REGOLAMENTO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
Adottato dal Comune di Treviglio con
Delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 24/11/2015
REGOLAMENTO
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
AMBITO DI TREVIGLIO
INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità Articolo 2 - La rete delle unità di offerta Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità Articolo 5 - Informazione e orientamento
Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI
Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa
Articolo 8 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e definizioni delle modalità di calcolo del voucher sociale
Articolo 9 - Validità della Attestazione ISEE Articolo 10 - Effetti di una nuova Attestazione ISEE
Articolo 11 - Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive
Articolo 13 - ISEE Corrente
Articolo 14 - Attestazioni di estraneità economica- affettiva ai fini del calcolo ISEE
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali Articolo 16 - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti
Articolo 17 - Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati provinciale Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Modalità attuative dei servizi Articolo 20 - Entrata in vigore
Articolo 21 - Disposizioni transitorie
ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI
CAPO I - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE
Scheda 1: SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE Scheda 2: PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE Scheda 3: SERVIZIO TUTELA MINORI
CAPO II - INTERVENTI PER LE DOMICILIARITA’ Scheda 4: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Scheda 5: PASTI A DOMICILIO
Scheda 6: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Scheda 7: SERVIZIO DI TELESOCCORSO
CAPO III - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI
Scheda 8: ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (A.D.H.)
Scheda 9: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) Scheda 10: SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI
Scheda 11: SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI Scheda 12: VOUCHER SOCIO EDUCATIVI
CAPO IV - INTERVENTI TERRITORIALI
Scheda 13: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (S.F.A.), SERVIZI TERRITORIALI HANDICAP (S.T.H.) E CENTRO SOCIO EDUCATIVO(C.S.E.)
Scheda 14: PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR) Scheda 15: NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI
CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
Scheda 16: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
Scheda 17: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI Scheda 18: CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DISERVIZI
Scheda 19: CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI
Scheda 20: CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI SOCIO-SANITARI Scheda 21: CENTRI DIURNI PER MINORI
Scheda 22: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Scheda 23: ASE (ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA) Scheda 24: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità
1.1 Il presente Regolamento disciplina:
a) i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali effettuati da parte dei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale di Treviglio, sia in forma singola che associata, indipendentemente dalle forme gestionali adottate;
b) i criteri di definizione della compartecipazione al costo, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune in forma singola od associata, nonché i criteri guida per l’erogazione delle stesse.
1.2 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l’erogazione:
a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
c) dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale e/o dell’Ambito.
Articolo 2 - La rete delle unità di offerta
2.1 La rete dell’unità di offerta sociale è costituita dall’insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
2.2 Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
2.3 Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio. Per l’esercizio di questa funzione si avvale dell’Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale.
2.4 Sono riconosciute e promosse dai Comuni, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione associata consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell’utenza, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente inmateria.
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità
4.1 Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, ai sensi della normativa vigente:
a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nei Comuni dell’Ambito di Treviglio;
b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nei Comuni dell’Ambito di Treviglio;
c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio dei Comuni dell’Ambito di Treviglio, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali dei minori, anche non accompagnati;
d) i minori italiani e stranieri residenti nei Comuni o presenti, in situazione di bisogno, sul territorio comunale.
4.2 Per le persone temporaneamente presenti, i Comuni dell’Ambito di Treviglio attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente ai Comuni e agli Stati competenti, richiedendo a tali enti l’assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.
4.3 In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d’offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventiassistenziali.
Articolo 5 - Informazione e Orientamento
Il Comune, in forma singola e associata, d’intesa con le Asl e in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, informa il Cittadino e lo orienta alla rete delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie, attraverso gli strumenti di cui dispone anche in forma integrata con gli altri servizi del territorio.
Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
6.1 L’accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell’utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini, ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei Servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l’attivazione d’ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell’esercizio della propria funzione. Il Servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l’attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
6.2 Il procedimento amministrativo per l’ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell’istanza di parte, completa della documentazione necessaria o con l’attivazione della procedura d’ufficio e deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dall’avvio fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge.
6.3 L’ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal Servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione professionale.
6.4 L’ammissione alla rete degli interventi è subordinata alla stesura del Progetto Individualizzato condiviso e sottoscritto dalle parti, salvo in presenza di provvedimenti e misure che rendano indifferibile l’intervento.
6.5 Con provvedimento e/o comunicazione finale dell’ufficio competente è disposta l’ammissione ovvero il diniego motivato di accesso al servizio od intervento. Detto provvedimento e/o comunicazione finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la quota di compartecipazione a carico del richiedente e del Comune/Ambito o l’entità del contributo erogato in caso di diniego indica i termini e le modalità di ricorso esperibile.
6.6 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l’immediata attuazione dell’intervento, riservandosi solo successivamente il completamento dell’istruttoria amministrativa.
TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI
Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione allaspesa
7.1 Costituisce principio generale - salvo diversa disposizione normativa e per tipologie di servizio per le quali non vi è una compartecipazione espressamente indicata nel presente Regolamento - che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto, in base alla propria capacità economica e al progetto individuale, alla eventuale compartecipazione alla copertura deicosti.
La definizione della quota di compartecipazione risponde a criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle reali risorse della persona, al fine di garantire il soggetto fragile, ma devono essere garantite, per analogia, le risorse pubbliche necessarie a dare continuità agli stessi servizi a cui accede il Cittadino.
7.2 I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE 1;
b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
c) dalle disposizioni del presente Regolamento.
7.3 Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento possono essere erogate dal Comune (in forma singola o associata) o da Enti privati accreditati.
Il Progetto individualizzato di cui all’Art. 6 comma 5 viene sottoscritto da tutte le parti (Comune, famiglia e ente gestore) al fine di condividere il contenuto dello stesso e l’entità della compartecipazione da parte del richiedente e del Comune/Ambito.
7.4 In caso di prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, in forma singola o associata, qualora resti inadempiuto da parte del privato Cittadino l’obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l’Amministrazione può agire nei modi ritenuti più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa. Resta salva la facoltà di rateizzazione dell'importo dovuto da parte del Cittadino moroso.
7.5 È altresì possibile l’interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.
1 All’art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che “La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni”.
Articolo 8 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e definizioni delle modalità di calcolo del voucher sociale
8.1 Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, per i servizi erogati dai Comuni in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative e regolamentari, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:
Costo a carico dell’utente
= Costo minimo
(Isee utenza - Isee iniziale) X (% max - % min.)
+
(Isee finale - Isee iniziale)
8.2 Per la determinazione del voucher sociale per il sostegno delle famiglie per l’acquisto di prestazioni sociali agevolate erogate da parte di enti privati accreditati nell’ambito di servizi semi- residenziali si utilizza il principio della proporzionalità inversa rispetto alla situazione economica del richiedente o del suo nucleo familiare. La formula per il calcolo dell’importo del voucher è la seguente:
Valore del voucher = (Costo del servizio - Compartecipazione utenza2)
Verrà inoltre tenuto conto di eventuali accordi a carattere provinciale, finalizzati a garantire uniformità nell’accesso, da parte del Cittadino, alla prestazione socialeagevolata.
8.3 Per la determinazione del voucher sociale per il sostegno delle famiglie per l’acquisto di prestazioni sociali agevolate erogate da parte di enti privati accreditati nell’ambito di servizi residenziali a ciclo continuo, in attesa di indicazioni regionali a riguardo,all’interno di una fascia ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata, si terrà conto del progetto individualizzato, comprensivo di tutti gli aspetti relativi alla persona e alla sua famiglia e delle condizioni reddituali complessive.
Verrà comunque salvaguardata una quota di eventuali redditi della persona, riservata alle spese personali, comunque necessarie all’interno delle unità di offerta.
In caso di ISEE elevati, pur a fronte di una modesta liquidità disponibile mensilmente (entrate correnti da pensioni o similari), il Comune si riserva la facoltà di procedere ad accordi formalizzati con l’utenza, finalizzati all’ anticipo di quote integrative da parte del Comune con possibilità di rivalsa in caso di alienazione di eventuali beni, mobili o immobili da parte dell’ utente/proprietario o di eventuali eredi.
8.4 Ai fini delle suindicate formule, si intende per:
compartecipazione utenza: percentuale della spesa a carico dell’utenza;
ISEE utenza: è il valore dell’ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni3;
2 Ricavata con la formula di cui al comma 1
3 Così come previsto dall’art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, e dall’art.1 comma 4 della DGR 6 marzo 2015 10/3230.
ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale è applicata la percentuale minima di compartecipazione alla spesa);
ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all’utenza di farsi carico della percentuale massima di compartecipazione alla spesa;
Percentuale massima di compartecipazione alla spesa (% max): è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio;
Percentuale minima di compartecipazione alla spesa (% min): è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio;
Costo del servizio: è il costo per unità di servizio sostenuto dall’enteerogatore;
Spese personali: quota parte del reddito della persona che accede a servizi residenziali a ciclo continuo lasciata in disponibilità all’ospite.
8.5 L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Treviglio, con specifico documento orientativo, definisce le linee di indirizzo:
a) Per l’elenco delle prestazioni di sostegno economico:
- le soglie ISEE di accesso;
- gli importi dei compensi motivazionali;
- l’entità massima del contributo economico.
b) per i servizi per i quali è prevista una percentuale di contribuzione a carico dell’utenza:
- i costi dei servizi;
- l’ISEE finale;
- l’ISEE iniziale;
- la percentuale massima e minima di compartecipazione alla spesa;
- l'importo della quota lasciato all’ospite per spese personali.
Il provvedimento dell’Assemblea dei Sindaci viene successivamente recepito dai Comuni dell’Ambito di Treviglio, con specifico atto deliberativo.
8.6 Il Servizio comunale competente, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l’esonero/riduzione della quota a carico dell’utenza, disposta con adeguato provvedimento, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali l’accesso alla prestazione sociale agevolata, costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale.
8.7 Su proposta motivata del Servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l’ordinaria istruttoria
amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall’Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell’utenza.
8.8 La quota di compartecipazione a carico del Cittadino viene definita prima dell’avvio dell’intervento, salvo in presenza di provvedimenti e misure che rendano indifferibile l’intervento. La quota potrà subire delle variazioni in caso di cambiamenti della situazione economica e familiare; in tal caso le modifiche saranno condivise e sottoscritte dal Cittadino, dal Comune/Ambito e dall’Ente Gestore del Servizio.
Articolo 9 - Validità della attestazione ISEE
9.1 Ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, la Attestazione ISEE deve essere in corso di validità e, come previsto dall’art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la stessa è valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.
9.2 Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova Attestazione ISEE completa entro un mese dalla scadenza della precedente. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal 16 gennaio.
9.3 Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell’anno scolastico o educativo.
Articolo 10 - Effetti di una nuova Attestazione ISEE
10.1 A norma dell’art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Cittadino presenti una nuova Attestazione ISEE al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
10.2 A norma dell’art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune o Ambito richieda una Attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare ovvero delle condizioni economiche, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
Articolo 11 - Assenza o incompletezza della Attestazione ISEE
11.1 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il Cittadino fruitore non presenti l’attestazione, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.
11.2 Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il Cittadino fruitore presenti una Attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da
parte del Cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. La decorrenza dell’agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE.
Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive
12.1 L’ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri Enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
12.2 I controlli a campione devono interessare almeno il 10 % delle prestazioni sociali agevolate, è sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette, quale ad esempio una attestazione ISEE pari a 0. E’ altresì possibile, da parte dell’Amministrazione Comunale richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d’anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato.
12.3 In caso di mendacità della Attestazione ISEE, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante4 decade, nella misura risultante dall’errore, dal beneficio relativo all’agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l’attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali5.
12.4 Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un’omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all’ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell’errore mediante presentazione di nuova Attestazione ISEE, sussistono ancora le condizioni che giustificano l’agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L’errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 13 - ISEE Corrente
13.1 E’ facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell’art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l’ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
13.2 L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE.
4 V. l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5 V. l’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 14 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva ai fini del calcolo ISEE
14.1 - Abbandono del coniuge - L’articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia che quando “sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi sociali” i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.
Il/la coniuge che intenda far valere la situazione di “abbandono”, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell’altro/a coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
Copia della querela di parte, ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1. malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.”
Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge;
Copia di segnalazione di irreperibilità all’Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell’art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.
A seguito di istruttoria e previa relazione dell’Assistente sociale di riferimento, il Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune certifica l’eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della istanza.
In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune comunica, entro il termine massimo di trenta giorni, l’impossibilità a rilasciare certificazione dello stato diabbandono.
14.2 - Estraneità affettiva - Nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, di cui all’art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 si evidenzia che in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, “l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza”.
La componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.
Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di “estraneità”, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di “estraneità” nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
Copia della querela di parte, ai sensi dell’articolo 570 del Codice penale;
Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
Altra documentazione probatoria.
Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della istanza,
a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
ad esplicitare l’impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità,
ferma restando la possibilità di una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a dellaprestazione.
Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, può avvalersi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell’accertamento delle condizioni di estraneità.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
15.1 Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all’utenza e raccolti per l’applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l’applicazione delle norme in materia.
15.2 I dati forniti dall’utenza, oltre che presso la banca dati dell’INPS e l’Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l’ufficio Servizi sociali, al fine di determinare l’ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
15.3 L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a pena di esclusione dall’agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
15.4 Sono garantiti all’utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.
Articolo 16 - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti
Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità gli enti erogatori dei servizi (i Comuni in forma singola o associata, o gli enti privati accreditati) si impegnano ad utilizzare (annualmente o al termine dell’intervento) adeguate modalità di valutazione del servizio finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza/famiglia.
Articolo 17 - Rilevazione del bisogno territoriale e banca datiprovinciale
17.1 Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni i Comuni, in forma singola o associata, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettuano una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.
17.2 L’esito della raccolta dati di cui al punto 1 del presente articolo viene - a cadenza regolare - trasmesso sotto forma di relazione quali/quantitativa agli Amministratori dei Comuni che, in forma singola o associata, la utilizzano come base conoscitiva per la programmazione delle politiche territoriali.
Articolo 18 - Abrogazioni
A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.
Articolo 19 - Modalità attuative dei servizi
19.1 I servizi dovranno essere realizzati nel rispetto del presente Regolamento e sono disciplinati per singole schede di servizio. Le schede, di cui all’allegato A, quali modalità attuative che disciplinano i singoli servizi, potranno essere aggiornate e/o modificate, con provvedimento del Comune e dell’Azienda Risorsa Sociale, in base a eventuali nuovi indirizzi adottati dall’Assemblea dei Sindaci.
Il Comune, in forma singola o associata, approva le schede, di cui all’allegato A, relative ai servizi offerti ai propri cittadini. L’attivazione della prestazione sociale agevolata è subordinata ad un numero significativo di richieste così come definito da specifici atti deliberativi dei singoli Comuni e in base alle disponibilità di bilancio dei Comuni stessi e dell’Azienda Risorsa Sociale.
19.2 Per la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per servizi di analoga tipologia.
Articolo 20 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.
Articolo 21 - Disposizioni transitorie
Ai fini della prima applicazione del presente Regolamento, ai sensi dell’art. 1, cc. 5, del D.P.C.M. 159/2013 le prestazioni sociali agevolate che, al 01/01/2015, sono già in corso di erogazione sulla base delle disposizioni normative pre-vigenti continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, che disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove disposizioni.
Il presente Regolamento è immediatamente applicato dalla data della sua entrata in vigore, alle nuove richieste di prestazione.
E’ applicato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, per le prestazioni che, al 01/01/2015 erano già in corso di erogazione sulla base delle disposizioni normative pre-vigenti, in forza di Attestazioni ISEE ancora in corso di validità, con l’esclusione dei servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, di cui al precedente Articolo 9 comma 3, che restano confermati fino alla fine dell’anno scolastico o educativo del primo anno di applicazione.
ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI
CAPO I - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE
L’attività dell’Assistente sociale consta di differenti funzioni: il segretariato, la presa in carico dell’utente e/o del suo nucleo familiare, il lavoro di rete e di comunità rivolto alla generalità dei cittadini o a particolari categorie portatrici di bisogni comuni.
L’orario di lavoro dell’Assistente sociale deve essere organizzato al fine di consentire lo svolgimento adeguato delle funzioni che lo contraddistinguono mediante attività differenti quali l’accoglienza libera del pubblico, l’accoglienza su appuntamento, la stesura di relazioni, gli incontri con altri uffici e servizi, le visite domiciliari nonché l’attività di back office indispensabile per evadere le richieste pervenute negli orari di apertura.
A tal fine l’orario dedicato al libero accesso del Cittadino, non può essere superiore al 50% dell’orario complessivo dell’operatore.
