assicurazione vita key man
assicurazione vita key man
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
• Scheda Sintetica
• Nota Informativa
• Condizioni Generali di Assicurazione Comprensive di
- Condizioni speciali per Contratti stipulati senza visita medica o in assenza del test hiv
- Regolamento della Gestione Interna Separata
• Glossario
• Informativa generale sul Trattamento dei Dati Personali
• Modulo di Proposta di Assicurazione
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.
assicurazione a vita intera a capitale rivalutabile con tasso tecnico precontato (vita intera a tasso tecnico 0,5%)
edizione maggio 2018
AXA Assicurazioni S.p.A.
assicurazione vita key man
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
• Scheda Sintetica
• Nota Informativa
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di:
- Condizioni speciali relative alle Garanzie Principali del contratto
- Regolamento della Gestione Interna Separata
- Condizioni particolari per Contratti stipulati senza visita medica o in assenza del test hiv
• Glossario
• Informativa generale sul Trattamento dei Dati Personali
• Modulo di Proposta di Assicurazione
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA.
assicurazione a vita intera a capitale rivalutabile con tasso tecnico precontato (vita intera a tasso tecnico 0,5%)
edizione maggio 2018
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano
n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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La presente Scheda Sintetica è aggiornata alla data del 25 maggio 2018.
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. Informazioni Generali
1.a) Impresa di assicurazione
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati al 31 dicembre 2017)
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 322 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
L’indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione vita e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 138%.
1.c) Denominazione del Contratto
Assicurazione Vita Key Man – Codice Tariffa: A665
1.d) Tipologia del Contratto
Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata di attivi, denominata “VALORVITA”.
1.e) Durata
Il Contratto è valido per tutta la vita dell’Assicurato. La garanzia assicurativa non ha quindi una scadenza prefissata. Il Contratto può essere sottoscritto dal Contraente, purché l’Assicurato abbia un’età compresa tra 18 e 88 anni.
E’ comunque possibile esercitare il diritto di Riscatto Totale nel corso della durata stessa, sia durante il pagamento dei premi, sia nel periodo successivo, alle seguenti condizioni:
- che siano state pagate almeno tre annualità di premio, se la durata del Periodo di Differimento non è inferiore a 5 anni;
- che siano state pagate almeno due annualità di premio, se la durata del Periodo di Differimento è inferiore a 5 anni.
1.f) Pagamento dei premi
A fronte delle prestazioni garantite, il Contraente dovrà corrispondere un Premio Annuo anticipato di importo costante, per un periodo limitato prescelto dal Contraente stesso e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il cumulo premi massimo consentito è pari a 500.000,00 Euro.
Il Periodo di Differimento può essere fissato tra un minimo di 2 ed un massimo di 50 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato al termine del predetto periodo di pagamento dei premi non sia superiore a 90 anni.
L’entità del premio dipende dalla durata dell’assicurazione e dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport e in generale attività che espongono a rischi particolari).
2. Caratteristiche del Contratto
Il presente Contratto è costituito da una Garanzia che consiste nell’impegno della Compagnia di pagare il Capitale Assicurato in qualunque epoca avvenga il decesso dell’Assicurato.
Il Contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. E' tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi, come meglio specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione riportate in polizza.
Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da
H.I.V. (Aids e patologie collegate).
Con la sottoscrizione di questo tipo di Contratto si acquisiscono inoltre i seguenti benefici:
- il diritto alla riscossione del Capitale Assicurato, nel caso di decesso dell’Assicurato, anche dopo il versamento di un solo premio;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del Capitale Assicurato, per effetto dell’assegnazione dei redditi finanziari derivanti dalla Gestione Interna Separata cui è collegato il Contratto, al netto dei relativi Costi (sezione C Nota informativa);
- la certezza dei risultati raggiunti periodicamente, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite; ogni anno, quindi, il Capitale Assicurato non può mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale inizialmente assicurato, il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo anticipato (tasso tecnico) in vigore al momento della stipulazione. Il tasso tecnico al momento della redazione del presente Fascicolo Informativo è pari allo 0,50%.
- la possibilità di scegliere, terminato il Periodo di Differimento, in luogo della prestazione in forma di capitale una rendita vitalizia rivalutabile, avente funzione previdenziale, eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita stessa per 5 o 10 anni, anche nel caso in cui, in tale periodo, si verifichi il decesso dell’Assicurato.
L’importo della rendita dipenderà dall’età raggiunta dell’Assicurato nel momento in cui si eserciterà l’Opzione e sarà determinato in base ai coefficienti per la conversione del valore di Riscatto in rendita in vigore alla data della richiesta. La rendita annua vitalizia rivalutabile, avendo funzione previdenziale, non è riscattabile durante il suo godimento.
Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata VALORVITA è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo della Compagnia in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.
Nel presente Contratto una parte del Premio Versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai Costi del Contratto ed ai rischi demografici connessi (rischio di mortalità). Tale importo non concorre alla formazione del Capitale Assicurato che sarà pagato dalla Compagnia.
Per un maggior dettaglio e per una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rimanda al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e dei Valori di Riscatto e Riduzione contenuti nella Sezione E della Nota Informativa.
La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO
CAPITALE IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE
Rappresenta la prestazione erogata dalla Compagnia dietro richiesta scritta di Xxxxxxxx Totale, come previsto dal Contratto.
La richiesta non può essere inoltrata prima del pagamento di tre annualità di premio, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a 5 anni, o di due, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a 5 anni.
Per la determinazione del valore di Xxxxxxxx si rimanda alla consultazione delle Condizioni Generali di Assicurazione.
b) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
CAPITALE CASO MORTE Rappresenta la prestazione erogata dalla Compagnia ai Beneficiari designati dal Contraente in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento avvenga, senza alcun limite territoriale e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione dell’Assicurato. Il Capitale Caso Morte equivale al Capitale Assicurato, indicato nel Contratto e rivalutato annualmente secondo le modalità previste delle Condizioni Generali di Assicurazione.
c) OPZIONI CONTRATTUALI
OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA
OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA CERTA E POI VITALIZIA
OPZIONE DA CAPITALE IN RENDITA REVERSIBILE
Successivamente alla richiesta di Xxxxxxxx Totale da parte del Contraente ed in seguito all’esercizio dell’Opzione Contrattuale, secondo le modalità previste dall’articolo 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia converte il valore di Riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita.
Successivamente alla richiesta di Xxxxxxxx Totale da parte del Contraente ed in seguito all’esercizio dell’Opzione Contrattuale secondo le modalità previste dall’articolo 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, secondo le modalità previste dal Contratto stesso, la Compagnia converte il valore di Riscatto in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5/10 anni e, successivamente, fino a che l’Assicurato è in vita.
Successivamente alla richiesta di Xxxxxxxx Totale da parte del Contraente ed in seguito all’esercizio dell’Opzione Contrattuale secondo le modalità previste dall’articolo 1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, secondo le modalità previste dal Contratto stesso, la Compagnia converte il valore di Riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona fino a che questa è in vita.
Il presente Contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari allo 0,50% annuo che è già calcolato sotto forma di Tasso Tecnico nella determinazione della prestazione del Capitale Assicurato iniziale. Se la Gestione Interna Separata ottiene un utile superiore al tasso tecnico, la parte eccedente verrà riconosciuta al Contratto secondo le modalità descritte in dettaglio all’articolo 4 della Nota Informativa. Una volta comunicata dalla Compagnia la rivalutazione della prestazione, la stessa risulta definitivamente acquisita e pertanto è da considerarsi consolidata nel Contratto.
In caso di Riscatto o di sospensione dei versamenti, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai Premi Versati, tanto maggiore, se la durata contrattuale non è sufficiente a compensare i Costi del Contratto con il rendimento offerto dalla Gestione Interna Separata “VALORVITA”.
Il Contratto non consente di esercitare il Riscatto, con conseguente perdita per il Contraente dei Premi Versati, qualora non siano state corrisposte almeno tre annualità del Premio Annuo, in caso di periodo di differimento non inferiore a 5 anni e due annualità di premio, in caso di periodo di differimento inferiore a 5 anni.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso, le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dal Regolamento della Gestione Interna Separata.
4. Costi
La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso dei Premi, preleva dei Costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C.
I Costi gravanti sui Premi e quelli prelevati dalla Gestione Interna Separata “VALORVITA” riducono l’ammontare delle prestazioni della Compagnia.
Per fornire un’indicazione complessiva dei Costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’IVASS, l’indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo”.
Il “Costo Percentuale Medio Annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei Costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da Costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
“Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.”
