ACCORDO AZIENDALE PER LA COSTITUZIONE DEL "FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT"
ACCORDO AZIENDALE PER LA COSTITUZIONE DEL "FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT"
Tra la FIAT Spa in nome e per conto proprio e delle seguenti Società:
FIAT AUTO SpA - FIAT AUTO MAINS Srl - FIAT AUTO CORSE SpA - TARGA ASSISTANCE Srl - TARGA SERVICE Srl - SEVEL SpA - S.A.T.A. SpA - F.M.A. SpA - IVECO FIAT SpA - IVECO AIFO SpA - ASTRA VEICOLI INDUSTRIALI SpA - ORLANDI SICCA SpA - IVECO MEZZI SPECIALI SpA - MAGNETI MARELLI RETE SpA - MAGNETI MARELLI SpA - MAGNETI MARELLI CLIMATIZZAZIONE Srl - INDUSTRIE MAGNETI MARELLI SpA - I.S.I. SpA - XXXXXX SpA - FIAT AVIO SpA - FIAT AVIO per L'ENERGIA SpA - NEW XXXXXXX ITALIA SpA - NEW XXXXXXX LOGISTICS SpA - FIAT HITACHI EXCAVATORS SpA - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT Srl - TEKSID SpA - ALUTEK SpA - COMAU SpA - U.T.S. SpA - FIAT IMPRESIT SpA - FIAT ENGINEERING SpA - FISIA SpA - FENICE SpA - SEGESTA SpA - EMMEPI Srl - FIAT SAVA SpA - FIDIS SpA - FIDISCARD SpA - SAVALEASING SpA - SAVAGEST SpA - SAVARENT SpA - SAVAFIN SpA - NEW XXXXXXX FACTORING SpA - FIAT FERROVIARIA SpA, Unità di Savigliano - ISVOR FIAT SpA - FIAT AFTER SALES TRAINING (F.A.S.T.) Srl - FIAT XX.XX. SpA - FIAT SAGI Srl - FIAT I&CS Srl - FIAT INTERNATIONAL SpA - I.T.S. Srl - SERVIZIO TITOLI Srl - COMMISSINT SpA - S.C.C.M.T. Srl - TELEXIS Srl - EUREN Srl - FIAT XX.X.XX. SpA - SADI SpA. - SGR SpA - CENTRO RICERCHE FIAT SCpA - SISPORT FIAT SpA - SESTRIERES SpA - PUBLIKOMPASS SpA - CONSORZIO ELASIS - CONSORZIO XX.XX.XX. - CONSORZIO ORIONE - CONSORZIO SIRIO -
CONSORZIO FIAT MEDIA CENTER - CONSORZIO XXX.XX - FIAT REVI SCpA - FIAT G.S.A. Srl
e
- l'Associazione Quadri e Capi FIAT rappresentata dal Comitato Esecutivo Premesso che
1. l'Associazione Quadri e Capi Fiat ha a suo tempo rivolto istanza formale all'azienda a seguito di ripetute forti pressioni dei propri iscritti per la realizzazione di un Fondo Pensione di carattere aziendale agli stessi riservato;
2. con l'approvazione della legge di riforma del sistema pensionistico (Legge 8.8.1995, n. 335) si sono aperte concrete possibilita' di realizzazione di sistemi di previdenza complementare;
3. l'evoluzione del sistema previdenziale in Italia evidenzia la necessita' ormai inderogabile di istituire forme di previdenza complementare atte a realizzare la maggior tutela previdenziale per i beneficiari.