Scheda 1: SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE
1 - Descrizione del Servizio
1.1 Il Segretariato Sociale Professionale è un servizio pubblico che costituisce livello essenziale delle prestazioni e deve essere pertanto garantito.
1.2 Il Servizio sociale comunale, mediante assistenti sociali, garantisce l’attività di segretariato sociale professionale con un orario di apertura al pubblico, in giorni e orari prestabili e con libero accesso dell’utenza.
1.3 L’orario di apertura deve essere compatibile con le esigenze dei cittadini, anche in fasce orarie extra lavorative.
1.4 L’attività di Segretariato Sociale Professionale persegue le seguenti finalità:
garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, riducendo le disuguaglianze nell’accesso;
orientare il Cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi, assicurando una funzione di filtro;
assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale, segnalando le situazioni ai competenti uffici del Comune, dell’ASL o alle altre unità di offerta affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità;
assicurare una funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e dellerisorse.
1.5 Il Segretariato Sociale Professionale si compone delle seguenti fasi:
- una prima fase/livello di front-office, con funzioni di informazione e primo orientamento, che può essere svolto anche da personale che non ha la qualifica di Assistente sociale;
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- una seconda fase/livello, a carattere professionale, che consiste nel colloquio professionale svolto dall’Assistente sociale al fine di decodificare la domanda e riconoscere eventuali urgenze;
- una terza fase/livello che riguarda la conclusione che consiste in una presa di decisione: presa in carico, segnalazione ad altri, chiusura del caso.
1.6 In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi - professionale di carattere sociosanitario, il Servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Sanitaria Locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.
1.7 Quando il bisogno dell’utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d’aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e Servizio sociale comunale.
1.8. Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell’avvio di un processo di aiuto da parte del Servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale con individuazione dell’Assistente sociale di riferimento. Il percorso di presa in carico si avvia con la condivisione della valutazione sociale e con un accordo/contratto collaborativo di cui alla successiva scheda 2.
1.9 La funzione di segretariato sociale è tanto più efficace quanto più progettata e attuata in modo collaborativo con tutti gli attori sociali della rete, anche con coloro che svolgono “segretariato sociale diffuso” e in particolare con le organizzazioni solidali presenti nel territorio, con le forme di cittadinanza attiva nella tutela dei soggetti deboli e nella promozione dei loro diritti.
Scheda 2: PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE
2.1 - Valutazione
Consiste nell’utilizzo degli strumenti propri della professione, colloqui e visite domiciliare e/o in struttura, svolto dall’Assistente sociale al fine di decodificare la domanda e riconoscere il bisogno prioritario. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
b) incapacità di provvedere a se stessi;
c) presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell’Assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
a) la disponibilità personale di risorse di rete;
b) le condizioni di salute;
c) la situazione abitativa;
d) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
e) la capacità di assumere decisioni;
f) la capacità economica del diretto interessato;
g) la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte dellafamiglia.
In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, La valutazione della situazione avviene, da parte dell’Assistente sociale, con l’utilizzo di strumenti integrati e informatizzati all’uopo predisposti. il Servizio sociale opera secondo le modalità previste dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.
2.2 - Presa in carico
Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell’avvio di un processo di aiuto da parte del Servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale da parte dell’Assistente sociale di riferimento.
Xxx ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il Cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal Servizio sociale.
L’individuazione dell’Assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell’articolazione organizzativa e funzionale del servizio.
2.3 - Progetto personalizzato d’intervento
A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il Servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l’utenza e/o il rappresentante legale, in un’ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.
Nel caso in cui l’intervento si configurasse di natura integrata, il Servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.6
Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall’utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall’insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.
L’immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell’utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l’interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.
Il progetto personalizzato viene steso secondo modulistica allegata e sottoscritta dalle parti interessate.
2.4 - Dimissione/cessazione della presa in carico
La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:
raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato diintervento;
interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).
Annualmente il Servizio sociale rileva il grado di soddisfazione degli utenti attraverso gli strumenti predisposti dallo stesso Servizio sociale, dagli enti gestori dei servizi e previsti all’interno dei contratti sottoscritti.
Per tutte le fasi descritte l’Assistente sociale è tenuta alla puntuale compilazione in ogni parte della scheda sociale disponibile in formato digitale, attraverso lo strumento Health Portal, al fine di consentire l’estrazione di dati e la compilazione di report periodici.
2.5 - Monitoraggio e valutazione dei carichi di lavoro
Il Servizio sociale annualmente, entro l’approvazione del bilancio preventivo predispone per l’Amministrazione Comunale, una relazione relativa all’anno precedente in cui si evidenziano:
- La tipologia dei bisogni;
- La spesa sostenuta;
- Eventuali criticità e le linee progettuali per l’anno successivo.
6 V. la legge 7 agosto 1990, n. 241 rubricata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”
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Scheda 3: SERVIZIO TUTELA MINORI
3.1 - Descrizione del Servizio
Il servizio sovra-comunale di Tutela Minori assume la responsabilità tecnico-professionale della tutela dei minori mediante la conoscenza e la presa in carico integrata delle famiglie sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, accompagnandole nel percorso di crescita - recupero - valorizzazione delle loro capacità e risorse.
Il Servizio opera secondo il mandato conferitogli dall’Autorità Giudiziaria su tutto il territorio del Distretto di Treviglio mediante équipe multidisciplinari composte da assistenti sociali dell’A.S.C. Risorsa Sociale Gera d’Adda e da psicologi del Consultorio Familiare ASL, in stretta collaborazione con i servizi scolastici, educativi e con le altre realtà locali, al fine di favorire la corresponsabilità e l’attivazione del territorio nel rispondere ai bisogni della cittadinanza.
3.2 - Finalità
Il Servizio ha come finalità la tutela dei minori: in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, trascuratezza e abbandono, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative efamiliari.
Con riguardo ai procedimenti penali minorili, il Servizio offre accompagnamento, sostegno e monitoraggio al minore per tutta la durata del procedimento e più precisamente nell’ambito del progetto di “messa alla prova” disposto dal Tribunale per i Minorenni.
3.3 - Destinatari
I destinatari del Servizio Tutela Minori sono tutti i minori di età compresa tra 0 e 18 anni (o al massimo sino ai 21 anni in caso di prosieguo amministrativo), residenti o dimoranti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Treviglio e interessati da provvedimenti civili, penali o amministrativi dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario).
3.4 - Modalità di accesso al servizio
L’accesso di minori e famiglie al Servizio Tutela Minori è strettamente connesso e conseguente alla presenza di esplicito incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria, finalizzato all’approfondimento della conoscenza e della valutazione individuale e familiare, nonché alla definizione ed attivazione di interventi mirati e necessari a garantire la tutela dei minori.
La competenza del Servizio dipende pertanto dalle decisioni assunte dall’Autorità Giudiziaria e dalle conseguenti disposizioni impartite, esaurendosi nell’arco dei due anni successivi all’emissione dell’ultimo provvedimento salvo tempi differenti eventualmente stabiliti nell’ambito del procedimento giuridico.
3.5 - Tipologia delle prestazioni
Nei riguardi dei minori e delle famiglie interessate da procedimenti giuridici il Servizio Tutela Minori predispone un piano di intervento a tutela del minore e di supporto in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria circa l’attivazione di specifici interventi quali il
collocamento in Comunità - Alloggio Educative, l’Assistenza Domiciliare Minori, l’affido etero - familiare, il Servizio Incontri Protetti, ecc.
Il Servizio Tutela Minori, attraverso una supervisione psicologica ed il coinvolgimento delle proprie assistenti sociali, collabora con il Servizio sociale comunale offrendo la possibilità di un confronto per l’analisi delle situazioni di pregiudizio, la definizione della progettualità e la valutazione di una eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
3.6 - Durata del servizio
I tempi di attività e intervento del Servizio Tutela Minori sono variabili e strettamente connessi a quelli del procedimento civile, penale o amministrativo pendente presso l’Autorità Giudiziaria.
In linea generale, salvo differenti e specifiche disposizioni giuridiche, il Servizio Tutela Minori esaurisce la propria competenza decorsi due anni dall’emissione dell’ultimo provvedimento del Tribunale; qualora allo scadere del biennio sussistesse una condizione di rischio o pregiudizio per i minori, il Servizio scrivente procede a redigere e trasmettere alla Procura competente una nuova relazione di segnalazione, volta a chiedere una riapertura del procedimento giuridico a tutela del minori stessi.
3.7 - Compartecipazione al costo del servizio
Non è prevista attualmente alcuna compartecipazione al costo delservizio.
