualunque titolo, impegnandosi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il suo personale.
Tale obbligo, concernente le attività svolte da AU, decorre dalla data di perfezionamento del contratto, e termina cinque anni dopo lo scioglimento dello stesso.
È fatto divieto, a tale scopo, al personale del Fornitore di introdurre, detenere e/o usare apparecchi fotografici, cineprese e registratori all’interno degli ambienti di lavoro di AU.
16. RAPPRESENTANTE DELL’AU
L’unità dell’AU incaricata della gestione tecnica del contratto -alla quale dovrà essere inviata tutta la documentazione relativa al contratto stesso- è precisata nella lettera d’ordine.
L’AU ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente ordine e di verificarne in ogni momento lo stato dell’esecuzione.
Le spese delle verifiche, con esclusione di quelle inerenti alle attività del personale dell’AU o di suoi incaricati, sono a esclusivo carico del Fornitore.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire ogni e qualsiasi assistenza di mezzi e di personale che si renda necessaria per l’esecuzione delle verifiche richieste.
Nel caso in cui l’AU accerti che l’esecuzione delle prestazioni non procede secondo le condizioni contrattuali ed a regola d’arte, si applica l’art. 1662, secondo comma, del codice civile.
La presenza del personale dell’AU, per controlli e verifiche, non libera il Fornitore, in nessun caso e in alcun modo, dagli obblighi e dalle responsabilità connesse con l’esecuzione di quanto oggetto dell’ordine, e non può essere invocata come causa ostativa all’esecuzione del contratto.
17. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative a cambi d’indirizzo, dovranno essere effettuate per iscritto all'indirizzo indicato nel contratto/lettera d’ordine.
Per maggiore celerità, i documenti trasmessi via fax potranno essere equiparati agli originali; in ogni caso, entrambe le parti possono richiedere la trasmissione dei documenti con sottoscrizione originale.
18. MANCATA OPPOSIZIONE ALL’INADEMPIMENTO – ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
Eventuali tolleranze di una delle parti, nei confronti di comportamenti o atti in violazione delle disposizioni del presente Capitolato Generale, non costituiranno rinuncia ai diritti spettanti in caso di violazione diversa o successiva.
Il Fornitore non può rifiutare, differire o sospendere in nessun caso l’adempimento delle prestazioni previste nel contratto, anche in caso di contestazione o di asserito inadempimento dell’AU.
19. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO
Ogni qualvolta una delle parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell’esecuzione del contratto, l’altra è tenuta ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.
I contraenti non potranno avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata tempestivamente richiesta.
20. ESECUZIONE IN DANNO
Se il Fornitore non dà corso alle prestazioni contrattuali, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza delle prestazioni stesse, l’AU ha il diritto di procedere direttamente all’esecuzione del contratto, utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
I maggiori oneri, che l’AU dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall’ordine, sono a carico del Fornitore.
21. CAUZIONE
Il Fornitore, ove espressamente stabilito nel contratto, deve costituire un deposito cauzionale sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria a favore dell’AU. Tale cauzione deve avere sottoscrizione autenticata da notaio e deve essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché essere operativa su semplice richiesta scritta dell’AU, senza eccezioni opponibili a questa
Il predetto deposito, nel suo complesso, è costituito a garanzia dell’esatto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni connesse al contratto e del risarcimento dei danni derivanti all’AU dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che l’AU avesse eventualmente pagato in più, in corso di espletamento del contratto, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo dal Fornitore.
Resta convenuto che, la cauzione rimarrà in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.
In tutti i predetti casi, l’AU ha diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma comunque ancora dovuta al Fornitore, salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione.
In ogni caso il Fornitore è obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l’AU si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato dall’AU in sede di chiusura del rapporto contrattuale, dopo che saranno stati adempiuti dal Fornitore tutti gli obblighi assunti.
22. VARIAZIONI
In deroga a quanto disposto dagli articoli 1660 e 1661 del c.c., l’AU può apportare variazioni all’oggetto del contratto richiedendo l’esecuzione di prestazioni, nonché di modifiche, soppressioni ed aggiunte, ritenute necessarie, a suo insindacabile giudizio, per il raggiungimento dello scopo del contratto, compensandole con nuovi prezzi.
