Accordo di Libero Scambio Unione europea – Giappone
Accordo di Libero Scambio Unione europea – Giappone
⮚ Procedure di origine
Come già per gli ultimi accordi commerciali sottoscritti dall’Unione europea, anche in questo caso
non è prevista la modalità del certificato EUR 1 come prova di origine.
L’ attestazione di origine, infatti, può essere emessa dal soggetto esportatore per un’unica spedizione di uno o più prodotti o per spedizioni multiple di prodotti identici in un determinato periodo di tempo, non superiore comunque a 12 mesi;
⮚ Utilizzo del sistema degli esportatori registrati REX
Trovano applicazione nell’ambito dell’accordo UE-Giappone (APE) le disposizioni riguardanti la registrazione degli esportatori UE nel sistema REX e quelle relative al valore/soglia al di sotto del quale un esportatore non registrato può compilare l’attestazione di origine.
In virtù di quanto premesso, gli operatori nazionali e UE che intendono effettuare operazioni di esportazione entro l’ambito APE, per un valore superiore a Euro 6.000, devono essere registrati al sistema REX ai fini della emissione delle relative attestazioni di origine.
Per spedizioni il cui valore non superi tale limite di 6.000 euro non è invece richiesta la registrazione.
Gli esportatori nazionali che vogliono registrarsi al sistema REX, devono presentare la relativa domanda all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda 22-06 bis del RE, il cui testo è riportato in allegato alla nota 59972/RU.
Viceversa, gli esportatori che risultano già assegnatari di numero di registrazione REX (ed hanno già effettuato operazioni di esportazione entro l’ambito SPG o entro l’ambito dell’Accordo CETA UE/Canada), possono regolarmente operare entro l’ambito dell’accordo UE/Giappone ove risultino sussistenti i requisiti e le condizioni iniziali.
Nel caso invece di modificazioni o variazioni sopravvenute (es. merci oggetto di benefici preferenziali con relativo Codice NC diverse da quelle inizialmente descritte), gli esportatori registrati presenteranno agli uffici territoriali competenti una richiesta di modifica sulla base della specifica procedura prevista al par. 3 della Circolare 13/D/2017.
⮚ Modalità applicative delle prove di origine
a) Attestazione di origine: Come disposto dall’art. 3.17 dell’accordo, un’attestazione di origine deve essere redatta, sulla base del testo di cui all'allegato 3-D, su una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descriva dettagliatamente il prodotto originario così da consentirne l'identificazione.
La dichiarazione ha validità di 12 mesi dalla data di emissione. La novità introdotta dalla disposizione riguarda la possibilità concessa al soggetto esportatore di emettere un’attestazione di origine non solo per una singola spedizione di uno o più prodotti ma anche un’attestazione per spedizioni multiple di prodotti identici, entro un periodo specificato non superiore comunque a 12 mesi.
Una novità del testo dell’allegato 3-D riguarda invece l’obbligo di indicare il periodo, non superiore a 12 mesi, di validità di una attestazione che copre più spedizioni di prodotti identici (tutte le importazioni del prodotto devono avvenire entro il periodo indicato).
Una attestazione di origine per più spedizioni deve indicare tre date: a) la data di rilascio; b) la data di inizio del periodo di validità; c) la data di fine del periodo di validità (non oltre 12 mesi dalla data di inizio). La data di rilascio non deve essere successiva alla data di inizio.
La dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici può essere utilizzata come base per il trattamento tariffario preferenziale solo per le dichiarazioni di importazione
accettate tra la data di inizio e la data di fine indicate nella dichiarazione. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3.19, le attestazioni di origine e le altre registrazioni che dimostrano il carattere originario delle merci sono conservate dal soggetto esportatore che le ha emesse per almeno quattro anni dalla data di rilascio.
⮚ Individuazione criteri di origine utilizzati
Altra novità concerne l’obbligo di individuare i criteri di origine utilizzati, per cui l’esportatore indicherà uno o più codici sulla base delle regole applicate ai fini della determinazione dello status di prodotto originario.1
I codici, riportati nella nota 4 del testo della dichiarazione, sono i seguenti:
✓ "A" prodotti interamente ottenuti;
✓ "B" prodotti realizzati con materiali interamente ottenuti;
✓ "C" trasformazione sufficiente, con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto; "1" per la modifica della regola di classificazione tariffaria; "2" per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo; "3" per una regola specifica relativa al processo di produzione; o "4" in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;
✓ "D" per il cumulo;
✓ "E" per le tolleranze.
Ricordiamo che per il settore calzaturiero, un prodotto sarà considerato originario e potrà beneficiare della graduale riduzione dei dazi doganali se:
⮚ É stato interamente ottenuto all’ interno dell’Unione europea; o
⮚ È stato sufficientemente trasformato all’interno dell’Unione europea.
Per il settore calzaturiero, i criteri affinché materiali non originari dell’Unione europea acquisiscano carattere di prodotto originario (trasformazione sufficiente) sono:
Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
Capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto: | Il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto (vale a dire il valore del prodotto quando esce dall'impianto in cui è stato prodotto). O, in alternativa Il valore aggiunto locale raggiunge almeno il 55% del prezzo del prodotto in esenzione (FOB) del prodotto (cioè il prezzo del prodotto al confine del paese esportatore, che include il valore del prodotto che esce dall'impianto dove è stato prodotto più spese di trasporto e assicurazione). |
In questo caso, gli esportatori di calzature dovranno confrontare il valore in dogana di tutti i materiali non originari (sotto il capitolo 64) utilizzati per la produzione della calzatura (cioè il valore del materiale importato dichiarato in dogana) con il prezzo franco fabbrica del bene.