PREMESSO
ALLEGATO 1)
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ISTITUTO RAGIONIERI SRL PER L’ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI ED IL
RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI PERIODO DAL 27/12/2021 AL 26/05/2022
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m., all’art. 8-bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
- che la struttura “ISTITUTO RAGIONIERI SRL” è in possesso di:
Autorizzazione n..27 del 01/06/2021 rilasciata dal Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI) e Decreto Dirigenziale di accreditamento n. 8060 del 09/06/2017 per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00;
- vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- visto il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “ Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020”;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 823 del 26/09/2020 e smi “Oggetto: Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del SSR - Modifiche tariffe prelievi”
RICHIAMATI
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”.
- la deliberazione del Direttore Generale n. 2056 del 30/12/2021 che “individua “ISTITUTO RAGIONIERI SRL”
per la sottoscrizione di accordo contrattuale per prestazioni di prelievo ambulatoriale e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI) per il periodo 27/12/2021-26/05/2022 .
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati , delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 2056 del 30/12/2021.;
E
ISTITUTO RAGIONIERI SRL, di seguito denominato “Istituto”, partita IVA/CF n.06959660488, con sede
legale in Xxx Xxx Xxxxxxxx 00/X, Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI),nella persona del proprio rappresentante legale Sig.Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art.2 - Oggetto e volumi di prestazioni
Presso il suddetto punto prelievo è previsto che la Struttura esegua un numero massimo complessivo, per il periodo 27/12/2021-26/05/2022, di n.6.600 prestazioni di cui 6.000 prelievi venosi, cod. 91.49.2, da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all’art. 11, nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle 10.00 per un budget economico, per il periodo 27/12/2021-26/05/2022, pari a € 30.000,00
La “Struttura”, dovrà altresì provvedere al ritiro dei materiali biologici per un numero massimo di n. 600 ritiri materiali biologici da effettuarsi nel periodo di durata del presente accordo di cui all’art. 11 nei giorni nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle 10.00, per un budget economico, per il periodo 27/12/2021-26/05/2022, pari a € 900,00.
Il tetto economico complessivo per prelievi venosi e ritiro materiali biologici è fissato in complessivi € 30.900,00 I volumi sopra definiti sono caricati almeno per l’80% sul Sistema ZEROCODE aziendale.
Art. 3 – Modalità di accesso
Considerato quanto indicato dalla procedura aziendale “Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02”, consegnata alla Struttura al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l’accesso al servizio, riservato agli iscritti al SSR, è subordinato alla prescrizione compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Regionale e diretto con una prenotazione delle richieste a cura della Struttura medesima.
Al momento della prenotazione/accettazione verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative al giorno e all’ora dell’appuntamento, alle modalità di pagamento del ticket e fascia economica -se dovuti-, il loro importo, nonché il giorno previsto per il ritiro del referto. Il pagamento da parte degli utenti dovrà essere effettuato a favore dell’Azienda tramite le modalità attualmente previste da quest’ultima, di seguito specificate:
- Portale Regionale IRIS xxxxx://xxxx.xxxx.xxxxxxx.xx
- APP SmartSST
- TOTEM riscuotitori PAGO SI
- presso i PSP – Prestatori di Servizi di Pagamento che espongono il logo PAGOPA.
Il pagamento del ticket dovrà avvenire prima dell’effettuazione del prelievo ematico e/o alla consegna del materiale biologico e comunque prima della consegna del referto.
La verifica del pagamento deve essere svolta dall’Associazione ove l’utente si rivolge prima della prestazione stessa.
Qualora l’Azienda rilevi il mancato pagamento del ticket procederà al recupero del valore del ticket sulla prima fattura mensile utile da liquidare all’Associazione stessa.
Potrà essere previsto l’accesso diretto per urgenze, in parte minoritaria e comunque sempre all’interno del budget stabilito.
I referti, in via prioritaria vengono resi disponibili tramite FSE o attraverso l’invio a domicilio con pagamento delle spese postali da parte dell’utente, ove previsto. In via residuale i referti vengono consegnati allo sportello così come indicato nella sopra citata procedura aziendale. La modalità di consegna del referto viene registrata utilizzando l’apposito programma Aziendale dedicato.
