MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblico amministrativa, a seguito di procedura aperta, svolta ai sensi dell’ art. 40 e dell’art 60 del D. Lgs 50/2016, per il servizio di facchinaggio per il Centro Interregionale V.E.C.A. Ostia Lido - Roma (n. 9 capannoni), forti militari, carri ferroviari, enti della Polizia di Stato ed altri Centri V.E.C.A. per un totale di 13.000 ore lavorative, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto Legislativo nr. 50/2016. CIG 7922476A02
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell’Interno, davanti a me Dott. , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza come da D.M. in data 23.05.2007, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio l’8.06.2007, Visto n. 3331, sono presenti: (Dr.ssa Ufficiale Rogante Supplente del Dipartimento della P.S. come da D.M. in data 16/3/2009 registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 24/4/2009, Visto n. 49893, sono presenti:)
1) Il Vice Prefetto agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da D.M.555/PERS/ del la quale dichiara che l’Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. nato a il – nella sua qualità di del , con sede in il quale dichiara che la rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di dal , al n partita fiscale n domicilio fiscale e sede in via con oggetto sociale come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante Supplente, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/CAS/FC.AG.2019/FA del 22.05.2019, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso all’ “Application Server Provider della Pubblica Amministrazione”, per il “servizio di facchinaggio per il Centro Interregionale V.E.C.A. Ostia Lido - Roma (n. 9 capannoni), forti militari, carri ferroviari, enti della Polizia di Stato ed altri Centri V.E.C.A. per un totale di 13.000 ore lavorative, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020” da aggiudicare con il criterio del “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del menzionato D. Lgs.;
b) che, pertanto, si è proceduto mediante apposito bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il ad esperire una procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta al prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie Speciale-Contratti Pubblici n. del ,
e per estratto su quattro quotidiani, di cui due aventi particolare diffusione nella regione Lazio;
c) che l’Amministrazione, preso atto della proposta formulata dalla Commissioni Giudicatrice, è venuta nella determinazione di aggiudicare il servizio di che trattasi alla Ditta con sede in al prezzo complessivo di € oltre IVA al 22%
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto e descrizione della fornitura)
La Ditta “ ” con sede in con il presente contratto, si obbliga a fornire, al prezzo complessivo di Euro (I.V.A. esclusa), il seguente servizio: facchinaggio per il centro Interregionale V.E.C.A. Ostia Lido - Roma (n. 9 capannoni), forti militari, carri ferroviari, enti della Polizia di Stato ed altri Centri V.E.C.A. per la movimentazione di materiali vari per un totale di 13.000 ore lavorative, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
Sono da aggiungere Euro per I.V.A., per un valore attuale complessivo di Euro
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e successive modificazioni;
b) il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) e successive modificazioni;
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, Servizi Generali e Casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con decreto del Ministro dello Interno n. 99.9687.AG.11 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
f) il D.P.R. n.207 del 5/10/2010, in quanto applicabile ai sensi dell’art.217, comma 1, lettera u) del D.Lgvo n.50/2016;
g) il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
h) il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.315/2012;
i) la legge 24 dicembre 2007, n.244, in materia di fatturazione elettronica;
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c),
d) e)f)g)h)i) e j), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
La Ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d) e) f) g) h) i) e j), che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3 (Subappalto)
Il subappalto sarà disciplinato dall’art.105 D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 4
(Modalità di svolgimento del servizio)
a) Il servizio verrà svolto presso il Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx XXXX xx Xxxxx Xxxx (Xxxx), nonché presso i depositi dell’Amministrazione della P.S. in Roma e per fronteggiare eventuali esigenze straordinarie anche fuori della provincia di Roma, utilizzati per l’immagazzinamento dei materiali. Il Centro Logistico su indicato utilizza nr. 9 capannoni, ciascuno di 1.250 mq.
