Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo dei Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
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Regolamento per l’istituzione e la gestione di un Albo dei Fornitori, contenente elenchi ufficiali di venditori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
SOMMARIO
1. ISTITUZIONE EFINALITA’ DLL’ALBO FORNITORI AGS 4
2. FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI 5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 7
4. SOGGETTI AMMESSI 8
5. CLASSIFICAZIONE 9
6. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 10
6.1 Requisiti di ordine generale 10
6.2 Requisiti di idoneità professionale 10
6.3 Requisiti di capacità tecnico -economica 11
7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 11
8. VERIFICA DEI REQUISITI 14
9. ISTRUTTORIA E ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE 15
10. RIGETTO DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE 16
11. COMUNICAZIONI 16
12. DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO 16
13. SOSPENSIONE 17
14. CANCELLAZIONE 18
15. GARANZIE E MANLEVA 19
16. GESTORE DEL SISTEMA 20
17. DISCIPLINA DELLA PRIVACY 20
18. FORO COMPETENTE 21
19. DISPOSIZIONI FINALI 21
1. ISTITUZIONE EFINALITA’ DLL’ALBO FORNITORI AGS
Il presente Regolamento, assieme ai relativi allegati che ne formano parte integrante, ha per oggetto l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori dell’Aeroporto di Genova (di seguito anche solo “AGS”) l’acquisizione di lavori, servizi e forniture riconducibili all’art. 119 del D. Lgs. 50/16 (di seguito anche “Codice”) di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 comma 2 del Codice.
Detto Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici (di seguito anche solo “operatori” o “fornitori”) e dei professionisti iscritti ed ogni altro profilo di gestione.
Le finalità che AGS intende raggiungere con l’Albo Fornitori (di seguito anche solo “Albo”) sono:
a. introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l’invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi Albi istituiti presso la Stazione Appaltante;
b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici e professionisti da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti;
c. precostituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di AGS ai più generali fini di ricerche di mercato.
L’iscrizione all’Albo non garantisce l’affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, AGS non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti.
Ogni richiesta di iscrizione all’Albo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato in funzione del numero di categorie merceologiche per cui si richiede l’iscrizione.
Ogni richiesta di inserimento all’Albo fornitori prevede il versamento di una quota una tantum di iscrizione e di un corrispettivo variabile per ciascuna macro categoria merceologica per la quale il fornitore chiede di essere qualificato, (secondo le indicazioni di cui al file “Albero Merceologico” disponibile sulla home page
del Portale) è da intendersi come compenso per lo svolgimento delle attività tecnico – amministrative del procedimento di iscrizione ovvero per la lavorazione delle richieste di iscrizione nonché per la verifica dei requisiti, eseguite da AGS.
L’efficacia dell’iscrizione all’Albo è subordinata al versamento, da parte del Fornitore, dell’importo dovuto che sarà calcolato sulla base di quanto sopra indicato, sul c/c bancario i cui estremi sono:
BENEFICIARIO | Aeroporto di Genova S.p.A. |
IBAN CODE | XX00X 00000 00000 000000000000 |
CAUSALE | “Iscrizione Albo - Ragione Sociale - P.IVA/C.F. - Categoria/e selezionata/e (es.A01A - A02, ecc...).” |
2. FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI
La formazione, lo sviluppo e il funzionamento dell’Albo sono gestiti, con processo informatizzato totalmente dematerializzato, attraverso l’utilizzo di una Piattaforma telematica ed informatica (di seguito anche solo “Piattaforma” o “Portale”), accessibile via internet mediante sito web, appositamente istituita da AGS all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Regolamento) propedeutica alla domanda di iscrizione, ed acquisire altre notizie utili per agevolare il processo d’iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
Essendo necessario il costante mantenimento del possesso dei requisiti richiesti, gli operatori economici, nell’arco di vigenza dell’iscrizione, sono sottoposti a continuo monitoraggio da parte di AGS, come da successivo paragrafo 8. L’inadempimento alle regole qui fissate può comportare, a seconda dei casi, l’applicazione di sanzioni che vanno dalla sospensione alla cancellazione per periodi di durata variabile della posizione occupata dal fornitore interessato.
