Contract
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE Art. 23, comma 15, D.Lgs. n°50/2016 | ||
Affidamento servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva, esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento denominato: “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (D.P.C.M. 25/05/2016)” - PROGRAMMA “LA PERIFERIA COME CENTRO”. | ||
procedura: aperta art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 | ||
LOTTO N. 6 | Lotto A 3-2: Realizzazione di piste ciclopedonali e percorsi benessere – Mobilità con biciclette elettriche – Sistemazione verde, viabilità e parcheggi Responsabile del Procedimento: Geom. Xxxxxx XXXXXXXX | |
CUP = | CIG = | CPV = |
ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
1.1 Il presente Capitolato prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
2.1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come individuati all'articolo 3 del presente capitolato, ai sensi degli articoli 23 comma 8 per la progettazione esecutiva, art. 24 per la esternalizzazione del servizio del D.lgs. 50/2016 relativi agli interventi di:
--- Lotto A 3-2: Realizzazione di piste ciclopedonali e percorsi benessere – Mobilità con biciclette elettriche – Sistemazione verde, viabilità e parcheggi
2.2. Gli interventi di cui al comma 2.1, per i quali sono affidati i servizi tecnici del presente capitolato sono meglio individuati dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente documento.
2.3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con
D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigenti), nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 50 del 2016.
2.4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento é il seguente:
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento é il seguente:
2.5. I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali.
ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DEGLI ONERI DA PREVEDERE
3.1. Il soggetto incaricato é obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
3.2. Il Xxxxxxxx incaricato é altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, e s.m.i. limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia
professionale; l'Amministrazione committente non é invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3.3. Resta a carico del Soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; é obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di “best practice”, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3.4. Il Xxxxxxxx incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Xxxxxxxx incaricato é soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 2o del 1994.
3.5. Le attività di indagini, rilievi, prove, analisi, progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oggetto di affidamento, potranno essere svolte prevalentemente presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede del Comune di Campobasso - Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXXXX (xxxx di esecuzione delle Opere). Si fa presente che è esclusa la consulenza archeologica, che sarà commissionata dal Comune di Campobasso ove necessaria.
ART. 4 – SINTESI DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN RELAZIONE ALLA PECULIARITA’ DEI LAVORI
Considerati:
l’entità e la dimensione dei lavori da eseguire nonché il contesto in cui sono inseriti;
l’articolazione e complessità dell’intervento oggetto di progettazione, in merito agli aspetti strutturali, architettonici, edili, impiantistici (termici, elettrici, idrici, ecc. ), attrezzature ed arredi;
la peculiarità dei lavori da eseguire;
nel seguito verranno esplicitate le caratteristiche necessarie per il concreto svolgimento delle prestazioni richieste:
4.1. l’espletamento dell’incarico di indagini, rilievi, prove, analisi, Progettazione e Coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione richiederà notevoli capacità Soggetto-organizzative, e pertanto, dovrà prevedere la messa a disposizione della stazione appaltante di uno staff di professionisti, comprendente, secondo le necessità ed in misura adeguata, specifiche professionalità per ogni ambito oggetto di incarico, oltre a prevedere una specifica figura di riferimento in qualità di coordinatore del gruppo di progettazione, con lo specifico incarico dell’attività di “Progettazione integrale e coordinata - Integrazioni specialistiche”.
L’organico minimo richiesto per la composizione del gruppo di progettazione dovrà garantire la presenza di professionalità che dimostrino capacità nelle seguenti destinazioni funzionali e come meglio descritte nella tabella di cui appresso e riportate nel disciplinare di gara:
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
Lotto A 3-2: Realizzazione di piste ciclopedonali e percorsi benessere – Mobilità con biciclette elettriche – Sistemazione verde, viabilità e parcheggi | ||
RUOLO | REQUISITI | N. |
Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche | Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore Civile) o architettura, abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale. | 1 |
Progettista Civile - Esperto Sistemazione verde e Viabilità | Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale. | (può coincidere con una delle altre figure previste) |
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. | Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08) | (può coincidere con una delle altre figure previste) |
Geologo | Laurea magistrale, abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione Unica del relativo Ordine Professionale. | 1 |
4.2. XX Xxxxxxxx incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni dello “Studio di fattibilità tecnica e economica” ad oggi disponibile presso il comune di Campobasso; egli é altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltre:
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali é tenuto ad attenersi;
b) deve contro dedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice", siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
c) deve contro dedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
e) ai sensi dell'articolo 23, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiara di aver preso visione dell'attività progettuale precedentemente svolta, con particolare riferimento allo “Studio di fattibilità tecnica e economica” ad oggi disponibile presso il comune di Campobasso e di accettarla senza riserve.
f) ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il Xxxxxxxx incaricato deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione definitiva, la Tariffa dei prezzi 2017 Regione Molise approvata con Deliberazione giunta regionale del 8 settembre 2017, n. 324, come integrato con i prezzi non previsti mediante specifica analisi ed eventualmente integrando con nuovi prezzi non previsti sempre mediante specifica analisi.
