Gestione del rischio scolastico
Gestione del rischio scolastico
Documento C3 Capitolato Tecnico Elettronica
Documento C3. Capitolato Tecnico Elettronica.
Definizioni.
Relative all’assicurazione in generale.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
POLIZZA: il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione. CONTRAENTE: L’ISTITUTO SCOLASTICO.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice.
PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
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RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso dì sinistro. FRANCHIGIA: importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo.
SCOPERTO: importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato.
BROKER: La Società di Intermediazione Assicurativa (broker) incaricata ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 come identificata nel Documento A2.
Relative all’assicurazione Elettronica.
Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Condizioni Generali Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Articolo 1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e Buona Fede (Linee Guida)
Nell’ipotesi di cui all’articolo 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all’articolo 5 e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo 5 dalla ricezione della citata dichiarazione.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma la Società può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Articolo 2 - Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.
Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche al presente Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4 - Variazione del rischio (Linee Guida)
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate concernono mutamenti interni all’organizzazione del Contraente, a mero titolo di esempio alla variazione significativa del numero dei dipendenti, all’adozione di strumenti di riduzione del rischio, alle delibere del Contraente, la variazione del numero degli Alunni.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Articolo 5 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali e clausola di recesso (Linee Guida)
Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’Articolo 4 e richiedere motivatamente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti ai massimali assicurati.
Il Contraente entro 15 giorni a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 60 giorni dalla proposta di cui al comma 1 del presente articolo presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso Il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio entro trenta giorni.
Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’articolo 16 riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio
del recesso.
Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro
La Società rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro.
Articolo 7 - Durata dell’Assicurazione
Decorrenza e durata del contratto sono quelle fissate nella lettera di xxxxxx.
Alla scadenza il contratto si intende risolto senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.
Articolo 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato e/o Contraente.
Articolo 9 - Foro competente
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Il Foro Competente è quello erariale territorialmente competente dell’Istituzione Scolastica
Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato valgono le norme di legge.
Articolo 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.
Articolo 12 - Rinuncia al diritto di Rivalsa
Qualora l’infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell’Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR, riservandosi tale diritto nei confronti dei terzi.
Articolo 13 - Coassicurazione (Linee Guida)
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si
deroga al disposto dell’articolo 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Articolo 14 - Obblighi dell’assicurato e del contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (articolo 1915 C.C). In caso di inadempimento intenzionalmente agli obblighi previsti, l’assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità; se l’inadempienza è involontaria, la Società ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
La denuncia può essere effettuata a mezzo FAX o via PEC.
Qualora gli apparecchi FAX o SERVER della Società per qualunque motivo non dovessero funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della scuola denunciare il sinistro, la Società consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenendo valida ed efficace la documentazione conservata presso la scuola.
La Società si impegna a richiedere all’Assicurato solo la documentazione strettamente necessaria per la definizione del sinistro.
La Società si impegna a richiedere che l’Assicurato si sottoponga a accertamenti medici strettamente necessari e/o ulteriore documentazione medica entro il termine massimo di 60 giorni dal momento in cui l’assicurato stesso chiede espressamente la chiusura e liquidazione del sinistro.
La Società si impegna a proporre all’Assicurato una offerta di liquidazione dettagliata del danno entro 60 giorni dal momento in cui il sinistro
viene chiuso dall’assicurato e a pagare il sinistro 30 giorni dopo l’accettazione.
La Società su richiesta dell’Assicurato si impegna a restituire la documentazione inviata in originale.
Articolo 15 - Produzione di informazioni sui sinistri e gestione data base del committente (Linee Guida)
Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al comma 3 del presente articolo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel (o altro foglio di calcolo equivalente) tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:
il numero del sinistro attribuito dalla Società;
la data di accadimento dell’evento; la data della denuncia;
la tipologia dell’evento;
la tipologia di garanzia;
l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
sinistro senza seguito;
sinistro liquidato, con data e importo liquidato;
sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva.
Inoltre la Società si impegna a fornire semestralmente l’elenco completo dei sinistri senza seguito, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari
all’1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.
La Società si impegna a fornire ogni altra informazione relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
Il Contraente ha facoltà di richiedere informazioni puntuali sui singoli sinistri, indicando la tempistica e le modalità per il rilascio delle stesse.
