EROGATORI PUBBLICI DI ACQUA POTABILE
COMUNE DI GORLAGO
Settore Territorio e Ambiente
EROGATORI PUBBLICI DI ACQUA POTABILE
NEL COMUNE DI GORLAGO
ELABORATO TECNICO
I - Schema di contratto II - Capitolato speciale III - Elaborati tecnici
Gorlago, 01.04.2014
Il Responsabile del settore Edilizia Ambiente del comune di Gorlago
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
SEZIONE I - SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREE
PER INSTALLAZIONE DI EROGATORI PUBBLICI DI ACQUA POTABILE
Addì del mese di dell’anno , presso una
sala del comune di Gorlago; TRA
Il sig. Filipczuk Arch. Bogumil in qualità di Responsabile del Settore Edilizia Ambiente, rappresentante del comune di Gorlago con sede in viale Facchinetti n. 1, proprietario dell’area da dare in concessione meglio individuate negli elaborati capitolari, di seguito denominato “Concedente”;
E
Il sig. , in qualità di titolare della ditta
aggiudicataria della gara in oggetto, di seguito denominato per brevità “concessionario”
VISTA
La Deliberazione di Giunta Comunale n. in data
2014;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della concessione
Il Concedente concede al concessionario che accetta, il diritto di occupare l’area di mq. 8.00 sita in comune di Gorlago, presso il parcheggio Avis/Aido sito in via Cimitero per l’installazione di erogatori pubblici di acqua potabile.
Il concessionario ha diritto a eseguire le opere edilizie necessarie per la messa in esercizio delle infrastrutture e strumentazioni per le quali l’area è stata concessa, secondo le indicazioni e le disposizioni contenute nel capitolato speciale e suoi allegati. Ogni opera eventualmente eccedente i limiti indicati nel capitolato, dovrà essere concordata e autorizzata dal Comune.
Art. 2 – Obblighi generali
L’uso per il quale l’area è concessa, non può essere diverso da quello indicato al precedente art. 1.
Il Concessionario deve tenere costantemente in buono stato l’area utilizzata, provvedendo a propria cura e spese a quelle sistemazioni che si rendessero necessarie.
Il concessionario è tenuto a corrispondere al comune il canone annuo per occupazione di suolo pubblico secondo le tariffe al momento vigenti.
Il concessionario è tenuto a depositare a favore del concedente una cauzione pari a €. 2.500,00.= ai sensi dell’art. 10 del capitolato.
In caso di danni a cose e/o persone in seguito all’esercizio del passo oggetto di concessione, restano a totale carico del concessionario le relative responsabilità e i relativi risarcimenti danni, nei termini indicati nel capitolato.
Per quanto non espresso nel presente contratto, si rimanda al capitolato speciale che allegato al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 3. Diritti di Terzi.
La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei terzi e il concessionario deve tenere sollevata e indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa autorizzazione e del suo esercizio.
Art. 4. Durata.
La concessione ha durata di anni 7 consecutivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente concessione.
La concessione può essere rinnovata a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, previa presentazione di apposita istanza entro mesi tre dalla data di scadenza e salvo che il rinnovo sia possibile per legge.
Entro 30 giorni dalla scadenza naturale della concessione o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, il concessionario è tenuto ad eseguire a propria cura e spese i lavori di ripristino dei luoghi, nello status quo ante . Decorso inutilmente il termine, il Concedente procederà d’ufficio addebitando le spese al
concessionario anche mediante rivalsa sulla cauzione depositata.
Art. 5. Canone di Concessione e altri adempimenti.
Il canone di occupazione di suolo pubblico corrisponde a quello annualmente determinato dall’Amministrazione Comunale, in sede di approvazione di bilancio preventivo.
Ai sensi e per gli effetti dell’offerta economica inoltrata, il concessionario deve corrispondere all’Amministrazione Comunale il canone di €. Per il diritto di apporre pubblicità sui fronti della struttura, come da importo offerto in sede di gara e con le modalità indicate nel capitolato.