Art. 4 – Adempimenti delle parti
Per l’espletamento del servizio la Struttura assicura:
-idonei locali regolarmente accreditati ai sensi della L. R. n. 51 del 5.8.2009 e smi e del Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R “ Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell' 11 agosto 2020;
- personale addetto all’accettazione dell’utente e all’inserimento dei dati anagrafici e di tutte le prestazioni di laboratorio prescritte dal Medico sulla ricetta rossa o dematerializzata mediante apposito software aziendale e al ritiro dei campioni biologici;
- personale sanitario addetto all’attività di prelievo;
- l’osservanza, nell’espletamento del servizio, dei protocolli operativi dell’Azienda;
- il recapito, con propri mezzi e personale e secondo procedura aziendale, delle provette al Presidio Ospedaliero Nuovo San Xxxxxxxx xx Xxx, Firenze.
- la consegna delle ricette mediche alla SOC Servizi al Cittadino ambito Firenze-Empoli che ne curerà l’archiviazione.
- fornitura di cotone, disinfettante, lacci emostatici, dispositivi individuali previsti dal D. Lgs.81/08;
- per la verifica dell’avvenuto pagamento del ticket, se dovuto, al momento dell’effettuazione dell’esame/consegna materiale biologico o, in via eccezionale, al momento della restituzione del referto. Per il ritiro del referto tramite posta o FSE, il pagamento è necessariamente effettuato all’atto del prelievo/consegna materiale biologico. Le copie attestanti l’avvenuto pagamento devono essere spillate ad ogni singola ricetta.
- la Struttura dovrà provvedere a compilare a cadenza semestrale un elenco excel delle posizioni di referti non ritirati da inviare alla Struttura aziendale preposta al recupero crediti. Sarà cura dell’Azienda comunicare ogni variazione sulla procedura sopra descritta.
- la consegna delle ricette mediche alla SOC Servizi al Cittadino ambito Firenze -Empoli che ne curerà
l’archiviazione al termine della convenzione sottoscritta e non prorogata dei documenti relativi al pagamento del ticket con le modalità indicate dalla procedura aziendale ed allegata al presente atto.
La Struttura dovrà inoltre dotare l’ambulatorio, con oneri a proprio carico, compresi i materiali di consumo, di:
- carrello emergenza con “defibrillatore”, come da normativa vigente;
- centrifuga per le provette, con le caratteristiche indicate dal settore competente dell’Azienda;
- computer per l’accettazione collegato ad internet;
- stampante per i vari moduli.
Lo smaltimento dei “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” è a carico della Struttura che deve attenersi a quanto disposto dal D. Lg.vo 152 del 3.4.2006 e s.m.i. e al D.P.R. 254 del 15.07.2003 e s.m.i. e adeguarsi alla relativa procedura aziendale. L’Azienda si riserva di effettuare appositi controlli sul rispetto di quanto sopra specificato.
Al termine della convenzione sottoscritta e non prorogata i documenti relativi al pagamento del ticket dovranno essere consegnati alla Zona Distretto di riferimento (Fiorentina Nord Ovest) con le modalità indicate dalla procedura aziendale ed allegata al presente atto.
L’Azienda provvede:
- ad installare e aggiornare il programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratorio branca K, e a garantire eventuali interventi tecnici in caso di malfunzionamento;
- a fornire la stampante termica (stampante zebra o similare) per le etichette con codice a barre e il materiale di consumo – etichette, ribbon e toner. La manutenzione ordinaria e straordinaria della stampante termica è a carico dell’Azienda;
- a fornire il seguente materiale sanitario di consumo: adattatori luer, camicia per prelievo sottovuoto, aghi a farfalla, aghi prelievo, aghi cannula, provette, contenitori per materiali biologici e contenitori per il trasporto delle provette e dei materiali biologici, nonché bollettini postali prestampati;
- a formare ed affiancare con proprio personale esperto gli operatori della Struttura nell’attività di registrazione sul programma aziendale di accettazione richieste per prestazioni di laboratori per alcune sedute nel periodo iniziale.
La Struttura dovrà richiedere all’Azienda l’approvvigionamento dei materiali di consumo con congruo anticipo - almeno un mese prima- direttamente alla Struttura aziendale di riferimento tramite le modalità che saranno comunicate.
Art.5 – Personale e codice di comportamento
La Struttura assicura che le prestazioni oggetto del presente atto sono eseguite presso la propria struttura regolarmente accreditata, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria e in possesso dei requisiti di legge.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda Usl Toscana Centro adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
Art.6 – Incompatibilità
La Struttura prende atto che, ai sensi dell’art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall’art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità.
La Struttura ai sensi dell’art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l’erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l’acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l’indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.