4.3. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee ed adeguate in modo da:
a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nonché 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente al livello esecutivo affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente al livello progettuale esecutivo da porre a base di gara;
b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
c) garantire la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti
4.4. La Progettazione comprende la presenza dei seguenti professionisti, i cui nominativi devono essere comunicati al responsabile del procedimento prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
gruppo lavoro di progettazione minimo 2 persone
Cognome | nome | Qualifica | Ruolo |
4.5. L'offerta come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nell'offerta tecnica del soggetto incaricato.
4.6. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
a. attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1o,commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2,comma 3, primo periodo, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
b. verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c. rilascio della certificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni nonché relativi provvedimenti attuativi;
d. collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001;
e. collaudo Tecnico-amministrativo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4.7. Sono altresì escluse dall‘incarico, e l'Amministrazione committente dovrà affidarle a terzi oppure, se affidate al Soggetto incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi, le seguenti prestazioni:
f. indagini geologiche
g. indagini geotecniche e sismiche
h. sondaggi
ART. 5 - ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE
Nello specifico le prestazioni richieste consistono in:
FASE progettazione definitiva
5.1. Esecuzione dei rilievi materici, impiantistici, ecc. delle opere oggetto di intervento e delle reti infrastrutturali presenti, comprese le valutazioni circa l’impatto ambientale/architettonico dell’intervento, nonché delle campionature, delle prove ed analisi dei materiali costruttivi, delle relazioni derivanti dagli esiti delle indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, sismiche, dalle prove in sito e dalle prove in laboratorio, da sondaggi e rilievi metrici e materici già presenti allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione della progettazione esecutiva.
5.2. Redazione del progetto definitivo, come previsto dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. n°207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto preliminare approvato. Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti Soggettivo-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.
5.3. Supporto e presenza alla conferenza dei servizi finalizzata all’acquisizione di concessioni, permessi, autorizzazioni, pareri, nulla-osta, intese e/o assensi comunque denominati e previsti dalle vigenti leggi per ottenere, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente propedeutici alla realizzazione delle opere.
FASE progettazione esecutiva
5.4. Verifica dei rilievi geometrici, topografici, materici, impiantistici, ecc. delle aree oggetto di intervento e delle reti infrastrutturali del complesso sportivo e delle reti infrastrutturali, comprese
le valutazioni circa l’impatto ambientale/architettonico dell’intervento, nonché delle campionature, delle prove ed analisi dei materiali costruttivi, delle relazioni derivanti dagli esiti delle indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, sismiche, dalle prove in sito e dalle prove in laboratorio, da sondaggi e rilievi metrici e materici già presenti allo scopo di azzerare qualunque successiva indeterminazione nella fase di elaborazione della progettazione esecutiva.
5.5. Redazione del progetto esecutivo, come previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n°207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto definitivo approvato. Si rammenta che le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti Soggetto-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore.
Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n.81 del 2008
5.6. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81del 2008 e in particolare )
a. il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 1oo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
5.7. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), é assunta dal Soggetto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5.8. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, é inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90,comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Soggetto incaricato, né é dovuta alcuna indennità aggiuntiva..
5.9. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al comma 5.3, lettera a) sono i medesimi previsti per la progettazione esecutiva.
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO
6.1. Il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando tecnologia AutoCad .dwg, in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita - dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione. In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI. Tutti i files, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il progetto, dovranno essere consegnate, in forma cartacea come descritto all’articolo 9 comma 4 e su supporto magnetico ottico, nei formati editabili compatibili con i software in uso degli uffici dell’Amministrazione (AutoCad, Microsoft Word ed Excel, ecc..), ed in formato di stampa pdf.