CAPO II - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITÀ
Scheda 4: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
4.1 - Descrizione del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato “S.A.D.”, è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell’ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura e/o famiglie di soggetti non autosufficienti.
4.2 - Finalità
Il S.A.D. è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.
Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:
a) l’autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
c) il sostegno delle famiglie impegnate nell’attività di cura;
d) l’integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.
4.3 - Destinatari
1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altranatura.
2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiutisignificativa.
4.4 - Modalità di accesso al servizio
Il Cittadino presenta la richiesta in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento, con cinque giorni lavorativi di preavviso in modo da permettere l’organizzazione del servizio.
La valutazione della situazione avviene, da parte dell’Assistente sociale, con l’utilizzo della scheda di progetto integrata informatizzata in uso da parte degli Ambiti della Provincia di Bergamo.
4.5 - Tipologia delle prestazioni
Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
b) sostegno della rete familiare dell’utente;
c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) eroga a domicilio le prestazioni socio assistenziali previste, dal lunedì alla domenica nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 (l’estensione alla domenica e ai giorni festivi deve avvenire nei casi di effettivo bisogno valutato e autorizzato dall’Assistente sociale del Comune di residenza).
La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio sociale e sottoscritto da entrambe le parti.
4.6 - Durata del servizio
In merito alla durata della prestazione si precisa che è composta da 40 o da 60 minuti comprensivi di prestazione domiciliare e tempo per lo spostamento dell’operatore.
L’intervento complessivo ha durata variabile a seconda di quanto definito nel PAI elaborato dall’Assistente sociale e sottoscritto dal beneficiario.
Il servizio viene garantito durante tutto l’anno nei giorni feriali. Nei giorni festivi viene fornito, in particolari situazioni in cui è assente la rete familiare, su proposta dell’Assistente sociale.
4.7- Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
Scheda 5: PASTI A DOMICILIO
5.1 - Descrizione del servizio
Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell’utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.
5.2 - Finalità
Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.
5.3 - Destinatari
I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di Treviglio, con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.
Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.
5.4 - modalità di accesso al servizio
Il Cittadino presenta la richiesta in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta alla richiesta presentata, completa di tutta la documentazione richiesta. Nei casi di urgenza, valutata dal servizio, si prevede l’attivazione del servizio, entro tre giorni lavorativi.
5.5 - Tipologia delle prestazioni
1. viene garantito un pranzo giornaliero mediante consegna a domicilio e con le caratteristiche dettagliate nei contratti in essere tra i Comuni e gli enti gestori del servizio e nel rispetto della normativa vigente in ambito igienico sanitario.
2. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari esigenze dietetiche, se documentate da apposita certificazione medica.
5.6 - Durata del servizio
Il servizio viene garantito durante tutto l’anno nei giorni feriali. Nei giorni festivi viene fornito, in particolari situazioni in cui è assente la rete familiare, su proposta dell’Assistente sociale.
5.7- Compartecipazione al costo del servizio
1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
Scheda 6: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
6.1 - Descrizione del servizio
Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell’accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.
6.2 - Finalità
Il trasporto sociale è un servizio in favore di persone fragili e svantaggiate, utile a facilitare:
a) l’accesso alle strutture sanitarie;
b) l’accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
c) l'accesso a servizio semi-residenziali;
d) l’accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
e) l’accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all’integrazione esocializzazione;
f) l’accesso ai luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.
6.3 - Destinatari
Sono destinatari del servizio:
a) persone disabili;
b) pazienti oncologici e/o emodializzati;
c) persone anziane o disabili non autosufficienti;
d) situazioni segnalate dal Servizio sociale.
Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto, previa autorizzazione da parte dell’Assistente sociale.
Il Servizio è offerto compatibilmente con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione comunale o del soggetto gestore e compatibilmente con le risorse di bilancio.
6.4 - modalità di accesso al servizio
Il Cittadino presenta la richiesta in Comune presso l’ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento, con cinque giorni lavorativi di preavviso in modo da permettere l’organizzazione del servizio. Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, completa di tutta la documentazione richiesta, è garantita una risposta alla richiestapresentata.
6.5 - Tipologia delle prestazioni
Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà del Comune o del soggetto gestore, o con veicoli forniti da ditte esterne per la stessa finalità, in comodato d’uso gratuito all’ente, ove possibile dotati di specifica attrezzatura e/o modifica strutturale per il trasporto anche di persone disabili.
Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
Il servizio comprende il trasporto di andata e ritorno dall’abitazione dell’utente e l’accompagnamento all’interno della struttura di destinazione.
Considerata la natura sociale del trasporto, non possono essere effettuati accompagnamenti di persone che richiedano sorveglianza sanitaria continua o che comportino l’utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati dal punto di vista sanitario.
Dove il trasporto riguarda minori o persone che necessitano di sorveglianza specifica valutata dall’Assistente sociale, il servizio deve essere organizzato prevedendo un genitore o un accompagnatore maggiorenne, oltre all’autista.
6.6 - Durata del servizio
Il servizio di trasporto viene garantito dal lunedì al venerdì per un minimo di 42 settimane annue.
6.7 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
La lunghezza dei percorsi abituali è preventivamente definita, tenendo conto dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite utilizzo dei servizi di mappe disponibili. La distanza utilizzata è calcolata forfettariamente dalla sede di partenza del trasportatore a quella di destinazione e arrotondata all’unità.
Scheda 7: SERVIZIO DI TELESOCCORSO
7.1 - Descrizione del servizio
Il servizio di telesoccorso è rivolto a persone anziane o disabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.
7.2 - Finalità
Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:
1. tutelare la salute degli utenti;
2. essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole;
3. permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali.
7.3 - Destinatari
Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nei Comuni dell’Ambito di Treviglio e precisamente:
1. anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo - relazionale;
2. anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata;
3. adulti disabili o affetti da particolari patologie.
7.4 - Modalità di accesso
Il Cittadino presenta la richiesta in Comune presso l’ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta alla richiesta presentata, completa di tutta la documentazionenecessaria.
7.5 - Tipologia delle prestazioni
Il servizio consta delle seguenti attività:
A. TELEASSISTENZA: servizio volto ad instaurare un rapporto di conoscenza, sostegno e fiducia attraverso chiamate periodiche reciproche tra l’utente e gli operatori di idonea Centrale Operativa, effettuate attraverso apposito apparecchio installato presso ildomicilio.
B. TELESOCCORSO: servizio che consente alla persona assistita, in caso di malore o di incidente domestico, premendo il tasto di apposito telecomando, di allertare idonea Centrale Operativa che provvede ad inviare al domicilio dell’assistito, i familiari o l’assistenza medica necessaria e segue l’intera procedura di soccorso in continua
comunicazione con l’assistito mediante il dispositivo di “viva-voce”, incorporato nell’apparecchio in dotazione presso l’abitazione dell’utente.
C. TELECONTROLLO: servizio finalizzato alla verifica costante del funzionamento dell’apparecchiatura installata al domicilio, effettuato da parte del gestore del servizio stesso.
7.6 - Durata del servizio
Il servizio è attivo 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per la durata dell’intero anno solare, attraverso il collegamento con una centrale operativa adibita alla gestione delle emergenze, del soccorso e dell'assistenza.
7.7 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
CAPO III - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI
Scheda 8: ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (A.D.H.)
8.1 - Descrizione del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare handicap, (A.D.H.) è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi (Progetti Educativi Domiciliari) rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.
8.2 - Finalità
Il servizio è finalizzato a migliorare la qualità della vita dei minori con disabilità e dei loro familiari, in particolare per quanto riguarda il livello di adattamento, di autonomia e di autodeterminazione.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
a) sviluppare e mantenere abilità specifiche con particolare attenzione a:
- abilità cognitive;
- abilità di comunicazione;
- abilità di autonomia personale, domestica e comunitaria;
- abilità sociali.
b) facilitare gli apprendimenti collegati alle attività scolastiche;
c) ridurre la presenza di comportamenti problematici manifestati dalminore;
d) potenziare le competenze dei familiari e degli altri interlocutori significativi per favorire la gestione quotidiana del minore.
e) individuare e implementare le modifiche ambientali necessarie per favorire l’adattamento del minore.
f) facilitare la gestione del tempo libero del minore mediante la realizzazione di attività che rispondano ai suoi specifici interessi;
g) favorire l’integrazione sociale del minore all’interno dei suoi contesti di vita, compreso l’allargamento della sua rete sociale;
h) permettere ai familiari momenti di sollievo.