Per tali operazioni vengono utilizzati i seguenti mezzi tecnici: transpallets idraulici ed elettrici, carrelli elevatori, bavette, stigliature appendiabiti nonché scale di varie tipologie. Per tutte le cennate operazioni in entrata ci si avvale di carri ferroviari e/o di autocarri.
b) Personale addetto al servizio: entro dieci giorni dall’inizio dell’appalto, l’impresa aggiudicataria comunicherà per iscritto al Dirigente del Centro Raccolta V.E.C.A di Ostia i nominativi delle persone impiegate, complete di generalità, compreso il relativo domicilio. Figura centrale tra il personale addetto al servizio di facchinaggio è quella del responsabile – coordinatore di detta attività, che dovrà essere individuata tra il personale impiegato nel predetto servizio. In tale ottica e nell’interesse tecnico- operativo di questa Amministrazione anche il restante personale impiegato nel servizio di facchinaggio dovrà essere mantenuto in loco. Analoga comunicazione sarà effettuata, nel caso di variazione del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione. Spetta al predetto funzionario la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite all’Amministrazione. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dalla comunicazione.
c) Vigilanza: il Dirigente del Centro è tenuto a vigilare sull’osservanza delle condizioni previste dall’appalto e, qualora ne ravvisi la necessità, impartire istruzioni in ordine all’espletamento del servizio al legale rappresentante dell’impresa. Lo stesso funzionario potrà, inoltre, chiedere all’impresa l’allontanamento di quegli operai che risultassero incapaci, inidonei o manifestassero un cattivo contegno.
d) Orario delle prestazioni: i lavori di facchinaggio saranno eseguiti nelle ore e secondo le modalità fissate dal Dirigente del Centro Interregionale V.E.C.A. che dovrà curare la sorveglianza del personale sia durante il disimpegno delle mansioni di facchinaggio, sia qualora al medesimo fosse consentito l’accesso in locali diversi da quelli ove presta la propria opera.
L’orario di lavoro è ordinariamente da prevedersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per cinque giorni lavorativi, sabato escluso. Non deve peraltro, escludersi una flessibilità negli indicati giorni ed orari, atteso che presso il Centro Interregionale VECA di Roma vengono stoccati materiali provenienti spesso da Nazioni Estere e, pertanto, l’arrivo dei mezzi di trasporto e le successive movimentazioni possono non coincidere, con quanto ordinariamente previsto (giorni ed orari). Il numero permanente degli operai nella sede di Ostia non potrà essere inferiore alle 8 unità. Su richiesta del Dirigente del Centro dovranno essere potenziate le su indicate forze lavorative, per esigenze di carattere straordinario, secondo apposito piano di distribuzione presso gli Uffici interessati, elaborati all’uopo dal medesimo Dirigente. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale assente, nonché dotare lo stesso di attrezzature complete per le operazioni di competenza (carrelli, scale ecc.).
f) Responsabilità della ditta: la ditta assume ogni responsabilità per casi di infortuni o di danni arrecati, eventualmente all’Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 del codice civile. Per i beni dell’Amministrazione, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti saranno a questa addebitati, a prezzo di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall’Amministrazione; ciò senza pregiudizio delle sanzioni che possano adottarsi in via giudiziaria. La stessa è responsabile di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi contrattuali commessi dai propri dipendenti. Nessun rapporto di lavoro viene, inoltre, a stabilirsi tra l’Amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della ditta e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa; l’Amministrazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la ditta e i suoi dipendenti. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e a spesa della ditta, la quale non potrà pretendere dalla Amministrazione compensi o indennizzi di sorta.
Articolo 5
(Osservanza delle condizioni di lavoro)
L’impresa è tenuta all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti, delle norme in materia di assicurazione assistenziali e previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché a corrispondere il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria di appartenenza sottoscritto dalle Organizzazione Imprenditoriali e dei Lavoratori, fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’Amministrazione e gli operai addetti al servizio in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell’impresa e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità e a totale rischio di questa.
Articolo 6 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo netto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, giusto disciplinare di gara del
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Ditta, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La garanzia fidejussoria prestata avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile.
Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 7
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
Nelle ipotesi di ritardi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario nonché all’incameramento del deposito cauzionale.
Articolo 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136, l’Impresa si obbliga ad accendere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche e a registrare su tali conti tutti i movimenti finanziari connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Tali flussi dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compresi gli stipendi di dipendenti, consulenti e fornitori, i pagamenti di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge citata.
La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà, nelle fattispecie previste, l’applicazione delle sanzioni stabilite dall’art. 3, comma 8, e dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e l’automatica risoluzione del contratto a norma dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima legge.
Le clausole di tracciabilità dei flussi dovranno essere previste nel contratto di subappalto; l’Impresa si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione l’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria (in caso di subappalto).
La mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari (ove l’Impresa sia un RTI).