6.2. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nonché 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente al livello definitivo ed esecutivo affidati e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente al livello progettuale esecutivo da porre a base di gara;
b) consentire l’immediata redazione del livello di progettazione successivo a quello affidato, senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni nel corso del successivo livello di progettazione, se non nei limiti del maggior dettaglio che caratterizza quest’ultimo o di variazioni imposte dall’Amministrazione committente;
c) la sequenza cronologica delle varie prestazioni, fermo restando quale condizione minima il rispetto dei termini temporali di cui all’articolo 12, deve essere impostata secondo le istruzioni dell’Amministrazione committente, con la possibilità di svolgere talune delle prestazioni in sovrapposizione tra di loro o in parallelo
d) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
e) garantire la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti
ART. 7 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE
7.1. Lo stato di avanzamento della progettazione definitiva ed esecutiva verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP o da persona da lui delegata, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede del Comune di Campobasso (CB), appositamente convocate dal RUP tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato all’art. 9 nonché alla presenza dei soggetto incaricato dell’attività di verifica di cui all’art. 26 del codice.
7.2. L’Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse. La partecipazione a tale riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente dall’organismo d’ispezione scelto dall’amministrazione per la verifica progettuale, ai sensi dell’art. 26 del Codice. L’attività di verifica sarà eseguita da organismi di controllo accreditati, o dal medesimo Ufficio Soggetto della Stazione Appaltante accreditato, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell’art. 26 del Codice. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
ART. 8. - PROPRIETÀ DEL PROGETTO
8.1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione, ad avvenuta liquidazione dei progettisti, che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
Art. 9 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO
9.1. XX Xxxxxxxx incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
9.2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Xxxxxxxx incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo e, in particolare:
a) | planimetrie catastali del sito interessato dall'intervento; |
b) | studio di fattibilità | |
c) | l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; | |
d) | l'estratto delle ortofoto del sito interessato | |
e) | documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;B | |
f) | Pareri ed altro della conferenza dei servizi |
9.3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Xxxxxxxx incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di riservatezza cui all’articolo 14 del presente documento.
9.4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Xxxxxxxx incaricato si impegna a:
a. produrre un numero di 4 (quattro) originali cartacei e 1 (uno) in formato PDF con firma digitale di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato di ciascun livello progettuale (definitivo ed esecutivo) e 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato da inviare a ciascun Ente di controllo (comprese ulteriori copie per eventuali integrazioni/revisioni richieste dagli Enti di controllo) e comunque tutte le copie necessarie (su formato cartaceo e informatico) a consentire la verifica e la validazione da parte del soggetto incaricato e del responsabile del procedimento e le eventuali ulteriori copie revisionate conseguenti alle attività di verifica. tutte le copie di cui sopra si intendono già retribuite con il compenso qui stabilito
b. Produrre, inoltre, un numero di copie del progetto, per ciascun livello, e di ogni altro atto connesso od allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.)
c. produrre, una copia dei medesimi elaborati di cui al punto a) su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, informato standardizzato tipo .DXF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa per la parte grafica e in formato doc, rtf, excel per la parte delle relazioni. Al fine di rendere fruibili dalla stazione appaltante i documenti informatici di cui al presente punto i progettisti dovranno concordare preliminarmente con il RUP i formati dei file e per la parte grafica i layers da utilizzarsi, lo spessore delle linee, i colori e quanto altro ritenuto utile per
il futuro utilizzo degli stessi. I file dovranno essere consegnati dopo la verifica e prima del pagamento. La mancata consegna sospende il pagamento delle prestazioni.
9.5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Xxxxxxxx incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e che anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.
9.6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Soggetto incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Soggetto incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 106, comma 1,lettera c), sub
1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Xxxxxxxx incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.
9.7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Soggetto incaricato, convengono che:
a. tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Xxxxxxxx incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
b. sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.
Art. 10. - ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO.
10.1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ‘2°’ e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio. A titolo esemplificativo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
a. Progettazione di eventuali opere complementari di cui all’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Art. 11. - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI
11.1. Il Xxxxxxxx incaricato é responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
11.2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Soggetto incaricato.
11.3. Il Xxxxxxxx incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
11.4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
11.5. Ai fini dei presente contratto i rapporti tra il Soggetto incaricato e I'Amministrazione committente avvengono per il tramite dei responsabile del procedimento di quest‘ultima.
Art. 12. - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI
12.1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una.
12.2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione esecutiva sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono cosi determinati:
FASE | giorni | In lettere | % |
Progettazione definitiva | ||||
Progettazione esecutiva | ||||
Coordinamento sicurezza art. 91 D.lgs. 81/2008 | ||||
Prestazioni complementari e accessorie | ||||
Somma | 100,00% |
12.3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:
a. il termine previsto per la progettazione esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo.
12.4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Soggetto incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare da tali condizioni.