Art. 7 - Privacy
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato B.1
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato 3 al contratto tra Azienda e “ISTITUTO RAGIONIERI SRL” di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 8 - Tariffe e Modalità di pagamento
L’Azienda corrisponderà alla Struttura, per il prelievo ematico ambulatoriale, la tariffa di € 5,00, così come previsto dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, salvo successivi adeguamenti. La tariffa comprende l’accettazione, il prelievo, la consegna del campione e le procedure per l’acquisizione e la consegna del referto.
Nel caso in cui sia richiesto il solo ritiro del campione biologico corrisponderà altresì un rimborso di € 1,50 per ogni accettazione e consegna del referto.
Tale rimborso comprende la prenotazione, l’accettazione, il prelievo, l’eventuale ritiro del campione biologico e la consegna del referto
Ai fini del pagamento delle prestazioni effettuate farà fede il report mensile riepilogativo, predisposto dalla SOC Patologia Clinica di riferimento e/o dalla SOC CUP Call Center e la dichiarazione di congruità qualitativa e quantitativa espressa dal Direttore di Zona o suo delegato.
Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all’articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l’obbligo per l’utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione .La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione “NSO Nodo di Smistamento degli Ordini”, al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l’acquisizione delle prestazioni effettuate.
Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:
1. dalla data di ricevimento della fattura elettronica alla SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio SdI - il codice univoco BGAYDC;
2. dalla ricezione della nota di debito ai seguenti indirizzi PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
L’Azienda potrà variare il software aziendale di accettazione a seguito di mutate esigenze aziendali/regionali, dandone comunicazione formale alla Struttura che dovrà prontamente utilizzarlo; in difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura relativamente ai prelievi eseguiti oltre il tetto/tetti indicato/i nel presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte della Direzione Aziendale. Per quanto riguarda i campioni biologici, saranno posti in pagamento tutti quelli accettati.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Art. 9 – Polizze Assicurative
Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l’Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall’immobile e sue pertinenze.
Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all’art.10 “Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
La Struttura è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.
Art. 10 – Verifiche
La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso la Struttura, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.
Art. 11 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto
La presente convenzione ha durata dal 27/12/2021 e termina il 26/05/2022fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg tramite lettera raccomandata A/R o PEC.
Essa è peraltro rinnovabile ad insindacabile giudizio dell’ Azienda e previo accordo tra le parti, entro tre mesi dalla scadenza della convenzione, alle condizioni originarie, per un periodo che sarà comunicato dal Direttore della Zona Distretto Nord-Ovest e condizionato ai lavori di ristrutturazione del Presidio ambulatoriale.
È consentita all’ Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova stipula contrattuale, la possibilità di attivare un’eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di tre mesi.
L’Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
Cause di risoluzione della convenzione sono anche:
• la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell’Azienda Usl Toscana Centro;
• esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e smi.
È fatta salva la facoltà dell’Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.
Per le predette cause di risoluzione l’Azienda dovrà darne comunicazione all’altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.
In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all’Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.
Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:
- ritiro dell’autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 12 – Responsabili della convenzione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile della Zona Distretto o suo delegato per quanto attiene la gestione, l’organizzazione del servizio e la programmazione delle attività o suo delegato
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali
- il Direttore SOC Outsourcing appropriatezza consumi o suo delegato, o altra Struttura aziendale competente per l’approvvigionamento del materiale
- il Direttore SOC Cup Call center o suo delegato per gli aspetti riferiti alla rendicontazione dati ZEROCODE
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati per gli aspetti amministrativi
b) per il soggetto contraente:
- il rappresentante legali della Struttura Sig. Xxxxxxxx Xxxxx,.
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.
Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale
Art. 14 – Adempimenti
La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
Art. 15 – Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n 8 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Procedura aziendale “Gestione Punti Prelievo Aziendali presso Associazioni di Volontariato PS.AGC.02” consegnata alla Struttura all’atto della sottoscrizione della presente convenzione.
Letto confermato e sottoscritto Data ,
per l’Azienda USL Toscana Centro Il Direttore
SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
Dr Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXX Organizzazione: Regione Toscana/01386030488 Unità organizzativa: Servizio Sanitario Regionale Luogo: Firenze
Data: 20/01/2022 11:32:54
per
“ISTITUTO RAGIONIERI SRL”
Il Rappresentante Legale Sig. Xxxxxxxx Xxxxx.