Il canone deve essere versato in forma anticipata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Per il primo e l’ultimo anno, il canone è frazionato in funzione dei mesi di godimento della concessione.
Il concessionario ha già consegnato all’ufficio Edilizia Ambiente del comune di Gorlago n. tessere prepagate del valore di
€.0,50 cadauna, come offerte in sede di gara.
Il concessionario si impegna a eseguire le offerte migliorative offerte in sede di gara
Art. 6 – Rinuncia, decadenza, revoca.
La concessione è nominale e non può essere ceduta a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta del concedente. Un diverso uso delle aree oggetto di concessione comporta la revoca della concessione e l’eventuale applicazione di sanzioni previste dalla
vigente normativa.
Art. 7 – Oneri vari.
Sono a carico del concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, xxx comprese le spese di registrazione del presente contratto. La registrazione del presente atto deve essere eseguita dal concessionario, il quale è tenuto a consegnare gli estremi di registrazione e copia della presente registrata al Concedente.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali.
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, siano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ente.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Art. 9 – Controversie.
Per le eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente disciplinare, si indica quale Foro competente quello di Bergamo.
Art. 10 – Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio legale in viale Facchinetti 1.
Letto confermato e sottoscritto
Il Concessionario Il Concedente
SEZIONE II - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI EROGATORE PUBBLICO DI ACQUA POTABILE NEL COMUNE DI GORLAGO.
CAPITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1 — Oggetto dell’appalto
Il Comune di Gorlago (BG), al fine di valorizzare ulteriormente l’acqua potabile in arrivo dall’acquedotto pubblico e in un’ottica di riduzione dei rifiuti di plastica prodotti dai cittadini per l’acquisto di acqua, intende promuovere, su un area nella propria disponibilità, l’installazione di un erogatore pubblico di acqua, refrigerata, in forma liscia e gassata, proveniente dall’acquedotto.
Il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato “concessionario”) deve pertanto progettare, realizzare e gestire, a propria cura e spesa, il punto per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall’acquedotto, messo a gara dal Comune.
Articolo 2 — Localizzazione e abilitazione delle strutture
L’area di proprietà comunale identificata per installare l’impianto, come meglio identificato negli allegati elaborati grafici, è situato all’interno del parcheggio AVIS/AIDO sito in Via Cimitero
La superficie massima di occupazione non dovrà essere superiore a mq. 8,00, coerentemente alla disposizione indicata negli allegati schemi grafici.
La posizione indicata negli allegati elaborati grafici è da intendersi vincolante, salvo accordi tra le parti per leggere modifiche finalizzate a una migliore fruizione del servizio.
La struttura non dovrà superare l’altezza di mt. 2,40 dovrà essere realizzata con materiali solidi, non deperibili e con tinte chiare. Il progetto architettonico della struttura, composto di planimetria con allacci, pianta, sezione e prospetti, è da inoltrare allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Gorlago per l’acquisizione del Titolo Abilitativo (Permesso di Costruire o D.I.A.)
Sono altresì da chiedere le manomissioni di suolo pubblico necessarie per l’esecuzione degli allacciamenti, complete di richiesta delle eventuali ordinanze per la disciplina del traffico stradale, e salvo coordinamento impianti sotterranei.
Articolo 3 — Durata della concessione
La durata della concessione è fissata in anni 7 (sette) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto. Non oltre 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza del contratto, le parti possono concordare il rinnovo della concessione per ulteriori 7 (sette) anni, qualora la normativa al momento vigente lo consenta.
Articolo 4 — Termini di esecuzione del contratto
La realizzazione della “casa dell’acqua” dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e in ogni caso dovrà essere in esercizio entro mesi 2 dalla data dell’atto di concessione sempre, comunque, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi.
L’atto di concessione dovrà essere sottoscritto entro giorni 15 dalla data di notifica della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’appalto.