12.5. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l‘assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
a. dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Soggetto incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Xxxxxxxx incaricato;
b. dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Soggetto incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Xxxxxxxx, in sequenza tra di loro quando invece possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
acquisibili con unica procedura congiunta;
c. non é pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo dl sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento del termine sarà ridotto dl conseguenza;
d. se gli adempimenti o le attivata possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241 del 1990.
12.6. I termini per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 20 (venti) giorni, salvo diversa indicazione da parte della provincia, dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e in ogni caso in tempo utile per l’avvio delle procedure di affidamento del collaudo provvisorio. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
12.7. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Soggetto può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Xxxxxxxx incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
12.8. Successivamente alla consegna degli elaborati del progetto definitivo l’Amministrazione committente procede alla verifica dello stesso ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016. Solo ad avvenuta verifica positiva del livello di progettazione, si procederà con l’approvazione da parte dell’Amministrazione committente e la comunicazione per la redazione del livello successivo.
12.9. Successivamente alla consegna degli elaborati del progetto esecutivo, l’Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016. Solo ad avvenuta verifica positiva del livello di progettazione, che ne consente la validazione, si procederà con l’approvazione da parte dell’Amministrazione committente e la stessa sarà base della successiva gara d’appalto.
Art. 13. - PENALI
13.1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispettivi di cui all’articolo 16, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 12.
13.2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione, si applicano all’intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase.
13.3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
13.4. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto incaricato.
13.5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Xxxxxxxx incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Soggetto incaricato (se del caso aggiungere) nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.
Art. 14. - RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE
14.1. Il Xxxxxxxx incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.
14.2. Il Xxxxxxxx incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
14.3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa al Soggetto incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o
approvati dall’Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
14.4. Il Xxxxxxxx incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza
14.5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Soggetto incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.
14.6. Con la sottoscrizione del Contratto il soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. Analoga autorizzazione deve intendersi resa con riferimento al nuovo regolamento sulla privacy.
Art. 15. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15.1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Soggetto incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
15.2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui agli articoli da 4 a 8 o contravvenga agli obblighi di cui agli stessi articoli.
15.3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Soggetto incaricato in uno dei seguenti casi:
a. accertamento della violazione delle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8;
b. revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Xxxxxxxx incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Soggetto incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
x. xxxxxxx o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f. accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
g. accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016, o all’articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 13;
i. mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto.
j. contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta
15.4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
15.5. In tali casi il conteggio delle competenze sarà determinato sulla base della sommatoria tra l’importo totale delle prestazioni già completate, quantificate sulla base dell’offerta economica formulata, ed il corrispettivo delle eventuali prestazioni in corso al momento della conclusione dell’incarico, la cui percentuale di avanzamento sarà quantificata dal Responsabile del Procedimento
Art. 16. - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
16.1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Xxxxxxxx incaricato ha offerto un ribasso unico del % ( per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 4,5,6,7 e 8 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all’Allegato CALCOLO DELLA PARCELLA , determinato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 come segue:
ATTIVITA’ PRINCIPALI | FASI DI PROGETTAZIONE | importi |
Progettazione definitiva | ||
Progettazione esecutiva | ||
Coordinamento sicurezza art. 91 D.lgs. 81/2008 | ||
A-) Somma prestazioni normali (progettazione) |
PREST. COMPLEMENTARI | FASE DI PROGETTAZIONE | importi |
Prestazioni complementari e accessorie | ||
B-) Somma prestazioni complementari (progettazione) |
SB – Sub Totale (A+B)
SPESE | FASE DI PROGETTAZIONE | importi |
Spese forfettarie connesse (progettazione) (l’importo non potrà superare il valore ottenuto applicando la % utilizzata per il calcolo delle spese nella determinazione della parcella alla somma A + B) | ||
C- Somma spese forfettarie (progettazione) |
TP - Totale progettazione (A+B+C)
16.2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Xxxxxxxx incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo
2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
16.3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
16.4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle vari fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell’Allegato PARCELLA
16.5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l’entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi nonché in base alle identificazioni di cui alla tavola X- 0 allegata al d.m. 17 giugno 2016 (già d.m.31 ottobre 2013, n. 143) , come dalla distinta che segue:
Categoria | Destinazion e funzionale | ID opere e grado di complessità | CORRISPONDENZA | Identificaz ione delle opere | Importo opera | ||
L. 143/49 classi e categorie | D.M. 18/11/197 1 | D.M. 232/1991 | |||||
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ | Viabilità ordinaria | V.02 0.45 | XX/x | XX/x | € 504.000,00 | ||
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE , AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE | Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva | P.02 0.85 | - | - | Parte IV Sez I | € 216.000,00 | |
Totale | € 720.000,00 |
16.6. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 6 in sede di approvazione della progettazione esecutiva, quale livello di progettazione affidato al Xxxxxxxx incaricato.