Il Contraente detiene un proprio database relativo ai sinistri di propria competenza, e rende disponibili dalla Società i dati relativi agli stessi con cadenza prestabilita, indicata in sei mesi, ovvero a seguito di richiesta della Società, rendendo accessibile il database allo stesso.
Il Contraente risponde alle richieste dell’Affidatario entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 16 - Controversie
Le controversie potranno essere risolte ricorrendo in qualunque momento alla magistratura ordinaria.
Articolo 17 - Prospetto delle Garanzie e dei Massimali (regolazione, franchigie e limiti di indennizzo)
Le somme, i massimali e i limiti di indennizzo richiesti sono quelli indicati nel Documento D - Criteri di Valutazione Premio, Garanzie e Massimali.
Articolo 18 - Pagamento del premio.
Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 30 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.
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I premi devono essere pagati alla compagnia o al Broker secondo quanto stabilito al successivo articolo trattante la Clausola Broker / Gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Cod. Civ..
Articolo 19 - Anticipi sulle indennità.
L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari alla percentuale indicata nella sezione Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità durata del contratto; e dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno della somma indicata nella medesima sezione
Articolo 20 - Rinuncia al diritto di surroga.
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i Clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Articolo 21 - Regolazione del premio.
La comunicazione dell’acquisizione a qualsiasi titolo da parte del Contraente di nuovi fabbricati dovrà riportare il valore dell’incremento, nonché il giorno ed il mese dell’effettiva acquisizione. A fronte di detta comunicazione la Società, al termine di ogni annualità assicurativa, provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:
Annualità precedente: tanti 360esimi, quanti sono i giorni di copertura rilevati dal momento in cui è sorto l’interesse assicurativo
per il/i nuovo/i ente/i, del premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati.
Annualità in corso: differenza fra il premio versato all’inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare
qualora gli incrementi/variazione fossero stati noti alla Società all’inizio del periodo assicurativo stesso.
Detta appendice di regolazione evidenzierà altresì il premio afferente l’annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.
La differenza a favore dello Società risultante dalla regolazione premio deve essere pagata dal Contraente entro 30 giorni dalla data di
ricevimento dell’apposita appendice, che verrà spedita entro 15 giorni dalla ricezione dei dati.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Xxxxxxxx broker e gestione del contratto.
Il Contraente dichiara di aver affidato ai sensi del D. Lgs. n° 209/2005 la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio identificata nel Documento A2 Disciplinare (d’ora innanzi indicata come Broker).
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti gli stessi saranno svolti per conto del Contraente dalla società stessa, e in particolare:
Il Xxxxxx collaborerà con il Contraente nella gestione del contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.
È fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Società.
La Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché‚ questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o assicurato è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma indirizzati alla Società. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo tra la Società ed il contraente devono essere trasmesse al Broker dalla Società, su richiesta del broker medesimo entro 15 giorni dalla richiesta o anche attraverso la condivisione di server fax.
La Società, in caso di mancata consegna già in sede di offerta dei 3 simpli di polizza prefirmati, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione o dalla richiesta di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Contraente provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi.
In ogni caso la Società consegnerà al Broker copia dei contratti.
Nel caso di contratti ripartiti tra più Società il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. La Società comunicherà al Broker l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale, da parte della Società assicuratrice contraente e delle eventuali Società coassicuratrici, pari alla percentuale del premio imponibile stabilità nel bando di gara.
La Società, su richiesta del Broker, si impegna a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio, entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa.
Condizioni Speciali - Norme che regolano l’assicurazione elettronica.
Danni materiali all’hardware.
Articolo 22 - Rischi assicurati. Oggetto dell’assicurazione.
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La Società si obbliga, mediante il pagamento da parte dell'Assicurato del corrispettivo premio di assicurazione e nei limiti, alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, ad indennizzare all'Assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza (Ubicazione del Rischio), siano essi in funzione o fermi vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in Polizza.
Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere le perdite e i danni causati da: incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
caduta, urto, collisione o eventi similari; ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione;
caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di xxxxxxx, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche; rapina, furto o tentativi di furto;
qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.
