Contract
GARA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI IN USO AL COMPARTO ISTRUZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ALLEGATO 8 AL DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO
LOTTO NR.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRA
Il Ret.l.a. per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza (C.F. n° ), con sede in Via/Piazza di seguito denominato Re.t.l.a. nella persona del Legale Rappresentante
Capo Ufficio Amministrazione Ten. Col.
autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con l’Atto Dispositivo n.1 del 2014
E
L'Impresa (Partita I.V.A. n° ) con Sede in Via/Piazza
C.C.I.A.A , Registro Imprese , che nel seguito viene definita anche "Prestatore di servizi" - nella persona di
nato a , il , autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da
PREMESSO CHE
a. per l'espletamento della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici in uso al comparto Istruzione, il Xx.x.xx. ha esperito una procedura di gara per l’affidamento del servizio in parola, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. del nonché sulla GUUE n. del ,
b. con Decreto di aggiudicazione definitiva n. del del C/te del Re.t.l.a. il Prestatore di servizi è risultato aggiudicatario del servizio oggetto della gara;
c. il Prestatore di servizi ha prestato cauzione sotto forma di per un importo pari a Euro;
d. il Prestatore di servizi ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
e. il Prestatore di servizi, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 16/04/2006, n. 163 ss.mm.ii., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€
/ ), presentando altresì la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
f. il Prestatore di servizi, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
ARTICOLO 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare con i relativi allegati e l’Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
c) dal Decreto del Ministro delle Finanze n. 277 del 1990, nonché dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la Guardia di Finanza, di cui il Prestatore di servizi dichiara di avere esatta conoscenza;
d) dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. n. 207/2010, l’impresa esecutrice non può introdurre nessuna variazione o modifica al contratto senza la preventiva autorizzazione del Re.t.l.a..
4. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della “Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici in uso al comparto Istruzione della Guardia di Finanza” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
5. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore di servizi rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2
Oggetto
1. Con il presente contratto il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Re.t.l.a. ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro , e fermo restando quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Tale importo si riferisce al valore dell’offerta relativamente al prezzo del servizio di manutenzione in parola.
Pertanto, l’impresa dichiara:
- di aver preso visione – attesa la complessità degli impianti e del servizio manutentivo prestato – di tutti gli impianti presenti e della loro consistenza, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
- di avere esatta cognizione del contenuto delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara
ARTICOLO 3
Durata del contratto
1. Fermo restando l’importo economico complessivo di cui all’Articolo 2 - Oggetto, il contratto avrà una durata di dodici mesi a partire dal .
2. Resta inteso tra le Parti che, la durata dell’efficacia del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine.
ARTICOLO 4
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante e del Re.t.l.a. assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea.
5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Prestatore di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Re.t.l.a. e da terzi autorizzati.
7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nelle strutture di competenza, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire al Re.t.l.a., per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
ARTICOLO 5
Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi
1. Il Prestatore di servizi si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
a) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Responsabile per la gestione del contratto, per il relativo subentro;
b) erogare tutti i servizi previsti negli allegati al Disciplinare di Gara in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico e all'Offerta Tecnica (Relazione Tecnica), impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti del Re.t.l.a., nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di adeguata preparazione professionale. A tal fine il Prestatore di servizi si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da
svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
f) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
g) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e il RE.t.l.a., per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
j) comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio entro 30 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva; ogni variazione deve essere comunicata entro 15 giorni del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate;
k) controllare che il personale addetto mantenga un comportamento decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Prestatore di servizi assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà del R.e.t.l.a. (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Prestatore di servizi istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del RE.t.l.a.;
l) essere consapevole che il RE.t.l.a. si riserva il diritto di richiedere al Prestatore di servizi l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
m) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Re.tl.a., per quanto di rispettiva ragione.
2. Il Prestatore di servizi si impegna, altresì, a trasmettere al Re.tl.a., le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.
ARTICOLO 6
Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Il Prestatore di servizi si obbliga a prestare i servizi richiesti, integralmente e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Prestatore di servizi in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di gara.
4. Il Prestatore di servizi deve erogare i servizi nel rispetto degli orari e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre, e comunque secondo le disposizioni dettate dal Re.tl.a..
ARTICOLO 7
Valutazione e controllo quali/quantitativo
1. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire affinché il Re.t.l.a. proceda in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Prestatore di servizi sarà soggetto a contestazione da parte del Re.t.l.a.. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del canone.
3. Il Prestatore di servizi, si impegna ad inviare al Re.t.l.a. con cadenza trimestrale, almeno le seguenti informazioni:
a) attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
b) valore residuo del contratto.
ARTICOLO 8
Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Prestatore di servizi dal Re.t.l.a. per l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base del prezzo riportato nell’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di servizi e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Re.t.l.a. (fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e dall’art. 118 del D.Lgs163/2006 e s.m.i).
3. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore di servizi dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore di servizi in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di servizi di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo punto 6.
6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.
7. Il Prestatore di servizi non avrà diritto a compensi addizionali.
ARTICOLO 9
Fatturazione e pagamenti
1. Il servizio oggetto della presente gara sarà contabilizzato secondo le modalità e la suddivisione di seguito specificate.
