CONTRATTO D’UTENZA PER L’USO
CONTRATTO D’UTENZA PER L’USO
DI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE A.S.I.S.
*****
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Indice
Indice 1
Art. 1 - Definizioni 1
Art. 2 - Oggetto del Contratto 1
Art. 3 - Prestazioni escluse dal Contratto 2
Art. 4 - Mandato per l’accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni in cui l’UTENTE è società ospitante/organizzatrice 2
Art. 5 - Diritti alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi 2
Art. 6 - Carta dei Servizi A.S.I.S. 2
Art. 7 - Corrispettivo delle prestazioni rese da A.S.I.S. all’UTENTE 2
Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento. Eventuali garanzie 2
Art. 9 - Procedura di recupero del credito 3
Art. 10 - Modifica della prenotazione 3
Art. 11 - Altre modifiche delle CPC 3
Art. 12 - Revoca della prenotazione da parte di A.S.I.S. 3
Art. 13 - Norme comportamentali dell’UTENTE sull’impianto sportivo 3
Art. 14 - Controllo e vigilanza dell’attività ludico-sportiva. Figure responsabili 3
Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell’UTENTE in materia di idoneità alla pratica sportiva 4
Art. 16 - Altri obblighi e responsabilità dell’UTENTE 4
Art. 17 - Deposito e custodia dei beni e dei valori dell’UTENTE e dei frequentatori 4
Art. 18 - Obblighi dell’UTENTE in tema di ordine pubblico e di primo soccorso 4
Art. 19 - Obblighi di A.S.I.S. in tema di gestione della sicurezza dell’impianto sportivo 4
Art. 20 - Condizioni particolari per lo svolgimento di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale 4
Art. 21 - Diritto di controllo di A.S.I.S. 4
Art. 22 - Decorrenza del Contratto. Divieto di rinnovo 4
Art. 23 - Penali contrattuali 4
Art. 24 - Risoluzione di diritto del Contratto 5
Art. 25 - Divieto di cessione della posizione contrattuale e del Contratto 5
Art. 26 - Referenti del Contratto 5
Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati. Consenso 5
Art. 28 - Registrazione del Contratto 5
Art. 29 - Foro Competente 5
Art. 1 - Definizioni
Ai fini del presente Contratto si intendono per:
A.S.I.S.: Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento con sede in Gardolo di Trento, via 4 Novembre, n. 23/4. E’ il soggetto (ente pubblico economico) gestore degli impianti sportivi del Comune di Trento e proprietario di parte dei beni mobili in dotazione sugli impianti sportivi.
Comune di Trento: l’ente pubblico territoriale proprietario degli impianti sportivi in gestione A.S.I.S. e proprietario di parte dei beni mobili in dotazione sugli impianti sportivi. E’ altresì l’ente pubblico territoriale che dispone in orario extrascolastico degli impianti sportivi annessi a istituti di istruzione primaria, nonché secondaria di primo e secondo grado e provinciali.
Contratto: il presente Contratto. E’ composto dalle Condizioni generali di contratto, dalle Condizioni particolari di contratto e dai successivi atti e scritture modificative delle Condizioni particolari di contratto adottate tra l’UTENTE e A.S.I.S. ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del Condizioni generali di contratto.
CGC - Condizioni generali di contratto: le condizioni generali del presente Contratto. CPC - Condizioni particolari di contratto: le condizioni particolari del presente Contratto. Le condizioni particolari di contratto contengono:
a) la definizione delle Parti;
b) l’eventuale affiliazione a Federazioni sportive, a Discipline sportive associate o a Enti di promozione sportiva dell’UTENTE;
c) le premesse riportanti le richieste di prenotazione e le eventuali controproposte di A.S.I.S.;
d) la prenotazione;
e) il consenso e la sottoscrizione delle Parti delle CPC e delle CGC;
f) la sottoscrizione separata delle Parti per le clausole vessatorie delle CGC.
Scambio di corrispondenza: la corrispondenza intercorsa tra le Parti in forma scritta (lettera, fax, mail) con la quale le Parti:
modificano, integrano ed estinguono anticipatamente la prenotazione oggetto delle Condizioni particolari di contratto;
pattuiscono la fornitura di servizi extra tariffe;
pattuiscono il diritto di fruizione e di negoziazione degli spazi pubblicitari e/o comunicazionali.
Utente: la persona fisica, la persona giuridica privata (con o senza personalità giuridica) o la persona giuridica pubblica che avanza ad A.S.I.S. la richiesta di prenotazione e accetta la prenotazione con la sottoscrizione del Contratto.
Parti: A.S.I.S. e UTENTE.
Coobbligati: ausiliari, personale, atleti, allenatori, arbitri, accompagnatori, spettatori ed ogni altra persona ammessa dall’UTENTE e dalla squadra ospite nell’impianto durante l’attività ludico-sportiva prenotata dall’UTENTE.
Tesserati: qualora l’UTENTE sia un soggetto dell’ordinamento sportivo, si intendono gli atleti, i tecnici, i direttori sportivi, gli allenatori, gli ufficiali di gara, i dirigenti, i collaboratori e tutti gli altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo per effetto del tesseramento a una società o associazione sportiva affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva. Qualora l’UTENTE sia un soggetto non appartenente all’ordinamento sportivo, gli atleti, i tecnici, i
direttori sportivi, gli allenatori, gli ufficiali di gara e tutti i soggetti autorizzati dall’UTENTE all’ingresso nell’impianto.
Impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività ludico-sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. L’impianto sportivo comprende:
a) lo spazio o gli spazi di attività ludico-sportiva;
b) la zona spettatori, intendendo per essa lo spazio riservato agli spettatori, gli spazi accessori alla zona spettatori con i relativi percorsi;
c) eventuali spazi e servizi accessori, definiti quali spazi funzionali e accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;
d) eventuali spazi e servizi di supporto, definiti quali spazi funzionali all’attività sportiva e alla presenza di pubblico.
Né gli spogliatoi né altri spazi degli impianti sportivi sono in disponibilità esclusiva o riservata dell’UTENTE.