16.7. Qualora i lavori oggetto delle prestazioni siano appaltati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 art. 95, comma 3, lettera b)), nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Soggetto incaricato in relazione all’eventuale maggior valore economico attribuibile all’intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario dei lavori.
16.8. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
ART. 17. - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVI
17.1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell’articolo 12, comma 9, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall’Allegato Parcella
17.2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 16, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di:
a. affidamento di prestazioni non previste in origine;
b. incremento dell’importo dei lavori riconosciuto espressamente dall’Amministrazione committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo.
17.3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all’Allegato Parcella; sono altresì adeguati gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all’articolo 16, comma 5, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione; a tal fine per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell’amministrazione.
17.4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:
a. gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Xxxxxxxx incaricato;
b. comportano una variazione dell’importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.
Art. 18. - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVI
18.1. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all’articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:
FASI DI PROGETTAZIONE | Decorrenza dei termini | |
Progettazione definitiva | All’esito positivo della verifica ed approvazione del progetto definitivo e consegna dei file come da punto 9.4 lett. c) per detto livello progettuale : acconto pari al 100% del relativo corrispettivo per la progettazione definitiva; | |
Progettazione esecutiva | All’esito positivo della verifica e relativo verbale di validazione ed approvazione del progetto esecutivo e consegna dei file come da punto 9.4 lett. c) per detto livello progettuale: acconto pari al 100% del relativo corrispettivo per la progettazione esecutiva; | |
Coordinamento sicurezza art. 91 D.lgs. 81/2008 | All’esito positivo della verifica e relativo verbale di validazione ed approvazione del progetto esecutivo e consegna dei file come da punto 9.4 lett. c) per detto livello progettuale: acconto pari al 100% del relativo corrispettivo per la progettazione esecutiva; |
18.2. Si intendono comunque comprese le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dalla stazione Appaltante durante l’esecuzione dei lavori.
18.3. Se per cause non imputabili al Xxxxxxxx incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 60 (sessanta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
a. dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
b. dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
18.4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso
B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 2 punti percentuali.
18.5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.
18.6. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.
18.7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale della polizza assicurativa, e della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del codice, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, della seguente documentazione:
a. nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
b. fattura fiscale in formato elettronico;
c. indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5;
(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)
d. documentazione unificata necessaria all’acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all’articolo 86, co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
(solo per pubbliche amministrazioni)
e. annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria;
18.8. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.
18.9. In caso di inadempimento contrattuale, il Comune di Campobasso si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione.
18.10. L’Affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.
Art. 19. - CONFERIMENTI VERBALI
19.1. Il Xxxxxxxx incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
19.2. Il Xxxxxxxx incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
19.3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Soggetto incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 20 (venti).Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato in € 50,00 a seduta e limitato a un solo professionista.
19.4. Sono compresi nei corrispettivi di cui all’articolo 16 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3:
a. gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento a quello relativo al vincolo storico-architettonico e a quello in materia di prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;
b. gli incontri necessari al coordinamento e all’adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni.
ART. 20 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO
20.1. L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste dell’Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
20.2. L’ Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell’esecuzione dell’incarico.
(In caso di raggruppamento):
I componenti del raggruppamento opereranno congiuntamente nello svolgimento dei servizi di architettura ed Ingegneria, fermo restando che la funzione di Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche, verrà assunta da soggetto specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo.
(in caso di società d’ingegneria):
Le funzioni previste dall’art. 254 del Regolamento saranno svolte dal soggetto specificatamente indicato, che di conseguenza controfirmerà tutti gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
20.3. Qualora fossero necessarie modifiche agli elaborati progettuali in corso d’opera, perizie modificative o suppletive (varianti) al progetto esecutivo approvato, queste saranno redatte dall’Affidatario i cui compensi saranno desunti in funzione degli importi delle varie categorie di opere.
20.4. Tali perizie di variante - con o senza aumento del costo dell’importo contrattuale – dovranno essere disposte tempestivamente, previa verifica con il RUP, mediante l’aggiornamento degli elaborati grafici e la produzione dei necessari restanti elaborati tecnici (tra cui: istanza motivata di approvazione variante, relazione di variante, quadro comparativo, verbale di concordamento nuovi prezzi, atto di sottomissione, ecc.).