Gestione Interna Separata “VALORVITA”
Ipotesi Adottate:
Premio Annuo: € 1.500,00 Sesso: Qualunque - Età: 45 anni
Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%
Anno | Costo Percentuale Medio Annuo |
5 | 9,61% |
10 | 3,77% |
15 | 2,35% |
Anno | Costo Percentuale Medio Annuo |
5 | 10,23% |
10 | 4,06% |
15 | 2,53% |
20 | 1,87% |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx: 15 anni Durata Differimento: 20 anni Durata Differimento: 25 anni
Anno | Costo Percentuale Medio Annuo | |
5 | 10,69% | |
10 | 4,27% | |
15 | 2,65% | |
20 | 1,96% | |
25 | 1,58% |
5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della Gestione Interna Separata
In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata “VALORVITA” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo (comprensivo del tasso tecnico) riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Dati storici di Rendimento della Gestione Interna Separata “VALORVITA” | ||||
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2013 | 4,51% | 3,61% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 4,59% | 3,67% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 4,50% | 3,60% | 1,19% | -0,17% |
2016 | 4,21% | 3,37% | 0,91% | -0,09% |
2017 | 3,76% | 3,01% | 1,28% | 1,15% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx
Assicurazione Vita Key Man – Codice Tariffa: A665
La presente Nota Informativa è aggiornata alla data del 25 maggio 2018.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx 00 (20154) è soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico (x00)00-000000; fax: (x00)00-00000000; indirizzo internet: xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 31.12.1935, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 09.04.1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il presente Contratto di assicurazione è a vita intera. La durata è quindi l’arco di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza e il decesso dell’Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. Essa, pertanto, non è determinata né determinabile al momento della Conclusione del Contratto.
Il presente Contratto è costituito da una Garanzia che consiste nell’impegno della Compagnia di liquidare il Capitale Assicurato in qualunque epoca avvenga il decesso dell’Assicurato.
La durata del Periodo di Differimento può essere fissata da un minimo di 2 anni a un massimo di 50 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato al termine del predetto periodo di pagamento dei premi non sia superiore a 90 anni.
L’età dell’Assicurato alla Data di Decorrenza del Contratto dovrà essere compresa tra 18 e 88 anni.
Per età dell’Assicurato deve intendersi l’età assicurativa ossia: se dall’ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l’età è quella compiuta; se invece sono trascorsi sei o più mesi, l’età è quella prossima da compiere.
Il Contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. E' tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi, come specificato nelle Condizioni Particolari riportate in polizza.
Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da
H.I.V. (Aids e patologie collegate).
Una parte del Premio Versato viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici connessi al Contratto (rischio di mortalità). Tale importo non concorre alla formazione del Capitale Assicurato che, quindi, è il risultato della somma dei Premi Versati al netto dei Costi e delle predette parti di Premio relative alle coperture di puro rischio.
Il presente Contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito pari all’0,5% annuo che è già calcolato sotto forma di Tasso Tecnico nella determinazione della prestazione del Capitale Assicurato iniziale. Se la Gestione Interna Separata ottiene un utile superiore al tasso tecnico, la parte eccedente verrà riconosciuta al Contratto secondo le modalità descritte in dettaglio all’articolo
1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Tale riconoscimento è da considerarsi consolidato nel
Contratto: infatti, una volta comunicata dalla Compagnia la rivalutazione della prestazione, la stessa risulta definitivamente acquisita.
Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
2.1 Prestazione in caso di vita dell’Assicurato (richiesta di Riscatto Totale)
La prestazione a carico della Compagnia per il caso di vita dell’Assicurato si ottiene mediante la richiesta di Riscatto Totale del Contratto da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 4.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
2.2 Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
Il Contratto garantisce la liquidazione ai Beneficiari del Capitale Assicurato rivalutato in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca esso avvenga, anche dopo il pagamento di un solo Premio, come meglio indicato all’articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato – fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 codice civile in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione – e ferme restando le limitazioni previste per contratti senza visita medica o correlate ad HIV (vedi Condizioni Speciali) e le esclusioni indicate all’articolo 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere le avvertenze contenute nella Proposta di Assicurazione relative alla compilazione del questionario sanitario.
E’ di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del Capitale Assicurato.
2.3 Opzioni Contrattuali
Su richiesta del Contraente, il valore di Riscatto Totale pagabile al termine del periodo di pagamento dei premi o in epoca successiva potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita avente funzione previdenziale:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 1.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata VALORVITA è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo della Compagnia in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.
3. Premi
A fronte della garanzia del pagamento del Capitale Assicurato, il Contraente dovrà corrispondere un Premio Annuo anticipato di importo costante, per un periodo limitato prescelto dal Contraente stesso e comunque non oltre la morte dell’Assicurato. Il cumulo dei Premi Annui versati non potrà èssere superiore a 500.000,00 Euro. Il Premio Annuo può essere anche corrisposto in rate mensili, trimestrali o semestrali con una maggiorazione di Costo indicata al punto 5.1.1 della presente Nota Informativa.
Nel caso di frazionamento mensile del premio, alla sottoscrizione del Contratto dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità.
Il Periodo di Differimento può essere fissato tra un minimo di 2 ed un massimo di 50 anni, a condizione che l’età dell’Assicurato al termine del predetto periodo di pagamento dei premi non sia superiore a 90 anni.
L’entità del Premio Annuo dipende dalla durata dell’assicurazione e dall’età dell’Assicurato, nonché dal suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport e in genere attività che espongono a rischi particolari). A tale proposito è di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.
Solo dopo il versamento di almeno tre annualità di Premio, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a 5 anni, o almeno due annualità di Premio, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a 5 anni, il Contraente può esercitare il Riscatto Totale del Contratto e avvalersi della facoltà di sospensione dei pagamenti mantenendo, in quest’ultimo caso, il diritto ad un capitale ridotto. Pertanto, in caso di mancato pagamento delle predette annualità di Premio, il Contratto si risolve ed i Premi corrisposti restano acquisiti dalla Compagnia.
Il Premio Annuo deve essere versato dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, ed alle ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile) e comunque non oltre la morte dell’Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:
− assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
− bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
− bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
− moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-).
− SDD (SEPA Direct Debit) per i premi successivi al primo. In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Il presente Contratto è collegato ad una specifica Gestione Interna Separata denominata “VALORVITA”, separata dalle altre attività della Compagnia disciplinata dal Regolamento parte integrante delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il risultato finanziario di tale Gestione Interna Separata è annualmente certificato da una Società di Revisione Contabile che ne attesta la corretta determinazione. Detto risultato finanziario viene annualmente attribuito al Contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni – per un’Aliquota di Partecipazione non inferiore all’80%, come meglio indicato nella Sezione
C. Per maggiori dettagli relativi alla modalità della rivalutazione si rimanda alle Condizioni Speciali.
Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico attualmente pari allo 0,50%), determina la progressiva maggiorazione del Capitale Assicurato secondo le modalità descritte nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Tale maggiorazione resta definitivamente acquisita dal Contratto (Consolidamento annuale).
Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto Esemplificativo di sviluppo dei Premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di Riscatto e di Riduzione, riportato nella Sezione E della presente Nota Informativa, con l’avvertenza che i valori esposti derivano da un’ipotesi esemplificativa dei risultati futuri della Gestione Interna Separata e che gli stessi sono espressi in moneta corrente (potere d’acquisto attuale), senza quindi tenere conto degli effetti dell’inflazione.
La Compagnia, attraverso l’Intermediario, si impegna a consegnare il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. Costi
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente 5.1.1 Costi gravanti sul Premio
Sul premio annuo grava un costo percentuale pari al 14,5%.
Costo percentuale 14,5%
Il Premio può essere anche rateizzato nell’anno. In tal caso è prevista una maggiorazione di costo determinata dalla Compagnia in funzione dell’andamento dei rendimenti finanziari e dei costi di gestione. Alla data di redazione della presente Fascicolo Informativo, le maggiorazioni previste sono le seguenti:
- 2,2% del premio per il frazionamento semestrale;
- 3,2% del premio per il frazionamento trimestrale;
- 4,0% del premio per frazionamento mensile.
Nel caso in cui l’Assicurato dovesse sottoporsi a visita medica per l’accertamento preventivo delle sue condizioni di salute, il costo della visita sarà interamente a carico dell’Assicurato stesso.
5.1.2 Costi per Riscatto
Il valore di Riscatto durante il periodo di pagamento dei premi si ottiene:
1. sommando al capitale inizialmente assicurato, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti, la differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del Riscatto e il capitale inizialmente assicurato;
2. moltiplicando il capitale così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella allegata alle Condizioni Generali di Assicurazione, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento;
3. detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75% dell’ultimo premio annuo netto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.
Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni, l’importo di cui al punto 3) viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.
Il valore di Riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del Riscatto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.
5.1.3 Costi per Prestito
La Compagnia indica nell’atto di concessione condizioni e tasso d’interesse applicato.