L’Albo Fornitori è gestito in modalità telematica, per cui per presentare una domanda di iscrizione, modifica o rinnovo occorre necessariamente utilizzare le modalità di invio online previste dal Portale sopra indicato.
La formazione dell’Albo prende avvio mediante la domanda di iscrizione da parte dei soggetti interessati. La presentazione di una domanda di iscrizione all’Albo comporta l’accettazione di tutte le disposizioni
contenute nel presente Regolamento. L’Albo Fornitori è un albo aperto, pertanto la domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento.
L’Albo potrà essere modificato periodicamente in base alle esigenze del mercato e AGS. La versione di volta in volta in vigore dell’elenco delle categorie merceologiche è accessibile sulla Piattaforma. L’iscrizione è possibile solo ed esclusivamente per categorie presenti sul Portale. L’aggiornamento dell’iscrizione ad eventuali nuove categorie è regolato dal successivo paragrafo 12.
L’iscrizione vincola l’operatore economico alla compilazione dei questionari che verranno proposti dal Portale, in relazione alle categorie merceologiche selezionate dal fornitore.
Il Rappresentante legale - persona fisica - attraverso il quale l’operatore economico è abilitato, è l’unico ed esclusivo titolare del profilo creato sul Portale, le cui credenziali di accesso (Username e Password) sono riservate, essendone vietata ogni divulgazione o trasferimento a terzi. Ogni responsabilità relativa all’uso improprio delle stesse rimane a totale carico dello stesso.
Ogni comunicazione inerente l’Albo Fornitori indirizzata all’operatore economico è effettuata mediante posta elettronica all’indirizzo mail PEC o agli indirizzi mail PEC e non PEC indicati in fase di registrazione al Portale dai fornitori.
Rimane a totale onere del soggetto abilitato/iscritto l’aggiornamento relativo ai dati, ai recapiti, alle dichiarazioni e alle pattuizioni oggetto di registrazione, abilitazione ed iscrizione al Portale e/o all’Albo Fornitori. La rilevazione da parte di AGS di eventuali inadempimenti rispetto a questa regola potrebbe comportare la sospensione o la cancellazione della posizione dall’Albo.
La mancata consegna di comunicazioni al Fornitore, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest’ultimo, solleva AGS da ogni responsabilità, anche legale, a riguardo.
Non sono ammesse domande di iscrizione presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente Regolamento.
AGS si riserva la facoltà di:
a. porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte all’Albo Fornitori istituito;
b. modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento, i requisiti generali e specifici di iscrizione;
c. integrare, modificare o eliminare in qualsiasi momento le categorie merceologiche.
Per quanto indicato alle lettere a, b, c, AGS ne darà opportuna comunicazione.
Per eventuale supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale e di iscrizione all’Albo Fornitori, è disponibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx un documento di supporto operativo.
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
L’Albo Fornitori rappresenta lo strumento di identificazione degli operatori economici, qualificabili conformemente alle vigenti norme in materia, ai quali possono essere affidati contratti pubblici d’appalto il cui valore stimato – IVA esclusa - posto a base di gara non rientri nelle soglie economiche - nei valori periodicamente aggiornati - di interesse europeo di cui all’art. 35, comma 2 del Codice.
AGS di norma, qualora possa espletare procedimenti di scelta del contraente che non prevedano la procedura ad evidenza pubblica preceduta da bando, seleziona i concorrenti tra gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori, nella specifica o nelle specifiche categorie d’interesse.
