SERVIZIO V.I.T.
ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.p.A. (OPS SpA)
SERVIZIO V.I.T.
PIANO TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIO
(Periodo 2018 – 2023)
Sommario
1. Premessa e scopo 1
2. Norme di riferimento 1
3. Quadro normativo 3
3.1 Le norme all’origine del servizio di ispezione impianti termici 3
3.2 Clausola di cedevolezza e nascita delle leggi regionali 4
3.3 Le leggi regionali: Legge Regionale 17/2007 e Legge Regionale 18/2015 4
3.4 I regolamenti locali 8
- Art. 4 Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici 9
- Art. 5 Cadenza temporale degli accertamenti e delle ispezioni 9
- Art. 8 Facoltà di certificazione 9
- Art. 9 Adempimenti a carico dei manutentori 10
- Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW 11
- Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW 12
- Art.12 Emissione dei bollini 12
- Art.16 Certificazioni non valide 13
- Art.17 Principi generali - Ispezioni 14
- Art. 18 Visite ispettive su impianti termici certificati 15
- Art. 19 Visite ispettive su impianti termici non certificati 15
- Art. 20 Onere per diniego di accesso reiterato 17
- Art. 25 Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma 17
- Art. 28 Sanzioni per violazioni del regolamento 19
- Art. 29 Modalità di irrogazione delle sanzioni 20
4. Gli obblighi dei soggetti coinvolti: aspetti salienti del servizio 20
5. Adempimenti del servizio 21
6. Analisi degli adempimenti e strutturazione delle attività 22
7. L’organizzazione attuale 23
7.1 Le risorse umane 23
7.1.1 Unità produttiva interna (uffici) 23
7.1.2 Unità produttiva addetta all’esecuzione delle ispezioni 23
7.2 L’organizzazione informatica 24
8. Criticità del servizio Verifiche Impianti Termici 25
8.1 Criticità legate all’impostazione generale del servizio 25
8.2 Criticità dell’organizzazione 26
8.2.1 Organizzazione delle risorse umane 26
8.2.2 Gestione informatica 26
8.2.3 Esecuzione delle ispezioni 29
9. Misure necessarie a limitare le criticità 29
9.1 Metodologie per la riorganizzazione interna 29
9.2 Organizzazione dell’unità interna (uffici) 30
9.3 Organizzazione dell’unità esterna (tecnici ispettori) 31
9.4. Misure d’accompagno 31
10. Quantificazione attività 32
10.1 Parco impianti 32
10.2 Certificazioni 35
10.3 Ispezioni 38
11. Quantificazione costi per esecuzione attività 41
12. Ricavi del servizio 44
12.1 La ripartizione dei costi e la determinazione delle tariffe 44
12.2 Determinazione del canone e importo presunto del contratto 45
12.3 Determinazione dei ricavi 49
13. Conto economico 50
14. Piano di copertura finanziaria 51
15. Dettaglio costi di produzione 53
16. Documentazione contrattuale: schemi e contenuti minimi 53
17. Revisione dei regolamenti 55
18. Allegati 55
OPS SpA
SERVIZIO V.I.T.
PIANO TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIO
(Periodo 2018 – 2023)
1. Premessa e scopo.
Il presente documento contiene i riferimenti economici finanziari ed operativi relativi allo svolgimento del Servizio di ispezione degli impianti temici, che la OPS SpA presta in favore della Provincia e del Comune di Chieti, i Soci pubblici di OPS che, congiuntamente, detengono l’intero capitale sociale. Esso ha lo scopo di fornire la base numerica per la stipula del contratto di affidamento del Servizio alla OPS SpA, società strumentale degli enti citati, per il periodo 2018-2023.
Le attività che dovranno costituire oggetto di affidamento, appartengono alla categoria dei servizi “strumentali”. Ai sensi della Legge istitutiva, Legge 9 gennaio 1991, n. 9, Comune e Provincia, possono avvalersi di un organismo esterno di specifica competenza tecnica, per espletare la funzione pubblica cui sono deputati.
Preliminarmente è necessario sottolineare che il presente Piano basa le valutazioni sulla gestione contemporanea del Servizio di Ispezione degli impianti termici del Comune e della Provincia di Chieti, e sulle conseguenti economie di scala, che la gestione congiunta comporta.
Per quanto sopra, la condivisione del Piano, da parte di Comune e Provincia, è una condizione essenziale per la validità del Piano stesso, di conseguenza, ugualmente essenziale è la sottoscrizione della convezione da parte di entrambi i soci, atteso che i contenuti tecnici ed economici del piano verrebbero meno al venir meno di una porzione di territorio da gestire.
2. Norme di riferimento.
Si riportano di seguito le principali norme di riferimento per le attività oggetto del presente Piano:
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 “Regolamento recante modifiche al D. P. R. 26 agosto 1993 n. 412 in materia di progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., recante l’Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Così come modificato dal D.Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006 "Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
- DM 22 novembre 2012, che ha sostituito l’allegato A del D.lgs 192/2005, e reca le nuove definizioni inerenti il D.lgs stesso (per quanto applicabile).
- DPR 16 aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27-6-2013 ed entrato in vigore il 12-7-2013 (per quanto applicabile);
- Legge Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 xxx 00-00-0000 “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici”;
- Legge Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00 del 4 luglio 2015: Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- UNI 10389: 1994 Generatori di calore. Misurazione in opera del rendimento di combustione;
- UNI 10389: 2009 Generatori di calore. Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione.
- UNI 10738 Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico e similare preesistenti alla data del 31 marzo 1990;
- UNI 10738:2012 - Impianti a gas per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza;
- UNI 7128:2015 - Impianti a gas per uso civile - Termini e definizioni;
- UNI 7129 - Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio (nelle versioni del 1972, 1990, 2001, 2008, 2015);
- UNI 7130 Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - termini e definizioni;
- UNI 7131 Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
- UNI 10845 Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento;
- UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile;
- UNI 8364 Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione;
- UNI 9317 Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo;
- UNI 9615 Calcolo delle dimensioni interne dei camini - Definizioni, procedimento di calcolo, fondamentali;
- UNI 9731 Camini - Classificazione in base alla resistenza termica di - misure e prove;
- UNI 10412 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per la sicurezza;
- UNI 10640 Canne collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale; progettazione e verifica;
- UNI 10641 Canne fumarie e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione; progettazione verifica;
- DPR 1391/1970 Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici;
- DPR 660/1996 Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
- DPR 218/1998: Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico;
- Circolare Ministero Interno n° 68 del 25/11/1969: Impianti termici alimentati a gas di rete;
- Circolare Ministero Interni n° 73 del 29/07/1971: impianti termici alimentati ad olio combustibile o gasolio;
- Lettera circolare del Ministero degli Interni 06/02/1975 N. 412/4183: Impianti termici utilizzanti
G.P.L. di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h;
- DM 01/12/1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione (impianti ad acqua calda);
- DM 28/06/1977 n° 1052: Regolamento di attuazione Legge 373/76;
- DM 16/02/1982: Elenco attività soggette alle visite periodiche di prevenzione incendi;
- DM 12/04/1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici a gas di rete con potenzialità superiore a 35 kW (modificato con DM(Interni) 16/11/1999 e D.M.(Interni) 23/07/2001);
- D.M. 28 aprile 2005: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
3. Quadro normativo.
3.1 Le norme all’origine del servizio di ispezione impianti termici.
Il servizio di controllo degli impianti termici, definito come “servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici” dalle recenti normative, è stato introdotto con la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, la quale all’art. 31 comma 3 prevede che Comuni di popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per la restante parte del territorio effettuino, con cadenza almeno biennale, i controlli necessari ad accertare l’osservanza delle norme sul rendimento di combustione degli impianti termici.
Con il suo decreto di attuazione, DPR 412/93, successivamente modificato dal DPR 551/99, viene definito il “sistema dei controlli”, introdotto dalla Legge 10/91.
Tale sistema viene successivamente aggiustato con D.lgs 192/2005, ma in sostanza l’impianto è rimasto immutato.
3.2 Clausola di cedevolezza e nascita delle leggi regionali.
La novità importante del D.lgs 192/2005 è stata la cosiddetta clausola di cedevolezza da cui sono nate le leggi regionali in materia: l’art. 17 prevede che lo stesso D.lgs 192/2005 si applica solo per le regioni che non hanno recepito, con propria legge regionale, la direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (2002/91/CE sostituita con la 2010/31/UE) e fino a quando esse non recepiscano tale direttiva.
3.3 Le leggi regionali: Legge Regionale 17/2007 e Legge Regionale 18/2015.
Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 17 del D.lgs 192/2005 (clausola di cedevolezza) la Regione Abruzzo, ha adottato la Legge Regionale 17 del 25-06-2007. Essa nasce per recepire la Direttiva 2002/91/CE e reca “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici”.
La LR 17/2007 rispecchia nella sostanza la norma nazionale ed in particolare l’allegato L, del D.lgs 192/2005, salvo introdurre alcune specificità, per tenere conto della realtà abruzzese, che già vedeva un sistema di controlli piuttosto avanzato.
Il recente aggiornamento normativo a livello nazionale del DPR 74/2013 si sovrappone alla LR 17/2007 e, per quanto concerne il sistema dei controlli, non si discosta in maniera sostanziale dalla Legge abruzzese.
Nel frattempo tuttavia la Direttiva 2002/91/CE è stata sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE, pertanto la Regione ha provveduto ad approvare la Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).
La LR 18/2015 si prefigge di recepire in maniera completa ed organica la Direttiva 2010/31/UE, mediante l’emanazione di un Regolamento regionale previsto dall’art. 2 (Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici) che nel dettaglio ha le seguenti finalità:
a) definire l'ambito di intervento, nonché fissare i termini e le definizioni connessi all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
b) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, provvedendo in particolare a:
1) stabilire il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
2) fissare requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici;
3) stabilire gli obblighi a carico di proprietari, utenti, responsabili di impianto, in genere, ed imprese di manutenzione, finalizzati al corretto esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
4) definire criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici;
5) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
6) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, nonché il loro controllo di efficienza energetica;
7) definire le attività di accertamento ed ispezione, finalizzate a garantire l'adeguata efficienza energetica degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti;
c) definire i requisiti degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;
d) definire i valori massimi della temperatura ambiente, i limiti di esercizio degli impianti termici, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati, e le facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici;
e) definire i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione ed al periodo di installazione;
f) stabilire le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'art. 6, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
g) definire le sanzioni da porre a carico di tutti i soggetti obbligati, secondo quanto previsto nella presente legge.
In attesa dell’emanazione di detto regolamento rimane vigente la LR 17/2007, come previsto dalla LR 18/2015, Art. 8 Abrogazioni: “1. La legge regionale 25 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici) è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art. 2.”
La Legge Regionale 25 giugno 2007, n. 17, si inserisce nel solco della disciplina nazionale e all’art. 3, definisce
funzioni e compiti della Regione:
<<1. La Regione, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti, può promuovere la realizzazione di programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato anche alle attività di cui ai commi 2 e 3.
2. La Regione provvede a monitorare il grado di attuazione della presente legge ed i risultati che ne conseguono, mediante le seguenti attività:
a) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
b) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
c) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi della presente legge;
d) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
3. La Regione riferisce periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri competenti sullo stato di attuazione della presente legge.
4. La Regione predispone e programma, anche attraverso le autorità competenti, sulla base delle indicazioni del Ministero competente e con i fondi di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, progetti e strumenti di informazione che hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione della presente legge attraverso nuove ed incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore tecnico;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo.>>
Inoltre, all’art. 5, definisce puntualmente gli adempimenti legati ad Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti:
1. In conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, le Autorità competenti effettuano gli
accertamenti e le ispezioni degli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti.
2. Le Autorità competenti hanno facoltà di consentire agli utenti di certificare il proprio impianto, mediante la consegna del Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 2, comma 1 lettera p) ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi e nei modi stabiliti dalla Autorità competente.
3. Le autorità competenti provvedono all’accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari.
4. Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all’invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa.
5. L’insieme delle attività ispettive di cui ai commi 3 e 4 deve comunque riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza. Nel condurre le fasi ispettive presso gli utenti le autorità competenti pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.
6. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al comma 3, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le Autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso. In questi casi l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:
a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.
7. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.
8. Le tariffe a carico degli utenti per le attività previste dalla presente legge, sono stabilite dalle Autorità competenti.
9. Le Autorità competenti possono stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione dell’impianto siano posti in capo ai manutentori, su delega dell’utente, al quale deve essere rilasciata opportuna documentazione attestante l’effettiva certificazione dell’impianto.
10. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico così come
definiti all’art. 2, comma 1, lettere e) e o) devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.
In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l’eventuale manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale.
11. I controlli di efficienza energetica dell’impianto di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) devono essere eseguiti con le seguenti cadenze temporali:
a) ogni due (2) anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria;
b) ogni quattro (4) anni per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all’art. 2 comma 1 lettera a);
c) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW.
Come specificato nei paragrafi precedenti, il presente piano tecnico-economico-finanziario è modellato sulla base della LR Abruzzo n.17/2007. E’ evidente che l’emanazione del Regolamento regionale di cui all’art. 2, della LR 18/2015, può modificare, anche nella sostanza, i termini di base di tale piano. Pertanto nelle ipotesi di riorganizzazione delle procedure operative della società, dovrà esserci una “finestra” sulla Direttiva 2010/31/UE, immaginando che il recepimento, da parte della Regione, guarderà e si ispirerà alla normativa nazionale, almeno per gli adempimenti tecnici afferenti il servizio. In definitiva, il piano, andrà a prevedere, almeno l’adeguamento a tali aspetti tecnico-operativi, attuabili anche a legislazione vigente, per preparare la OPS SpA alla inevitabile modifica normativa.
3.4 I regolamenti locali.
In attuazione delle norme vigenti ed in particolare della LR 17/2007, Comune e Provincia di Chieti hanno approvato un regolamento locale, perfettamente sovrapponibile per i due enti, che va a definire nel dettaglio le modalità con cui il servizio viene svolto, con particolare riguardo agli adempimenti a carico di cittadini e manutentori.
Le modalità di esecuzione del servizio trovano origine prevalentemente nei regolamenti, che fissano i rapporti tra enti, organismo esterno, manutentori e utenti.
I regolamenti, approvati in una prima versione nell’anno 2011, in occasione della stesura del piano industriale 2012-2017, sono stati successivamente modificati ed integrati, per renderli sempre più aderenti alle esigenze del servizio, limitare la conflittualità con i cittadini e migliorare il servizio prestato.
Tuttavia, per ovvi motivi, non è stato possibile rivedere la tariffazione del servizio, fonte ed origine delle criticità maggiori del servizio, come si evidenzierà nel seguito del presente piano.
Allo stesso tempo le migliorie effettuate riguardavano aspetti generali, mentre svariate procedure operative potrebbero essere riviste per essere snellite e rese più efficienti.
Di seguito si riporta un sunto dei regolamenti, dove sono evidenziati gli aspetti salienti e sono indicate le eventuali modifiche da apportare, per rendere ancora più snelle le procedure ed agevolare gli utenti e le imprese.
- Art. 4 Ambito di applicazione ed obblighi degli utenti degli impianti termici
1. L’ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari coincide con il territorio della Provincia di Chieti, con esclusione del Comune di Chieti.
2. Gli utenti degli impianti termici devono adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa di settore. Gli utenti sono tenuti a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della normativa UNI e CEI, provvedendo affinché siano eseguite periodicamente le operazioni di controllo e di manutenzione a cura delle imprese abilitate secondo le prescrizioni della normativa vigente.
3. Sono soggetti alle previsioni del presente Regolamento tutti gli impianti termici di cui all’art. 1, comma1, lettera a), con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo e degli impianti assimilati.
Per impianto termico si intende, art1 comma 1 lettera a):
a) «impianto termico» l’impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Gli impianti individuali di riscaldamento rientrano fra gli impianti termici mentre esulano da tale definizione apparecchi quali stufe, radiatori individuali, salvo che la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio dell’unità immobile è maggiore o uguale a 15 kW: in tal caso detti apparecchi sono assimilati agli impianti termici;
NOTA: In sostanza sono soggetti ai controlli ed a tutti gli obblighi di cui alla LR 17/2007, gli impianti di climatizzazione invernale con generatore e distribuzione del calore. Il Comune e la Provincia non hanno mai preso in considerazione gli impianti assimilati.