2. Le fatture in formato elettronico dovranno essere emesse con cadenza trimestrale e dovranno essere intestate al Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione – Codice Univoco: Z0OIT0 - indicando il CIG di riferimento.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del trimestre di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo ritenesse necessario, può richiedere al Prestatore di servizi l'integrazione della documentazione. Il Prestatore di servizi sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione.
4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'Articolo 12 - Penali.
5. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 8 - Corrispettivi sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dal Re.t.l.a. in favore dell’Impresa prestatrice di servizi, sulla base delle fatture emesse da quest'ultima.
6. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. , intestato al Prestatore di servizi, presso , e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURlA.B.I/CAB/IBAN/cc .
7. Il Prestatore di servizi, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Prestatore di servizi non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore di servizi può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Prestatore di servizi che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati al Re.t.l.a. dipendenti da tale interruzione.
ARTICOLO 10
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Prestatore di servizi si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i,, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono .
3. Il Prestatore di servizi si obbliga a comunicare al Re.t.l.a. le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..
5. Il Prestatore di servizi si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Prestatore di servizi, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Re.t.l.a..
7. Il Re.t.l.a. verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
8. Con riferimento ai subcontratti, il Prestatore di servizi si obbliga a trasmettere al Re.t.l.a., oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà del Re.t.l.a. richiedere copia del contratto tra il Prestatore di servizi ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..
ARTICOLO 11
Trasparenza
Il Prestatore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Prestatore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 12
Penali
1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero malfunzionamenti e mancati ripristini del servizio che superano le soglie di cui al Capitolato Tecnico ovvero si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, il Re.t.l.a., previa contestazione a mezzo PEC ovvero raccomandata A.R., potrà diffidare il Prestatore di servizi all'esatta esecuzione del servizio. L'impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il Re.t.l.a. non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali come riportate di seguito.
2. Il Re.t.l.a. potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto come previsto dal D.M. 277/0990, fermo restando quanto previsto dall’art. 298 del DPR 207/2010.
3. L’applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che il Re.t.l.a. intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
4. I danni arrecati dall’impresa agli impianti oggetto dell’appalto verranno contestati per iscritto a mezzo PEC ovvero raccomandata A.R.. Qualora il Re.t.l.a. non accogliesse le giustificazioni addotte dall’impresa ovvero l’impresa stessa non provvedesse al ripristino del servizio, nei termini fissati, vi provvederà il Re.t.l.a. addebitando le spese all’impresa.
5. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall’Amministrazione, verrà detratto dai pagamenti dovuti all’impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.
Le circostanze che costituiscono motivo di applicazione di penali e relativo importo sono descritte nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico.
Per ciascuna delle situazioni sopra elencate si applicherà la penale prevista, fermo restando l’obbligo da parte dell’impresa ad eseguire comunque l’intervento. Il Re.t.l.a. formulerà alla all’impresa ammonizione scritta per le non conformità riscontrate, motivandone le ragioni e riservandosi la facoltà di chiedere il risarcimento per le inadempienze.
Eventuali responsabilità penali e civili derivanti da servizi insoddisfacenti o non prestati ricadranno sull’impresa.
ARTICOLO 13
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore del Re.t.l.a. una garanzia fideiussoria. Detta garanzia è stata prestata alle seguenti condizioni:
- sottoscritta e autenticata dal notaio;
- intestata a favore della Stazione appaltante;
- incondizionata e irrevocabile;
- con la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 codice civile, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c..
2. La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione del servizio.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Re.t.l.a. ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione non può essere svincolata, fino alla scadenza del contratto e, comunque fino all’attestazione della regolare esecuzione dell’ultimo adempimento contrattuale.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.
ARTICOLO 14
Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio in oggetto, l’impresa, in persona del Referente, è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Il Prestatore di servizi si impegna a:
– trattare i dati personali che gli verranno comunicati dal Re.t.l.a. per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati, in modo lecito e secondo correttezza;
– nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
– garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi se non nei casi previsti dalla legge o se non previa espressa autorizzazione scritta dal Re.t.l.a.;
– tener conto di eventuali successive comunicazioni del Re.t.l.a. in materia di sicurezza.
ARTICOLO 15
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture del Re.t.l.a., per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. L’impresa aggiudicataria, in quanto terzo responsabile, si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose del Re.t.l.a. o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando il Re.t.l.a. da ogni responsabilità. A tale scopo, l’impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro ,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del c.c..
4. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per il Re.t.l.a.. Pertanto, qualora il Prestatore di servizi non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. L’impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. L'impresa allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell’impresa aggiudicataria.
7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.
8. Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Re.t.l.a. resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’impresa.
9. Qualora l’impresa non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero problemi agli impianti dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
10. Come specificato, l’impresa aggiudicataria sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale dell’impresa.
11. L’impresa, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti del Re.t.l.a., in contraddittorio con i rappresentanti dell’impresa.
