COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
SETTORE PROVVEDITORATO
APPALTO SERVIZIO DI
TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
D U V R I
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS 81/2008
Datore di lavoro e R.P.
Del Settore Provveditorato ………………………………………..
Sede ………………………………………..
Ditta Appaltatrice …………………………………………
Legale Rappresentante ………………………………………….
Resp. Serv. Prev. Protezione ………………………………………….
Sede …………………………………………...
RISCHI INTERFERENZIALI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, regola la sicurezza nell’ambito dell’appalto d’opera o somministrazioni, cioè tutte le prestazioni relative ai lavori, forniture e servizi che avvengono nei luoghi di lavoro.
Si riporta il testo dell’articolo in parola che prescrive tra l’altro la redazione del presente documento, trattandosi di servizi che vengono svolti in maniera continuativa con durata superiore ai due giorni:
Dal D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
(articolo così modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 106 del 2009)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I servizi previsti dal presente appalto prevedono il trasloco e la movimentazione di beni mobili, arredi vari e delle attrezzature per manifestazioni, compreso il relativo montaggio, smontaggio e stoccaggio presso le strutture, uffici, depositi e piazze comunali, come previsto dal capitolato speciale d’appalto (CSA), facente parte del contratto.
I servizi comprenderanno l’organizzazione e l’espletamento dei servizi di trasloco e movimentazione, con l’impiego di squadre di operai dell’impresa appaltatrice, dotati di idonee attrezzature e adeguati mezzi di trasporto dei materiali, secondo le richieste e le esigenze del Comune. Le attività potranno avvenire sia nei giorni feriali che festivi.
Potranno essere interessati dal servizio in oggetto le strutture comunali, in genere, quali uffici, magazzini, depositi e archivi, all’interno delle quali trovano impiego dipendenti dell’Amministrazione, e le scuole di competenza comunale, all’interno delle quali operano lavoratori dipendenti di terze amministrazioni.
I lavori previsti sono dettagliatamente descritti nell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto e comprendono anche:
• il supporto per la movimentazione, imballaggio e stoccaggio di materiale e attrezzature in dotazione per il servizio elettorale (cabine, tavoli, contenitori, scatoloni, urne etc);
• lo smontaggio, trasloco e rimontaggio di arredi di unità abitative per emergenze o progetti dell’Amministrazione;
• i lavori di trasporto e collocazione di attrezzature e materiale vario per manifestazioni, quali sedie, transenne, piccole impalcature, palchi, pedane, etc, che comprendono il prelievo dai magazzini, il carico, trasporto e scarico presso il luogo di destinazione (piazze, vie, fiere, strutture sportive, il loro posizionamento e montaggio, lo smontaggio, il trasporto e stoccaggio presso il rispettivo magazzino di deposito;
I mezzi di cui il personale dell’impresa esecutrice potrà essere dotato sono molteplici e riguardano i veicoli di trasporto, che potranno essere di dimensione e portata adeguata, da piccola, piccolo media e grande, comunque compatibili con le prescrizioni al transito di detti mezzi nel centro storico della città. Altri ausili saranno attrezzature quali i carrelli manuali, transpallet, elevatori per traslochi, contenitori per facilitare il carico e scarico dei materiali.
Tutte le dotazioni affidate alle maestranze dovranno essere conformi alle rispettive normative di sicurezza che le riguardano e il personale che dovrà utilizzarle sarà in possesso della necessaria formazione e di eventuali patenti, brevetti o altre autorizzazioni all’utilizzo, qualora ciò sia previsto da leggi, norme o regolamenti.