- Art. 5 Cadenza temporale degli accertamenti e delle ispezioni
1. L’autorità competente (Comune e Provincia), avvalendosi dell’Organismo esterno ed in ossequio alla normativa in materia, effettua con cadenza biennale gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW.
2. Limitatamente agli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione vengono effettuate con cadenza annuale.
- Art. 8 Facoltà di certificazione
1. La Provincia di Chieti, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, consente agli utenti la facoltà di certificare il proprio impianto termico verso pagamento del corrispondente onere. Detta facoltà può essere esercitata indipendentemente dalla potenzialità degli impianti.
2. L’esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti dell’autorità competente
connessi alla funzione pubblica di cui è investita e non preclude all’Organismo esterno il potere/dovere
di effettuare ispezioni d’ufficio, anche a campione, volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.
- Art. 9 Adempimenti a carico dei manutentori
1. Ai sensi dell’art.5, comma 9, Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, gli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici sono posti in capo ai manutentori su delega degli utenti.
2. Le imprese di manutenzione che operano nell’ambito territoriale di competenza … debbono munirsi dei bollini attestanti il pagamento dell’onere connesso alla certificazione. L’acquisto dei bollini a cura delle imprese di manutenzione viene effettuato mediante versamento anticipato del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato … ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario acceso presso la tesoreria dell’Ente, …
3. Il costo del bollino sarà rimborsato dall’utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo.
…
5. Il manutentore, in occasione dei controlli periodici, è tenuto alla compilazione del “Rapporto di controllo di efficienza energetica” in due copie, debitamente sottoscritto dal tecnico che ha eseguito il controllo e dall’utente dell’impianto. Sull’originale di spettanza dell’utente, che va conservato assieme alla documentazione dell’impianto, va apposta la “figlia” del bollino di certificazione. La “matrice” del bollino va apposta sulla copia di spettanza della ditta di manutenzione.
6. I dati dei Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza inferiore a 35 kW, unitamente
ai codici dei bollini corrispondenti, dovranno essere successivamente implementati nelle apposite sezioni del software dedicato per essere trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in via telematica ovvero consegnati su supporto informatico presso la sede della stessa.
7. I Rapporti di controllo relativi agli impianti di potenza pari o superiore a 35 kW, unitamente all’attestazione di pagamento della tariffa, vanno trasmessi alla O.P.S. S.p.A. in formato cartaceo.
8. In sede di ispezione a campione, i dati contenuti nei Rapporti di controllo energetico trasmessi alla OPS S.p.A. costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazioni stesse.
9. Qualora il possessore di impianto termico non intende esercitare la facoltà di certificazione, sarà cura del manutentore adottare le opportune cautele atte a dimostrare siffatta volontà dell’utente anche al fine di scongiurare, quanto più possibile, situazioni conflittuali al momento della richiesta di pagamento da parte della Provincia dell’onere previsto per le ispezioni d’ufficio.
- Art. 10 Certificazione impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW
1. La certificazione degli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, destinati al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, alimentati a combustibile liquido o gassoso, consiste nella trasmissione telematica ovvero su supporto informatico all’Organismo esterno del Rapporto di controllo di efficienza energetica
conforme all’Allegato G al D.Lgs. n. 192/05 e di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche inerenti la “prova fumi” per ogni biennio solare (primo biennio 2012/2013), debitamente compilato, sottoscritto e munito del bollino attestante il versamento dell’onere da parte dell’utente.
NOTA: a partire dal 2013 i modelli sono stati sostituiti con rapporti di tipo 1 che non trovano rispondenza nella norma regionale.
2. I dati del Rapporto di controllo unitamente ai codici dei bollini, vanno recapitati
dall’impresa di manutenzione alla O.P.S. S.p.A. in via telematica all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero su supporto informatico entro il mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo. In caso di recapito oltre tale termine l’impresa di manutenzione è passibile dell’applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).
…
4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’onere per la certificazione di impianti di potenza inferiore a 35 kW è pari ad € 12,00 in ragione di biennio solare (primo biennio 2012/2013).
5. Tale importo sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico‐ finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.
6. Per i bienni successivi si osservano le medesime modalità e stessi termini.
NOTE:
- la scadenza per l’effettuazione della certificazione è fissata al 31-12 del secondo anno del biennio. La consegna di conseguenza è fissata al 31 gennaio successivo. I bienni partono dal 2012-2013 e proseguono di conseguenza. Il presente piano arriva al biennio 2022-2023;
- le tariffe sono riviste con il presente piano tecnico, economico e finanziario.
Un aspetto critico del sistema è legato al fatto che la gran parte delle certificazioni viene effettuata alla fine del secondo anno del biennio. Questo crea criticità sia per i flussi finanziari degli enti sia per le imprese che si trovano a fare fronte ad un gran numero di adempimenti negli ultimi mesi del secondo anno del biennio.
- Art. 11 Certificazione impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW
1. La certificazione degli impianti con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria centralizzata alimentati a combustibile liquido o gassoso va effettuata mediante trasmissione all’Organismo esterno, per posta ovvero a mani, del Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all’Allegato F al D.Lgs. n.192/05 e di cui all’art. 2, comma 1, lettera p), L. Regione Abruzzo n. 17/2007, redatto in occasione delle operazioni di verifiche periodiche annuali (prima annualità 2012), debitamente compilato e sottoscritto unitamente all’attestazione di versamento del corrispondente onere a carico dell’utente. Gli impianti termici con generatori di calore modulari o in batteria sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle tariffe, come un unico impianto di potenzialità pari alla somma dei singoli moduli/generatori.
2. La documentazione per la certificazione, debitamente munita dell’attestazione di versamento del corrispondente onere sul conto corrente postale dedicato n. 21793062 intestato a Provincia di Chieti, deve essere recapitata a cura dell’impresa di manutenzione a O.P.S. S.p.A., entro il mese solare successivo a quello di effettuazione del controllo. Ai fini della tempestività farà fede, in caso di spedizione, la data del timbro postale ovvero, ove consegnata a mano, la data apposta dall’Ufficio protocollo VIT della OPS SpA. In caso di recapito oltre detto termine l’impresa di manutenzione è passibile dell’applicazione della corrispondente sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28).
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l’onere per la certificazione di impianti di potenza al focolare compresa fra 35 kW e 116 kW è pari ad € 40,00 in ragione di anno solare (prima annualità 2012) mentre quello per la certificazione di impianti di potenza superiore a 116 kW è pari ad € 80,00 (prima annualità 2012).
4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico‐ finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.
5. Per le annualità successive si osservano le medesime modalità e stessi termini.
NOTE:
- la scadenza per l’effettuazione della certificazione è fissata al 31-12 di ogni anno. La consegna di conseguenza è fissata al 31 gennaio successivo;
- le tariffe sono riviste con il presente piano tecnico, economico e finanziario.
- Art.12 Emissione dei bollini
1. I bollini da utilizzare per attestare il versamento della tariffa per la certificazione degli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW, sono emessi dalla OPS S.p.A. in formato “matrice‐figlia” e vengono rilasciati in fogli di minimo n° 22 bollini o loro multipli, salva la possibilità di differenti standards di emissione adottati dall’Organismo esterno.
2. Ai fini del rilascio, il titolare o il legale rappresentante della impresa di manutenzione effettua la richiesta per fax, posta semplice e/o elettronica o personalmente presso la sede dell’Organismo esterno, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo per Richiesta Xxxxxxx cui va allegata copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul conto corrente postale dedicato ovvero del bonifico sul conto corrente bancario acceso presso il tesoriere, intestati entrambi alla Provincia di Chieti.
3. I bollini possono essere ritirati dalla impresa di manutenzione direttamente presso gli uffici della OPS S.p.A. ed in tal caso vengono consegnati attivati e prontamente utilizzabili. Qualora l’impresa di manutenzione chieda la spedizione dei bollini a mezzo posta, gli stessi vengono recapitati unitamente al modulo per l’attivazione il quale andrà compilato e rispedito alla OPS che, di conseguenza, li attiverà.
4. I bollini al momento dell’emissione sono associati a ciascuna impresa attraverso un codice identificativo personale. Per impedire la contraffazione o la stampa apocrifa dei bollini, OPS S.p.A. attribuisce un codice numerico a ciascuna ditta di manutenzione.
5. I bollini rilasciati ad una ditta di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.
NOTA: Le modalità di emissione del bollino, dovranno essere opportunamente riviste per essere adeguate a modalità più attuali di pagamento e ritiro. E’ opportuno altresì prevedere la possibilità che l’utente controlli se la sua certificazione è andata a buon fine: con l’attuale modalità l’utente, dopo aver pagato il manutentore, non ha più alcuna notizia della sua pratica. In definitiva le modalità di emissione, vanno informatizzate e rese più snelle. Allo stesso tempo è opportuno che tali modalità, trattandosi di aspetti meramente operativi, siano fissate con determinazione dirigenziale per rendere il loro adeguamento più speditivo ed efficace.
- Art.16 Certificazioni non valide
1. Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:
- Allegati G con data di effettuazione del controllo non correlata al periodo di validità del bollino;
- Allegati G privi del bollino;
- Allegati F con data di effettuazione del controllo non correlata all’annualità di effettuazione del versamento del corrispondente onere;
- Allegati F privi della copia del bollettino attestante il versamento in favore della Provincia di Chieti;
- Allegati G recanti codici di bollini attribuiti ad altri manutentori/utenti;
- Allegati F o G senza l’indicazione della Potenza Termica dell’impianto;
- Allegati F o G privi di data del controllo;
- ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. o Bollino non accompagnati, rispettivamente, dal modello cartaceo dell’Alleg. F o Alleg. G;
- Allegati G con bollino di certificazione non attivo ovvero disattivato dalla OPS S.p.A;
- Allegati G con apposti Xxxxxxx rilasciati ad imprese di manutenzione differenti rispetto a quella che ha redatto e trasmesso l’allegato.
2. In tutti i casi su elencati sarà facoltà dell’Organismo esterno preposto alle specifiche attività, informare l’utente della mancata validità della certificazione e che la consequenziale ispezione d’ufficio sarà soggetta al pagamento dell’onere corrispondente.
3. Nei casi in cui per cause imputabili all’utente o al manutentore, la certificazione non è stata effettuata nei termini di cui al presente Regolamento, è data facoltà di effettuare la regolarizzazione mediante l’invio della certificazione stessa, fino a tre mesi di ritardo dalla scadenza prevista per la riconsegna, corredata da un versamento di importo maggiorato in relazione ai mesi di ritardo, secondo quanto segue:
- per il ritardo della consegna di un mese l’onere della certificazione è maggiorato al triplo dell’importo previsto;
- per il ritardo della consegna di due mesi l’onere della certificazione è maggiorato al quadruplo dell’importo previsto;
- per il ritardo della consegna di tre mesi l’onere della certificazione è maggiorato al quintuplo dell’importo previsto.
4. Successivamente al terzo mese di ritardo non è più consentito consegnare le certificazioni riferite al biennio o all’anno precedente ed in ogni caso l’impianto sarà considerato non certificato.
5. La certificazione consegnata in ritardo, ai sensi del precedente comma 3, sarà considerata valida per il biennio precedente a quello della regolarizzazione, per gli impianti di potenza inferiore a 35kW, o per l’anno precedente a quello della regolarizzazione, nel caso di impianti di potenza superiore a 35kW. Per il biennio in corso al momento della regolarizzazione, dovrà essere effettuata nuova certificazione nei termini di cui al presente Regolamento.
NOTA: i commi 3, 4 e 5 sono stati introdotti nel 2017, quindi andrà verificata la loro efficacia alla prova dei fatti, ed eventualmente rettificati ed adeguati.
- Art.17 Principi generali - Ispezioni
1. L’Organismo esterno, per mezzo di comunicazione scritta, preavverte l’utente della data e dell’ora in cui verrà effettuata l’ispezione a domicilio nonché delle modalità esecutive della stessa.
2. Le visite ispettive sugli impianti termici sono eseguite dal personale dipendente dell’Organismo esterno il quale deve effettuare gli accessi munito di tesserino di riconoscimento …. I risultati dei controlli vengono attestati nei “Rapporti di Prova”, sottoscritti dal tecnico e dall’utente cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.
3. Ai fini dell’applicazione della corrispondente tariffa, le ispezioni vanno effettuate avuto riguardo alle risultanze della campagna di certificazione nel biennio precedente per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, ovvero all’annualità precedente per quelli di potenzialità uguale a maggiore a 35 kW.
4. L’insieme della attività ispettive da parte dell’Organismo esterno deve riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti sul territorio di competenza. Nell’esecuzione di tali attività presso gli utenti l’Organismo esterno pone attenzione ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.
5. Le ispezioni possono essere programmate a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità. Il campione va predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.
NOTA: Il Regolamento non è perfettamente congruente con il Disciplinare tecnico. Pertanto i due documenti andranno allineati, prevedendo nel Regolamento le stesse modalità imposte alla OPS SpA, nel Disciplinare tecnico, che all’art. 9 prevede:
La OPS dovrà comunicare agli utenti i tempi e le modalità per l’esecuzione dei controlli sul campo secondo la seguente procedura:
- per mezzo di comunicazione scritta da inviare all’utente in tempo utile (di norma 7/10 giorni prima della data programmata per il controllo) trasmessa a mezzo posta ordinaria per impianti certificati ovvero a mezzo A/R per impianti non certificati o impianti per i quali l’utente abbia opposto rifiuto all’accesso o si sia reso irreperibile seppur regolarmente avvisato
- per mezzo di accordi telefonici tra utente ed il personale incaricato della OPS, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- per mezzo di accordi diretti tra utente e personale tecnico della OPS S.p.A, che possono intervenire anche nel corso della giornata di ispezione;
- altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all’utenza.
- Art. 18 Visite ispettive su impianti termici certificati
1. Le visite ispettive su impianti termici regolarmente certificati nel biennio ovvero nell’annualità precedente non comportano a carico dell’utente il pagamento di alcun onere aggiuntivo a quello già versato in sede di certificazione.
- Art. 19 Visite ispettive su impianti termici non certificati
1. Le visite ispettive su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio ovvero nell’annualità precedenti o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all’art.16, sono effettuate d’ufficio dall’Organismo esterno.
2. A fronte dell’ispezione d’ufficio l’utente è tenuto al pagamento, in favore della Provincia, del corrispondente onere secondo importi quantificati dal Consiglio provinciale con l’approvazione del Piano economico‐finanziario relativo al periodo temporale di riferimento.
3. In forza della Delibera di Consiglio n 144 del 20/12/2011, per il periodo 2012/2017 gli oneri dovuti per ispezioni d’ ufficio su impianti non certificati sono così determinati:
‐ € 200,00 per impianti di potenza inferiore a 35 kW,
‐ € 250,00 per impianti di potenza compresa fra 35 kW e 116 kW;
‐ € 300,00 per impianti di potenza superiore a 116 kW.
4. Tali importi sono validi fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico‐ finanziari e gli stessi si intenderanno automaticamente sostituiti, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.
NOTA: le tariffe sono riviste con il presente piano tecnico, economico e finanziario, adeguandole alle esigenze di efficienza del servizio, che richiede minori criticità di approccio con gli utenti nel caso di impianti di potenza inferiore a 35kW, come si vedrà al paragrafo 8.1 ed al paragrafo 12.1.
Un particolare aspetto critico da regolamentare riguarda i casi di ispezione di impianti non certificati, con onere a carico dell’utente. Allo scopo è utile ricordare che per gli impianti che non effettuano la certificazione, in caso vengano ispezionati nel biennio successivo alla scadenza, il responsabile è tenuto al versamento della tariffa secondo gli importi stabiliti dalla Provincia/Comune.
Quando il responsabile dell’impianto, all’atto dell’ispezione, è lo stesso del biennio precedente, tutto è lineare, ma quando vi è un diverso responsabile (per alienazione dell’alloggio o semplice cambio di occupante a qualsiasi titolo) sorgono contestazioni su chi deve pagare l’ispezione.
