INDICE
DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Area IV
Dirigenza medica e veterinaria
Dicembre 2013
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 10
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 12
CAPO I OBIETTIVI E STRUMENTI 12
Contrattazione collettiva integrativa 13
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa 16
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche 17
Comitati per le pari opportunità 23
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 23
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE 24
Composizione delle delegazioni 25
CAPO III PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI 26
Interpretazione autentica dei contratti collettivi 27
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO 30
CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 30
Il contratto individuale di lavoro 30
Ricostituzione del rapporto di lavoro 34
CAPO II STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO 35
Caratteristiche del rapporto di lavoro 35
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 36
CAPO III IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 38
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale 40
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure 41
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa 45
CAPO IV ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO 50
Orario di lavoro dei dirigenti 50
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa 52
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero 56
CAPO V INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE 57
Determinazione dei compensi per ferie non godute 59
Disposizioni particolari e conferme 59
Congedi per eventi e cause particolari 62
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 65
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 68
Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche 73
Tutela dei dirigenti portatori di handicap 74
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica 75
Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata 76
CAPO VII ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E MOBILITA’ 81
Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero 87
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza 88
Disciplina transitoria della mobilità 89
CAPO VIII VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 89
Procedure della valutazione 90
La verifica e valutazione dei dirigenti 91
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti 93
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti 93
Effetti della valutazione negativa dei risultati 96
Norma finale del sistema di valutazione 100
CAPO IX NORME DISCIPLINARI 100
Principi generali 100
Obblighi del dirigente 101
Sanzioni e procedure disciplinari 103
Codice disciplinare 104
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 108
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 109
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 111
La determinazione concordata della sanzione 112
Norme finali in tema di responsabilità disciplinare 114
La reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato 114
Indennità sostitutiva della reintegrazione 114
CAPO X ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 116
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 116
Obblighi delle parti 116
Termini di Preavviso 117
Risoluzione consensuale 118
Recesso dell’azienda o ente 119
Comitato dei Garanti 120
Tentativo obbligatorio di conciliazione 121
Procedure di conciliazione in caso di recesso 121
Nullità del recesso 122
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 123
CAPO XI ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE 123
Coperture assicurative e tutela legale 123
Sistemi per la gestione del rischio 126
Patrocinio legale 128
Clausole speciali 128
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 129
TITOLO IV PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO 130
CAPO I RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 130
Assunzioni a tempo determinato 130
CAPO II RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO 133
Accesso al regime ad impegno ridotto 133
Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto 134
Trattamento economico - normativo dei dirigenti ad impegno ridotto 136
Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti 138
Incompatibilità 138
Norma transitoria 139
CAPO III ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO 140
Soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito Rapporti di lavoro ad esaurimento 140
PARTE SECONDA 142
TITOLO I TRATTAMENTO ECONOMICO 142
CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 142
Retribuzione e sue definizioni 142
Struttura della retribuzione 143
Struttura dello stipendio 145
Struttura della retribuzione per la qualifica unica di Dirigente delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie 145
CAPO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI 146
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo 146
Trattamento economico dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo ad esaurimento 147
Trattamento economico omnicomprensivo ex medici condotti ed equiparati 148
Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità 148
Effetti dei benefici economici 149
Indennità integrativa speciale 150
Indennità di specificità medico - veterinaria 150
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa 151
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro 152
Norma transitoria per i dirigenti già di II livello 156
Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari esercitanti la libera professione extramuraria 157
Una tantum 159
CAPO III GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI E DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE – QUADRIENNIO 0000-0000 000
Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di posizione 159
Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello 162
Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello 163
CAPO IV COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI 165
La retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo 165
La retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo 170
Equiparazione 172
La retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione 173
La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 31 dicembre 2003 175
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo 176
La retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo 178
La retribuzione minima contrattuale dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo. Rideterminazione al 31 dicembre 2003 181
Conglobamento della retribuzione minima. Rideterminazione per i medici a tempo definito. 183 Conglobamento della retribuzione di posizione minima. Rideterminazione per i veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento 185
La retribuzione minima unificata per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento 186
Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria 186
CAPO V I FONDI 188
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 188
Fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro 196
Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato 202
Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi 209
La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del Servizio sanitario nazionale
............................................................................................................................... 210
Premio per la prestazione della qualità individuale 212
Finanziamento della indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione per i dirigenti di I livello delle IPAB aventi finalità sanitarie 214
Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale dei dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie 215
Risorse economiche regionali 217
Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza 217
CAPO VI INDENNITA’ E ISTITUTI FINANZIATI CON IL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 218
Indennità per servizio notturno e festivo 218
Turni di guardia notturni 218
Indennità ufficiale di polizia giudiziaria 220
Indennità di rischio radiologico 220
Lavoro straordinario 221
CAPO VII PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI 223
Bilinguismo 223
Trattenute per scioperi brevi 223
Trattamento di trasferta 223
Trattamento di trasferimento 226
Trattamento di fine rapporto 227
Previdenza complementare 228
Diritti derivanti da invenzione industriale 228
Mensa 228
Attività sociali, culturali e ricreative 229
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali 229
CAPO VIII ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PARTE ECONOMICA 231
Disposizioni particolari 231
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive 235
Verifiche 236
Conferme 236
PARTE TERZA 237
TITOLO I LIBERA PROFESSIONE 237
CAPO I 237
Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 237
Tipologie di attività libero professionali 238
Disciplina transitoria 240
Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi 241
Altre attività a pagamento 243
Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione 245
Attività non rientranti nella libera professione intramuraria 246
Norma di rinvio 247
PARTE QUARTA 248
TITOLO I 248
CAPO I INQUADRAMENTO PRESSO LE ARPA 248
Inquadramento dei dirigenti medici e veterinari del SSN nelle A.R.P.A 248
CAPO II NORME TRANSITORIE E FINALI 249
Norma transitoria per il personale dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalità sanitarie 249
Norma transitoria relativa alle caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti medici e veterinari 250
Norme di rinvio 250
Norma programmatica 251
Norme finali 251
Disapplicazioni 254
ALLEGATI 258
Allegato 1 Assenze per malattia 258
Allegato 2 Voci del trattamento fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti in
base al rapporto di lavoro 263
Allegato 3 Tabella per la determinazione della retribuzione spettante per particolari istituti 267
Allegato 4 Esempi retribuzione di posizione 269
Allegato 5 Determinazione del numero dei turni di guardia notturni 280
Allegato 6 Criteri generali per la definizione di sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi dei progetti e programmi di miglioramento di cui allegato 1
del CCNL 6.5.2010 282
Allegato 7 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 284
Allegato 8 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 285
Allegato 9 Guardia medica 289
Allegato 10 Procedimento di valutazione 290
Allegato 11 Esempio graduazione funzioni 292
Allegato 12 Linee di indirizzo per attuare la libera professione 294
Allegato 13 Accordo per l’adesione da parte del personale medico – veterinario al fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti
delle Regioni e delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale 297
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL economico 1996-1997 sottoscritto in data 5.12.1996; CCNL normativo 1994–1997 economico 1994–1995 sottoscritto in data 05.12.1996; accordo integrativo per errata corrige CCNL area dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità sottoscritto in data 04.03.1997; CCNL transitorio modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali sottoscritto in data 27.05.1997; CCNL integrativo dei 2 CCNL 5-12-1996 (normativo 1994–1997
economico 1994–1995 e economico 1996-1997 sottoscritto in data 02.07.1997; accordo errata corrige art. 16 del CCNL 5-12-1996 sottoscritto in data 05.08.1997; CCNL economico 2000-2001 sottoscritto in data 08.06.2000; CCNL normativo 1998– 2001 economico 1998–1999 sottoscritto in data 08.06.2000; interpretazione autentica art. 1 del CCNL del 5-8-1997 sottoscritto in data 17.10.2000; accordo errata corrige CCNL del 8-6-2000 (normativo 1998–2001 economico 1998–1999) sottoscritto in data 22.02.2001; interpretazione autentica art. 75 comma 1 lett. z) CCNL del 5-12-1996 sottoscritto in data 22.02.2001; accordo servizi pubblici essenziali e procedure raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto in data 26.09.2001; interpretazione autentica dell'art.23 del CCNL 8-06-2000 sottoscritto in data 24.10.2001; interpretazione autentica art. 5 comma 3 CCNL del 5-12-1996 e dichiarazione congiunta n. 15 sottoscritto in data 31.10.2001; interpretazione autentica art. 55 comma 3 CCNL del 5-12-1996 sottoscritto in data 04.07.2002;
interpretazione autentica art. 5 e 12 CCNL del 8-6-2000 (economico 2000-2001) sottoscritto in data 12.07.2002; CCNL integrativo del CCNL 8-6-2000 (normativo 1998–2001 economico 1998–1999) sottoscritto in data 10.02.2004; interpretazione
autentica art. 23 CCNL del 8-6-2000 area 4 sottoscritto in data 29.09.2004; CCNL
normativo 2002–2005 economico 2002–2003 sottoscritto in data 03.11.2005; CCNL economico 2004–2005 sottoscritto in data 05.07.2006; accordo errata corrige art. 53 comma 3 e allegato 3 del CCNL 3-11-2005 sottoscritto in data 11.04.2007; accordo adesione del personale medico-veterinario al fondo nazionale di pensione complementare sottoscritto in data 05.03.2008; CCNL normativo 2006–2009 economico 2006–2007 sottoscritto in data 17.10.2008; sequenza contrattuale art. 28 del CCNL del 17-10-2008 sottoscritto in data 06.05.2010; CCNL economico 2008– 2009 sottoscritto in data 06.05.2010.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
Art. 1 CCNL 17.10.2008 e art. 1 CCNL 3.11.2005
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino l’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, comma da 3 a 8 del CCNL 3.11.2005, I biennio economico.
1 Comma omesso in quanto di contenuto identico al comma 1 dell’art. 1 CCNL 6.5.2010 sopra riportato.
3. Per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato le particolari modalità di applicazione degli istituti normativi sono definiti dall’art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 (Assunzioni a tempo determinato).
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine “Dirigente” si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i Dirigenti del ruolo sanitario medici, odontoiatri e veterinari. Nella citazione “dirigenti medici” sono compresi gli odontoiatri.
5. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle da ultimo apportate dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 nonché quelle relative al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato, integrato o sostituito dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sono riportati rispettivamente come “d.lgs. n. 502 del 1992” e “d.lgs. n. 165 del 2001”. Quest’ultimo ha unificato tutta la disciplina di riforma del pubblico impiego ed è stato ulteriormente integrato con la legge n. 145 del 2002. L’atto aziendale di cui all’art. 3 bis del d.lgs. n. 229 del 1999 è riportato come “atto aziendale”.
6. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle agenzie, o agli istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale individuati dall'art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti è riportato nel testo del [presente] contratto come “aziende ed enti”.
7. Nel testo del presente contratto con il termine di “articolazioni aziendali” si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel d.lgs. n. 502 del 1992 (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i termini “unità operativa”, “struttura organizzativa” o “servizi” si indicano genericamente articolazioni interne delle aziende e degli enti - così come individuate dalle leggi regionali di organizzazione, dall’atto aziendale o dai rispettivi ordinamenti - cui sono preposti dirigenti. Per le tipologie di incarico si fa rinvio all’art. 27(pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico).
8. …omissis…4 Il riferimento ai dirigenti di II livello va inteso come “Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” e quello di dirigente di I livello va inteso
2 Tali commi sono stati omessi, in quanto di contenuto analogo al comma 1 dell’art. 1 CCNL 6.5.2010 e comma 2 dell’art. 1 del CCNL del 17 ottobre 2008 sopra indicati.
3 Vedi nota precedente
4 Eliminato il periodo “Il riferimento alle norme del CCNL 5 dicembre 1996 è comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni apportate con il CCNL in pari data relativo al II biennio economico 1996-1997 nonché dei Contratti
con riferimento agli incarichi di dirigente di cui all’art. 27(pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) lett. b), c) e d). …omissis…5 Per la semplificazione del testo la dizione “dirigente con incarico di direzione di struttura complessa” nel presente contratto è indicata anche con le parole “dirigente di struttura complessa” o di “direttore”, dizione quest’ultima indicata dal d.lgs. 254 del 2000.
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa e …..omissis ……….è valido dal 1 gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009 per la parte economica6.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell’ARAN con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. ...omissis...7
Collettivi Nazionali di Lavoro del 4 marzo, del 2 luglio e del 5 agosto 1997. Per le norme dei predetti contratti non disapplicate né modificate dal presente,”.
5 Eliminato il periodo “Il CCNL 8 giugno 2000, relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001, I biennio economico
1998 - 1999, nel testo è indicato come CCNL 8 giugno 2000. Il CCNL dell’8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 – 2001, è indicato come CCNL 8 giugno 2000, II biennio”.
6 Con riguardo alla durata è stato riportata per la parte normativa il riferimento al quadriennio (2006-2009) del CCNL
del 17/10/2008 e per la parte economica quello relativo al secondo biennio 2008-2009 di cui al CCNL del 6 maggio 2010. Si riporta di seguito la parte di testo omessa, riferita al I biennio economico: “ e 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 per la parte economica.”