Prenotazione: è la richiesta di prenotazione avanzata dall’UTENTE e accettata da
A.S.I.S. ovvero la controproposta di prenotazione avanzata da A.S.I.S. e accettata dall’UTENTE. La prenotazione ha ad oggetto l’uso, temporalmente delimitato e non esclusivo nel caso che l’impianto abbia più spazi sportivi, di un impianto sportivo. La prenotazione definisce la stagione ludico-sportiva, i giorni, gli orari, le attività ludico- sportive prenotate dall’UTENTE e accettate da A.S.I.S., la tariffa applicata per ciascuna attività ludico-sportiva prenotata. La prenotazione è modificabile, integrabile, rinunciabile e revocabile secondo le disposizioni delle CGC.
Proprietario degli impianti sportivi: la persona giuridica o fisica proprietaria dell’impianto sportivo gestito da A.S.I.S..
Beni mobili: i giochi, le attrezzature sportive e non, le pavimentazioni mobili, le tribune mobili, gli arredi, l’impiantistica audio-visiva, gli allestimenti e tutti i beni.
Tariffa: la tariffa singola e la tariffa complessiva applicabile alla prenotazione (iva esclusa). Le tariffe del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento in gestione ad A.S.I.S. sono deliberate annualmente dal Comune di Trento. Le tariffe fissate dal Comune di Trento remunerano le prestazioni erogate da A.S.I.S. per la generalità dei clienti. Le tariffe deliberate dal Comune di Trento non remunerano i servizi specifici funzionali al tipo di utilizzo prenotato, né la fruizione di spazi pubblicitari e comunicazionali dell’impianto sportivo da parte dell’UTENTE.
Prezzi per servizi extratariffe. I servizi extratariffe sono i servizi forniti direttamente da
A.S.I.S. all’UTENTE in forza di specifiche esigenze connesse al tipo di prenotazione o per espresse richieste manifestate dall’UTENTE. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano tra i prezzi per servizi extratariffe, i servizi di trasferimento e di predisposizione tatami per manifestazioni in impianti privi degli stessi, la predisposizione e il ritiro di tribune (mobili o estraibili) per manifestazioni con pubblico, allestimenti per gare di atletica, allestimenti per gare di ginnastica artistica, allestimenti specifici per attività di qualsiasi natura su tutti gli impianti sportivi.
Servizio pubblico: il servizio pubblico di gestione degli impianti ludico-sportivi di proprietà del Comune di Trento o di proprietà di altri enti pubblici territoriali per i quali il Comune di Trento assume, per il tramite di A.S.I.S., la gestione in orario extrascolastico. La gestione di detto servizio pubblico è stata affidata dal Comune di Trento ad A.S.I.S. e le condizioni che regolano i rapporti tra Comune di Trento e A.S.I.S. sono stabilite in un Contratto di servizio sottoscritto dalle due parti o in separati atti e convenzioni.
Stagione ludico-sportiva: la stagione ludico-sportiva invernale compresa nei mesi da settembre a maggio o la stagione ludico-sportivo estiva, compresa nei mesi da giugno a agosto.
Regolamento A.S.I.S.: il Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive in affidamento all’Azienda speciale per la Gestione degli Impianti sportivi del Comune di Trento, composto da un Regolamento generale e dai Regolamenti di settore. Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di amministrazione di A.S.I.S.. Il Regolamento è consultabile sul sito xxx.xxxx.xxxxxx.xx e disponibile in copia presso l’Ufficio rapporti con l’Utente di A.S.I.S..
Carta dei Servizi A.S.I.S.: la Carta della Qualità dei Servizi A.S.I.S. è consultabile sul sito xxx.xxxx.xxxxxx.xx e disponibile in copia presso l’Ufficio rapporti con l’Utente di A.S.I.S..
Manifestazione: partite, tornei, gare, eventi di qualsiasi natura e contesto, esclusi solo gli allenamenti non aperti al pubblico, in cui si svolgano attività sportive (agonistiche e non) organizzate e aperte al pubblico (pagante e non).
Art. 2 - Oggetto del Contratto
L’oggetto del presente Contratto è l’uso, delimitato stagionalmente e temporalmente, non esclusivo, di impianti sportivi in gestione ad A.S.I.S. da parte di un UTENTE alle condizioni stabilite nel presente Contratto.
L’uso accettato tra le Parti è specificato nella prenotazione oggetto delle CPC. La prenotazione approvata dalle Parti nelle CPC è:
a) modificabile per scambio di corrispondenza antecedente all’uso; è esclusa la modifica tacita o verbale;
b) integrabile con la richiesta di servizi extratariffa da remunerarsi a prezzo e da definirsi per scambio di corrispondenza antecedente all’uso;
c) modificabile dall’UTENTE secondo quanto disposto ai successivi artt. 10 e 11 delle CGC;
d) revocabile da A.S.I.S. secondo quando disposto al successivo art. 12 delle CGC.
Il Contratto annulla e sostituisce ogni altro eventuale accordo precedentemente in essere tra le Parti per le precedenti stagioni ludico-sportive.
Le CPC prevalgono sulle presenti CGC qualora vi sia contrasto tra i rispettivi contenuti. Le prenotazioni degli impianti sportivi concordati nelle CPC saranno utilizzate esclusivamente dall’UTENTE per espletare l’attività ludico-sportiva dell’UTENTE definita in sede di prenotazione, in conformità a quanto:
a) dichiarato nelle CPC;
b) stabilito nel Contratto;
c) per quanto non previsto dal Contratto, a quanto stabilito nel Regolamento A.S.I.S.. L’UTENTE dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di conoscere e di accettare le disposizioni del Regolamento A.S.I.S..
Art. 3 - Prestazioni escluse dal Contratto
Il presente Contratto non dà all’UTENTE il diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi comunicazionali o degli spazi pubblicitari dell’impianto sportivo oggetto della prenotazione. A.S.I.S. potrà cedere il diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari e degli spazi comunicazionali interni agli impianti sportivi secondo le modalità indicate all’art. 5 delle presenti CGC.