Firmato digitalmente da:
XXXXX XXXXXXXX
Firmato il 17/01/2022 12:33
Seriale Certificato: 67668977355050971025384233510739598848
Valido dal 16/12/2019 al 15/12/2022 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | 2056 |
Data della delibera | 30-12-2021 |
Oggetto | Contratti/Convenzioni |
Contenuto | Programmazione punti prelievo decentrati – approvazione schema di convenzione tra l’Azienda USL Toscana Centro e Istituto Ragionieri srl e Nuova Igea srl per l’attivazione di punti prelievo decentrati nel Comune di Sesto X.xx per il periodo 27 dicembre 2021 – 26 maggio 2022 |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO |
Direttore Dipartimento | XXXXXXXX XXXX |
Struttura | SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI |
Direttore della Struttura | XXXXXXXX XXXXXXX |
Responsabile del procedimento | VOLPONI BIANCAROSA |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
43.260 | xxx.xx spec. amb. da privati | 3B020315 | 2022 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
1 | 8 | Schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e Istituto Ragionieri srl per l'esecuzione di prelievi ematici e ritiro campioni biologici periodo dal 27/12/2021 al 26/05/2022 |
2 | 8 | Schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e Nuova Igea srl per l'esecuzione di prelievi ematici e ritiro campioni biologici periodo dal 27/12/2021 al 26/05/2022 |
3 | 11 | Schema atto di nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679- Istituto Ragionieri srl |
4 | 11 | Schema atto di nomina a Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679- Nuova Igea srl |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vistala Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visti:
- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 229 del 19/6/1999;
- il DPCM 12/01/2017 con il quale sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza;
- la Delibera G.R.T. n. 504 del 15/5/2017 di recepimento del DPCM sopra citato;
Ricordato:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 15 aprile 2021 è stato indetto un “Avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici per l’ambito territoriale Firenze Nord Ovest” per un periodo di sette mesi con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi;
- che la necessità di procedere all’acquisto di prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici attivata con l’Avviso di manifestazione di interesse era conseguente alla chiusura del presidio aziendale di Xxxxx Xxxxxxxxxx in Via Gramsci n. 561 oggetto di lavori di ristrutturazione fino alla fine di questo anno;
- che a seguito della manifestazione di interesse sopra richiamata è stato sottoscritto con SYNLAB Medsrl la convenzione per un periodo temporale di sette mesi con scadenza prevista per il 24 dicembre 2021, eventualmente prorogabili di tre mesi a fronte dell’eventuale prosecuzione dei lavori di ristrutturazione del Presidio aziendale;
Preso atto della relazione del 09 dicembre u.s., agli atti d’ufficio, con la quale il Direttore della Zona Distretto Area Fiorentina Nord-Ovest, ha informato:
- che nel mese di novembre il Direttore dei lavori ha comunicato, al responsabile del presidio aziendale di Xxxxx Xxxxxxxxxx in Via Gramsci n. 561, lo slittamento del termine di conclusione dei lavori, stimando la data di consegna dei locali ristrutturati alla fine di febbraio 2022, “sempre che lo stato di avanzamento dei lavori proceda senza imprevisti dovuti soprattutto alla consegna dei materiali”;
- che la struttura SYNLAB Medsrl alla nota inviata per pec del 30 novembre 2021, agli atti d’ufficio, con la quale veniva chiesta la disponibilità alla proroga dell’attività per gli ulteriori tre mesi a partire dal 24 dicembre 2021, come previsto dalla convenzione sottoscritta, ha inviato, con nota pec in pari data, la propria indisponibilità alla prosecuzione dell’attività;
- che, valutato “le condizioni di straordinarietà ed eccezionalità della situazione” al fine di dare continuità all’attività di prelievo venoso e consegna campioni biologici nella Zona Distretto Nord-Ovest richiede di provvedere ad affidare l’attività alle due Strutture private accreditate che svolgono tale servizio sul territorio comunale di Xxxxx Xxxxxxxxxx, Nuova Igea Srl e Istituto Ragionieri Srl;
- che il fabbisogno stimato per l’attività sopra descritta è di circa n. 100 prelievi giornalieri e n. 10 consegna campioni biologici e che la durata di tale attività, stanti le comunicazioni della Direzione dei lavori sul Presidio aziendale, potrebbe attestarsi sui 5 mesi, con possibilità di eventuale proroga “per evitare di trovarsi nuovamente in difficoltà a fronte di eventuali nuovi ritardi nella conclusione dei lavori.”