Tali nuovi prezzi sono determinati, tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica, sulla base dei costi elementari delle prestazioni previste in contratto alla data iniziale di riferimento contrattuale.
Anche in caso di disaccordo sulla determinazione dei prezzi, il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto delle richieste dell’AU.
In quest’ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dall’AU, salvo il diritto del Fornitore di avanzare, nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 23 “RISERVE”, specifiche richieste.
23. RISERVE
Nel caso in cui sorgano contestazioni o controversie, il Fornitore non deve, per nessun motivo e in alcun caso, rallentare o sospendere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tutte le riserve, che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’AU e documentate con l’analisi dettagliata delle somme cui il Fornitore stesso ritiene di aver diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dall’emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
Qualora le riserve non siano esplicate nei modi e nel termine sopra indicato, il Fornitore decade dal diritto di farle valere.
Le riserve che siano state esplicate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dall’AU solo in sede di liquidazione finale a saldo.
E’ tuttavia in facoltà dell’AU anticipare l’esame di tutte o di alcune delle riserve esplicate.
L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dall’AU e dal Fornitore.
24. VALIDITÁ DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto indicato nella lettera d’ordine o di altri eventuali accordi sopravvenuti in corso di esecuzione delle prestazioni nonché gli obblighi in materia di riservatezza e garanzia, la validità del contratto decade allo scadere del 36-esimo mese dalla data della lettera d’ordine.
Resta inteso che, fatto salvo quanto riportato nel successivo articolo 25 “RECESSO DALL’ORDINE E RISOLUZIONE DELL’ORDINE”, il contratto sarà comunque concluso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
• al raggiungimento dell’importo massimo indicato nella lettera d’ordine;
• alla sua scadenza naturale, ancorché non sia stato raggiunto l’importo sopraddetto.
25. RECESSO DALL’ORDINE E RISOLUZIONE DELL’ORDINE
E’ facoltà dell’AU recedere dal contratto, interamente o in parte, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio. L’esercizio di tale facoltà dovrà avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.
In tal caso, l’AU corrisponderà al Fornitore i compensi per tutte le attività svolte fino alla data di recesso, che siano utilmente utilizzabili da parte dell’AU, nonché quanto a lui dovuto a titolo di rimborso delle spese documentabili per gli impegni già assunti che non siano revocabili senza conseguenze di carattere economico.
In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, agli obblighi derivanti dal contratto, l’AU si riserva il diritto di risolvere il contratto stesso, fatto salvo il diritto dell’AU al risarcimento dell’eventuale danno e all’escussione della cauzione nonché alla possibilità di procedere all'esecuzione in danno.
Nei casi di recesso o di risoluzione attuati successivamente alla data di redazione del verbale di “pronto all’uso”, sono fatti salvi i diritti di proprietà da esso acquisiti.
In caso di recesso o di risoluzione del contratto, gli obblighi di segretezza e riservatezza delle informazioni continuano ad avere efficacia per cinque anni, a decorrere dalla data di scioglimento del contratto.
26. REMUNERATIVITÁ DEI PREZZI CONTRATTUALI
Quanto oggetto del contratto è remunerato in base ai prezzi stabiliti nella lettera d'ordine.
I prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal contratto. Con il perfezionamento del contratto il Fornitore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali.
Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile del Fornitore oltre alla totalità delle spese, degli oneri inerenti al compimento del servizio secondo le prescrizioni, gli obblighi e nei termini contrattualmente stabiliti.
In relazione alla riconosciuta remuneratività dei prezzi pattuiti, il Fornitore si impegna a non avanzare riserve relative alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che la determina.
I prezzi si intendono fissi ed invariabili salvo diversa pattuizione indicata nella lettera d'ordine.
27. CORRISPETTIVI
I corrispettivi riportati nella lettera d’ordine s’intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi a spese di trasferta del personale, imballo, trasporto, sdoganamento, ed assicurazione da tutti i rischi fino al luogo di installazione e/o consegna; inoltre, ove previsto, potranno comprendere tutti gli oneri relativi a spese di assemblaggio, installazione e collaudo.