La casa dell’acqua andrà rimossa e il luogo adeguatamente ripristinato entro giorni trenta dalla data di scadenza del contratto. In caso di inerzia potrà provvedervi il Comune in danno al concessionario con rivalsa sulla cauzione definitiva.
Articolo 5 — Oneri a carico del concessionario
Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:
a) progettare, installare, mettere in esercizio e mantenere efficienti i punti di erogazione dell’acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico–sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti installati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il
concessionario deve inoltre garantire l’idoneità delle strutture dal punto di vista igienico– sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata;
b) dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. La “casa dell’acqua” non dovrà comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. La struttura dovrà essere idoneamente coibentate, dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno e dovranno essere progettate per sopportare il carico della neve. A tal fine dovrà essere successivamente fornita, apposita documentazione tecnica;
c) apporre sulla struttura in posizione visibile la scritta "iniziativa patrocinata dal comune di Gorlago” con stemma comunale.
d) provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità dell’impianto (a puro titolo di esempio: energia elettrica, acqua potabile, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. A tal fine si comunica, dai dati a disposizione, che le reti interessate sono localizzate nelle vicinanze del punto previsto per la realizzazione della “casa dell’acqua”.
e) provvedere, a seguito dell’aggiudicazione della concessione per la realizzazione della casa dell’acqua, alla gestione dell’impianto e alla distribuzione e vendita dell’acqua;
f) rispettare un orario di apertura minimo delle case dell’acqua compreso tra le ore 6,30 antimeridiane (ora italiana) e le ore 22,30 pomeridiane (ora italiana), per tutti i giorni dell’anno, garantendo almeno 14 ore di funzionamento al giorno; E’ possibile estendere il servizio alle 24 ore;
g) provvedere al pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), per la superficie effettivamente occupata. A mero titolo orientativo il canone COSAP per la fattispecie in oggetto, in vigore nell’anno 2013, è di 27,00 €./mq. che, per una superficie ipotetica massima di mq. 8,00 , corrisponde a €. 216,00 per ambito. Il canone andrà pagato riguardo alla superficie realmente occupata a terra.
h) concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte delle pareti laterali delle strutture per campagne di informazione istituzionali, per una superficie pari ad almeno un formato A3. Il concessionario — dietro il pagamento di un apposito canone offerto in sede di gara, comunque non inferiore a €. 150,00 per impianto — potrà usare le pareti libere della struttura realizzata come spazi pubblicitari da gestire in proprio, per un massimo di 2 mq. Il canone annuo riconosciuto al Comune per la pubblicità dovrà essere pagato al Comune stesso entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento, fermo restando il pagamento della tassa pubblicitaria dovuta al Concessionario del Servizio. L’importo del canone sarà incrementato annualmente sulla base dell’indice Istat. Nel caso il concessionario non intenda effettuare un uso pubblicitario delle pareti menzionate, dovrà espressamente comunicare per iscritto, in sede di offerta, tale scelta, e in tal caso nulla sarà dovuto al Comune. Sulle pareti delle strutture realizzate è vietata ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l’esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone, oppure in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopraccitati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;
i) assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento dell’impianto e in particolare il consumo di acqua potabile, dell’energia elettrica e dell’anidride carbonica (CO2) da addizionare all’acqua erogata;
j) effettuare, a propria cura e spese, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, per la successiva pubblicazione sul sito Internet, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi in appositi pannelli installati su ogni struttura;
k) collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell’utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli);
l) adottare un prezzo di vendita dell’acqua — liscia o gassata — non superiore a € 0,05 per litro,
prezzo che dovrà restare invariato per tutti gli anni previsti dalla concessione. In caso di rinnovo, potranno essere riviste le tariffe applicate all’utenza per i prelievi idrici, dietro approvazione da parte dell’amministrazione comunale;
m) garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento delle strutture installate, un intervento tecnico tempestivo, sia per l’analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque entro le 36 ore successive al verificarsi dell’anomalia. Qualora l’attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 72 ore, l’impresa è tenuta all’immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;
n) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni o guasti, da riportare sul fronte della casa;
o) smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della concessione, ovvero dietro richiesta motivata dell’amministrazione;
p) rendersi disponibile a valutare l’installazione di eventuali ulteriori punti di distribuzione alle stesse condizioni di questo capitolato in caso ciò si rendesse necessario in futuro.
q) certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”, dalla direttiva 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione” e dal D.M. 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
r) Mantenere in stato decoroso la struttura provvedendo alle manutenzioni necessarie e alla costante pulizia anche dell’intorno della struttura.