Come noto la certificazione non è un obbligo ma una facoltà. Pertanto ciascun utente/responsabile può scegliere liberamente di effettuare la certificazione o meno.
Quando un utente subentra nella responsabilità di un impianto, a prescindere dal titolo con cui ne subentra, assume diritti e doveri su quell’impianto.
Pertanto è tenuto a conoscere lo stato amministrativo dell’impianto. Nel nostro caso è tenuto a sapere se è certificato o meno, quindi è tenuto a sapere che, in caso questo non sia certificato, l’eventuale ispezione sarà con onere a suo carico, seppure la mancata certificazione sia dipesa dal precedente occupante/responsabile.
In definitiva l’onere dell’ispezione rimane sempre a carico del soggetto responsabile dell’impianto nel momento in cui si effettua l’ispezione, cioè con colui che sottoscrive il Rapporto di Prova. Tale assunto è confermato dal fatto che l’onere non è altro che una tariffa per un servizio svolto, e pertanto a carico di chi usufruisce del servizio (seppure si tratti di un servizio non richiesto ma imposto per legge).
Se questi si possa o meno rivalere sul vecchio responsabile (proprietario, precedente inquilino, precedente proprietario, ecc.) è una questione che riguarda i rapporti che intercorrono tra i due soggetti, ed esula dal controllo della Provincia/Comune. Pertanto è bene che nei regolamenti tale assunto sia specificato a scanso di ogni autonoma interpretazione.
- Art. 20 Onere per diniego di accesso reiterato
1. Per “per diniego di accesso” si intende la visita ispettiva che non può essere eseguita quando l’utente, preavvertito a mezzo raccomandata AR, nega l’accesso al tecnico ispettore oppure perché lo stesso risulta “assente” alla data ed all’ora fissati dalla lettera di preavviso.
1-bis. Dopo il primo diniego di accesso, in attuazione dell’art. 21, è avviato il procedimento di sospensione della fornitura di combustibile.
2. L’utente, soggetto al procedimento di cui al comma 1-bis sopra, ha la facoltà di contattare l’Organismo esterno per concordare una nuova data per la visita ispettiva. Qualora l’utente non provveda entro i termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, ferma restando la conclusione del procedimento di sospensione della fornitura di combustibile ai sensi dell’art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000, sorge l’obbligo in capo all’utente del pagamento della corrispondente tariffa che, in forza della Delibera del Consiglio provinciale n. 144 del 20/12/2011, è fissata in € 200,00.
3. L’importo di detto onere sarà valido fino a diverse statuizioni del Consiglio provinciale in ordine a nuovi Piani economico‐finanziari e lo stesso si intenderà automaticamente sostituito, senza necessità di modificare il presente regolamento, con i nuovi importi eventualmente stabiliti.
4. Ai fini dell’attestazione dell’esito negativo dell’ispezione fa fede il “Rapporto di Prova”, redatto dal tecnico dell’Organismo esterno, debitamente datato e sottoscritto e recante la causale del mancato accesso.
5. Il pagamento della tariffa per diniego di accesso, secondo quanto previsto al secondo comma, e dovuto anche dagli utenti che, pur avendo certificato l’impianto, non consentono l’ispezione.
NOTA: La procedura è stata introdotta nel 2017, pertanto ne va verificata l’efficacia. Questa si propone in primo luogo di limitare il fenomeno degli utenti assenti e dinieghi di accesso, che sono diventati in numero superiore alle ispezioni effettive.
In relazione all’esperienza già maturata va specificato che per i dinieghi di accesso di fine biennio, la possibilità di effettuare ispezioni a pagamento in seguito a contatto con l’utente come regolato all’art. 20 comma 2, è prorogata fino al termine del procedimento ovvero fino all’esecuzione dell’ispezione, anche oltre il termine del procedimento, qualora l’utente ne faccia richiesta scritta.
- Art. 25 Comunicazioni agli utenti ed inviti di messa a norma
1. Conformemente a quanto indicato all’art. 17 comma 2, del presente Regolamento, all’atto dell’ispezione il tecnico ispettore provvederà a rilasciare, al responsabile dell’impianto o suo delegato, il Rapporto di Prova recante i risultati dei controlli e le anomalie rilevate durante l’ispezione.
2. Nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un’appendice dove sono indicati i termini e le modalità per la messa a norma delle anomalie rilevate.
3. L’utente provvede alla eliminazione delle anomalie rilevate ed invia all’Organismo esterno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’assolvimento delle prescrizioni ricevute, allegando eventuali documenti obbligatori richiesti dalle norme vigenti per lo specifico caso.
NOTA: L’articolo è stato modificato nel 2017. Il regolamento prevede, all’art. 33bis comma 2, che: “l’Organismo esterno adegua la propria organizzazione per l’attuazione di quanto previsto all’art. 25. Nelle more di tale adeguamento, la comunicazione agli utenti dell’esito delle ispezioni viene effettuata” seguendo la prassi attuale che comporta l’invio di lettere raccomandate o semplici per comunicare all’utente l’esito dell’ispezione e richiedere l’eventuale tariffa dell’ispezione. La comunicazione, allo stato attuale, viene effettuata una volata all’anno, per l’anno precedente (a partire dal luglio 2016, sono stati recuperati gli invii relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, mentre l’anno 2016 è stato spedito in autunno 2017).
L’attuale procedura è indubbiamente più onerosa, a causa dei costi della postalizzazione, ma il difetto maggiore è la mancata tempestività della notifica all’utente degli esiti dell’ispezione. Seppure si possa rendere più efficiente la predisposizione e l’invio delle comunicazioni, il ritardo, anche di una o due settimane dall’ispezione, è una criticità da superare.
Pertanto, attesa la flessibilità del regolamento sull’attuazione dell’articolo, questo va attuato il prima possibile, ma allo scopo gli ispettori, che provvederanno a notificare esito dell’ispezione ed eventuale importo da pagare, dovranno essere opportunamente formati, e dovranno essere dotati di un software per la compilazione dei rapporti di ispezione con funzioni ingegnerizzate.
In particolare il software deve coadiuvare l’ispettore nelle verifiche ordinarie, con specifiche funzionalità e controlli che eliminino gli errori casuali, che effettuino calcoli dei parametri da controllare, e che abbiano funzionalità per la raccolta dei dati necessari alle verifiche previste all’art. 5 comma 6 della LR 17/2007, che si riporta integralmente di seguito:
“6. Nell'ambito della fase ispettiva di cui al comma 3, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le Autorità competenti effettuano le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso. In questi casi l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:
a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.”
Allo scopo di anticipare le modifiche normative atte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, il software dovrà altresì, avere le funzionalità specifiche per aderire alla predetta direttiva.
A proposito di quanto sopra, atteso che le competenze per l’effettuazione delle operazioni sopra indicate sono complesse ed avanzate, la OPS si dovrà dotare di specifici servizi tecnici, prestati da strutture e professionisti abilitati, atti ad assistere e supportare l’organizzazione ad adempiere al dettato normativo.
- Art. 28 Sanzioni per violazioni del regolamento
1. L’autorità competente, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000 ‐T.U.E.L.‐, può applicare sanzioni amministrative per ogni violazione del presente regolamento nei casi in appresso enucleati e per importi stabiliti in forza dell’art.16, comma 2, Legge n. 689/81 e s.m.i.
2. Nei casi di cui all’art.16, comma 1, laddove l’utente dimostri di avere la documentazione attestante l’effettuazione del controllo ed il pagamento del bollino alla ditta di manutenzione ed in generale qualora venga accertato che la mancata validità o la mancata certificazione dell’impianto sia da imputare alla ditta di manutenzione, a questa si applica una sanzione amministrativa pari ad € 200,00.
2-bis. La contestazione della violazione sarà effettuata direttamente dall’Organismo esterno, in conformità alle norme vigenti.
2-ter. In caso di recidiva, l’Organismo esterno può sospendere l’emissione di nuovi bollini in favore della ditta inadempiente.
2-quater. I provvedimenti di cui al presente comma saranno attuati anche nei confronti di ditte che duplicheranno i bollini acquistati o emetteranno bollini falsi, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.
3. Alle imprese di manutenzione che per la certificazione non rispettano i termini e le modalità di cui all’art. 10) comma 2 e art.11), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 100,00 per ogni mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati per ciascun mese.
4. Alle imprese distributrici di combustibile che non rendono disponibili all’Organismo esterno i dati aggiornati degli utenti serviti ai sensi dell’art.4, comma 2, legge Regione Abruzzo n.17/2007, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 5.000,00.
5. Alle imprese tenute all’invio all’Organismo esterno della “scheda identificativa” contenuta nel “libretto di impianto/centrale” che non ottemperano entro il termine di cui all’art. 23), comma 2 del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 150,00.
6. Per ogni altra violazione del presente regolamento all’infuori dei casi sopra previsti si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
NOTA: L’articolo sopra, va letto in coordinamento con l’art 31 del regolamento. Questo è stato modificato nel 2017, per rendere effettivamente attuabili le previsioni del regolamento in ordine alle sanzioni a carico dei manutentori. Allo scopo la sanzione di cui al comma 2, andrà ulteriormente adeguata alla tariffa per le ispezioni, in sede di approvazione delle tariffe stesse.
- Art. 29 Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689, come modificata con X.Xxx. n.150/2011.
1-bis. Le sanzioni di cui all’art. 28 comma 2 sono destinate al rimborso delle spese sostenute dall’Organismo esterno per l’esecuzione dell’ispezione atta ad accertare le violazioni.
2. I proventi derivanti dalle restanti sanzioni sono destinati ad attività istituzionali inerenti
gli impianti termici e alla corresponsione di contributi, a favore degli utenti degli impianti termici che versano in condizioni di indigenza, per iniziative di manutenzione, adeguamento e/o riqualificazione dei loro impianti.
NOTA: L’attuazione dei regolamenti negli anni passati non ha generato proventi da sanzioni, prevalentemente a causa dell’esosità delle sanzioni stesse.
L’efficienza del servizio tuttavia, è legata al rispetto degli obblighi da parte di tutti gli attori, in caso contrario si assiste ad una degenerazione che porta anarchia nel rispetto degli adempimenti.
L’irrogazione delle sanzioni pertanto diventa un elemento di efficienza ed equità da cui il servizio non può prescindere.
Allo stesso tempo si sono evidenziati svariati casi di situazioni riconducibili al comma 2 sopra (I proventi derivanti dalle restanti sanzioni sono destinati ad attività istituzionali inerenti gli impianti termici e alla corresponsione di contributi, a favore degli utenti degli impianti termici che versano in condizioni di indigenza, per iniziative di manutenzione, adeguamento e/o riqualificazione dei loro impianti). Allo scopo gli enti dovranno adottare specifico regolamento con cui disciplinare le modalità di attuazione della previsione regolamentare.
4. Gli obblighi dei soggetti coinvolti: aspetti salienti del servizio.
Le norme riportate nel precedente quadro normativo, definiscono il sistema degli obblighi dei soggetti coinvolti nel servizio:
- Ogni cittadino, possessore di impianto termico, deve, con cadenza prevista dalla ditta installatrice dell’impianto, effettuare la manutenzione dell’impianto e con cadenza almeno biennale deve effettuare il controllo di combustione o controllo di efficienza energetica dell’impianto. La manutenzione ed i controlli di efficienza energetica devono essere necessariamente eseguiti da un manutentore abilitato ai sensi del DM 37/2008 (sostitutivo della Legge 46/90);
- Il manutentore deve effettuare le operazioni, di manutenzione e controllo di efficienza energetica, a regola d’arte ed in conformità alle norme tecniche e legislative vigenti;
- I comuni e le province hanno l’obbligo di controllare che gli utenti effettuino correttamente le operazioni di manutenzione degli impianti termici, mediante controlli con onere a carico degli utenti (salvo quanto previsto al capoverso sotto). Il controllo degli enti viene chiamato “verifica o ispezione dell’impianto termico”, è
in contrapposizione con il “controllo ed eventuale manutenzione”, operazione detta genericamente “manutenzione”, effettuato dal manutentore, ma non è sostitutivo della manutenzione;
- La LR 17/2007 introduce la facoltà di effettuare la “certificazione dell’impianto termico” (detta anche autocertificazione o autodichiarazione dell’impianto): all’atto del controllo di efficienza energetica, l’utente incarica il manutentore di trasmettere gli esiti del controllo (rapporto di controllo di efficienza energetica), allegando il versamento (a carico dell’utente) di un contributo stabilito dall’ente locale (il contributo è chiamato onere della certificazione). La dichiarazione sostituisce il controllo a pagamento. Pertanto l’utente non avrà oneri aggiuntivi, neppure in caso di ispezione a campione.
5. Adempimenti del servizio.
Gli adempimenti del servizio sono dettati dalle norme vigenti. In particolare la LR 17/2007 individua, in maniera puntuale, gli adempimenti a carico di Comune e Provincia. Tali compiti sono enumerati al comma 1, dell’art. 4 (Funzioni e compiti delle Autorità competenti) della Legge stessa:
<<1. Alle Autorità competenti sono demandate le seguenti attività:
a) costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza;
b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute;
c) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse;
d) comunicazione agli utenti sul corretto funzionamento degli impianti e conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità, a seguito di accertamento;
e) adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, volti alla tutela degli utenti e degli impianti;
f) trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell’ultimo biennio;
g) l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici;
h) la formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;
i) sensibilizzazione, informazione ed assistenza all’utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.>>
Non tutte le funzioni e compiti sono delegabili all’Organismo esterno. Esso tuttavia, nell’impostazione del servizio, data da Comune e Provincia, è chiamato a supportare gli enti proprietari, per tutte le attività a questi attribuite dalla Legge.
6. Analisi degli adempimenti e strutturazione delle attività.
Le attività indicate dalla LR 17/2007 e riportate nel paragrafo precedente individuano in maniera generale le attività del servizio che di fatto si snodano sostanzialmente intorno a due processi produttivi:
- la gestione delle certificazioni: ricezione, correlazione, accertamento documentale, provvedimenti per i casi critici, ecc.;
- l’esecuzione delle ispezioni: ispezioni a campione, per impianti certificati, ispezioni a pagamento su impianti non certificati, validazione, inviti alla messa a norma, ricezione e correlazione delle dichiarazioni di avvenuto adeguamento, provvedimenti per chi non adegua l’impianto, ecc..
Nell’ambito di tali processi si individuano tutte le attività che la struttura compie quotidianamente, riportate, in maniera non esaustiva, con l’elenco che segue:
A. - Programmazione delle ispezioni (a campione ed a pagamento).
B. - Esecuzione delle ispezioni.
C. – Informatizzazione: comunicazioni, dichiarazioni, ecc. inerenti ispezioni.
D. – Gestione RP: validazione, gestione anomalie, elaborazione dati.
E. - Gestione dichiarazioni di avvenuto adeguamento in seguito a Ispezione.
F. – Rendicontazione e recupero crediti.
G. – Inserimento/correlazione Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE);
H. – Accertamento documentale dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica e attivazione presso utenti in caso di necessità.
I. – Misure d’accompagno.
L. – Sportello informativo.
M. – Implementazione/aggiornamento BD (utenze non censite, prime accensioni ecc.).
N. – Gestione dei bollini e informazioni certificazioni.
A tali costi vanno aggiunti i costi indiretti e i costi di struttura:
X. XXXXX XXXXXXXXX.
P. COSTI DI STRUTTURA.
Al paragrafo 11, sono meglio specificate le attività afferenti le voci sopra.
7. L’organizzazione attuale.
7.1 Le risorse umane.
L’organizzazione attuale vede il servizio strutturato in due unità produttive:
- Una unità addetta agli adempimenti amministrativi, costituita dagli uffici interni;
- Una unità addetta all’esecuzione delle ispezioni che opera sul territorio.
7.1.1 Unità produttiva interna (uffici).
L’unità addetta agli adempimenti amministrativi, è organizzata per uffici, dove ciascun ufficio si occupa di un particolare adempimento:
- ufficio protocollo generale (condiviso con tutta la struttura);
- ufficio protocollo VIT e bollini;
- ufficio tariffe;
- ufficio diffide;
- ufficio Art. 9 bis;
- ufficio certificazioni;
- ufficio programmazione/pianificazione ispezioni;
- ufficio validazione ispezioni.