8.3 - Destinatari
Bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni, con disabilità di diversotipo.
8.4 - Modalità di accesso al servizio
Il Cittadino presenta la richiesta in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta alla richiesta presentata. E’ altresì possibile l’attivazione del servizio su proposta dell’Assistente sociale o dei servizi territoriali secondo le modalità esplicitate nei “Principi e criteri generali della gestione del
servizio di assistenza educativa per minori con disabilità e disagio sociale, a scuola e/o presso il domicilio, mediante accreditamento e voucherizzazione”.
8.5 - Tipologia delle prestazioni
La tipologia delle prestazioni è declinata nei “Principi e criteri generali della gestione del servizio di assistenza educativa per minori con disabilità e disagio sociale, a scuola e/o presso il domicilio, mediante accreditamento e voucherizzazione”.
8.6 - Durata
La durata dell’intervento è vincolata dal progetto individuale.
8.7 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità le modalità specificate all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
Scheda 9: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)
9.1 - Descrizione del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato “A.D.M.”, consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un’équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L’affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all’interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.
9.2 - Finalità
Le finalità del servizio A.D.M. sono preventive e riparative volte a: tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare; favorire l’integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
accompagnare i genitori all’interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.
9.3 - Destinatari
Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:
a. sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;
b. che necessitano di interventi di assistenza educativa nell’ambito di un progetto di tutela del minore all’interno del contesto parentale;
c. che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.
Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
9.4 - Modalità di accesso
L’attivazione del servizio avviene su proposta dell’Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell’Autorità Giudiziaria.
9.5 - Tipologia delle prestazioni
1. L’assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo famigliare. L’affiancamento educativo avviene nel contesto naturale di vita del minore: all’interno della casa e in altri luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale in cui il nucleo familiare vive.
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2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal Servizio sociale.
Le prestazioni socio-educative richieste alla ditta appaltatrice sono comprensive di:
a) valutazione educativa e formulazione di un progetto educativo complessivo che tenga conto di tutto il sistema di relazioni;
b) intervento educativo personalizzato al soggetto minore nel contesto familiare, eventualmente anche in raccordo con altre agenzie presenti sul territorio (es. scuole, CAG; ecc.) sulla base di un progetto educativo individualizzato elaborato dal servizio competente;
c) raccordo con l'équipe territoriale competente titolare del caso per garantire l'organicità degli interventi, sulla base del progetto concordato;
d) raccordo con i singoli Comuni di residenza dei minori, con il referente per l’Azienda, con il servizio competente che ha la titolarità del caso per la condivisione e la verifica del progetto.
9.6 - Durata
Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti (operatori sociali referenti e coordinatore); in linea generale si prevede che l’A.D.M. abbia una durata di un anno, prorogabile in base al progetto.
9.7 - Compartecipazione al costo del servizio
Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio
Scheda 10: SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI
10.1 - Descrizione del servizio
Il Servizio incontri protetti, che interviene esclusivamente su mandato dell’Autorità Giudiziaria a favore e tutela dei minori, consiste nella realizzazione di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori, interrottasi a causa dell’allontanamento dei minori o di altre problematiche familiari.
10.2 - Finalità
Il servizio è finalizzato a:
a. promuovere relazioni genitori-figli funzionali all’interesse del minore verso il raggiungimento dell’autonomia del rapporto;
b. garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
c. attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione dipositive relazioni;
d. utilizzare l’osservazione come modalità per facilitare la relazione;
e. garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale, salvaguardando il superiore interesse dei minori.
10.3 - Destinatari
Destinatari del servizio sono i minori sottoposti alla tutela dell’Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regolamenta il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affido etero - familiare, inserimento in comunità d’accoglienza.
10.4 - Modalità di accesso
L’accesso al Servizio incontri protetti è subordinato ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ne prescriva l’attivazione con conferimenti dell’incarico al Servizio Tutela Minori o, eccezionalmente, al Servizio sociale.
10.5 - Tipologia delle prestazioni
Il Servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può concretizzarsi in:
- incontri facilitati in spazio neutro, con possibilità di programmare uscite esterne previo accordo con il Servizio Tutela Minori;
- incontri in parziale protezione e autonomia, con modulazione della presenza dell’educatore (sempre presente, a distanza, dietro lo specchio unidirezionale, non sempre presente), a seconda degli obiettivi del progetto;
- incontri a domicilio, in fasi specifiche del progetto (ad esempio in fase conclusiva del progetto al fine di facilitare il mantenimento autonomo deirapporti).
Accanto a questo, se richiesto in fase di progettazione dell’intervento, è altresì possibile prevedere un tempo iniziale di preparazione ed uno finale di rielaborazione in cui l’operatore incontra i minori e i genitori separatamente, nonché la partecipazione dell’educatore ad alcuni colloqui di rielaborazione con il/i genitore/i, anche alla presenza del responsabile del Servizio Incontri Protetti o dell’Assistente sociale del Servizio Tutela Minori.
Al termine di ogni incontro l’operatore redige un report dello stesso, che verrà poi trasmesso al Servizio Tutela Minori.
10.6 - Durata
Le modalità ed i tempi del percorso di Incontri Protetti sono definiti in fase di programmazione dal Servizio Tutela Minori dell’Ente “Risorsa Sociale Gera d’Adda”, in base a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria ed alla disponibilità di tutti i soggetticoinvolti.
10.7 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
Scheda 11: SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI
11.1 - Descrizione del servizio
L’affido familiare è una forma di aiuto temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l’accoglienza temporanea del minore presso risorse familiari presenti sul territorio disponibili a prendersi cura di lui e ad accompagnarlo nella crescita.
L’affido è disciplinato dalla L. 184/83 e successive modifiche e puòessere:
- a tempo pieno quando il minore vive stabilmente presso la casa dell’affidatario
- diurno/part-time quando l’aiuto e l’accoglienza vengono offerti per un periodo limitato di tempo come qualche giorno/ore a settimana, il week-end o le vacanze.
Ogni progetto viene definito in collaborazione con i Servizi sociali.
11.2 - Finalità
Il Servizio affidi si propone di promuovere sul territorio la cultura dell’accoglienza nell’ottica di incrementare il numero di persone/famiglie disponibili ad accogliere un minore e mettere in campo interventi flessibili meglio rispondenti alle esigenze di minori e famiglie, migliorando sempre più l’incrocio tra il bisogno emergente e le risorse attivabili (con relativa ottimizzazione/riduzione della spesa).
11.3 - Destinatari
Le attività del Servizio affidi sono principalmente rivolte a due tipologie didestinatari:
a) i minori residenti sul territorio dell’ambito di Treviglio, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di cura;
b) le famiglie o singoli soggetti non necessariamente residenti nell’ambito di Treviglio che, su base volontaria, si rendono disponibili ad accogliere temporaneamente nella propria casa un minore e a prendersene cura.
11.4 - Modalità di accesso al servizio
I minori destinatari di progetti di accoglienza sono necessariamente quelli segnalati dal Servizio sociale comunale o dal Servizio Tutela Minori, con o senza la presenza di un mandato specifico dell’Autorità Giudiziaria.
L’accesso delle persone/famiglie disponibili all’accoglienza di minori è invece libero e spontaneo e avviene mediante il contatto telefonico e la posta elettronica.
11.5 - Tipologia delle prestazioni
Il Servizio affidi, così come previsto dalle "Linee Guida per la gestione associata degli interventi di accoglienza di minori e genitori soli con bambini presso strutture residenziali e presso famiglie affidatarie” approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Treviglio:
- realizza sul territorio interventi ed eventi di sensibilizzazione e promozione dell’accoglienza e dell’affido familiare;
- incontra, conosce ed orienta le persone/famiglie che si propongono per un’esperienza di accoglienza;
- si occupa dell’abbinamento tra il minore segnalato dal Servizio sociale/Servizio Tutela Minori e la persona/famiglia affidataria, nonché di curarnel’inserimento;
- sostiene, accompagna e monitora la persona/famiglia affidataria per tutta la durata del progetto di accoglienza.
11.6 - Durata
La durata dei progetti di affido, e dunque degli interventi messi in atto dal Servizio affidi, è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore; in linea di massima, si va da un minimo di un anno ad un massimo di due, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.
Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affido potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal Servizio sociale/Tutela Minori e dal Servizio affidi, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.
11.7 - Compartecipazione al costo del servizio
Non è prevista compartecipazione al costo da parte dell’utenza.
