SCHEMA 1)
Prot. del
(SCHEMA 1)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE – CITTADINI PRIVATI E ASSOCIAZIONI
L’anno il giorno ( ) del mese di tra il COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA (SA), con sede in Piazza Padre Beato Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Rovella - di seguito denominato anche Comune - qui rappresentato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico -Area Tecnica Seconda, in virtù delle competenze allo stesso attribuite in forza del decreto Sindacale prot. n. del ;
e il/la Sig./Sig.ra
nato/a a
in data , residente in
alla via denominato anche ASSEGNATARIO);
Si conviene e si stipula quanto segue:
C.F.
P.IVA
(di seguito
1. Oggetto
Il Comune di Montecorvino Rovella affida al Sig.
la manutenzione
ordinaria/riqualificazione dell’area comunale ricadente nell’Elenco A/Elenco B, denominata: “ ”.
2. Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e termina il (triennale)
con possibilità di disdetta da parte dell’assegnatario da comunicarsi con tre mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza l’assegnatario potrà chiedere il rinnovo dell’accordo per il successivo quinquennio.
3. Obbligo dell’assegnatario
Il Sig. , assegnatario, si impegna a realizzare gli interventi a proprie spese e con continuità, e più precisamente:
1) ;
2) ;
3) ;
Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. Qualsiasi variazione dell’impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell’affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali. Tutte le opere di miglioria apportate dal concessionario, alla fine del contratto, tornano in proprietà del Comune senza che il soggetto privato abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle
zone interessate. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche. Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario. Eventuali opere realizzate sull'area da parte dell’assegnatario, allo scadere della validità dell’accordo di collaborazione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.
4. Esclusività
L’area assegnata in gestione deve essere gestita direttamente e con continuità dall’assegnatario e non può essere affidata, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione in assenza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
5. Responsabilità
L'assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di collaborazione, sollevandone contemporaneamente il Comune. (eventuale) L’assegnatario ha stipulato polizza assicurativa: RCT – Responsabilità civile verso terzi – - polizza n.
con il seguente massimale:
6. Vigilanza
I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento competono all'ufficio tecnico e verranno eseguiti tutte le volte che si riterrà opportuno Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nell'accordo di collaborazione, il responsabile del servizio inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla contestazione stessa. L'assegnatario dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio, ad eccezione delle piante eventualmente donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.
7. Revoca – furto, danni e infortuni
Il Comune - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione del presente intervento con un preavviso di 30 giorni, salvo i casi d'urgenza. L’assegnazione dell’area sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:
- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico.
Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un
danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte.
8. Forme di pubblicità (eventuale)
Sull’area oggetto del presente accordo è prevista l’apposizione di una targa personalizzata delle dimensioni di cm …. x cm …… finalizzata al riconoscimento dell’attenzione del cittadino/associazione alla tutela dell’ambiente urbano. Il presente accordo viene pubblicizzato sul sito web del Comune. Se richiesto dall’assegnatario, si provvederà a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza.
9. Spese
Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale ovvero (se diversamente previsto da specifica normativa fiscale o diverso accordo tra le parti). Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico dell’assegnatario. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.
10. Risoluzione delle controversie
Nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Salerno.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Comune di Montecorvino Rovella (SA)
Il/la Sig./Sig.ra
Prot. del
(SCHEMA 2)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE – SPONSOR
L’anno il giorno ( ) del mese di tra il COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA (SA), con sede in Piazza Padre Beato Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Rovella - di seguito denominato anche Comune - qui rappresentato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico -Area Tecnica Seconda, in virtù delle competenze allo stesso attribuite in forza del decreto Sindacale prot. n. del ;
e il/la Sig./Sig.ra
nato/a a
in data , residente in
alla via
C.F.
che interviene quale legale
rappresentante della ditta con sede in alla via P.IVA (di seguito denominato anche SPONSOR);
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto
Il Comune di Montecorvino Rovella affida alla ditta “ ” la manutenzione ordinaria/riqualificazione dell’area comunale ricadente nell’Elenco A/Elenco B, denominata: “ ”.
2. Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e termina il (triennale)
con possibilità di disdetta da parte dell’assegnatario da comunicarsi con tre mesi di anticipo. Entro tre mesi dalla scadenza l’assegnatario potrà chiedere il rinnovo dell’accordo per il successivo quinquennio.
3. Obbligo dell’assegnatario
La ditta (sponsor) si impegna a realizzare gli interventi a proprie spese e con continuità, e più precisamente:
1) ;
2) ;
3) ;
Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. Qualsiasi variazione dell’impianto originario dei luoghi, diverso rispetto al progetto proposto al momento dell’affidamento, deve essere autorizzato, secondo i casi, dai competenti uffici comunali. Tutte le opere di miglioria apportate dal concessionario, alla fine del contratto, tornano in proprietà del Comune senza che il soggetto privato abbia nulla a pretendere quale risarcimento delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione
dei relativi servizi. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate. L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche. Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del soggetto assegnatario. Eventuali opere realizzate sull'area da parte dell’assegnatario, allo scadere della validità dell’accordo di collaborazione, rimarranno di proprietà comunale senza che l'assegnatario possa pretendere indennizzo alcuno.