Con l’accettazione del contratto, il Fornitore riconosce la remuneratività del complesso dei corrispettivi contrattuali e si impegna a non avanzare riserve relative a pretesa non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa esserne la causa.
28. VARIABILITÁ PREZZI
In caso di diminuzione dei prezzi del listino del Fornitore, prima della consegna di quanto oggetto della fornitura, l’AU applicherà immediatamente la stessa diminuzione in percentuale riscontrata ai prezzi vigenti prima di detta diminuzione.
29. PAGAMENTI
Il pagamento di ciascuna fattura, emessa dal Fornitore nei termini indicati nella lettera d’ordine, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terz’ultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.
Resta inteso, al riguardo, che non sono accettate dall’AU tratte e/o ricevute bancarie.
Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi per consentire di effettuare il pagamento, compreso il riferimento al numero dell’ordine ed il codice CIG.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata e rimessa in originale a:
Acquirente Unico S.p.A.
Vix Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx Xodice fiscale e Partita IVA: 05877611003
Nella fattura dovrà essere evidenziata l'IVA a carico dell’AU, salvo i casi in cui l'esenzione da tale imposta sia prevista dalle vigenti leggi tributarie.
30. PENALITA’
Nei casi in cui l’ordine preveda l’applicazione di penalità a carico del Fornitore, conseguenti al mancato rispetto degli accordi contrattuali, l’AU, per i crediti derivati dall’applicazioni di dette penali, potrà procedere alla escussione della fideiussione - qualora prevista -ovvero potrà procedere alla compensazione con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, comprensi i corrispettivi per le attività rese dal Fornitore stesso a fronte di altri contratti.
Qualora l’importo complessivo della detrazione raggiunga o superi il 10% dell’importo del contratto, il Fornitore sarà considerato inadempiente e ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, l’AU avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
31. ONERI FISCALI
Ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 634, si dichiara che la prestazione di servizio di cui alla lettera d'ordine viene effettuata nell'esercizio dell'impresa e che pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
L'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono a carico dell’AU.
Tutti gli altri oneri tributari, presenti e futuri di qualsiasi natura sono a carico del Fornitore.
32. INCEDIBILITA’ DEI CREDITI
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente ordine, a meno che non venga diversamente concordato con l’AU nel corso dell’esecuzione del contratto.
33. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al contratto è quella italiana e per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti per l’interpretazione e l'applicazione del contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Roma.
34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003 – che sostituisce la legge
n. 675 del 31 dicembre 1996 e i successivi decreti legislativi integrativi – riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, s’informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito del procedimento di gara e successivamente, in relazione alla stipula e alla gestione di eventuali contratti, sono dall'AU raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
i dati suddetti, nonché quelli elaborati da AU, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dal citato Decreto Legislativo.
Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è l’AU in persona dell’institore Amministratore Delegato domiciliato per la carica presso l’Acquirente Unico
S.p.A. Vix Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
TITOLO 2
ACQUISTO O LOCAZIONE DI HARDWARE E/O SOFTWARE
35. LICENZE D’USO DI PROGRAMMI
L’AU si riserva il diritto di impiegare i programmi forniti attraverso il proprio Network aziendale, indipendentemente dal numero di server che lo compongono, fino ad un numero massimo di accessi specificato nel contratto di fornitura.
36. TERMINI DI CONSEGNA E COLLAUDO
La consegna di quanto oggetto del contratto dovrà avvenire a cura, spese e rischio del Fornitore, entro i termini specificati nella lettera d’ordine.
Nel caso il contratto di fornitura preveda la fase di collaudo, l’AU fisserà la data per la verifica in contraddittorio delle apparecchiature e dei programmi.
La verifica sarà effettuata da esperti incaricati dall’AU, e potrà essere condotta anche mediante appositi programmi certificati o dichiarati idonei dai competenti organismi, ed avrà il fine di constatare che le apparecchiature ed i programmi presentino le caratteristiche previste dal contratto e siano in grado di svolgere le funzioni richieste e di assicurare prestazioni regolari in condizioni di normale funzionamento.