Il presente Contratto non dà all’UTENTE il diritto a ricevere le prestazioni extratariffe legate alle prenotazioni di manifestazioni generate per effetto dell’art. 4 del presente Contratto, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - gli allestimenti dei campi di gioco e dell’impianto disposti dalle Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l’UTENTE aderisce. A.S.I.S. potrà svolgere le prestazioni richieste da Leghe professionistiche o dilettantistiche per l’allestimento del campo di gioco e per l’impianto sportivo con la separata fornitura di servizi extratariffe da concordarsi con l’UTENTE per scambio di corrispondenza.
Agli scambi di corrispondenza aventi ad oggetto la fornitura di servizi extratariffe o il diritto allo sfruttamento degli spazi pubblicitari sottoscritti tra le Parti in corso di esecuzione del presente Contratto, si applicano le norme del presente Contratto in quanto compatibili e non derogate dagli scambi di corrispondenza.
Il presente Contratto non dà all’UTENTE il diritto all’esercizio di attività diverse e/o accessorie all’attività ludico-sportiva oggetto della prenotazione. In particolare, l’UTENTE non può per effetto del presente Contratto esercitare, negli spazi interni e negli spazi esterni dell’impianto sportivo, attività di somministrazione di alimenti e di bevande, diretta o a mezzo di distribuzione automatica, ovvero esercitare attività professionali o di vendita al minuto.
Il presente Contratto non dà all’UTENTE il diritto di cedere a terzi, e a qualsiasi titolo, l’impianto e/o gli spazi sportivi prenotati.
Art. 4 - Mandato per l’accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni in cui l’UTENTE è società ospitante/organizzatrice
L’UTENTE conferisce sin d’ora ad A.S.I.S. mandato senza rappresentanza a disporre e ad accettare per conto dell’UTENTE le prenotazioni di manifestazioni rivolte ad A.S.I.S. da:
a) Federazioni sportive riconosciute dal Coni,
b) Discipline sportive associate al Coni,
c) Associazioni benemerite associati al Coni,
d) Gruppi sportivi militari e copi dello Stato associati al Coni,
e) Enti di promozione,
f) Leghe dilettantistiche o professionistiche,
g) Organi delle Associazioni e degli Enti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e),
e destinate all’uso di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. per manifestazioni in cui l’UTENTE, affiliato alle medesime Federazioni/Enti/Associazioni/Leghe, risulti essere soggetto ospitante/organizzatore della manifestazione medesima.
Il mandato si intende a titolo gratuito. Le obbligazioni in capo all’UTENTE e discendenti dal presente contratto
Il corrispettivo delle prenotazioni avvenute secondo il presente articolo, cioè la tariffa delle prenotazioni delle manifestazioni prenotate da Federazioni/Enti/Associazioni/Leghe in cui l’UTENTE è soggetto ospitante/organizzatore, sarà posto a carico dell’UTENTE medesimo in sede di fatturazione delle proprie prenotazioni, salvo diversa intesa tra
A.S.I.S. e le Federazioni/Enti/Associazioni/Leghe medesime.
L’accettazione delle richieste di prenotazione di manifestazioni sarà accordata da
A.S.I.S. se le prenotazioni delle manifestazioni cadono nei giorni di sabato e domenica; nei giorni infrasettimanali, le manifestazioni saranno autorizzate all’interno degli orari di allenamento dell’UTENTE. La prenotazione per manifestazioni può essere non accolta da A.S.I.S. per ragioni di sicurezza e gestione della prevenzione incendi nonché per ragioni di ordine pubblico.
Ai fini di quanto sopra, l’UTENTE presterà a A.S.I.S. la necessaria collaborazione e disponibilità e fornirà le informazioni richieste.
Nella prestazione erogata da A.S.I.S. per effetto delle prenotazioni di manifestazioni accolte secondo il presente articolo del Contratto rientrano solo gli oneri per l’allestimento del campo di gioco secondo la disciplina dell’ordinamento statale e secondo la sola disciplina tecnica della federazione nazionale del CONI relativa alla disciplina sportiva praticata nella manifestazione. Altri allestimenti, quali quelli dei campi di gioco e dell’impianto disposti dalle Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l’UTENTE aderisce o comunque quelli richiesti da specifiche esigenze connesse al tipo di prenotazione o per espresse richieste manifestate, potranno essere resi da A.S.I.S. in forza di autonomo contratto di fornitura di servizi extratariffe da concordarsi con l’UTENTE per scambio di corrispondenza.
Dal presente mandato rilasciato dall’UTENTE ad A.S.I.S. rimangono espressamente escluse tutte le attività che competono a Federazioni/Enti/Associazioni/Leghe e UTENTE, secondo l’ordinamento statale e l’ordinamento sportivo, in tema di organizzazione e di svolgimento di manifestazioni sportive.
Art. 5 - Diritti alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi
A.S.I.S.:
è titolare del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali negli impianti sportivi;
è titolare del diritto alla negoziazione dei diritti televisivi, radiofonici e fotografici dell’impianto sportivo al di fuori degli orari di svolgimento delle manifestazioni dell’UTENTE;
non è titolare del diritto alla negoziazione dei diritti televisivi o radiofonici delle manifestazione dell’UTENTE.
L’UTENTE interessato a godere del diritto alla fruizione e alla negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali su pareti, pavimenti e altro luogo interno (coperto e scoperto) agli impianti sportivi rivolge preventiva richiesta ad A.S.I.S..
A.S.I.S. valuterà la cessione del diritto allo sfruttamento con riferimento: al solo spazio e tempo di presenza dell’UTENTE;
alla compatibilità del logo o del marchio veicolato dall’UTENTE con gli sponsor di A.S.I.S.;
al prezzo stabilito da A.S.I.S.,
potendo negare/accordare il godimento del diritto alla fruizione e alla negoziazione. In caso di accordo sulla cessione del godimento, le Parti sottoscriveranno scrittura privata o scambio di corrispondenza.