Articolo 23 - Rischi esclusi
La Società esclude dall’indennizzo:
deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento, corrosione, ruggine o incrostazione;
costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. La presente Xxxxxxx assicura però i danni causati da tali difetti;
costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
perdite o danni che sono risarciti all'assicurato in base alla Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati, come definita
all’articolo trattante la convenzione per la manutenzione degli enti assicurati; perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
perdite o danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
perdite o danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, invasioni per atti di guerra, misure di potenze straniere, ostilità (siano o meno dichiarazioni di guerra), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, poteri militari o poteri usurpati, atti di persone che agiscono per conto di o in accordo a organizzazioni politiche dirette a sovvertire con la forza l'ordine del Governo, di diritto o di fatto, o a influenzarlo con atti dì terrorismo e di violenza, tumulti, scioperi, serrate, sommosse civili o di persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio dei lavori, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiatura atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.
Articolo 24 - Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati
Ai fini della presente assicurazione per Convenzione si intende il contratto in forza del quale l'Assicurato usufruisce del servizio di manutenzione degli enti assicurati da parte dei fabbricanti o dei fornitori degli stessi o da parte di una ditta approvata dai fornitori stessi.
Resta inteso e convenuto che durante la validità della presente Polizza l'Assicurato è tenuto sia a mantenere in vigore detta Convenzione che ad assolvere gli obblighi a lui incombenti in base alla Convenzione stessa.
Articolo 25 - Somme assicurate
La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato delle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quanto altro inerente.
Articolo 26 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino
Avvenuto un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione si intende sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società.
Articolo 27 - Criteri di indennizzo in caso di sinistro
Danni suscettibili di riparazione.
La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive incontrate per:
la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio; la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontammo dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale;
i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea.
Tali spese si intendono limitate al ripristino dell’ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.
Danni non suscettibili di riparazione.
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La Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dell'ammontare delle spese complessive incontrate per:
i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea;
la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale; la rimozione dell'ente danneggiato;
gli eventuali diritti doganali e di dazio.
L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa.
L’indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista all’articolo trattante lo scoperto a carico dell’assicurato per i danni materiali all’hardware, se del caso, nonché della franchigia convenuta.
Articolo 28 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo trattante i criteri di indennizzo in caso di sinistro sezione, danni all’hardware risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto dell'articolo trattante i criteri di indennizzo in caso di sinistro sezione, danni all’hardware e la somma assicurata con la presente polizza non superi il la percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza della predetta percentuale fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Articolo 29 - Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che:
Agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti obsoleti non in uno ed accantonati anche se ancora formalmente non scaricati dall’inventario.
Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C..
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la
somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese
sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle
partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.
Articolo 30 - Sinistri - Indennizzo
Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, quale definito al precedente articolo trattante le somme assicurate per i danni materiali all’hardware, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso.
La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente Polizza e per ogni ente assicurato, somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.
Articolo 31 - Scoperto a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo.
Danni materiali al software.
Articolo 32 - Definizioni
Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
Programmi: sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Articolo 33 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi, mentre gli archivi stessi:
si trovano presso le sedi dell’Assicurato;
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si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati all’articolo trattante i rischi assicurati, danni materiali all’hardware, per i danni materiali all’hardware, che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurato e ne impedisca l'uso.
Articolo 34 - Esclusioni speciali
Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo trattante le esclusioni dei danni all’hardware, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione trattante i danni materiali al software, danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
dovuti a presenza di fluidi magnetici;
avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini delle Condizioni di Polizza
o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base all’articolo trattante i rischi esclusi, danni materiali all’hardware lettera d; malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.
Articolo 35 - Salvaguardia degli archivi del calcolatore
L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi.
Articolo 36 - Somme assicurate
Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.
Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione dello scoperto previsto per i Danni Materiali all'Hardware.
Articolo 37 - Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Articolo 38 - Virus informatici
Le Parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostruzione degli archivi, qualora questa si ritenesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di virus, introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.
La presene garanzia è prestata con un limite per sinistro stabilito nel prospetto delle garanzie.
Articolo 39 - Scoperto a carico dell'Assicurato
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo.
Danni da interruzione di esercizio.
Articolo 40 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.
La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:
all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria; all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza.
La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o i danni siano indennizzati all'Assicurato in base alla Convenzione per la manutenzione degli enti assicurati, quale definita all’articolo trattante la convenzione per la manutenzione degli enti assicurati, danni materiali all’hardware.