Quando le apparecchiature, o parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica sarà ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico del Fornitore, entro venti giorni o nel diverso termine pattuito nel contratto.
Al termine della fase di collaudo, in caso di esito positivo, sarà sottoscritto contestualmente dalle parti un apposito verbale che attesterà la funzionalità di quanto fornito e indicherà esattamente la data di “pronto per l’uso”.
Detto collaudo dovrà avvenire, orientativamente, entro 30 giorni dalla data d’installazione.
Con la sottoscrizione del verbale di collaudo positivo, la fornitura s’intenderà accettata e l’AU diverrà proprietario di quanto fornito; si precisa inoltre che da tale data decorreranno i termini di garanzia di cui al precedente articolo 14 “GARANZIE”.
37. CONSEGNA E MESSA IN FUNZIONE DELLE APPARECCHIATURE
L’AU appronta i locali di destinazione delle apparecchiature e li dota di quei servizi ed impianti necessari ad assicurare le condizioni ambientali idonee per il regolare funzionamento delle apparecchiature stesse.
Il Fornitore è tenuto alla verifica dell’idoneità dei locali in relazione alle apparecchiature da fornire; in difetto di tale verifica il Fornitore risponderà dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili ad inappropriate condizioni ambientali.
Il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto la data di consegna, posa in opera e avvio operativo delle apparecchiature ove avvenga a sua cura.
LOCAZIONE D’APPARECCHIATURE INFORMATICHE
38. GENERALITÁ DELLA LOCAZIONE
Con la locazione, l’AU acquisisce il diritto di godere di tutte le utilità delle apparecchiature informatiche, per il tempo determinato nel contratto.
Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare e, salvo patto contrario, di installare le apparecchiature nei luoghi indicati nel contratto, nonché di fornire la relativa documentazione tecnica.
Il Fornitore è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la riparazione delle apparecchiature e, salvo che sia diversamente pattuito, a concedere la licenza d'uso ed a provvedere all’installazione dei programmi di base e d’utilità, nonché a mettere in funzione le apparecchiature medesime.
Possono essere previste nel contratto le seguenti prestazioni:
• concessione della licenza d'uso e installazione dei programmi diversi da quelli suddetti;
• servizio d’assistenza per i programmi di base e di utilità;
• collaborazione di personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell’AU.
39. DURATA DELLA LOCAZIONE
Salvo diversa pattuizione, la durata della locazione delle apparecchiature non può essere superiore a tre anni.
Al termine della locazione, le apparecchiature, nello stato in cui si trovano, sono restituite al Fornitore, il quale, a proprie cura e spese, provvede a disinstallarle e ad accantonarle in modo da non compromettere l'agibilità dei locali, ed è obbligato a ritirarle sollecitamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione della locazione.
40. DANNI ALLE APPARECCHIATURE DURANTE LA LOCAZIONE
L’AU risponde soltanto in caso di dolo o di colpa grave per i danni da esso provocati direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante le operazioni di consegna, messa in funzione e ritiro, nonché, salvo patto contrario, durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell’AU.
Il Fornitore è responsabile verso l’AU per i danni procurati ai locali, ai beni e ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.
41. OBBLIGHI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE
L’AU denuncia al Fornitore, anche verbalmente, i difetti e i vizi riscontrati al fine di rendere possibili i conseguenti interventi.
Il Fornitore è obbligato ad intervenire e a ripristinare le funzionalità delle apparecchiature entro ventiquattro ore dalla richiesta dell’AU o, se diversi, nei termini indicati nel contratto.
E’ fatta salva l'applicazione delle eventuali penali previste nel contratto.
Il Fornitore ha l'obbligo di provvedere nei termini suddetti anche quando provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale dell’AU o da esso incaricato. In tal caso, le spese della riparazione sono a carico dell’AU.
