Condizioni generali di contratto
Condizioni generali di contratto
Xxxxxx Italia S.r.l., Xxxxxxxxx (Monza Brianza)
I. Disposizioni generali
1. Qualsiasi offerta, servizio e vendita (d’ora innanzi “consegne”) da parte di Xxxxxx Elektromotoren GmbH (di qui in avanti “il Fornitore”) sarà soggetta esclusivamente a clausole contrattuali scritti nonché ai termini ed alle condizioni esposte qui sotto. Clausole difformi, laddove presenti (ad es. termini e condizioni generali della parte che effettua l’ordine) o aggiunte saranno efficaci solo se confermate dal Fornitore per iscritto. Accordi orali saranno senza eccezione considerati non vincolanti.
2. Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà e/o i diritti di proprietà industriale / d’autore relativi ai propri preventivi di spesa, disegni e altri documenti (di seguito denominati "Documenti"). I Documenti non saranno resi accessibili a terzi senza il previo consenso del Fornitore e, su richiesta, saranno restituiti al Fornitore senza indebito ritardo se la fornitura non viene assegnata al Fornitore. Le proposizioni 1 e 2 si applicano anche ai documenti dell'Acquirente; questi possono, tuttavia, essere resi accessibili ai terzi ai quali il Fornitore può legittimamente trasferire le Forniture.
3. L’Acquirente ha il diritto non esclusivo di utilizzare il software standard, a condizione che esso rimanga invariato, venga utilizzato entro i parametri di prestazione concordati e sulle attrezzature concordate. L'Acquirente può effettuare una copia di backup senza un accordo esplicito.
4. Sono consentite forniture parziali, a meno che non siano irragionevoli da accettare per l'Acquirente.
II. Luogo di esecuzione; Xxxxxx e condizioni di pagamento
1. Luogo di adempimento e luogo di consegna è la sede principale del Fornitore in ogni caso e indipendentemente dal fatto se, ed a carico di quale soggetto, la merce venga spedita.
2. Se il Fornitore è anche responsabile del montaggio o dell'installazione e se non diversamente pattuito, l'Acquirente è tenuto al pagamento oltre che del compenso concordato, di tutte le eventuali spese accessorie richieste, ad es. spese di viaggio, costi per il trasporto di utensili e attrezzature, bagagli personali e indennità.
3. I prezzi si intendono franco fabbrica (“ex works”), imballaggio escluso, più l'imposta sul valore aggiunto applicabile per legge.
4. I pagamenti vengono effettuati gratuitamente presso l'ufficio pagamenti del Fornitore.
5. L'Acquirente può compensare solo i crediti non contestati o che siano stati accertati in giudizio.
III. Riserva di proprietà
È prevista la riserva di proprietà, basica ed estesa, nei termini che seguono:
1. I prodotti relativi alle Forniture ("Prodotti riservati/Prodotti soggetti a riservato dominio/in riserva di proprietà") rimarranno di proprietà del Fornitore fino a quando il Fornitore non avrà ricevuto l'intero pagamento per essi. Se il valore complessivo dei diritti di garanzia del Fornitore supera il valore di tutti i crediti garantiti di oltre il 20%, il Fornitore rinuncerà ad una parte corrispondente degli interessi di garanzia se così richiesto dall'Acquirente.
2. Per la durata della riserva di proprietà, l'Acquirente non può costituire in pegno i “Prodotti riservati” o utilizzarli come garanzia, e la rivendita è possibile solo per rivenditori professionali nel corso del normale svolgimento della loro attività e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal proprio cliente o faccia dipendere il trasferimento della proprietà al proprio cliente dall'adempimento dell'obbligo di pagamento da parte del proprio cliente.
3.a) Nel caso in cui l'Acquirente rivenda i Prodotti soggetti a riservato dominio, si intendono immediatamente ceduti dall'Acquirente in garanzia al Fornitore i crediti derivanti dalla rivendita ai propri clienti, unitamente a tutti i diritti accessori - comprese eventuali richieste di saldo di pagamento - senza necessità di ulteriori dichiarazioni. Se i Prodotti in riserva di proprietà sono rivenduti insieme ad altri articoli senza che sia stato concordato un prezzo specifico per i soli Prodotti in riserva di proprietà, l'Acquirente cede al Fornitore quella parte del prezzo totale richiesto che corrisponde al prezzo dei Prodotti in riserva di proprietà fatturato dal Fornitore.