I servizi di trasporto e movimentazione di arredi ed attrezzature saranno richiesti all’appaltatore da due Settori:
• Settore Gabinetto del Sindaco, da espletarsi in totale autonomia da parte dell’impresa aggiudicataria sotto le istruzioni degli incaricati dell’Unità di Coordinamento Cerimonie e Manifestazioni;
• Settore Provveditorato, da espletarsi secondo due tipologie, la prima in collaborazione con mezzi e operai del Comune (servizi misti), la seconda prevede l’esecuzione in completa autonomia con mezzi ed unità dell’impresa aggiudicataria previo accordi e specifiche istruzioni, secondo le necessità del servizio (servizi autonomi);
Per i servizi misti l’impresa si atterrà alle istruzioni degli incaricati del Settore Provveditorato, tese a minimizzare gli eventuali rischi da interferenze tra i due gruppi di lavoratori. In questo caso l’accesso ai luoghi e le modalità di esecuzione dell’intervento verranno, in linea di principio, concordati dal personale del Comune che opera assieme al personale dell’appaltatore.
Per i servizi autonomi, previo nulla osta del Settore Provveditorato, gli interventi verranno concordati con il responsabile della struttura interessata, nei tempi e modalità di esecuzione del servizio.
Una delle misure di prevenzione espressamente individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza è la nomina da parte dell’impresa appaltatrice della figura del Referente Coordinatore, prevista dall’art. 6 del CSA, identificata in un tecnico esclusivamente dedicato all’appalto che si adopererà per sopralluoghi e verifiche, assumendo opportune decisioni e accordi di natura tecnica, programmando gli interventi, coordinando e controllando l’organico, gestendo anche i problemi relativi alle possibili interferenze che le attività di trasloco potrebbero creare.
In entrambi i tipi di servizio sopra indicati rimane inteso che il personale dell’Amministrazione presente, fatto salvo quello designato per l’effettuazione dei Servizi Misti, non sarà in alcun modo coinvolto nelle operazioni di trasloco, quale la movimentazione del materiale o l’approntamento di strumentazione o macchinari necessari allo spostamento degli imballi.
L’appaltatore dovrà utilizzare per le attività previste dal CSA proprie attrezzature e mezzi, rispondenti alle vigenti norme di sicurezza, quali scale, trabattelli, montacarichi, carrelli, carrelli sollevatori a forcole etc, l’utilizzo dei quali dovrà per altro essere compatibile con lo stato dei locali e la natura delle attività svolte presso gli immobili o i luoghi ove i servizi sono da espletarsi.
Nel corso delle operazioni di trasloco i lavoratori dell’impresa appaltatrice potranno utilizzare i servizi igienici presso le sedi interessate dalle operazioni, previo l’accordo con il personale presente che potrà indicare quali servizi utilizzare.
Si informa che per gli edifici presso i quali avranno luogo le attività oggetto del presente appalto il livello di rischio riferito all’incendio è da considerarsi di “livello basso” ovvero di “livello medio”, ai sensi della classificazione di cui all’art. 2 del DM 10/03/1998.
Praticamente presso tutte le sedi dell’Amministrazione, ove sono presenti lavoratori del Comune, è operativo un servizio di primo intervento in caso di emergenza incendio ed eventualmente di primo soccorso, svolto da personale comunale appositamente formato come previsto dal D.Lgs. 81/2008, artt. 45 e 46. Prima dell’inizio delle operazioni si verificherà la reale presenza di questi addetti, che nel momento del bisogno saranno eventualmente allertati.
Nel caso che le operazioni interessino invece luoghi o edifici privi di personale dell’Amministrazione i lavoratori dell’appaltatore dovranno provvedere in proprio alla gestione delle emergenze, e pertanto alcuni dei lavoratori inviati dovranno essere in possesso della formazione indicata nel precedente capoverso.
Presso i luoghi di lavoro sono in ogni caso disponibili idonei estintori, regolarmente segnalati, che possono, nell’eventualità del bisogno, essere utilizzati anche dai lavoratori dell’appaltatore.