Scheda 12: VOUCHER SOCIO EDUCATIVI
12.1 - Descrizione dell’intervento e finalità
Il voucher è un titolo di acquisto di servizi con finalità ludiche, educative, aggregative, ricreative gestiti da soggetti pubblici e privati, profit e non profit, accreditati dal Comune o dall’Ambito, finalizzato alla riduzione della retta, direttamente erogati all’Ente Gestore.
L’erogazione dei voucher per l’attivazione dei servizi è vincolata allo stanziamento annuale di specifici finanziamenti regionali, pertanto non hanno una durata e un importo assicurato e definito a priori, ma stabilito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci, in base agli stanziamenti e recepito dai singoli Comuni e dalla Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale.
12.2 - Destinatari
Destinatari del voucher sono nuclei familiari e singoli residenti nei Comuni dell’Ambito di Treviglio.
12.3 - Modalità di accesso
Il Cittadino presenta la richiesta di voucher in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. La disponibilità del voucher e i requisiti per accedervi sono pubblicizzati attraverso i siti dei Comuni e della Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale.
12.4 - Tipologia delle prestazioni
Sono possibili:
1. voucher educativi e/o assistenziali finalizzati all’autonomia e alla socializzazione di soggetti disabili o in condizione di fragilità sociale;
2. voucher interventi di sollievo in favore di famiglie con persone disabili e/o anziane;
3. voucher per laboratori socio occupazionali per disabili fisici e o psichici;
4. voucher per interventi finalizzati all’inserimento lavorativo rivolto a soggetti disabili;
5. voucher prima infanzia: riduzione della retta di accesso a nidi, micro-nidi, nidi in famiglia, centri prima infanzia.
L’importo corrispondente al voucher riconosciuto alle famiglie viene versato al gestore accreditato ed è vincolato alla durata e alle modalità espresse nel progetto personalizzato condiviso e sottoscritto dalle parti.
12.5 - Durata
La durata delle prestazioni oggetto del voucher sono definite dal progetto a cura dell’Assistente sociale.
12.6 - Compartecipazione ai costi
La quota di compartecipazione è definita da specifico bando annuale predisposto dai Comuni o dalla Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale.
CAPO IV - INTERVENTI TERRITORIALI
Scheda 13: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (S.F.A.), SERVIZI TERRITORIALI HANDICAP (S.T.H.) E CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)
13.1 - Descrizione del servizio
Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato “S.F.A.”, è un Servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.
Il servizio territoriale per persone disabili, di seguito denominato “S.T.H.”, è un Servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che offre prestazioni educative e attività ludico-ricreative in percorsi socio educativi individualizzati.
Il servizio CSE è un servizio diurno che promuove interventi socio educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) per ogni ospite disabile.
13.2 - Finalità
1. Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all’acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all’acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.
2. Il servizio territoriale per persone disabili è finalizzato a:
a) offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona condisabilità;
b) promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
c) monitorare il benessere della persona mediante la quotidianità degli interventi, al fine di prevenire un eventuale aggravamento delle condizioni di fragilità.
3. Gli interventi previsti dal C.S.E. sono di tipo socio educativ o socio animativi e sono finalizzati:
- alla autonomia personale;
- alla socializzazione;
- al mantenimento del livello culturale;
- propedeutici all’inserimento nel mercato del lavoro.
13.3 - Destinatari
1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:
a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.
2. Destinatari del servizio territoriale per persone disabili sono persone disabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni. Accedono in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.
3. Destinatari del CSE sono persone in situazione di disabilità, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.
13.4 - Modalità di accesso al servizio
Il Cittadino presenta la richiesta presso il servizio SFA, STH, CSE. E’ possibile la condivisione del progetto con l’Assistente sociale comunale, in particolare rispetto alla appropriatezza dell’intervento, alle caratteristiche dello stesso e qualora vi sia una richiesta di sostegno economico alla spesa. Il Servizio sociale è il soggetto titolare del progetto individualizzato, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L’inserimento in struttura deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell’appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte territoriali.
13.5 - Tipologia delle prestazioni
1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, orientati all’autonomia personale e al raggiungimento di obiettivi specifici, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
2. Il servizio S.T.H. è caratterizzato dall'offerta di prestazioni principalmente a carattere ludico- ricreativo e risocializzante, condivise con la famiglia e realizzate da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo
a) laboratori educativi;
b) attività di orientamento socio-ricreativo che consentano l’inserimento di persone con disabilità nei gruppi sportivi, ricreativi, culturali, sociali presenti sul territorio;
c) attività ludico-ricreative ed espressive svolte sia all’interno del servizio che in altri contesti del territorio;
d) altre attività educative e/o animative contemplate nel progetto individualizzato del soggetto disabile;
e) attività di formazione nel territorio sui temi della disabilità.
3. Il servizio C.S.E. propone percorsi educativi personalizzati, singoli e di gruppo relativi all’area emotivo - relazionale, area dell’autonomia e area occupazionale
La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.
13.6 - Durata del servizio
La durata dell’intervento è variabile in base al progetto individuale della persona
13.7 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 2, del presente Regolamento.
Scheda 14: PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR)
14.1 - Descrizione del servizio
Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato “P.R.R.”7, consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell’ambito di normali contesti lavorativi all’interno di un percorso socio educativo individualizzato.
14.2 - Tipologia delle prestazioni
1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l’attuazione del progetto. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.
2. Ogni beneficiario è assicurato presso l’INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.
3. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale.
14.3 - Finalità
Il servizio è finalizzato a:
a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l’esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l’identità professionale;
d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.
14.4 - Destinatari
Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.
14.5 - Compartecipazione al costo del servizio
Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.
7 Ai sensi dello specifico “Protocollo provinciale d’intesa relativo all’attivazione di progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)” del 16/05/2014
Scheda 15: NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)
15.1 - Descrizione del servizio
Il NIL si occupa di orientamento e inserimento lavorativo di persone con disabilità e a rischio di emarginazione. Nel 2010 il NIL di Risorsa Sociale Gera d’Adda ha ottenuto la certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001 e l’accreditamento necessario per l’iscrizione all’Albo Regionale dei servizi per il lavoro, così come previsto dalla L. R. 22/2006.
15.2 - Finalità
La finalità principale è quella di favorire la ricerca, l’inserimento e il mantenimento del lavoro da parte di persone in situazione di vulnerabilità, facendo attenzione alla loro qualità di vita e alla soddisfazione delle aziende accoglienti.
15.3 - Destinatari
Persone inoccupate o disoccupate, con o senza invalidità, che necessitano di supporto specifico per la ricerca, l’inserimento e il mantenimento del lavoro a causa di problematiche personali e ambientali riconducibili a:
Disagio psichico;
Limitazioni connesse con la salute intellettiva, neurologica, sensorialee fisica; Uso di sostanze;
Fattori psicosociali e ambientali (tutela, minoranze etniche, bassa scolarizzazione, problemi con il sistema legale, gravi problemi economici e abitativi).
15.4 - Accesso al servizio
Le persone accedono al NIL su segnalazione dei Servizi sociali comunali e dei servizi specialistici (Ambulatorio Psichiatrico, Servizio Dipendenze, Servizio Tutela, ecc.). Il servizio è per sua natura aperto a tutti, ma sceglie di occuparsi prioritariamente di situazioni per le quali esistono maggiori ostacoli all’ottenimento di un lavoro soddisfacente.
15.5 - Tipologia delle prestazioni
L’attività del NIL prevede:
a) Accoglienza nuovi casi e consulenza di orientamento;
b) Interventi di inserimento al lavoro mediante tirocini e altri strumenti utili allo scopo;
c) Interventi di follow up e per il mantenimento del lavoro;
d) Sensibilizzazione alle aziende del territorio;
e) Individuazione di nuove aziende disponibili a collaborare;
f) Azioni di fund raisng.
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15.6 - Durata
Le modalità ed i tempi degli interventi vengono concordati sulla base dello specifico progetto.
15.7 - Compartecipazione al costo del servizio
Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza.
CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO
Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, ovvero l’erogazione di titoli sociali o d modalità di sostegno diverse da quelle monetarie, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia della persona e del nucleo familiare.
Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giuntacomunale.
Scheda 16: CONTRIBUTI ECONOMICI
16.1 - Descrizione del servizio
I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del Servizio sociale volto a favorire il contenimento del disagio e l’acquisizione dell’autonomia.