5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
La Compagnia riconoscerà al Contratto il rendimento annuale della Gestione Interna Separata “VALORVITA” moltiplicato per un’Aliquota di Partecipazione non inferiore all’80%. Ne risulta pertanto che il Costo di gestione risulta pari al 20% del rendimento finanziario annuo della Gestione Interna Separata.
****
La quota parte di tutti i costi gravanti sul contratto retrocessa dalla Compagnia in media agli intermediari è pari al 35,94% dei costi stessi.
6. Misure e modalità di eventuali sconti
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l’ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l’entità nel medesimo. L’Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.
7. Regime fiscale
7.1 Benefici fiscali relativi ai Premi Versati
I Premi Annui saranno detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, senza limiti minimi di Durata del Contratto e solo per la parte relativa alla copertura del rischio di morte nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente.
7.2 Tassazione delle somme assicurate
1. Prestazione erogata in forma di capitale a persona fisica (non imprenditore):
I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.
2. Prestazione erogata in forma di rendita vitalizia a persona fisica (non imprenditore).
In caso di conversione in rendita vitalizia del valore del Riscatto, l'operazione sarà effettuata previa applicazione dell'imposta sostitutiva, descritta al precedente punto 1).
Successivamente gli importi erogati in forma di rate di rendita vitalizia, esenti da IRPEF, saranno soggetti annualmente all'imposta sostitutiva descritta al precedente punto 1), per la porzione di rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione.
3. Prestazione erogata a persona giuridica:
Qualsiasi somma corrisposta a soggetto che esercita attività d'impresa (ai sensi dell'art. 55 DPR 917/86) non costituisce reddito di capitale bensì concorre a formare il reddito della stessa, quindi la Compagnia non provvederà all'applicazione di alcuna tassazione.
Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva, gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.
7.3 Dichiarazioni del Contraente
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione.
A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura di AXA Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del Contratto
Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all’articolo 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
9. Risoluzione del Contratto e Sospensione del pagamento dei Premi
Il Contraente può risolvere anticipatamente il Contratto sospendendo il pagamento dei Premi, con i seguenti effetti:
a. scioglimento del Contratto, con perdita dei Premi già versati nel caso di mancato pagamento delle prime tre annualità di Premio della Garanzia Principale, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a 5 anni e delle prime due annualità di Premio, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a 5 anni;
b. scioglimento del Contratto, con riconoscimento del valore di Riscatto, calcolato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, dopo che siano state pagate almeno le prime tre annualità del Premio della Garanzia Principale, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a 5 anni e delle prime due annualità di Premio, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a 5 anni.
Dopo il pagamento delle prime tre annualità di Premio, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a 5 anni e delle prime due annualità di Premio, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a 5 anni, il Contraente ha infatti la facoltà di sospendere i versamenti, mantenendo tuttavia in vigore il Contratto fino alla data di esercizio del Riscatto Totale per una prestazione ridotta.
Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l’assicurazione non può essere più riattivata. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli art. 3.3 e 3.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10. Riscatto, Riduzione e Prestito
10.1 Riscatto e Riduzione del Contratto Il Contraente ha facoltà di:
- sospendere i versamenti mantenendo il diritto ad una prestazione ridotta;
- esercitare il diritto di Riscatto Totale compilando l’apposito modulo allegato.
In caso di sospensione dei versamenti prima che siano state corrisposte le prime tre annualità di Premio della Garanzia Principale, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a 5 anni, e le prime due annualità di premio, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a 5 anni, il Contratto non prevede valori di Riscatto o di Riduzione.
In caso di Riscatto, Totale o Parziale, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai Premi Versati, nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata “VALORVITA” non compensi i Costi del Contratto applicati all’atto della Conclusione.
Per maggiori informazioni sulla determinazione dei valori di riscatto si rimanda all’art. 4.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L’evoluzione dei valori di Riscatto è illustrata nel Progetto Esemplificativo, all’interno della Sezione D della presente Nota Informativa. I valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto Personalizzato.
Qualora il Contraente desideri ricevere informazioni sul valore di Xxxxxxxx, potrà rivolgersi al Soggetto Incaricato o all’Ufficio “Insurance Claims” all’indirizzo sotto indicato, i quali si impegnano a fornire tale indicazione nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di informazioni.
Ufficio Insurance Claims
Xxxxx Xxxx, 00- 00000 Xxxxxx (XX)
Telefono: 00-000000
E’ inoltre possibile richiedere informazioni sul Valore di Riscatto direttamente sul sito internet xxx.xxx.xx compilando il form presente nella sezione “Clienti AXA/Servizio Clienti/Richiesta Informazioni”.
10.2 Prestiti
Il Contraente in regola con il pagamento dei Premi può ottenere prestiti dalla Compagnia nei limiti dei valori di Riscatto maturato. La Compagnia indicherà, nell’atto di concessione, condizioni e tasso d’interesse.
11. Revoca della Proposta di Assicurazione
Il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione prima della conclusione del Contratto.
La Revoca deve essere comunicata per iscritto, precisando gli estremi identificativi della Proposta Contrattuale, alla Compagnia (rif. Ufficio Assunzioni Vita, Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx –MI-), anche tramite l’Intermediario.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di Revoca, la Compagnia restituirà al Contraente l’intero Premio eventualmente già corrisposto.
12. Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di Conclusione dello stesso. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, precisando gli estremi identificativi della polizza, all’Impresa (rif. Ufficio Front Office Contabilità Tecnica Agenzie, Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx -TO-), anche tramite l’Intermediario.
Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento.
La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, i premi eventualmente versati dal Contraente.
13. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
La Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta corredata di tutta la documentazione prevista.
Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.).
La Compagnia mette a disposizione presso l’Intermediario un esempio di Modulo di Richiesta di Liquidazione.
Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245.
Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive.
Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo “depositi dormienti”.
14. Legge applicabile al Contratto
Al Contratto si applica la Legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una diversa legislazione e formalizzarla per iscritto al momento della stipula del contratto.
Resta inteso che le norme imperative di diritto Italiano prevarranno sempre su quelle della legislazione diversa scelta.
15. Lingua in cui è redatto il Contratto
Il Contratto, e ogni documento ad esso collegato, vengono redatti in lingua italiana salvo che le parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
16. Reclami
Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione o dell’Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
• pec: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
• posta: AXA Assicurazioni S.p.A. c. a. Ufficio Gestione Reclami Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
• fax: x00 00 00000000
avendo cura di indicare:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Si segnala che a fronte dell’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46, dal 26 novembre 2016 per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con ’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx/XXX IL CONSUMATORE/come presentare un reclamo.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
• Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).
Per attivare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.
La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito xxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
I reclami relativi ad aspetti di trasparenza informativa dei prodotti unit e index linked o delle operazioni di capitalizzazione, devono essere inviati alla CONSOB Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, xxx X.X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx.
17. Informativa in corso del Contratto
La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Interna Separata “VALORVITA” intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto in occasione della prima comunicazione obbligatoria di informativa prevista dalla normativa vigente.
Inoltre, la Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale del Contratto l’Estratto Conto Annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali:
- ammontare dei Premi Versati dal perfezionamento del Contratto, oltre al valore della prestazione maturata, alla data di riferimento dell’Estratto Conto precedente;
- dettaglio dei Premi Versati nell’anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’Estratto Conto;
- valore del Riscatto Totale, maturato alla data di riferimento dell’Estratto Conto;
- il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione, l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza dell’eventuale rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia e del tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
18. Conflitti di Interesse
All’interno delle politiche di investimento relative alla Gestione Interna Separata “VALORVITA” sussistono situazioni che possono generare conflitti di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
A tal fine la Compagnia ha predisposto una procedura atta a limitare i rischi di tali conflitti di interessi e, in ogni caso, con la finalità di operare in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
Inoltre la Compagnia ha stipulato accordi con le società di gestione degli OICR sottostanti la Gestione Interna Separata “VALORVITA” relativi al riconoscimento delle utilità di cui si prevede la retrocessione a favore dei Contraenti nella misura percentuale di volta in volta stabilita negli accordi stessi.
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata per il riconoscimento delle utilità retrocesse, si rinvia al rendiconto annuale della Gestione Interna Separata.
La Compagnia si impegna comunque ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
19. Comunicazioni del Contraente alla Compagnia
Ai sensi dell’articolo 1936 del Codice Civile, in caso di modifiche della professione dell’Assicurato eventualmente intervenute nel corso del Contratto, deve essere data tempestiva comunicazione alla Compagnia.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce un‘esemplificazione dello sviluppo dei Premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di Riduzione e di Riscatto previsti dal Contratto. L’elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio Base, durata, periodicità di versamenti ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di Riduzione e di Riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di Rendimento Minimo Garantito contrattualmente;
b) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 2,00%. La misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.