20.5. Il tempo per la redazione della eventuale perizia di variante verrà valutato ed indicato dal RUP. Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti anche durante la conduzione dei lavori, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Stazione appaltante per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione. Dovranno essere effettuate, al RUP, per iscritto, in modo
tempestivo tutte le comunicazioni in merito alle evenienze che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi.
20.6. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, coerenza con la documentazione Soggetto-amministrativa ad esso fornita dopo l’aggiudicazione (schema di contratto, progetto esecutivo, verbali e report di verifica e validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante.
20.7. Inoltre non dovrà interferire con il normale funzionamento degli uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
Art. 21. - GARANZIE
Garanzie
21.1. Ai sensi dell’Art. 103 del Codice, all’atto della stipula del Contratto, l’affidatario deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
21.2. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
21.3. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.
21.4. L’affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC).
21.5. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto.
21.6. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario.
21.7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice.
Polizza
21.8. Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, l’Affidatario dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
21.9. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’Affidatario.
21.10. La garanzia è prestata per un massimale pari a € 500.000,00. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.
Art. 22. - ADEMPIMENTI LEGALI
22.1. Il Xxxxxxxx incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
22.2. Si prende atto che in relazione al Xxxxxxxx incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui
rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita
(scegliere la fattispecie pertinente)
(per contratti di importo fino a 150.000 euro)
l’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, xxx Xxxxxxxx incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo.
(oppure)
la comunicazione antimafia / all’informazione antimafia, (fino all’attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo. (dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
22.3. Ai sensi dell’art. 80 co. 4, quarto periodo il Soggetto incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante nota prot. in data alla quale ha allegato n. certificati di regolarità contributiva.
(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome)
22.4. Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato acquisito il DURC di cui all’articolo 86, co. 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 prot. in data attestante la regolarità contributiva del Soggetto incaricato nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.
Art. 23. - SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI
23.1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
23.2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Soggetto incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
23.3. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le prestazioni che il Soggetto incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti individuati in sede di procedura di affidamento, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, nel rispetto del citato articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto applicabile, e fermi restando i divieti e i limiti al subappalto previsti dall’articolo 31, comma 8, secondo periodo dello stesso decreto legislativo; in ogni caso l’Amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; le prestazioni subappaltabili sono le seguenti:
a) ;
b) ;
c) ;
d) ;
Art. 24. - PRESTAZIONI OPZIONALI SIN DALL’ORIGINE
(in caso di assenza di prestazioni opzionali previste dagli atti della procedura)
24.1. Fermo restando quanto previsto dal presente documento, nonché dall’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell’articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016.
(in alternativa, in caso di previsione di prestazioni opzionali negli atti della procedura)
24.2. Fermo restando quanto previsto dal presente documento, nonché dall’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono previste le prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell’articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016, secondo la disciplina di cui ai commi successivi.
(in alternativa, in caso di prestazioni opzionali relative singole prestazioni)
24.3. Costituiscono prestazioni opzionali quelle così individuate nell’Allegato PARCELLA
a. , contraddistinta dal codice , all’interno della Fase
, della Tavola Z-2;
b. , contraddistinte rispettivamente dai codici
, all’interno della Fase , della Tavola Z-2;
c. la prestazione accessoria , contraddistinta dal numero
, all’interno della Fase , della Tavola Z-3;
d. le prestazioni accessorie , contraddistinte rispettivamente dai codici , all’interno della Fase , della Tavola Z-3.
24.4. Costituiscono parte integrante dell’opzione e sono soggette alle medesime condizioni delle prestazioni opzionali le spese forfetarie conglobate connesse alle prestazioni opzionali, in proporzione all’importo delle diverse prestazioni opzionali come individuate nell’Allegato PARCELLA.
24.5. L’Amministrazione committente può esercitare l’opzione di cui al comma 1, per l’affidamento delle prestazioni opzionali di cui al comma 2, entro il termine di giorni ( ) dalla sottoscrizione del presente contratto. Fino alla scadenza del predetto termine le prestazioni opzionali costituiscono, per il Soggetto incaricato, atto d’obbligo unilaterale e impegno unilaterale irrevocabile.
24.6. L’Amministrazione committente ha la più ampia facoltà di non procedere all’affidamento delle prestazioni opzionali. Nessun indennizzo, risarcimento, revisione o altro compenso di qualunque genere può essere richiesto alla stessa Amministrazione committente qualora:
e. essa non eserciti l’opzione di cui al comma 1;
f. essa eserciti l’opzione tardivamente, dopo la scadenza del termine di cui al comma 3, e il Xxxxxxxx incaricato accetti comunque di assumere l’incarico per le prestazioni opzionali.