Articolo 6 — Oneri a carico del Comune
Il Comune riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione.
Nessun onere dovrà essere previsto a carico del Comune.
CAPITOLO II - OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
Articolo 7 — Domicilio e responsabilità
Il concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, che siano, o no, addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.
La ditta deve eleggere proprio domicilio; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.
Articolo 8 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate e da emanare, che abbiano attinenza con il servizio assunto.
Articolo 9 — Obblighi a carico del concessionario
Oltre agli altri obblighi previsti nel presente capitolato, la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell’espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso della ditta medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.
Articolo 10 — Cauzione
In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione prima della sottoscrizione della concessione deve costituire e consegnare al Comune una garanzia fideiussoria bancaria ai sensi dell’articolo 113 — comma 1 — del Codice di un importo apri a €. 2.500,00 per ogni impianto. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.
123. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, il mancato pagamento di sanzioni comminate ai sensi del presente capitolato, le spese per il ripristino dei luoghi a fine concessione, il mancato ripristino a regola d’arte di spazi pubblici manomessi in seguito alla presente concessione.
La cauzione potrà essere svincolata a fine contratto dopo l’accertamento di conforme ripristino dei luoghi.
CAPITOLO III - CONTROLLI
Articolo 11 — Vigilanza e controlli
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.
CAPITOLO IV - RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 12 — Penalità
Il mancato rispetto del termine di messa in esercizio di cui al precedente art. 4 comporta l’applicazione di una penale giornaliera pari a €. 50,00, la quale, se non tempestivamente quietanzata, sarà decurtata dalla cauzione definitiva di cui al precedente art. 10.
Ove siano accertati fatti, comportamenti o omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.
Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non fossero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20.
Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo capitolato, è applicata una penale di € 200,00, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a causa del disservizio.
In caso di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata è applicata una penale di
€ 300,00. L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal deposito cauzionale.
Articolo 13 — Responsabilità
La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario è considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente concessione.
Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell'amministrazione comunale e di terzi presenti presso gli erogatori pubblici in esame, tenendo sollevato il Comune di Gorlago e il personale da esso dipendente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, le cautele e le provvidenze necessarie allo scopo.
Il concessionario è altresì responsabile nei confronti dell’utenza della qualità e quantità del prodotto erogato, tenendo sollevato il Comune di Gorlago, e il personale da esso dipendente, da ogni responsabilità e conseguenza derivante dal servizio.
Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta o per interruzione della fornitura di acqua nell’acquedotto civico.
Il concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d’iniziativa per l’esecuzione del contratto; medesime condizioni valgono per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.
Articolo 14 — Cautele
Quando si eseguono operazioni di realizzazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature il concessionario deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni.
In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni similari, il concessionario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuità e funzionalità di detti impianti, per il tempo delle prestazioni, resta a carico del concessionario con i relativi oneri, come anche gli interventi per il ripristino dei luoghi nelle condizioni originarie. Per la gestione, il controllo, la conduzione e l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte rimane esclusivamente responsabile solo il concessionario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.
Articolo 15 — Assicurazione
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale.
Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
1. Responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall’erogazione del servizio;
2. l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
3. l’estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute;
4. l’individuazione del Comune di Gorlago, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.
Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali. Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.). Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro e a €. 1.000.000,00 per danni a ogni pestatore.