3.b) Laddove vi sia un legittimo interesse, l'Acquirente è tenuto a comunicare al Fornitore tutte le informazioni e a consegnare al Fornitore tutti i documenti necessari per far valere i propri diritti nei confronti del cliente (debitore ceduto).
3.c) Fino a revoca, l'Acquirente ha il diritto di riscuotere i crediti ceduti derivanti dalla rivendita. In presenza di un ragionevole motivo, come ad esempio ritardo nei pagamenti, sospensione/cessazione dei pagamenti, avvio di procedure di insolvenza, protesto di una fattura, o prove documentate di un eccessivo indebitamento o di una minaccia di insolvenza da parte dell'Acquirente, il Fornitore ha il diritto di revocare il potere di riscossione dell'Acquirente.
Inoltre, il fornitore può, previa notifica e rispetto di un breve termine di preavviso, notificare al debitore ceduto la cessione a titolo di garanzia, utilizzare direttamente i crediti ceduti e chiedere all’Acquirente di comunicare la cessione a titolo di garanzia nei confronti del suo cliente.
4.a) L'Acquirente ha il diritto di lavorare/trattare i Prodotti riservati ovvero di mescolarli o combinarli con altri oggetti. Le attività di lavorazione sono svolte per il Fornitore. Il committente è tenuto a conservare la nuova merce risultante per il fornitore con la dovuta cura e diligenza professionale di un imprenditore. L'oggetto risultante è considerato come “Prodotto riservato”.
4.b) Se la Merce soggetta a riservato dominio viene modificata o mescolata con altri oggetti non appartenenti al Fornitore, il Fornitore acquisisce la comproprietà del nuovo
oggetto in proporzione al rapporto tra il valore dei Prodotti soggetti a riservato dominio, modificati o mescolati (d’ora innanzi: lavorati), ed il valore degli altri beni combinati con i primi, alla data di esecuzione delle attività di lavorazione. Nella misura in cui l’Acquirente acquisisce la proprietà esclusiva del nuovo oggetto, il Fornitore e l’Acquirente concordano che l’Acquirente conceda la comproprietà del nuovo oggetto creato con la lavorazione, in proporzione al rapporto tra il valore dei Prodotti soggetti a riservato dominio lavorati e quello degli altri prodotti combinati con i primi, al momento della lavorazione.
4.c) In caso di vendita del nuovo articolo, l'Acquirente cede, in base alle presenti condizioni, il proprio diritto derivante dalla rivendita nei confronti del proprio cliente, compresi tutti i diritti secondari/accessori, in garanzia al Fornitore senza necessità di ulteriori dichiarazioni. Tale cessione vale tuttavia solo per l'importo corrispondente al valore dell'importo corrispondente al valore dei Prodotti riservati, che sono stati lavorati o combinati con altri prodotti, fatturati dal Fornitore. La quota dei crediti ceduti al Fornitore è soddisfatta con priorità. Le condizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, al diritto di riscossione e alle condizioni della sua revoca.
4.d) Se l'Acquirente combina i Prodotti riservati con beni immobili o mobili, l'Acquirente cede immediatamente al Fornitore il suo credito, che gli è stato concesso come corrispettivo per tale combinazione, a titolo di garanzia con tutti i diritti accessori e in proporzione al rapporto tra il valore dei Prodotti riservati, che sono stati stata combinati, rispetto agli altri prodotti utilizzati nella combinazione al momento della combinazione.
4.e) L'Acquirente dovrà informare senza ritardo il Fornitore di qualsiasi sequestro, pignoramento o altro atto di ingiunzione/esecutivo da parte di terzi.
4.f) Qualora l'Acquirente non adempia agli obblighi principali derivanti dal contratto (ad es. pagamento di rate per più di 1/8 del prezzo; obblighi relativi alla consegna; obblighi relativi alla tutela dei DPI del Venditore ecc.), il Fornitore ha il diritto, dopo un breve preavviso, di recedere dal contratto /risolvere il contratto e di riprendere possesso dei prodotti riservati; restano impregiudicate le disposizioni di legge secondo cui non è necessario un preavviso; l'Acquirente è tenuto a restituire i Prodotti riservati.