24.7. Il mancato esercizio dell’opzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui all’Allegato PARCELLA, relativamente alle prestazioni o ai lavori oggetto dell’incarico sin dall’origine.
Art. 25. - DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
25.1. Il Xxxxxxxx incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto
presso , all’indirizzo
(oppure)
presso la propria sede in . Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Xxxxxxxx incaricato.
25.2. Il Xxxxxxxx incaricato individua:
a. se stesso come soggetto referente per ogni aspetto Soggetto, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
(in alternativa)
a. come soggetto referente per ogni aspetto Soggetto, amministrativo ed economico connesso al presente contratto il sig. , in qualità di
;
b. sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016.
(in alternativa)
c. come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, il sig.
, architetto/ingegnere, in qualità di
.
25.3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31del D.lgs. 50/2016, il Geom. Xxxxxx XXXXXXXX, in qualità di responsabile del Servizio dell’Amministrazione committente.
25.4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Soggetto incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Soggetto incaricato intenda far pervenire all’Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.
Art. 26. - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
26.1. L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
26.2. Pertanto l’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010.
26.3. L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
26.4. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
26.5. Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. E’ inoltre previsto che:
a) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico;
b) i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale. Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.
26.6. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
26.7. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP, ove esistente, e il CIG di cui all’articolo 1, comma 4.
26.8. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
26.9. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione committente e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
26.10. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 27. - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE DELL’ALLEGATO PARCELLA
27.1. L’importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall’Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri di cui decreto ministeriale 17 giugno 2016 (già d.m.31 ottobre 2013, n. 143), tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016
27.2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell’emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.lgs. 50/2016. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all’articolo 14.
27.3. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell’allegato parcella devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate. Il compenso della singola prestazione non è corrisposto in caso di mancata esecuzione di quest’ultima.
(in caso l’incarico riguardi un intervento su beni vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, aggiungere:)
27.4. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell’allegato parcella, che individuano prestazioni previste dagli articoli da 14 a 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, devono ritenersi automaticamente comprensive alle prestazioni analoghe previste dagli articoli da 241 a 246 dello stesso D.P.R. n. 207 del 2010.
27.5. Le prestazioni complementari e accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del
d.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 dell’allegato parcella, sono comprese nell’incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3 dell’allegato parcella, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione committente.
27.6. Le prestazioni complementari e accessorie selezionate nella Tavola Z-3 dell’allegato parcella, per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo. Le prestazioni complementari e accessorie selezionate nella Tavola Z-3 dell’allegato parcella determinate mediante vacazioni orarie restano fisse e invariabili nel loro importo per la singola prestazione selezionata ed eseguita, a prescindere dal tempo impiegato per la relativa esecuzione. Il relativo compenso non è corrisposto in caso di mancata esecuzione della singola prestazione.
27.7. L’importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001 (in G.U. n. 96 del 26 aprile 2001). Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l’importo di quest’ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.
Art. 28. - NORME DI COMPORTAMENTO
28.1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Xxxxxxxx incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l’incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell’incarico.
28.2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall’ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all’attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell’articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all’articolo 6, alla violazione dell’obbligo di astensione, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo del 1% (uno per cento) ad un massimo del 5% (cinque per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.
28.3. In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Soggetto incaricato e l’Amministrazione committente, quest’ultima può procedere alla risoluzione del contratto..
28.4. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Soggetto incaricato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.
Art. 29. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
29.1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Xxxxxxxx incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
29.2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Soggetto incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
29.3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa.
29.4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali il presente contratto costituisce per il Soggetto incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell’Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
29.5. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
29.6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Soggetto incaricato.
ART. 30 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE
30.1. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del Servizio, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e dei relativi atti nonché ogni altro elemento utile ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.
30.2. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
30.3. La Stazione appaltante s’impegna altresì a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.
ART. 31. - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
31.1. L’Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall’esecuzione delle opere progettate.
31.2. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all’incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall’Amministrazione, o che siano stati preparati dall’Aggiudicatario per essere impiegati dall’Amministrazione.
31.3. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
31.4. L’Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per l’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.
31.5. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, ne è responsabile ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.
ART. 32. - ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO
32.1. Il presente Capitolato prestazionale, integrato con le migliorie offerte in sede di gara, diverrà esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.
ART. 33 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
33.1. La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
33.2. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali delle attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
33.3. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
33.4. A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
33.5. L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
33.6. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Affidatario ha facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, alla stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
33.7. Il comune di Campobasso ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
33.8. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte dell’Azienda committente. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante.
