COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 06/09/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente riferisce di aver stipulato in data 20.6.2015 un contratto di finanziamento con l’intermediario resistente finalizzato al pagamento delle propria partecipazione ad un programma alimentare con una società convenzionata. Riferisce altresì che, a causa dell’insorgere di alcune patologie documentate in certificazioni mediche, chiedeva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di partecipazione di cui sopra comunicando all’intermediario la volontà di sospendere il pagamento del connesso contratto di finanziamento. A fronte del diniego da parte dell’intermediario ad acconsentire a tale sospensione con preavviso di segnalazione in SIC nel caso di permanenza delle anomalie nei pagamenti rateali del prestito, la ricorrente si rivolge all’Arbitro al fine di accertamento della fondatezza della risoluzione per “invalidità derivata” del contratto di finanziamento con conseguente diffida all’intermediario di effettuare le preannunciate segnalazioni. In sede di replica, ribadisce l’infondatezza in fatto e in diritto delle argomentazioni formulate dalla resistente, fornendo prova documentale degli importi già corrisposti pari a complessivi 520,00 euro.
Costituitosi, l’intermediario resistente eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso in quanto le richieste della ricorrente esulerebbero dalla competenza ratione materiae dell’Arbitro. Rileva la genericità delle certificazioni mediche che non
proverebbero il nesso causale tra il piano alimentare e le patologie mediche riscontrate così da inficiare sia il contratto di fornitura che il correlato contratto di finanziamento. Chiede il rigetto della domanda di risarcimento dei danni in quanto non provati e quella di rifusione delle spese legali, non necessarie nel procedimento dinanzi all’Arbitro.
Tanto premesso, si rileva quanto segue in
DIRITTO
La ricorrente chiede all’Arbitro l’accertamento della fondatezza della risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario convenuto. A tale riguardo, occorre considerare che la richiesta della ricorrente, pur nella genericità della sua formulazione, sembra invocare una decisione di questo Collegio in ordine alla verifica della risoluzione per impossibilità sopravvenuta del contratto di prestazione di servizi a cui è collegato il contratto di finanziamento. Tale verifica sembra tuttavia preclusa a questo Collegio. Giova a tale proposito ricordare che la Sez. I, § 4, comma 1 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 18 giugno 2009, e successivi aggiornamenti, dispone che dalla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario “sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’art. 23, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 2008, n. 58”. Inoltre, la competenza di questo Arbitro sembra preclusa anche in considerazione dell’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 125 quinquies del TUB che consente di affermare la competenza per materia dell’Arbitro qualora si tratti di accertare l’inadempimento contrattuale del fornitore di beni e servizi con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento collegato a tale contratto. Infatti, l’applicazione di tale disposizione impone la preventiva costituzione in mora del fornitore che la ricorrente non ha provato di aver mai effettuato. Inoltre, la ricorrente invoca una pronuncia dell’Arbitro circa la risoluzione del contratto di finanziamento per impossibilità sopravvenuta del contratto di prestazione di servizi a cui è collegato. Un simile accertamento presupporrebbe una valutazione nel merito della domanda della ricorrente ed il Collegio assumerebbe una decisione destinata ad operare direttamente nei confronti di un soggetto ( il fornitore del programma alimentare) che non è neanche parte di questo contenzioso. Dalle considerazione svolte discende la dichiarazione di incompetenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
firma 1