In presenza di violazioni del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi e/o a occupazioni non concordate con A.S.I.S. per iscritto, A.S.I.S. è legittimata sin d’ora a defiggere e/o rimuovere i materiali pubblicitari e comunicazionali affissi dall’UTENTE o da terzi sull’impianto sportivo, senza che nulla l’UTENTE o i terzi abbiano a avanzare ad
A.S.I.S. a titolo di risarcimento o indennizzo.
E’ esclusa la fruibilità e la negoziabilità per l’UTENTE degli spazi esterni agli impianti sportivi.
Art. 6 - Carta dei Servizi A.S.I.S.
La Carta dei Servizi di A.S.I.S. definisce gli standard dei servizi resi da A.S.I.S., le modalità di verifica delle prestazioni rese, nonché le procedure per i reclami e i suggerimenti da applicarsi nell’esecuzione del presente Contratto.
Art. 7 - Corrispettivo delle prestazioni rese da A.S.I.S. all’UTENTE
L’UTENTE si impegna a versare ad A.S.I.S. il corrispettivo per le prestazioni rese da
A.S.I.S. all’UTENTE in dipendenza del presente Contratto e degli scambi di corrispondenza e scritture private accessorie. Nello specifico le prestazioni rese da
A.S.I.S. all’UTENTE sono costituite da:
1) l’erogazione delle prenotazioni definite nelle CPC eventualmente modificate/revocate per scambio di corrispondenza;
2) l’erogazione delle prenotazioni derivanti da quanto previsto dall’articolo 4 delle presenti CGC;
3) la fornitura dei servizi extra tariffe pattuiti per scambio di corrispondenza tra A.S.I.S. e l’UTENTE;
4) la cessione dei diritti di fruizione e di negoziazione di spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi.
Il corrispettivo dovuto dall’UTENTE a A.S.I.S. per le anzidette prestazioni è determinato da:
A. le tariffe per le prenotazioni degli impianti sportivi indicate ai punti 1) e 2) del comma precedente del presente articolo così come definite, tempo per tempo, dal Comune di Trento.
Le tariffe riportate nelle CPC potranno essere sostituite, in tutto o in parte, e di diritto, da nuove tariffe che in corso di contratto il Comune di Trento avesse a deliberare.
B. i prezzi per la fornitura di servizi extratariffe così come definiti da A.S.I.S.;
C. i prezzi per la cessione del diritto alla fruizione e alla negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali degli impianti sportivi così come definiti da A.S.I.S. e pattuiti per scambio di corrispondenza o scrittura privata tra le Parti.
Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento. Eventuali garanzie
A.S.I.S. effettua trimestralmente e in via posticipata la fatturazione relativa:
1. alle prenotazioni definite nelle CPC, tenuto conto delle modifiche per scambio di corrispondenza intervenute tra le Parti e delle rinunce pervenute in tempo utile per escludere il pagamento della tariffa;
2. ai servizi extra tariffe definiti con scambio di corrispondenza secondo i prezzi concordati tra le Parti con scambio di corrispondenza;
3. ai diritti di fruizione e di negoziazione degli spazi pubblicitari e comunicazionali secondo i prezzi concordati tra le Parti per scambio di corrispondenza o con scrittura privata.
L’UTENTE si impegna a versare ad A.S.I.S. gli importi fatturati secondo il presente articolo con i seguenti termini di pagamento:
a 30 giorni data fattura se il pagamento è a mezzo bonifico bancario;
a 60 giorni data fattura se il pagamento è a mezzo RID.
In caso di prenotazione occasionale, A.S.I.S. emette la fattura in via anticipata rispetto all’utilizzo e l’UTENTE versa l’importo fatturato in via anticipata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono prenotazione occasionale con pagamento anticipato le prenotazioni di impianti sportivi per partite e tornei amichevoli, di fine stagione, estivi, le prenotazioni per concerti o eventi in genere, le prenotazioni occasionali per attività ricreative, musicali, formative, educative, religiose e comunque le prenotazioni occasionali formulate da UTENTI aventi sede fuori Comune di Trento.
Il pagamento di tutti gli importi relativi alle prestazioni oggetto del presente articolo, nonché delle spese legali connesse con il recupero del credito o degli interessi di mora non può essere differito o ridotto da parte dell’UTENTE.
Fatto salvo il rimborso di eventuali maggiori spese per il recupero del credito sostenute da A.S.I.S., in caso di ritardato pagamento, saranno dovuti dall’UTENTE gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo.
In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, A.S.I.S. si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dall’UTENTE, nell’ordine:
1. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso;
2. alle maggiori spese di recupero del credito;
3. al capitale,
indipendentemente dall’imputazione difforme indicata dall’UTENTE all’atto del pagamento. Nei medesimi casi, A.S.I.S. si riserva inoltre di inviare all’UTENTE apposita diffida ad adempiere tramite fax o raccomandata AR.
A.S.I.S. ha facoltà di valutare la possibilità, per quegli UTENTI che vantano anche posizioni aperte in qualità di fornitori, di compensare formalmente il credito.
A.S.I.S. ha infine facoltà di richiedere, in presenza di prenotazioni per eventi/attività particolari quali concerti e manifestazioni aperte al pubblico, il deposito di idonea cauzione intestata ad A.S.I.S. a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto e/o una polizza responsabilità civile verso terzi che copra ogni rischio verso terzi – ivi inclusi A.S.I.S., il Comune di Trento e gli Istituti scolastici – dipendente dall’organizzazione e dall’espletamento dell’attività oggetto del Contratto procurato dall’UTENTE e/o dai suoi coobbligati e/o tesserati.