Possono anche essere presenti impianti automatici di spegnimento incendio che utilizzano acqua (sprinkler), gas o aerosol. Nel caso di impianti di spegnimento a gas si segnala il pericolo di soffocamento nell’eventualità che si verifichino scariche accidentali o perdite. Pertanto nell’eventualità che le operazioni di trasporto e movimentazione materiali abbiano luogo in ambienti dotati di questi sistemi di estinzione si dovrà concordare con il referente della sicurezza dell’immobile o del luogo, da parte del Comune, l’eventuale modalità di inertizzazione dell’impianto, ovvero le misure alternative atte a prevenire eventuali scariche accidentali. In ogni caso le attività in ambienti protetti da detti impianti vanno precedute dall’aerazione abbondante dei locali, ricorrendo anche alla costante aerazione, ottenuta tenendo aperte alcune finestre, dei locali. Questo salvo diversa indicazione ricevuta.
Prima dell’inizio dei lavori presso i luoghi interessati i componenti la squadra dell’impresa appaltatrice e il loro coordinatore prenderanno cognizione dei luoghi con particolare riguardo alla posizione dei presidi antincendio, come estintori ed idranti, alla disposizione delle vie d’esodo e alla loro regolare fruibilità, alla presenza del sistema di allarme incendio, se presente, alla modalità di attivazione del sistema di allarme e alla presenza delle figure sensibili incaricate della gestione della sicurezza designate dal committente, essendo quest’ultimo il titolare della gestione nei luoghi di lavoro.
Misure da mettere in atto per ridurre o eliminare i rischi da interferenza
Per quanto sopra premesso le misure da mettere in atto al fine di eliminare o rendere comunque minimi i rischi da interferenze tra i lavoratori dell’impresa appaltatrice e le altre persone che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori, tenendo anche presente che vi possono essere persone del Comune o dallo stesso delegate, incaricate di vigilare e controllare l’andamento dei lavori, consistono in:
• Sopralluogo preliminare del Referente Coordinatore di cui all’art. 6 del CSA presso i luoghi di prelievo e destinazione dei materiali, con compilazione, previa analisi dei luoghi, di copia similare dell’allegato verbale ed effettuazione delle altre attività previste per questa figura dal CSA;
• Individuazione e predisposizione con il necessario segnalamento e delimitazione delle aree esterne destinate alla manovra e stazionamento temporaneo per le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto necessari per l’efficiente espletamento dei servizi richiesti, di adeguato volume di carico e/o portata, se è necessario che i mezzi occupino spazi pubblici o anche pertinenze degli immobili comunali o presso i quali devono espletarsi i servizi;
• Manovra dei mezzi che dovrà avvenire sotto la supervisione e il controllo di personale dell’impresa appaltatrice con funzione di movieri che assistano i mezzi in movimento e manovra, i quali a loro volta dovranno muoversi con cautela e a passo d’uomo, rispettando le norme di circolazione previste dal codice della strada, transitando per i percorsi carrabili con mezzi di massa compatibile con lo stato degli stessi. La presenza di personale ausiliario sarà tassativa anche per le sole manovre di retromarcia qualora siano utilizzati mezzi non dotati di dispositivo acustico intermittente azionato
automaticamente in caso di retromarcia, in grado di segnalare la manovra ad eventuali persone presenti posteriormente ai veicoli;
• Posizionare correttamente secondo le istruzioni del fabbricante eventuali scale montacarichi elettriche destinate alla discesa e salita dei contenitori del materiale movimentato e predisposizione attorno alle stesse di adeguati spazi di rispetto al fine di prevenire rischi correlati alla caduta di materiali. L’installazione e l’alimentazione di eventuali apparati elettrici per la movimentazione dei contenitori dovrà essere convenuta di concerto con il committente, al fine di valutare la compatibilità delle utenze elettriche provvisorie con le caratteristiche degli impianti elettrici esistenti, in ogni caso la connessione di dette apparecchiature nel rispetto delle vigenti norme sarà effettuata a cura dell’appaltare;
• Utilizzare apparecchiature elettriche o analoghe attrezzature integre dal punto di vista elettrico e dotate di cordoni di alimentazione e prese a spina perfettamente efficienti, compatibili per quanto riguarda l’assorbimento di energia elettrica con le prese normalmente presenti nei locali. Al termine delle fasi di lavoro, o durante le pause pasti le utenze elettriche relative alle apparecchiature utilizzate dal personale addetto al trasloco dovranno essere disattivate;