Articolo 41 - Esclusioni speciali
Restando ferme le esclusioni di cui all’articolo trattante le esclusioni, danni materiali all’hardware, la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura.
Articolo 42 - Periodo di indennizzo
E’ il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.
Articolo 43 - Somma assicurata
La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza.
Tale somma si intende calcolata dall'Assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non verranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese.
Articolo 44 - Franchigia
Per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato lo scoperto stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo.
Articolo 45 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di
impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse
assicurato.
Articolo 46 - Cose di terzi, assicurazione per conto di chi spetta.
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Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Articolo 47 - Ispezione delle cose assicurate.
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Condizioni di assicurazione relative alla denuncia e alla liquidazione dei sinistri.
Articolo 48 - Obblighi in caso di sinistro.
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine a un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'Assicurato si obbliga a:
darne avviso alla Società entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza, a mezzo telefono o telegramma, confermato da successiva dettagliata comunicazione scritta;
in caso di perdita o danno conseguente a incendio o rapina o furto o tentativo di furto, la denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatta alla Polizia;
fare tutto quanto è in suo potere per limitare la perdita o il danno;
conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di incaricati della Società; attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultano sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
fornire a proprie spese prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.
Articolo 49 - Esagerazione dolosa del danno.
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Articolo 50 - Procedura per la valutazione del danno.
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;
tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Articolo 51 - Mandato dei periti.
I Periti devono:
indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo trattante gli obblighi in caso di sinistro e di cui all'articolo trattante la diminuzione del rischio;
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate); procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’articolo trattante la procedura per la valutazione del danno al punto b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Articolo 52 - Limite xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 Cod. Civ., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Articolo 53 - Pagamento dell’indennizzo.
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo trattante il mandato dei periti al punto b).
In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull’ammontare dell’indennizzo dovuto dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Qualora sulla causa del sinistro sia stata aperta un’inchiesta da parte dell’Autorità e dagli atti emerga il possibile dolo da parte del Contraente, la
Società pagherà l’indennizzo dovuto solo alla chiusura dell’inchiesta, se da questa non risulta tale dolo.
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Articolo 54 - Diritto della Società di effettuare le riparazioni.
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, la Società ha alternativamente la facoltà di riparare o ripristinare o rimpiazzare l'ente danneggiato, oppure di risarcire in contanti l'ammontare del danno.
Articolo 55 - Conservazione degli enti assicurati - Diritto di accesso e di ispezione della Società.
Gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conforme al loro uso.
La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento ed a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.
Condizioni Particolari sempre valide.
Articolo 56 - Colpa grave.
A parziale deroga dell'articolo trattante i rischi esclusi, comma f), della Sezione danni materiali all’Hardware, la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o i danni dovuti al dolo dell'Assicurato.
Articolo 57 - Valore a nuovo.
La disposizione di cui all’articolo trattante i criteri di indennizzo in caso di sinistro Sezione, danni all’hardware, viene annullata e sostituita dalla seguente clausola:
Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
si stima il valore a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso; si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.
L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), defalcato dell'importo stimato in a).
Per valore a nuovo s'intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.
Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le nonne previste dalla Sezione danni all’hardware.
Articolo 58 - Clausola Millennio
In nessun caso la Compagnia coprirà qualsiasi perdita, danno, costo, responsabilità di qualsiasi natura, che altrimenti sarebbe stata risarcibile nei termini di questa assicurazione, derivante direttamente o indirettamente dall’uso o operazione di qualsiasi computer, sistema, software, programma, procedimento o comunque qualsiasi sistema elettronico ove la perdita, danno, costo, responsabilità sia stata conseguenza diretta o indiretta dei seguenti eventi:
cambio di data;
qualsiasi cambio o modificazione di qualsiasi tipo di computer, computer system, computer software, programma, procedimento o comunque di qualsiasi sistema elettronico in relazione a tale cambio di data.
Articolo 59 - Eventi socio-politici.
A parziale deroga dell'articolo trattante i rischi esclusi, comma g), della Sezione danni materiali all’Hardware, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.
Articolo 60 - Cose non di proprietà.