Ove per ragioni legate alla natura di amministrazione pubblica dell’UTENTE, si applichi la disciplina in tema di tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010, art. 3), e fermi restando i termini di pagamento sopraindicati, i pagamenti degli importi relativi alle prestazioni oggetto del presente articolo devono essere fatti a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato di A.S.I.S. (attualmente il conto corrente individuato dal codice IBAN IT 59 F 08304 01800 000004305851 o da altro specificatamente individuato come dedicato da A.S.I.S.) dedicato in via non esclusiva anche all’incasso dei pagamenti relativi al presente Contratto. In detto caso, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, A.S.I.S. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13 agosto 2010, n. 136. A.S.I.S. si impegna a dare immediata comunicazione all’UTENTE ed all’Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente/cessionario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 9 - Procedura di recupero del credito
La procedura di recupero del credito per i ritardi di pagamento dei corrispettivi del presente Contratto con soggetti qualificabili come imprenditori, in termini soggettivi o oggettivi, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, è la seguente:
a) invio lettera raccomandata a.r. al debitore contenente l’informativa di:
decorrenza automatica ex lege degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento pattuito in contratto o, in difetto di pattuizione, dal giorno successivo alla scadenza dei trenta giorni dalla data di ricevimento della fatturazione A.S.I.S.;
applicazione del saggio degli interessi moratori di cui all’art. 5 del D.Lgs. 9.10.2002,
n. 231, salvo diverso accordo con il debitore stabilito in Contratto;
rivalsa sul debitore stesso di ogni costo sostenuto, quali spese bancarie e spese legali, per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte;
fissazione nuovo termine di pagamento;
b) avvio procedura legale di recupero crediti superato infruttuosamente il nuovo termine fissato nella comunicazione di cui alla lett. a) del presente comma.
La procedura di recupero del credito per i ritardi di pagamento dei corrispettivi del presente Contratto con soggetti non qualificabili come imprenditori a termini dell’art. 2 del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, è la seguente:
a) avviso bancario di scadenza Riba o Rid;
b) invio lettera di sollecito trascorsi 30 giorni dalla data fattura, in caso di Riba o di bonifico bancario, o trascorsi 60 giorni dalla data fattura, in caso di Rid, con comunicazione di applicazione degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza Riba, bonifico o Rid;
c) invio lettera raccomandata a.r. contenente nuovo sollecito di pagamento, formale messa in mora e assegnazione di nuovo termine per il pagamento;
d) avvio procedura legale di recupero crediti superato infruttuosamente il nuovo termine di pagamento fissato con la comunicazione di cui alla lett. c) del presente comma.
Per le associazioni prive di personalità giuridica la procedura di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale sarà rivolta all’associazione e al legale rappresentante della stessa o, se diverso da questo, a colui che ha assunto le obbligazioni con A.S.I.S. per conto dell’associazione.
Per tutti le tipologie di UTENTI rimane salvo quanto previsto dall’art. 24 del presente Contratto in tema di risoluzione di diritto.
In nessun caso è ammessa la dilazione tacita o verbale dei termini di pagamento pattuiti in questo Contratto.
Con la sottoscrizione delle presenti CGC, l’UTENTE dichiara di essere informato che la procedura di recupero crediti A.S.I.S. può dare luogo a dichiarazione di inammissibilità delle istanze di prenotazione stagionale dell’anno sportivo successivo e/o una penalizzazione nell’attribuzione dei punteggi in occasione della valutazione delle domande.
Art. 10 - Modifica della prenotazione
Le Parti possono consensualmente modificare il periodo, i giorni e gli orari della prenotazione per scambio di corrispondenza.
La richiesta dell’UTENTE di modifica della prenotazione dovrà pervenire ad A.S.I.S. almeno tre giorni (72 ore) prima del previsto utilizzo. La rinuncia parziale o totale formulata dall’UTENTE non nei termini appena indicati non produce effetti sul corrispettivo.
La rinuncia parziale o totale alla prenotazione formulata da ciascuna Parte non produce effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 11 - Altre modifiche delle CPC
L’UTENTE deve comunicare per iscritto ad A.S.I.S. le seguenti variazioni soggettive delle CPC:
le variazioni che attengono alla natura di persona giuridica o di persona fisica; la variazione della legale rappresentanza della persona giuridica;
la variazione dei dati anagrafici e fiscali dell’UTENTE;
la variazione della condizione di affiliazione a Federazioni sportive, a Discipline sportive associate o a Enti di promozione.
A.S.I.S. si riserva il diritto di accettare o meno il subentro o la variazione delle CPC entro 30 giorni dalla ricezione delle variazioni di cui al comma precedente.
Art. 12 - Revoca della prenotazione da parte di A.S.I.S.
A.S.I.S. può revocare parzialmente (sospendere) o revocare totalmente la prenotazione pattuita con l’UTENTE nelle CPC:
1. per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
2. per ragioni di sicurezza e prevenzione incendio;
3. per ragioni di ordine pubblico;
4. in caso di forza maggiore e di cause accidentali,
5. in caso di sciopero;
6. per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di manifestazioni organizzati da Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione, Associazioni, Leghe professioniste e dilettantistiche;
7. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell’attività didattica delle Istituzioni scolastiche;
8. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento di particolari manifestazioni;
9. per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino:
la chiusura dei campi di gioco scoperti
la chiusura delle piste da fondo
la chiusura degli impianti natatori scoperti
10. per esigenze tecniche di manutenzione di A.S.I.S. o del Comune di Trento,
11. qualora, entro il mese di dicembre, A.S.I.S. accerti che l’UTENTE ha rinunciato o non utilizzato un numero di ore pari o superiore al 30% delle ore prenotate da settembre a novembre dall’UTENTE per quell’impianto sportivo.
La revoca parziale o totale alla prenotazione formulata da A.S.I.S. non produce effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 13 - Norme comportamentali dell’UTENTE sull’impianto sportivo
L’UTENTE e i suoi coobbligati devono svolgere e assistere all’attività ludico-sportiva prenotata nel rispetto della destinazione d’uso e delle altre condizioni disposte dal presente Contratto, nonché nel rispetto delle norme richiamate dal medesimo, in particolare il Regolamento A.S.I.S..
L’UTENTE e suoi coobbligati devono rispettare la segnaletica e le comunicazioni apposte da A.S.I.S. sugli impianti sportivi e osservare le comunicazioni espresse dal personale incaricato della custodia dell’impianto sportivo.
L’UTENTE e i suoi coobbligati devono utilizzare l’impianto sportivo, le attrezzature sportive e i beni mobili presenti nello stesso nel rispetto della destinazione d’uso dell’impianto e delle attrezzature, nonchè nel rispetto delle norme tecniche dell’ordinamento statale, dell’ordinamento sportivo e di quelle private (norme UNI o altre) al fine di garantire i beni da danni e di assicurare la tutela della salute dei praticanti e delle persone presenti sull’impianto sportivo.