La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione. Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall’assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste. L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Articolo 16 — Esecuzione d’ufficio
In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese della
ditta appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell’organizzazione dell’impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall’avvenuta interruzione.
CAPITOLO V – PERSONALE
Articolo 17 — Personale
Il concessionario deve assicurare il servizio con proprio personale.
Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Articolo 18 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali e assicurative obbligatorie per legge
Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
Il concessionario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto di appalto, per il livello e nella località di Bergamo, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.
I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non sia aderente a una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ente appaltante o segnalata dal competente Ispettorato dei lavoro e/o dagli istituti competenti, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare un prelievo, nel limite massimo dei 20%, dalla cauzione definitiva, previa diffida alla ditta appaltatrice a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dal concessionario stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.
La somma trattenuta sarà restituita solo quando l'ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza del concessionario alle disposizioni di legge.
Tenuto conto della gravità delle inadempienze il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Articolo 19 — Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro
Il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.
Il committente provvederà alla verifica dell’idoneità tecnico professionale del concessionario, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico. Ove specificatamente previsto
sarà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.
CAPITOLO VI - NORME RELATIVE AL CONTRATTO
Articolo 20 — Spese contrattuali
Le spese di contratto — che sotto forma di atto pubblico amministrativo sarà rogato dal Segretario generale del Comune di Gorlago— e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.
Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 118 — comma 1 — del Codice.
Articolo 21 — Novazione soggettiva
All’infuori di quanto previsto dall’articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
Articolo 22 — Risoluzione del contratto
Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
1. Fermo restando l’incameramento delle penalità accumulate, nel caso di ritardo alla messa in esercizio delle case dell’acqua oltre giorni trenta al termine stabilito al precedente art. 4;
2. Mancata o ritardata effettuazione dei controlli, oltre 30 giorni i termini, sulla qualità dell’acqua erogata, previsti dal precedente art. 5;
3. abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
4. eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
5. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
6. inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
7. sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo;
8. messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
9. mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.
La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.
La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..
Articolo 23 — Recesso
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b) laddove il fornitore, pur dando corso all’esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
Articolo 24 — Fallimento, successione e cessione di azienda
La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda. Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.
Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.
Si applica l’articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
Articolo 25 — Inefficacia del contratto
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104
s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
Articolo 26 — Varianti
Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d’appalto.
Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell’articolo 311 del Regolamento.
Articolo 27 — Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario
— Foro competente di Bergamo.
Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
CAPITOLO VII - NORME FINALI
Articolo 28 — Riservatezza dei dati
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
1. la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
2. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
3. l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
4. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
5. i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
6. titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.
Articolo 29 — Tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
Il concessionario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Articolo 30 — Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
Articolo 31 — Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento, è l’Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, responsabile del settore Edilizia Ambiente del comune di Gorlago tel. 035/0000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
SEZIONE III – DOCUMENTAZIONE TECNICA CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E OPZIONALI DEGLI IMPIANTI
Accessibilità Il punto di erogazione e ogni strumentazione necessaria all’erogazione del servizio dovrà essere perfettamente accessibile a persone diversamente abili secondo la vigente disciplina in materia;
Certificazione La struttura deve essere certificata ISO 22000 e possedere requisiti igienico sanitari di legge;
Acqua erogata Liscia e gassata, refrigerata.
Vani di erogazione Minimo 2, di cui uno per acqua liscia e uno per gassata.
Opzionale: vani aggiuntivi e/o vani con erogazione di acqua liscia e gassata fermo restando l’ingombro planimetrico massimo.
Modalità selezione tasto associato a una determinata quantità di acqua
(specificando se ½ litro o 1 litro)
Opzionale: sistema intelligente che consente di scegliere qualità e quantità, ottenendo in tal modo il riempimento dei contenitori con capacità differenti, premendo un solo tasto.
Modalità pagamento: Monete, banconote o tessere ricaricabili presso la struttura. Becco erogazione acqua Non raggiungibile dalle mani
Monitoraggio consumi Opzionale: Controllo remoto
Altri requisiti minimi Filtri sedimenti, filtro carbon blok, filtro UV
Display sistema di pagamento, disponibile per ogni vano di erogazione presente, per informazioni all’utente.