II valori sviluppati in base al Tasso di Rendimento Minimo Garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni Generali di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito sotto forma di tasso tecnico: 0,50%
- Età dell’Assicurato: 45 anni
- Durata periodo di differimento: 20 anni
- Sesso dell’Assicurato: Qualunque
- Periodicità versamenti: annuale
- Premio annuo: 1.500,00 Euro
- Capitale assicurato iniziale: 28.625,95 Euro
Xxxx Xxxxxxxxx | Premio Xxxxx | Xxxxxx premi | Interruzione del pagamento dei Premi | |||
Capitale Caso Morte alla fine dell'anno | Valore di Riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla fine dell'anno | Capitale Ridotto a scadenza | |||
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 28.625,95 | - | - | - |
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 28.625,95 | - | - | - |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 28.625,95 | 2.665,81 | 3.160,35 | 3.160,35 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 28.625,95 | 3.951,48 | 4.662,95 | 4.662,95 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 28.625,95 | 5.248,33 | 6.164,90 | 6.164,90 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 28.625,95 | 6.557,17 | 7.667,19 | 7.667,19 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 28.625,95 | 7.876,28 | 9.167,84 | 9.167,84 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 28.625,95 | 9.206,46 | 10.667,85 | 10.667,85 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 28.625,95 | 10.548,55 | 12.168,24 | 12.168,24 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 28.625,95 | 11.900,72 | 13.667,01 | 13.667,01 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 28.625,95 | 13.263,77 | 15.165,18 | 15.165,18 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 28.625,95 | 14.638,50 | 16.663,74 | 16.663,74 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 28.625,95 | 16.022,99 | 18.160,72 | 18.160,72 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 28.625,95 | 17.418,03 | 19.657,11 | 19.657,11 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | 28.625,95 | 18.823,48 | 21.152,94 | 21.152,94 |
16 | 1.500,00 | 24.000,00 | 28.625,95 | 20.240,04 | 22.649,22 | 22.649,22 |
17 | 1.500,00 | 25.500,00 | 28.625,95 | 21.665,75 | 24.143,95 | 24.143,95 |
18 | 1.500,00 | 27.000,00 | 28.625,95 | 23.101,30 | 25.638,15 | 25.638,15 |
19 | 1.500,00 | 28.500,00 | 28.625,95 | 24.547,38 | 27.132,83 | 27.132,83 |
20 | 1.500,00 | 30.000,00 | 28.625,95 | 26.001,84 | 28.625,95 | 28.625,95 |
L’operazione di Riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei Premi Versati potrà avvenire, sulla base del Tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo alcuni anni dalla Decorrenza del Contratto.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
- Età dell’Assicurato: 45 anni
- Durata periodo di differimento: 20 anni
- Sesso dell’Assicurato: Qualunque
- Periodicità versamenti: annuale
- Premio annuo: 1.500,00 Euro
- Capitale assicurato iniziale: 28.641,55
Xxxx Xxxxxxxxx | Premio Xxxxx | Xxxxxx premi | Interruzione del pagamento dei Premi | |||
Capitale Caso Morte alla fine dell'anno | Valore di Riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla fine dell'anno | Capitale Ridotto a scadenza | |||
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 28.641,55 | - | - | - |
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 28.672,92 | - | - | - |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 28.720,24 | 2.745,25 | 3.254,53 | 3.913,17 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 28.783,67 | 4.085,30 | 4.820,86 | 5.733,98 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 28.863,40 | 5.450,89 | 6.402,83 | 7.533,47 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 28.959,59 | 6.842,33 | 8.000,62 | 9.311,90 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 29.072,44 | 8.259,94 | 9.614,41 | 11.069,53 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 29.202,11 | 9.704,02 | 11.244,39 | 12.806,62 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 29.348,80 | 11.174,91 | 12.890,77 | 14.523,43 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 29.512,69 | 12.672,84 | 14.553,73 | 16.220,20 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 29.693,97 | 14.198,13 | 16.233,47 | 17.897,20 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 29.892,83 | 15.751,03 | 17.930,19 | 19.554,67 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 30.109,45 | 17.331,75 | 19.644,08 | 21.192,84 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 30.344,04 | 18.940,56 | 21.375,37 | 22.811,97 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | 30.596,78 | 20.577,69 | 23.124,24 | 24.412,28 |
16 | 1.500,00 | 24.000,00 | 30.867,88 | 22.243,29 | 24.890,91 | 25.994,03 |
17 | 1.500,00 | 25.500,00 | 31.157,54 | 23.937,54 | 26.675,59 | 27.557,43 |
18 | 1.500,00 | 27.000,00 | 31.465,95 | 25.660,60 | 28.478,50 | 29.102,72 |
19 | 1.500,00 | 28.500,00 | 31.793,33 | 27.412,63 | 30.299,86 | 30.630,13 |
20 | 1.500,00 | 30.000,00 | 32.139,88 | 29.193,65 | 32.139,88 | 32.139,88 |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli eventuali oneri fiscali.
Il tasso del 2,00 % costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto, non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx
Assicurazione Vita Key Man – Codice Tariffa: A665
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione sono aggiornate alla data del 25 maggio 2018. PREMESSA
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione disciplinano il Contratto di assicurazione sulla vita
denominato “Assicurazione Vita Key Man” (di seguito “Contratto”). La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio Xxxxx Xxxxxxxx corrisponde prestazioni previste al successivo articolo 1 “PRESTAZIONI ASSICURATE”.
1. PRESTAZIONI ASSICURATE
1.1 Capitale assicurato
Il contratto sottoscritto prevede la liquidazione ai Beneficiari del Capitale Assicurato, rivalutato come stabilito al seguente articolo 1.2, che viene garantito in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca dovesse avvenire.
Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di Durata del Contratto il Premio Annuo anticipato convenuto alla stipulazione. Il cumulo dei Premi Annui versati non potrà essere superiore a 500.000,00 Euro.
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza ed appendici da essa firmate.
1.2 Rivalutazione annuale
Il Capitale Assicurato in vigore nel periodo annuale precedente verrà annualmente rivalutato nella misura e secondo le modalità appresso indicate:
A) Misura della rivalutazione
La Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire al Contratto moltiplicando il rendimento della Gestione Interna Separata “VALORVITA”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l’Aliquota di Partecipazione che sarà almeno pari all’80%.
Per rendimento della Gestione Interna Separata relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, rapportando il rendimento finanziario della Gestione Interna Separata di quel periodo al valore medio della medesima nello stesso periodo.
Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento della Gestione Interna Separata “VALORVITA”, con riferimento al periodo considerato.
La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico indicato sul documento contrattuale, la differenza fra il rendimento attribuito (espresso in percentuale) ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del Premio.
B) Modalità della rivalutazione
Ad ogni anniversario della data di Decorrenza del Contratto, la Compagnia riconoscerà sui contratti in regola con il pagamento dei premi la rivalutazione del Capitale Assicurato, come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.
Il capitale rivalutato al predetto anniversario, fermo restando l'ammontare del Premio Annuo, è dato dal capitale in vigore nel precedente periodo annuale aumentato di:
- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto A), ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.
Nel periodo successivo al termine del pagamento dei premi il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto di quest’ultimo per la misura della rivalutazione.
Ad ogni ricorrenza annuale la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente la rivalutazione del Capitale Assicurato.
1.3 Denuncia del sinistro
Qualora avvenga il decesso dell’Assicurato, i Beneficiari, il Contraente o gli aventi diritto devono farne denuncia per iscritto alla Compagnia, anche attraverso l’Agenzia a cui è assegnato il Contratto, allegando i seguenti documenti:
− certificato di morte;
− informativa e consenso privacy;
− relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta secondo le informazioni minime contenute nel modello della Società comunque a disposizione del Beneficiario presso l’Intermediario o, in alternativa, altra documentazione attestante le cause del decesso; in subordine, autorizzazione finalizzata a presentare la richiesta di documentazione direttamente a terzi;
− documento di designazione che può essere, ad esempio una lettera o un testamento, ove non già in possesso della Compagnia;
− in presenza di testamento, copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà;
− qualora non sia disponibile la scheda testamentaria, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche di beneficiari;
− in assenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari.
La comunicazione della nomina o revoca o modifica del beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, che, come tale, non potrà essere opposto all’assicuratore fino a che la nomina o revoca o modifica del beneficiario non sia stata comunicata all’assicuratore medesimo. In presenza di tale previsione contrattuale l’assicuratore chiederà al beneficiario di provare la propria identità, oltre alla certificazione del decesso dell’assicurato.
− Decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l’indicazione della persona designata alla riscossione;
− copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
− coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
− adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modello comunque reperibile presso l’intermediario).
Avvertenza: le richieste di pagamento incomplete o il mancato rilascio delle autorizzazioni possono comportare tempi di liquidazione più lunghi.
La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione, non prevista nelle presenti Condizioni di Assicurazione, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia mette a disposizione presso l’Intermediario un esempio di Modulo di Richiesta di Liquidazione.
Il diritto di AXA Assicurazioni S.p.A. alla riscossione del premio si interrompe al ricevimento della relativa denuncia di un evento coperto dal Contratto (sinistro).