33.9. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
33.10. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.
ART. 34 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE
34.1. Per l’attuazione dei servizi in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative
e regolamentari in materia di Progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. D.Lgs. n° 50 del 2016;
b. Regolamento DPR 207/10 (per la parte non abrogata) e il Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici e s.m.i ;
c. NTC 2018 e s.m.i.,
d. Linee guida dedicate alle “valutazioni di sicurezza strutturale e sismica”, di cui al DM 58 del 28.02.2017
e. DPR 380/01;
f. Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei;
g. Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene del Comune di Campobasso della Regione Lazio;
h. Criteri Ambientali Minimi o semplicemente CAM
i. Norme tecniche riferite ai singoli impianti e richiamate nelle successive descrizioni;
j. Normativa e legislazione Antincendio applicabili;
k. Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico;
l. Normative di impatto ambientale;
m. Normative igienico sanitarie;
n. Legge n°447/95, in materia di rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico relativamente a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività sportive;
o. Tutte le altre norme anche se non esplicitate ma applicabili al presente incarico, anche se sopraggiunte.
ART. 35 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
35.1. Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
35.2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune di Campobasso si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
35.3. Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n° 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165”, integrato dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Campobasso
b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
c) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;
d) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice); f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
e) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n° 136/2010 e ss. mm. e ii.;
f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
h) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
i) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili;
l) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione, qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
m) quando l’Affidatario accumulasse ingiustificatamente un ritardo globale superiore a 10 giorni nell’espletamento di uno dei servizi;
n) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;
o) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;
p) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
q) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;
r) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo.
35.4. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n°50/2016 e ss. mm. e ii., ha l’obbligo di risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del Codice.
35.5. La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
35.6. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.
35.7. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
35.8. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.
35.9. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del Codice.
35.10. Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
35.11. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
35.12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del codice.
ART. 36. - RECESSO
36.1. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n° 159/2011, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
36.2. All’Affidatario dovrà essere corrisposto il compenso professionale ed il rimborso spese per le attività eseguite e/o predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, aumentato di una percentuale fissa pari al 25% delle prestazioni maturate. Il versamento delle spese e del
compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura al momento del ricevimento del versamento.
Art. 37. - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
37.1. Ai sensi dell’articolo 206 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all’articolo 205 del medesimo decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell’esattezza della prestazione pattuita.
37.2. Ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
37.3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
37.4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Soggetto incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione committente.
37.5. La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
37.6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
37.7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria presso il Foro di Campobasso ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.
37.8. E’ altresì esclusa la competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n° 244.
ART. 38 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
38.1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:
• le spese contrattuali;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.
38.2. Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:
• le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione;
• le spese per la collaborazione con i progettisti, l’organo di collaudo, la Stazione appaltante e l’Appaltatore dei lavori per la redazione di eventuali dettagli costruttivi delle opere da realizzare (cosiddetti elaborati costruttivi di cantiere di affinamento del progetto esecutivo), su base informatica e supporto cartaceo;
• gli oneri per le polizze assicurative.
Sommario
ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 2
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 2
ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DEGLI ONERI DA PREVEDERE 2
ART. 4 – SINTESI DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN RELAZIONE ALLA PECULIARITA’ DEI LAVORI 3
ART. 5 - ATTIVITA’ RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE 7
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 9
ART. 7 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLA FASE PROGETTUALE 10
ART. 8 - PROPRIETÀ DEL PROGETTO 10
ART. 9 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO 10
ART. 10. - ALTRE PRESTAZIONI EVENTUALI DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO. 12
ART. 11. - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI 13
ART. 12. - DURATA DELL'INCARICO E TERMINI 13
ART. 14. - RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE 16
ART. 15. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 16. - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 18
ART. 17. - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVI 21
ART. 18. - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVI 21
ART. 19. - CONFERIMENTI VERBALI 24
ART. 20 - RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 25
ART. 22. - ADEMPIMENTI LEGALI 27
ART. 23. - SUBAPPALTO; PRESTAZIONI DI TERZI 28
ART. 24. - PRESTAZIONI OPZIONALI SIN DALL’ORIGINE 29
ART. 25. - DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 30
ART. 26. - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 31
ART. 27. - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E INTERPRETATIVE DELL’ALLEGATO PARCELLA 33
ART. 28. - NORME DI COMPORTAMENTO 34
ART. 29. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 34
ART. 30 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 35
ART. 31. - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 36
ART. 32. - ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO 36
ART. 33 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 36
ART. 34 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE 37
ART. 35 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 38