L’AU è obbligato ad usare le apparecchiature con l'osservanza delle specifiche tecniche indicate dal Fornitore e a non far intervenire altre imprese per riparazioni, modifiche o manutenzioni delle apparecchiature in locazione, se non in caso di ritardo nell'intervento del Fornitore.
42. MODIFICHE ALLE APPARECCHIATURE ED ALLE LORO CONNESSIONI
L’AU, salvo che il Fornitore dissenta con adeguata motivazione tecnica, ha facoltà di effettuare, direttamente, a proprio carico e sotto la propria responsabilità nei confronti dei terzi, modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni, anche con strumenti non forniti dal Fornitore, purché dia al Fornitore un congruo preavviso indicando la natura delle modifiche o delle aggiunte, la data in cui vengono poste in funzione e l'impresa eventualmente incaricata di eseguirle.
Ove sorgano difficoltà nel funzionamento delle apparecchiature modificate o delle loro connessioni, il Fornitore è obbligato a prestare la propria collaborazione per la individuazione e la rimozione delle cause che determinano dette difficoltà. Per tale collaborazione spettano al Fornitore i compensi determinati secondo i criteri stabiliti nel contratto, qualora provi che le difficoltà nel funzionamento non siano determinate da vizi di materiali o da fatti ad esso imputabili.
43. OPZIONE D’ACQUISTO
L’AU, nel corso o al termine della locazione, ha il diritto di acquistare tutte o alcune delle apparecchiature al prezzo espressamente indicato nel contratto.
Qualora l'opzione venga esercitata nel corso della locazione, i canoni corrisposti a partire dal momento in cui viene esercitata l'opzione fino al momento in cui detta opzione diviene efficace, sono imputati a pagamento del prezzo d'acquisto.
44. RESTITUZIONE PARZIALE DI APPARECCHIATURE NEL CORSO DELLA LOCAZIONE
L’AU ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire le apparecchiature che cessi di utilizzare a seguito della soppressione o modificazione dei propri uffici o servizi.
Della restituzione delle apparecchiature deve essere dato preavviso non inferiore a tre mesi, salvo diverso termine indicato nel contratto.
Il Fornitore è obbligato a provvedere al ritiro delle apparecchiature restituite, a propria cura e spese.
A decorrere dalla scadenza del termine indicato per il ritiro delle apparecchiature non sono più dovuti i canoni di locazione ad esse relativi.
45. CANONI DI LOCAZIONE E LORO VARIAZIONE
Il diritto al canone di locazione decorre dal giorno successivo alla data del processo verbale di verifica, con esito positivo.
Non sono dovuti i canoni di locazione relativi alle apparecchiature non correttamente funzionanti per cause, non imputabili all’AU, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero alle prestazioni di manutenzione e/o aggiornamento tecnico. I canoni non sono dovuti anche per le residue apparecchiature funzionanti qualora l’AU non abbia un interesse apprezzabile alla loro autonoma utilizzazione.
Per ogni giorno di fermo, o sua frazione, non è dovuto un trentesimo del canone mensile di locazione, salva la diversa misura pattuita.
TITOLO 3
FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E/O AGGIORNAMENTO TECNICO
46. GENERALITÁ DELLA MANUTENZIONE
Il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico consiste, in particolare, nell’assistenza tecnico
- sistemistica su quanto oggetto della fornitura e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari al suo funzionamento.
47. VALIDITÁ E DISDETTA DEL SERVIZIO
L’AU potrà disdire in qualsiasi momento il servizio in questione con un preavviso di 30 giorni.
Il Fornitore si impegna, se espressamente richiesto, ad assicurare detto servizio per almeno 3 anni dal termine della garanzia ed a fornire, all’occorrenza, tutta l’assistenza tecnica che eventualmente l’AU dovesse richiedere.
48. ESTENSIONE DEL SERVIZIO
La responsabilità del Fornitore, per il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico, s’intende estesa a tutti i componenti di quanto fornito e quindi anche alle eventuali parti non di produzione del Fornitore.
Il Fornitore s’impegna a prestare il servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico necessario entro il normale orario di lavoro del personale dell’AU, in modo di assicurare il regolare funzionamento di quanto fornito.