1.4 Esclusioni e limitazioni
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato – fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 codice civile in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione – e ferme restando le limitazioni previste per contratti senza visita medica o correlate ad HIV (vedi Condizioni Speciali) e le seguenti esclusioni:
- dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione dell’Assicurato ai fatti di guerra;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
- decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione;
- alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).
In questi casi, la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di Riduzione se maturato per un importo superiore.
In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
1.5 Opzioni
Su richiesta del Contraente, il valore di Riscatto Totale pagabile al termine del periodo di pagamento dei premi, o in epoca successiva, potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita avente funzione previdenziale:
a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
b) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l’Assicurato sia in vita;
c) una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
L’ammontare della rendita derivante dalle opzioni a), b) e c) viene determinato sulla base dei coefficienti per la conversione del capitale in rendita in vigore alla data di richiesta e, solo per il caso c), anche previa designazione del secondo vitaliziato.
La rendita di Opzione verrà annualmente rivalutata secondo quanto stabilito dalle condizioni relative alle caratteristiche finanziarie della stessa rendita.
I coefficienti attualmente in vigore e le condizioni di rivalutazione della rendita sono a disposizione presso la sede della Compagnia.
La rendita annua vitalizia rivalutabile ha funzione previdenziale, in quanto non è riscattabile durante la sua corresponsione.
La Compagnia si impegna a fornire su richiesta scritta del Contraente, effettuata su apposito modulo allegato al presente Fascicolo Informativo, una descrizione sintetica di tutte le Opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi Costi e delle condizioni economiche previste. Detta comunicazione prevede l’impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell’esercizio dell’Opzione, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione scelta dall’avente diritto.
L’Opzione dovrà essere esercitata mediante sottoscrizione ed invio del modulo relativo incluso nel presente Fascicolo Informativo.
Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata VALORVITA è soggetta a specifici limiti deliberati dall’Organo Amministrativo della Compagnia in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.
2. ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
2.1 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore
Il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 del giorno indicato dal Contraente nella Proposta, a condizione che sia stato pagato il Premio e siano stati compilati in modo completo, corretto e veritiero e sottoscritti: la Proposta di Assicurazione, il Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del Contratto e il Questionario Sanitario.
Se il versamento del Premio o della prima rata di Premio è effettuato dopo la data di Decorrenza indicata nella Proposta, il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 della data di pagamento del Premio o della prima rata di Premio, sempre che non si sia modificato alcun elemento essenziale della Proposta.
In ogni caso, la Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta accettazione della Proposta, con l’indicazione tra le altre cose della data di Decorrenza del Contratto.
2.2 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
2.2.1 Antiriciclaggio
Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le somme dovute al Contraente dovranno essere allo stesso versate mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al Contraente stesso. In tale ipotesi Il trasferimento dei fondi sarà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla citata normativa antiriciclaggio.
2.2.2 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)
La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Decreto Ministeriale del
28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l’evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l’effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all’autorità fiscale locale, tramite l’Agenzia delle Entrate.
L’identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l’acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.
Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione.
La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni.
In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.
2.3 Diritto di recesso
II Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è lo stesso è concluso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, precisando gli estremi identificativi della polizza, all’Impresa (rif. Ufficio Front Office Contabilità Tecnica Agenzie, Xxxxx Xxxxxxx 00 -XX-) anche tramite l’Intermediario.
Il Recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricevimento.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
3. ASPETTI GENERALI DEL CONTRATTO
3.1 Pagamento dei premi
Il Premio Annuo deve essere versato dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all’atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, ed alle ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile) e comunque non oltre la morte dell’Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:
− assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
− bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi;
− bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
− moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
− SDD (SEPA Direct Debit) per i premi successivi al primo. In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
3.2 Interessi convenzionali di ritardato pagamento
E’ consentito di corrispondere il premio dovuto entro i 30 giorni successivi alla sua scadenza - se trattasi della prima rata di premio - ovvero entro i 15 giorni successivi alla sua scadenza se trattasi di rate di premio seguenti.
In caso di mancato pagamento del premio entro le scadenze pattuite e, comunque, entro il periodo dilatorio consentito, sulle somme dovute decorreranno fino alla scadenza pattuita e senza necessità di preventiva costituzione in mora, interessi convenzionali (ex art.1284, III comma Codice Civile) nella misura pari, al momento del calcolo degli interessi, all’ultimo tasso di rendimento certificato conseguito con la Gestione Interna Separata cui è collegato il Contratto.
E’ facoltà della Compagnia modificare la sopraindicata concessione di un periodo dilatorio, dandone specifica comunicazione scritta al Contraente.
3.3 Mancato pagamento del premio (risoluzione e Riduzione)
Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del Contratto.
Tuttavia, se sono state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata pagamento premi non sia inferiore a cinque anni, o almeno due annualità di premio se detta durata è inferiore a cinque anni, il Contratto rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per il valore di Riduzione.
Il capitale ridotto si determina dividendo il valore di Riscatto, calcolato al momento della sospensione del pagamento dei premi, per il coefficiente della tabella preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato allo stesso momento.
Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A dell’art.1.2, ad ogni anniversario della Data di Decorrenza successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.
Il capitale ridotto può essere riscattato in qualsiasi momento per un importo ottenuto moltiplicando il capitale ridotto, in vigore al momento della richiesta del Riscatto, per il coefficiente riportato nella tabella, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può in nessun caso opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza ne provveduto all'incasso a domicilio. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
3.4 Ripresa del pagamento del premio (Riattivazione)
Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di Riattivazione.
L’interesse applicato coincide con il tasso annuo di rendimento attribuito alla polizza, a norma del precedente punto A) dell’art.1.2, nell’anno in cui viene effettuata la Riattivazione, con un minimo del tasso legale di interesse.
La Riattivazione del Contratto, risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.
Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la Riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia che può richiedere nuovi accertamenti sanitari, il cui costo è a carico del Contraente, e decidere circa la Riattivazione tenendo conto del loro esito.
In ogni caso di Riattivazione l'assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.
Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l'assicurazione non può essere più riattivata.
3.5 Sconti
Nell’ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l’ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l’entità nel medesimo. L’Impresa di Assicurazione si riserva
inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.
4. VICENDE CONTRATTUALI
4.1 Riscatto
Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora il Periodo di Differimento non sia inferiore a cinque anni, od almeno due annualità di premio, qualora il Periodo di Differimento sia inferiore a cinque anni, il Contraente, mediante dichiarazione scritta, può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di Riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione.
Il Contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva. Il valore di Riscatto durante il periodo di pagamento dei premi si ottiene:
1. sommando al capitale inizialmente assicurato, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti, la differenza fra il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del Riscatto e il capitale inizialmente assicurato;
2. moltiplicando il capitale così ottenuto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento;
3. detraendo dall’ammontare così ottenuto il 75% dell’ultimo premio annuo netto, ridotto nella proporzione in cui il numero dei premi annui non corrisposti, con eventuali frazioni, sta al numero dei premi annui pattuiti.
Qualora la durata del pagamento dei premi sia inferiore a dieci anni, l’importo di cui al punto 3) viene ridotto a tanti decimi quanti sono gli anni di durata del pagamento dei premi.
Il valore di Riscatto dopo il pagamento di tutti i premi pattuiti si ottiene moltiplicando il capitale rivalutato in vigore al momento della richiesta del Riscatto per il coefficiente riportato nella tabella allegata, preso in corrispondenza dell’età raggiunta dall’Assicurato in quel momento.
Per età non intere i coefficienti della tabella si calcolano per interpolazione lineare.
4.2 Prestiti
Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere prestiti dalla Compagnia, nei limiti dei valori di Riscatto maturato. La Compagnia indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.
4.3 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale del Contratto o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di Riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.
4.4 Foro Competente
Per le controversie relative al Contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n. 98, salvo eventuali modifiche successive.
4.5 Modifiche al contratto
Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.
Inoltre la Compagnia, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del Contratto, ha la facoltà di modificare o variare il presente Contratto nel modo che ritenga ragionevolmente appropriato ed equo in seguito a modifiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dell’andamento demografico, dell’inflazione e di altre variabili di mercato.
Nel caso sia previsto per legge, o qualora in presenza di un giustificato motivo la Compagnia ritenga opportuno modificare o variare il presente Contratto, ne darà preventiva comunicazione al Contraente indicando le modifiche che intende apportare. Qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In tal caso, il Contratto si intenderà risolto ed al Contraente sarà restituita una somma pari al controvalore del Capitale Assicurato investito in Gestione Interna Separata e rivalutato senza applicazione dei Costi di Riscatto. Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta del Contraente. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.
5. BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
5.1 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di Riscatto, prestito, pegno o vincolo contrattuale richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.
