CONTRATTO DI AGENZIA
CONTRATTO DI AGENZIA
DefinizioneCon il contratto di agenzia l’agente assume stabilmente l’impegno di trattare la conclusione di affari per uno o più preponenti o di stipulare direttamente i contratti, in loro nome o per loro conto, senza essere vincolato ad essi da un rapporto di lavoro.RappresentanzaSi presume che l’agente sia autorizzato solo a trattare affari, a ricevere gli avvisi relativi ai difetti della cosa e le altre dichiarazioni mediante le quali il cliente fa o si riserva di far valere il proprio diritto per prestazione difettosa da parte del preponente, nonché a far valere i diritti di quest’ultimo per garantire i suoi mezzi di prova.Pertanto, salvo diversamente convenuto tra le parti, l’agente non è autorizzato a ricevere pagamenti, a concedere dilazioni di pagamento o a convenire con i clienti altre modificazioni del contratto. Tale facoltà resta di competenza del preponente, quale parte contraente.Obblighi dell’agente:• dovere di diligenza del buon commerciante;• obbligo di segretezza, che continua anche dopo la cessazione del contratto;• se convenuto tra le parti, l’agente risponde del pagamento o dell’adempimento degli altri obblighi dei clienti o sopporta le spese di riscossione dei crediti, acquistando il diritto ad una remunerazione speciale ed adeguata al singolo caso;• se convenuto tra le parti, divieto di concorrenza correlato ad un’adeguata remunerazione.EsclusivaL’agente cui è stata assegnata una clientela determinata o un raggio d’attività ne ha l’esclusiva, salvo diverso accordo scritto.Obblighi del preponenteIl preponente deve fare tutto il possibile per permettere all’agente di esercitare la sua attività con successo. Deve avvertirlo senza indugio se prevede che gli affari potranno o dovranno essere conclusi in misura notevolmente minore rispetto a quella convenuta o prevedibile secondo le circostanze.ProvvigioneL’agente ha diritto alla provvigione convenuta od usuale per tutti gli affari che ha trattato o concluso durante il periodo di validità del contratto ed altresì per gli affari conclusi dal preponente, durante detto periodo, con clienti procurati dall’agente, salvo diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione convenuta anche nel caso in cui gli sia riconosciuto di diritto d’esclusiva territoriale o gli sia stata assegnata una certa clientela. Di regola, il diritto alla provvigione nasce allorché l’affare è stato validamente concluso con il cliente.Provvigione d’incassoL’agente ha dirittoad una provvigione d’incasso sulle somme che ha riscosso per ordine del preponente e che gli ha consegnato, salvo se diversamente stabilito.Esigibilità della provvigioneLa provvigione è in genere esigibile per la fine del semestre dell’anno civile in cui l’affare in questione è stato concluso. Con la cessazione del contratto tutti i crediti dell’agente a titolo di provvigioni, o di rimborso spese, diventano esigibili.Estinzione del diritto alla provvigioneL’agente perde il diritto alla provvigione nella misura in cui l’esecuzione di un affare concluso è impedita da una causa non imputabile al preponente. Detto diritto si estingue integralmente se la controprestazione dell’agente non è fornita o lo è in misura tanto esigua da non potersi pretendere che il preponente paghi una provvigione.Diritto di ritenzioneA garanzia dei crediti derivanti dal contratto, l’agente ha diritto di ritenzione sulle cose mobili e sui titoli di credito che detiene in forza del contratto, come sulle somme a lui versate dai clienti in virtù della propria facoltà di riscossione.Scioglimento del contrattoSe stipulato a tempo determinato, o se la durata risulta dallo scopo, il contratto cessa con lo spirare del tempo previsto, con o senza disdetta, secondo quanto stabilito. Se stipulato a tempo indeterminato, il contratto cessa in seguito alla disdetta. Il contratto può essere sciolto, per cause gravi, da entrambe le parti, in ogni tempo. Inoltre il contratto cessa in caso di morte o di incapacità dell’agente e di fallimento del preponente.Indennità di clientelaL’indennità di clientela è riconosciuta se l’agente, tramite la sua attività, ha considerevolmente aumentato il numero di clienti del preponente e questi ne continua a trarre un notevole profitto anche dopo la risoluzione del contratto. L’indennità non può eccedere il guadagno annuo netto risultante dal contratto che è calcolato a seconda della media del guadagno degli ultimi cinque anni o della durata contrattuale effettiva, se questa è più breve. Infine, l’indennità non è dovuta se il contratto è stato sciolto per una causa imputabile all’agente.A cura di:XXXXXXXXXXX LTD legal +taxAggiornato il: 27 maggio 2014