IV. Termini di consegna; Xxxxxxx
1. I tempi stabiliti per le Forniture possono essere rispettati solo se tutti i Documenti che devono essere forniti dall'Acquirente, come i permessi e le liberatorie necessarie, e con particolare riferimento ai progetti, sono ricevuti in tempo e se vengono rispettati i termini di pagamento concordati e le altre obbligazioni dell'Acquirente. Se queste condizioni non sono soddisfatte tempestivamente, i tempi stabiliti saranno estesi in modo appropriato; ciò non si applica se il Fornitore è responsabile del ritardo.
2. Se il mancato rispetto dei tempi stabiliti è dovuto a cause di forza maggiore come mobilitazioni, guerre, ribellioni o eventi simili, ad esempio scioperi o blocchi, tali tempi saranno corrispondentemente/ adeguatamente estesi.
3. Le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente per ritardo nelle forniture, nonché le richieste di risarcimento danni in luogo dell'adempimento che superino i limiti specificati al punto 3.1 di cui sopra, sono escluse in tutti i casi di ritardo nelle forniture, anche nel caso di scadenza di un termine fissato al Fornitore per effettuare le forniture. Ciò non si applica in caso di dolo, colpa grave o di lesioni alla vita, al corpo o alla salute. Il Compratore può recedere dal contratto solo se il Fornitore è responsabile del ritardo. Le disposizioni di cui sopra non comportano una modifica dell'onere della prova a danno del Compratore.
4. Il Compratore si impegna, su richiesta del Fornitore, a dichiarare entro un breve termine, se egli intende recedere dal contratto a causa del ritardo delle forniture o se insiste affinché le forniture vengano effettuate.
5. Se la spedizione o la consegna è ritardata, su richiesta dell'Acquirente, di oltre un mese dalla comunicazione della disponibilità alla spedizione, all'Acquirente possono essere addebitati, per ogni mese iniziato, costi di stoccaggio o pari allo 0,5% del prezzo degli articoli delle Forniture, ma in nessun caso superiori al 5%. Le parti contraenti possono dimostrare che sono stati sostenuti costi di stoccaggio superiori o inferiori.
V. Trasferimento del rischio
1. In ogni caso di consegna, anche in caso di consegna in porto franco, il rischio passa agli acquirenti come segue:
1.a) Se le Forniture non comprendono l’installazione e/o il montaggio: al momento della spedizione o del ritiro delle Forniture da parte del vettore. Su richiesta ed a spese dell'Acquirente, il Fornitore assicura le Forniture contro i rischi abituali del trasporto;
1.b) Se le Forniture comprendono l’assemblaggio o il montaggio, il giorno della presa in consegna nella propria azienda o, se così concordato, dopo un collaudo senza difetti.
1.c) se la spedizione, il trasporto, l'inizio, l'inizio dell'esecuzione del montaggio o del montaggio nell'azienda o il servizio di prova dell'acquirente sono ritardati per motivi giustificati, o se l'acquirente per qualsiasi altro motivo ritarda l'accettazione, il rischio passa all'acquirente.
VI. Installazione e montaggio
Salvo diverso accordo scritto, l’installazione ed il montaggio sono soggetti alle seguenti disposizioni:
1. L'Acquirente dovrà provvedere a proprie spese e puntualmente:
1.a) tutti i lavori di terra, di costruzione e altri lavori accessori al di fuori dell'ambito del Fornitore, compresa la necessaria manodopera qualificata e non qualificata, i materiali e gli strumenti da costruzione,
1.b) le attrezzature e i materiali necessari per l’installazione il montaggio e la messa in funzione, come impalcature, mezzi di sollevamento e altri dispositivi, nonché carburanti e lubrificanti,
1.c) energia e acqua nel punto di utilizzo, compresi gli allacciamenti, il riscaldamento e l'illuminazione,
1.d) adeguati locali, asciutti, che possano essere chiusi a chiave, di dimensioni sufficienti nel sito per lo stoccaggio di parti di macchine, apparecchi, materiali, attrezzi, ecc. e adeguati locali di lavoro e ricreativi per il personale addetto al montaggio, compresi i servizi igienici, come appropriato nelle circostanze specifiche; inoltre, l'Acquirente deve adottare tutte le misure che adotterebbe per la protezione dei propri beni per proteggere i beni del Fornitore e del personale addetto al montaggio nel sito;
1.e) indumenti protettivi e dispositivi di protezione necessari a causa di particolari condizioni prevalenti nel sito specifico.
2. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori di montaggio, l'Acquirente è tenuto a mettere a disposizione, di propria iniziativa, tutte le informazioni necessarie relative all'ubicazione delle condutture elettriche, del gas e dell'acqua nascoste, o di impianti simili, nonché i necessari dati strutturali.
3. Prima del montaggio o dell’installazione, i materiali e le attrezzature necessarie per l'inizio dei lavori devono essere disponibili sul luogo di montaggio/installazione e gli eventuali lavori preparatori devono essere avanzati in misura tale che il montaggio/l’installazione possano essere avviati come concordato ed eseguito senza interruzioni. Le strade di accesso, nonché il sito stesso dove ha luogo il montaggio/l’installazione devono essere pianeggianti e sgombri.
4. Se il montaggio, l’installazione o la messa in funzione vengono ritardati a causa di circostanze direttamente o indirettamente causate dall'Acquirente, l'Acquirente dovrà sostenere i costi sostenuti per i tempi di inattività e per ogni ulteriore viaggio del Fornitore o del personale addetto al montaggio.
5. Le disposizioni di cui al precedente punto 4 si applicano anche a tutte le circostanze in cui il Fornitore non è responsabile.
6. L'Acquirente dovrà attestare le ore di lavoro del personale addetto al montaggio nei confronti del Fornitore ad intervalli settimanali e l'Acquirente dovrà senza indugio, a pena di decadenza, confermare per iscritto se il montaggio, l’assemblaggio o la messa in funzione siano stati completati.
7. Se il Fornitore richiede l'accettazione della consegna, dopo il completamento dei lavori, l’Acquirente è tenuto ad effettuarla entro due settimane. Se ciò non avviene, l'accettazione si considera avvenuta. L'accettazione si considera effettuata anche se le Forniture vengono messe in uso, se del caso dopo il completamento di un'eventuale fase di collaudo.
VII. Ricezione delle forniture
L'Acquirente non può rifiutare l’accettazione delle consegne a causa di difetti di lieve entità.
VIII. Difetti
Ai sensi delle presenti condizioni generali di contratto si intendono per difetti materiali:
a) Difetti che rendono la merce inadatta all'uso cui è destinata o che ne riducano notevolmente il valore (art. 1490 c.c.);
b) Mancanza delle qualità concordate o essenziali per l'uso previsto o mancanza della qualità concordate o essenziali per il tipo specifico di prodotto e che l'acquirente può aspettarsi in considerazione del tipo di prodotto (art. 1497 c.c.);
c) Fornitura da parte del venditore di un prodotto diverso, anche per funzione (aliud pro alio);
Il Fornitore è responsabile dei suindicati difetti dei prodotti acquistati (di seguito denominati "Difetti materiali" o "Difetti") come segue:
1. Tutte le parti o i servizi per i quali si manifesti un difetto materiale entro il termine di prescrizione saranno, a discrezione del Fornitore, riparati, sostituiti o forniti di nuovo gratuitamente, indipendentemente dalle ore di funzionamento/utilizzo trascorse, a condizione che la causa del difetto fosse già presente al momento del passaggio del rischio.
2. La garanzia e qualsivoglia pretesa per Difetti materiali sono soggette ad un termine di prescrizione di 12 mesi. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la legge prescriva termini più lunghi, così come in caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, o nel caso in cui il Fornitore, per dolo o per colpa grave, non adempia ai propri obblighi o nasconda un Difetto in modo fraudolento. Restano impregiudicate le disposizioni di legge italiane in materia di sospensione, interruzione e ripresa dei termini di prescrizione.