16.2 - Finalità
Il contributo economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
16.3 - Destinatari
Destinatari dell’intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione residente nei Comuni dell’Ambito di Treviglio, salva l’estensibilità ai soggetti di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio- economico.
16.4 - Modalità di accesso
Il Cittadino presenta la richiesta in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta dalla presentazione della richiesta, completa di tutti i documenti necessari.
La richiesta di contributo economico è sottoposta al vaglio del Servizio sociale che procede secondo l’iter descritto alla scheda 2.
La soglia ISEE per l’ accesso al contributo economico corrisponde al valore economico della soglia di accesso ai contributi, è espresso in termini di valore ISEE ed è determinato dalla Giunta comunale, in base agli indirizzi dati dall’Assemblea dei Sindaci.
L’Importo massimo erogabile corrisponde all’importo massimo del contributo erogabile ed è stabilito con provvedimento della Giunta Comunale, in base agli indirizzi dati dall’Assemblea dei Sindaci;
I motivi di diniego del contributo:
superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi;
L’intervento economico non è attivato qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi a quello economico, proposti dal servizio al fine delle mobilitazione delle risorse personali dell’interessato;
L’intervento non potrà essere attivato qualora non ci siano sufficienti risorse nel bilancio comunale e/o di Ambito.
La concessione è vincolata alla elaborazione e sottoscrizione di un condiviso progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell’autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l’obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.
In un’ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è auspicabile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità (previa adeguata assicurazione RC e INFORTUNI).
16.5 - Tipologia dell’intervento
E’ previsto il contributo economico quale misura di sostegno finalizzata all’inclusione sociale e al contrasto della povertà, mediante progetti personalizzati a favore di persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con l’utenza e da questa debitamente sottoscritto. Il contributo può essere erogato anche attraverso modalità quali convenzioni e/o accordi con enti e associazioni riconosciute e presenti sul territorio. Il contributo può essere erogato direttamente all’interessato o al soggetto creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Nel caso di posizione debitoria nei confronti del Comune verrà valutata e concordata tra operatore incaricato e utente la possibilità di compensare eventuale debito o parte dello stesso.
16.6 - Durata
Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:
l’adesione fattiva al progetto personalizzato;
la messa in atto da parte del richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.
L’evoluzione del progetto in termini di raggiungimento degli obiettivi.
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Scheda 17: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI
17.1 - Descrizione dell’intervento
Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie o alle reti di famiglie affidatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale, così come previsto dalle “Linee Guida per la gestione associata degli interventi di accoglienza minori e genitori soli con bambini presso strutture residenziali e presso famiglie affidatarie” approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Treviglio.
17.2 - Finalità
Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleoaffidatario.
17.3 - Destinatari
Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti in uno dei Comunidell’Ambito.
17.4 - Modalità di erogazione
1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale. In caso di affido di più minori ad uno stesso nucleo familiare, il contributo viene moltiplicato per il numero di minori.
2. Il Comune valuta discrezionalmente l’erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell’ordinamento italiano.
3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest’ultimo erogato previa valutazione del Servizio sociale comunale con il servizioaffidi.
4. In caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base puòessere aumentato.
5. L’importo del contributo economico per affido viene determinato dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle rette e delle tariffe, in base alle indicazioni date dall’Assemblea dei Sindaci.
17.5 - Durata
La durata dell’intervento coincide con la durata del progetto di affido.
17.6 - Compartecipazione al costo del servizio
Non è prevista alcuna compartecipazione al costo da parte dei genitori del minore per tutta la durata del primo anno di affido. Successivamente è prevista una compartecipazione al costo
sostenuto dal Comune, per quanto riguarda l’affido a tempo pieno, nella misura stabilita all’art. 8, comma 1 del presente Regolamento.
Nel caso di minore disabile, in affido a tempo pieno, beneficiario dell’indennità di frequenza il progetto individualizzato individuerà i criteri di utilizzo della stessa indennità.
Scheda 18: CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
18.1 - Descrizione dell’intervento
Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di proprietà dei Comuni, a favore di nuclei familiari che presentano una comprovata provvisoria eccezionale grave condizione economica.
18.2 - Finalità
Il contributo di solidarietà è finalizzato al superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone, di locazione e dei servizi ,degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER) e di proprietà dei Comuni.
18.3 - Destinatari
1. Destinatari del contributo di solidarietà sono gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ALER) e di proprietà dei Comuni , che si trovino in una condizione di grave disagio socio- economico e che presentano una capacità economica inferiore alla soglia di accesso ai contributi ordinari.
2. Non possono accedere al contributo di solidarietà gli assegnatari che occupano alloggi sottoutilizzati.
18.4 - Modalità di accesso
1. La valutazione della richiesta di contributo di solidarietà avviene previa istruttoria del Servizio sociale comunale.
2. I contributi di solidarietà vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate alle forme di sostegno economico con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.
3. Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati, sarà annotato nella contabilità dell’inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri. A tale fine il contributo erogato dal Comune viene corrisposto all’Ente proprietariodell’alloggio.
4. Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l’acquisto dell’alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell’inquilino aspirante acquirente degli importi del contributo di solidarietà corrisposti nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.
18.5 - Tipologia della prestazione
Per contributo di solidarietà si intende un beneficio economico volto a sostenere il pagamento del canone di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
18.6 - Durata
Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all’interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell’autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestato di norma a favore della copertura parziale del canone di affitto in riferimento all’annualità oggetto della richiesta. Il contributo di solidarietà viene erogato in riferimento alle spese accessorie che sono variabili, diversamente dal canone che viene determinato in base al reddito. Costituiscono condizioni per la proroga:
l’adesione fattiva al progetto personalizzato;
la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno;
L’evoluzione del progetto in termini di raggiungimento degli obiettivi.
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CAPO VI - INTERVENTI ECONOMICI AD XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
Xxxxxx 00: CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI
19.1 - Descrizione dell’intervento
Il Comune, nell’ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
L’Assistente sociale del Comune verifica preventivamente l’effettiva impossibilità del mantenimento dell’anziano o dell’inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.
Per contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla situazione complessiva e alla capacità economica del nucleo familiare, liquidato direttamente all’ente gestore.
Il contributo/voucher erogato dai Comuni, viene stanziato nei limiti delle risorse assegnate agli interventi di sostegno economico con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale, tenuto conto degli indirizzi espressi dall’Assemblea dei Sindaci.
Il contributo/voucher erogato dall’Azienda Risorsa Sociale, viene assegnato in base alle disponibilità previste annualmente all’interno del Bilancio previsto da Risorsa Sociale in base alle assegnazioni ricevute e alle indicazioni date dall’Assemblea dei Sindaci.
19.2 - Finalità
Il contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato agarantire:
a) alle persone disabili ovvero alle persone adulte in condizioni di gravissima marginalità una risposta residenziale al bisogno abitativo;
b) alle persone anziane non autosufficienti o disabili gravi che non possono essere assistite a domicilio un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.
19.3 - Destinatari
1. Destinatari del contributo per l’integrazione della retta di servizi residenzialisono:
a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza adomicilio;
b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.
2. Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi residenziali sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell’utenza e la necessità di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio
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per la persona richiedente certificata da un servizio pubblico ovvero disposta dall’Autorità Giudiziaria.
3. La scelta della struttura di ricovero non è rimessa all’assoluta discrezione dell’utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell’individuazione della scelta migliore nell’interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto tra le parti, con un esame specialistico svolto da struttura pubblica alla quale venga sottoposta anche la valutazione in merito all’idoneità della struttura rispetto ai bisogni rilevati.
19.4 - modalità di accesso
La valutazione della richiesta di contributo/voucher deve essere presentata al Servizio sociale negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento.
19.5 - tipologia delle prestazioni
Contributo/voucher:
per ricovero definitivo in RSA; per ricovero sollievo in RSA;
per ricovero in strutture residenziali per disabili (CSS RSD); per sollievo in strutture residenziali per disabili (CSS RSD); per retta sociale per appartamenti di residenzialità leggera; per ricovero in unità di offerta sociale per adulti.
19.6 - durata
Per inserimenti in strutture a carattere residenziale il contributo/voucher è concesso a tempo indeterminato con verifiche annuali della sussistenza dei requisiti e della quota di compartecipazione.
Per ricoveri temporanei di sollievo la durata del contributo/voucher è definita all’interno degli specifici bandi predisposti dall’Azienda Risorsa Sociale e approvati dall’Assemblea dei Sindaci.
19.7 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l’acquisto della prestazione secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.