• Non dovranno essere introdotti negli ambienti apparecchiature a gas o a liquido infiammabile, analogamente non sarà possibile introdurre liquidi infiammabili o combustibili o bombole di gas con analoghe caratteristiche all’interno dei locali;
• Divieto tassativo di fumare all’interno dei locali e di fare uso di fiamme libere
• Utilizzo di scale da lavoro di proprietà dell’impresa appaltatrice il servizio, conformi alle vigenti normative di sicurezza ovvero alle norme UNI EN 131. Solamente nell’ambito dei Servizi Misti i lavoratori del Comune potranno utilizzare scale e attrezzature in dotazione presso gli edifici di proprietà dell’Amministrazione e gestiti dalla stessa;
• Premesso che non rientra la pulizia dei materiali movimentati nei servizi previsti dal presente appalto, qualora sia necessaria l’utilizzazione di preparati chimici da parte dell’appaltatore, dovranno essere scelti prodotti non tossici e comunque tra loro compatibili dal punto di vista chimico, in modo tale che non possano, nell’eventualità che vengano tra loro miscelati anche accidentalmente, provocare reazioni pericolose con emissione di gas nocivi. Nel caso di Servizi Misti tutti dovranno utilizzare gli stessi prodotti;
• Non utilizzare i locali nei quali si ha l’accesso per l’espletamento delle attività previste dal presente appalto, per fini diversi da quelli convenuti con il committente;
L’appaltatore o un suo rappresentante dovrà, assieme al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune o da persona dallo stesso delegata, partecipare alla riunione di coordinamento e promozione della sicurezza da tenersi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nel corso della quale si provvederà alla ricognizione di eventuali ulteriori rischi
specifici presenti nelle attività da espletarsi nell’ambito dell’appalto. Qualora in occasione delle richieste di espletamento dei servizi previsti dal CSA dovesse rendersi necessario saranno convocate analoghe riunioni. In occasione delle stesse si attiveranno ulteriori misure atte a promuovere la cooperazione e coordinamento al fine di individuare altre azioni di prevenzione e protezione per diminuire i rischi dovuti alle interferenze che potrebbero crearsi.
Gli incontri di coordinamento saranno verbalizzati sulla traccia dello specimen allegato.
Il presente documento non è sostitutivo del documento di valutazione del rischio di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 che dovrà essere redatto dal datore di lavoro dell’Impresa appaltatrice, che dovrà tenere in debito conto i rischi propri specifici dell’attività appaltata.
Costo delle misure da mettere in atto per la riduzione o eliminazione dai rischi da interferenze
Le attività di cui sopra, con le prescrizioni date all’impresa appaltatrice dei lavori comportano un onere di costi della sicurezza derivante dalle procedure introdotte quali:
• l’attività ricognitiva del Referente Coordinatore;
• la partecipazione a riunioni per la mutua informazione;
• attività di coordinamento con altri datori di lavoro;
• adattamento dei tempi lavorativi in funzione delle esigenza di funzionalità, accessibilità e fruibilità degli immobili;
• l’informazione e la formazione per rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici presenti presso gli edifici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera;
• le misure di prevenzione da adottare per eliminare o ridurre i rischi dovuti alla presenza di vetri non di sicurezza ad altezze inferiori al metro o comunque per quote interessate dai lavori;
• predisposizione, segnalamento, delimitazione delle aree esterne di carico scarico e manovra mezzi con relativa assistenza;
• protezione contro l’eventuale rischio di caduta nel vuoto;
stimato nella percentuale dello 0,5 dei prezzi a base d’asta e in valore assoluto complessivamente, per i quattro anni di durata contrattuale, in € 8.000,00 (€uro ottomila/00), oltre ad IVA, non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del comma 3 ter dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
Detto costo concorrerà alla determinazione dell’importo contrattuale della fornitura assieme alla somma dei prezzi offerti e ai relativi costi per la sicurezza indicati dall’appaltatore concernenti specificatamente i lavori da svolgere.