3. In ogni caso di vizi materiali di cui al presente titolo VIII come a), b) e c), l'Acquirente è tenuto a comunicare immediatamente i vizi materiali al Fornitore per iscritto entro il termine - limite di 8 giorni (a pena di decadenza - art. 2965 c.c.). Tutte le azioni giudiziarie fondate su difetti materiali, di cui al presente titolo VIII come a), b) e c), devono essere iniziate entro il termine (a pena di decadenza – art. 2965 c.c.) di 12 mesi dalla consegna. Ciò non si applica in caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute, o quando il Fornitore, con dolo o colpa grave, non adempie ai propri obblighi o nasconde fraudolentemente un difetto.
4. In caso di denuncia di un difetto, l'Acquirente può sospendere i pagamenti in misura ragionevole tenuto conto del difetto verificatosi. L'acquirente può tuttavia sospendere i pagamenti solo se l'oggetto della denuncia del difetto è giustificato al di là di ogni dubbio. Ingiustificate denunce di difetti danno diritto al fornitore al rimborso delle spese da parte dell’Acquirente.
5. Al Fornitore è data innanzitutto la facoltà di integrare la propria prestazione entro un periodo di tempo ragionevole.
6. Se tale prestazione supplementare non va a buon fine, il committente ha il diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni ai sensi dell'articolo. XI.
7. Il diritto al risarcimento dei danni è escluso in caso di in caso di scostamenti irrilevanti rispetto alla qualità concordata, di insignificante compromissione della fruibilità, di usura naturale o di danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a causa di un trattamento erroneo o negligente, di una sollecitazione eccessiva, di attrezzature inadatte, di difettosi lavori di costruzione, di terreni di fondazione inadeguati o derivanti da particolari influssi esterni non previsti dal contratto, nonché di errori di software non riproducibili. È parimenti esclusa qualsivoglia pretesa basata su difetti riconducibili a modifiche improprie o a qualsiasi tipo di lavoro eseguito dall'Acquirente o da terzi e relative conseguenze.
8. Il Fornitore sarà esonerato da qualsiasi responsabilità per i Difetti materiali ogni qualvolta l'Acquirente abbia intrapreso modifiche non autorizzate del prodotto fornito (ad es. tentativi di riparazione) o abbia ordinato a terzi di effettuare tali modifiche senza ottenere il consenso scritto del Fornitore.
9. Luogo di esecuzione per l'eliminazione dei difetti è di regola la sede del Fornitore. I costi per il trasporto della merce fino alla sede del Fornitore per l'eliminazione dei vizi sono a carico del committente.
Qualora il trasporto della merce fino alla sede del fornitore esponga il committente a difficoltà irragionevoli, l'eliminazione dei vizi può essere effettuata anche nel luogo in cui si trova attualmente la merce, su specifica richiesta scritta dell’Acquirente, con il consenso del Fornitore. In questo caso, la parte che effettua l’ordine è tenuta a rimborsare al Fornitore i costi generati in questo contesto (in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale). Il Fornitore può acconsentire a condizione che venga versato un ragionevole anticipo sui costi previsti.
10. Se, oltre alla consegna, il contratto prevede anche il montaggio da parte del fornitore, il l’eliminazione dei difetti deve essere effettuata nel luogo in cui il fornitore ha effettuato il montaggio.
11. In nessun caso il Fornitore è responsabile per i costi derivanti dal fatto che l'Acquirente abbia installato la merce in modo permanente, rendendo necessaria la disinstallazione e/o lavori strutturali per consentire il trasporto dei prodotti per l'eliminazione dei difetti ovvero l'installazione di prodotti sostitutivi. Se in tal caso la parte che ha effettuato l’ordinativo richiede che l'eliminazione dei difetti venga effettuata nel luogo in cui si trova la merce, essa è tenuta a rimborsare al Fornitore i costi aggiuntivi sostenuti.
12. Se un articolo consegnato è dotato di sensori di temperatura (ad es. PT100, PTC, KTY o sensori di temperatura simili), l’Acquirente è tenuto a collegarli per la protezione dell'articolo in conformità alle istruzioni per l'uso e a monitorare il dispositivo in base alle classi di temperatura applicabili, nonché a garantire che l'articolo consegnato sia spento ogni volta che minaccia di surriscaldarsi.