7 Non sono state riportate le clausole contrattuali concernenti le procedure relative ai rinnovi contrattuali e quelle
relative alla corresponsione del trattamento economico spettante nelle ipotesi di ritardo nel rinnovo, in quanto su tali tematiche sono intervenuti l’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e la specifica intesa per l’applicazione del predetto Accordo quadro ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché il d.lgs. n. 150 del 2009, che ha introdotto l’art. 47bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Il testo originario così recitava: Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo
6. ...omissis...8
7. ...omissis...9
e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
8 Vedasi nota precedente. L’attuale regolamentazione dell’indennità di vacanza contrattuale è contenuta nell’art. 2,
comma 35, della legge n. 203 del 2008. Il testo originario così recitava: Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
9 Vedasi note precedenti. Il testo originario così recita: “Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del luglio 1993”.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI10
Obiettivi e strumenti
Art. 3 CCNL 8.6.2000 I biennio economico e art. 3 CCNL 3.11.2005
(Art. 3 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) concertazione, consultazione ed informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
d) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
1. Si riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dall’art. 3 e dagli artt. da 8 a 12 del CCNL dell’8 giugno 2000 e dagli artt. 2, 3 e 4 del CCNL integrativo del 10
10 Si segnala che la tematica relativa alle relazioni sindacali va interpretata ed applicata alla luce delle norme di legge sopravvenute, introdotte dal d. lgs. n. 150 del 2009 (in particolare, artt. 34 e 54, che hanno modificato gli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001). Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’ art. 2, commi 17 – 19 del D.L. n. 95 del 2012, convertito nella legge 135 del 2012.
11 L’art. 3 CCNL 3.11.2005, nel confermare l’assetto dell’allora vigente sistema delle relazioni sindacali, ha modificato
alcune previsioni del CCNL 8 giugno 2000. Tale ultimo CCNL aveva sostituito l’art 3 del CCNL 5.12.1996 a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 396/1997.
febbraio 2004, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano od integrano la predetta disciplina.
Contrattazione collettiva integrativa
Art. 4 CCNL 3.11.2005, art. 7 CCNL 17.10.2008, art. 3 CCNL 6.5.2010 integrativo
1. In sede aziendale le parti stipulano il contratto collettivo integrativo utilizzando le risorse dei fondi di cui agli artt. 54(pag. 188), 55(pag. 196) e 56(pag. 202) del CCNL 3.11.2005 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro e Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato).
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie12:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.146 del 1990, secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale;
b) criteri generali per:
1) la definizione della percentuale di risorse di cui al fondo dell'art. 56(pag. 202) del CCNL 3. 11.2005 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal D.lgs. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene, quindi, corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 25(pag. 91) e segg. del CCNL 3.11.2005 (Verifica e valutazione dei dirigenti). Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti;
2) l'attuazione dell'art. 43 legge n. 449 del 1997;
12 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere effettuata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 54 del d.lgs. n. 150 del 2009. Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’ art. 2, commi da 17 a 19 del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla Legge n. 135 del 2012.
3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i fondi degli artt. 54(pag. 188), 55(pag. 196) e 56(pag. 202) del CCNL 3.11.2005 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro e Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) e delle risorse regionali eventualmente assegnate ove previsto dal contratto nazionale;
4) le modalità di attribuzione ai dirigenti, cui è conferito uno degli incarichi previsti dall'art. 27(pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico comma 1, lettere b), c) e d) (Tipologie di incarico), della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti;
5) lo spostamento di risorse tra i fondi di cui agli artt. 54(pag. 193), 55(pag. 198) e 56(pag. 207) del CCNL 3.11.2005 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio e Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 3.11.2005 (Coordinamento regionale)13.
c) linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502 del 1992;
d) …….omissis….. 14
e) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al d.lgs. n. 626 del 1994 15 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
f) implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti;
g) criteri generali per la definizione dell'atto di cui all'art. 54, comma 1(pag. 237) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici) per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati;
13 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 5 CCNL 17.10.2008, attualmente vigente.
14 Il punto elenco D) è stato omesso in quanto lo stesso deve ritenersi disapplicato per le motivazioni indicate nella nota riferita ai Comitati pari opportunità. Viene riportato, qui di seguito, il testo originario: “ d) pari opportunità, con le procedure indicate dall'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Comitati per le pari opportunità) anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125”.
15 L’attuale riferimento è al d.lgs. n. 81 del 2008.
3. Per le materie di cui alle lettere C) e G) si richiama quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettere b) ed i) (pag. 20) del CCNL 3.11.2005 ( Coordinamento regionale)17.
4. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti indicati nell'art. 11(pag. 26) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Clausole di raffreddamento), sulle materie dalla lettera C alla lettera G, non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia raggiunto l'accordo tra le parti, queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. D'intesa tra le parti, il termine citato è prorogabile di altri trenta giorni.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 4 del CCNL 8 giugno 2000.
(Art. 3 CCNL 6.5.2010 integrativo)
1. Le Aziende sono tenute ad attivare la contrattazione integrativa, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 4(pag. 16) del CCNL del 17.10.2008 (Tempi e procedure della contrattazione integrativa), al fine di adottare, nel quadro della massima trasparenza dei ruoli e delle responsabilità delle parti, scelte condivise nelle materie alla stessa demandate, anche nell’ottica di conseguire il miglioramento qualitativo dei servizi e dei livelli assistenziali, tenuto conto degli obiettivi prioritari di ciascuna Azienda.
2. Nell’ambito della Conferenza Permanente, istituita presso le Regioni ai sensi dell’art. 6(pag. 17) del CCNL del 3 novembre 2005 (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche), si provvederà a verificare gli andamenti della contrattazione integrativa allo scopo di analizzarne i risultati ed individuare gli eventuali elementi ostativi alla concreta attuazione della stessa. Nei casi di mancato avvio delle trattative, la Conferenza potrà, inoltre, formulare proposte e fornire indicazioni al fine di favorire l’attivazione delle stesse da parte delle Aziende.
3. Nell’ambito dell’attività di monitoraggio di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
s.m.i l’ARAN evidenzia le eventuali criticità in relazione alla contrattazione integrativa delle Aziende o degli Enti del Servizio sanitario nazionale nell’ambito del rapporto
16 Materia integrata dall’articolo 7, comma 1 del CCNL 17.10.2008.
17 Tale articolo è stato sostituito e disapplicato dall’art. 5 CCNL 17.10.2008, attualmente vigente.
18 Per le ipotesi di illegittimità del contratto integrativo, il riferimento normativo è costituito dagli articoli 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituiti dagli articoli 54 e 55 del D.Lgs. n. 150 del 2009.
annuale, da inviare al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’Economia e finanze, nonché al Comitato di settore.
Tempi e procedure per la contrattazione integrativa
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2(pag. 25) del CCNL dell’8 giugno 2000 I biennio economico (Composizione delle delegazioni), per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto.
3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l’Azienda, ai fini dell’avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all’ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle XX.XX. ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) (pag. ) del CCNL del 3 novembre 2005 (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche). Tale procedura viene attivata all’inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.
4. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell’art. 5(pag. 20) CCNL 17.10.2008 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall’Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative già avviate e in fase conclusiva.
5. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell’osservanza dei principi di lealtà e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduità tali da consentire la stipula del contratto
19 L’art. 4 CCNL 17.10.2008 ha disapplicato l’art. 5 CCNL 3.11.2005 che, a sua volta, aveva sostituito l’art. 5 CCNL 8
giugno 2000 (1 biennio economico).
integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalità ritenute più utili per la conclusione delle trattative.
6. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
9. Nella prossima sessione negoziale di livello nazionale, le parti provvederanno alla verifica dell’applicazione del presente articolo, sulle eventuali criticità per più efficaci modifiche, integrazioni e correzioni.
Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche
1. Gli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione sono così disciplinati22:
a) Informazione:
- L'azienda - allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali - informa periodicamente e tempestivamente i
20 La disciplina degli obblighi di trasmissione dei contratti integrativi, con le allegate relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, unitamente a quella delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento, è contenuta anche nell’art. 40-bis, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Al riguardo occorre richiamare la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 del 2010.
21 L’art. 6 CCNL 3.11.2005 ha disapplicato l’art. 6 CCNL 8 giugno 2000, che a sua volta aveva sostituito i corrispondenti artt. 6, 7, 8 CCNL 5.12.1996.
22 La determinazione delle materie oggetto di informazione, concertazione e consultazione operata dalla contrattazione
collettiva nazionale, deve in ogni caso essere effettuata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 54 del D.Lgs. n. 150 del 2009. Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica (in particolare circ. n. 7/2010,
n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’ art. 2, commi 17 e 19 del D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.
soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2(pag.25) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Composizione delle delegazioni), sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal presente contratto.
- Nelle materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione collettiva integrativa o la concertazione e la consultazione, l'informazione è preventiva. Il contratto integrativo individuerà le altre materie in cui l'informazione dovrà essere preventiva o successiva.
- Ai fini di una più compiuta informazione le parti, a richiesta, si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi ovvero per l'innovazione tecnologica nonché per gli eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
b) Concertazione:
• I soggetti di cui alla lett. A), ricevuta l'informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti alle seguenti materie:
- affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
- criteri generali di valutazione dell'attività dei dirigenti di cui all’art. 25, comma 5(pag. 91) CCNL 3.11.2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti);
- articolazione dell'orario e dei piani per assicurare le emergenze;
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.
• La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa, al termine le parti riassumono i propri distinti ruoli e responsabilità.
c) Consultazione
- La consultazione dei soggetti di cui alla lettera A), prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro è facoltativa e si estende anche ai casi ove tali atti discendano da articolazioni strutturali legate a nuovi modelli organizzativi operanti in ambiti territoriali sovra aziendali. La consultazione si svolge obbligatoriamente su:
a) ...omissis... 23;
23 Punto elenco disapplicato per effetto dell’art. 2, comma 18 del D.L. n. 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135. Su tale materia ora è prevista l’informazione preventiva
b) nei casi di cui all’art. 19 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 62624.
2. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell'azienda è prevista la possibilità di costituire a richiesta, in relazione alle dimensioni delle aziende e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle aziende ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, …omissis…25, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'azienda è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Presso ciascuna Regione è costituita una Conferenza permanente con rappresentanti delle Regioni, dei direttori generali delle aziende o dell'organo di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno due volte l'anno in relazione alle specifiche competenze regionali in materia di programmazione dei servizi sanitari e dei relativi flussi finanziari sono verificate la qualità e quantità dei servizi resi nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione, dell'occupazione e l'andamento della mobilità. La Conferenza procede anche al monitoraggio del fenomeno del mobbing sulla base delle risultanze che i Comitati paritetici predispongono appositamente in occasione di almeno una delle due verifiche annuali ad essa demandate.
4. É costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione di esso con particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività, le politiche della formazione e dell'occupazione e l'andamento della mobilità.
e successiva. Il testo originario così recitava: “organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche”.
24 Il riferimento deve intendersi agli articoli 47 e 50 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
25 Il precedente testo prevedeva “…..ivi compreso il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 8 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico”. I Comitati pari opportunità sono stati aboliti dalla legge n.183 del 2010. Si rinvia in ogni caso alla nota riferita al relativo articolo.
Coordinamento regionale
Articolo 5 CCNL 17.10.2008 e articolo 2 CCNL 06.05.201026
1. Ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo nelle seguenti materie relative:
a) all’utilizzo delle risorse regionali di cui all’art. 57(pag. 217) del CCNL 3 novembre 2005 (Risorse economiche regionali);
b) alla realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale art. 50, comma 2, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000 ora art. 54, comma 2, primo alinea(pag.188) del CCNL 3 novembre 2005 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa ai sensi dell’art. 53(pag.209) del CCNL 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche o dei servizi);
e) ai criteri generali dei sistemi e meccanismi di valutazione dei dirigenti che devono essere adottati preventivamente dalle aziende, ai sensi dell’art. 25 comma 5(pag.91) del CCNL 3 novembre 2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti);
f) alla verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza;
g) ai criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard e procedure finalizzati all’individuazione dei volumi prestazionali riferiti all’impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
h) ai criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti l’orario di lavoro come individuati nel Capo II del CCNL 3.11.2005, la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del CCNL 17.10.200827, tenuto conto anche dell’art. 55, comma 2(pag.238) del CCNL 8 giugno 2000 (Tipologie di attività libero professionali), relativo alle tipologie di attività professionali ed ai suoi presupposti e condizioni;
i) all’applicazione dell’art. 17(pag.88) del CCNL 10 febbraio 2004 (Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza), diretto a regolare la
26 Tale articolo, che rappresenta la disciplina vigente, ha sostituito l’art. 9 del CCNL del 3 novembre 2005, che aveva disapplicato l’art. 7 del CCNL dell’8 giugno 2000.
mobilità in caso di eccedenza dei dirigenti nei processi di ristrutturazione aziendale attuati ai sensi del comma 6;
j) ai criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, comma 2 lett. G) (pag.13) del CCNL del 3 novembre 2005 (Contrattazione collettiva integrativa), di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di attesa;
k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7(pag.
56) del CCNL 17.10.2008 (Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero);
l) i criteri generali per la determinazione della tariffa percentuale, di cui all’art. 57, comma 2, lett. i) (pag. 241) del CCNL 8.6.2000 (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi) nonché per l’individuazione delle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;28
m) le indicazioni in tema di art. 16, comma 5(pag.59) CCNL 6.10.2010 (Disposizioni particolari e conferme) relativo all’assistenza umanitaria, all’emergenza e alla cooperazione;29
2. Le parti concordano che sulle materie non oggetto delle linee di indirizzo regionali la contrattazione collettiva integrativa e gli altri livelli di relazioni sindacali previsti dal contratto sono avviati secondo i tempi e le modalità dell’art. 4, comma 2(pag.16) del CCNL 17.10.2008 (Tempi e procedure per la contrattazione integrativa).