Rimane pertanto, la facoltà di AGS di non ricorrere agli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori qualora ricorrano particolari circostanze per le quali l’accesso agli Elenchi ufficiali diventerebbe inefficace, antieconomico e tecnicamente non rispondente alle finalità perseguite dall’oggetto contrattuale. A titolo esemplificativo e non completamente esaustivo:
a. quando si tratti di appalti, per loro peculiarità e specificità tecnica o qualitativa o tecnologica o per il grado di dotazione strumentale e/o organizzativa richiesta, pur rientranti genericamente nella definizione della categoria contemplata, possano rendere inutile l’utilizzazione dell’Albo Fornitori;
b. quando si tratti di appalti aventi ad oggetto categorie merceologiche differenti da quelle presenti in Albo Fornitori.
Resta ferma la facoltà di AGS di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze od esigenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici qualificati, invitando o interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei, i quali dovranno iscriversi al Portale.
I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l’iscrizione alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate da AGS in quanto l’iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.
L’invito alle procedure dei fornitori qualificati in Albo verrà svolto a discrezione di AGS nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, salve motivate esigenze.
4. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori per l’affidamento di lavori, servizi e forniture:
a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d. liberi professionisti singoli od associati;
e. società di professionisti;
f. società di ingegneria;
g. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
h. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
La procedura per l’iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore specifico.
Per essere iscritti all’Albo Fornitori gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, espressi nei questionari disponibili sul Portale.
AGS si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall’Albo.
Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
Gli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali, se invitati, potranno presentare offerta solamente nella forma giuridica oggetto di qualificazione.
Relativamente ai Consorzi, l’iscrizione è consentita e necessaria anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. Quando invitati, predetti Consorzi potranno partecipare alla procedura di gara potendo concorrere solamente in proprio o per i consorziati già qualificati nell’Albo Fornitori. I singoli consorziati potranno partecipare in un’unica forma, cioè singolarmente o come consorziati nell’ambito del consorzio partecipante, pena l’esclusione di entrambi.
I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 - non sono ammessi all’iscrizione nell’Albo Fornitori sotto tale forma giuridica. L’operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge) alla condizione che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.
L’operatore economico singolo, invitato alla procedura di gara, può presentare offerta in une delle predette forme di raggruppamento anche con operatori economici non necessariamente qualificati all’albo.
5. CLASSIFICAZIONE
L’Albo Fornitori è articolato in 29 categorie merceologiche principali e, ove presenti, categorie secondarie o sottocategorie, navigabili mediante la funzione disponibile in Piattaforma. Le stesse, nell’arco di vigenza dell’Albo Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori sottocategorie, in base ad esigenze gestionali o di mercato riscontrabili AGS.
L'identificazione e la scelta delle categorie, sottocategorie e codici attività, alle quali gli operatori economici intendono essere iscritti, deve trovare debito riscontro nella documentazione, relativa all’oggetto sociale ed alle attività effettivamente svolte risultanti dalla visura dell’iscrizione dal registro delle imprese acquisibile tramite la C.C.I.A.A., da autodichiararsi a cura degli interessati .
AGS verificherà la congruità della categoria indicata dagli operatori economici sulla base della documentazione fornita.
Nell’ambito della Sezione Lavori, agli operatori economici residenti all’estero che richiedono l’iscrizione nella/e categoria/e e classe/i contemplate sulla base della qualificazione posseduta è consentita la partecipazione per l’affidamento di appalti pubblici nel territorio italiano in conformità alle equipollenti norme vigenti nei rispettivi stati di appartenenza. Qualora invitati a partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un contratto, gli stessi dovranno attestare i propri requisiti di qualificazione.
6. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
6.1 Requisiti di ordine generale
Per ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori gli operatori economici devono obbligatoriamente attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante produzione e allegazione in Piattaforma di dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale.
Si precisa che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione AGS ne dà segnalazione all’X.X.XX. per i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto dall’art. 80 comma 12 del Codice.
6.2 Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici che chiedono l’iscrizione all’Albo Fornitori devono obbligatoriamente attestare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, mediante allegazione nell’apposito campo della Piattaforma, del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. emesso da non più di sei mesi, ovvero, per i professionisti, in alternativa un documento di presentazione del Professionista / Studio con descrizione struttura direttiva/organizzativa.
In aggiunta al suddetto certificato l’operatore potrà facoltativamente allegare la Presentazione aziendale.