Se la parte che effettua l’ordine non lo fa, la garanzia del fornitore in caso di danni è limitata ai danni che si sarebbero verificati anche se la temperatura di esercizio fosse stata adeguatamente monitorata e l'apparecchio fosse stato spento prima che si surriscaldasse.
13. L'Acquirente non ha diritto ad alcun rimborso/risarcimento in relazione alle spese sostenute nel corso delle prestazioni supplementari, inclusi i costi di viaggio e trasporto, manodopera e materiale, nella misura in cui le spese siano aumentate perché l'oggetto delle Forniture è stato successivamente portato in un luogo diverso dalla filiale dell'Acquirente, a meno che ciò non sia conforme alla destinazione d’uso delle Forniture.
14. Il diritto di regresso dell'Acquirente nei confronti del Fornitore è limitato ai casi in cui l'Acquirente non abbia stipulato con i propri clienti un accordo che vada oltre l'ambito delle disposizioni di legge che regolano le richieste di risarcimento basate su Difetti. Inoltre, il n. 8 di cui sopra si applica per analogia all'ambito del diritto di regresso del committente nei confronti del fornitore.
15. Per il resto, si applicano le disposizioni dell'Art. XI (Altre richieste di risarcimento danni). Qualsiasi pretesa diversa o ulteriore /eccedente i limiti previsti dal presente articolo VIII nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti/dipendenti, sulla base di un difetto materiale, sarà esclusa.
IX. Diritti di proprietà industriale e diritti d’autore; Difetti nel titolo
1. Se non diversamente concordato, il Fornitore fornirà i Prodotti liberi da diritti di proprietà industriale e diritti d’autore di terzi (di seguito denominati "DPI") rispetto al paese del luogo di destinazione. Se un terzo rivendica un reclamo giustificato nei confronti dell'Acquirente sulla base di una violazione di un DPI in relazione alle Forniture effettuate dal Fornitore e poi utilizzate in conformità al contratto, il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente entro il periodo di tempo stabilito nell'articolo. VIII N. 2, nei termini che seguono:
1.a) Il Fornitore sceglierà se acquisire, a proprie spese, il diritto di utilizzare il DPI in relazione alle Forniture in questione o se modificare le Forniture in modo che non violino più il DPI o sostituirle. Qualora ciò fosse irragionevole da richiedere al Fornitore, l'Acquirente può recedere dal contratto o ridurre il compenso ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.
1.b) La responsabilità del Fornitore per il risarcimento dei danni è disciplinata dall'Art. XI.
1.c) I suddetti obblighi del Fornitore si applicano solo se l’Acquirente, notifica senza ritardo per iscritto al Fornitore, a pena di decadenza, qualsiasi rivendicazione fatta valere da terzi; essi non implicano riconoscimento di una violazione; rimane in capo al Fornitore la scelta di eventuali misure legali/giudiziarie e trattative di bonario componimento. Se l'Acquirente cessa di utilizzare i Prodotti Forniti per ridurre il danno o per altri giustificati motivi, è tenuto a precisare al terzo che, dal fatto che l'utilizzo è stato interrotto, non può essere dedotto alcun riconoscimento della presunta violazione.
2. Qualsiasi pretesa da parte dell'Acquirente sarà esclusa se è esso stesso responsabile della violazione di un DPI.
3. Qualsiasi pretesa da parte dell'Acquirente sarà inoltre esclusa se la violazione del DPI è causata da specifiche richieste dall'Acquirente, da un tipo di utilizzo non prevedibile da parte del Fornitore o dall’essere stati i Prodotti Forniti modificati dall'Acquirente o utilizzati insieme a prodotti non forniti dal Fornitore.
4. Per quanto riguarda le pretese da parte dell'Acquirente ai sensi del n. 1 a), di questo articolo, i numeri 4, 5 e 9 di cui all’Art. VIII si applicano mutatis mutandis in caso di violazione di un DPI.