5.2 Pagamenti della Compagnia
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari per dar corso alla liquidazione. In allegato sono riportati i documenti utili per la richiesta di Xxxxxxxx Totale e di conversione in rendita del capitale.
La Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari, al tasso legale (art. 1224, 1° co., c.c.).
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Compagnia.
5.3 Valuta
Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro.
5.4 Tasse ed imposte
Tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.
I Premi Annui saranno detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, senza limiti minimi di Durata del Contratto e solo per la parte relativa alla copertura del rischio di morte nella misura e per gli importi previsti dalla normativa vigente.
I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta calcolata sulla differenza fra capitale percepito ed ammontare dei premi pagati (rendimenti maturati) in misura pari a quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.
In caso di conversione in rendita vitalizia del valore del Riscatto, l'operazione sarà effettuata previa applicazione dell'imposta sostitutiva, descritta al precedente punto 1).
Successivamente gli importi erogati in forma di rate di rendita vitalizia, esenti da IRPEF, saranno soggetti annualmente all'imposta sostitutiva descritta al precedente punto 1), per la porzione di rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione.
Qualsiasi somma corrisposta a soggetto che esercita attività d'impresa (ai sensi dell'art. 55 DPR 917/86) non costituisce reddito di capitale bensì concorre a formare il reddito della stessa, quindi la Compagnia non provvederà all'applicazione di alcuna tassazione.
Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, al fine di non applicare l'imposta sostitutiva, gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza; in tal caso l'imposta sostitutiva non sarà applicata.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.
Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell’Unione Europea (Direttiva n.2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione.
A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.
Sarà cura di AXA Assicurazioni S.p.A. l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA Assicurazioni S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
TABELLA COEFFICIENTI DI RISCATTO
Età | Coefficiente | Età | Coefficiente | Età | Coefficiente | Età | Coefficiente |
16 | 0,72387 | 40 | 0,81242 | 64 | 0,90471 | 88 | 0,97328 |
17 | 0,72737 | 41 | 0,81628 | 65 | 0,90833 | 89 | 0,97505 |
18 | 0,73089 | 42 | 0,82015 | 66 | 0,91191 | 90 | 0,97672 |
19 | 0,73443 | 43 | 0,82403 | 67 | 0,91544 | 91 | 0,97830 |
20 | 0,73798 | 44 | 0,82792 | 68 | 0,91893 | 92 | 0,97978 |
21 | 0,74155 | 45 | 0,83181 | 69 | 0,92236 | 93 | 0,98117 |
22 | 0,74514 | 46 | 0,83571 | 70 | 0,92573 | 94 | 0,98246 |
23 | 0,74874 | 47 | 0,83961 | 71 | 0,92905 | 95 | 0,98368 |
24 | 0,75237 | 48 | 0,84352 | 72 | 0,93230 | 96 | 0,98480 |
25 | 0,75601 | 49 | 0,84742 | 73 | 0,93549 | 97 | 0,98585 |
26 | 0,75966 | 50 | 0,85132 | 74 | 0,93860 | 98 | 0,98681 |
27 | 0,76333 | 51 | 0,85522 | 75 | 0,94164 | 99 | 0,98771 |
28 | 0,76702 | 52 | 0,85912 | 76 | 0,94461 | 100 | 0,98854 |
29 | 0,77073 | 53 | 0,86301 | 77 | 0,94749 | 101 | 0,98931 |
30 | 0,77444 | 54 | 0,86689 | 78 | 0,95029 | 102 | 0,99004 |
31 | 0,77818 | 55 | 0,87076 | 79 | 0,95301 | 103 | 0,99072 |
32 | 0,78193 | 56 | 0,87462 | 80 | 0,95564 | 104 | 0,99139 |
33 | 0,78570 | 57 | 0,87846 | 81 | 0,95818 | 105 | 0,99201 |
34 | 0,78947 | 58 | 0,88229 | 82 | 0,96062 | 106 | 0,99270 |
35 | 0,79327 | 59 | 0,88609 | 83 | 0,96297 | 107 | 0,99342 |
36 | 0,79707 | 60 | 0,88988 | 84 | 0,96523 | 108 | 0,99438 |
37 | 0,80089 | 61 | 0,89363 | 85 | 0,96739 | 109 | 0,99547 |
38 | 0,80472 | 62 | 0,89736 | 86 | 0,96945 | 110 | 0,99751 |
39 | 0,80857 | 63 | 0,90105 | 87 | 0,97141 |
CARENZA PER ASSICURAZIONI SENZA VISITA MEDICA
(applicabile qualora specificamente richiamata in Polizza)
Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza e la polizza stessa sia al corrente con il pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà - in luogo del Capitale Assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori.
Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.
La Compagnia non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del Contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero Capitale Assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro- spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato non sarà pagato.
In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte che risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla Riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto di accessori.
Resta inteso che, nel caso di Riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte. Infine, qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite.
CONDIZIONI PARTICOLARI IN ASSENZA DEL TEST HIV
(applicabile qualora specificamente richiamate in Polizza)
Premesso che se l'Assicurato non ha aderito alla richiesta della Compagnia di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni Generali del presente Contratto, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato non sarà pagato.
In suo luogo, qualora si tratti di assicurazione diversa da quelle temporanee in caso di morte che risulti al corrente con il pagamento dei premi o abbia acquisito il diritto alla Riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei Premi versati al netto di accessori. Resta inteso che, nel caso di Riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.
Art. 1 - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome “VALORVITA”.
Art. 2 - La valuta di denominazione della Gestione Separata “VALORVITA” è l'Euro.
Art. 3 - La definizione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia che ne dà attuazione attraverso una gestione professionale degli attivi, definendo strategie di investimento che perseguono l’ottimizzazione del profilo di rischio-rendimento del portafoglio, attraverso l’analisi della struttura del passivo, considerate anche le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
Nella selezione degli attivi viene perseguito il principio di adeguata diversificazione degli investimenti, nel rispetto dei limiti strategici in termini di composizione e rischiosità del portafoglio, al fine di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, coerentemente con le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dettate dalla vigente normativa.
Di seguito sono descritte le tipologie di investimento maggiormente significative in cui possono essere investite le risorse della Gestione Separata:
- Titoli di debito ed altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto obbligazionario e i monetari
- Titoli di capitale e altri valori assimilabili, inclusi i fondi OICR armonizzati che investono nel comparto azionario, gli ETF o altri strumenti equivalenti negoziati in un mercato regolamentato
- Comparto Immobiliare, ovvero investimenti in beni immobili ed in valori assimilabili
- Liquidità e altri strumenti monetari
Al fine di contenere l’esposizione ai rischi, in tutte le diverse configurazioni, la Compagnia ha definito alcuni limiti d’investimento relativi al portafoglio titoli come di seguito indicati.
L’esposizione complessiva nel comparto obbligazionario potrà raggiungere il 100% del totale del portafoglio, l’esposizione in titoli di tipo corporate è consentita fino ad un limite massimo del 70%.
Tali titoli dovranno avere prevalentemente un rating della categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine; è comunque consentito l’investimento in titoli below investment grade fino ad un limite massimo del 5%.
Esiste inoltre un sistema di monitoraggio e di gestione del rischio di concentrazione per Gruppo emittente che, distinguendo tra tipologia di emittente e rating attribuito, prevede specifici limiti di concentrazione, definiti tempo per tempo dalla Compagnia per il complesso del proprio portafoglio investimenti.
La Compagnia potrà cogliere le opportunità di investimento anche nel comparto azionario fino ad un limite massimo del 20%, nonché nel comparto immobiliare fino ad un limite massimo del 10%.
E’ prevista inoltre la possibilità di investire in strumenti alternativi entro il limite massimo del 5%. Prestiti e Crediti, unitamente considerati, possono costituire attività della Gestione Separata in via residuale, entro il limite massimo del 10% della consistenza complessiva della gestione separata stessa.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati che, coerentemente con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto della condizioni previste dalla normativa vigente, potranno essere utilizzati con lo scopo di coprire il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Con riferimento ai limiti in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP
n. 25 del 28 maggio 2008, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di investimento in strumenti finanziari emessi o gestiti dalle controparti così come definite dall’art 5 del sopra menzionato Regolamento ISVAP.
Art. 4 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Interna Separata.
La gestione di quest’ultima è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 5 - La Compagnia si riserva la facoltà di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per i Contraenti.
Art. 6 - Sulla gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 7 - Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Art. 8 - Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre del medesimo anno.
Inoltre ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “VALORVITA”, per l’esercizio relativo alla revisione contabile, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza di quell’esercizio alla giacenza media delle attività della stessa.
Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità. Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Interna Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova iscrizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 9 - La Gestione Interna Separata “VALORVITA” è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.
Art. 10 - La Compagnia può effettuare sulla gestione separata “VALORVITA” operazioni di scissione o di fusione con altre gestioni separate alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Reg. Isvap n. 14/08.