Illuminazione esterna a led
Allarme videosorveglianza esterna e interna
INDICAZIONI LOCALIZZATIVE DEGLI IMPIANTI
Localizzazione Parcheggio pubblico Avis/Aido in via Cimitero Posizionamento Sul parcheggio pubblico Avis/Aido
Fascia di sicurezza Nella parte antistante al punto di erogazione dovrà essere garantita una fascia di protezione di almeno mt. 1,50, non interferente con viabilità o aree di manovra dei mezzi.
Ingombro planimetrico Massimo mq. 8,00 (secondo disposizione grafica indicata)
Prescrizioni Altezza massima mt. 2,40. Colori tenui. Illuminazione non abbagliante. Rumorosità nei limiti del piano di classificazione acustica comunale. Collocazione in adiacenza alla casa del latte.
PRESCRIZIONI PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO INERENTI LA POSA DELLA STRUTTURA E GLI ALLACCIAMENTI
A.1 PRESCRIZIONI PER “RIPRISTINI IN BITUMATO”
Il richiedente, prima di iniziare i lavori di manomissione del suolo pubblico , dovrà sotto la sua responsabilità informarsi dell’eventuale presenza di tubazioni, cavi, pozzetti e altri manufatti nella località in cui deve essere eseguita la manomissione, onde provvedere alle necessarie misure di sicurezza ed alla salvaguardia dei manufatti stessi;
A.2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
a) Taglio del manto bituminoso da eseguirsi con motolama per una profondità non inferiore a cm. 6 onde ottenere una sezione scavata ben riquadrata sui fianchi;
b) Scavo in sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrate;
c) I materiali provenienti dallo scavo dovranno essere allontanati e portati in discarica;
d) La profondità e posa delle tubazioni o cavi deve essere conforme alla normativa in uso;
e) I manufatti , le tubazioni, i cavi esistenti e non utilizzabili , devono essere demoliti e rimossi completamente.
A.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA CARREGGIATA CONSEGUENTE ALLA MANOMISSIONE
f) Riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati di cm. 30 fino alla quota di cm. 20 al di sotto del piano stradale;
g) Rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiatura munita di lama rotante, secondo direttrici parallele posizionate in modo da eliminare tutte le slabbrature e fessure;
h) Posa dello strato di base costituito da pietrischetto bitumato dello spessore minimo compresso di 15 cm.;
i) Dopo un congruo periodo di tempo ed ad assestamento avvenuto, fresatura con apposita apparecchiatura, per la profondità di 5 cm., e dalla larghezza necessarie ad eliminare tutte le zone sconnesse;
j) Tra il piano fresato ed il nuovo strato di usura dovrà essere posata, in corrispondenza dello scavo ed estesa per una larghezza di almeno cm 40 oltre i bordi dello scavo, una geogriglia in fibra poliestere bitumata con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50 KN/m e con allungamento massimo del 12% stesa a perfetta regola d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 5 compresso, senza alterare la livelletta stradale;
k) Le banchine, se manomesse, dovranno essere ripristinate con materiale arido fine ben costipato e con leggera pendenza verso l’esterno per consentire lo smaltimento delle acque piovane.
l) I marciapiedi , se manomessi, dovranno essere ripristinati a regola d’arte con le caratteristiche preesistenti.
m) Il richiedente dovrà provvedere alla raccolta e smaltimento delle acque piovane e a realizzare quanto necessario perché non si verifichino ristagni d’acqua.
n) Eventuali cedimenti , che si dovessero verificare, dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente.
o) La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche preesistenti.
p) Eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici, rimossi durante i lavori, dovranno essere posati su basamenti in calcestruzzo , rispettando la precedente ubicazione.
q) Per l’esecuzione degli interventi, che implicano limitazioni temporanee alla circolazione tali da rendere necessaria l’istituzione di sensi unici alternati, interruzioni del transito o variazioni di itinerario dovrà essere richiesta, almeno 15 giorni prima, l’emissione della relativa ordinanza, da presentarsi all’Ufficio Tecnico ( tel. 035/737017 – fax 035/720292) specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. Inoltre , in caso di regolazione mediante impianto semaforico , si dovrà indicare, per eventuali guasti, il nominativo ed il recapito telefonico (cellulare) di un referente.