4. Esclusività
L’area assegnata in gestione deve essere gestita direttamente e con continuità dall’assegnatario e non può essere affidata, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione in assenza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
5. Responsabilità
L'assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione dell'accordo di collaborazione, sollevandone contemporaneamente il Comune. (eventuale) L’assegnatario ha stipulato polizza assicurativa: RCT – Responsabilità civile verso terzi – - polizza n.
con il seguente massimale:
6. Vigilanza
I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento competono all'ufficio tecnico e verranno eseguiti tutte le volte che si riterrà opportuno. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nell'accordo di collaborazione, il responsabile del servizio inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla contestazione stessa. L'assegnatario dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o la sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio, ad eccezione delle piante eventualmente donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili. Nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.
7. Revoca – furto, danni e infortuni
Il Comune - con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area - potrà interrompere la gestione del presente intervento con un preavviso di 30 giorni, salvo i casi d'urgenza. L’assegnazione dell’area sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:
- quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque non risulti in buono stato;
- quando venga inibito, o comunque ostacolato, con qualsiasi modalità, l'uso da parte del pubblico.
Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, previo accertamento e comunicazione al soggetto
assegnatario. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà immediatamente decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla controparte.
8. Forme di sponsorizzazione
Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato a pubblicizzare e diffondere il logo dello Sponsor nel luogo di realizzazione del lavori di cui al punto n. 1 e a diffondere tale logo nella comunità locale. La realizzazione dei cartelli informativi e la collocazione degli stessi sono a cura e spese dello Sponsor.
Gli sponsor potranno promuovere la propria immagine con il posizionamento, nell’area assegnata, di cartelli pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni definite nel presente contratto di sponsorizzazione. La targa o il cartello pubblicitario dovranno essere realizzate in materiale compatibile con l’ambiente ed il tipo di intervento in atto (es. legno o metallo), di dimensione (H= 25 cm., L = 40 cm., S=2 cm.) altezza massima dal suolo cm. 80, riportante lo Stemma del Comune di Montecorvino Rovella, la scritta “Comune di Montecorvino Rovella”, e la dicitura “Spazio Verde affidato a ”; nell’apposizione della tabella esplicativa vanno sempre rispettate le norme del Codice della Strada.
La relativa imposta comunale di pubblicità si intende compensata.
Qualora l’adottante voglia esporre cartelli in numero e dimensioni maggiori, sarà soggetto alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione all’installazione e pagamento della prevista imposta comunale senza compensazione alcuna.
Sono vietate le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale e religiosa; b) pubblicità, diretta o collegata, ritenuta contraria al buon costume o alla sanità pubblica; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Gli accordi di Collaborazione ed i contratti di sponsorizzazione saranno pubblicizzati sul sito web del Comune.
Con il contratto di sponsorizzazione il Comune di Montecorvino Rovella (sponsee) garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare il nome, il logo, il marchio o i prodotti di quest'ultimo in appositi e predeterminati spazi. A fronte di ciò, lo sponsor si obbliga a fornire al Comune di Montecorvino Rovella un predeterminato corrispettivo in lavori di conservazione, manutenzione, ecc., quali previsti e disciplinati con i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta e puntuale esecuzione degli interventi ed opere.
Tutte le informazioni e immagini dello Sponsor sono a sua completa cura e onere, che si assume ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità, veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero del Comune da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. Per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi si fa riferimento del D. Lgs,. n. 30/2005 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della L. 12 dicembre 2002 n. 273”. Gli spazi informativi non possono essere utilizzati per il noleggio a favore di soggetti terzi diversi dallo Sponsor. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di natura civile o penale conseguente allo svolgimento delle attività di promozione e pubblicità da parte dello Sponsor. Lo Sponsor è obbligato al rispetto della normativa vigente sulla circolazione stradale.
9. Spese
Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale ovvero (se diversamente previsto da specifica normativa fiscale o diverso accordo tra le parti). Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico dell’assegnatario. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.
9. Risoluzione delle controversie
Nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Salerno.
10. Domicilio
Lo Sponsor a tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio presso la propria sede di .