Ciascun ufficio ha un addetto, tranne per l’ufficio programmazione/pianificazione ispezioni, strutturato con tre addetti e l’ufficio bollini, strutturato con due addetti.
Vi è poi una sezione dedicata all’inserimento dei dati che non è individuabile come ufficio autonomo, ma è costituita da tre addetti (non a tempo pieno) che sono collegati all’ufficio certificazioni, in maniera più o meno diretta, e si occupano prevalentemente dell’aggiornamento della banca dati relativamente alle certificazioni di impianti di potenza superiore a 35 kW e delle nuove accensioni.
Le attività sono supportate da una supervisione tecnica, effettuata mediante incarico esterno, da un coordinamento operativo, effettuato da un responsabile, non a tempo pieno, oltre ad una assistenza per le risorse informatiche (rete e banche dati aziendali), effettuata da tecnici interni non a tempo pieno.
In definitiva gli addetti interni adibiti al servizio, compresi gli addetti della struttura e computati tenendo conto degli impieghi temporali, è di 22,5 addetti complessivamente.
7.1.2 Unità produttiva addetta all’esecuzione delle ispezioni.
L’unità produttiva addetta all’esecuzione delle ispezioni opera sul territorio ed è costituita da n.
8 tecnici ispettori (detti anche verificatori, secondo la vecchia terminologia).
L’organizzazione prevede che l’ufficio programmazione delle ispezioni, giornalmente predispone un ordine di servizio, recante l’elenco degli impianti su cui effettuare i sopralluoghi ispettivi.
I tecnici sono dotati di autovettura per spostarsi da un impianto all’altro. Data la vastità della Provincia e data la non centralità della sede di Chieti della OPS, una parte dei tecnici fa riferimento alle sedi decentrate di Lanciano (n. 3 unità) e Vasto (n. 2 unità), per il deposito dell’autovettura e per la timbratura del cartellino delle presenze.
Ciascun tecnico è dotato delle attrezzature per l’esecuzione delle ispezioni e per la redazione dei rapporti di prova o rapporti di ispezione, cioè il documento su cui vengono riportati i risultati delle misurazioni, le modalità di esecuzione delle misurazioni, nonché gli esiti dei controlli, previsto dalle norme e regolamenti vigenti e con contenuti tecnici minimi di cui alla norma UNI 10389.
Il rapporto di ispezione viene sottoscritto dal tecnico ispettore e dall’utente (a cui viene rilasciata una copia) per presa visione del contenuto. I rapporti di ispezione vengono redatti, alternativamente, su supporto informatico (notebook connesso alla rete internet, dotato di stampante termica) o su supporto cartaceo, quando vi siano disfunzioni del notebook o non vi sia connessione alla rete internet.
Da evidenziare che, per Regolamento degli enti, dopo l’ispezione gli esiti, già noti all’utente in quanto riportati sul Rapporto di Prova, vengono ulteriormente notificati all’utente che riceve dopo un periodo più o meno lungo, una nota da parte degli enti, che in sostanza riepiloga le anomalie segnalate sul RP e detta i termini per la messa a norma. Contestualmente, in caso di ispezione su impianto non certificato, richiede l’importo dovuto, in base alle tariffe approvate.
7.2 L’organizzazione informatica.
Prima di procedere all’analisi di questo aspetto è necessario evidenziare come il servizio ispezione impianti termici riponga il suo cuore nei dati ricevuti, lavorati e trasmessi. In sostanza può essere paragonato ad un’azienda di produzione di beni dove i beni sono i dati degli impianti termici (ubicazione, potenze, caratteristiche tecniche ecc.) e di tutto ciò che a questi è connesso (adempimenti, soggetti ecc.). Per ovvi motivi questi dati debbono essere trattati con mezzi informatici adeguati all’importanza che i dati hanno per l’azienda. Pertanto è plausibile che sugli strumenti informatici (hardware e software) vi sia un giusto impegno di risorse economiche da parte dell’azienda, sia in termini di investimenti che in termini di aggiornamento, implementazione ed assistenza.
Ne consegue immediatamente che l’analisi delle risorse informatiche e dell’organizzazione informatica coincide nella sostanza con l’analisi delle risorse tecniche dell’azienda, in quanto le restanti risorse non hanno un’incidenza sostanziale sull’efficienza del servizio.
La gestione del servizio si basa su una banca dati principale e su alcune banche dati secondarie,
di appoggio.
La banca dati principale è gestita mediante un software realizzato in PHP, che consente di visionare lo stato degli impianti, di eseguire la programmazione delle ispezioni, gestire la vendita dei bollini e la riconsegna delle certificazioni.
La gestione di parti del servizio più peculiari viene effettuata con banche dati esterne, gestite con software autoprodotti e realizzati in MS Access (che ha la peculiarità di essere molto diffuso, per la gestione delle banche dati, e di avere presenta caratteristiche di semplicità, adattabilità e flessibilità).
Le banche dati esterne che interessano il servizio verifica impianti termici, sono:
- Protocollo generale (in cui confluiscono anche le comunicazioni VIT);
- Protocollo VIT;
- Banca dati tariffe e diffide;
- Banca dati Art. 9 bis.
Quelle più importanti sono le ultime due, che provvedono alla gestione dei dati post-ispezione, ma l’integrazione dei dati dei due protocolli, con le restanti parti della banca dati, è un elemento fondamentale per l’ottimizzazione di tutte le attività.
8. Criticità del servizio Verifiche Impianti Termici.
Le criticità del servizio sono di duplice natura: vi sono criticità interne, legate all’organizzazione di risorse tecniche ed umane, e criticità esogene, causate da fattori esterni all’azienda, ma comunque connessi all’organizzazione aziendale ed alle impostazioni generali che questa in passato ha determinato.
8.1 Criticità legate all’impostazione generale del servizio.
Partendo da queste ultime, si deve rilevare che uno dei fattori di maggiore criticità è legato alla risposta fortemente negativa che i cittadini oppongono alle ispezioni per impianti non certificati. L’esperienza sul campo dimostra come questa risposta negativa sia determinata, nella stragrande maggioranza dei casi, dall’eccessivo valore della tariffa delle ispezioni (200 € per impianti domestici).
Come è immediato comprendere l’obiettivo del servizio è quello di effettuare il maggior numero possibile di ispezioni, eseguendo le attività tecniche di controllo presso gli impianti, per verificarne la conformità alle norme e raggiungere gli obiettivi della Legge, in termini di uso razionale dell’energia, tutela ambientale e sicurezza: l’opposizione dei cittadini alle ispezioni genera l’impossibilità di effettuare le operazioni tecniche di controllo e paradossalmente autogenera un incremento di costo dell’ispezione.
Tale incremento è tuttavia legato ad attività amministrative e non tecniche, e quindi, seppure finanziariamente sono coperte dalla tariffa che l’utente paga in caso di diniego di accesso o di utente assente, non sono affatto utili alle finalità del servizio.
Allo stesso tempo, lo sforzo e lo spreco di risorse, necessari all’esecuzione delle ispezioni, non consente di prestare la massima attenzione alla gestione delle certificazioni degli impianti termici, ed alle attività a questa connesse.
A tal proposito è bene sottolineare come la Direttiva 2010/31/UE e la Direttiva 2001/91/CE, che ha sostituito la precedente, vadano a ritagliare un ruolo fondamentale all’accertamento documentale delle certificazioni pervenute, che sono ritenute sostitutive delle ispezioni.
Pertanto, il presente piano basa le sue valutazione su una riorganizzazione del servizio, dove si vanno a minimizzare i costi delle ispezioni ma si pone maggiore attenzione alle attività di gestione delle certificazioni, che devono assumere un ruolo preminente.
8.2 Criticità dell’organizzazione.
Le criticità attuali dell’organizzazione si possono riferire distintamente all’organizzazione delle risorse umane ed alla strutturazione delle risorse informatiche. Tuttavia queste sono strettamente interconnesse in quanto ciascuna è causa e conseguenza dell’altra.
8.2.1 Organizzazione delle risorse umane.
Riguardo all’organizzazione delle risorse umane, ed in particolare dell’unità produttiva interna, non si entra nel dettaglio delle criticità dei vari uffici, in quanto sarebbe un esercizio poco utile e forse, esso stesso, causa di criticità, soprattutto nell’ottica dell’approccio che si vuole seguire per affrontare il problema e di quanto si riporta di seguito.
In effetti l’analisi dell’organizzazione attuale, come sintetizzata al paragrafo 7, rende immediato comprendere come vi sia una forte frammentazione delle mansioni. Tale frammentazione comporta una forte limitazione all’organicità degli adempimenti, con difficoltà di raccordo tra i vari uffici e ritardi nell’esecuzione di attività, che si ripercuotono sull’efficienza generale e rendono critica la corretta esecuzione delle attività, per la necessità di colmare i ritardi accumulati.
Il costante affanno patito dalla struttura, sottrae tempo alle necessarie azioni di aggiornamento e riqualificazione del personale che, tra l’altro, deve essere formato e preparato alle innovazioni proposte dal recepimento della Direttiva 2010/31/UE che la Regione si appresta ad effettuare, attesa la compatibilità dei titoli di studio, alle norme emanande. A tale proposito va certamente evidenziato come l’unità operativa interna sia priva di specificità in tal senso. Va allo stesso tempo rilevato che le competenze mancanti sono variegate e non rinvenibili in un solo soggetto, quindi alle carenze non si può sopperire integrando la struttura con uno o due nuovi addetti, che non potrebbero avere la molteplicità di competenze richieste dai vari adempimenti (tecniche, amministrative, informatiche). Pertanto a questo si potrà sopperire mediante ricorso a soggetti esterni piuttosto che con nuove assunzioni.
8.2.2 Gestione informatica.
Per l’analisi delle risorse informatiche, si richiama il paragrafo 7.2, ricordando che la gestione del servizio si basa su una banca dati principale e su alcune banche dati secondarie, di appoggio.
Il software di gestione della banca dati principale, presenta ottime caratteristiche per la consultazione, con prestazioni eccellenti sotto l’aspetto di maneggevolezza e fruizione dei dati. Tuttavia, trattandosi di software a diffusione nazionale, non mostra la necessaria flessibilità per essere adeguato alle procedure di Comune e Provincia e tantomeno all’organizzazione ed alle procedure interne di OPS.
Viceversa le modalità operative attuali appaiono come un adattamento dell’intera organizzazione al software, come conferma il fatto che le gestioni legate alle attività post-ispezione sono effettuate con banche dati esterne ed autoprodotte (vedi paragrafo 7.2).
In relazione a tale aspetto le maggiori criticità sono legate all’assenza di “comunicazione” tra le banche dati, con l’impossibilità di far viaggiare i dati in maniera bidirezionale.
Inoltre, alcune particolari attività comportano la necessità di estrapolare i dati dalla banca dati principale, caricarli sulla banca dati secondaria in MS Access, lavorarli esternamente, effettuando controlli, rettifiche e implementazioni, anche piuttosto delicate (avvolte anche con altri software come ad esempio MS Excel, che interagisce con i dati in Access), quindi utilizzarli per l’attività da compiere, con tutti i rischi connessi di perdita di integrità dei dati, di frammentazione delle informazioni e di impossibilità a stabilire precise regole di gestione delle attività.
E’ evidente pertanto che la struttura e l’organizzazione, imposta dal software di gestione, ha consentito di digitalizzare i dati, ma non ha indotto la digitalizzazione dei processi, passaggio fondamentale per l’ottimizzazione delle attività ed una gestione controllata dei flussi e della qualità dei dati.
D’altra parte, la mancata digitalizzazione dei processi, consente la permanenza degli archivi cartacei. Tuttavia la coerenza di gestione del servizio, svolto per conto degli enti pubblici proprietari, impone la necessità di adeguare i sistemi al Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). A tale proposito, il software di gestione consente la digitalizzazione di tutti i documenti cartacei, mediante archiviazione ottica, ma si tratta di mera archiviazione, senza la definizione di una precisa filiera produttiva per la gestione della documentazione.
Insieme a questa criticità operativa, vi sono da segnalare altri aspetti critici del software di gestione.
Una delle attività che introduce particolari inefficienze nel servizio ed in particolare nell’esecuzione effettiva delle ispezioni, è legata alla correlazione delle certificazioni mediante il numero di matricola del generatore: la particolare struttura della matricola del generatore di calore (costituita da un codice alfanumerico che spesso supera i 12-15 caratteri, con conseguente alta probabilità di errori di trascrizione) e la variabilità del dato (dovuta al ciclo di vita dei generatori, che vengono sostituiti in media ogni 14-16 anni), determina incertezze di correlazione tra le certificazioni pervenute e gli impianti presenti in banca dati, con uno scarto inizialmente di circa il 10-15%, che si riduce dopo attenta e articolata lavorazione,
fino ad arrivare ad uno scarto residuo, anche dopo un anno dalla scadenza, di circa l’uno/due per cento, apparentemente piccolo, ma in realtà alto, se commisurato al numero di ispezioni eseguite annualmente.
Le conseguenze di tali difficoltà sono:
- ritardo nella definizione degli impianti certificati, o non certificati, a chiusura di biennio, aspetto che comporta di avviare le ispezioni a pagamento su impianti NON certificati, a fine luglio o addirittura a settembre del primo anno successivo alla scadenza di consegna;
- un’alta percentuale di ispezioni su impianti che in banca dati risultano NON certificati, ma che all’atto dell’ispezione, si rivelano certificati.
E’ evidente che in questo modo, il numero di ispezioni a pagamento è molto basso, sia per il lasso di tempo disponibile per l’esecuzione delle ispezioni, sia per le imprecisioni della banca dati, con una duplice conseguenza negativa:
- ricavi legati alle ispezioni a pagamento molto bassi;
- insufficiente efficacia tecnica del servizio che non riesce ad individuare gli utenti NON certificati, che in teoria dovrebbero essere tutti verificati, nel biennio successivo alla scadenza.
Tale secondo aspetto è di particolare rilievo, in quanto il mancato controllo porta con sé anche problemi di natura generale: gli impianti non individuati sono impianti che presumibilmente non effettuano le operazioni di manutenzione ordinaria, che sono strettamente legate, non solo all’uso razionale dell’energia, ma anche alla sicurezza degli impianti.
Un altro aspetto critico dell’attuale software di gestione, riguarda la parte di applicativo per la redazione dei rapporti di prova durante l’esecuzione delle ispezioni da parte dei tecnici di OPS.
Il primo aspetto rilevante, ma non strutturale, è legato ad alcune in-appropriatezze del rapporto di prova rilasciato all’utente, che si discosta da quanto previsto dalla norma UNI 10389.
L’aspetto più rilevante sull’efficienza di gestione, è che l’applicativo per la compilazione del rapporto di prova (o verbale di ispezione) non ha un particolare grado di ingegnerizzazione e di automatizzazione sul controllo degli errori di compilazione (casuali o sistematici), o nell’esecuzione di alcuni calcoli che l’ispettore deve eseguire.
In definitiva non aiuta i tecnici ispettori nell’esecuzione dei controlli. In effetti per alcuni ispettori la compilazione informatica presso l’impianto è un peso piuttosto che un vantaggio.
A questo si aggiunga che l’applicativo funziona solo con connessione internet, mentre, non di rado, accade che l’impianto si trovi in posizione tale da non rendere possibile la connessione. In tal caso gli ispettori sono costretti ad utilizzare i moduli cartacei e poi effettuare l’inserimento dei dati su PC, con tutti i rischi connessi agli errori della doppia trascrizione, oltre all’impegno di tempo utile per altre attività.
8.2.3 Esecuzione delle ispezioni.
Data l’organizzazione posta per l’esecuzione delle ispezioni, come descritta al paragrafo 7.1.2, l’unità esterna costituita dai verificatori/ispettori, all’apparenza non presenta particolari criticità organizzative, in quanto gli ispettori “subiscono” l’organizzazione senza partecipare attivamente alla preparazione delle ispezioni ed alla formazione dell’ordine di servizio.