Il contributo per l’integrazione retta sarà pari alla differenza tra la retta complessiva e la quota di compartecipazione sostenibile dall’utenza.
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Scheda 20: CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI
20.1 - Descrizione dell’intervento
Per contributo per l’integrazione della retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale o sociosanitario per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell’utenza e liquidato direttamente all’ente gestore.
20.2 - Finalità
Il contributo è finalizzato a garantire l’inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopodi:
a) offrire un sostegno all’utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l’integrazione sociale;
b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell’autonomia e dell’identità.
20.3 - Destinatari
1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l’utenza che necessita di prestazioni socio- educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.
2. Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell’utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.
20.4 - Modalità di accesso
Il Cittadino, presenta la richiesta in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta alla richiesta presentata, completa di tutta la documentazione richiesta.
Il Cittadino presenta la richiesta presso il servizio. E’ prevista la condivisione e la sottoscrizione del progetto tra la famiglia, l’ospite e con l’Assistente sociale comunale, in particolare rispetto alla appropriatezza dell’intervento, alle caratteristiche dello stesso e qualora vi sia una richiesta di sostegno economico alla spesa.
Il Servizio sociale è il soggetto titolare del progetto individualizzato, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L’inserimento in struttura deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell’appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte territoriali.
20.5 - Compartecipazione al costo del servizio
È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l’acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 2, del presente Regolamento.
Relativamente ai CENTRI DIURNI DISABILI i Comuni dell’Ambito stabiliscono la medesima compartecipazione a carico delle famiglie al fine di garantire uniformità di trattamento ai cittadini di tutto il territorio dell’Ambito.
Scheda 21: CENTRI DIURNI PER MINORI
21.1 - Descrizione del servizio
Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.
21.2 - Finalità
Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l’inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.
21.3 - Destinatari
Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall’esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per iminori.
21.4 - Modalità di accesso
Il Cittadino presenta la richiesta in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente sociale, negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Entro 30 giorni è garantita una risposta alla richiesta presentata, completa di tutta la documentazione richiesta.
21.5 - Tipologia delle prestazioni
Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all’apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l’inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l’anno scolastico e per parte dell’estate.
21.6 - Durata
La durata varia in base al progetto individualizzato.
21.7 - Compartecipazione al costo del servizi.
È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l’acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 2, del presente Regolamento.
Scheda 22: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
22.1 - Descrizione del servizio
La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale, organizzato per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio di mensa scolastica è un servizio di supporto all’attività scolastica vera e propria ed è rilevante per l’importanza dietetica, nutrizionale, di socializzazione e per gli aspetti di educazione alimentare.
22.2 - Finalità
Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico. L’acquisizione di un corretto rapporto con il cibo è basilare per prevenire disturbi alimentari e della crescita.
22.3 - Destinatari
Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica agli alunni che frequentano attività scolastiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa delle scuole presenti sul territorio comunale. Dove sia un offerta prevista dal piano formativo delle scuole il Comune fornisce il servizio previa stipula di un accordo condiviso tra le parti e solo nei giorni di rientro pomeridiano.
22.4 - Modalità di accesso al servizio
Il Cittadino può presentare domanda presso il Servizio scolastico del Comune dove è collocata la scuola negli orari di apertura degli uffici.
L’accettazione della domanda è subordinata alla verifica del regolare pagamento delle somme dovute negli anni precedenti.
La concessione dell’agevolazione è subordinata alla frequenza continuativa del servizio.
22.5 - Compartecipazione al costo del servizi
È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
SCHEDA 23: ASE (ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA)
23.1 - Descrizione del servizio
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica (ASE) consiste in un sostegno temporaneo all'alunno con disabilità certificata. L’intervento educativo e assistenziale nella scuola fa parte del più ampio progetto di vita della persona che coinvolge la famiglia, la scuola e i servizi territoriali.
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è da intendere come l’ insieme delle azioni e dei servizi posti in essere da apposito operatore per assicurare ad una persona disabile, in relazione alla diversa età, le condizioni per la migliore qualità di vita nei contestiscolastici.
23.2 - Finalità
Il servizio ha le seguenti finalità:
- promuovere lo sviluppo psico-fisico dell’alunno con disabilità attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati, che agiscano sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione, valorizzando le caratteristiche e le risorse di ogni utente;
- favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica ed extra scolastica dei disabili, sostenendone l’integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- promuovere, in raccordo con tutte le parti coinvolte azioni, progetti, interventi di sostegno e promozione al soggetto singolo;
23.3 - Destinatari
Il Comune in forma singola o associata, fornisce il servizio di ASE lungo tutta la durata del percorso scolastico, tranne che per la frequenza alle scuole superiori e/o professionali, rispetto alle quali sono possibili accordi tra i Comuni e la Provincia, in qualità di Ente titolare del servizio.
La condizione di disabilità è dimostrata con la seguentedocumentazione:
a) certificazione ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92 (rilasciata dalla Commissione medico - legale dell’ASL competente per territorio);
b) accertamento dello stato di handicap, ai sensi dell’art. 3 - commi 1 e 3 - della legge 104/1992, rilasciata dal Collegio per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap, ai sensi del D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185 e della conseguente Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/3449 del 7 novembre 2006, con decorrenza gennaio 2007, (ulteriore riferimento: circolare 11 dicembre 2006, n. 28 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale)
c) richiesta attestante la necessità di assistenza rilasciata dai servizi competenti per territorio o accreditati dalla Regione Lombardia;
23.4 - Modalità di accesso
La famiglia, riceve, in sede di Collegio ASL di Accertamento della condizione di handicap ai fini scolastici, la scheda che attesta la necessità di assistenza educativa. La famiglia, se lo ritiene, invia copia della scheda al Comune di residenza presso il Servizio sociale, per la richiesta di attivazione del servizio di assistenza scolastica educativa. La richiesta è formalizzata per iscritto secondo apposito modulo predisposto.
Il servizio viene attivato secondo le modalità e i tempi definiti dal contratto tra il Comune, in forma singola o associata e gli enti gestori del servizio.
23.5 - Tipologia delle prestazioni
Le prestazioni sono riferite alle attività contenute nel PEI (Progetto Educativo Individualizzato) e sono prevalentemente di supporto alle seguentifunzioni:
a) sviluppare e mantenere abilità specifiche con particolare attenzione a:
o abilità cognitive;
o abilità di comunicazione;
o abilità di autonomia personale, domestica e comunitaria;
o abilità sociali;
b) facilitare gli apprendimenti collegati alle attività scolastiche;
c) ridurre la presenza di comportamenti problematici manifestati dalminore;
d) favorire l’integrazione sociale del minore all’interno del gruppo classe e dei suoi contesti di vita, compreso l’ampliamento della sua rete sociale.
23.6 - Durata
La prestazione è assicurata per tutta la durata del percorso scolastico, nel caso di frequenza alle scuole superiori e/o professionali, sono possibili accordi tra i Comuni e la Provincia, in qualità di Ente titolare del servizio.
23.7 - Compartecipazione al costo del servizi.
Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dell’ utenza.
Scheda 24: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
24.1 - Descrizione del servizio
Il servizio di trasporto scolastico è svolto a favore degli utenti residenti con l’obiettivo di sostenerli nell’assolvimento dell’obbligo scolastico.
24.2 - Finalità
Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di consentire ed agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico per coloro che hanno difficoltà nel raggiungimento della sede scolastica per motivi di ordine oggettivo.
24.3 - Destinatari
È un servizio erogato agli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale nel rispetto dei bacini d’utenza definiti per ciascuna scuola.
24.4 - Modalità di accesso
Il Cittadino può presentare domanda presso il Servizio scolastico del Comune dove è collocata la scuola negli orari di apertura dell’ufficio scolastico.
24.5 - Tipologia delle prestazioni
Il servizio di trasporto scolastico effettua normalmente corse giornaliere, a partire da una distanza minima definita in via preliminare dalla normativa, salvo motivate e particolari situazioni di disagio per accompagnare gli alunni alle sedi scolastiche e per garantire il loro ritorno al termine delle lezioni. Viene tenuto conto del piano annuale predisposto dal Comune in accordo con il gestore del servizio. Modalità di iscrizione e tempi di svolgimento del servizio sono disciplinati dai competenti uffici comunali.
I genitori, gli esercenti la potestà o loro delegati, hanno l’obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti.
24.7 - Durata
Il servizio viene effettuato per tutta la durata dell’anno scolastico.
24.8 - Compartecipazione al costo del servizi.
È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all’articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.