Agli effetti tutti della presente polizza la Società prende atto che le cose assicurate possono essere di proprietà dell'Assicurato o anche di terzi, in leasing, prestito, uso o comodato, a patto che l'Assicurato medesimo se ne serva nello svolgimento della propria attività e che la somma assicurata le contempli.
Articolo 61 - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in Polizza con apposita partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.
Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate ad impiego mobile sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.
Articolo 62 - Guasti cagionati dai ladri
La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.
Articolo 63 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli immobili presi in locazione, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non copre i danni:
a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
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di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
Articolo 64 - Convenzione manutenzione enti assicurati
Resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il contratto di assistenza tecnica, nella forma più estesa, con il fabbricante o il fornitore degli enti assicurati o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi.
Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica.
Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.
Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. Qualora non sia in vigore alcuna CONVENZIONE, gli Assicuratori non risponderanno per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di Polizza.
I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiatura.
A parziale deroga dell’articolo trattante la convenzione per gli enti assicurati della Sezione danni all’hardware, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di deposito presso la Società del citato contratto impegnandosi comunque a renderlo disponibile a richiesta della Società medesima.
Articolo 65 - Immediata riparazione
A parziale deroga dell'articolo trattante gli obblighi in caso di sinistro, lett. e), delle Condizioni di Assicurazione relative alla denuncia ed alla liquidazione dei sinistri, è facoltà dell’Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite. Qualora l'Assicurato non ottemperi a tali obblighi, decade dal diritto di risarcimento.
Articolo 66 - Macchinari e merci presso mostre e fiere.
Il Macchinario e la Merce assicurati si intendono garantiti, sino alla percentuale stabilita nel prospetto delle garanzie degli importi indicati anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, presso fieri, mostre in Italia ed all’estero o in viaggio per tali destinazioni.
Condizioni Speciali: Norme che regolano l’assicurazione elettronica dei beni ad impiego mobile.
Articolo 67 - Registro dei consegnatari e sub consegnatari dei beni mobili.
Il Contraente si impegna a istituire e tenere aggiornato un apposito registro di inventario, dei beni ad impiego mobili, con indicazione:
• del consegnatario;
• dei sub-consegnatari;
• dei numeri di identificazione e descrizione particolareggiata dei beni;
• valore di acquisto;
• valore di ammortamento.
Articolo 68 - Comunicazioni alla Società.
Il Contraente si impegna a comunicare a richiesta della Società:
• le generalità dei consegnatari e sub-consegnatari;
• ogni successivo cambiamento nelle generalità dei consegnatari e sub-consegnatari;
• ogni inserimento di ulteriore bene.
Tali comunicazioni si riterranno valide al momento in cui saranno comunicate alla Società attraverso Email Certificate o Posta Raccomandata.
Articolo 69 - Valore dei beni.
Il valore dei beni si intende fissato, sulla base dell’età del bene, nel modo seguente:
• per i primi 3 mesi il 100% del valore d’acquisto;
• per il primo anno: l’80% del valore d’acquisto.
• per il secondo anno: il 50% del valore d’acquisto.
• per il terzo anno: il 20% del valore d’acquisto.
Articolo 70 - Impiego mobile ad uso interno.
Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile ad uso interno, sono sempre assicurati durante:
• il loro uso il loro uso all’interno degli edifici in uso al contraente;
• il loro uso all’esterno degli edifici purché utilizzati durante le attività istituzionali;
• durante l’arco dell’intera giornata quando custoditi in locali del contraente.
La garanzia risulterà operante nella forma di Assicurazione “Valore Nuovo” e a “a Primo Rischio Assoluto”.
Articolo 71 - Impiego mobile dati in comodato a dipendenti.
Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile dati in comodati a dipendenti, sono sempre assicurati durante l’arco dell’intera giornata, per qualsiasi uso istituzionale o privato, ovunque posti.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrate.
La garanzia è esclusa nel caso di negligenza dell’assicurato consegnatario o sub-consegnatario.
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Per i danni da furto, rapina e scippo, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 15% del importo liquidabile a termini di polizza.
La garanzia risulterà operante nella forma di Assicurazione “Valore Nuovo” e a “a Primo Rischio Assoluto”.
Articolo 72 - Impiego mobile dati in comodato ad alunni.
Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile dati in comodati a studenti, sono sempre assicurati durante l’arco dell’intera giornata, per qualsiasi uso istituzionale o privato, ovunque posti.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrate.
La garanzia è esclusa nel caso di negligenza dell’assicurato consegnatario o sub-consegnatario.
Per i danni da furto, rapina e scippo, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 25% del importo liquidabile a termini di polizza.
La garanzia risulterà operante nella forma di Assicurazione “Valore Nuovo” e a “a Primo Rischio Assoluto”.
Articolo 73 - Impiego mobile acquistati per conto di terzi.
Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile per conto di terzi, sono sempre assicurati durante l’arco dell’intera giornata, per qualsiasi uso
istituzionale o privato, ovunque posti.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrate.
La garanzia è esclusa nel caso di negligenza dell’assicurato consegnatario o sub-consegnatario.
Per i danni da furto, rapina e scippo, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 15% del importo liquidabile a termini di polizza.
La garanzia risulterà operante nella forma di Assicurazione “Valore Nuovo” e a “a Primo Rischio Assoluto”.
Articolo 74 - Appropriazione indebita.
Nel caso di beni elettronici ad impiego mobile dati in comodati a dipendenti, non siano restituiti alla scadenza di quanto pattuito al Contraente, la Società si impegna a risarcire il valore del bene. La garanzia è prestata a condizione che il Contraente presenti denuncia alle Autorità con esplicita menzione del reato previsto dall’articolo 646 del Codice penale.
L’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 35% del importo liquidabile a termini di polizza.
Articolo 75 - Estensione territoriale
Limitatamente ai beni definiti ad “Impiego mobile” le garanzie sono operanti esclusivamente nell’ambito del Territorio Italiano, della Repubblica
di San Marino e della Città del Vaticano.
Articolo 76 - Adesione nominativa
Per i beni a impiego mobile ad uso interno, dati in comodato a dipendenti, dati in comodato ad alunni, acquistati per conto di terzi, il Contraente si riserva la possibilità di richiedere la copertura dei beni di tipo parziale e nominativo, comunicando alla Società la lista dei consegnatari.
Ubicazioni, identificazioni, partite, somme assicurate, franchigie e scoperti, limiti per sinistro e per annualità, durata del contratto.
Articolo 77 - UBICAZIONI ASSICURATE
Con la presente polizza si intendono assicurati tutti i beni di proprietà, in locazione e/o in uso e/o in custodia al Contraente utili e/o funzionali e/o correlati
all’espletamento dell’attività del Contraente stesso, in qualsiasi Sede, ufficio, o locale ove l'Assicurato svolga la propria attività, in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx, sia di proprietà che di terzi.
Articolo 78 - Durata del contratto.
Il contratto sebbene stipulato per durata pluriennale è facoltativamente rescindibile dalle parti senza oneri ad ogni scadenza annuale mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata entro i termini di:
30 giorni se la rescissione viene effettuata dal contraente Istituzione Scolastica. 60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia
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SOMME, SCOPERTI E FRANGHIGIE | Limite d’indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa in percentuale sulle somme assicurate | Scoperto in percentuale. | Franchigia assoluta e/o scoperto minimo in euro. |
Garanzia | |||
Danni materiali al software. | 10 | 10 | 100 |
Danni da interruzione d'esercizio. | 5 | 0 | 0 |
Guasti cagionati dai ladri. Alle cose assicurate | 100 | 0 | 0 |
Guasti cagionati dai ladri. Ai fabbricati ed agli infissi. | 10 | 0 | 0 |
Ricorso terzi. | 100 | 0 | 0 |
Anticipi sulle indennità. | 5 | 0 | 0 |
Virus informatici. | 5 | 10 | 100 |
Partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre. | 50 | 10 | 250 |
Per ogni sinistro. Scoperto minimo (indicare nella colonna scoperto in %). | 0 | 10 | 0 |
Per ogni sinistro massimo scoperto euro | 0 | 10 | 50 |
Beni ad impiego mobile ad uso interno. | 100 | 10 | 50 |
Beni ad impiego mobile dati in comodato d’uso a dipendenti. | 100 | 10 | 50 |
Beni ad impiego mobile dati in comodato d’uso a studenti. | 100 | 10 | 50 |
Beni ad impiego mobile acquistati per conto di terzi. | 100 | 10 | 50 |