11. Documenti allegati al contratto
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti elaborati, qui allegati, predisposti dallo sponsor:
1. ;
2. ;
3. ; LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Comune di Montecorvino Rovella (SA)
Lo Sponsor
Prot. del
(SCHEMA 3)
ACCORDO DI ACCORDO – PROGETTISTA
L’anno il giorno ( ) del mese di tra il COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA (SA), con sede in Piazza Padre Beato Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Rovella - di seguito denominato anche Comune - qui rappresentato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico -Area Tecnica Seconda, in virtù delle competenze allo stesso attribuite in forza del decreto Sindacale prot. n. del ;
e il/la Sig./Sig.ra
nato/a a
in data , residente in
alla via denominato anche PROGETTISTA)
Si conviene e si stipula quanto segue:
C.F.
P.IVA
(di seguito
1. Oggetto
Il Comune di Montecorvino Rovella affida all’
la progettazione dell’area
comunale sita in via ………….... al n….,. nel rispetto dei contenuti del vigente regolamento, senza che in alcun modo la stessa possa configurarsi come sostituzione del personale comunale o di prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.
Il progettista si impegna ad eseguire la progettazione, completa degli elaborati richiesti dal D. lgs 50/2016 e s.m.i..
2. Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e termina il .
3. Obbligo dell’assegnatario
Il progettista si impegna a realizzare gli interventi di progettazione a proprie spese con continuità, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016 e più precisamente: a)
b) c)
Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti. Tutta la documentazione elaborata resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione comunale.
4. Esclusività
La realizzazione del progetto deve essere gestita direttamente e con continuità dal progettista e non può essere affidata, a qualsiasi titolo, a soggetti terzi, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
E' vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo di collaborazione in assenza di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. La cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica
5. Responsabilità
Il progettista si assume la responsabilità di cui all’art. 106 comma 9 del D.lgs 50 del 18.04.2016.
6. Vigilanza
I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento competono all'ufficio tecnico e verranno eseguiti tutte le volte che si riterrà opportuno Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto contenuto nell'accordo di collaborazione, il responsabile del servizio inoltrerà una formale contestazione nei confronti del soggetto assegnatario, richiedendo opportune azioni correttive che dovranno essere attuate entro 15 giorni dalla contestazione stessa.
7. Revoca – furto, danni e infortuni
Il Comune, con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area, potrà interrompere la gestione del presente accordo con un preavviso di 30 giorni, salvo i casi d'urgenza.
8. Forme di pubblicità (eventuale)
Il presente accordo viene pubblicizzato sul sito web del Comune. Se richiesto dall’assegnatario, si provvederà a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza.
9. Spese
Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale ovvero (se diversamente previsto da specifica normativa fiscale o diverso accordo tra le parti). Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico dell’assegnatario. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.
10. Risoluzione delle controversie
Nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Salerno.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Comune di Montecorvino Rovella (SA)
Il progettista
Prot. del
(SCHEMA 4)
ACCORDO DI ACCORDO – BENEFATTORE
L’anno il giorno ( ) del mese di tra il COMUNE di MONTECORVINO ROVELLA (SA), con sede in Piazza Padre Beato Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Rovella - di seguito denominato anche Comune - qui rappresentato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico -Area Tecnica Seconda, in virtù delle competenze allo stesso attribuite in forza del decreto Sindacale prot. n. del ;
e il/la Sig./Sig.ra
nato/a a
in data , residente in
alla via denominato anche BENEFATTORE)
Si conviene e si stipula quanto segue:
C.F.
P.IVA
(di seguito
1. Oggetto
Il presente accordo ha ad oggetto la manutenzione/realizzazione/riqualificazione/piantumazione dell’area comunale sita in via
al n , nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento “Adotta un’aiuola”.
2. Durata
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e termina il , con possibilità di disdetta da parte del benefattore da comunicarsi con sei mesi di anticipo.
3. Obbligo dell’assegnatario
Il Sig. si impegna a devolvere al Comune una quota di euro per la manutenzione dell’area comunale sita in via n. . L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni urbanistiche. Il Comune di Montecorvino Rovella si impegna a destinare il contributo di cui sopra alla finalità pattuita e a rendicontarne puntualmente l’utilizzo.
4. Revoca
Il Comune, con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area, potrà interrompere la gestione del presente accordo con un preavviso di 30 giorni, salvo i casi d'urgenza.
5. Forme di pubblicità (eventuale)
Sull’area oggetto del presente accordo è prevista l’apposizione di una targa personalizzata delle dimensioni di cm x cm finalizzata al riconoscimento dell’attenzione del cittadino alla tutela dell’ambiente urbano. Il presente accordo viene pubblicizzato sul sito web del Comune. Se richiesto dal benefattore si provvederà a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza.
6. Spese
Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale ovvero (se diversamente previsto da specifica normativa fiscale o diverso accordo tra le parti). Tutte le spese, imposte, tasse eventualmente dipendenti e conseguenti alla formalizzazione del presente accordo di collaborazione sono a carico dell’assegnatario. Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti comunali.
7. Risoluzione delle controversie
Nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Salerno.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Comune di Montecorvino Rovella (SA)
Il benefattore