La fattura elettronica dovrà essere intestata a : Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Ai fini del pagamento, l’Impresa fornisce i seguenti dati:
BANCA:
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C/C:
Incarico | Nome e Cognome | Codice Fiscale |
L’ Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione delle modalità di pagamento e di quietanza indicata nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità sopra indicate. Ove si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, potranno essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia.
Articolo 9 (Pagamento)
Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione, per rate trimestrali dietro presentazione delle relative fatture, intestate a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la Ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento, da parte dell’Ufficio Casermaggio, della relativa fattura, trasmessa in formato elettronico, che comunque, sarà emessa solo dopo l’effettuazione del servizio. Tale fattura verrà inviata dallo scrivente Ufficio al Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx X.X.X.X. xx Xxxxx Xxxx - Xxxx per essere corredata dalla necessaria dichiarazione di regolare esecuzione del servizio.
La fattura dovrà contenere:
- il codice univoco ufficio : U0S1KE (Ministero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuale per il casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri);
- il codice CIG.
La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06/08/2007 nr. 28.
Articolo 10
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
La Ditta assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli in assoluto praticati, dalla medesima Ditta, a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, in Italia o all’estero, e che eventuali minori prezzi fino ad avvenuto pagamento, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche alla presente fornitura.
Articolo 11
(Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, la Ditta si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre la Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903, e decreto legislativo 11.04.2006 e successive modificazioni) e diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
Qualora la Ditta effettui un subappalto, la stessa risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28-bis e 28-ter dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione la Ditta non può opporre eccezione all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo della Ditta di adempiere alle proprie prestazioni e la Ditta non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per la Ditta stessa.
La Ditta si impegna, comunque, a mallevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni predette.
Articolo 12
(Documento unico di valutazione Rischi)
L’Amministrazione valuta che nell’adempimento del sinallagma contrattuale possono insorgere eventuali rischi da interferenza durante la fase di consegna dei beni ed all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (DUVRI Statico)
previsto e redatto in ottemperanza all’art.26 del D.Lgs. n.81/2008, modificato e integrato dall’art.16 del D.Lgs. 3 agosto 2009 n.106.
Articolo 13
(Obblighi della Ditta in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 10.8.2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa ed a quello dell’Amministrazione di divulgare i dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto, anche nell’eventualità di scioglimento di esso per qualsiasi ragione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini. Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti dati tecnici afferenti l’oggetto del contratto, che non siano stati precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini afferenti l’oggetto del contratto prima che esse siano state consegnate all’Amministrazione ed impiegate nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica sicurezza, indirizzata per conoscenza a: Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli Uffici interessati per conoscenza.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso di subappalto).
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 14
(Decadenza e diritti dell’assuntore)
La Ditta si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 15
(Spese inerenti al contratto)
La Ditta contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), e successive modificazioni, ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta;
b) articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro);
d) articolo 16 bis della Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e successive modificazioni.
Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell’imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall’origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali alla Ditta per l’esecuzione delle lavorazioni;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico della Ditta, in base all’articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte. E’ nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dalla Ditta entro 5 (cinque) giorni dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo XIV - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e con mod.F.23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l’aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 16 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno deferite, esclusivamente, all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 17 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, la Ditta dichiara di eleggere domicilio in via n. ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. La Ditta è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico della Ditta tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 18 (Oneri fiscali)
Restano a carico della Ditta gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 19 (Vincoli contrattuali)
Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 20 (Cessione del credito)
La Ditta ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 21
(Patto di integrità e Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale e nel Codice di comportamento dipendenti Ministero Interno, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti senza, peraltro, che si allegano al presente contratto ai sensi dell’art.99 del regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 22
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale della Ditta o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell’interesse pubblico alla fornitura del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere alla Ditta la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.
Articolo 23
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto non in contrasto con l’ordinamento giuridico in formato elettronico composto da n. pagine scritte per intero e parte della presente oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner a norma di Xxxxx.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, la Ditta contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- articolo 3 – Subappalto;
- articolo 7 – Penalità;
- articolo 9 – Pagamento;
- articolo 10 – Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- articolo 11 – Obblighi della Ditta nei confronti del proprio personale dipendente e in materia di tutela ambientale;
- articolo 20 – Cessione del credito;
- articolo 22 – Risoluzione in caso di condanna penale.