3. Ove le Regioni esplicitamente dichiarino, entro trenta giorni dalla data in vigore del CCNL, di non avvalersi, della facoltà di emanare linee di indirizzo sulle materie di cui al comma 1, le stesse costituiscono oggetto delle relazioni sindacali aziendali nell’ambito dei livelli per ciascuna di esse previsti dal presente contratto anche prima della scadenza dei 90 giorni previsti dal comma 1 medesimo.
4. Per le materie del comma 1, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, si applica il comma 2 dell’art. 4(pag.16) del CCNL 17.10.2008 (Tempi e procedure per la contrattazione integrativa).
5. Tenuto conto delle lettere c) e d) del comma 1, rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali stabilite per la formazione e l’incremento dei fondi dai CCNL 8 giugno 2000 (art.50, 51, 52, 53 I biennio economico e 9, 10 ; II biennio economico) nonché dall’art. 37 CCNL integrativo 10 febbraio 2004 confermato dagli artt. 54(pag.188), 55(pag.196), 56(pag.202) del CCNL 3.11.2005, dagli artt. 10,11,12 del CCNL 5.7.2006, dagli artt. 24, 25, 26 CCNL 17.10.2008 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio e Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) 31.
28 Lettera aggiunta dall’art. 2 comma 1 CCNL 6.5.2010.
29 Lettera aggiunta dall’art. 2 comma 1 CCNL 6.5.2010.
30 Lettera aggiunta dall’art. 2 comma 1 CCNL 6.5.2010.
31 Ai citati articoli dei precedenti CCNL si aggiungono anche gli artt. 9, 10, 11 CCNL 6.5.2010, attualmente vigenti.
6. Ferma rimanendo l’autonomia aziendale, il sistema delle relazioni sindacali regionali, secondo i protocolli definiti in ciascuna Regione con le XX.XX. di categoria firmatarie del [presente] CCNL, prevederà gli argomenti e le modalità di confronto con le medesime su materie non contrattuali aventi riflessi sugli istituti disciplinati dal [presente] contratto ovvero sulla verifica dello stato di attuazione dello stesso, specie con riguardo alle risultanze dell’applicazione dell’art. 7 e degli artt. 54 e 56 del CCNL 3.11.2005 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) solo nei casi di eventuale incapienza dei fondi da utilizzare. Il confronto riguarderà, comunque, la verifica dell’entità dei finanziamenti dei fondi di posizione, di risultato e delle condizioni di lavoro di pertinenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere, limitatamente a quelle soggette a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione regionale, assunti in applicazione del d.lgs. 229 del 1999, per ricondurli a congruità, fermo restando il valore della spesa regionale. Le Regioni inoltre, svolgono opportuni confronti e verifiche con le XX.XX. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e flessibile, tenuto conto della garanzia di continuità nell’erogazione dei LEA.32
7. I protocolli stipulati per l’applicazione del comma 6 saranno inviati all’ARAN per l’attività di monitoraggio prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.
8. L’art. 9 del CCNL del 3 .11.2005 è stato disapplicato.
(Art. 2 CCNL 6.5.2010)
2….omissis
32 Periodo aggiunto dall’art. 2 comma 2 CCNL 6.5.2010.
n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010, che ha bloccato le risorse ivi previste con riferimento all’art. 13 del CCNL del biennio economico 2008-2009 stipulato in data 6 maggio 2010. Si riporta in ogni caso il testo del suddetto comma: “ Nell’ambito del coordinamento regionale di cui all’art. 5 (Coordinamento regionale) del CCNL del 17.10.2008, saranno effettuate le opportune verifiche ai fini dell’individuazione delle risorse da destinare ai progetti per il miglioramento dei servizi all’utenza e delle relative modalità attuative, secondo quanto previsto dall’art. 13 (Progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all’utenza) del CCNL del biennio 2008-2009 siglato in data 6 maggio 2010”.
Comitati per le pari opportunità
...omissis...35
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
...omissis...36
1. “I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 comma 2, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto D);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’azienda, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive condizioni di parità dei dirigenti nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della loro posizione in seno alla famiglia:
- accesso ai corsi di formazione manageriale;
- processi di mobilità;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali.
4. Le aziende favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti all’interno delle aziende, fornendo, in particolare, informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla presenza nelle varie discipline nonché sulla partecipazione ai processi formativi.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.”
1. “Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute fisica e psichica o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze
I SOGGETTI SINDACALI E TITOLARITA’ DELLE PREROGATIVE
Soggetti sindacali
(Art. 9 CCNL 8.6.200037 I biennio economico e Art. 8 CCNL 3.11.2005)
1. In attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti della presente area venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente ai sensi dell’art. 19 legge 300/1970 dalle organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei relativi contratti collettivi nazionali.
pericolose per la salute fisica e psichica del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 36 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing nei confronti dei dirigenti in relazione alle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dirigente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dagli artt. 59 e 6036 nonché dall’articolo 6136 del 36 contratto, idonei interventi formativi e di aggiornamento dei dirigenti, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dirigenti e dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali della presente area, firmatarie del CCNL, e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico. Per la partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.”
37 L’art. 9 CCNL 8.6.2000 ha disapplicato l’art. 10 CCNL 5.12.1996.
2. Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in particolare all’art.10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 27 febbraio 2001. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali si fa, comunque, riferimento al CCNQ vigente nel tempo38. Esso compete solo ai sottoindicati dirigenti:
3. Per il monte complessivo dei permessi orari aziendali spettanti ai dirigenti:
• componenti delle RSA costituite dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 19 della legge 300/1970;
4. Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al comma 2 competono i soli permessi di cui all’art. 11 del citato CCNQ del 7 agosto 1998.
5. In attesa degli accordi del comma 1, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto esclusivamente al fine della ripartizione del contingente dei permessi aziendali sarà accertata in ciascuna sede aziendale sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato.
6. Per la titolarità delle altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del CCNQ del 7.8.1998.
Composizione delle delegazioni
(Art. 10 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)40
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’azienda o da un suo delegato;
- dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati appositamente individuati dall’azienda.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
38 Comma così modificato dall’articolo 8, comma 1, CCNL 3.11.2005.
39 Comma dell’art. 9 CCNL 8.6.2000 così modificato dall’articolo 8, comma 2, CCNL 3.11.2005.
40 Tale articolo ha disapplicato l’art. 11 CCNL 5.12.1996
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all’art. 9, comma 1(pag. 24) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Soggetti sindacali);
- dai componenti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del presente CCNL;
3. Il dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui all’art. 9(pag. 23) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Soggetti sindacali) non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica.
4. Le aziende possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Clausole di raffreddamento
(Art. 11 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. La contrattazione collettiva integrativa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti non implicando l’obbligo di addivenire a un accordo nelle materie previste dall’art. 4, comma 3(pag. 13) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico (Contrattazione collettiva integrativa)41. Le parti, comunque, compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente si procede durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, nel quale le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle previste relazioni sindacali.
41 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 4 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(Art. 12 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)42
1. Quando insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo di definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 165 del 2001 o di quelle previste per i contratti collettivi integrativi dall’art. 5(pag. 16) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico 43 (Tempi e procedure per la contrattazione integrativa), sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
CAPO IV DIRITTI SINDACALI
Diritto di assemblea
1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per
n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell’area della dirigenza medico veterinaria ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
42 Tale articolo ha disapplicato l’art. 13 CCNL 5.12.1996.
Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa dal dirigente all’azienda ed all’organizzazione sindacale interessata o da quest’ultima direttamente all’azienda.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’azienda di appartenenza ed all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute sono versate con cadenza mensile alle organizzazioni sindacali interessate. Con l’azienda stessa sono, altresì, concordate le modalità che consentano il monitoraggio degli iscritti, dei cancellati o dei trasferiti nel rispetto delle norme vigenti.
5. Le aziende sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle organizzazioni interessate.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto è definitivamente disapplicato l’art. 12 del CCNL 5 dicembre 1996....omissis... 44.
44 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “A tale proposito, le parti, in via di interpretazione autentica, confermano che la disapplicazione del citato art. 12, era stata disposta per mero errore materiale dall’art. 65, comma 1, lettera A del CCNL 8 giugno 2000 come già rilevato e rettificato dall’ARAN a norma dello stesso art. 65, comma 3”.
Patronato sindacale
1. I dirigenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dai sindacati ammessi alle trattative nazionali, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 165/2001 o dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’azienda.
TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto individuale di lavoro
(Articolo 13 CCNL 8.6.2000 I biennio economico45, articolo 10 CCNL 3.11.2005, articolo 24
CCNL 3.11.2005)
1. L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha come presupposto l’espletamento delle procedure concorsuali e selettive previste dai DD.PP.RR. 483 e 484 del 1997.
2. L’assunzione dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ha come presupposto l’espletamento delle procedure selettive richiamate dall’art. 16(pag. 130) del CCNL del 5 dicembre 1996 (Assunzioni a tempo determinato)46 nonchè quelle individuate dall’art. 15 septies del d.lgs. 502/1992.
3. L’assunzione, con la quale si costituisce il rapporto di lavoro dei dirigenti, avviene mediante la stipulazione del contratto individuale.
4. Il contratto individuale, che è regolato da disposizioni di legge, normative comunitarie e dal presente contratto, richiede la forma scritta. In esso sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato);
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo determinato;
c) area e disciplina di appartenenza;
d) incarico conferito e relativa tipologia tra quelle indicate nell’art. 27(pag. 38) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), obiettivi generali da conseguire, durata dell’incarico stesso che è sempre a termine, modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse;
45 Tale articolo ha sostituito l’art. 14 CCNL 5.12.1996
46 Articolo sostituito dall’art. 1 del CCNL integrativo del 5.8.1997.
e) il trattamento economico complessivo corrispondente al rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:
- voci del trattamento fondamentale di cui all’art. 33 comma 1, lett. A) (pag.143)
CCNL 3.11.2005 (Struttura della retribuzione);
- voci del trattamento economico accessorio di cui all’art. 33 comma 1, lett. B) CCNL 3.11.2005 (Struttura della retribuzione) ove spettanti;
f) indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante;
g) periodo di prova ove previsto;
h) sede di destinazione;
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento delle procedure concorsuali o selettive dei commi 1 e 2, che ne costituiscono il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
6. L’azienda, prima di procedere all’assunzione, mediante il contratto individuale, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
7. ...omissis 47. L’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, fatto salvo
quanto previsto in tema di aspettativa dall’art. 10(pag.66) CCNL 10.2.2004
(Aspettativa), di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla legge 662/1996 e dall’art. 72 L. 448/1998.48
8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l’azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
9. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa con le procedure dei commi 1 e 2, anche se il dirigente è già in servizio presso l’azienda ovvero di conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ai sensi dell’ art. 17 bis del dlgs 502/1992.
47 Periodo disapplicato dall’articolo 10, comma 1 del CCNL 3.11.2005 con decorrenza 30 maggio 2004. Il testo originario dell’art. 13 del CCNL dell’8 giugno 2000 così recitava: “Nei contratti individuali di lavoro stipulati dopo il 31.12.1998 deve essere, altresì, inserita la clausola di esclusività del rapporto di lavoro la cui mancata sottoscrizione impedisce di dar luogo alla stipulazione del contratto”. Eliminata la locuzione “A tal fine”.
48 Eliminato il periodo “Nell’ipotesi in cui l’azienda, nel periodo 1 gennaio 30 luglio 1999 abbia stipulato il contratto
individuale senza l’inserimento della predetta clausola, agli effetti dell’opzione si applica l’art. 15” in conseguenza della disapplicazione del primo periodo disposta dall’art. 10, comma 1 del CCNL 3.11.2005.
00.Xx contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direttore di distretto qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 3 sexies, comma 3, ultimo periodo, del dlgs 502/1992, che prefigura particolari modalità di conferimento dell’ incarico.
11.Per i dirigenti neo assunti il contratto individuale, decorso il periodo di prova, è integrato con le modalità del comma 12, per le ulteriori specificazioni concernenti l’incarico conferito ai sensi dell’art. 28(pag. 41) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure).
13.Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.
Periodo di prova
(Art. 14 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)50
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 72 del dlgs 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di
49 Comma così integrato dall’articolo 24, comma 5 del CCNL 3.11.2005.
50 Tale articolo ha disapplicato l’art. 15 CCNL 5.12.1996.
51 Tale comma ha modificato il precedente art. 15, comma 1 del CCNL del 5 dicembre 1996.
servizio si applica l’art. 25, comma 1(pag. 65) del CCNL 5 dicembre 1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; …….52omissis e i ratei di tredicesima mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto, durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell’art. 19(pag. 66) CCNL 8.6.2000 (Aspettativa). In caso di mancato superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Omissis53 ……
52 Sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute è intervenuto l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che ha vietato la corresponsione di compensi a tale titolo. Sulla materia si è anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 32937 del 6/08/2012 e con la nota n. 40033 dell’8/10/2012. Si riporta, qui di seguito, il testo originario della clausola non più vigente: “spetta altresì al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio”.
53 Sul punto è intervenuta il D.L. n. 158 del 2012 convertito nella legge n. 189 del 2012 che, nell’integrare l’art. 15,
comma 7 del d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., ha previsto il periodo di prova per i dirigenti di unità operativa complessa Si riporta il testo precedente: “Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure previste dall’art. 15 e segg. del d.lgs 502/1992. In tali casi può trovare applicazione, a richiesta, quanto previsto dall’art. 19, comma 6, CCNL 8.6.2000 (Aspettativa)”.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa azienda, entro due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L’azienda si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento, il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica iniziale. Allo stesso è attribuito il trattamento economico iniziale 54 ……omissis ……, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) a suo tempo eventualmente maturata, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è dato al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché all’accertamento dell’idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.