5. In caso di altri vizi/difetti giuridici (es. evizione), si applica l'art. VIII.
6. Sono escluse pretese, basate su un eventuale difetto giuridico, da parte dell'Acquirente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti, diverse rispetto a quelle previste in questo art. XI, o più ampie, rispetto ai limiti suindicati.
X. Impossibilità della prestazione; Adattamento del contratto
1. Nella misura in cui le Forniture siano impossibili da effettuare, l'Acquirente avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni, eccettuati i casi in cui il Fornitore non sia responsabile di tale impossibilità. La richiesta di risarcimento danni dell'Acquirente sarà tuttavia limitata ad un importo pari al 10% del valore di quella parte delle Forniture che, a causa dell'impossibilità, non può essere destinata all'uso previsto. Tale limitazione non si applica in caso di inderogabile responsabilità basata su dolo, colpa grave o lesione della vita, del corpo o della salute; ciò non implica un’inversione dell'onere della prova a danno dell'Acquirente. Il diritto dell'Acquirente di recedere dal contratto rimane inalterato.
2. Qualora eventi imprevedibili ai sensi dell'Art. IV Nr. 2, modifichino in modo sostanziale l'importanza economica o il contenuto delle Forniture, o influiscano notevolmente sull'attività imprenditoriale del Fornitore, il contratto sarà adattato tenendo conto dei principi di ragionevolezza e buona fede. Laddove ciò risultasse economicamente insostenibile, il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto; qualora il Fornitore intenda esercitare il recesso dal contratto, lo comunica all’Acquirente senza ritardo dopo aver constatato le ripercussioni dell'evento; ciò vale anche nel caso in cui sia stata precedentemente concordata con l’Acquirente una proroga del termine di consegna.
XI. Altre richieste di risarcimento danni
1. Sono escluse tutte le richieste di risarcimento danni e di rimborso spese sostenute (di seguito denominate "Richieste di risarcimento danni"), indipendentemente dalla loro base giuridica, compresa la violazione di obbligazioni derivanti dal contratto o per un illecito extra-contrattuale. Quanto sopra non si applica in caso di inderogabile responsabilità, in caso di xxxx, colpa grave, lesione alla vita, al corpo o alla salute, o violazione degli obblighi essenziali del contratto, salvo il caso di colpa semplice/lieve e fatti salvi i limiti previsti dall'Art. VIII.
2. Tuttavia, il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni essenziali del contratto è limitato ai danni tipici prevedibili, intrinseci al tipo specifico di contratto, a meno che non siano causati da dolo, colpa grave o si basino sulla responsabilità per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Le disposizioni di cui sopra non implicano una modifica dell'onere della prova a danno dell'Acquirente.
3. Nella misura in cui l'Acquirente ha un valido diritto al risarcimento dei danni ai sensi del presente articolo XI, tutte le azioni legali per il risarcimento dei danni devono essere iniziate entro un termine di 12 mesi a pena di decadenza; se i danni sono dovuti a difetti materiali, devono essere immediatamente comunicati per iscritto al Fornitore entro il termine di 8 giorni a pena di decadenza. Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni è lo stesso applicabile alle richieste di risarcimento per difetti ai sensi dell'Art. VIII N. 2. Si applicano in ogni caso le disposizioni di legge inderogabili in materia di prescrizione.
4. Nella misura in cui l'Acquirente ha un valido diritto al risarcimento dei danni ai sensi del presente articolo. XI, esso si prescrive entro il medesimo termine applicabile ai crediti per vizi ai sensi dell'art. VIII n. 2. In caso di richieste di risarcimento danni ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, si applicano i relativi termini di prescrizione.
XII. Sede e diritto applicabile
Se l'Acquirente è un imprenditore, l'unico foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto è la sede del Fornitore. Tuttavia, il Fornitore, a sua scelta, può anche intentare un'azione legale presso la sede dell’Acquirente. I rapporti giuridici esistenti in relazione al presente contratto saranno disciplinati dal diritto sostanziale italiano, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).
XIII. Clausola di separabilità
L'invalidità giuridica di una o più disposizioni del presente contratto non pregiudica in alcun modo la validità delle restanti disposizioni e del contratto nel suo complesso. Ciò non si applica se fosse insostenibile per una delle parti continuare il contratto.