premesso altresì che
· già con accordi aziendali in data 24 aprile 1996 e 7 gennaio 1997 le Parti si erano determinate ad articolare una normativa istitutiva del Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat, costituitosi in forma associativa con atto del Notaio Morone a Torino, in data 29 gennaio 1997;
· con accordo aziendale 5 maggio 1997 le Parti hanno concordato la reale integrazione della normativa istitutiva con quella dello Statuto del Fondo e determinato il valore massimo delle contribuzioni al Fondo a titolo di spese di gestione e funzionamento;
· si è completata, nella seconda metà dell'anno 1997, l'emanazione della normativa di secondo livello prevista per Legge e sono stati resi pubblici specifici orientamenti in materia statutaria da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
· le Parti qui rappresentate hanno ritenuto necessario, giuste le precisazioni contenute ai punti precedenti ed in omaggio a criteri di assoluta trasparenza, procedere alla realizzazione del presente "accordo quadro" che recepisce ed armonizza la volontà espressa dalle Parti nei citati accordi aziendali 24.4.1996, 27.1.1997 e 5.5.1997;
· il presente accordo rappresenta pertanto l'unica fonte istitutiva del Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat che, tenuto conto delle innovazioni legislative intervenute e dei succitati orientamenti della Commissione di Vigilanza, induce conseguentemente alla riformulazione ed approvazione dello Statuto del Fondo;
tutto ciò premesso e ritenuto le parti convengono quanto segue:
1. Le Parti si impegnano a promuovere la costituzione a termini di legge ed in presenza delle previste decretazioni ministeriali di un Fondo Pensione configurato in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 c.c. in favore dei lavoratori con qualifica di Quadro o Capo Fiat - i Quadri (agli effetti di legge, di contratto o aziendale) ed i Capi e figure assimilate, cui sono riconosciuti i trattamenti aziendali collettivi dell'Indennità Funzioni Direttive o di Sovraintendenza (I.F.D.) e/o della Gratifica annuale di sovraintendenza - (più oltre tutti complessivamente denominati Quadri) con contratto di lavoro regolarmente costituito con una delle Societa' firmatarie e con quelle che
in futuro, con caratteristiche rispondenti, vi aderiranno a seguito di specifica richiesta inoltrata al Fondo Pensione, preliminarmente autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione (più oltre denominate Società associate).
Il Fondo Pensione ha lo scopo di assicurare trattamenti pensionistici complementari che si aggiungono a quelli erogati dal sistema obbligatorio pubblico, per assicurare complessivamente più elevati livelli di copertura previdenziale ai sensi ed agli effetti del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Al Fondo Pensione confluiranno i Xxxxxx che esprimeranno personale e formale adesione mediante sottoscrizione dell'apposita richiesta - fac-simile allegato - presa conoscenza delle disposizioni di statuto, regolamento e delle norme per l'elezione degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo Pensione.
La cessazione del rapporto di lavoro con una Societa' associata al Fondo Pensione seguita, senza soluzione di continuita', dalla riassunzione presso altra Societa' anch'essa associata al Fondo Pensione non comporta la perdita della qualifica di socio.
Il socio nominato dirigente cessa dalla sua qualita' di socio del Fondo Pensione; la sua posizione personale sara' trasferita ad analogo Fondo Pensione con il quale proseguira' il rapporto, ferme le ulteriori opzioni possibili previste dall'art. 10 del D.L. n. 124, modificato dalla Legge 335.
Perdono la qualita' di soci i Quadri che sono in servizio presso le Societa' che non sono più associate ed i Quadri il cui rapporto di lavoro con una Societa' associata sia risolto per qualsiasi causa. Lo Statuto del Fondo Pensione disciplina l'esercizio delle opzioni praticabili dal già citato art. 10 - 1° comma.
L'adesione individuale al Fondo Pensione si realizza, per i Quadri in servizio alla data di costituzione del Fondo Pensione, a cura delle Societa' di appartenenza che raccolgono le adesioni per conto del Fondo Pensione.
Ulteriori opzioni di adesione potranno manifestarsi anche in epoche successive. Dovranno pervenire al Fondo Pensione entro il 31 marzo o il 30 settembre di ogni anno con effetto rispettivamente dal 1°luglio dello stesso anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
I Quadri provenienti da altra azienda e da altro Fondo Pensione potranno aderire al Fondo Pensione all'atto dell'assunzione e tale adesione verra' accettata, con pari effetto, in attesa di trasferimento della posizione individuale. Per i Quadri di nuova nomina o assunzione l'adesione potrà essere manifestata all'atto della nomina o dell'assunzione e anche successivamente secondo le norme indicate in precedenza.
L'adesione al Fondo Pensione si perfeziona al superamento del periodo di prova contrattualmente previsto; le contribuzioni al Fondo Pensione avranno, pertanto, decorrenza dalla data di assunzione.