6. Qualora il dirigente riammesso goda già di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione e di divieto di cumulo, ove previsto. Allo stesso, fatte salve le indennità percepite agli effetti del trattamento di previdenza per il periodo di servizio prestato prima della ricostituzione del rapporto di lavoro, si applica l’art. 34(pag. 227) CCNL 10.2.2004 (Trattamento di fine rapporto).
54 E’ stato eliminato il riferimento a “previsto dalle Tavole 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, punto 4”.
STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Caratteristiche del rapporto di lavoro
1. A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria può essere esclusivo o non esclusivo. ...omissis...55.
2. I dirigenti del comma 1, già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’art. 12(pag. 36) CCNL 3.11.2005 (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa).
3. Per i dirigenti già a rapporto non esclusivo all’entrata in vigore della legge, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, continua ad applicarsi l’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria), salvo che per il termine dell’opzione anch’essa da effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti 56 e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004 - salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. L’indennità compete, inoltre, nella misura stabilita57 dall’art. 5, comma 9(pag. 152) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000 – 2001 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), a tutti quelli che opteranno per il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del comma 3, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata alla data del 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’opzione, calcolata secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8.6.2000 del II biennio, come integrato dall’art. 24, comma 12 del CCNL del 3 novembre 2005 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro).
55 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: ”Dalla stessa data, è disapplicata la clausola contenuta nel primo periodo dell’art. 13, comma 7 del CCNL 8 giugno 2000”.
56 Disapplicato il periodo “non concorre a formare il monte salari“ dall’art. 12, comma 3 del CCNL 5.6.2010 II biennio economico.
57 La misura è quella individuata dai CCNL vigenti nel tempo. Allo stato, gli importi sono quelli indicati nell’art. 12 CCNL 6.5.2010, II biennio economico.
5. Per l’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività attribuita ai sensi del comma precedente, si conferma l’art. 5, commi 5 e 6(pag. 152) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro).
6. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza.
7. Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture, negoziano con le equipes interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.
8. L’art. 15 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato.
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa
Articolo 12 e articolo 58 CCNL 3.11.2005
1. Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data:
a. il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice;
b. l’art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato;
c. il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell’art. 33, comma 1(pag. 143) del CCNL 3.11.2005 (Struttura della retribuzione), ed a tutti i dirigenti che optino dal 1
gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell’allegato 6, Tavola 2 CCNL 3.11.200558.
2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati:
a) i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all’art. 38, commi 1 e 2(pag. 155) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Norma transitoria per i dirigenti già di II livello), dopo l’opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico;
b) non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall’art. 43(pag. 181) CCNL 3.11.2005 (Retribuzione di posizione minima dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo);
c) è inibita l’attività libero – professionale intramuraria;
d) cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che – dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.
3. Il ritorno dei dirigenti all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall’art. 48(pag. 186) del CCNL 8 giugno 2000 (Trattamento economico dei dirigenti in caso di revoca dell’opzione per l’attività libero professionale extramuraria). L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l’acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l’art. 5, commi 5 e 6(pag.152) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro).
1……omissis59
2. L’eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione, circostanza che, ai sensi dell’art. 48 del CCNL 8 giugno 2000, si può verificare
59 Si riporta il testo del comma omesso, in quanto ha esaurito i suoi effetti. “1. Le parti ritengono necessario precisare che, ove nelle tavole relative alla retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti medici e veterinari e dei dirigenti ad esaurimento a rapporto di lavoro non esclusivo si fa riferimento all’incarico di struttura complessa o semplice, esso ha valore meramente contabile e storico, essendo detta voce retributiva la risultante della prima ristrutturazione dello stipendio attuata con il CCNL 5 dicembre 1996. Dopo il D.lgs. 229 del 1999, che ha reso obbligatorio il rapporto di lavoro esclusivo, la retribuzione di posizione minima contrattuale è stata decurtata ma sempre in relazione alle posizioni di provenienza dei titolari ancorché non più legata agli incarichi di struttura di cui sopra che, permanendo la scelta del rapporto di lavoro non esclusivo, sono stati – a suo tempo - revocati. Di qui la dizione “già incarico” di struttura complessa o semplice”.
successivamente secondo le vigenti procedure contrattuali ovvero concorsuali in caso di incarichi di struttura complessa.
IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
Tipologie di incarico
(Art. 27 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, come modificato dall’art. 4 CCNL 6.5.2010)
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al dlgs 502/1992;
d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.
2. La definizione della tipologia degli incarichi di cui alle lettere b) e c) è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi,
60 Si riporta il comma omesso. “A decorrere dal 1 gennaio 2005, data di concreta applicazione della legge 138 del 2004, la possibilità di passare dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa entra a regime, secondo le regole di cui all’art. 12 ed alla presente norma.”
62 Precisazione prevista dall’articolo 4, comma 1, secondo alinea del CCNL 6.5.2010.
la quale discende esclusivamente dall’ assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione delle funzioni.
3. Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto di cui all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
4. Per struttura complessa - sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’ art. 15 quinquies, comma 6 del d.lgs. n. 502 del 1992 e del conseguente atto aziendale - si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex II livello.
5. Tra le strutture complesse per Dipartimento si intendono quelle strutture di carattere gestionale63 individuate dall’azienda per l’attuazione di processi organizzativi integrati. I Dipartimenti aziendali, comunque siano definiti (strutturali, integrati, funzionali, transmurali etc), rappresentando il modello operativo delle aziende, svolgono attività professionali e gestionale. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite. I Dipartimenti sono articolati al loro interno in strutture complesse e strutture semplici a valenza dipartimentale.
6. I Distretti sono le strutture individuate dall’azienda, ai sensi dell’art. 3 quater del dlgs 502/1992, per assicurare i servizi di assistenza primaria relativa alle attività sanitarie e di integrazione socio sanitaria. Ad essi sono assegnate le risorse di cui al comma 3, necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale.
7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.
8. Per incarichi professionali di alta specializzazione si intendono articolazioni funzionali della struttura connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura di riferimento.
9. Per incarichi professionali si intendono quelli che hanno rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base nella disciplina di appartenenza.
63 Integrazione così stabilita dall’art. 4 comma 5 CCNL 6.5.2010 integrativo.
10. Sino all’adozione dell’atto aziendale, gli incarichi di cui al comma 1, lett. b), c) e d) corrispondono, nell’ordine, a quelli previsti dall’art. 56 comma 1, lett. b)(pag. 159) del CCNL 5.12.1996 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari di I e II livello), ed a quelli di cui all’ art. 57 comma 1, lett. a) e b) (pag. 163) del CCNL 5.12.1996 (Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello).
11. ...omissis...64. Ai dirigenti che abbiano optato per l’attività libero-professionale extramuraria, si applica quanto previsto dall’art. 45(pag. 36) 65del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa).
12.Xxxx’attribuzione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa dovrà essere data piena attuazione al principio della separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di gestione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 29/1993. A tali strutture ed al loro interno dovrà essere applicato il principio dell’art. 14 del d.lgs 29/1993, richiamato dall’art. 65(pag. 202) del CCNL 5 dicembre 1996 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato).
Sistema degli incarichi e sviluppo professionale
1. Nell’ambito del processo di riforma del pubblico impiego il sistema degli incarichi dirigenziali, unitamente con le norme che ne regolano la verifica e la valutazione, riveste una notevole valenza strategica e innovativa. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
2. Allo scopo di favorire la piena attuazione degli obiettivi prioritari connessi al ruolo della dirigenza viene confermato quanto già previsto dall’art. 26, comma 1 , e 27, comma 2 (pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Graduazione delle funzioni dei dirigenti di I e II livello ai fini della determinazione della retribuzione di posizione e Tipologie di incarico) specificando, altresì, che le diverse tipologie di incarico, che implicano attività gestionali e professionali, sono tutte funzionali ad un’efficace e proficua organizzazione aziendale, contribuiscono ad una migliore
64 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo”.
65 L’art. 45 CCNL 8.6.2000 è stato disapplicato e sostituito dall’art. 12, CCNL 3.11.2005.
qualità assistenziale e promuovono lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.
3. Al fine di proseguire nel processo di valorizzazione delle funzioni dirigenziali, le parti ribadiscono che:
- in relazione a quanto stabilito nel comma 2 dell’art. 27(pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), le tipologie degli incarichi ivi indicati, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse ma di pari dignità ed importanza, rappresentano espressione di sviluppi di carriera, che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica, nel quadro della graduazione delle funzioni prevista a livello aziendale.
- l’autonomia e la responsabilità professionali, quali condizioni connaturate alla funzione dirigenziale, vanno salvaguardate anche ove queste si esplichino nell’ambito di una struttura articolata ma unitariamente preordinata al raggiungimento di un risultato, nel rispetto delle dinamiche organizzative della struttura stessa.
4. Nella prospettiva di proseguire il processo di riforma, le parti, consapevoli della centralità del sistema degli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si impegnano a definire, in occasione della sequenza contrattuale integrativa di cui all’art. 28 del CCNL del 17.10.2008, modalità e criteri applicativi che, anche alla luce di quanto ribadito nei commi precedenti, siano maggiormente idonei a sostenere la crescita e lo sviluppo professionale dei dirigenti, nonché a realizzare una migliore efficienza e funzionalità delle strutture sanitarie.
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure
Articolo 28 CCNL 8.6.2000 I biennio economico66, articolo 24, comma 8, CCNL 3.11.2005,
articolo 15, comma 8, CCNL 17.10.2008, articolo 4, comma 2 e articolo 16, comma 6, CCNL
6.5.2010
(Art. 28 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. Ai dirigenti, all’atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente
66 Tale articolo ha sostituito il precedente art. 52 CCNL 5.12.1996.
ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dall’azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza - decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell’art. 13, comma 11(pag. 30) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Il contratto individuale di lavoro).
3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 lett. b) e c) (pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall’azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell’art. 32(pag. 91) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (La verifica e valutazione dei dirigenti) 67, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell’atto aziendale. Nell’attesa si considerano tali tutte le strutture alle quali anche provvisoriamente l’azienda riconosca le caratteristiche di cui all’art. 27, comma 3(pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico).
5. Limitatamente ai dirigenti assunti prima dell’entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996, il conferimento o la conferma degli incarichi di cui al comma 3 comporta la stipulazione del contratto individuale, che ferma rimanendo la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definisce tutti gli altri aspetti connessi all’incarico conferito. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell’incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale68. Successivamente anche nei confronti di tali dirigenti, per le modifiche di uno degli elementi del contratto si applica l’art. 13, comma 12(pag. 30) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Il contratto individuale di lavoro). L’incarico dirigenziale di natura gestionale o professionale si perfeziona solo a seguito della stipula del contratto individuale con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL 8.6.2000 come integrato dall’art. 24, comma 5 del CCNL 3.11.2005 e secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 5 del CCNL 8.6.2000, come integrato dall’art. 24, comma 6 del CCNL 3.11.2005.
6. Nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art. 32(pag. 91) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (La verifica e valutazione dei dirigenti)69;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dell’area e disciplina di appartenenza;
67 L’art. 32 è stato disapplicato e sostituito dall’art. 25 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
68 Periodo così integrato dall’articolo 24, comma 6 del CCNL 3.11.2005.
69 L’art. 34 è stato disapplicato e sostituito dall’art. 25 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o
e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell’art. 32(pag. 91) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (La verifica e valutazione dei dirigenti)70;
f) del criterio della rotazione ove applicabile.
g) che data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali - non si applica l’art. 2103, comma 1, del C.C.
7. In caso di più candidati all’incarico da conferire, l’azienda procede sulla base di una rosa di idonei - selezionati secondo i criteri del comma 8 - dai direttori di dipartimento o dai responsabili di altre articolazioni interne interessati.
9. Gli incarichi dei commi 1 e 3 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all’atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura. L’assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tali casi la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.
10. I dirigenti il cui incarico sia in corso all’entrata in vigore del presente contratto, ove non sia prevista una diversa scadenza, sono sottoposti a verifica, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, al termine del triennio dal conferimento dell’incarico stesso.
11. La revoca dell’incarico affidato avviene con atto scritto e motivato a seguito di accertamento della sussistenza di una delle cause previste dall’art. 34(pag. 96) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Effetti della valutazione negativa dei risultati)71 secondo le procedure e con gli effetti ivi indicati.
(Art. 24, comma 8, CCNL 3.11.2005)
…omissis…
8. Con riguardo all’art. 28 …omissis.. CCNL 8 giugno 2000 e a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita dal comma 9. La durata
70 Vedasi nota precedente
71 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 30 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30(pag. 96) del CCNL 3.11.2005 (Effetti della valutazione negativa dei risultati)72. Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3(pag. 41) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure). L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata - cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
…omissis…
(Art. 15 CCNL 17.10.2008, come integrato dall’art. 16, comma 6 CCNL 6.5.2010 integrativo)
2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 12, comma 3, CCNL 8.6.2000, II biennio economico (Disposizioni particolari) in merito all’esperienza professionale computabile per i fini ivi previsti.