6.3 Requisiti di capacità tecnico -economica
Gli operatori economici che chiedono l’iscrizione all’Albo devono fornire le informazioni concernenti il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari, l’utile netto del medesimo periodo, il totale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato nonché, per ciascuna categoria selezionata dall’operatore economico, le informazioni relative ad almeno un contratto svolto con indicazione della data di inizio e fine, del committente, dello specifico oggetto, del valore del contratto stesso.
7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi all’Albo Fornitori AGS gli operatori economici devono:
1. collegarsi al Portale Acquisti di AGS (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx) e procedere con la registrazione ad esso cliccando su “Non sei ancora registrato? Accedi al modulo di registrazione dei fornitori”;
2. scaricare, compilare e firmare digitalmente i documenti “Contratto di Registrazione” e “Contratto di Registrazione - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx” per poterli successivamente allegare all’interno dei “Dati di registrazione supplementari” del Portale;
3. accedere all’ area “Registrazione fornitore”, e compilare il form relativo ai “Dati di registrazione”, previa esplicita accettazione dell’informativa a tutela della Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, comunicando in modo veritiero e corretto i propri dati ed ogni informazione ritenuta necessaria o utile ad AGS per l’identificazione;
4. scegliere un codice di identificazione (Username) al quale il sistema, in automatico, attribuirà una parola chiave (Password). La Password verrà inviata, come ogni successiva comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal fornitore: i codici sono strettamente personali e non cedibili. Il fornitore si impegna, altresì, a non divulgarli a terzi ed a custodirli e proteggerli diligentemente;
5. caricare il “Contratto di registrazione” e il “Contratto di registrazione – Clausole vessatorie” compilati e firmati digitalmente ove richiesto all’interno dei “Dati di registrazione supplementari” del Portale.
Verificata la documentazione di cui sopra la Password verrà resa attiva dal sistema entro tre giorni lavorativi. Da questo momento la registrazione potrà dirsi completata e il fornitore sarà abilitato all’utilizzo del Portale Acquisti.
Ad abilitazione avvenuta quindi, l’operatore economico potrà procedere con l’iscrizione e la classificazione all’Albo Fornitori AGS.
Per effettuare l’iscrizione all’Albo Fornitori AGS, l’operatore economico dovrà:
1. cliccare su “Mie Categorie”, in second home page;
2. cliccare su “Aggiungi Categoria” e selezionare la/e categoria/e merceologica/e di competenza;
3. compilare il “Questionario Generale” e il/i successivo/i questionario/i specifico/i di categoria.
Si precisa che la presentazione dei documenti non prevede l’invio cartaceo: è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale Acquisti AGS oltre che al caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e firmati dal rappresentante legale ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale.
Il certificato di firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti, deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.
Laddove sia richiesta la firma digitale, l’operatore economico deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme alle disposizioni di AGID in materia di firma digitale.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.
Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.
Si precisa che ciascun file caricato dall’operatore economico sul Portale non può avere una dimensione superiore a 50 MB.
Qualora la dimensione del singolo file sia superiore a 10 MB, tuttavia, il Sistema non garantisce la verifica sulla firma digitale.
Qualora, comunque, la firma digitale sia valida ai sensi delle disposizioni della Agenzia per l’Italia Digitale (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx ), AGS potrà verificarne la validità anche con tecnologie e sistemi esterni al Portale.
Si precisa che la firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:
1. il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
2. il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore riconosciuto in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea, e non è scaduto;
3. il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.
I soli formati di firme digitali accettati sono CAdES e PAdES.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a Portale.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc.) contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento, laddove richiesta la firma digitale, in essa contenuto.
I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l’art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento, ed esonerano espressamente AGS e BravoSolution Italia S.p.A. (di seguito anche il “Gestore di Sistema”) da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.
Qualora non si fosse in possesso del Kit di firma digitale, sarà necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet sul sito di AGID.
Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.