Padova li. . . . ……………….
Il Capo Settore Provveditorato
e R.P. del Settore Provveditorato
…………………………………….
Ditta Aggiudicataria Legale Rappresentante
………………………………………………. Responsabile Serv. Prev. e Protezione
. . …………………………………………….
VERBALI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
CON I DATORI DI LAVORO
SPECIMEN DI VERBALE RIUNIONI
DA RIPRODURRE IN COPIA PER VERBALIZZARE LE RIUNIONI DI COORDINAMENTO TRA I DATORI DI LAVORO
Note per la compilazione: 1. Prima dell’inizio delle attività previste nell’appalto,
dovrà essere effettuata una riunione di coordinamento alla quale parteciperanno il responsabile SPP dell’appaltatore o persona dallo stesso delegata e dell’edificio interessato dalle operazioni da effettuarsi o del referente per la sicurezza dell’edificio individuato dal SPP.
2. Fare copia del modulo allegato, individuare il verbalizzante della riunione e riportare per i campi indicati le informazioni richieste e i risultati della discussione dell’ordine del giorno.
3. Riprodurre in copia il verbale compilato distribuendolo ai partecipanti, l’originale verrà conservato dal referente del Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente.
VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO
E COOPERAZIONE PER LE ATTIVITA’ APPALTATE
L’anno il giorno del mese di
Nell’edificio situato in via
in applicazione degli obblighi posti al Committente che prevedono anche il coordinamento e la cooperazione necessari al fine della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori che operano all’interno dello stesso luogo di lavoro, sono state convocate le persone interessate alle predette attività delle diverse entità chiamate ad operare in regime di appalto per i lavori di:
TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE RELATIVI A:
Sono intervenuti per la Committenza:
Il Datore di Lavoro Committente,
ovvero un suo rappresentante
Sono intervenuti per l’Appaltatore dei lavori:
Il Datore di Lavoro o un suo
rappresentante
I presenti convengono di aver letto il documento unico di valutazione del rischio (DUVRI) redatto dal Committente al fine di ridurre o eliminare i rischi dovuti ad eventuali interferenze del quale il presente verbale rappresenta una ulteriore integrazione in considerazione della particolarità dei lavori da eseguirsi.
Si conferma che il personale che dovrà effettuare i lavori è stato reso edotto dei rischi specifici presenti nell’area interessata dalle lavorazioni e degli eventuali ulteriori rischi derivanti da possibili interferenze imputabili a presenza di terze persone.
Il servizio viene richiesto da:
Settore Provveditorato Settore Gabinetto del Sindaco
Il servizio è di tipo
Misto Autonomo
Se di tipo misto indicare il ruolo del personale del Comune:
Ruolo personale Comune :
Vi è del materiale da prelevare presso magazzini comunali ?
Si No
Per le operazioni di carico si utilizzano apparecchi o mezzi di sollevamento del Comune manovrati da personale del Comune ?
Si No
Se si indicare i mezzi e quali compiti ha il personale dell’appaltatore (Ditta) durante le fasi di movimentazione materiali e carico mezzi:
I mezzi di sollevamento (quali carroponte, muletti, braccio meccanico o autogru) di proprietà del Comune vengono manovrati dall’impresa appaltatrice ?