(Art. 4, comma 2, CCNL 6.5.2010 integrativo)
………omissis
2. L’incarico dirigenziale di natura gestionale o professionale si perfeziona solo a seguito della stipula del contratto individuale con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL 8.6.2000, come integrato dall’art. 24, comma 5 del CCNL 3.11.2005 e secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 5 del CCNL 8.6.2000, come integrato dall’art. 24, comma 6 del CCNL 3.11.2005.
………omissis
73 Periodo integrato dall’articolo 16, comma 6, CCNL 6.5.2010 integrativo.
Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa
Articolo 29 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 24 CCNL 3.11.2005
(Art. 29 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal DPR 484/1997, nel limite del numero stabilito dall’atto aziendale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 4(pag. 38) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) nel periodo transitorio.
2. Il contratto individuale disciplina la durata, il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Le risorse occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi annuali sono assegnate con le procedure previste dall’art. 65, comma 4(pag. 202) del CCNL 5.12.1996 (La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.
3. Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall’art. 31(pag. 91) e segg. del CCNL 8.6.2000,74 biennio economico (La Verifica e valutazione dei dirigenti). Nel conferimento degli incarichi si applica la clausola prevista dall’art. 28, comma 9(pag. 41) ultimo periodo del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure).
4. Le aziende formulano, in via preventiva, i criteri per il conferimento, la conferma e la revoca degli incarichi di cui al comma 1. Detti criteri, prima della definitiva determinazione sono oggetto di concertazione (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) (pag.19) con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 10, comma 2(pag. 25) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Composizione delle delegazioni). I criteri per il rinnovo previsti dall’art. 28, comma 6(pag. 41) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure) sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale nonchè dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.
5. L’accertamento dei risultati negativi di gestione o l’inosservanza delle direttive impartite sono causa di revoca dell’incarico di direzione di struttura complessa. Essa avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti
74 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 25 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
indicati nell’art. 34(pag. 96) del CCNL 8.6.2000 (Effetti della valutazione negativa dei risultati)75.
6. Gli incarichi interni di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall’art. 17 bis del d.lgs. 502/1992.
(Art. 24 CCNL 3.11.2005)
…omissis…
8. Con riguardo all’art. 29 …omissis.. CCNL 8 giugno 2000 e a titolo di interpretazione autentica le parti confermano che la durata degli incarichi non può essere inferiore a quella contrattualmente stabilita dal comma 3. La durata dell’incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell’art. 30(pag. 96) del CCNL 3.11.2005 (Effetti della valutazione negativa dei risultati). Pertanto in tal modo va intesa la dizione “o per periodo più breve” contenuta nell’art. 29, comma 3(pag. 41) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure). L’incarico – anche se non ne sia scaduta la durata
- cessa altresì automaticamente al compimento del limite massimo di età, compresa l’applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 503 del 1992 e successive modificazioni.
…omissis…
Sostituzioni
Articolo 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, articolo 8 CCNL 22.2.2001, articolo 38, comma
4, CCNL 10.2.2004 e articolo 11, CCNL 3.11.2005
(Art. 18 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l’atto aziendale più strutture complesse.
75 Articolo disapplicato e sostituito dall’art. 30 CCNL 3.11.2005.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine
– si avvale dei seguenti criteri:
a. il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27(pag. 38) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b. valutazione comparata del curriculum prodotto dei dirigenti interessati76.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’ incarico di struttura semplice .
4. Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell’art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art. 68 del dlgs 165 del 2001 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l’azienda applica il comma 4 e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall’art. 16(pag. 130) del CCNL 5 dicembre 1996 (Assunzioni a tempo determinato). La disciplina dell’incarico conferito è quella prevista dall’art. 15 e seguenti del d.lgs 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all’art. 25(pag. 91) e segg. del CCNL 3.11.2005 I biennio economico (La verifica e valutazione dei dirigenti).
76 Comma così sostituito dall’art. 11 comma 1), lett. A) del CCNL 3.11.2005.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2 e 477 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di € 535,0578 e per la sostituzione di cui al comma 3 di € 267,5279. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell’art. 50 (pag. 188) del CCNL 8.6.2000 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione) o di quello di cui all’art. 52(pag. 202) CCNL 8.6.2000 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato) per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data è disapplicato l’art.
121 del DPR. 384/1990. Nel medesimo termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa consultazione (pag. 19) (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) dei soggetti dell’art. 10, comma 2(pag. 25) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Composizione delle delegazioni).
(Art. 38, comma 4, CCNL 10.2.2004)
…omissis….
4. Ai fini della corretta applicazione dell’art. 18, comma 6, ultimo periodo, CCNL 8.6.2000, il dirigente di struttura complessa in distacco sindacale nel corso del periodo di incarico ha titolo a completare il periodo mancante al quinquennio, interrotto per effetto del distacco sindacale, al suo rientro. Le due frazioni di incarico si cumulano.
77 Integrazione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a) del CCNL 22.2.2001.
78 Importi così aggiornati dall’art. 11 comma 1), lett. B) del CCNL 3.11.2005.
Norma transitoria
(Art. 30 CCNL 8.6.2000 I biennio economico)
...omissis...80
80 Articolo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava:
1. “I dirigenti medici e veterinari di ex II livello che alla data del 31 luglio 1999 non abbiano optato per il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale, ma nel termine di cui all’art. 15 abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo - entro il 30 aprile 2000 - possono chiedere di essere sottoposti a verifica per l’attività svolta nell’ultimo quinquennio.
2. La verifica è disposta dall’azienda entro il 30 giugno 2000 ed è svolta sulla base dei criteri indicati dagli artt. 28, comma 6 e 29, comma 4 entro il 31 dicembre 2000. La verifica è effettuata da parte della Commissione prevista dall’art. 15 ter, comma 2 del dlgs 502/1992 e successive modifiche.
3. Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l’incarico di direzione di struttura complessa in atto - è mantenuto il trattamento economico in godimento o quello previsto, per lo stipendio tabellare e l’indennità di specificità medica dall’art. 38, commi 1 e 2 ove il presente contratto entri in vigore precedentemente.
4. In caso di verifica positiva i dirigenti del comma 1 sono confermati nell’incarico per un ulteriore periodo di sette anni ed agli stessi si applica anche la clausola di cui all’ art. 38, comma 5, secondo periodo e successivi, ove ne sussistano le condizioni.
5. In caso di esito negativo della verifica ai dirigenti predetti, dal 1 gennaio 2001 , è conferito un incarico professionale tra quelli previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c), rendendo contestualmente indisponibile un posto di organico di dirigente. Il trattamento economico è quello previsto dall’art. 38, commi 1 e 2, mentre la retribuzione di posizione viene rideterminata in ragione dell’incarico conferito.
6. I dirigenti di cui al comma 1, a rapporto di lavoro esclusivo, che non chiedono di essere sottoposti a verifica sono confermati nell’incarico di direzione di struttura complessa, per ulteriori due anni a decorrere dal 30 aprile 2000, al termine del quale si applica il comma 5.
7. I dirigenti di ex II livello con incarico quinquennale che non abbiano optato per il rapporto esclusivo entro il termine del 14 marzo 2000, sono confermati nell’incarico sino al 30 giugno 2000. Nei loro confronti trova applicazione quanto previsto dal comma 5, con la perdita dello specifico trattamento economico goduto che affluisce al fondo per la retribuzione di posizione dell’art. 50.
Precisazione contenuta nell’art. 38, comma 3 del CCNL 10.2.2004: “Esclusivamente i dirigenti medici e veterinari di ex II livello che abbiano optato entro il 14 marzo 2000 per il rapporto di lavoro esclusivo e che, a tale data, si trovavano in aspettativa per mandato elettorale, sindacale ovvero per il conferimento dell’incarico di direttore generale o sanitario ovvero, ove previsto di direttore dei servizi sociali, qualora non abbiano inoltrato la domanda di essere sottoposti alla verifica nei termini previsti dall’art. 30 del CCNL dell’8 giugno 2000, possono, in via eccezionale, chiederla entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto. La verifica avviene entro due mesi dal rientro in servizio ed, ove ciò sia già avvenuto, entro i due mesi successivi alla domanda. In tale ultimo caso, se ha già trovato applicazione il comma 6 dell’art. 30 e la verifica è positiva, l’incarico conferito prosegue sino al compimento del settimo anno compreso il periodo già effettuato. Qualora la verifica non sia positiva si applica il comma 5 dell’art. 30. In mancanza di presentazione della domanda da parte dei soggetti destinatari della presente clausola, rimane impregiudicata l’applicazione dell’art. 30 del citato contratto”.
ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
Orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall'art. 6(pag. 17) del CCNL del 3.11.2005 (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche), in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure dell'art. 65, comma 6(pag.210) del CCNL 5 dicembre 1996 (La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del Servizio sanitario nazionale) nell'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di cui al comma 2 è negoziato con le procedure e per gli effetti dell'art. 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 (La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del Servizio sanitario nazionale) citato. In tale ambito vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente con le procedure ed ai fini di cui al comma 7 dell’art. 65(pag. 210) del CCNL 5 dicembre 1996 (La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del Servizio sanitario nazionale).
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata ecc. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa
81 Tale articolo ha disapplicato l’art. 16 CCNL 8.6.2000, che a sua volta aveva sostituito l’art. 17 CCNL 5.12.1996, I biennio economico.
va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea(pag. 61) del CCNL 5 dicembre 1996 (Assenze retribuite) al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. Per i dirigenti rimasti con rapporto di lavoro ad esaurimento le ore destinate all'aggiornamento sono dimezzate.
5. L’azienda, con le procedure di budget del comma 1, può utilizzare, in forma cumulata, n. 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure.
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) (pag. 20) del CCNL 3.11.2005 ( Coordinamento regionale)82 ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 55, comma 2(pag. 238) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di attività libero professionali) in base al regolamento adottato con le procedure dell’art. 4, comma 2, lett. G) (pag. 13) CCNL 3.11.2005 (Contrattazione collettiva integrativa). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell’individuazione dei criteri generali per l’adozione di tale atto dovrà essere indicato che l’esercizio dell’attività libero professionale di cui all’art. . 55, comma 2(pag. 238) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di attività libero professionali) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 16(pag. 53) CCNL 3.11.2005 (Servizio di guardia). Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
8. La presenza del dirigente veterinario nei relativi servizi deve essere assicurata nell'arco delle dodici ore diurne feriali per sei giorni alla settimana mediante una
82 L’attuale riferimento è all’art. 5 CCNL 17.10.2008.
opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari, individuata in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilità di cui all'art. 17(pag. 54) CCNL 3.11.2005 (Pronta disponibilità) fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale con le procedure indicate nell’art. 6 CCNL 3.11.2005 (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche).
9. I dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo già di I o II livello dirigenziale sono tenuti al rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo.
10.Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16(pag. 53) CCNL 3.11.2005 (Servizio di guardia) e 17(pag. 54) CCNL 3.11.2005 (Pronta disponibilità). Per i dirigenti veterinari la presente clausola riguarda i servizi di pronta disponibilità.
11. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 16 del CCNL 8 giugno 2000.
Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 14(pag. 50) CCNL 3.11.2005 (Orario di lavoro dei dirigenti), per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4(pag. 210) del CCNL 5 dicembre 1996 (La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del Servizio sanitario nazionale) nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.
3. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 17 del CCNL 8 giugno 2000.
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B) (pag.17) del CCNL 3.11.2005 (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro.
...omissis...84. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18(pag. 238) CCNL 3.11.2005 (Tipologie di attività libero professionali).
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 5, comma 1, lettera g) (pag. 20) CCNL 17.10.2008 ( Coordinamento regionale), le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all’allegato n. 2 del CCNL 3.11.200585 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
5. ...omissis...86.
83 Tale articolo ha disapplicato l’art. 19 CCNL 5.12.1996.
84 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 55 ovvero con recupero orario”.
85 L’allegato 2 CCNL 3.11.2006, nella presente Raccolta sistematica, corrisponde all’allegato 9.
86 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “In coerenza con quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree di disagio, le parti si impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne, in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi”.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 19 del CCNL 5 dicembre 1996.
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1 lett. B)(pag. 17) del CCNL 3.11.2005 (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16(pag. 53) CCNL 3.11.2005 (Servizio di Guardia) ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell’art. 14(pag. 50) CCNL 3.11.2005 (Orario di lavoro dei dirigenti).
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
87 Tale articolo ha disapplicato l’art. 20 CCNL 5.12.1996 e l’art. 4 CCNL integrativo 2.7.1997.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55 CCNL 3.11.2005 (pag. 196) (Fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro)88.
8. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) (pag. 20) CCNL 3.11.2005 ( Coordinamento regionale)89 sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
9. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.90
Lavoro notturno
1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali si applicano le disposizioni del D. Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali operanti nei turni a copertura delle 24 ore.
88 L’attuale riferimento è all’art. 10 CCNL 6.5.2010, II biennio economico.
89 L’attuale riferimento è all’art. 9, comma 1, lett. h) CCNL 17.10.2008.
90 L’art. 17 CCNL 3.11.2005 ha anche superato l’art. 4 CCNL 2.7.1997.
3. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 29(pag. 75) del CCNL 5 dicembre 1996 (Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica), che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica del dirigente, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui all’art. 8(pag. 218) CCNL 10.2.2004 (Indennità per servizio notturno e festivo).
5. L’articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4(pag. 13) del CCNL del 3.11.2005 (Contrattazione collettiva integrativa), modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo emanate dalle Regioni ai sensi dell’art. 5, lett. k)(pag. 20) del [presente] CCNL 17.10.2008 ( Coordinamento regionale).