3. Saranno altresì soci del Fondo Pensione le Societa' firmatarie in quanto parti di un rapporto di lavoro costituito. Oltre alle Societa', e relativi Quadri, che sono intervenute nell'accordo collettivo istitutivo, possono assumere la qualita' di soci le Societa' - e conseguentemente i dipendenti come identificati al punto 1) - la cui proprietà azionaria sia direttamente o indirettamente detenuta da Fiat S.p.A., per la quota che determina una situazione di controllo così come definita dall'Art.2359 c.c..
Sono equiparate a Società controllate le Società nelle quali la partecipazione di Fiat S.p.A., diretta o indiretta, sia pari al 50% con responsabilità di gestione.
Le Societa' possono chiedere l'iscrizione al Fondo Pensione da quando sorgono i requisiti societari che danno loro tale diritto.
Perdono la qualita' di associate le Societa', e i relativi Quadri iscritti, i cui rapporti societari con il Gruppo Fiat non hanno più i requisiti previsti, fatta salva la possibilità di conservare tale prerogativa da parte di Società nelle quali Fiat S.p.A. mantenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione nelle misure previste dall' Art.2359 tale da configurare un rapporto di collegamento.
4. Ai fini del menzionato trattamento di previdenza complementare i contributi dell'azienda e dei lavoratori, unitamente alle quote di TFR destinate, confluiranno al Fondo Pensione per essere investite, tramite istituto gestore, con accredito su posizioni individuali.
I versamenti contributivi sia a carico dell'Azienda sia a carico dei Quadri non dovranno superare il 2% della retribuzione complessiva annua sino ad un massimo di 2,5 milioni.
5. Le Societa' associate contribuiranno al finanziamento della forma di previdenza complementare, mediante versamento a favore di ciascun proprio Quadro avente diritto e socio del Fondo Pensione di un importo pari:
· al 10% dell'importo della indennità funzioni direttive o di sovraintendenza di natura aziendale in vigore e corrisposto, per i Quadri di 7° e 6° livello
· al 20% dell'importo della gratifica di sovraintendenza in vigore e corrisposto, per i Quadri di 5S.
L'importo della gratifica di sovraintendenza, presa a base per la determinazione del contributo, è considerato entro il limite massimale pari alla indennità funzioni direttive o di sovraintendenza di natura aziendale nella sua misura minima erogata.
Le Societa' medesime contribuiranno, inoltre, al finanziamento mediante destinazione e contestuale versamento al Fondo Pensione, a favore di ciascun proprio Quadro avente diritto e socio del Fondo Pensione, di una quota di TFR almeno pari all'ammontare del contributo versato dalla azienda, ad eccezione dei Quadri di prima occupazione per i quali, a termini di legge, è prevista l'integrale destinazione al Fondo Pensione del TFR.
Per Quadri di prima occupazione s'intendono coloro che successivamente alla data del 28 aprile 1993 non avevano maturato alcuna anzianita' contributiva nella previdenza obbligatoria pubblica.
I contributi della Societa' sono erogati unicamente in favore dei dipendenti con qualifica di Quadro e Capo Fiat che individualmente e volontariamente hanno aderito al Fondo Pensione. Tali contributi, pertanto, non si convertiranno in alcun trattamento sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale da attribuire ai Quadri non soci del Fondo Pensione.
I Quadri che abbiano maturato almeno tre anni (cinque nei primi cinque anni di vita del Fondo) di permanenza nel Fondo hanno la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, determinando quindi la cessazione degli obblighi di apporto delle Società, ivi comprese le quote di TFR.. La riattivazione della contribuzione potrà avvenire una sola volta nell'ambito del rapporto di lavoro.
6. I Quadri soci del Fondo Pensione contribuiranno al finanziamento della forma di previdenza complementare mediante versamento al Fondo Pensione di un importo pari:
· al 10% dell'importo della indennità funzioni direttive o di sovraintendenza di natura aziendale in vigore e corrisposto, per i Quadri di 7° e 6° livello
· al 20% dell'importo della gratifica di sovraintendenza in vigore e corrisposto, per i Quadri di 5S.