La valutazione però va effettuata guardando complessivamente alla filiera delle ispezioni, ed alle sue criticità:
- come evidenziato nei paragrafi precedenti, l’incisività ed il numero di ispezioni eseguite deve essere fortemente migliorata, sia in quantità sia per tipologia, guardando in particolare agli impianti non certificati che, per ovvi motivi, lasciano presumere le maggiori criticità in termini di risparmio energetico e di tutela della pubblica incolumità (l’eventuale incidente, in un condominio, non danneggia solo il condomino inadempiente, ma tutti gli abitanti del condominio);
- le procedure di invito alla messa a norma, imposte dai regolamenti locali, determinano un ritardo più o meno marcato, tra il momento dell’ispezione ed il momento in cui l’utente riceve la comunicazione da parte di Comune e Provincia degli adempimenti da eseguire.
Tali criticità vanno affrontate in primo luogo motivando e responsabilizzando i tecnici ispettori, in secondo luogo dotandoli di idonei strumenti e somministrando loro una formazione continua ed organica, come meglio specificato al paragrafo 9.3.
9. Misure necessarie a limitare le criticità.
9.1 Metodologie per la riorganizzazione interna.
L’evoluzione tecnologica e le accresciute esigenze del servizio, legate alla mole di dati gestiti, che di anno in anno diventa sempre più grande, impongono una revisione della strutturazione del servizio, sia per risolvere le criticità individuate, sia per mantenere e migliorare gli standard di qualità che l’importanza del servizio richiedono.
Una corretta revisione della strutturazione del servizio deve necessariamente passare attraverso un approccio “per processi”, secondo le metodologie dell’ingegneria dei processi per aziende di servizi (con linguaggio anglosassone Business Process Analisys - BPA).
Tale approccio consentirà di individuare, a corredo dei due processi centrali (cioè i processi principali che realizzano le attività/servizi di core business dell’azienda) già individuati al paragrafo precedente (gestione delle certificazioni ed esecuzione delle ispezioni), i processi critici, ed i processi di supporto.
L’approccio per processi, con il ripensamento complessivo dell’organizzazione aziendale, dovrà condurre (cit. Il Business Process Analysis in aziende di servizi di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx):
- ad uno snellimento dell'organizzazione con la creazione di gruppi di lavoro interfunzionali, responsabilizzati su obiettivi comuni e capaci di gestire direttamente tutte le leve che determinano le prestazioni;
- ad una modifica delle professionalità richieste, superando la frammentazione di compiti e di competenze;
- ad una modalità di gestione tesa al miglioramento continuo, basata sull'osservazione dei risultati e sulla partecipazione in team di tutti gli attori interessati.
Tale operazione, da condurre nel primo periodo di attuazione del nuovo contratto, prevede un forte impegno riorganizzativo e di aggiornamento del personale ed in definitiva investimenti, tutti indirizzati al soddisfacimento delle esigenze del servizio e degli enti committenti.
9.2 Organizzazione dell’unità interna (uffici).
La necessità di rendere organica la gestione, senza frammentazioni di mansioni e competenze, viene risolta con la suddivisione dell’unità produttiva interna in sub-unità o settori di produzione:
- Settore addetto alla gestione delle fasi pre-ispezione, compresa la gestione delle certificazioni;
- Settore addetto alla gestione delle fasi post-ispezione.
Ciascuna sub-unità dovrà gestire organicamente tutti processi di supporto all’unità stessa, pianificando ed eseguendo le attività connesse, senza l’intervento di altre sub-unità.
Le due sub-unità devono essere coordinate da un'unica direzione operativa, che definisce la macro-mansione dei singoli addetti, unicamente in base alle esigenze e senza l’individuazione di responsabili all’interno delle unità stesse.
Le attività saranno inoltre sottoposte a supervisione e coordinamento tecnico, mediante risorse reperite esternamente alla struttura attuale, oltre che supportate da idonei servizi tecnici e misure d’accompagno.
Le unità produttive vengono alimentate dagli input esterni, costituiti sostanzialmente da documenti connessi alla gestione degli impianti.
Come evidenziato al paragrafo 8.2.2, la corretta gestione delle attività, impone la digitalizzazione di tutti i processi produttivi, che dovranno essere supportati da un idoneo sistema informatico di gestione, che si adatti ai processi e che consenta di svolgere e monitorare, i volumi di attività connessi agli input esterni.
Rimane staccato dalle sub-unità produttive, la gestione del protocollo generale dell’azienda che tuttavia dovrà interagire direttamente con il processo di gestione del VIT, contribuendo all’alimentazione del sistema.
9.3 Organizzazione dell’unità esterna (tecnici ispettori).
Come già anticipato al paragrafo 8.2.3, le criticità relative all’esecuzione delle ispezioni e più specificamente riferite ai tecnici ispettori, vanno affrontate sia sotto l’aspetto individuale che mediante opportune dotazioni. In particolare:
- Riguardo all’incisività del servizio, i tecnici vanno resi partecipi delle problematiche inerenti la banca dati, in modo che possano collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi sostanziali del servizio;
- Relativamente alle procedure di invito alla messa a norma degli impianti, già durante il corrente anno è stata apportata una modifica ai regolamenti locali, che prevede la notifica contestuale dell’invito alla messa a norma. Tale modifica tuttavia è subordinata alla possibilità di OPS di riorganizzare le procedure e dotarsi delle necessarie risorse tecniche per poter procedere. A tale proposito, richiamando quanto riportato in fondo al paragrafo 8.2.2, sarà assolutamente necessario dotare gli ispettori di uno strumento informatico, con il massimo grado di ingegnerizzazione possibile, che possa funzionare anche in assenza di rete internet e che pertanto costituisca un supporto concreto, non solo nella redazione dei rapporti di prova, ma nella esecuzione delle operazioni di verifica. Esso in sostanza deve possedere funzionalità di supporto, nei calcoli e nelle verifiche, atte ad eliminare gli errori di valutazione, che peraltro hanno una forte probabilità di verificarsi, nelle condizioni in cui gli ispettori normalmente operano. Detto supporto diventa determinante anche in vista delle modifiche normative, che prevedono controlli più avanzati, con determinazioni complesse e difficili da attuare senza un idoneo applicativo informatico. Contestualmente andrà revisionata la modulistica cartacea, che seppure conforme alle norme di riferimento, deve essere ottimizzata e resa più “ergonomica”.
9.4. Misure d’accompagno.
La particolare natura del servizio di ispezione degli impianti termici presuppone la necessità di uno stringente programma di aggiornamento professionale. Nel nostro caso la revisione della struttura organizzativa impone un notevole sforzo di riqualificazione del personale, che deve essere accompagnato dalla somministrazione di sedute di aggiornamento professionale e formazione continua, organica e costante, su tutti gli argomenti del servizio, tecnici, amministrativi, legislativi e procedimentali.
La formazione dovrà aumentare la consapevolezza degli addetti e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di snellimento e di efficienza dell’intero progetto VIT.
Nella figura che segue è schematizzata l’organizzazione complessiva della struttura, come sopra descritta:
10. Quantificazione attività.
10.1 Parco impianti.
Al fine di determinare il volume delle attività di riferimento, come enumerate al paragrafo 5, è necessario analizzare l’evoluzione del parco impianti, negli ultimi anni, e le conseguenze che tale evoluzione induce sulle attività stesse.
I dati da cui si parte per tali analisi sono quelli ripresi dal piano economico e finanziario del 2011:
Tab. 10.a: Parco impianti Comune e Provincia di Chieti (2011)
Tipologia d’impianto | Periodicità | COMUNE | PROVINCIA | TOTALE | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 19.000 | 111.000 | 130.000 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 200 | 1.000 | 1.200 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 250 | 600 | 850 |
TOTALE 19.450 112.600 132.050
Nei vari bienni di gestione del servizio, si è potuto constatare che il numero di certificazioni aumenta di circa il 5%-7% a biennio, tanto che nel tempo si è evidenziata qualche discrepanza tra numero di impianti stimati, nel piano industriale del 2011, e numero di impianti effettivamente presenti sul territorio.
Se si analizzano in particolare i dati delle certificazioni del biennio 2014-2015, basandosi sugli introiti, i cui risultati sono ormai accertati e consolidati, si può verificare facilmente che il numero di impianti è sottostimato, in quanto il numero di impianti calcolato forfettariamente è addirittura superiore al parco impianti ipotizzato nel 2011:
Tab. 10.b: Stima forfettaria certificazioni 2014-2015 | Ricavi | Numero forfettario impianti |
Comune | € 269.123,57 | 22.426,96 |
Provincia | € 1.316.401,66 | 109.700,14 |
Totale | € 1.585.525,23 | 132.127,10 |
L’analisi più approfondita dei dati, tenendo conto del maggiore importo dell’onere per la certificazione degli impianti di potenza superiore a 35kW, sempre basandosi sugli introiti, porta alla situazione che segue:
Tab. 10.c: Certificazioni biennio 2014-2015*
Tipologia d’impianto | Periodicità | Comune | Provincia | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 21.320 | 107.250 | 128.570 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 68 | 333 | 401 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 132 | 201 | 333 |
* Numeri dedotti dagli introiti finanziari | TOTALE | 21.520 | 107.784 | 129.304 |
Con un piccolo scarto tra impianti stimati nel piano industriale ed impianti certificati.
Distribuzione impianti Comune-Provincia
Comune Provincia
Tab. 10.d: Andamento prime accensioni
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0
1
2
3
4
5
6
Tra l’altro, a questi impianti si devono aggiungere le prime accensioni, che non generano introito, e che hanno avuto un andamento costante negli ultimi bienni:
Tab. 10.d: Andamento prime accensioni | |
Biennio | |
2006/2007 | 4.631,00 |
2008/2009 | 5.718,00 |
2010/2011 | 7.495,00 |
2012/2013 | 7.747,00 |
2014/2015 | 7.437,00 |
Ulteriori verifiche portano a constatare che gli impianti censiti sulla banca dati sono circa 158.000. Tale dato, che appare eccessivo rispetto ai dati sopra riportati è però confermato dall’analisi dei dati statistici delle famiglie residenti e delle abitazioni presenti sul territorio di competenza:
Tab. 10.e: Dati statistici del territorio | Residenti | Famiglie | Abitazioni |
Comune | 51.815 | 22.936 | 21.554 |
Provincia | 339.147 | 139.292 | 165.050 |
Totale | 390.962 | 162.228 | 186.604 |
In definitiva, si può affermare, senza dubbio, che il parco impianti ipotizzato nel 2011 è sottostimato. Pertanto, i dati di base per l’elaborazione del presente piano, devono essere rivisti ed aggiornati, almeno aggiungendo ai dati di base del precedente piano, i numeri delle nuove accensioni degli ultimi tre bienni. Cautelativamente tale dato viene abbattuto per evitare di sovrastimare il parco impianti. Il numero così determinato viene distribuito, in relazione al numero di famiglie, su Comune e Provincia:
Tab. 10.f: Ripartizione incremento impianti | Totale prime accensioni | Abbattimento percentuale* |
22.679 | 25,00% | |
Famiglie | Ripartizione | |
Comune | 22.936 | 2.405 |
Provincia | 139.292 | 14.604 |
Totale | 162.228 | 17.009 |
* Diminuzione cautelativa prime accensioni |
Pertanto, noti i dati degli impianti di potenza superiore a 35kW, estratti dalla banca dati, il parco impianti stimato al 2017 è riportato nella tabella che segue:
Tab. 10.g: Parco impianti Comune e Provincia di Chieti (2017) | |||||
Tipologia d’impianto | Periodicità | COMUNE | PROVINCIA | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2,00 | 21.405 | 125.604 | 147.009 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1,00 | 166 | 908 | 1.074 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1,00 | 272 | 605 | 877 |
TOTALE | 21.843 | 127.117 | 148.960 |
Distribuzione impianti 2018-2023 (previsione)
Impianti con potenza al focolare < 35 kW
Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW Impianti con potenza al focolare >= 116 kW
Distribuzione impianti Comune-Provincia
COMUNE PROVINCIA
10.2 Certificazioni.
A fronte di tali stime, le attività conseguenti, sono immediatamente determinabili, quantunque legate alla variabilità della risposta degli utenti.
Ipotizzando una quota di ispezioni a campione “volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi” dai manutentori (come previsto dall’art. 8, comma 2, dei regolamenti locali), al variare della percentuale di impianti certificati, sul territorio, si ottengono i volumi di attività annuali in corrispondenza di ogni percentuale di impianti certificati:
Tab. 10.h:
Certificaz. | TOT. | Isp. campione | 2% | Isp. pagamento | Tot. Isp. | TOT. | ||||||||
%AU | P<35kW | 35<=P<116 | P=>116 | Certif. | P<35kW | 35<=P<116 | P=>116 | P<35kW | 35<=P<116 | P=>116 | P<35kW | 35<=P<116 | P=>116 | Ispez |
60% | 44.102,70 | 644,40 | 526,20 | 45.273,30 | 882,00 | 13,00 | 11,00 | 29.402,00 | 430,00 | 351,00 | 30.284,00 | 443,00 | 362,00 | 31.089,00 |
70% | 51.453,15 | 751,80 | 613,90 | 52.818,85 | 1.029,00 | 15,00 | 12,00 | 22.051,00 | 322,00 | 263,00 | 23.080,00 | 337,00 | 275,00 | 23.692,00 |
75% | 55.128,38 | 805,50 | 657,75 | 56.591,63 | 1.103,00 | 16,00 | 13,00 | 18.376,00 | 269,00 | 219,00 | 19.479,00 | 285,00 | 232,00 | 19.996,00 |
80% | 58.803,60 | 859,20 | 701,60 | 60.364,40 | 1.176,00 | 17,00 | 14,00 | 14.701,00 | 215,00 | 175,00 | 15.877,00 | 232,00 | 189,00 | 16.298,00 |
85% | 62.478,83 | 912,90 | 745,45 | 64.137,18 | 1.250,00 | 18,00 | 15,00 | 11.026,00 | 161,00 | 132,00 | 12.276,00 | 179,00 | 147,00 | 12.602,00 |
90% | 66.154,05 | 966,60 | 789,30 | 67.909,95 | 1.323,00 | 19,00 | 16,00 | 7.350,00 | 107,00 | 88,00 | 8.673,00 | 126,00 | 104,00 | 8.903,00 |
93% | 68.359,19 | 998,82 | 815,61 | 70.173,62 | 1.367,00 | 20,00 | 16,00 | 5.145,00 | 75,00 | 61,00 | 6.512,00 | 95,00 | 77,00 | 6.684,00 |
95% | 69.829,28 | 1.020,30 | 833,15 | 71.682,73 | 1.397,00 | 20,00 | 17,00 | 3.675,00 | 54,00 | 44,00 | 5.072,00 | 74,00 | 61,00 | 5.207,00 |
98% | 72.034,41 | 1.052,52 | 859,46 | 73.946,39 | 1.441,00 | 21,00 | 17,00 | 1.470,00 | 21,00 | 18,00 | 2.911,00 | 42,00 | 35,00 | 2.988,00 |
100% | 73.504,50 | 1.074,00 | 877,00 | 75.455,50 | 1.470,00 | 21,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | 21,00 | 18,00 | 1.509,00 |
Andamento certificazioni e ispezioni
80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
60% 70% 75% 80% 85% 90% 93% 95% 98% 100%
Certif. Ispez
36
Piano industriale - Gestione VIT - OPS SpA (2018-2023)
A fronte di tale forte variabilità (ispezioni che vanno da un minimo di 1.500 ispezioni anno, ad un massimo di 30.000 ispezioni anno) che si ripercuote fortemente su costi e ricavi, è necessario stabilire dei criteri di riferimento per poter formulare previsioni cautelative, attendibili e sostenibili.
Allo scopo è sempre preferibile riferirsi ai dati storici, opportunamente corretti. In particolare si fa riferimento al biennio 2014-2015 i cui risultati sono ormai accertati e consolidati (cfr Tabella 10.c), tenendo conto del fisiologico aumento di impianti certificati, secondo la tendenza verificatasi nei tre bienni precedenti.