12. In caso di assenza dei rappresentanti del Prestatore di servizi, si procederà comunque agli accertamenti dei danni da parte del Re.t.l.a., senza che il Prestatore di servizi possa sollevare eccezione alcuna.
ARTICOLO 16
Risoluzione
1) Il Re.t.l.a. potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore di servizi con PEC ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata in corso di esecuzione la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa nella procedura di gara;
b. qualora, in corso di esecuzione del contratto, risultassero positivi gli accertamenti antimafia presso la Prefettura;
c. nel caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo dell' impresa ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;
x. xxxxxxx nell'inizio del servizio, oltre il quinto giorno solare, rispetto a quello previsto nel contratto;
e. interruzione ingiustificata del servizio;
x. xxxxx e/o reiterati inadempimenti imputabili al Prestatore di servizi, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale;
g. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
h. mancato reintegro della cauzione nel termine di giorni quindici, nel caso di applicazione delle penalità; (qualora non venga costituita la cauzione definitiva o la stessa non venga tempestivamente reintegrata);
i. qualora la IE non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
j. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
k. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore di servizi negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
2) In tutti i predetti casi di risoluzione il Re.t.l.a. ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Prestatore di servizi per il risarcimento del danno. In questo caso il Re.t.l.a. si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
3) Xxxxxx inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Prestatore di servizi ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
ARTICOLO 17
Recesso
1. Il Re.t.l.a. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore di servizi con PEC ovvero con lettera raccomandata A.R..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore di servizi;
b) qualora il Prestatore di servizi perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore di servizi medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Prestatore di servizi siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
f) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 22 – Cessione di Credito e Contratto;
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Re.t.l.a..
3. In caso di recesso del Re.t.l.a., il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c..
ARTICOLO 18
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. il Re.t.l.a. avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni contrattuali, normative e retributive risultanti dal contratto collettivo nazionale di categoria, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Prestatore di servizi sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. L'impresa dovrà certificare al Re.t.l.a. l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'impresa s'impegna a produrre al Re.t.l.a. la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e in seguito contestualmente all’emissione della fattura:
fotocopia libro unico del lavoro degli operatori impiegati abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
numero matricola desunto dal libro unico del lavoro, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.
ARTICOLO 19
Xxxxxxxx industriali e diritti d'autore
1. Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del Re.t.l.a. un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni impiegati per l’erogazione del servizio, il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e
tenere indenne il Re.t.l.a., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo Re.t.l.a..
Il Re.t.l.a. si impegna ad informare prontamente il Prestatore di servizi delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Re.t.l.a., quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
ARTICOLO 20
Rappresentante e responsabile, Direttore dell’Esecuzione e terzo responsabile
1. Con la stipula del presente Contratto il Prestatore di servizi individua nel Sig. il rappresentante, responsabile e Direttore dell’Esecuzione, che assumerà la veste di terzo responsabile, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Prestatore di servizi, il quale è Referente nei confronti del Re.t.l.a..
2. I dati di contatto del Supervisore responsabile sono:
numero telefonico , numero di fax , indirizzo e- mail .
ARTICOLO 21
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività ed al controllo della spesa del Re.t.l.a..
3. In ogni caso il Re.t.l.a. aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Prestatore di servizi dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Prestatore di servizi al Re.t.l.a. nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
ARTICOLO 22
Cessione di credito e di contratto
1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all’aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.
ARTICOLO 23
Subappalto
Il Prestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
1. Il Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare al Re.t.l.a. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato dal Re.t.l.a.. Il Prestatore di servizi si impegna a depositare presso il Re.t.l.a. medesimo, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l’insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Re.t.l.a. non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il Re.t.l.a. procederà a richiedere all’impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Prestatore di servizi dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti del Re.t.l.a., per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne il Re.t.l.a. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Impresa deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Prestatore di servizi si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere al Re.t.l.a. entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Prestatore di servizi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, il Re.t.l.a. sospende il successivo pagamento a favore dell’impresa.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Re.t.l.a. potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato art.118.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore di servizi non l’abbia richiesto in offerta).
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Prestatore di servizi tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico al Re.t.l.a. per legge.
2. Il Prestatore di servizi dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.
ARTICOLO 25
Foro competente
1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e il Re.t.l.a., è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 26
Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Prestatore di servizi si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Prestatore di servizi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Re.t.l.a..
ARTICOLO 27
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Con la stipula del presente Contratto il Re.t.l.a., in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272 e 300 del D.P.R. n. 207/2010, nomina il Sig. in qualità di Responsabile del Procedimento e il Sig. quale Direttore dell’Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.
ALLEGATI
1. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti:
- Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi,
- Capitolato Tecnico, e suoi allegati, debitamente sottoscritto dal Prestatore di servizi,
- l’Offerta Economica del Prestatore di servizi.
2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente Articolo 13 – Cauzione Definitiva.
Letto approvato e sottoscritto
Lido di Ostia/Roma,
IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
IL PRESTATORE DI SERVIZI
Il sottoscritto in qualità di Legale rappresentante del Prestatore di servizi, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27.
LETTO E APPROVATO, SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
Lido di Ostia/Roma,
IL PRESTATORE DI SERVIZI