L'importo della gratifica di sovraintendenza, presa a base per la determinazione del contributo, è considerato entro il limite massimale pari alla indennità funzioni direttive o di sovraintendenza di natura aziendale nella sua misura minima erogata.
L'importo dei contributi, sia a carico delle Società che a carico dei Quadri e Capi, non potrà essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione nazionale della categoria di appartenenza.
L'obbligo di versare contributi e quote di TFR come definito dal presente accordo e dallo Statuto del Fondo è incompatibile con obblighi nei confronti di altri fondi pensione a cui il Quadro, avendone diritto ed in costanza di rapporto di lavoro, aderisca. Pertanto, qualora il Quadro si iscriva ad altro fondo con conseguente obbligo di versamento di contribuzione da parte della Società sua datrice di lavoro, non dovrà più essere versato al Fondo Pensione dei Quadri e Capi Fiat alcun contributo e quota di TFR, nè verrà riconosciuto alcun trattamento sostitutivo a favore del Quadro.
7. Le Parti, valutato il panorama delle possibilita' di investimento dei contributi costituenti il patrimonio del Fondo Pensione così come rappresentato dalle vigenti disposizioni di Xxxxx, nell'ottica di realizzare la migliore tutela del sistema pensionistico complementare nel primario interesse dei soci beneficiari, ritengono che - nella fase di avvio - il costituendo Fondo Pensione gestisca le proprie risorse mediante opportune convenzioni con imprese assicurative autorizzate all'esercizio del ramo vita che opereranno a termini di legge con ricorso al ramo VI, punto A - fondi collettivi per l'erogazione di prestazioni, in caso di morte, di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
Gli investimenti del Fondo non dovranno mai avere natura speculativa e dovranno cogliere le migliori opportunità di mercato in coerenza con l'andamento dello stesso e con gli obiettivi di contenimento del rischio. Il Consiglio di Amministrazione definisce criteri e limiti di investimento coerenti con le previsioni del decreto del
Ministro del Tesoro n°703/96, mantenendo le proprie prerogative in merito alla definizione e delibera delle politiche di investimento, nel rispetto degli indirizzi generali espressi e deliberati dall'Assemblea dei soci.
8. Le Parti concordano sul criterio della contribuzione definita che assicura la forma di corrispettivita', così come espresso a termine di legge. Le prestazioni garantite dal Fondo Pensione rispondono a tali criteri, saranno vincolate al raggiungimento del diritto a prestazioni pensionistiche per vecchiaia ed anzianita' così come stabilite nel regime obbligatorio, con le deroghe previste per legge e per statuto e regolamento, con specifiche previsioni in materia di anticipazioni, facolta' di opzione per la trasformazione della rendita in capitale, per il riscatto e per il trattamento in favore dei superstiti.
Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia, consentite al raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, si realizzeranno raggiunto un minimo di 5 anni di partecipazione al Fondo Pensione.
Le prestazioni pensionistiche per anzianita' sono consentite raggiunto il requisito di almeno 15 anni di partecipazione al Fondo Pensione con versamenti di contributi e di una eta' di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
Sono considerati periodi di partecipazione al Fondo sia i periodi di regime contributivo pieno che quelli a regime ridotto o assente in riferimento a condizioni inerenti il rapporto di lavoro del Quadro, ivi compresi i periodi derivanti da trasferimenti da altri fondi pensione e con la sola esclusione dei periodi di sospensione volontaria della contribuzione.
Condizione necessaria per il conseguimento di tali prestazioni è la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto all'iscrizione al Fondo.
Saranno consentite anticipazioni a fronte di eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile, ai soci del Fondo Pensione per i quali da almeno 8 anni si siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto.
L'anticipazione sara' consentita nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente alla capitalizzazione di quote di TFR di sua pertinenza.
Le richieste saranno soddisfatte nell'ambito dei limiti numerici annuali previsti all'art. 1 della Legge 29.5.1982, n. 297.
Il socio del Fondo Pensione titolare del diritto avra' la facolta' di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore alla quota prevista dalla Legge.