Rilevato che il Direttore ff del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale e il Direttore Sanitario hanno autorizzato quanto chiesto dal Direttore Zona Distretto Nord-Ovest, come risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio;
Preso atto che:
a. Nuova Igea srl è accreditata con Decreto Dirigenziale Regione Toscana, agli atti d’ufficion. 13698 del 05/08/2021 per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) , Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00/00 ;
b. Istituto Ragionieri srl è accreditato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana, agli atti d’ufficio n. 8060 del 09/06/2017 per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00;
Rilevato che gli schemi di convenzione rispettivamente:
a. con Nuova Igea srl per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) , Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00/00 per l’erogazione di prelievi venosi e consegna campioni biologici periodo 27/12/2021-26/05/2022, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
b. con Istituto Ragionieri srl per il punto prelievi decentrato ubicatoin Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00, per l’erogazione di prelievi venosi e consegna campioni biologici periodo 27/12/2021-26/05/2022, Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
rientrano nell’ambito dell’art. 8-bis del Decreto Lgs.502/92 “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali” secondo il quale “l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8- quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies”;
Considerato:
- che l’inizio dell’attività è stata fissata dal Direttore Zona Distretto Nord-Ovest per il 3 gennaio 2022, per permettere la formazione sulle procedure aziendali per questa tipologia di prestazioni;
- che il budget relativo all’acquisto delle prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici, considerata la disponibilità nell’eseguire le prestazioni data dalle Strutture è così ripartito:
a. per Istituto Ragionieri srl per il punto prelievo decentrato di Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) , Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00,xxx il periodo 03/01/2022 – 26/05/2022 è pari a complessivi EURO 30.900,00 ( numero max di 50 prelievi al giorno)
b. per Nuova Igea srl, per il punto prelievo decentrato di Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) , Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00/00 per il periodo 03/01/2022 – 26/05/2022 è pari ad EURO 12.360,00 (numero max di 20 prelievi al giorno)
- che il costo complessivo, pari a EURO 43.260,00, è da imputare al CE 3B020315 “Assist.Spec. Ambul. da privati” sul BP anno 2022;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione degli schemi di convenzione che regolano i rapporti giuridici ed economici per il periodo 27/12/2021-26/05/2022 aventi ad oggetto l’erogazione di prelievi venosi e consegna campioni biologici con Istituto Ragionieri srl per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00, allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto e con Nuova Igea srl per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00/00 per il periodo 27/12/2021-26/05/2022, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, con inizio attività di erogazione stimata per il 3 gennaio 2022;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”;
Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:
- al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”;
- al punto 5 del dispositivo è previsto “ che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”;
Ritenuto pertanto necessario dichiarare parti integranti e sostanziali delle convenzioni tra l’Azienda e Istituto Ragionieri srl per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI) Via Xxxxxxxx xx Xxxxx, 24, e Nuova Igea srl, per il punto prelievo decentrato di Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI), Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx
x. 00/00, rispettivamente Allegato 3) e Allegato 4) “Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”, alla presente deliberazione;
Ritenuto di delegare il direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti sopra indicati Allegato 1) e Allegato 2) e alla sottoscrizione degli atti di nomina a Responsabile del trattamento dei dati - Allegato 3) e Allegato 4) conferendogli con il presente atto il relativo mandato;
Precisato che:
- nelle more della sottoscrizione delle convenzioni sono fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti;
- tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Ritenuto di individuare quali Responsabili delle convenzioni per l’Azienda:
- il Responsabile della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l’organizzazione del servizio;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico-professionali;
- il Direttore CUP – call center o suo delegato per gli aspetti digestione offerta prelievi;
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati o suo delegato per gli aspetti amministrativi;
- il Direttore SOC Outsourcing e appropriatezza consumi o suo delegato, o altra Struttura aziendale competente per l’approvvigionamento del materiale;