Il Fornitore s’impegna a garantire che il materiale utilizzato per il servizio in questione sia di costruzione originale e sia inoltre esente da vizi, da difetti o dalla presenza di elementi che possano essere nocivi alle persone o che la loro presenza risulti contenuta entro i limiti previsti dalle leggi vigenti al momento della fornitura.
49. AGGIORNAMENTO TECNICO HARWARE
In caso di manutenzione e/o aggiornamento tecnico dei prodotti hardware, sarà cura dell’AU comunicare tempestivamente la richiesta d’intervento tecnico. Salvo diversa pattuizione, il Fornitore s’impegna a garantire il ripristino del perfetto funzionamento entro ventiquattrore dalla richiesta stessa. In caso di mancata riparazione del guasto entro il termine sopraindicato, l’AU si riserva il diritto di chiedere e il Fornitore s’impegna all’immediata sostituzione del prodotto hardware con uno analogo, sino alla perfetta riparazione del prodotto affetto dal guasto.
Il Servizio di manutenzione e/o aggiornamento tecnico comprende la fornitura gratuita della manodopera e delle eventuali parti di ricambio. Le parti rimosse, purché sostituite, restano di proprietà del Fornitore.
50. AGGIORNAMENTO TECNICO SOFTWARE
In caso di manutenzione e/o aggiornamento tecnico a prodotti software, il Fornitore si impegna a fornire all’AU tutti gli aggiornamenti che verranno resi via via disponibili, completi della relativa documentazione. Sarà comunque cura dell’AU comunicare al Fornitore eventuali vizi o difetti riscontrati nel funzionamento dei programmi o discordanze da quanto specificato nella relativa documentazione. Il Fornitore, previa verifica dei malfunzionamenti lamentati, apporterà al software le opportune correzioni, semprechè non sussistano oggettive condizioni d’impossibilità tecnica di tali modifiche; la sussistenza di tali condizioni dovrà essere adeguatamente motivata per iscritto dal Fornitore. Le correzioni apportate dovranno essere incluse nel primo aggiornamento, rilasciato successivamente alla data di denunzia del vizio o difetto che ha determinato la correzione.
51. DISMISSIONI E/O TRASFERIMENTO DEI SISTEMI
L’AU s’impegna a comunicare al Fornitore eventuali dismissioni e/o trasferimenti dei sistemi oggetto del contratto di fornitura.
TITOLO 4 SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E DI SVILUPPO SOFTWARE
52. GENERALITÁ ASSISTENZA SISTEMISTICA E SVILUPPO SOFTWARE
Per lo svolgimento dei servizi di assistenza sistemistica e di sviluppo software il Fornitore metterà a disposizione esperti con profili professionali ed eventuali strumenti di calcolo, corrispondenti a quanto indicato nel contratto di fornitura, al più presto, e comunque non oltre un mese dalla data della richiesta scritta da parte dell’AU. Il Fornitore ha l’obbligo di dirigere le attività dei propri esperti.
53. TITOLARITÁ DEL SOFTWARE
Lo sviluppo del software oggetto del servizio, ovvero di parti di esso, eseguito su specifica richiesta dell’AU, comporta che la titolarità del software risultante dall’intervento di sviluppo è comunque riservata in esclusiva all’AU e pertanto, con l’accettazione dell’ordine, il Fornitore s’impegna a non disporre del software quale risultante a seguito dello sviluppo del medesimo, se non in seguito ad espressa autorizzazione scritta da parte dell’AU.
54. VERIFICA DEI PROFILI PROFESSIONALI
Prima dell’inizio dello sviluppo del software, l’AU verificherà che i profili professionali degli esperti messi a disposizione dal Fornitore corrispondano a quelli previsti nel contratto; eventuali proposte di variazione dei profili dovranno essere preventivamente sottoposte al benestare dell’AU stesso.
Resta inteso che quanto di seguito indicato deve essere adeguato al contesto delle prestazioni oggetto dell’appalto ed in ragione di ciò l’AU potrà chiederne la sostituzione qualora accerti, a suo insindacabile giudizio, che le professionalità non siano di suo gradimento.