5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia dall’art. 14, commi 7 e 8, (pag. 50) del CCNL 3.11.2005 (Orario di lavoro dei dirigenti) tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo.
6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL.
INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE
Ferie e festività
Articolo 21 CCNL 5.12.1996 I biennio economico, articolo 24 CCNL 3.11.2005, articolo 16 CCNL
6.5.2010
(Art. 21 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato n. 4 CCNL 5.12.199691.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto - è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
91 Precisazioni contenute nell’articolo 24, comma 3 del CCNL 3.11.2005: “Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente CCNL (dal 4.11.2005, ndr.), le parti, con riferimento all’art. 21, comma 1 del CCNL 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n. 3 che, dalla medesima data sostituisce la tabella n. 3 del CCNL 5 dicembre 1996”. Nella presente Raccolta sistematica la tabella allegato 4 CCNL 3.11.2005 è riportata all’Allegato 3.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che è stato assente ai sensi dell’art. 23(pag. 61) CCNL 5.12.1996 (Assenze retribuite) conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili …omissis…92. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, …omissis…93; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
10.Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L’azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
00.Xx caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
00.Xx periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
92 Eliminato il periodo “salvo quanto previsto nel comma 13” per effetto dell’articolo 5, comma 8 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95 convertito in Legge 7.8. 2012, n. 135. Vedasi nota successiva.
93 E’ stata omessa la parte che prevedeva la corresponsione dell’indennità di trasferta in quanto quest’ultima è stata
soppressa dall’art. 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005. Si riporta il precedente testo: “nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio”.
(Art. 24, comma 2 CCNL 3.11.2005)
Determinazione dei compensi per ferie non godute 96
1. ...omissis...
2. Nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda …omissis...97
Disposizioni particolari e conferme
(Art. 16, comma 1 CCNL 6.5.2010)
1. ...omissis...98
94 Sulla disciplina della monetizzazione delle ferie non godute è intervenuto l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 2012, che ha vietato la corresponsione di compensi a tale titolo. Sulla materia si è anche espresso il Dipartimento della funzione pubblica con la nota n. 32937 del 6/08/2012 e con la nota n. 40033 dell’8/10/2012. Si riporta di seguito il testo originario del comma :“13. Xxxxx restando il disposto del comma 8, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l’azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l’azienda o ente receda dal rapporto ai sensi dell’art 36”.
“ 1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all’art. 26 comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 3 del medesimo art. 26”
97 Periodo omesso in relazione alle motivazioni espresse alla precedente nota “ 2 salvo diverso accordo tra l’
azienda di provenienza ed il dirigente per l’applicazione del comma”
98 La precisazione prevista dall’articolo 16, comma 1 del CCNL 6.5.2010 è disapplicata sempre per effetto dell’articolo 5, comma 8 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95 convertito in Legge 7.8. 2012, n. 135 di cui alla nota precedente. Il testo originario così recitava: “Si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all’atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, queste
Riposo settimanale
Articolo 22 CCNL 5.12.1996, articolo 6 CCNL 10.2.2004, articolo 27 CCNL 17.10.2008
1. In relazione all’assetto organizzativo dell’azienda o ente e all’orario di lavoro di cui agli artt. 14(pag. 50) e 15(pag. 52) CCNL 3.11.2005 (Orario di lavoro dei dirigenti e Orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa), il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all’anno. In tal numero non sono conteggiate 99le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del 2 comma.
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 5 dicembre 1996, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale - a richiesta dei dirigenti indicati all’art. 14(pag. 50) CCNL 3.11.2005 (Orario di lavoro dei dirigenti) da effettuarsi entro trenta giorni - dà titolo a equivalente riposo compensativo per le ore di servizio prestate o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per i giorni festivi.100
ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui al comma 11 del medesimo art. 21, secondo le procedure definite dall’Azienda medesima”.
99 Correzione effettuata a seguito della dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 4 marzo 1997.
100 Integrazione introdotta dall’articolo 6 del CCNL 10.2.2004.
(Art. 27, comma 1, CCNL 17.10.2008)
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei vigenti CCNL. In particolare sono confermate le disposizioni in materia di riposo settimanale contenute nell’art. 22 del CCNL del 5 dicembre 1996 e nell’art. 6 del CCNL del 10 febbraio 2004.
Assenze retribuite
Articolo 23 CCNL 5.12.1996 I biennio economico, articolo 14, comma 3, CCNL 10.2.2004,
articolo 24, comma 1 CCNL 3.11.2005, articolo 27, comma 4 CCNL 17.10.2008
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all’attività di servizio: giorni otto all’anno;
b) lutti per coniuge, convivente stabile101, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
c) particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3 giorni all’anno.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell’anno solare e non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta la retribuzione di cui alla tabella allegato 4 CCNL 5.12.1996106.
101 Disposizione prevista dall’art. 14, comma 2 del CCNL 10.2.2004.
102 Precisazione contenuta nell’art. 14, comma 1 del CCNL 10.2.2004.
103 Comma così integrato dall’articolo 27, comma 4 del CCNL 17.10.2008.
104 Comma così integrato dall’articolo 24, comma 1, primo alinea del CCNL 3.11.2005.
105 Precisazione introdotta dall’articolo 14, comma 3 del CCNL 10.2.2004.
106 L’allegato 4 del CCNL 5.12.1996 è riportato come allegato 3 della presente Raccolta.
Congedi per eventi e cause particolari
1. I dirigenti hanno diritto ai permessi e ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1 della legge 53/2000.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art. 23(pag. 61) del CCNL 5 dicembre 1996 (Assenze retribuite), con la precisazione che il permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento.
107 In materia di permessi per handicap è intervenuto il D.Lgs. n. 119 del 2011 (artt. 3, 4 e 6), in attuazione dell’art. 23 della legge n. 183 del 2010 (cd. Collegato lavoro). Si richiamano al riguardo anche le circolari del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010, n. 2/2011 e n. 1/2012.
108 Comma così integrato dall’articolo 24, comma 1, secondo alinea del CCNL 3.11.2005.
109 Comma così integrato dall’articolo 24, comma 1, terzo alinea del CCNL 3.11.2005.
110Comma che ha esaurito i suoi effetti. Si riporta il testo originario: “Il presente istituto sostituisce la precedente
disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto”.
Assenze per malattia
Articolo 24 CCNL 5.12.1996, articolo 9 CCNL 10.2.2004 e articolo 24 CCNL 3.11.2005
1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico 111spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione di cui alla tabella allegato n. 3 CCNL 5.12.1996112, per i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
111 In materia di trattamento economico delle assenze per malattia, la disciplina contrattuale è integrata dalle disposizioni contenute nell’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008.
sistematica corrisponde al n. 3. Anche l’allegato n.1 della presente Xxxxxxxx è riferito alle assenze per malattia (ex allegato 5 CCNL 5.12.1996).
7. L’assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all’Azienda o Ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
9. Il dirigente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
10.Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il dirigente è tenuto a darne comunicazione all’azienda o ente. In tal caso il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dirigente all’azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere “a", “b" e “c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
113 Comma così aggiunto dall’articolo 9 del CCNL 10.2.2004.
114 Il comma in esame deve essere applicato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 55-septies (controlli sulle
assenze) del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2009. Le fasce di reperibilità sono indicate dal Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ai sensi del citato art. 55-septies, comma 5/bis.
11.Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto.
(Art. 24 CCNL, comma 14, del 3.11.2005)
……Omissis
14. La disciplina di cui al comma 6/bis è estesa anche ai casi di donazione di organi tra vivi.
…..Omissis
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall’art. 24, commi 1 e 2(pag. 63) del CCNL 5.12.1996 (Assenze per malattia). In tale periodo al dirigente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 24, comma 6, lettera a) del CCNL 5.12.1996 (Assenze per malattia).
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24(pag. 63) del CCNL 5.12.1996 (Assenze per malattia). Nel caso in cui l’azienda o ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l’ulteriore periodo di assenza al dirigente non spetta alcuna retribuzione.
3. omissis 115.
115 Questo comma si ritiene non più applicabile ai sensi dell’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi verificatisi prima della suddetta data. Dall’applicazione del presente decreto sono esclusi solo il personale addetto al soccorso e alla sicurezza pubblica. Il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione di tali disposizioni con la nota n. 32934 del 6/8/2012. Si riporta il testo del comma omesso: “Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo”.
Servizio militare
(Art. 27 CCNL 5.12.1996 e art. 24 CCNL 3.11.2005)
1. Il rapporto di lavoro del dirigente è sospeso per chiamata alle armi secondo la disciplina dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 116 Durante tale periodo il dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale, secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1 e 2 fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al dirigente richiamato compete il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
4. ...omissis...117
5. Ai dirigenti pubblici chiamati in servizio per le forze di completamento, ai fini del trattamento economico, si applica quanto previsto dagli artt. 25 e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215.118
Aspettativa
(Art. 10 CCNL 10.2.2004, come integrato dall’art. 24 CCNL 3.11.2005)
1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
117 Comma disapplicato per effetto dell’abrogazione dell’articolo 22 della legge 24.12.1986, n. 958 ad opera del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66. Il testo originario così recitava: “Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in materia dalla L. 24 dicembre 1986 n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni”.
118 Comma così aggiunto dall’articolo 24, comma 3 del CCNL 3.11.2005.
2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lett. c).
3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 24(pag. 63) e 25(pag. 65) del CCNL 5.12.1996 (Assenze per malattia e Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 36(pag. 119) del CCNL 5 dicembre 1996 (Recesso dell’azienda o ente).
8. L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per:
a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15 e segg, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente
c) la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000,
n. 278, pubblicato sulla G. U. dell’11 ottobre 2000, serie generale, n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo.
9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell’aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 gg prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell’ipotesi di cui alla lett. a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
00.Xx presente articolo sostituisce l’art. 19 del CCNL 8 giugno 2000 dalla data di entrata in vigore del presente contratto...omissis...120 .
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
(Art. 11 CCNL 10.2.2004 e art. 16 CCNL 6 maggio 2005)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere
119 Comma così sostituito dall’articolo 24, comma 13 del CCNL 3.11.2005.
120 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “ Si conferma la disapplicazione dell’art. 47 del D.P.R. 761/1979”.
comunicata dall’azienda entro 15 giorni dalla richiesta. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali in materia.121 Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti, rispettivamente, il 7 agosto 1998, il 25 novembre 1998 ed il 27 febbraio 2001.
3. Il dirigente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa senza assegni per il tempo di permanenza all’estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento, con preavviso di almeno 15 giorni, per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dirigente in aspettativa.
5. Il dirigente non può usufruire continuativamente del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di quelli previsti dai commi 2 e 3 senza avere trascorso un periodo di servizio attivo di almeno 6 mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo, nonché alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001.
6. ...omissis...123
121 Periodo così integrato dall’articolo 16 comma 5 CCNL 6.5.2010 Integrativo.
122 Di recente la disciplina in materia di aspettativa per dottorato di ricerca (art. 2 della Legge n. 476 del 1984) è stata modificata dalla Legge n. 240 del 2010 e successivamente dal D.Lgs. n. 119 del 2011.
123 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: ”Sono disapplicati gli artt. 47 e 79 del D.P.R.
761/1979. L’articolo decorre dal 31 dicembre 2001 con eccezione del comma 5 che entra in vigore con il presente contratto”
Congedi dei genitori
2. Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue :
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto - spettano l’intera retribuzione fissa mensile ….omissis125, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento;
b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino;
c) nell’ambito del periodo di astensione facoltativa del lavoro previsto dall’art. 32, comma 1 lett. a) del d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri i primi 30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione di cui alla lett. a) del presente comma;
d) successivamente al periodo di astensione di cui alla lett. a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 4 del d.lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori - secondo le modalità indicate nella stessa lett. c);
125 Il riferimento originario era alle “tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto l’8 giugno 2000” ormai superato dai successivi CCNL. Per l’individuazione della retribuzione fissa mensile confrontare l’istituto “Retribuzione e sue definizioni”.
e) i periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro di cui all’art. 32, comma 1 del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione;
g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lett. f), la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro;
h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 41 del d.lgs. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1 dello stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
Congedi per la formazione
1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno
5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a) (pag. 231) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico (Disposizioni particolari),
può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione sono concessi nella misura complessiva del 10% del personale della presente area dirigenziale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al presente articolo, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità devono presentare all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2, lett. C) (pag. 13) del CCNL 8.6.2000 (Contrattazione collettiva integrativa)126 individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo dei dirigenti, qualora la concessione del progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di 6 mesi. Su richiesta del dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione all’attività formativa richiesta.
6. Al dirigente, durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3 della legge 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico e alle modalità di comunicazione all’azienda, si applicano le disposizioni contenute negli artt. 24(pag. 63) e 25(pag. 65) del CCNL 5 dicembre 1996 ( Assenze per malattia e Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
7. Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi
5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
126 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 4 CCNL 3.11.2005, attualmente vigente.
8. Per quanto non normato nel presente articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa riferimento all’art. 5 della legge 53/2000.
Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto :
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 24, comma 6(pag. 63) del CCNL 5 dicembre 1996 (Assenze per malattia); i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti ;
b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 10, comma 8, lett. c)(pag. 66) CCNL 10.2.2004 (Aspettativa), nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. ...omissis...127.
Tutela dei dirigenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 24, comma 6(pag. 63) del CCNL 5 dicembre 1996 (Assenze per malattia); i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
127 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “E’ disapplicato l’art. 89 del D.P.R. 384/1990”.
dell'aspettativa di cui all’art. 10, comma 8, lett. c)(pag. 66) del [presente] CCNL (Aspettativa) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto - che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l’Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime.
3. Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute.
128 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “E’ disapplicato l’art. 90 del D.P.R. 384/1990”
5.12.1996 (Effetti della valutazione negativa dei risultati)129, in caso di mancato rinnovo del rapporto ad incarico quinquennale.
Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
Articolo 33 CCNL 5.12.1996, articolo 18 CCNL 10.2.2004, articolo 20 CCNL 10.2.2004
1. La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della capacità ed attitudini personali e quale supporto per l’assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario.
2. L’Azienda o l’Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del 24.4.1995, costituendo un apposito fondo nel quale confluiscono anche le risorse di cui all’art. 47 comma 4(pag. 148) del CCNL 5.12.1996 (Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianità) nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi dell’art. 67, comma 6(pag. 238) del CCNL 5.12.1996 (Tipologie di attività libero professionali)130.
3. L’azienda o l’ente, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel rispetto dei criteri generali definiti nell’art. 4(pag. 13) CCNL 8.6.2000 (Contrattazione collettiva integrativa)131, realizza iniziative di formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura manageriale e la capacità dei dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare
129 Il riferimento vigente è all’art. 30, comma 6, CCNL 3.11.2005.
130 Tale articolo è stato sostituito dall’art. 54 CCNL 8.6.2000, attualmente vigente.
131 Il riferimento vigente è all’art. 4 CCNL 3.11.2005.
le strutture sanitarie del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall’azienda o ente con i dirigenti interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero al fine di favorirne la ricollocazione nell’ambito degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 27(pag. 38) e 29(pag. 45) del CCNL 8.6.2000 (Tipologie di incarico e Affidamento e revoca di incarichi di direzione di struttura complessa).
5. ...omissis...132
6. L’aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso alle ore previste dall’art. 17, comma
4 del CCNL del 5.12.1996 (Orario di lavoro dei dirigenti) 133e ai permessi di cui all’art. 23(pag. 61) del CCNL 5.12.1996 (Assenze retribuite) senza oneri per l’azienda o ente. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’azienda o ente è, in tal caso, strettamente subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio.
7. ...omissis...134
8. La partecipazione dei dirigenti all’attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502;
b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto, organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
c) corsi di formazione professionale post - base, previsti dai decreti ministeriali che hanno individuato i profili professionali di cui all’art. 6 citato nella lettera a);
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
132 Comma già modificato dalla dichiarazione congiunta n. 2 – punto 2) del CCNL 4.3.1997 e disapplicato dall’articolo 20, comma 5, del CCNL 10.2.2004. Viene riportato il testo originario dell’art. 33, comma 5, CCNL 5.12.1996 così recitava: “5. È confermato l’istituto del comando finalizzato previsto dall’art. art. 45 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, con la precisazione che esso è disposto dall’azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e per quale durata al dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 42, 55, 56 e 57. Con esclusione, comunque, delle indennità correlate ad effettiva presenza in servizio o alla retribuzione di risultato”.
133 L’attuale riferimento è all’art. 14, comma 4 del CCNL del 3.11.2005.
134 Comma disapplicato dall’articolo 20, comma 5, del CCNL 10.2.2004. Viene riportato il testo originario dell’art. 33, comma 7, CCNL 5.12.1996:”7.Nell’aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l’istituto del comando finalizzato di cui all’art. 45 del D.P.R. 761 del 1979, così come modificato dal comma 5”.
9. Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo l’ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva competenza, con l’eventuale integrazione di docenti esterni.
1. In materia di formazione è tuttora vigente l’art.33(pag. 76) del CCNL 5 dicembre1996 (Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata), che prevede la formazione obbligatoria e facoltativa. In tale ambito rientra la formazione continua, comprendente l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, di cui all’art. 16 bis. e segg. del d.lgs. 502/1992, sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali concordati ai sensi dell’art. 4(pag. 13) del CCNL 8.6.2000 (Contrattazione collettiva integrativa)135.
2. Nelle linee di indirizzo saranno privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l’attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale previste dall’art. 16 bis e seguenti del d.lgs. 502 del 1992, anche favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali al fine di ottimizzare le risorse disponibili per il più ampio possibile coinvolgimento di destinatari.
3. Al fine di favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all’aggiornamento professionale del dirigente, sono in particolare previsti, oltre quelli esistenti, gli istituti di cui agli artt. 19(pag. 71) e 20(pag. 80) del CCNL 10.2.2004 (Congedi per la formazione e Comando Finalizzato), per i quali è possibile la fruizione di speciali congedi.
4. Alla formazione continua sono destinate annualmente le risorse previste dalla circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, integrate da eventuali altri fondi stanziati allo scopo sulla base delle vigenti disposizioni nonché le altre risorse di cui all’art. 33(pag. 76) citato al comma 1, qualora confermate dalla contrattazione integrativa sulla base dei criteri fissati nel regolamento aziendale sulla libera professione intramuraria, di cui all’art. 57(pag. 241) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l’attribuzione dei proventi).
135 Il vigente riferimento è all’art. 4 CCNL 3.11.2005.
Formazione ed ECM
1. Ad ulteriore integrazione di quanto previsto dall’art. 33(pag. 76) del CCNL 5 dicembre 1996 (Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata) e art. 18(pag.66) del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Formazione), che disciplinano la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio e facoltativo, le parti confermano il carattere fondamentale della formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del D. lgs. n 502 del 1992 per favorire la quale sono da individuare iniziative ed azioni a livello regionale e aziendale che incentivino la partecipazione di tutti gli interessati.
2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. C) (pag. 13) del CCNL 3.11.2005 (Contrattazione collettiva integrativa). Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull’organizzazione del lavoro.
3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’art. 18 comma 4 (pag. 66) del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 (Formazione), ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall’Unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 3 e 4 dell'art. 33(pag. 766) del CCNL 5 dicembre 1996 (Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata) come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.
4. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che nel caso di impossibilità anche parziale di rispettare la garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte dei dirigenti interessati non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del D. lgs. 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali di penalizzazione per la durata del presente contratto.
5. Xxx, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali, ai sensi degli artt. 28(pag.
41) e 29(pag. 45) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Affidamento e revoca
degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure e Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa). Il principio non si applica nei confronti di dirigenti trasferiti dalle aziende di cui al comma 4.
6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente. Sono fatti salvi eventuali ulteriori periodi di sospensione previsti da disposizioni regionali in materia.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani di cui al comma 2. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.
Comando finalizzato
(Art. 20 CCNL 10.2.2004 e art. 24,comma 17, CCNL 3.11.2005)
1. Oltre ai congedi dell’articolo precedente, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
136 E’ stata omessa la parte che prevedeva la corresponsione dell’indennità di trasferta in quanto quest’ultima è stata soppressa dall’art. 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005. Si riporta il precedente testo, che era stato introdotto dall’articolo 24 comma 15 del CCNL 3.11.2005: “e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi” . Vedasi anche nota riferita a tale istituto (Trattamento di trasferta). “
4. Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell’anzianità di servizio.
5. Sono disapplicati…… omissis...137, nonché i commi 5 e 7 dell’art. 33 del CCNL 5 dicembre 1996 e l’art. 21, commi da 6 a 8 del CCNL 8.6.2000.
CAPO VII
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E MOBILITA’
Comando
(Art. 21 CCNL 8.6.2000 I biennio economico, art. 20 CCNL 10.2.2004, Art. 24 CCNL
3.11.2005)
1. Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l’istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso.
2. Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l’azienda o l’amministrazione di destinazione.
3. Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità.
4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato, sono considerati disponibili sia ai fini concorsuali che dei trasferimenti.
5. Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall’azienda e previa individuazione delle modalità con le quali le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l’avvenuto superamento.
137 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “ i commi da 4 a 7 dell’art. 45 del
D.P.R. 761/1979, ”.
7. ...omissis...139
8. ...omissis...140
9. ...omissis...141
Mobilità interna
1. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27(pag. 38) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 13, commi 9 e 12(pag. 30) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Il contratto individuale di lavoro) dello stesso contratto.
2. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 28(pag. 41) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
- Criteri e procedure).
138 Comma disapplicato dall’art. 20 comma 5 CCNL 10.2.2004 così come modificato dall’art. 24 comma 15 del CCNL 3.11.2005.
141 Comma che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “Sono disapplicati gli artt. 44 e 45, commi 4 e segg. del DPR 761/1979”.
5. Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l’espletamento dell’incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all’art. 18 commi 1 e 2(pag. 46) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Sostituzioni), le aziende possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18 comma 8 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Sostituzioni).
6. Nei casi di mobilità interna per effetto di ristrutturazione aziendale143, ai fini del mantenimento dell’incarico rivestito o del conferimento di un nuovo incarico, si tiene conto dei principi stabiliti dagli articoli 31, comma 1(pag. 85) del CCNL 5 dicembre 1996 e art. 39, comma 8(pag. 165) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Accordi di mobilità e La retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro esclusivo), nell’ambito delle procedure da questo definite nell’art. 4, comma 2, lettera F) (pag. 13) CCNL 8.6.2000 (Contrattazione collettiva integrativa)144.
7. Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d’urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell’incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell’art. 13, comma 12(pag. 30) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Il contratto individuale di lavoro), previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza o della corrispondente R.S.A. ove il dirigente ne sia componente, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.
8. ...omissis...145.
142 E’ stata omessa la parte che prevedeva la corresponsione dell’indennità di trasferta in quanto l’art. 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005 ha soppresso tale indennità. Si riporta il precedente testo: “Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l’indennità di trasferta prevista dall’art. 32 del CCNL 10.2.2004 (Trattamento di trasferta) per la durata dell’assegnazione provvisoria”. Vedasi anche la nota relativa a tale istituto.
143 Sulla materia occorre fare presente quanto previsto dall’art. 9, comma 32 del D.L. 78 del 2010 convertito nella Legge n.122 del 2010.
144 L’attuale riferimento è all’art. 4 CCNL 3.11.2005.
145 Comma che ha esaurito i propri effetti. IL testo originario così recitava: “Sono disapplicati l’art. 39 del D.P.R. 761/1979 e l’art. 81 del D.P.R. 384/1990. L’articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto”.
(Art. 20 CCNL 8.6.2000 I biennio economico e art. 41 CCNL 10.2.2004)
1. La mobilità volontaria dei dirigenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dirigente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso.
2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di tre mesi.
3. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all’art. 27, comma 1, lettere b), c) o d)(pag. 38) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività, l’azienda di destinazione tiene conto dell’insieme delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti amministrazioni. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applica l’art. 28, comma 5(pag. 41) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali – criteri e procedure).
4. La mobilità di cui al presente articolo se richiesta da un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, comporta nel trasferimento, la perdita di tale incarico. L’azienda o l’ente di destinazione provvederanno all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 27, comma 1, lettere b), c) o d)(pag. 38) CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), tenuto conto della clausola precedente. L’incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda con le procedure dell’art. 29, comma 1(pag. 45) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa).
5. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dirigenti da e verso le aziende e gli enti del comparto sanità, purché le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta.
6. E’ confermata l’applicazione del comma 16 dell’art. 37 del CCNL del 5 dicembre 1996 147
147 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 40, del CCNL integrativo 10.2.2004 (Procedure di conciliazione
in caso di recesso). Anche l’art. 40, attualmente, è venuto meno a seguito dell’abrogazione, da parte della legge 183 del 2010, delle procedure di conciliazione previste dagli articoli 65 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali) e 66 (Collegio di conciliazione) del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. Sono disapplicati…...omissis...148 e il comma 10 dell’art. 39 CCNL 5.12.1996.
(Art. 31 CCNL 5.12.1996 e art. 24 CCNL 3.11.2005)
1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari - oltre che nell’ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 27(pag. 38) del CCNL 8.6.2000 (Tipologie di incarichi) per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di struttura complessa (ex di II livello) con riguardo agli incarichi dell’art. 29(pag. 45) del CCNL 8 giugno 2000 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa).
2. Fatta in ogni caso salva l’applicazione del comma 1, ai sensi dell’art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 150 al fine di salvaguardare l’occupazione, tra le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dirigenti (di I livello) tra le stesse aziende ed enti, anche di diversa Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 2, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 2, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all’adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell’azienda o ente.
148 Periodo che ha esaurito i propri effetti. Il testo originario così recitava: “…….. gli artt. 82, 83, 84, 85 del DPR 384/1990 ”.
5. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2 la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna azienda o ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art. 11, comma 2(pag. 25) del CCNL 5.12.1996 (Composizione delle delegazioni)151, anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di diversa Regione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di dirigente messi a disposizione dalle medesime;
b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarati in esubero;
c) la disciplina relativa al posto da ricoprire o altra ad essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è richiesto il possesso dei requisiti previsti per l’accesso ai pubblici concorsi dall’art. 15 del d.lgs 502/1992, eccettuato il limite di età.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all’accordo medesimo.