Art. 11 - Il presente Regolamento della Gestione Separata “VALORVITA” è parte integrante delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Aliquota di Partecipazione (o di retrocessione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata degli investimenti che la Compagnia riconosce agli assicurati.
Assicurato
Persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. Può coincidere con il Contraente.
Beneficiario
Persona, fisica o giuridica, designata dal Contraente cui sono erogate le prestazioni previste dal Contratto in caso di vita o di morte dell’Assicurato.
Capitale Assicurato
Prestazione in forma di capitale che la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in caso di morte dell’Assicurato avvenuta nel corso della Durata del Contratto.
Carenza
Periodo durante il quale la Garanzia Complementare al Contratto non è efficace. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.
Caricamenti
Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Compagnia
AXA Assicurazioni S.p.A., con la quale viene stipulato il Contratto.
Conclusione del Contratto
Coincide con la data di perfezionamento del Contratto.
Contraente
Persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto con la Compagnia e si impegna al versamento del relativo Premio.
Contratto (o Contratto)
Il presente Contratto di assicurazione denominato “Assicurazione Vita Key Man”.
Costi (o Spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi o, laddove previsto dal Contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Compagnia.
Data di Decorrenza
Data a partire dalla quale il Contratto produce i suoi effetti.
Durata del Contratto
Periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la richiesta di Riscatto Totale del Contratto.
Estratto Conto Annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto. Contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative alla Rendita Assicurata, alle sue rivalutazioni ed al Valore di Riscatto in caso di esercizio dello stesso da parte del Contraente.
Gestione Interna Separata
Forma di gestione degli investimenti, separata ed autonoma dalle altre attività della Compagnia e denominata “VALORVITA”.
Intermediario
L’incaricato del collocamento e della distribuzione del Contratto, tramite il quale il Contraente sottoscrive la Proposta di Assicurazione.
Perfezionamento del Contratto
Coincide con la Conclusione del Contratto sempre a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la Proposta di Assicurazione e versato il primo Premio Base.
Periodo di Differimento
Periodo in cui si versano i premi corrispondenti alle prestazioni.
Premio Annuo
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione.
Proposta di Assicurazione
E’ il modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli conferma di avere ricevuto, letto e valutato tutti i documenti inclusi nel Fascicolo Informativo del Contratto e manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto. E’ soggetto all’approvazione della Compagnia.
Recesso dal Contratto
Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti, da comunicarsi alla Compagnia entro 30 giorni dalla Conclusione del Contratto.
Rendimento Minimo Garantito
La misura percentuale di rivalutazione annuale minima delle quote di Xxxxxxx acquisite con ogni versamento, garantita dalla Compagnia con la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Revoca della Proposta di Assicurazione
Diritto del Contraente di revocare la propria Proposta di Assicurazione prima del perfezionamento del Contratto.
E’ possibile esercitare tale diritto per tutto il periodo antecedente alla Conclusione del Contratto.
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di Contratto, il versamento dei Premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Riduzione
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei Premi Annui, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.
Riscatto Totale
Diritto del Contraente di interrompere in ogni momento il Contratto e riscuotere il Valore di Riscatto. È possibile esercitare tale diritto dopo che siano state corrisposte le prime due annualità di Premio Base.
Riserva Matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dell’Assicurato. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM
quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla
c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
7 Cfr. nota 2
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
− assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
− società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
− società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione,organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,blocco, comunicazione, cancellazione, distruzionedi dati; è inveceesclusal'operazionedi diffusionedi dati.
(CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 00000 Xxxxxx (XX) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU OPZIONI DI CONTRATTO
Spett.le AXA Assicurazioni, Agenzia di
Via
Il/La sottoscritto/a chiede con la presente di ricevere informazioni relative alla seguente tipologia di opzione:
Opzione di conversione del capitale in una rendita vitalizia Opzione di conversione del capitale in una rendita certa a 5 anni Opzione di conversione del capitale in una rendita certa a 10 anni
Opzione di conversione del capitale in una rendita reversibile
- Sesso del Coassicurato 🞎 Maschio 🞎Femmina
- Data di nascita del Coassicurato
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA
Spett.le AXA Assicurazioni, Agenzia di
Via
Il sottoscritto chiede di riscuotere la rendita vitalizia di opzione con la polizza numero .
A tal fine allega i seguenti documenti:
- fotocopia di un documento di identità valido del Contraente (o del legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica);
- copia del codice fiscale del Contraente (o del legale rappresentante nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica);
- copia di un documento d’identità valido dell’Assicurato solo nel caso in cui questo sia diverso dal Contraente
- certificato di esistenza in vita da esibirsi in occasione della ricorrenza annuale.
- Coordinate bancarie comprensive di codice IBAN (obbligatorio)
proposta di assicurazione
ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del Contratto di polizza.
a)
Società/Ente
Codice Fiscale
Nazione sede legale (per società di diritto estero)
La presente proposta è perfezionabile entro 60 giorni dalla sua data effetto, salvo la facoltà del proponente di revocarla in qualsiasi momento prima di tale termine.
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° | ||
Data Operazione | Tipo rapporto | Agenzia | Codice | Operatore |
CONTRAENTE (Persona fisica) | ||||
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso □ M □ F | |
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | |
Nazione di residenza | Professione | Tipo Documento | N° | |
Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) | ||
Nazione di Cittadinanza 1 | Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale) | Reddito ultimo disponibile □ Fino a 50.000€ □ Tra 50.001€ e 100.000€ □ Superiore a 100.000€ | ||
Settore | SAE | RAE | ||
ATECO |
ATECO
RAE
SAE
Settore
Fatturato ultimo disponibile
□ Fino a 500.000€ □ Tra 500.001€ e 1.000.000€ □ Superiore a 1.000.000€
Nazione
C.A.P.
Provincia
Comune di residenza
Indirizzo di residenza
Partita IVA
CONTRAENTE (Persona giuridic
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso □ M □ F | |||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | |||
Nazione di residenza | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 (eventuale) | Professione | |||
Tipo Documento | N° | Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) |
INDIRIZZO DI RECAPITO | ||||
Indirizzo | Comune | Provincia | C.A.P. | Nazione |
ESECUTORE: □ Tutore Legale □ Curatore □ Firmatario | ||||||
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso □ M □ F | |||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | |||
Nazione di residenza | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 (eventuale) | Professione | |||
Tipo Documento | N° | Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) |
ASSICURATO | |||
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso □ M □ F |
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia |
DA01A
AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx – Italia COPIA PER IL CLIENTE - Pagina 1 di 4 Tel. (x00) 00 000000 - Fax (x00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano
n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° | |
BENEFICIARI E VINCOLO | ||||
Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato: ………………………………..………………………………..……………………………..………………………………..…… | ||||
La polizza dovrà essere vincolata? (Se sì, specificare l’esatta denominazione del Vincolatario e indirizzo completo) □ SI □ NO ………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………………….....……………………………... |
DATI TECNICI DI POLIZZA |
Data di decorrenza del contratto: ………………………………..……………..............…… □ Tariffa a Premio Unico Ricorrente - Importo Annuo: Euro ………………………………..……………..............… Durata pagamento premi in anni …………....…......… Frequenza dei versamenti: □ Mensile □ Trimestrale □ Semestrale □ Annuale Prima rata di premio alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione Euro (in caso di frazionamento mensile, alla sottoscrizione dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità) □ Tariffa a Premio Unico : Euro …………………....……………..……………..............… di cui costi per diritti fissi Euro □ Versamento Integrativo alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione: Euro (valido solo se previsto dalla tariffa) Capitale Iniziale Assicurato: Euro …………………....……………..……………............. □ Tariffa a Premio Annuo - Importo Annuo: Euro …………………....…..…………..……………............. Durata pagamento premi in anni …………....…......… Frequenza dei versamenti: □ Mensile □ Trimestrale □ Semestrale □ Annuale Premio di rata: Euro …............………....…......… di cui sovrappremio Euro …………......….............… Interessi di frazionamento Euro ………….......…..........… (in caso di frazionamento mensile, alla sottoscrizione dovranno essere corrisposte le prime tre mensilità) |
CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE |
Il Contraente e l’Assicurato: - confermano che le informazioni contenute nella presente Proposta di Assicurazione– anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte - dichiarano di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni Generali Di Assicurazione e il Regolamento della Gestione Interna Separata (mod. ………….…….. - ed ) e il Progetto Esemplificativo Personalizzato; - dichiarano di conoscere ed accettare integralmente i contenuti del predetto Fascicolo Informativo. Il Contraente dichiara inoltre: - di aver ricevuto, in tempo utile prima di essere vincolato dalla sottoscrizione della proposta, il documento contenente le informazioni chiave relativo al prodotto ed alle opzioni richieste; - di essere stato informato, in tempo utile prima di rimanere vincolato dalla proposta, della pubblicazione e della disponibilità sul sito internet della Compagnia di tutti i documenti contenenti informazioni chiave relativi al prodotto; - di aver preso atto della revocabilità della presente Proposta di Assicurazione e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. In caso di revoca della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente, entro 30 giorni dalla notifica della revoca, le somme eventualmente pagate dallo stesso. In caso di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il Premio Versato al netto degli eventuali diritti fissi o, in caso di tariffa a premio annuo, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto; - di aver preso atto che il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato dal Contraente stesso nella presente Proposta, a condizione che sia stato pagato il premio e siano stati compilati in modo completo, corretto e veritiero e sottoscritti la Proposta di Assicurazione, il Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del Contratto e il Questionario Sanitario ove previsto. Se il versamento del premio o della prima rata di premio è effettuato dopo la data di Decorrenza indicata nella presente Proposta, il Contratto produce i suoi effetti dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio o della prima rata di premio, sempre che non si sia modificato alcun elemento essenziale della Proposta; - di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto. *** La presente proposta costituirà la base del contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento della stessa. La sottoscrizione della Proposta deve essere effettuata con contestuale versamento del Premio. La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta accettazione della Proposta, con l’indicazione tra le altre cose della data di Decorrenza del Contratto: in caso contrario la presente dovrà considerarsi annullata e priva di effetto. L’Assicurato, qualora persona diversa dal Contraente, acconsente alla stipulazione del Contratto. Le firme apposte in calce si intendono quindi valide a tutti gli effetti per la conclusione del rapporto contrattuale. Firma del Contraente/ Luogo e data Firma dell’incaricato Legale Rappresentante/Esecutore Firma dell’Assicurato |
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO |
L’Incaricato dichiara di aver adempiuto all’obbligo di consegna e compilazione del suddetto questionario N. …………....…......…………....…......... Xxxxx e data Firma dell’Incaricato |
RICHIESTA DI PRESTAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO IN SCADENZA N° ██████████████████ |
Il/La Sottoscritto/a , Contraente e Beneficiario/a della polizza in Scadenza: • Autorizza il reinvestimento nella polizza ……………………………………………….……………………………. dell’importo di Euro …………....…......…………....…...... • Chiede di incassare, tramite assegno di traenza, l’importo di Euro …………....…......…………....….......... A tale scopo si allegano i seguenti documenti: fotocopia del documento di identità valido; originale della polizza in scadenza. Luogo e data Firma del Contraente/Legale Rappresentante/Esecutore |
DT02B
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° | |
Contraente (cognome e nome) | Assicurato (cognome e nome) | |||
RACCOLTA DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE DELL’ASSICURAT0 | ||||
Le dichiarazioni che seguono costituiscono la base del contratto che verrà emesso dalla Compagnia. È quindi necessario rispondere con cura e completezza a tutte le domande. Si ricorda che le dichiarazioni inesatte possono compromettere l’efficacia della garanzia assicurativa. Gli Assicurati con Capitale Assicurato superiore a 200.000 Euro e gli Assicurati da 51 a 60 anni con capitale superiore a 155.000 Euro, oltre al questionario sanitario, devono sottoporsi a visita medica. 1. Intende sottoporsi a visita medica a proprie spese per eliminare il periodo di carenza? (Gli Assicurati con età superiore a 60 anni □ SI □ NO devono rispondere affermativamente). 2. Ha in vigore con AXA Assicurazioni polizze che prevedono un capitale in caso di morte? □ SI □ NO 3. Nello svolgimento della professione o in qualsiasi attività è esposto a particolari pericoli (ad esempio sale su impalcature, ha □ SI □ NO contatto con corrente elettrica superiore a 380 Volts, gas, sostanze nocive, esplosivi, svolge attività in miniere, cave, fonderie; attività di pubblica sicurezza; radiologia, aviazione, autotrasporto ecc.)? 4. Pratica attività sportive esposte a particolari rischi (ad esempio subacqueo, paracadutismo, parapendio, deltaplano, gare □ SI □ NO automobilistiche e motociclistiche, alpinismo, ecc.)? 5. Ha sofferto o attualmente soffre di malattie che abbiano provocato la sospensione dell’attività lavorativa e/o le attività non □ SI □ NO lavorative abituali per una durata superiore a due settimane consecutive negli ultimi 5 anni? 6. E’ mai stato ricoverato in case di cura o ospedali per interventi, cure o accertamenti, anche in regime di day-hospital per una durata □ SI □ NO superiore a una settimana? (esclusi ricoveri per appendicectomia e tonsillectomia). 7. Xxxx recarsi prossimamente in ospedale, clinica o altro per effetto di accertamenti, interventi chirurgici o visite mediche anche in □ SI □ NO regime di day hospital? 8. Ha seguito o segue attualmente terapie mediche di durata maggiore di due settimane (ad esclusione delle terapie fisioterapiche o □ SI □ NO termali)? 9. Ha effettuato il test HIV o test epatite B/C con esito positivo? □ SI □ NO 10. Ha subito in passato traumi o lesioni accidentali in seguito ai quali percepisce pensioni di invalidità o di assegno di □ SI □ NO accompagnamento? 11. Ha sofferto recentemente o soffre attualmente di astenia, febbricola, diarrea, sudori notturni, ingrossamento ghiandole linfatiche, □ SI □ NO malattia della pelle, malattia oncologica, neurologica, osteoarticolare, cardiovascolare, enfisema, asma bronchiale, ipertensione arteriosa o conseguente ad immunodeficienza acquisita, diabete, insufficienza renale? 12. Il suo peso è superiore alla cifra indicata in corrispondenza della sua altezza? □ SI □ NO 145-150 151-160 161-170 171-180 181-190 sup. a 190 65 75 85 95 110 115 13. In caso di esito negativo del test HIV, allega il referto dell’esame per eliminare la carenza? □ SI □ NO Note in caso di risposte positive al questionario sanitario AVVERTENZE: • Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; • Prima della sottoscrizione l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario; • Anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l’Assicurato può richiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute con evidenza del costo a suo carico. *** L’Assicurato dichiara inoltre di sciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti ai quali la Compagnia ritenesse opportuno rivolgersi dopo l’eventuale sinistro per avere informazioni. Firma del Contraente/ Luogo e data Firma dell’incaricato Legale Rappresentante/Esecutore Firma dell’Assicurato |
QS03F
PRODOTTO | CODICE TARIFFA | Cod. Conv | Proposta N° |
I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:
• assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
• bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n°di proposta), senza spazi;
• bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
• moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-).
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del contratto di polizza
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI PREMI
CODICE MANDATO | ||||||||||||||||||||||
NOME E COGNOME DEL CONTRAENTE | ||||||||||||||||||||||
CODICE FISCALE DEL CONTRAENTE | ||||||||||||||||||||||
NUMERO DELLA PRESENTE PROPOSTA | ||||||||||||||||||||||
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE | ||||||||||||||||||||||
I | T | 8 | 7 | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | ||||||||||||||||||||||||||
Cognome ......................................................................................................... Nome ............................................................................................................... Indirizzo ........................................................................................................... Comune ...................................................................... CAP............................. | ||||||||||||||||||||||||||
IBAN DEL CONTO DA ADDEBITARE | ||||||||||||||||||||||||||
Nome e Cognome
Contraente/Legale Rappresentante data e firma
□ SI □ NO
3) Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato di prodotti e servizi di società partner
□ SI □ NO
2) Ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative a prodotti e/o servizi di AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi
□ SI □ NO
1) Attività promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo
Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l’informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell’Informativa Privacy
acconsento al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivo il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.
Nome e Cognome
Contraente/Legale Rappresentante data e firma Nome e Cognome Assicurato data e firma
Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell’Informativa Privacy
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SU CONTO CORRENTE delle DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT – Importo Prefissato
Nota: I diritti del debitore, sottoscrittore del presente mandato e riguardanti l’autorizzazione sopra riportata, sono indicati nella documentazione ottenibile
dall’Azienda di Credito.
Il sottoscritto autorizza:
• l’Azienda di Credito ad eseguire il versamento periodico, addebitando il conto sopraindicato
• AXA Assicurazioni a disporre in via continuativa
di operazioni SDD ad importo prefissato pari a Euro e prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 11/2010, non sussiste la condizione di esercitare il diritto di rimborso dell’addebito, ferma restando la possibilità di chiedere alla propria azienda di Credito di revocare l’operazione fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
Si precisa che l’importo del presente mandato è stato arrotondato all’unità superiore per esigenze gestionali. L’effettivo addebito sarà in ogni caso pari al
premio di rata di polizza.
Xxxxx
XX00X
Mod. 4808 – ed. 05/2018
il presente fascicolo è aggiornato alla data del 25 maggio 2018
AXA Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxx, 00 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (x00) 00 000000
n. R.E.A. 1576311
C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018