Per quanto sopra la previsione delle certificazioni per il periodo 2018-2023 è la seguente:
Tab. 10.i.1: Previsione certificazioni
Biennio 2018-2019 | |||||
Percentuale di incremento prevista | 5,00% | ||||
Tipologia d’impianto | Periodicità | Comune | Provincia | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 22.386 | 112.613 | 134.999 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 71 | 350 | 421 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 139 | 211 | 350 |
* Numeri dedotti dagli introiti finanziari | TOTALE | 22.596 | 113.174 | 135.770 |
Tab. 10.i.2: Previsione certificazioni
Biennio 2020-2021 | |||||
Percentuale di incremento prevista | 0,50% | ||||
Tipologia d’impianto | Periodicità | Comune | Provincia | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 22.498 | 113.176 | 135.674 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 71 | 352 | 423 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 140 | 212 | 352 |
* Numeri dedotti dagli introiti finanziari | TOTALE | 22.709 | 113.740 | 136.449 |
Tab. 10.i.3: Previsione certificazioni
Biennio 2022-2023 | |||||
Percentuale di incremento prevista | 0,50% | ||||
Tipologia d’impianto | Periodicità | Comune | Provincia | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 22.610 | 113.742 | 136.352 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 71 | 354 | 425 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 141 | 213 | 354 |
* Numeri dedotti dagli introiti finanziari | TOTALE | 22.822 | 114.309 | 137.131 |
Riepilogando i dati per biennio si ha:
Tab. 10.l: Riepilogo certificazioni per biennio
Tipologia d’impianto | Periodicità | Biennio 2018- 2019 | Biennio 2020- 2021 | Biennio 2022- 2023 | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 134.999 | 135.674 | 136.352 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 421 | 423 | 425 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 350 | 352 | 354 |
135.770 | 136.449 | 137.131 |
Quando si vanno a distribuire le certificazioni su ciascun anno si ottengono i seguenti valori, che tengono conto del fatto che nel primo anno del biennio, le certificazioni sono in numero inferiore rispetto al secondo anno del biennio, concentrandosi le stesse alla fine del secondo anno del biennio, ma allo stesso tempo cercando di migliorare attraverso opportune campagne di informazione tale sbilanciamento:
Tab. 10.m: Riepilogo certificazioni per anno | ||||||||
Sbilancio tra primo e secondo anno (% del 1° anno) | 65,00% | |||||||
Tipologia d’impianto | Periodicit à | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 43.875 | 91.124 | 44.094 | 91.580 | 44.314 | 92.038 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 421 | 421 | 423 | 423 | 425 | 425 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 350 | 350 | 352 | 352 | 354 | 354 |
Nuove accensioni | 1,0% | 446 | 919 | 449 | 924 | 451 | 928 | |
TOTALE | 45.092 | 92.814 | 45.318 | 93.279 | 45.544 | 93.745 |
Nel grafico che segue si evidenzia la forte variabilità tra primo e secondo anno del biennio:
Andamento certificazioni negli anni (2018-2023)
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023
10.3 Ispezioni.
Con lo stesso criterio di cautela si va a stimare il numero di ispezioni a pagamento atteso, correggendo opportunamente il dato, con un auspicabile miglioramento dell’incisività dell’organizzazione.
Riguardo ai dati storici di ispezioni si fa sempre riferimento al biennio 2014-2015:
Tab. 10.n: Ispezioni a pagamento biennio 2014-2015*
Tipologia d’impianto | Periodicità | COMUNE | PROVINCIA | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 420 | 3.400 | 3.820 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 12 | 30 | 42 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 3 | 5 | 8 |
* Numeri dedotti dagli introiti finanziari (comprende Art. 9bis) | TOTALE | 435 | 3.435 | 3.870 |
Pertanto, con le misure da adottare in termini di tariffazione ed in termini di organizzazione, la previsione di ispezioni per il periodo in esame è la seguente:
Tab. 10.o.1: Previsione ispezioni a pagamento
Biennio 2018-2019 | |||||
Percentuale di incremento prevista | 65,00% | ||||
Tipologia d’impianto | Periodicità | COMUNE | PROVINCIA | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 693 | 5.610 | 6.303 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 12 | 30 | 42 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 3 | 5 | 8 |
TOTALE | 708 | 5.645 | 6.353 |
Tab. 10.o.2: Previsione ispezioni a pagamento
Biennio 2020-2021 | |||||
Percentuale di incremento prevista | 0,50% | ||||
Tipologia d’impianto | Periodicità | COMUNE | PROVINCIA | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 696 | 5.638 | 6.334 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 12 | 30 | 42 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 3 | 5 | 8 |
TOTALE | 711 | 5.673 | 6.384 |
Tab. 10.o.3: Previsione ispezioni a pagamento
Biennio 2022-2023 | |||||
Percentuale di incremento prevista | 0,50% | ||||
Tipologia d’impianto | Periodicità | COMUNE | PROVINCIA | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 699 | 5.666 | 6.365 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 12 | 30 | 42 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 3 | 5 | 8 |
TOTALE | 714 | 5.701 | 6.415 |
Riepilogando i dati delle ispezioni da eseguire per biennio si ha:
Tab. 10.p: Riepilogo ispezioni a pagamento per biennio
Tipologia d’impianto | Periodicità | Biennio 2018-2019 | Biennio 2020-2021 | Biennio 2022-2023 | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 6.303 | 6.334 | 6.365 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 42 | 42 | 42 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 8 | 8 | 8 |
6.353 | 6.384 | 6.415 |
Le ispezioni, come le certificazioni, hanno uno sbilancio tra il primo ed il secondo anno del biennio. Tale sbilancio oggi molto forte deve essere necessariamente ridotto, per avere un obiettivo di ispezioni a pagamento, come nella tabella che segue:
Tab. 10.q: Riepilogo ispezioni a pagamento per anno | ||||||||
Sbilancio tra primo e secondo anno (% del 1° anno) | 70,00% |
Tipologia d’impianto | Periodicità | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 2.206 | 4.097 | 2.217 | 4.117 | 2.228 | 4.137 |
B | Impianti con pot. foc. >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.256 | 4.147 | 2.267 | 4.167 | 2.278 | 4.187 |
La previsione delle ispezioni a pagamento va coordinata con la necessità di rispettare le previsioni della LR 17/2007 di effettuare un minimo di sopralluoghi ispettivi, pari ad almeno il 5% annuo, del parco impianti installati sul territorio, pertanto il numero minimo di sopralluoghi ispettivi da eseguire annualmente è quello della tabella che segue:
Tab. 10.r: Numero minimo di sopralluoghi ispettivi da eseguire all'anno
Percentuale sul totale degli impianti installati sul territorio 5%
Tipologia d’impianto | Periodicità | COMUNE | PROVINCIA | Totale | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 1.071,00 | 6.281,00 | 7.352 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 9,00 | 46,00 | 55 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 14,00 | 31,00 | 45 |
1.094 | 6.358 | 7.452 |
Andamento ispezioni a pagamento negli annianno
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023
Pertanto le ispezioni a campione da eseguire sono le seguenti:
Tab. 10.s: Ispezioni a campione all'anno
Tipologia d’impianto | Periodicità | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 | 5.146 | 3.255 | 5.135 | 3.235 | 5.124 | 3.215 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
5.196 | 3.305 | 5.185 | 3.285 | 5.174 | 3.265 |
Riepilogando le ispezioni da eseguire annualmente, distinguendo tra ispezioni a campione ed a pagamento sono:
Tab. 10.t: Riepilogo ispezioni per anno | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
Ispezioni a pagamento (non AU) | n°/anno | 2.256 | 4.147 | 2.267 | 4.167 | 2.278 | 4.187 |
Ispezioni a campione (AU) | n°/anno | 5.196 | 3.305 | 5.185 | 3.285 | 5.174 | 3.265 |
Totale | n°/anno | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 7.452 |
11. Quantificazione costi per esecuzione attività.
In relazione alle attività da svolgere, come riportate al paragrafo 6, ed alla quantificazione delle attività, come riportata nel paragrafo precedente, viene effettuata la stima dei costi del servizio.
Le voci di costo pertanto sono legate alle attività che la struttura compie quotidianamente, riportate sotto:
A. - Programmazione delle ispezioni (a campione ed a pagamento). Comprende le attività per la ricerca impianti da ispezionare, la predisposizione delle lettere di avviso, la gestione delle telefonate, la riprogrammazione di ispezioni rinviate, la predisposizione degli ordini di servizio ecc.;
B. - Esecuzione delle ispezioni. Comprende i costi di gestione degli analizzatori, le attività di censimento sul campo, le ispezioni a campione e a pagamento, la notifica degli esiti ecc.;
C. – Informatizzazione: comunicazioni, dichiarazioni, ecc. inerenti ispezioni. Comprende, l’informatizzazione delle comunicazioni afferenti le ispezioni, archiviazione e conservazione di dati e documenti cartacei, l’archiviazione ottica di tutta la documentazione, ecc.
D. – Gestione RP: validazione, gestione anomalie, elaborazione dati. Comprende tutte le attività tecniche afferenti la gestione dei rapporti di ispezione, quali l’analisi dei dati, la verifica di congruenza dei dati, la validazione, la classificazione e la processazione delle anomalie, l’elaborazione e comunicazione dei dati agli enti. Inoltre comprende i servizi tecnici di supporto per gli adempimenti di cui all’art. 9 comma 6 LR 17/2007;
E. - Gestione dichiarazioni di avvenuto adeguamento in seguito a Ispezione. Comprende la correlazione tra documento e impianto, la verifica tecnica di validità del documento per chiudere la pratica;
F. – Rendicontazione e recupero crediti. Comprende il monitoraggio degli incassi, il monitoraggio dei pagamenti effettuati dagli utenti, il sollecito di pagamento, l’eventuale invio dei dati agli enti per il recupero dei crediti, ecc.;
G. – Inserimento/correlazione Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE);
H. – Accertamento documentale dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica e attivazione presso utenti in caso di necessità. E’ finalizzato a verificare la congruenza dei dati riportati sul RCEE e la conformità dell’impianto alle norme vigenti, comprende l’analisi tecnico- amministrativa dei dati da effettuarsi con mezzi informatici e l’intervento di un tecnico specializzato per valutare le eccezioni, la richiesta di chiarimenti/integrazioni alle ditte o
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agli utenti, l’eventuale invito alla messa a norma dell’impianto o il sopralluogo ispettivo in caso di particolare criticità;
I. – Misure d’accompagno. Comprendono l’aggiornamento e formazione continua del personale addetto al servizio, i seminari formativi ed informativi per operatori del settore;
Q. – Sportello informativo. Informazioni agli utenti presso lo sportello di Chieti, informazioni telefoniche (linee normali e numero verde), informazioni scritte (a mezzo mail o lettera);
R. – Implementazione/aggiornamento BD (utenze non censite, prime accensioni ecc.). Comprende la classificazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti gli impianti, comprese le schede identificative inerenti le prime accensioni, nonché sopralluoghi sul territorio per individuare impianti non censiti;
S. – Gestione dei bollini e informazioni certificazioni. Comprende le operazioni necessarie alla consegna dei bollini ai manutentori, con verifica dei pagamenti e fornitura di informazioni riguardo alle certificazioni ed alle procedure per la corretta attuazione dei regolamenti in merito certificazioni stesse;
A tali costi vanno aggiunti i costi indiretti e i costi di struttura:
T. XXXXX XXXXXXXXX, che comprendono: Direzione operativa, Coordinamento tecnico e supervisione, Assistenza hardware, Software di gestione, Condominio e riscaldamento, Energia elettrica, Spese telefoniche, Pulizia locali, Campagna informativa, Medico del lavoro, Elaborazione buste paga/ Consulente del lavoro, Spese legali.
U. COSTI DI STRUTTURA, che comprendono: Spese per organi sociali, personale (Resp. Amministrativo, Resp. Finanziario, segreteria), Spese generali, Consulenze esterne, Ammortamenti.
Le voci di costo, come sopra individuate, sono state quantificate, in relazione alle attività da svolgere e tenendo conto dei costi storici rilevabili nei bilanci pregressi.
A tali costi vanno sommate le spese di gestione degli enti che si possono quantificare con una percentuale pari all’1% dei costi complessivi.
Di tale spesa si terrà conto nel corrispettivo, decurtando gli introiti a mezzo di un coefficiente moltiplicativo pari a 1-1%=0,99.
Nella tabella che segue sono riportati i dettagli delle voci di costo divise per anno, sulla base di previsioni non storicizzate e legate fortemente all’effettivo riscontro, in corso d’opera, degli impianti presenti sul territorio.
D’altra parte i costi sono direttamente proporzionali ai ricavi, pertanto in caso di previsione non centrata, l’azienda dovrà adeguare la propria organizzazione all’effettivo riscontro sul campo.
Tab. 11.a: QUADRO RIEPILOGATIVO | ||||||
RIEPILOGO COSTI | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
A - Programmazione delle ispezioni | € 170.183,15 | € 170.183,15 | € 170.183,15 | € 170.183,15 | € 170.183,15 | € 170.183,15 |
B - Esecuzione delle ispezioni | € 337.250,00 | € 337.250,00 | € 337.250,00 | € 337.250,00 | € 337.250,00 | € 337.250,00 |
C - Informatizzazione: comunicazioni, dichiarazioni, ecc. inerenti ispezioni | € 57.130,00 | € 57.130,00 | € 57.130,00 | € 57.130,00 | € 57.130,00 | € 57.130,00 |
D - Gestione RP: validazione, gestione anomalie, elaborazione dati | € 31.393,60 | € 31.393,60 | € 31.393,60 | € 31.393,60 | € 31.393,60 | € 31.393,60 |
E- Gestione dichiarazioni di avvenuto adeguamento in seguito a Ispezione | € 27.155,49 | € 27.155,49 | € 27.155,49 | € 27.155,49 | € 27.155,49 | € 27.155,49 |
F - Rendicontazione e recupero crediti | € 21.300,00 | € 21.300,00 | € 21.300,00 | € 21.300,00 | € 21.300,00 | € 21.300,00 |
G - Inserimento/correlazione RCEE | € 53.940,00 | € 53.940,00 | € 53.940,00 | € 53.802,00 | € 53.802,00 | € 53.940,00 |
H - Accertamenti documentali RCEE e attivazione presso utenti | € 57.876,47 | € 106.330,32 | € 58.105,16 | € 106.802,05 | € 58.334,87 | € 107.275,83 |
I- Misure d'accompagno | € 15.750,00 | € 15.750,00 | € 15.750,00 | € 15.750,00 | € 15.750,00 | € 15.750,00 |
L - Sportello informativo | € 18.632,00 | € 18.632,00 | € 18.632,00 | € 18.632,00 | € 18.632,00 | € 18.632,00 |
M - Implementazione/aggiornam. BD (utenze non censite, prime accens. ecc) | € 3.646,00 | € 3.574,00 | € 3.586,00 | € 3.586,00 | € 3.586,00 | € 3.586,00 |
N - Gestione dei bollini e informazioni certificazioni | € 38.192,30 | € 40.554,75 | € 38.203,45 | € 40.577,75 | € 38.214,65 | € 40.600,85 |
O - COSTI INDIRETTI | € 137.500,00 | € 136.500,00 | € 136.500,00 | € 136.500,00 | € 136.500,00 | € 136.500,00 |
P - COSTI DI STRUTTURA | € 170.700,00 | € 170.700,00 | € 170.700,00 | € 170.700,00 | € 170.700,00 | € 170.700,00 |
TOTALE (DIRETTI + INDIRETTI +STRUTTURA) COSTO DELLA PRODUZIONE * | € 1.140.649,01 | € 1.190.393,31 | € 1.139.828,84 | € 1.190.762,04 | € 1.139.931,76 | € 1.191.396,92 |
*Escluso spese di gestione degli enti | ||||||
Spese di gestione degli enti (1 % del costo medio annuo) | € 11.406,49 | € 11.903,93 | € 11.398,29 | € 11.907,62 | € 11.399,32 | € 11.913,97 |
TOTALE (DIRETTI + INDIRETTI +STRUTTURA) COSTO DELLA PRODUZIONE | € 1.152.055,50 | € 1.202.297,24 | € 1.151.227,13 | € 1.202.669,66 | € 1.151.331,07 | € 1.203.310,89 |
Nei tabulati allegati sono riportati i conti analitici dei costi.