Il socio, in occasione della domanda di liquidazione delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia o anzianita', può chiedere la costituzione di una rendita reversibile a favore di una delle persone che, in quel momento, avrebbero diritto al trattamento di reversibilita' nella assicurazione generale obbligatoria.
9. Il Fondo Pensione rispettera', nella composizione dei propri organi di amministrazione e di controllo, il criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei Quadri. I rappresentanti dei Quadri saranno individuati con metodo elettivo secondo modalita' definite da statuto e regolamento.
Nella fase costitutiva i soci promotori previsti in numero di 5 in rappresentanza delle Societa' ed in numero di 5 in rappresentanza dei Quadri, designati dalla Associazione Quadri e Capi, si costituiranno nel primo Consiglio di Amministrazione nominando un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario nonché un Collegio dei Revisori costituito da 4 membri effettivi e da 2 supplenti con compiti e doveri previsti all'art. 2402 e seguenti del c.c. .
Tale Consiglio di Amministrazione avra' il compito di:
* promuovere ed acquisire la raccolta delle adesioni individuali dei Quadri
* procedere alle operazioni di elezione della meta' dei componenti dell'Assemblea del Fondo Pensione, previa nomina di un comitato elettorale
* provvedere agli adempimenti di legge necessari alla autorizzazione all'esercizio del Fondo Pensione.
Il primo Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino alla avvenuta elezione dei componenti l'assemblea, nell'ambito della quale xxxx' nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.
La fase costitutiva non si protrarra' oltre 6 mesi dalla effettiva data di autorizzazione all'esercizio di attivita'. Sono organi del Fondo Pensione:
- Presidente e Vice Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Assemblea
- Collegio dei Revisori
L'Assemblea dei soci è formata da 40 rappresentanti di cui 20 nominati dalle Società e 20 eletti dagli altri soci.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da 8 membri eletti dall'Assemblea, 4 dai rappresentanti dei Quadri soci e 4 dai rappresentanti delle Società.
Il Collegio dei Revisori è composto da 4 membri effettivi e da 2 supplenti, eletti dall'Assemblea su base paritetica. Xxxxx, attribuzioni, poteri inerenti agli organi del Fondo Pensione sono esplicitate nei relativi articoli dello statuto sociale.
10. Il tempo relativo alle riunioni delle Assemblee e dei Consigli di Amministrazione del Fondo Pensione, ivi compreso il tempo strettamente afferente al trasferimento personale dal luogo di lavoro a quello di riunione e ritorno, è a carico dell'azienda se coincidente con l'orario di lavoro.
Le spese di trasferta eventualmente sostenute per le partecipazioni alle riunioni sono a carico delle Societa' di appartenenza, nella misura e con modalita' dalle stesse previste in analoghe circostanze.
11. Il regolamento elettorale deve essere approvato dal primo Consiglio di Amministrazione insediato.
I candidati agli organi collegiali e, comunque, alla responsabilita' del Fondo Pensione, debbono attestare i requisiti previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di onorabilita' e professionalita', in riferimento ai criteri di legge.
Le elezioni avverranno a lista unica, per ordine alfabetico, con l'indicazione della Societa' di appartenenza. Ogni elettore può votare qualsiasi candidato compreso nella lista.
Le scelte da esprimere potranno essere al massimo 4.
Gli elettori dovranno votare per la costituzione della Assemblea con 20 seggi disponibili che saranno assegnati in base al maggior numero di voti ottenuti.
Le prime elezioni dovranno essere realizzate nella fase costitutiva.
Nelle fasi di rinnovo successive le elezioni dovranno essere realizzate non oltre 1 mese dalla data di decadenza triennale della Assemblea.
Il regolamento elettorale per l'elezione dei membri dell'Assemblea, in rappresentanza dei Quadri, definisce le modalita' di attuazione delle elezioni ed è allegato e parte integrante del presente accordo.
12. Il socio che perde i requisiti per essere iscritto al Fondo Pensione può richiedere che la sua posizione individuale, costituita dalla contribuzione versata comprensiva delle quote di TFR e dai rendimenti degli investimenti ottenuti dal Fondo, sia trasferita:
* al Fondo Pensione a cui lo stesso Xxxxxx si iscrive in relazione ad una nuova attivita'
* ad un Fondo Pensione aperto.