Ritenuto quindi di procedere alla stipuladelle convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici per il periodo 27/12/2021-26/05/2022 con Istituto Ragionieri srl per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00, allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto e con Nuova Igea srl per il punto prelievi decentrato ubicato in Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) , Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00/00 per l’erogazione di prelievi venosi e consegna campioni biologici periodo 27/12/2021- 26/05/2022, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, P.O. Convenzioni Case di Cura, ricoveri, cure intermedie e monitoraggio in servizio c/o la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Su proposta del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Rilevato che è necessario provvedere con urgenza all’approvazione degli schemi di convenzione allegati 1) e 2) del presente atto, quali parti integranti e sostanziali, al fine di procedere con continuità a garantire il servizio di prelievo venoso e consegna campioni biologici nella Zona Distretto Nord-Ovest;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di prendere atto della relazione, agli atti d’ufficio, del Direttore Zona Distretto nord-ovest del 09 dicembre 2021, autorizzata dal Direttore ff del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale e dal Direttore Sanitario, con la quale è stato comunicato alla SOC Accordi e convenzioni con soggetti privati che, a seguito dello slittamento del termine di conclusione dei lavori sul Presidio aziendale di Xxxxx X.x. Xxx Xxxxxxx x. 000, considerato che la Struttura SYNLAB Medsrl titolare della convenzione per l’esecuzione delle prestazioni di prelievo ematico nella Zona in oggetto, non ha dato disponibilità alla proroga dell’accordo con l’Azienda in scadenza per il 24 dicembre 2021;
2. di prendere atto che il Direttore della Zona ha chiesto di provvedere ad affidare l’attività alle due Strutture private accreditate che svolgono tale servizio sul territorio comunale di Xxxxx Xxxxxxxxxx, Nuova Igea Srl e Istituto Ragionieri Srl,le quali si sono rese disponibili ad eseguire rispettivamente
n. 20 prelievi venosi e n. 50 prelievi venosi a settimana per il periodo indicato dal Direttore stesso, al fine di “garantire la continuità del servizio, non creando disagio ai cittadini stessi” stante “le condizioni di straordinarietà ed eccezionalità della situazione”;
3. di prendere atto che, nella sopra riportata nota viene precisato che relativamente alla durata dell’affidamento, stante la comunicazione della Direzione dei lavori, lo stesso potrebbe attestarsi sui 5 mesi (con possibilità di ulteriore proroga) per evitare di trovarsi nuovamente in difficoltà a fronte di eventuali nuovi ritardi nella conclusione dei lavori;
4. di approvare gli schemi di convenzione per l’erogazione delle prestazioni di prelievo ematico, e consegna campioni biologici con Istituto Ragionieri srl e Nuova Igea srl per il periodo 27 dicembre 2021 – 26 maggio 2022 con possibilità di eventuale proroga “per evitare di trovarsi nuovamente in difficoltà a fronte di eventuali nuovi ritardi nella conclusione dei lavori. eventualmente prorogabili rispettivamente Allegato 1) e Allegato 2), quali parti integranti e sostanziali del presente atto, con inizio attività di erogazione stimata per il 3 gennaio 2022;
5. di dare atto che il budget relativo all’acquisto delle prestazioni di prelievo venoso e consegna campioni biologici è così ripartito:
- per Istituto Ragionieri srl per il punto prelievo decentrato di Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) , Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00,xxx il periodo 03/01/2022 – 26/05/2022 è pari a complessivi EURO 30.900,00;
- per Nuova Igea srl, per il punto prelievo decentrato di Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00/00 per il periodo 03/01/2022 – 26/05/2022 è pari ad EURO 12.360,00
per un costo complessivo pari a EURO 43.260,00 da imputarsi al CE 3B020315 “Assist. Spec. Ambul. da privati” sul BP anno 2022;
6. di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all’Allegato 1) e e all’Allegato 2) del presente atto, quali parti integranti e sostanziali, nonché dell’ Allegato 3) e dell’ Allegato 4) conferendogli con il presente atto il relativo mandato; “Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679” conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;
7. di individuare quali Responsabili della convenzione per l’Azienda:
-il Responsabile della Zona o suo delegato per quanto attiene la gestione e l’organizzazione del servizio;
- il Direttore del Dipartimento Medicina di Laboratorio o suo delegato per gli aspetti tecnico- professionali;
- il Direttore CUP – call center o suo delegato per gli aspetti digestione offerta prelievi;
- il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati o suo delegato per gli aspetti amministrativi;
- il Direttore SOC Outsourcing e appropriatezza consumi o suo delegato, o altra Struttura aziendale competente per l’approvvigionamento del materiale;
8. di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore Zona Distretto area fiorentina nord-ovest, ai Direttori Patologia clinica ciascuno per quanto di competenza, al Direttore SOC Cup-call center, al Direttore Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione, al Direttore SOC Outsourcing e appropriatezza consumi;
9. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa ai sensi dell’art.42, comma 4 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare sull’albo on line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 ess.mm.ii.