43
12. Ricavi del servizio.
12.1 La ripartizione dei costi e la determinazione delle tariffe.
I ricavi del servizio sono individuati negli introiti provenienti dall’onere delle certificazioni e dalle tariffe delle ispezioni.
Al fine di determinare le tariffe da applicare per le due voci di ricavo sopra richiamate, è necessario ripartire i costi del servizio a ciascuna delle due voci.
Le tariffe sono strutturate in base alla potenza degli impianti, dove ciascuna tipologia ha una periodicità di certificazione diversa, secondo quanto stabilito all’art. 11, comma 11della LR 17/2007:
Tab. 12.1.a: Struttura tariffe
Tipologia d’impianto | Periodicità |
Impianti con potenza al focolare < 35 kW | 2 |
Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 |
Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | 1 |
Tuttavia, come si può rilevare nella Tabella 10.g: Parco impianti Comune e Provincia di Chieti (2017), gli impianti di potenza superiore a 35kW si possono trascurare, in quanto la quasi totalità degli impianti ha potenza inferiore.
Pertanto imputando i costi ricavati nel paragrafo precedente alle due tipologie di tariffa (certificazione ed ispezione), possiamo determinare il costo medio di una ispezione ed il costo medio per la gestione di una certificazione:
Tab. 12.1.b: Riepilogo valori medi* | |
Costo medio annuo di gestione VIT | € 1.165.493,65 |
Spese di gestione degli enti (1 % del costo medio annuo) | € 11.654,94 |
Costo medio annuo complessivo di gestione VIT | € 1.177.148,58 |
Numero medio annuo di certificazioni gestite | 68.613 |
Numero medio annuo di ispezioni a pagamento | 3.217 |
Costo medio annuo imputabile alla gestione delle certificazioni | € 844.481,05 |
Costo medio annuo imputabile alle ispezioni a pagamento | € 321.012,60 |
Costo medio per la gestione di una certificazione | € 12,31 |
Costo medio per l'esecuzione di una ispezione | € 99,79 |
* Valori IVA esclusa |
Pertanto, tenendo conto della limitatissima incidenza degli impianti di potenza superiore a 35 kW e lasciando fisse le tariffe vigenti per tali impianti, il piano tariffario è così determinato:
Tab. 12.1.c: Tariffe | ||||||
Tipologia d’impianto | Periodicità | Tariffa certificazioni (IVA esclusa) | Tariffa certificazioni (IVA inclusa) | Tariffa Ispezioni (IVA esclusa) | Tariffa Ispezioni (IVA inclusa) | |
A | Impianti potenza focolare < 35 kW | 2 | € 12,30 | € 15,00 | € 98,36 | € 120,00 |
B | Impianti potenza focolare >= 35 kW e < 116 kW | 1 | € 32,79 | € 40,00 | € 204,92 | € 250,00 |
C | Impianti potenza focolare >= 116 kW | 1 | € 65,57 | € 80,00 | € 245,90 | € 300,00 |
12.2 Determinazione del canone e importo presunto del contratto.
Partendo dalle tariffe sopra determinate, e mantenendo l’impostazione del contratto attuale, vengono definite due voci di corrispettivo per le attività svolte da OPS SpA:
a) Una parte fissa, legata alla necessità di mantenere una capacità operativa minima, coincidente con l’ipotesi per cui tutti gli impianti, installati sul territorio di competenza, siano certificati;
b) Una parte variabile, che sia legata alle ispezioni a pagamento.
Il canone da calcolare secondo l’ipotesi di cui alla lettera a) sopra viene determinato secondo la formula che segue:
CAC = (ImpA*TcA/2+ImpB*TcB+ImpC*TcC), dove:
CAC = canone annuale;
ImpA = Numero di impianti del parco impianti della tipologia A: P<35kW; TcA = Tariffa certificazione impianti della tipologia A: P<35kW;
ImpB = Numero di impianti del parco impianti della tipologia B: 35 kW =<P<116 kW; TcB = Tariffa certificazione impianti della tipologia B: 35 kW =<P<116 kW;
ImpC = Numero di impianti del parco impianti della tipologia C: P>=116 kW; TcC = Tariffa certificazione impianti della tipologia C: P>=116 kW;
NB: per “P” si intende la potenza al focolare.
Applicando tale formula si ottiene il canone teorico per ciascun ente:
Tab. 12.2.a: Calcolo canone teorico | ||||
Tipologia d’impianto | CAC c- Canone Comune (IVA esclusa) | CACp- Canone Provincia (IVA esclusa) | CAC - Canone complessivo (IVA esclusa) | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | € 131.588,11 | € 772.155,74 | € 903.743,85 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | € 5.442,62 | € 29.770,49 | € 35.213,11 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | € 17.836,07 | € 39.672,13 | € 57.508,20 |
TOTALE | € 154.866,80 | € 841.598,36 | € 996.465,16 |
Se si analizzano gli incassi teorici degli enti, si vede che questi non hanno un andamento costante, ma seguono l’andamento delle attività, come descritte al paragrafo 10, e sono sbilanciati, in quanto il primo anno del biennio, il numero di certificazione è inferiore al numero medio:
Tab. 12.2.b: Introito teorico nel biennio | ||||
Sbilancio tra primo e secondo anno (% del 1° anno) | 65% | |||
Primo anno | Secondo anno | Media | ||
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | € 587.433,50 | € 1.220.054,20 | € 903.743,85 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | € 22.888,52 | € 47.537,70 | € 35.213,11 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | € 37.380,33 | € 77.636,07 | € 57.508,20 |
TOTALE | € 647.702,36 | € 1.345.227,97 | € 996.465,16 |
Allo stesso tempo rimane difficile, nella determinazione del canone rimanere nell’ipotesi prevista nel contratto in essere, che si basa sull’assunto che tutti gli impianti teoricamente insistenti nel parco impianti del territorio, siano certificati. In questo modo infatti si introducono forti incertezze nelle previsioni.
Se infatti si analizzano gli introiti degli enti, si vede che questi non hanno né un andamento costante, né una entità prevedibile a priori in maniera scontata, ma sono soggetti a forte variabilità, come evidenziato nel paragrafo 10, dipendente da:
- variabilità della percentuale di impianti certificati nel biennio;
- sbilanciamento tra primo e secondo anno del biennio (nel primo anno il numero di certificazione è inferiore al numero medio);
- disponibilità di impianti non certificati in banca dati;
- risposta degli utenti alle ispezioni a pagamento;
- sbilanciamento delle ispezioni a pagamento tra primo e secondo anno del biennio, legato alla necessità di correlare le certificazioni pervenute alla fine del secondo anno del biennio, con gli impianti censiti e quindi determinare gli impianti soggetti ad ispezione a pagamento (tale attività comporta un ritardo nella esecuzione delle ispezioni.
Tale assunto è confermato dall’andamento degli introiti prevedibili per gli enti sulla base dell’ipotesi di flussi operata nei paragrafi precedenti, che si ricorda, sconta notevoli incertezze in quanto legata alla risposta degli utenti alla campagna di certificazione biennale:
Tab. 12.2.c: Oneri introitati per le certificazioni
Tipologia d’impianto | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | € 539.446,72 | € 1.120.377,05 | € 542.139,34 | € 1.125.983,61 | € 544.844,26 | € 1.131.614,75 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | € 13.803,28 | € 13.803,28 | € 13.868,85 | € 13.868,85 | € 13.934,43 | € 13.934,43 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | € 22.950,82 | € 22.950,82 | € 23.081,97 | € 23.081,97 | € 23.213,11 | € 23.213,11 |
TOTALE | € 576.200,82 | € 1.157.131,15 | € 579.090,16 | € 1.162.934,43 | € 581.991,80 | € 1.168.762,30 |
Tab. 12.2.d: Oneri introitati per le ispezioni
Tipologia d’impianto | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | |
A | Impianti con potenza al focolare < 35 kW | € 216.983,61 | € 402.983,61 | € 218.065,57 | € 404.950,82 | € 219.147,54 | € 406.918,03 |
B | Impianti con potenza al focolare >= 35 kW e < 116 kW | € 8.606,56 | € 8.606,56 | € 8.606,56 | € 8.606,56 | € 8.606,56 | € 8.606,56 |
C | Impianti con potenza al focolare >= 116 kW | € 1.967,21 | € 1.967,21 | € 1.967,21 | € 1.967,21 | € 1.967,21 | € 1.967,21 |
Morosità (2%) TOTALE | -€ 4.551,15 | -€ 8.271,15 | -€ 4.572,79 | -€ 8.310,49 | -€ 4.594,43 | -€ 8.349,84 | |
€ 223.006,23 | € 405.286,23 | € 224.066,56 | € 407.214,10 | € 225.126,89 | € 409.141,97 |
Pertanto gli oneri introitati complessivamente sono:
Tab. 12.2.e: Introiti complessivi | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
Nell'anno | € 799.207,05 | € 1.562.417,38 | € 803.156,72 | € 1.570.148,52 | € 807.118,69 | € 1.577.904,26 |
Introiti residuanti anno precedente (in più o in meno)* | € 250.000,00 | -€ 381.605,16 | € 381.605,16 | -€ 383.495,90 | € 383.495,90 | -€ 250.000,00 |
Totale introiti | € 1.049.207,05 | € 1.180.812,21 | € 1.184.761,89 | € 1.186.652,62 | € 1.190.614,59 | € 1.327.904,26 |
* per il 2018 è stimato | ||||||
Totale nel biennio | € 2.361.624,43 | € 2.373.305,25 | € 2.385.022,95 |
Variando semplicemente le ipotesi di base si avrebbero andamenti molto diversi come esplicitato in tabella 11.a.
Pertanto, attesa la necessità di garantire i conti sia della OPS SpA, ma anche degli enti proprietari, si ritiene opportuno mantenere il canone fisso e costante invariato rispetto al 2011 (fermo restando il conguaglio, in aumento o in diminuzione da effettuarsi a fine anno), basando le previsioni sui dati storici degli introiti, piuttosto che su dati presunti, sia riguardo al numero di impianti effettivo sul territorio, sia sulla risposta degli utenti, che viene influenzata da fattori contingenti, ivi comprese le variazioni di norme e di tariffe del servizio. In definitiva la variabilità legata alla natura stessa delle attività non consente una determinazione aprioristica dell’importo del contratto ma consente unicamente di stabilire un importo presunto.
Pertanto con le ipotesi formulate e le cautele del caso, necessarie a non mettere a rischio i conti degli enti, si ha:
Tab. 12.2.f: Canone | IVA esclusa | IVA inclusa |
CAC c- Canone Comune | € 117.000,00 | € 142.740,00 |
CACp- Canone Provincia | € 623.000,00 | € 760.060,00 |
TOTALE | € 740.000,00 | € 902.800,00 |
Per quanto sopra, ricalcando la struttura del contratto in essere, il corrispettivo viene determinato come segue:
a) Canone annuale fisso e costante, pari ad € 740.000 oltre IVA di legge (€ 117.000,00 oltre IVA, per il Comune di Chieti, ed € 623.000,00 oltre IVA per la Provincia di Chieti) da corrispondersi anticipatamente in quattro rate trimestrali;
b) Parte variabile da applicarsi nel primo anno del biennio, costituita dalle ispezioni eseguite nel primo anno, calcolata come segue:
CoV1 = (IspA1*TiA+IspB1*TiB+IspC1*TiC), dove:
CoV1 = Corrispettivo variabile primo anno del biennio;
IspA1 = Numero isp. a pagamento, primo anno, impianti tipologia A: P<35kW TiA = Tariffa ispezioni impianti della tipologia A: P<35kW;
IspB1 = Numero isp. a pagamento, primo anno, impianti tipologia B: 35 kW =<P<116 kW; TiB = Tariffa ispezioni impianti della tipologia B: 35 kW =<P<116 kW;
IspC1 = Numero isp. a pagamento, primo anno, impianti tipologia C: P>=116 kW; TiC = Tariffa ispezioni impianti della tipologia C: P>=116 kW;
NB: per “P” si intende la potenza al focolare.
c) Parte variabile conguaglio, in aumento o in diminuzione, da effettuarsi a fine biennio, calcolata come segue:
CoVc = [IncC1+IncC2+(IspA*TiA+IspB*TiB+IspC*TiC)] * CoSpGE -2*CAC-Cov1, dove:
CoVc = Corrispettivo variabile a conguaglio;
IncC1= Incasso certificazioni primo anno del biennio; IncC2= Incasso certificazioni secondo anno del biennio;
IspA = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia A: P<35kW TiA = Tariffa ispezioni impianti della tipologia A: P<35kW;
IspB = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia B: 35 kW
=<P<116 kW;
TiB = Tariffa ispezioni impianti della tipologia B: 35 kW =<P<116 kW;
IspC = Numero di ispezioni nel biennio a pagamento impianti della tipologia C: P>=116 kW; TiC = Tariffa ispezioni impianti della tipologia C: P>=116 kW;
CAC = canone costante;
CoV1 = Corrispettivo variabile primo anno del biennio;
CoSpGE = Coefficiente moltiplicativo atto a considerare le spese di gestione Ente pari a 1- 1%(spese ente) = 0,99
NB: per “P” si intende la potenza al focolare.
48
12.3 Determinazione dei ricavi.
A fronte della determinazione del canone, e dell’importo presunto del contratto, basato sull’ipotesi di rispecchiare gli introiti storicizzati, si possono allo stesso tempo formulare previsioni sull’andamento dei conti per la OPS SpA.
Tale andamento andrà a rispecchiare la previsione non degli introiti storici, ma delle attività, ben sapendo che i ricavi saranno correlati alla effettiva esecuzione delle attività e quindi completamente slegati dagli obblighi di pagamento del canone da parte degli enti proprietari. In sostanza la previsione comprende il rischio di impresa a carico della società, ma legando i ricavi ai costi effettivi delle attività svolte, come calcolati negli allegati al presente piano.
In sostanza nel modello di calcolo del conto economico, costi e ricavi, sono strettamente correlati e la diminuzione dei ricavi coincide con una diminuzione di costi, lasciando alla società l’onere di adeguare la sua struttura e la sua organizzazione in base all’effettiva risposta degli utenti ed all’effettivo riscontro sul campo delle attività.
D’altra parte va evidenziato come la natura del servizio, così come si viene a strutturare secondo le norme vigenti, pone attività e introiti in contrapposizione di fase. In particolare per quanto riguarda le certificazioni accade che il massimo flusso finanziario coincide con il secondo anno del biennio. Nel primo anno del biennio successivo, vanno effettuate le lavorazioni sulle certificazioni pervenute. Si verifica pertanto un picco di adempimenti proprio nel primo anno del biennio, dove il flusso economico per le certificazioni è minimo.
In sostanza i ricavi della società, costituenti la voce A) (valore della produzione) del conto economico, saranno composti da tre voci:
1) Ricavi dal canone (CAC);
2) Ricavi corrispettivo variabile (CoV);
3) Ricavi per variazione dei lavori in corso, da fatturare nell’anno anno successivo (Tali ricavi sono legati alla lavorazione delle certificazioni ed adempimenti inerenti le ispezioni effettuate nell’anno precedente, che inevitabilmente vanno condotti dopo la ricezione delle certificazioni o dopo l’esecuzione delle ispezioni, ma che devono essere considerati di competenza dell’anno in cui vengono eseguiti e sono stimati in percentuale agli introiti dell’anno precedente per certificazioni e per ispezioni).