Prima, durante e dopo l’attività sportiva svolta dall’UTENTE, possono assumere rilevanza contrattuale ed extracontrattuale per le Parti e secondo le norme dell’ordinamento statale:
l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni,
i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Art. 14 - Controllo e vigilanza dell’attività ludico-sportiva. Figure responsabili
Le attività ludico-sportive oggetto del presente Contratto si svolgono sotto il controllo e la vigilanza dell’UTENTE. L’UTENTE si assume la responsabilità, anche ai sensi dell’art. 2048 e 2049 del codice civile, per i danni subiti o cagionati a tesserati, a coobbligati e/o a terzi in genere dai tesserati, dai coobbligati e dai frequentatori dell’impianto sportivo durante lo svolgimento dell’attività ludico-sportiva prenotata dall’UTENTE medesimo.
Nel caso in cui le attività ludico-sportive oggetto del presente Contratto interessino o coinvolgano minori, questi ultimi devono essere costantemente accompagnati, a cura dell’UTENTE, da persona adulta affidataria. A.S.I.S. non svolge alcuna attività di effettiva custodia o vigilanza dei minori presenti all’interno dell’impianto sportivo. A.S.I.S. e il personale incaricato della custodia hanno la facoltà di allontanare dall’impianto sportivo i minori non accompagnati dal genitore o da persona dell’UTENTE adulta affidataria.
L’UTENTE si impegna a garantire la costante presenza sull’impianto di una figura responsabile a livello tecnico e organizzativo dell’attività ludico-sportiva praticata.
Nel caso in cui l’attività ludico-sportiva praticata contempli lo svolgimento di esercizi fisici con l’ausilio di attrezzatura per il fitness, per la pesistica, per lo strechting o comunque altra attrezzatura idonea all’esercizio fisico individuale la figura del responsabile dell’UTENTE dovrà possedere i relativi requisiti tecnico-professionali richiesti dall’ordinamento statale e provinciale, dall’ordinamento sportivo ed eventualmente quelli consigliati dal costruttore dell’attrezzatura in uso.
La figura del responsabile dell’UTENTE è tenuta, anche per il tramite dell’UTENTE, a segnalare tempestivamente ad A.S.I.S. eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano pregiudicare la sicurezza di cose o di persone.
Nel caso in cui oggetto della prenotazione sia una vasca o una parte della stessa di un impianto natatorio, l’UTENTE deve svolgere l’attività sportiva alla presenza di un istruttore abilitato dalla Fin o da un Ente di promozione sportiva, maggiorenne, preferibilmente munito di brevetto di assistente bagnanti in corso di validità. Nel solo caso in cui oggetto della prenotazione sia un impianto natatorio annesso ad un istituto scolastico di primo o di secondo grado, l’istruttore deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti in corso di validità. Quest’ultimo assistente bagnanti è responsabile del servizio di salvataggio e di primo soccorso dei bagnanti e dei frequentatori entrati nell’impianto natatorio per l’attività ludico-sportiva prenotata dall’UTENTE. L’UTENTE che prenota su impianti natatori annessi ad istituti scolastici deve individuare e comunicare ad A.S.I.S. gli assistenti bagnanti incaricati del servizio per ciascuna prenotazione oggetto del presente Contratto, allegando copia del brevetto di assistente bagnanti in corso di validità.
Art. 15 - Obblighi e responsabilità dell’UTENTE in materia di idoneità alla pratica sportiva
L’UTENTE è responsabile dell’idoneità alla pratica sportiva, sia agonistica che non agonistica, dei propri atleti e praticanti.
L’UTENTE è tenuto a svolgere:
gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di accertamento obbligatorio preventivo della idoneità specifica all’attività sportiva agonistica che il praticante e l’atleta svolge con l’UTENTE;
gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di accertamento obbligatorio del buon stato di salute per l’esercizio di attività sportiva non agonistica.
Art. 16 - Altri obblighi e responsabilità dell’UTENTE
L’UTENTE e i suoi coobbligati devono garantire l’assoluto rispetto di tutti gli spazi sportivi coperti e scoperti, di tutti i beni mobili di proprietà di A.S.I.S. o di terzi presenti sull’impianto.
Le attrezzature ed il materiale costituenti la dotazione dell’impianto sportivo devono essere usati dall’UTENTE e dai suoi coobbligati con ogni riguardo, conservati nel massimo ordine collaborando alla migliore fruizione da parte di tutti gli utenti del servizio. L’UTENTE è responsabile verso A.S.I.S., il Comune di Trento e i terzi per ogni danno a persone, cose o animali che possa derivare dall’esecuzione del presente Contratto anche quando il danno sia procurato dalla squadra ospite e dai suoi coobbligati.
L’UTENTE è responsabile verso A.S.I.S., il Comune di Trento e i terzi della custodia e dell’utilizzo dei beni mobili (arredi, attrezzatura sportiva e non, attrezzature per l’allestimento di manifestazioni…) di sua proprietà o di proprietà di terzi introdotti nell’impianto sportivo per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto. L’UTENTE rimane responsabile per gli eventuali danneggiamenti che abbiano a subire i suddetti beni mobili introdotti nell’impianto sportivo.
A.S.I.S. non può essere ritenuta depositaria e custode delle attrezzature, anche sportive, di proprietà di terzi salvo che non vi abbia espressamente acconsentito in forma scritta e preventiva rispetto al momento dell’introduzione delle attrezzature medesime. L’UTENTE o il diverso proprietario del bene mobile autorizzato da A.S.I.S. a introdurlo nell’impianto sportivo per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto è tenuto ad assicurare i propri beni mobili per ogni tipo di evento dannoso possa accadere con esplicita rinuncia al diritto di surrogazione dell’assicuratore dell’UTENTE nei confronti di A.S.I.S..