In ogni caso copia dell’accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell’art. 51, comma 3 del d.lgs. 29/1993152, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei dirigenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all’azienda o ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
9. Il dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti in relazione al posto da ricoprire. In caso di più domande, l’azienda o l’ente di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
151 Tale articolo è stato disapplicato e sostituito dall’art. 10, comma 2, CCNL 8.6.2000.
152 Allo stato, il riferimento normativo deve intendersi all’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001.
00.Xx rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’azienda o ente di destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
11.Per i dirigenti di I livello dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità esterna può riguardare anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza di cui l’interessato possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 502 del 1992 ovvero il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 27(pag. 38) (Tipologie di incarichi) e 29(pag. 45) e (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura struttura complessa) per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
00.Xx mobilità disciplinata dalla presente norma, salvo quanto previsto dall’art. 32 (pag. 87) CCNL 5.12.1996 (Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero), non si applica nei confronti dei dirigenti di struttura complessa (ex II livello) del ruolo sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra Azienda od Ente occorre il conferimento dell’incarico di cui all’art. 15 del d.lgs n. 502 del 1992.
13.Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell’attività di rappresentanza ed assistenza dell’A.Ra.N., ai sensi dell’art. 50, comma 7 del d.lgs n. 29 del 1993.
Mobilità ordinaria per i dirigenti in esubero
(Art. 32 CCNL 5.12.1996 I biennio economico)
1. ...omissis...153
2. Tra i motivi di cui all’art. 36, comma 1(pag. 119) del CCNL 5.12.1996 (Recesso dell’azienda o ente), non sono ricompresi i casi di esubero dei dirigenti, inclusi quelli rientranti nelle tipologie del comma 1, in relazione alle quali devono essere esperite le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1, e dall’art. 31(pag. 85) del CCNL 5.12.1996 (Accordi di mobilità) ...omissis...154.
153 Comma che ha esaurito i propri effetti, in quanto l’articolo 3, comma 3 della L. 23.12.1994 n. 724 è stato abrogato dall’art. 1 della Legge 18.7.1996 n. 382, mentre l’art. 82 del DPR 384/1990 è stato disapplicato dall’articolo 20, comma 7 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico. Il testo originario così recitava: “Le parti concordano che, salvo quanto disposto dall’art. 31, dall’art. 37 comma 16 nonché dall’art. 39, comma 10, sino all’attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. g, del d.lgs. 502/1992, le vigenti procedure della mobilità volontaria da esperire per tutti i dirigenti in esubero, anche a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui all’art. 3, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono quelle disciplinate dall’art. 82, comma 2, lett. B) del D.P.R. 384/1990, attuate le quali si applica la mobilità d’ufficio di cui alla sopracitata norma della legge 724/1994”
154 Eliminato il periodo “e, infine, dall’art. 3, commi da 47 a 52 della legge 537/1993” in quanto i commi interessati sono stati abrogati dall’ 43, X.Xxx. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
1. E’ confermata la disciplina degli accordi di mobilità di cui all’art. 31(pag. 85) del CCNL del 5 dicembre 1996 (Accordi di mobilità), che a decorrere dal presente contratto possono essere stipulati anche tra amministrazioni di comparti diversi.
2. In relazione a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del dirigente dichiarato in eccedenza ad altre aziende del comparto ed evitare il collocamento in disponibilità del dirigente che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’azienda interessata comunica a tutte le aziende operanti nell’ambito regionale l’elenco dei dirigenti in eccedenza distinti per disciplina, ai sensi dell’art. 20, comma 1(pag. 84) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Mobilità volontaria), per conoscere la loro disponibilità al passaggio diretto di tutti o parte di tali dirigenti.
3. Le aziende del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.
4. I posti disponibili sono comunicati ai dirigenti in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni.
5. Analoga richiesta a quella del comma 2 viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di diverso comparto di cui all’art. 1 del d. lgs. 165/2001 presenti a livello provinciale e regionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. Le predette amministrazioni, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
Disciplina transitoria della mobilità
...omissis...155
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
Obiettivi
1. Nell’ottica di garantire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti nel conseguimento dei propri fini istituzionali, le Aziende daranno ulteriore impulso ai metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi, sulla misurazione dei risultati e sulla verifica della qualità dei servizi sanitari e delle funzioni assistenziali, realizzando in particolare la più ampia valorizzazione della funzione dirigenziale.
2. Considerata la stretta correlazione tra misurazione dei servizi e valutazione dell’apporto individuale, le Aziende, nell’ambito delle proprie linee di indirizzo, incentivano i processi di valutazione già attivati in relazione alle disposizioni contrattuali vigenti, per la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti in relazione ai programmi e agli obiettivi assegnati, nonché si adoperano per l’incremento della
1. “Il dirigente ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento previamente individuati (quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell’azienda o ente anche nell’ambito dell’ ECM deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all’art. 20 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il dirigente neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall’assunzione comprensivi del preavviso previsto dall’art. 20, comma 2.
3. Il comma 2 entra in vigore il 30 settembre 2005. Sono fatte salve le procedure dell’art. 20 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell’azienda o ente di destinazione del dirigente alla data del 29 settembre 2005.
4. In considerazione dell’eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del carattere sperimentale della presente norma, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006”.
qualità delle strutture sanitarie anche in relazione alla complessità delle tecnologie utilizzate.
Principi della valutazione
1. La valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l’impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione e per l’incremento della soddisfazione degli utenti, nonché a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. Nel confermare il sistema di valutazione delineato dal CCNL del 3 novembre 2005, le parti ribadiscono i principi e i criteri in esso contenuti, come integrati dall’art. 10 nonché gli organismi, le modalità e gli effetti della valutazione positiva e negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.
3. Al fine di consentire il rafforzamento dell’efficacia degli strumenti gestionali vigenti, si rinviano alla sequenza contrattuale di cui all’art. 28(pag. 251) del CCNL 17.10.2008 (Norme finali e transitorie) gli opportuni approfondimenti per verificare la possibilità di individuare, anche sulla base dell’esperienza maturata, soluzioni maggiormente semplificate e funzionali.
Procedure della valutazione
1. Le procedure della valutazione, di cui agli artt. 25(pag. 91) e seguenti del CCNL del 3 novembre 2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti e seguenti), devono essere improntate a criteri di imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all’ incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l’erogazione immediata della relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato.
2. I sistemi di valutazione, come predisposti dalle Aziende con gli atti previsti dall’art. 25(pag. 91) del CCNL del 3 novembre 2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti) definiscono i tempi delle procedure valutative, stabilendo che la verifica finale, al termine dell’incarico, viene effettuata dal Collegio tecnico entro la scadenza
dell’incarico stesso, allo scopo di assicurare senza soluzione di continuità il rinnovo o l’affidamento di altro incarico nell’ottica di una efficace organizzazione dei servizi.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuna Azienda, gli atti di cui al comma 2 stabiliscono, altresì, la tempistica per la verifica della realizzazione degli obiettivi annuali, effettuata dai competenti organismi di valutazione, assicurando che i provvedimenti di valutazione positiva vengono trasmessi tempestivamente agli uffici competenti per la corresponsione della retribuzione di risultato.
4. Qualora non sia stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 25 comma 2 e comma 5(pag. 91) del CCNL del 3 novembre 2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti), l’individuazione dei sistemi di valutazione e la definizione dei relativi criteri deve essere portata a compimento entro due mesi dalla firma del presente contratto ed inviata alla Regione. La mancata osservanza dei termini previsti costituisce responsabilità dei dirigenti preposti, ove ad essi addebitabile.
La verifica e valutazione dei dirigenti
1. La valutazione dei dirigenti - che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa - è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.
2. Le aziende ed enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti autonomamente assunti ….omissis…. 157, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e, per l’applicazione dell’art. 2, comma 26(pag. 93) del CCNL del 3 novembre 2005 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti), anche dell’attività professionale svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali i processi di valutazione di cui al presente capo – affidati al Collegio tecnico ed al Nucleo di valutazione - si articolano e garantendo, in ogni caso, una seconda istanza di valutazione. A tale fine si rinvia, a titolo esemplificativo, all’allegato 5 CCNL 3.11.2005158.
156 Tale articolo ha sostituito l’art. 32 CCNL 8.6.2000, che a sua volta aveva disapplicato l’art. 59 CCNL 5.12.1996.
157 Il precedente inciso “in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. 286 del 1999” non è più attuale, in quanto il d.lgs. n. 286 del 1999 è stato in parte disapplicato dal d.lgs. n. 150 del 2009.
3. La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate nell’art. 26(pag. 93) del CCNL 3.11.2005 (Organismi per la verifica e valutazione dei dirigenti e delle attività dei dirigenti).
4. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26 comma 3, lettere a) e b)(pag. 91) del CCNL 3.11.2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti) sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26, comma 2 del CCNL 3.11.2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti).
5. Le aziende adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell’ambito dei meccanismi e sistemi di cui al comma 2, tenuto conto dell’art. 5, comma 1, lett. e) (pag. 20) del CCNL 3.11.2005 ( Coordinamento regionale). Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di concertazione (Informazione, concertazione, consultazione e Commissioni paritetiche) con i soggetti di cui all’art. 10, comma 2, (pag. 25) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Composizione delle delegazioni).
6. Le procedure di valutazione del comma 4 devono essere improntate ai seguenti principi:
a) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
b) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
c) diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;
7. L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alla singola professionalità ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27(pag. 38) (Tipologie di incarico) e 28(pag. 41) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure), ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.
8. Il presente articolo sostituisce l’art. 32 del CCNL 8 giugno 2000
Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti
1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:
a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.
3. Il Nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.
5. Il presente articolo sostituisce l’art. 31 del CCNL 8 giugno 2000.
Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti
1. La valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione riguarda:
a) Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:
- la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;
- ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale;
- l’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;
b) Per tutti gli altri dirigenti:
- l’osservanza delle direttive nel raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico attribuito;
- il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;
- l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.
2. L’esito positivo della valutazione di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 65, commi 4 e 6(pag. 202) del CCNL 5 dicembre 1996 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato).
3. L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste dall’art. 26, comma 2(pag. 93) del CCNL 3.11.2005 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti).
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti
1. La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:
a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell’organizzazione dipartimentale;
b) del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell’apporto specifico;
c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità clinica delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;
d) dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi ;
161 Tale articolo ha sostituito l’art. 33 CCNL 8 6.2000, che a sua volta aveva disapplicato l’art. 59 CCNL 5.12.1996.
e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;
f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;
g) della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;
h) delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, della docenza universitaria e nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;
j) del rispetto del codice di comportamento di cui all’allegato n. 1162 del CCNL 3.11.2005, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici.
2. L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale ed economico o di struttura semplice;
b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3(pag.
172) del CCNL 8.6.2000 II biennio economico (Equiparazione), comma 1, e 4(pag.
173) del CCNL 8.6.2000 II biennio economico (Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione), comma 2 e art. 5(pag. 152) del CCNL 8.6.2000 II biennio economico (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), comma 5:
- la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia superiore;
c) per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5(pag. 152) del CCNL 8.6.2000 II biennio economico (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro).
163 La precedente formulazione è stata superata dalle innovazioni apportate in tema di retribuzione minima
contrattuale dal CCNL del 5.11.2005. Viene in ogni caso riportato il testo originario: ”rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale, il cui valore è indicato, nel tempo, dalle tavole degli articoli da 5 del CCNL 8.6.2000 II biennio economico. In ogni caso la retribuzione di posizione minima dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista dagli artt 42 e 43 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 9, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico”.
3. Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere
a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata prevista dagli art. 27, comma 9(pag. 38) e 28, comma 3(pag. 41) del CCNL 8.6.2000 I biennio economico (Tipologie di incarico - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure).
4. Il presente articolo sostituisce l’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000.
La valutazione negativa
1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione dell’art. 26(pag. 93) del CCNL 3.11.2005 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti), prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia164.
2. L’accertamento che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale ed imputabili a responsabilità dirigenziale, comporta l’assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:
a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;
b) all’entità degli scostamenti rilevati.
Effetti della valutazione negativa dei risultati
1. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice, previo esperimento della procedura di cui all’art. 29(pag. 96) del CCNL 3.11.2005 (La valutazione negativa), l’accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato dal nucleo di valutazione a seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati
dalla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art. 27 comma 1, punto 1(pag. 93) del CCNL 3.11.2005 (Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti), può determinare:
a) perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli compresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) (pag. 38) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità di struttura complessa;
c) in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. c) (pag. 38) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l’applicazione del comma 5;
2. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27 comma 1, lett.
c) (pag. 38) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), previo esperimento delle procedure dell’art. 29(pag. 45) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa), l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27 comma 1, punto 2(pag. 38) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), può determinare:
a) xxxxxxx, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;
b) la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27 comma 1, lett. c) (pag. 38) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4;
c) in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l’applicazione del comma 5.
3. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27 comma 1, lett. d) (pag. 38) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), previo esperimento delle procedure dell’art. 29(pag. 96) del CCNL 3.11.2005 (La valutazione negativa), l’accertamento delle responsabilità dirigenziali, dovuto all’inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27 comma 1, punto 2(pag. 93) del CCNL 3.11.2005 I biennio economico (Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti), può determinare la perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica.
3.11.2005 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti), solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell’attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto, la nuova retribuzione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 42(pag. 170) e 43(pag.
176) (La retribuzione di posizione dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo - La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo) del CCNL 3.11.2005. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
5. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 36(pag. 119) del CCNL 5 dicembre 1996 (Recesso dell’azienda o ente) e dall’art. 23(pag.) del CCNL dell’8 giugno 2000 I biennio economico (Comitato dei Garanti).
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 34 del CCNL 8 giugno 2000.
Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti
2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. b) o c) (pag. 38) del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico (Tipologie di incarico), congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
3. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la
166 Tale articolo ha sostituito l’art. 34 CCNL 8.6.2000 e l’art. 59 CCNL 5.12.1996.