La Domanda inoltrata con successo, è sottoposta ad istruttoria di regolarità da parte di AGS il cui esito positivo determina lo stato di qualifica del richiedente e quindi l’iscrizione dello stesso presso l’elenco o gli elenchi ufficiali oggetto di richiesta.
I dati anagrafici di cui al punto 3. del precedente par. 7. , compresa la PEC, comunicati in sede di iscrizione alla Piattaforma, saranno utilizzati da AGS per l’invito alle procedure di gara disciplinate dal presente Regolamento.
Non è consentito ad un soggetto di presentare domande di iscrizione, nell’ambito di una medesima categoria merceologica, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Consorzi) ovvero di partecipare in più di un Consorzio, pena l’esclusione di tutte le istanze presentate.
Per le categorie di servizi professionali di ingegneria e architettura non è consentito di classificarsi sulla medesima categoria merceologica in qualità di professionista singolo ed associato.
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione di firma digitale del Legale Rappresentante dichiarante.
Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura; tale procura dovrà deve essere allegata alla domanda in copia conforme all’originale.
La documentazione per l’iscrizione deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante dell’operatore economico e in particolare:
▪ dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
▪ da uno dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
▪ da uno dei soci se si tratta di società in nome collettivo;
▪ dall’amministratore munito di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
▪ procuratore munito dei necessari poteri;
▪ dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
▪ dal rappresentante legale se si tratta di associazione professionale.
8. VERIFICA DEI REQUISITI
Con riferimento ai Fornitori iscritti, AGS ha facoltà di poter verificare in qualsiasi momento anche con verifiche a campione, l’effettiva veridicità delle autodichiarazioni fornite, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di presentazione della domanda di iscrizione.
AGS si riserva di effettuare aggiornamenti e verifiche della permanenza dei requisiti richiesti. Gli operatori economici qualificati nell'Albo Fornitori sono tenuti a confermare/aggiornare la sussistenza dei requisiti. Il mancato aggiornamento di quanto richiesto nel termine che verrà assegnato, potrà precludere l’invito ai singoli procedimenti di gara e determinare la sospensione dell’iscrizione all’albo.
9. ISTRUTTORIA E ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE
Ogni istanza di iscrizione, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste dal presente Regolamento e da quanto dettagliato nei questionari online, sarà esaminata secondo l'ordine progressivo con cui è pervenuta attraverso la Piattaforma ovvero secondo categorie merceologiche oggetto di procedimento d’acquisto in itinere, scelte in modo insindacabile da AGS. Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.
L’esito dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione è comunicato all’interessato entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di inoltro della Domanda di Iscrizione o dall’avvenuta ultima integrazione alla stessa susseguente ad una specifica richiesta inoltrata al richiedente da parte AGS, nell’ambito della suddetta fase istruttoria. Qualora AGS ritenga di non poter ultimare il procedimento entro il termine suddetto, potrà avvalersi di una proroga del termine di ulteriori di 30 (trenta) giorni comunicando tale decisione all’operatore economico richiedente tramite il Portale ed indicando le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la domanda sarà accolta o respinta.
Per l’accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità morale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-economica, dichiarati dagli operatori economici, AGS potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati sia pubblici che privati.
Per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico-professionale, dichiarati dagli operatori economici, AGS potrà effettuare visite ispettive presso i siti dell’Impresa, comunicando tale eventualità con congruo anticipo.
AGS si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, presso la sede del fornitore, un audit condotto da personale qualificato secondo la norma UNI EN ISO 19011-2003.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione verrà sospeso sino a che l’operatore economico non fornirà i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In tale
caso, il termine per la conclusione del procedimento rimarrà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o modificata.
AGS provvederà all’attribuzione dello stato “Qualificato” e all'inserimento dell'operatore economico nel proprio Albo Fornitori. La qualificazione avrà effetto dalla data di attribuzione dello stato di "Qualificato".
10. RIGETTO DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE
Qualora in sede di istruttoria l'operatore economico candidato risulti privo dei requisiti, l'Istanza di iscrizione verrà rigettata.