Si No
Se si l’addetto alla manovra è in possesso dei requisiti obbligatori per la loro manovra quali la specifica formazione e le necessarie capacità ?
Si No
I materiali sono facilmente raggiungibili o richiedono operazioni particolari ?
Si sono direttamente raggiungibili perché appoggiati sul pavimento
No perché sono accatastati alla rinfusa;
No perché sono depositati su scaffalature dalle quali vanno presi In questo caso indicare le modalità di movimentazione:
Presso il luogo di destinazione dei materiali ovvero dove sono richieste le operazioni di trasloco e movimentazione arredi ed attrezzature sono state individuate le seguenti situazioni di potenziale pericolo che potrebbero richiedere attenzioni particolari da parte dei lavoratori dell’impresa appaltatrice:
• Presenza di prese elettriche, punti luce o apparecchi illuminanti o quadri elettrici che possono essere risultare inidonei o pericolosi nell’ambito dei servizi da svolgere
Presenti Non presenti
• Presenza di apparecchi illuminanti, di cui al punto precedente, che possono essere urtati dagli operatori o dalle scale dagli stessi utilizzate nel corso delle operazioni di trasloco
Presenti Non presenti
• Nel corso delle prestazioni svolte dal personale dell’appaltatore, di cui il presente verbale si riferisce, questo viene affiancato da lavoratori dipendenti del Comune ?
Si No
Se si, indicare quali sono i ruoli ed indicare se ci possono essere dei rischi conseguenti la collaborazione
Ruoli :
Rischi :
Dalla ricognizione dei luoghi effettuata si è constatata la:
• Presenza di vetri su porte e finestre senza particolari caratteristiche di sicurezza che in caso di urto o rottura possono ferire i lavoratori
Presenti Non presenti
• Presenza di manufatti in cui è ipotizzabile la presenza di amianto
Presenti Non presenti
• Presenza di persone estranee ai lavori nelle parti vicine ai sistemi di carico e scarico del materiale imballato e di quanto altro interessato dal trasloco o dallo spostamento della merce
Presenti Non presenti
• Le attività riguardano l’allestimento di spazi che avvengono in spazi pubblici (viali, piazze, aree verdi etc.)
Si No
Se si indicare quali precauzioni di sono prese per proteggere le aree di lavoro da quelle interessate dal traffico veicolare o pedonale:
Nessuna perché trattasi di area non accessibile normalmente a pedoni o a veicoli
Barriere e apposita segnaletica predisposta allo scopo costituita da:
Oltre a quanto sopra sono stati oggetto di individuazione e analisi
I seguenti altri rischi specifici specificare quali se presenti:
Nel corso dei lavori i seguenti lavoratori sono individuati quali addetti alla gestione dell’emergenza:
Per l’incendio ed evacuazione:
Per il primo soccorso sanitario:
Nel corso dei lavori previsti, in relazione ad ulteriori attività possono verificarsi le seguenti situazioni
Nessuna altra lavorazione da parte di terzi;
Presenza o lavorazioni particolari da parte di terzi, specificare quali:
Si conviene che qualora all’interno dei locali o aree impegnati dall’impresa appaltatrice operino terze imprese si provvederà ad avvisare il Responsabile SPP di questi terzi soggetti e il personale degli stessi che opera presso l’edificio, affinché siano valutati eventuali rischi derivanti dalla possibile interferenza delle lavorazioni e si provveda alla loro eliminazione o riduzione se possibile.
Oltre a ciò, con riferimento alle interferenze tra le attività che possono avvenire all’interno dell’immobile o delle aree interessate dai servizi del presente appalto si segnala che:
Non si prevede alcuna lavorazione o attività interferente
Esistono ulteriori lavorazioni o attività interferenti che non possono essere altrimenti eliminate quali:
Che possono comportare i seguenti rischi per le operazioni previste in questo documento:
A fronte dei rischi sopra indicati verranno adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione:
X.xx I Partecipanti