Art. 17 - Deposito e custodia dei beni e dei valori dell’UTENTE e dei frequentatori
Gli indumenti ed effetti personali dell’UTENTE, dei suoi tesserati e dei frequentatori devono essere depositati, ove esistenti, negli appositi armadietti e nelle apposite cassette di sicurezza.
Indipendentemente dal sistema di chiusura degli armadietti e delle cassette, chi ne fa uso deve verificare che l’armadietto e la cassetta di sicurezza usati siano stati accuratamente chiusi con l’apposita serratura prima di allontanarsi dallo spogliatoio e durante tutta la permanenza nell’impianto sportivo.
La chiave o altro sistema equivalente di chiusura degli armadietti e delle cassette di sicurezza deve essere conservata e custodita a cura di chi se ne serve.
Gli armadietti e le cassette di sicurezza sono a rotazione e non personali.
A.S.I.S. sconsiglia di portare all’interno dell’impianto sportivo cose di valore.
A.S.I.S. non prende in consegna le cose portate all’interno dell’impianto dall’UTENTE, dai suoi tesserati e dai frequentatori. A.S.I.S. non può essere ritenuta depositaria e custode delle cose inserite negli armadietti e nelle cassette di sicurezza.
A.S.I.S. non è responsabile del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose portate dall’UTENTE, dai suoi tesserati e dai frequentatori nell’impianto sportivo.
Art. 18 - Obblighi dell’UTENTE in tema di ordine pubblico e di primo soccorso
L’UTENTE è, in proprio o per il tramite della Federazione sportiva, della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione o della Lega cui aderisce:
responsabile (prima, durante e dopo) dell’ordine e della sicurezza pubblica delle manifestazioni per le quali risulta soggetto ospitante/organizzatore, secondo la disciplina dell’ordinamento statale e secondo le specifiche disposizioni emanate da Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di Promozione, Associazioni e Leghe professionistiche o dilettantistiche cui l’UTENTE aderisce; compete, pertanto e tra l’altro, all’UTENTE l’attivazione della Forza Pubblica;
responsabile, in quanto società utilizzatrice dell’impianto sportivo, dell’esecuzione degli adempimenti posti in capo all’organizzatore di manifestazioni dal D.M. 18.3.1996 e s.m.i.; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all’UTENTE competono
gli adempimenti specificati all’art. 8 bis e quelli relativi al personale addetto alla pubblica incolumità di cui all’art. 19 quater del D.M. 18.3.1996 e s.m.i.;
il soggetto cui fa capo l’acquisizione di ogni autorizzazione, licenza o altro provvedimento della Pubblica Autorità necessario al corretto e diligente svolgimento della manifestazione in luogo di pubblico spettacolo di cui l’UTENTE è soggetto ospitante/organizzatore;
il soggetto cui fa capo l’onere di adempiere alle disposizioni in materia di autorizzazioni, di compensi e diritti in tema di protezione ed esercizio del diritto d’autore (c.d. autorizzazioni e diritti SIAE);
responsabile del primo soccorso e pronto soccorso dei praticanti e di ogni altro soggetto entrato nell’impianto sportivo durante la prenotazione dell’UTENTE, fatti salvi i casi in cui la legge disponga che le attività del primo soccorso e del pronto soccorso sono poste in capo al gestore dell’impianto.
L’UTENTE può autorizzare l’ingresso di spettatori, a pagamento e non, fino al numero massimo indicato da A.S.I.S. nelle CPC e non può superarlo per alcuna ragione.
Art. 19 - Obblighi di A.S.I.S. in tema di gestione della sicurezza dell’impianto sportivo
A.S.I.S., a mezzo di proprio personale o di personale di soggetti delegati, è responsabile della gestione della sicurezza antincendio e del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo.
Art. 20 - Condizioni particolari per lo svolgimento di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale
Fermo restando quanto stabilito dal presente Contratto, per le prenotazioni di manifestazioni extrasportive a carattere temporaneo e occasionale diverse da quelle ordinariamente previste all’interno degli impianti sportivi, l’UTENTE è tenuto a comunicare ad A.S.I.S. con almeno 45 giorni di anticipo sulla data della prenotazione: la puntuale descrizione delle attività extrasportive da svolgersi durante la
manifestazione temporanea e occasionale;
le attrezzature e i beni mobili propri e di terzi che, all’uopo, l’UTENTE intende introdurre nell’impianto sportivo;
il numero di persone che saranno presenti nel corso della manifestazione temporanea e occasionale e gli spazi dell’impianto sportivo che andranno ad occupare;
il numero di personale e i requisiti tecnico-professionali del personale addetto alla pubblica incolumità.
A.S.I.S. valuterà gli elementi forniti come sopra, disponendo:
la verifica dell’idoneità del piano di emergenza dell’impianto sportivo per lo svolgimento della manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale;
la verifica dell’idoneità dell’impianto sportivo allo svolgimento della manifestazione temporanea e occasionale, alle norme indicate per l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo, con l’eventuale coinvolgimento della Commissione provinciale di pubblico spettacolo;
la conferma del Contratto se la manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale è compatibile con le norme stabilite dall’ordinamento statale per l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e per la sicurezza nell’esercizio degli impianti sportivi;
la risoluzione dal Contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile ad A.S.I.S. se la manifestazione extrasportiva a carattere temporaneo e occasionale è incompatibile con le norme stabilite dall’ordinamento statale per l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e per la sicurezza nell’esercizio degli impianti sportivi.
In caso di conferma del Contratto, l’UTENTE è tenuto a rispettare le destinazioni e le condizioni d’uso delle varie zone dell’impianto sportivo.
Art. 21 - Diritto di controllo di A.S.I.S.
E' riconosciuto ad A.S.I.S. il più ampio diritto di controllo in ordine alla regolare esecuzione del presente Contratto.
A.S.I.S. provvederà, a mezzo di proprio personale o di incaricati esterni, alla rilevazione e verifica del puntuale utilizzo della prenotazione oggetto del presente Contratto. In caso di anomalia tra l’utilizzo rilevato e la prenotazione concordata, A.S.I.S. può diffidare l’UTENTE al puntuale adempimento delle condizioni contrattuali e l’UTENTE è tenuto a versare le penali previste all’art. 23 delle presenti CGC.