Gli operatori economici che subiscono il rigetto dell'istanza di Iscrizione non verranno inseriti nell'Albo Fornitori e verrà loro attribuito lo stato "Non Qualificato". La notifica all'operatore economico, con adeguata motivazione, avverrà mediante l’invio di una comunicazione elettronica all’indirizzo/i indicati dall’operatore economico nel form dei “Dati di registrazione” in sede di registrazione al Portale. La non qualificazione avrà effetto dalla data di attribuzione dello stato "Non Qualificato".
11. COMUNICAZIONI
Dell’avvenuta iscrizione, ovvero del suo rigetto, verrà data comunicazione all’operatore economico mediante l’invio di una comunicazione elettronica all’indirizzo/i indicati dall’operatore economico nel form dei “Dati di registrazione” in sede di registrazione al Portale.
Tutte le comunicazioni di AGS, ivi inclusi il provvedimento di iscrizione o l’eventuale rigetto della domanda di iscrizione, nonché la sospensione o la cancellazione, si considerano validamente effettuate tramite le funzionalità di comunicazione del Portale; tutti i messaggi inviati tramite il Portale vengono notificati alle caselle di posta elettronica indicate a tal fine dall’operatore economico in fase di iscrizione al Portale stesso.
12. DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO
La validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori - fatti salvi i casi di cancellazione o sospensione previsti nel presente Regolamento - è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvenuta iscrizione, comunicata all’operatore economico secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo 11.
Gli operatori economici iscritti o in corso di iscrizione nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione e aggiornamento.
AGS potrà richiedere di aggiornare dati, informazioni, requisiti inerenti l’iscrizione all’Albo. Il mancato aggiornamento di quanto richiesto nel termine di volta in volta assegnato, potrà precludere l’invito ai singoli procedimenti di gara e determinare la sospensione dell’iscrizione.
Qualsiasi aggiornamento della posizione verrà opportunamente verificato da AGS e processato secondo le disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.
Alla scadenza della validità della qualifica triennale, notificata agli operatori economici già qualificati secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 10., gli stessi dovranno, se interessati, procedere al rinnovo dell'iscrizione secondo le modalità descritte nel presente Regolamento. Il rinnovo comporta necessariamente l’aggiornamento di tutte le informazioni necessarie alla qualificazione all’Albo.
Gli operatori economici già qualificati possono comunque richiedere, in ogni caso ed in qualsiasi momento, l'iscrizione ad altre categorie/sottocategorie/classi.
In tale caso il soggetto richiedente l'estensione della propria qualificazione dovrà allegare unicamente la documentazione necessaria a comprovare i requisiti di qualificazione strumentali all'ottenimento dell'estensione richiesta.
13. SOSPENSIONE
Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dall’Albo Fornitori. Si procede alla Sospensione dell’Iscrizione dei soggetti dall’Albo Fornitori nei seguenti casi:
a. mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati modificati rispetto a quelli forniti con la Domanda di iscrizione;
b. quando all'esito di un preliminare procedimento di verifica negativo del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;
c. quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
d. quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell’esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali.
La sospensione ha durata variabile a seconda della gravità dell’inadempienza:
- nei casi di cui alla precedente lettera a., la sospensione ha durata semestrale dalla notifica inviata da AGS;
- nei casi di cui alla precedente lettera b., la sospensione ha durata semestrale dalla notifica inviata da AGS;
- nei casi di cui alla precedente lettera c., la sospensione ha durata per tutto il periodo necessario a risolvere la procedura di concordato preventivo o fallimento;
- nei casi di cui alla precedente lettera d., la sospensione ha durata annuale dalla notifica inviata da AGS.
Del provvedimento di sospensione dall’albo fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato con le modalità di cui al precedente paragrafo 10.
Nel periodo di sospensione i fornitori non possono essere invitati a partecipare alle gare disciplinate dal presente Regolamento.
L’operatore economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.