Il Quadro che lascia il Fondo Pensione per sua libera scelta senza che siano venuti meno i requisiti di partecipazione, può richiedere il trasferimento della sua posizione ad un Fondo Pensione aperto qualora abbia versato contributi al Fondo Pensione per almeno 3 anni (5 nei primi 5 anni di vita del Fondo).
Il trasferimento ad un Fondo Pensione aperto, non comporta per il datore di lavoro alcun obbligo di versamento di contributi e di quote di TFR a tale Fondo Pensione, né il riconoscimento di trattamenti sostitutivi a favore del Quadro.
Il trasferimento delle posizioni individuali avverra' per trasmissione diretta dal Fondo Pensione al nuovo Fondo disciplinato dalla stessa normativa di legge.
L'opzione di trasferimento ad un Fondo Pensione aperto potra' essere esercitata esclusivamente al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno.
13. E' previsto, a seguito di richiesta dell'avente diritto, il riscatto della posizione individuale unicamente nei seguenti casi:
A. Morte del socio iscritto al Fondo Pensione.
Hanno diritto di fruire di questo istituto le persone indicate dalla legge.
In mancanza di questi soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo che la utilizzera' per i propri fini istituzionali.
B. Dai soci che, raggiunto il diritto di pensionamento in regime di assicurazione generale obbligatoria, non hanno ancora maturato il diritto di trattamento di pensione complementare a carico del Fondo Pensione
C. Dai soci che, persa tale qualifica , non richiedono il trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione.
14. I Quadri in sede di adesione al Fondo Pensione dovranno dare esplicita delega a trattenere dalla propria retribuzione le quote di contributo al Fondo Pensione e di contributo alle spese del Fondo così come definite dal Consiglio di Amministrazione. Le Aziende si impegnano contestualmente ad effettuare tali trattenute ed al conseguente versamento al Fondo Pensione delle stesse. Nella fase costitutiva, e successivamente, le Parti concordano per il versamento una tantum dell'importo di lire 10.000 a titolo di quota spese da parte di ogni Quadro iscritto.
Analogo versamento verrà effettuato dalle Aziende per ogni Quadro iscritto.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, con specifica delibera in materia dovrà determinare ulteriori quote di spesa a carico dei soci, allo scopo di far fronte al pagamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, stabilita dalla legge 335/95 e ad altri eventuali oneri previsti dalla Legge. Tali quote di spesa potranno essere differenziate fra Società e Quadri, annuali e una tantum.
Le quote di contribuzione a carico delle Società e dei Quadri per il titolo di cui sopra non saranno, in ogni caso, di ammontare complessivo superiore all'1% annuo delle basi retributive di computo previste per le contribuzioni al Fondo previste ai punti 5. e 6. del presente accordo.
Gli oneri di gestione e funzionamento del Fondo Pensione si intendono a carico del Fondo stesso.
15. In considerazione dei tempi tecnici necessari ad insediare gli organi elettivi di amministrazione e controllo del Fondo e quindi procedere alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività, le parti sottoscritte convengono che le quote contributive a carico delle Società e dei Quadri avranno decorrenza comunque dal 1.1.1998 e saranno prelevate e versate al Fondo secondo modalità concordate a seguito di avvenuta autorizzazione qualora la stessa dovesse pervenire in data successiva a quella sopraindicata.
16. Il presente accordo vincola tutte le Parti stipulanti ed ha durata indeterminata dalla data di stipula, salva disdetta scritta da parte di ciascun contraente con preavviso di almeno 90 giorni.
Il contenuto dell'accordo dovra' essere riesaminato qualora, in generale per effetto di leggi e provvedimenti e, più in particolare, a seguito di decretazioni emanate dai ministeri competenti, abbiano a verificarsi eventi tali da incidere obiettivamente sulla normativa delineata.
Analogamente si procederà per la disciplina di specifiche fattispecie soggette a normativa e/o ulteriore chiarimento da parte degli enti di competenza per quanto attiene le norme statutarie e regolamentari.
L'allegato Statuto del Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Torino, 1°Dicembre 1997
Per le Società Per l'Associazione Quadri e Capi Fiat