In base a tali ipotesi, in base alla strutturazione dei corrispettivi, ed in base alle attività stimate al paragrafo 10, si determinano i seguenti ricavi per la OPS SpA, nei vari anni di vigenza del presente Piano:
Tab. 12.2.g: Ricavi annui | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
1) Ricavi canone (CAC) | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 |
2) Ricavi corrispettivo variabile (CoV) | € 223.006,23 | € 405.286,23 | € 224.066,56 | € 407.214,10 | € 225.126,89 | € 409.141,97 |
3) Ricavi per variazione dei lavori in corso (da fatturare anno succ.)* | € 190.000,00 | € 63.331,97 | € 187.490,09 | € 74.534,50 | € 188.417,82 | € 82.336,28 |
*Legato alla lavorazione certificazioni e adempimenti ispezioni anno precedente. | ||||||
*stimati in % degli introiti anno precedente (nel primo anno si riferisce a 2017). | ||||||
TOTALE RICAVI | € 1.153.006,23 | € 1.208.618,20 | € 1.151.556,64 | € 1.221.748,60 | € 1.153.544,71 | € 1.231.478,24 |
13. Conto economico.
Dai ricavi e dai costi si determina il conto economico della gestione:
A) | Tab. 13.a: CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 |
VALORI DELLA PRODUZIONE (RICAVI) | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | 6° anno | |
1) Ricavi canone (CAC) | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 | € 740.000,00 | |
1) Ricavi corrispettivo variabile (CoV) | € 223.006,23 | € 405.286,23 | € 224.066,56 | € 407.214,10 | € 225.126,89 | € 409.141,97 | |
2/3) Ricavi per variazione dei lavori in corso (da fatturare anno succ.)* | € 190.000,00 | € 63.331,97 | € 187.490,09 | € 74.534,50 | € 188.417,82 | € 82.336,28 | |
TOTALE (A) valore della produzione | € 1.153.006,23 | € 1.208.618,20 | € 1.151.556,64 | € 1.221.748,60 | € 1.153.544,71 | € 1.231.478,24 | |
B) | COSTI DELLA PRODUZIONE | ||||||
a | 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | € 45.118,62 | € 48.354,05 | € 45.074,23 | € 48.398,25 | € 45.089,91 | € 48.430,59 |
b | 7) Per servizi | € 262.380,39 | € 308.889,26 | € 261.604,61 | € 309.351,79 | € 261.829,85 | € 309.816,33 |
c | 8) Per godimento di beni di terzi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
d | 9) Per il personale | € 777.470,00 | € 777.470,00 | € 777.470,00 | € 777.470,00 | € 777.470,00 | € 777.470,00 |
e | 10) Ammortamenti e svalutazioni | € 30.680,00 | € 30.680,00 | € 30.680,00 | € 30.542,00 | € 30.542,00 | € 30.680,00 |
f | 12) Accantonamento per rischi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
g | 14) Oneri diversi di gestione | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
TOTALE (B) COSTI DELLA PRODUZIONE | € 1.140.649,01 | € 1.190.393,31 | € 1.139.828,84 | € 1.190.762,04 | € 1.139.931,76 | € 1.191.396,92 | |
Spese di gestione degli enti (1 % del costo medio annuo) | € 11.406,49 | € 11.903,93 | € 11.398,29 | € 11.907,62 | € 11.399,32 | € 11.913,97 | |
RISULTATO OPERATIVO (A-B VALORE PRODUZ. - COSTI PRODUZ.) | € 950,73 | € 6.320,96 | € 329,51 | € 19.078,95 | € 2.213,63 | € 28.167,35 | |
REDDITO ANTE-IMPOSTE (A-B) | € 950,73 | € 6.320,96 | € 329,51 | € 19.078,95 | € 2.213,63 | € 28.167,35 | |
Imposte (stima forfettaria) | € 332,76 | € 2.212,33 | € 115,33 | € 6.677,63 | € 774,77 | € 9.858,57 | |
REDDITO D'ESERCIZIO (UTILE DI PROGETTO) | € 617,98 | € 4.108,62 | € 214,18 | € 12.401,31 | € 1.438,86 | € 18.308,78 |
14. Piano di copertura finanziaria.
Il piano di copertura finanziaria viene determinato tenendo conto che nel primo anno di attività dovranno essere effettuati investimenti per le attrezzature, che nel conto economico sono portate in ammortamento:
Tab. 14.a: PIANO DEGLI INVESTIMENTI/BUDGET DI CASSA | |
Postazione lavoro (PC, SW ufficio, scanner ecc) | € 22.500,00 |
Stampanti | € 5.000,00 |
Centralino telefonico con registrazione delle telefonate | € 5.000,00 |
Analizzatori di combustione | € 30.000,00 |
Pompe di Xxxxxxxxx | € 1.000,00 |
Utensili, dotazioni antinfortunistiche ed altre dotazioni per ispettori | € 4.900,00 |
TOTALE USCITE | € 68.400,00 |
Viene altresì considerato l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, esborso che viene imputato all’ultimo anno di attività.
Pertanto il piano di copertura finanziaria risulterà il seguente:
Tab. 14.b: PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | 6° anno |
A) ENTRATE | ||||||
Vendita di servizi | € 1.153.006,23 | € 1.208.618,20 | € 1.151.556,64 | € 1.221.748,60 | € 1.153.544,71 | € 1.231.478,24 |
Ricavi introitati l'anno successivo | € 190.000,00 | € 63.331,97 | € 187.490,09 | € 74.534,50 | € 188.417,82 | € 82.336,28 |
Entrate finanziarie | € 963.006,23 | € 1.335.286,23 | € 964.066,56 | € 1.334.704,18 | € 965.126,89 | € 1.337.559,79 |
B) USCITE | ||||||
Acquisto materie prime, costo lavoro, spese generali ecc. (costo produzione) | € 1.098.562,52 | € 1.148.306,82 | € 1.097.742,35 | € 1.148.813,55 | € 1.097.983,27 | € 1.149.310,43 |
Ammortamenti | € 30.680,00 | € 30.680,00 | € 30.680,00 | € 30.542,00 | € 30.542,00 | € 30.680,00 |
Accantonamento TFR | € 59.805,38 | € 59.805,38 | € 59.805,38 | € 59.805,38 | € 59.805,38 | € 59.805,38 |
Esborso finanziario | € 1.008.077,13 | € 1.057.821,43 | € 1.007.256,97 | € 1.058.466,16 | € 1.007.635,88 | € 1.058.825,04 |
Spese di gestione degli enti (1 % del costo medio annuo) | € 11.406,49 | € 11.406,49 | € 11.406,49 | € 11.406,49 | € 11.406,49 | € 11.406,49 |
Imposte (stima forfettaria) | € 332,76 | € 2.212,33 | € 115,33 | € 6.677,63 | € 774,77 | € 9.858,57 |
C) INVESTIMENTI | € 68.400,00 | |||||
D) TOTALE USCITE | € 1.088.216,38 | € 1.071.440,26 | € 1.018.778,79 | € 1.076.550,28 | € 1.019.817,14 | € 1.080.090,11 |
E) SALDO FINANZIARIO (ENTRATE - USCITE) (A-C) | -€ 125.210,15 | € 263.845,97 | -€ 54.712,23 | € 258.153,90 | -€ 54.690,26 | € 257.469,68 |
Come si vede il Piano di copertura finanziaria rispecchia l’andamento altalenante degli introiti, ma le somme negative del primo anno di ciascun biennio sono facilmente assorbibili dalle riserve finanziarie della società, e da una oculata programmazione degli investimenti nel primo anno di vigenza del Piano.
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15. Dettaglio costi di produzione.
Di seguito si riporta un riepilogo dei costi di produzione dettagliati secondo il bilancio aziendale:
Tab. 15a - Dettaglio costi di produzione
COSTI VIT | ESERCIZIO 2018 | ESERCIZIO 2019 | ESERCIZIO 2020 | ESERCIZIO 2021 | ESERCIZIO 2022 | ESERCIZIO 2023 |
Costo personale Incidenza IRAP stimata Beni e servizi: Movimentazione Spese postali Materiali consumo Spese varie e minute Servizi c/acquisti VIT Condom. e riscaldamento Energia elettrica Spese telefoniche Pulizia locali Campagna informativa Medico del lavoro Elaborazione buste paga Manutenz. Hw/Sw/Xxxx.xx Costo beni e servizi Ammortamenti COSTO IND.LE DI PRODUZIONE | € 715.770,00 | € 715.770,00 | € 715.770,00 | € 715.770,00 | € 715.770,00 | € 715.770,00 |
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | ||
€ 31.200,00 | € 31.128,00 | € 31.140,00 | € 31.140,00 | € 31.140,00 | € 31.140,00 | |
€ 28.972,37 | € 33.933,51 | € 28.995,78 | € 33.981,81 | € 29.019,30 | € 34.030,32 | |
€ 11.918,62 | € 15.226,05 | € 11.934,23 | € 15.258,25 | € 11.949,91 | € 15.290,59 | |
€ 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | |
€ 122.109,40 | € 163.633,50 | € 121.310,10 | € 164.047,50 | € 121.511,70 | € 164.463,30 | |
€ 7.900,00 | € 7.900,00 | € 7.900,00 | € 7.900,00 | € 7.900,00 | € 7.900,00 | |
€ 10.700,00 | € 10.700,00 | € 10.700,00 | € 10.700,00 | € 10.700,00 | € 10.700,00 | |
€ 4.798,62 | € 4.822,25 | € 4.798,73 | € 4.822,48 | € 4.798,85 | € 4.822,71 | |
€ 2.200,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 2.200,00 | |
€ 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | |
€ 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | |
€ 6.900,00 | € 6.900,00 | € 6.900,00 | € 6.900,00 | € 6.900,00 | € 6.900,00 | |
€ 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 2.500,00 | |
€ 235.499,01 | € 285.243,31 | € 234.678,84 | € 285.750,04 | € 234.919,76 | € 286.246,92 | |
€ 16.680,00 | € 16.680,00 | € 16.680,00 | € 16.542,00 | € 16.542,00 | € 16.680,00 | |
€ 967.949,01 | € 1.017.693,31 | € 967.128,84 | € 1.018.062,04 | € 967.231,76 | € 1.018.696,92 | |
COSTI STRUTTURA | ESERCIZIO 2018 | ESERCIZIO 2019 | ESERCIZIO 2020 | ESERCIZIO 2021 | ESERCIZIO 2022 | ESERCIZIO 2023 |
Personale Materiali di consumo Spese generali Spese per Organi sociali Consulenze esterne Ammortamenti TOTALE COSTI STRUTTURA | € 61.700,00 | € 61.700,00 | € 61.700,00 | € 61.700,00 | € 61.700,00 | € 61.700,00 |
€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
€ 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | |
€ 63.000,00 | € 63.000,00 | € 63.000,00 | € 63.000,00 | € 63.000,00 | € 63.000,00 | |
€ 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | € 9.000,00 | |
€ 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | |
€ 172.700,00 | € 172.700,00 | € 172.700,00 | € 172.700,00 | € 172.700,00 | € 172.700,00 |
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE | € 1.140.649,01 | € 1.190.393,31 | € 1.139.828,84 | € 1.190.762,04 | € 1.139.931,76 | € 1.191.396,92 |
16. Documentazione contrattuale: schemi e contenuti minimi.
La disciplina degli obblighi connessi al servizio, le modalità esecutive delle ispezioni ed ogni altra previsione essenziale nell’ottica della regolamentazione dei rapporti tra gli Enti affidanti (Provincia; Comune) e la società in house cui è demandata l’esecuzione delle relative attività, sono rimesse al i “Contratti” che dovranno essere sottoscritti unitamente al “Disciplinare Tecnico del Servizio”, i cui schemi sono allegati al presente Piano.
Detti schemi, sia per quanto attiene i contenuti tecnici che per quelli eminentemente contrattuali, sono predisposti sulla base del presente Piano economico-finanziario e ciò anche alla stregua delle
considerazioni di carattere amministrativo cui la OPS, per propria peculiare natura giuridica di società in house è tenuta nei confronti degli Enti territoriali cui pertiene l’intero capitale sociale.
Relativamente al “Contratto” da sottoscrivere, si indicano i seguenti contenuti essenziali, rinvenienti
nello schema allegato:
a. oggetto dell’affidamento (descrizione sintetica ed esaustiva delle attività costituenti il servizio);
b. indicazione delle norme regolatrici e descrizione generale delle attività costituenti il servizio (ad es. aggiornamento del “Catasto degli impianti termici”; accertamento; ispezioni; validazione rapporti di prova ecc.), le cui modalità esecutive saranno declinate nell’apposito Disciplinare tecnico;
c. previsioni in ordine al personale della società e responsabilità per danni;
d. termine di validità ed efficacia della convenzione (dal 1°/1/2018 fino al 31/12/2023) nonché la disciplina per il rinnovo dell’affidamento;
e. opportune previsioni di penalità per disservizi e disciplina dei casi di risoluzione per inadempimento;
f. compiuta disciplina di potestà e prerogative in capo agli Enti affidanti (anche nell’ottica di eventuali modalità di esercizio del “controllo analogo”);
x. xxxxxxxx di salvaguardia inerenti riformulazione/rimodulazione del Piano tecnico-economico- finanziario (legate ad eventuali novelle legislative, a necessità di modifica delle tariffe, a mancato raggiungimento di equilibri economico-finanziario prospettico; a interventi correttivi per eventi non prevedibili ovvero accertati in corso di esecuzione della convenzione ecc.).
h. fissazione dei corrispettivi dovuti alla società, in ragione dei contenuti del Piano, della cadenza temporale della fatturazione, con previsione di formule per i calcoli delle maggiori somme rinvenienti dai controlli aggiuntivi su impianti “non certificati” e “dinieghi di accesso” che tengano conto delle variabili del caso;
i. determinazione di tempi certi di liquidazione delle fatture in ossequio alle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2002 (si rammenta che gli interessi moratori decorrono automaticamente e che gli stessi vanno liquidati d’ufficio);
j. procedure e tempi per la verifica della sussistenza delle condizioni tecnico economiche che hanno portato alla determinazione delle tariffe, con la previsione della loro eventuale revisione.
Relativamente al Disciplinare tecnico del servizio, si indicano i seguenti contenuti essenziali, rinvenienti nello schema allegato:
a) oggetto del disciplinare, previsioni in ordine al personale dipendente della società (requisiti professionali, formazione continua teorico-pratica, aggiornamento, ecc.);
b) principi operativi circa la pianificazione delle ispezioni in ragione delle esigenze logistico operative della società;
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c) casistica dei sopralluoghi ispettivi da considerare validi ai fini del raggiungimento degli obiettivi minimi di piano;
d) previsione generale di campagne di sensibilizzazione e di informazione (verso utenti e manutentori);
e) previsioni relative alle “certificazioni” (condizioni di validità con distinzione delle potenzialità; tempistica; modalità ecc.)
f) disposizioni in merito alle attività ispettive (disciplina del preavviso agli utenti, tempistica per differimento ed altre previsioni correlate; modalità esecutive ecc.);
g) obblighi della società circa la esecuzione del servizio (buona tecnica e regola dell’arte; obiettività e trasparenza dell'attività; obblighi e contegno del personale addetto alle ispezioni; strumentazione ed apparecchiature da utilizzare e loro taratura e manutenzione).
17. Revisione dei regolamenti.
In relazione a quanto riportato nel presente piano ed in base alle risultanze dell’attuazione del piano stesso, come accaduto in passato i regolamenti degli enti andranno rivisti ed adattati alle esigenze di efficienza ed economicità del servizio, nell’ottica della effettiva incisività del servizio, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di legge e della tutela dei cittadini.
Le modifiche sono richiamate e motivate nel paragrafo 3.4.1, dove sono riportate le NOTE che portano evidenza delle criticità e delle revisioni necessarie.
Atteso che alcune modifiche ai regolamenti sono obbligate, in quanto alcune parti sono espressa emanazione del piano tecnico-economico e finanziario del 2011, si ritiene opportuno una revisione complessiva dei regolamenti, che vanno adeguati alle procedure già in atto nella gestione del servizio. Pertanto si è ritenuto redigere lo schema del nuovo regolamento, basato sul presente piano, ribadendo che questo NON si discosta sostanzialmente dal precedente regolamento, ma che presenta numerose revisioni che rendono il confronto con il vecchio inutilmente dispendioso. Tuttavia qualora necessario, si potrà procedere, alla redazione del testo comparato.
18. Allegati
Al presente piano andranno allegati i documenti richiamati nei paragrafi precedenti, in particolare saranno parte integrante del piano:
- Allegato A: Schema di contratto;
- Allegato B: Schema di disciplinare tecnico;
- Allegato C: Schema di revisione dei regolamenti del servizio;
- Allegato D: Calcolo analitico dei costi.
Il Presidente di OPS SpA