Decorsi i termini della sospensione AGS dovrà procedere con la determinazione della riammissione all’Albo Fornitori o della Cancellazione dello stesso, notificando, mediante l’invio di una comunicazione elettronica.
14. CANCELLAZIONE
AGS potrà procedere, con decisione debitamente motivata, alla cancellazione degli operatori economici nei seguenti casi:
a. cessazione di attività;
b. richiesta scritta del soggetto interessato;
c. perdita o accertamento dell’insussistenza anche di uno solo dei requisiti necessari;
d. dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all’art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
e. eventuali gravi irregolarità nell’esecuzione delle forniture/dei servizi, quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne/nell’esecuzione;
f. eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi e previdenziali;
g. eventuali forniture di beni/servizi ovvero esecuzione di lavori con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
h. comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l’impresa e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché dell’Amministratore Unico o del Legale Rappresentante ai sensi del Decreto Legislativo 8/8/1994 N 490 (c.d. “antimafia non rilasciata”);
i. provvedimenti interdettivi ex X.Xxx. 231/2001 e s.m.i..
j. inosservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione di AGS;
k. sopravvenire di una causa di esclusione dell’operatore economico dai pubblici appalti secondo la legislazione vigente, ivi compreso l’art. 80 del Codice.
Nei casi di cui alle lettere da c) a l) AGS a propria discrezione, potrà procedere alla cancellazione anche prima di eventuali provvedimenti interdettivi eventualmente disposti per gli stessi fatti dall’X.X.XX., ferma restando in ogni caso la cancellazione o sospensione automatica in presenza di eventuali provvedimenti interdettivi disposti al medesimo titolo dall’X.X.XX. stessa, fino al perdurare degli effetti degli stessi.
Il provvedimento di cancellazione comporta per l'impresa il mancato invito alle gare svolte tramite ricorso all’Albo Fornitori.
In caso di cancellazione ne viene data notifica scritta al soggetto interessato, mediante di una comunicazione elettronica.
15. GARANZIE E MANLEVA
AGS non sarà in nessun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il funzionamento del Portale.
AGS non assume alcuna responsabilità circa l’esattezza, la veridicità, l’aggiornamento e la conformità alla normativa vigente del contenuto del Portale – per la sezione relativa all’Albo Fornitori –, nonostante la stessa porrà in essere ogni opportuna attività al fine di verificare e controllare l’aggiornamento dei contenuti della predetta sezione del Portale medesimo.
Gli operatori economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne AGS, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero
essere addebitate o sofferte da AGS stesse , e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente.
In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, AGS si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
16. GESTORE DEL SISTEMA
Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato da AGS all’ esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Portale e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Portale medesimo, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.
Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Portale, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli operatori economici e inviati attraverso il Portale nell’ambito delle procedure di iscrizione all’Albo Fornitori e, in generale, delle Registrazioni di sistema.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Portale stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto AGS gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.
17. DISCIPLINA DELLA PRIVACY
AGS, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxxxxx X. Xxxxxxx 00000 Xxxxxx, e in qualità di Titolare del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, informa che i dati personali degli operatori economici iscritti e dei loro rappresentanti e/o referenti saranno trattati, dal personale incaricato secondo modalità cartacee ed elettroniche per la creazione dell’Albo dei Fornitori di AGS.
Per la suddetta finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto precluderà l’iscrizione all’Albo Fornitori.
Ciascun Titolare potrà nominare il Responsabile del trattamento. Al suddetto Responsabile le persone interessate potranno rivolgersi, in qualsiasi momento, per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, quali ad esempio, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che le riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione per motivi legittimi, nonché per conoscere l’elenco di eventuali responsabili del trattamento.
18. FORO COMPETENTE
I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana e il Foro di Genova ha competenza in via esclusiva a giudicare per eventuali controversie di competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria inerenti al funzionamento dell’Albo ed alla gestione delle domande di iscrizione e più in generale della posizione degli operatori economici interessati.
19. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito internet di AGS, a seguito dell’approvazione formale da parte del Consiglio d’Amministrazione di AGS.