Art. 22 - Decorrenza del Contratto. Divieto di rinnovo
Il Contratto ha inizio con la prima data della Prenotazione e termine con l’ultima data della Prenotazione indicata nelle CPC o nei successivi scambi di corrispondenza.
Il Contratto è prorogabile con la modifica delle date della prenotazione oggetto delle CPC purchè le date della proroga rientrino nella stagione ludico-sportiva oggetto del Contratto.
E’ escluso il rinnovo tacito e espresso, verbale e scritto, del presente Contratto.
Art. 23 - Penali contrattuali
L’UTENTE si impegna a corrispondere ad A.S.I.S. a titolo di penale contrattuale una somma:
pari al 150% della tariffa oraria o a corpo di utilizzo applicabile alla prenotazione dell’UTENTE, in aggiunta alla tariffa pattuita nelle CPC, nei casi in cui il tempo di utilizzo si sia protratto oltre l’orario di prenotazione concordato nelle CPC. Per le palestre, l’orario non autorizzato decorre dal superamento della mezza ora successiva all’orario autorizzato prevista dall’articolo 11 dell’allegato A) del Regolamento A.S.I.S.;
pari al 200% della tariffa oraria o a corpo di utilizzo applicabile alla prenotazione dell’UTENTE, in aggiunta alla tariffa pattuita nelle CPC, nei casi in cui l’utilizzo sia stato difforme alla prenotazione concordata nelle CPC. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la penale si applica a utilizzi non concessi da A.S.I.S. ma fruiti dall’UTENTE, a utilizzi fruiti per manifestazioni ma prenotati come allenamenti, a utilizzi fruiti da over 14 ma prenotati per under 14, a utilizzi fruiti per attività classificate in fascia tariffaria B o BS o C ma prenotati per attività classificate in fasce tariffarie rispettivamente inferiori.
In tali casi A.S.I.S. comunicherà, anche a mezzo fax o e-mail, all’UTENTE la violazione dell’obbligazione contrattuale ed eleverà la penale nella fatturazione di successiva emissione.
Art. 24 - Risoluzione di diritto del Contratto
Le Parti precisano che:
il ritardo dell’UTENTE nel pagamento dei corrispettivi delle prestazioni superiore a 90 giorni dal mancato adempimento,
l’inadempimento contrattuale accertato da A.S.I.S. al pagamento del corrispettivo inerente ad altri Contratti intrattenuti con l’UTENTE,
il grave inadempimento alle obbligazioni previste agli articoli 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20 e 25 del presente Contratto,
costituirà motivo di risoluzione anticipata solo in favore di A.S.I.S., senza ulteriori avvisi formalità o eccezione alcuna, del presente Contratto. Più specificatamente in tal caso, il presente Contratto si intenderà risolto a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione con ricevuta di ritorno con la quale A.S.I.S. dichiarerà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, senza che l’UTENTE avesse in tal caso nulla a pretendere anche a titolo risarcitorio.
Art. 25 - Divieto di cessione della posizione contrattuale e del Contratto
L’UTENTE non ha facoltà di cedere a terzi o a altri sezioni/organi dell’UTENTE medesimo, né in tutto né in parte, ed a nessuno titolo, i diritti derivantigli dalla stipulazione del presente Contratto né il Contratto medesimo.
A tal fine è considerato diritto non cedibile anche l’attività ludico-sportiva dichiarata nelle CGC.
Art. 26 - Referenti del Contratto
Il referente di A.S.I.S. per il presente Contratto è il Responsabile dell’Ufficio rapporti con l’Utente.
Il referente dell’UTENTE per il presente Contratto è la persona che ha sottoscritto il presente Contratto.
Art. 27 - Informativa sul trattamento dei dati. Consenso
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, A.S.I.S. provvede a rendere – e l’UTENTE dà atto di aver ricevuto - l'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo dichiarando che i dati personali forniti dall’UTENTE saranno raccolti da A.S.I.S. - sede legale di xxx 0 Xxxxxxxx x. 00/0 - Xxxxxxx (Xx) - per le finalità inerenti la formazione e la gestione nonché l’esecuzione del presente Contratto. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla formazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento dei dati, effettuato con strumenti manuali e/o informativi mediante procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, può riguardare anche dati sensibili. Fatti salvi il rispetto della normativa sul diritto di accesso ed il rispetto del diritto di accesso agli atti riservato al Comune di Trento nell’ambito del controllo amministrativo e politico sull’attività di A.S.I.S. e il servizio pubblico ad essa affidato, i dati non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto autodichiarato. In caso di contenzioso legale o al verificarsi di sinistri, i dati saranno comunicati al Legale di A.S.I.S., al Broker di A.S.I.S. e alla Compagnia assicuratrice di riferimento.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dati è il Direttore A.S.I.S. con sede in Gardolo (Tn), via 4 Novembre, n. 23/4. Responsabile del trattamento dei dati in fase di conclusione e di esecuzione del Contratto: Responsabile Ufficio rapporti con l’Utente A.S.I.S.. Responsabile del trattamento dei dati nelle fasi di recupero del credito, di contenzioso e di gestione sinistri assicurativi derivanti dal presente Contratto: Responsabile Area Giuridico Amministrativa.
Ai fini della prestazione del servizio di custodia, di pulizia e di sicurezza i dati delle CPC potranno essere comunicati a soggetti terzi di A.S.I.S. incaricati dello svolgimento dei servizi e nominati responsabili del trattamento dei dati raccolti da A.S.I.S..
Qualora le attività ludico-sportive oggetto del presente Contratto siano programmate in impianti sportivi annessi a istituti scolastici, i dati delle CPC potranno essere comunicati agli Istituti scolastici.
Alla luce di quanto indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente Contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati, secondo quanto previsto dall’informativa.
Art. 28 - Registrazione del Contratto
Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento ne ha dato motivo.
Art. 29 - Foro Competente
Per ogni controversia inerente alla conclusione, all’interpretazione, all’esecuzione e all’applicazione del presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Trento.