B – TIPOLOGIE DI RIPRISTINO
B.1 - MODALITA’ PER I RIPRISTINI IN BITUMATO RELATIVI ALLA POSA DI CAVI, TUBAZIONI, IMPIANTI TECNOLOGICI SOTTERRANEI E QUANT ’ALTRO ABBIA COMPORTATO UN TAGLIO STRADA IN SENSO LONGITUDINALE ALLA CARREGGIATA, IL TAPPETO BITULITICO DA RIPRISTINARE DEVE ESSERE ESTESO
a) a tutta la larghezza della carreggiata qualora questa misuri da 0 a 4 metri. (TIPO R1)
b) a tutta la semi carreggiata stradale interessata (dal ciglio alla mezzeria stradale) , qualora l’intera carreggiata abbia larghezza maggiore di 4 metri. (TIPO R2)
B.2 - MODALITA’ PER I RIPRISTINI IN BITUMATO RELATIVI ALLA POSA DI CAVI, TUBAZIONI, IMPIANTI TECNOLOGICI SOTTERRANEI E QUANT ’ALTRO ABBIA COMPORTATO UN TAGLIO STRADA IN SENSO TRASVERSALE ALLA CARREGGIATA, O LO SCAVO IN UNA BUCA IL TAPPETO BITULITICO DA RIPRISTINARE
a) deve sormontare di almeno 50 cm. Per lato la sezione di scavo mantenendo l’identica quota ed escludendo in qualsiasi caso ripristini in elevazione. (TIPO R3)
TAPPETINO DI USURA TOUT−VENANT BITUMATO TOUT−VENANT DI CAVA
SEZIONE TIPO RIPRISTINO
B.3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI, DEI PASSI CARRALI E CASI PARTICOALRI (TIPO R4)
a) Per il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi il conglomerato bituminoso di fondazione deve avere uno spessore non inferiore a cm. 8 ( misurati compressi) , mentre il tappeto bitulitico dello spessore compresso di 3 cm. Deve essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede stesso.
b) La zona di marciapiede in corrispondenza di un accesso carrale dovrà essere ripristinata per l’intera lunghezza dell’accesso stesso (risvolti compresi) con strato di fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a x.xx 2.00 di cemento tipo R325 dello spessore di cm. 12 con rete elettrosaldata filo 5 maglia 20x20 con soprastante tappeto in
SABBIA VAGLIATA TUBAZIONE IN P.V.C. DA POSARE
CALCESTRUZZO MAGRO TOUT−VENANT DI CAVA
bitulite dello spessore compresso di cm. 2 cosparso di filler;
c) Qualora lo scavo interessi aree non asfaltate ( aree verdi, ecc..), il tipo di ripristino da effettuarsi deve essere concordato con l’ufficio tecnico prima dell’inizio dei lavori previo sopralluogo congiunto, del tecnico comunale con il richiedente.
B.4 - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I RIPRISTINI
a) Tutti i manufatti rimossi o danneggiati perché interessati dallo scavo (cordoli, cornelle, cunette, tombini, pozzetti, ecc..) devono essere ricollocati o sostituiti a regola d’arte in modo da ripristinare la situazione originaria.
SEZIONE III – ELABORATI TECNICI
Sono di seguito allegati i seguenti elaborati:
1. Estratto aerofotogrammetrico;
2. Schema grafico planimetrico
3. Estratto planimetria impianto fognatura;
4. Estratto planimetria impianto idrico;
5. Documentazione fotografica.