Assicurazione Multirischio per Artigiani e Piccole Imprese
Assicurazione Multirischio per Artigiani e Piccole Imprese
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "GENERATTIVITÀ"
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali
S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi degli artigiani e della piccola industria.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all’interno di quelle previste dalle seguenti sezioni:
Possono essere assicurati a scelta del Contraente: Le principali esclusioni sono relative a:
I danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate Terremoti e inondazioni; in polizza) derivanti da: Atti di guerra e invasione;
- incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori; Radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
- fenomeni atmosferici; Smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di
- atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio incendio;
organizzato), scioperi e tumulti popolari; Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura di impianti idrici; Dolo dell’Assicurato;
- correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna; Xxxxx alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio I danni materiali e diretti da qualsiasi evento accidentale ai beni rientranti nella determinato da usura;
partita Apparecchiature Elettroniche; Danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancato godimento o riduzioni di
Le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall’azienda in reddito atteso)
conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del primo alinea; Guasti o rotture di origine meccanica;
Una diaria per interruzione, totale o parziale, dell’attività aziendale in Inoltre limitatamente alla partita Apparecchiature Elettroniche:
conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del primo alinea; Difettosità originaria del prodotto e usura;
Le somme dovute a terzi dall’azienda a titolo di responsabilità civile a seguito Smontaggio e/o montaggio non connessi a manutenzione; di danni materiali causati da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati. Furto.
Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.
Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali. Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia, a seconda della garanzia, l’importo in cifra fissa stabilito nel contratto che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri, oppure il numero di giorni di interruzione dell’attività stabilito nel contratto trascorso il quale matura il diritto all’indennizzo) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda della prestazione attivata.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
In subordine alla sezione Incendio possono essere assicurati dal Contraente i danni
materiali e diretti ai beni rientranti nella partita Macchinario: Le principali esclusioni sono relative a:
A seguito di guasti o rotture di origine meccanica; Terremoti e inondazioni;
Di origine elettrica. Atti di guerra e invasione;
Radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali. Dolo dell’Assicurato; Usura;
Smontaggio e/o montaggio non connessi a manutenzione;
Danni indiretti (mancato godimento o riduzioni di reddito atteso).
Alcune delle suddette esclusioni sono, i tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
In subordine alla Sezione Incendio possono essere assicurate le seguenti prestazioni di
assistenza nel caso i beni aziendali siano colpiti da un sinistro: Le principali esclusioni riguardano i sinistri provocati o dipendenti da:
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Invio di un idraulico, elettricista, fabbro, serrandista, frigorista, vetraio, Guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità sorvegliante per interventi di emergenza; naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
Interventi di emergenza per danni da acqua; provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Fornitura temporanea di energia elettrica; Dolo dell’assicurato;
Rientro anticipato del titolare. Suicidio o tentato suicidio.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda della prestazione attivata.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Sono assicurati i danni materiali e diretti ai beni rientranti nella partita
Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento a seguito di: Le principali esclusioni sono relative a: Asportazione degli stessi in occasione di furto o di rapina realizzati o tentati; Terremoti e inondazioni; Danneggiamento degli stessi in occasione di furto o di rapina realizzati o Atti di guerra e invasione;
tentati. Radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
Sono inoltre assicurati: Smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di I guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che incendio;
contengono le cose assicurate; Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
Il rimborso delle spese per la sostituzione di serrature a seguito di Danni a impianti e apparecchi elettrici ed elettronici per effetto di corrente o smarrimento o sottrazione delle chiavi. scariche elettriche;
Danni determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
Sono disponibili garanzie opzionali. Danni indiretti (mancato godimento o riduzioni di reddito atteso);
Danni occorsi quando i locali che le contengono i beni rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (8 gg. per denaro e titoli di credito in genere).
Alcune delle suddette esclusioni sono, i tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Possono essere assicurate dal Contraente: Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:
Le somme dovute a terzi dall’azienda a titolo di responsabilità civile a Dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o verificatisi in seguito di danni materiali e/o danni corporali: connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo,
- in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l’Assicurato si Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici, avvalga) nello svolgimento dell’attività dichiarata; Dall’amianto o prodotti contenenti amianto,
- in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali ove essa si svolge; Da detenzione od impiego di esplosivi,
Le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai prestatori di Circolazione stradale dei veicoli a motore, lavoro nello svolgimento dell’attività dichiarata. Da furto e a cose da incendio;
E’ compresa la responsabilità personale dei dipendenti dell’azienda. Da prodotti fabbricati dopo la consegna a terzi.
In via generale sono esclusi anche danni alle cose detenute dall’assicurato.
Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali. La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.
Alcune delle suddette esclusioni sono, i tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.
Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all’Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
In subordine alla Sezione Responsabilità Civile possono essere assicurate le somme Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:
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dovute a terzi dall’azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o Dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o verificatisi in
danni corporali causati, dopo la consegna a terzi, da difettosità dei prodotti indicati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo,
polizza per i quali l’azienda abbia la qualifica di produttore. Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici, Dall’amianto o prodotti contenenti amianto,
Sono disponibili garanzie opzionali. Da detenzione od impiego di esplosivi,
Direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche, Risarcimenti a carattere punitivo.
La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali
rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.
Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all’Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Sono assicurate le spese per legali, periti ecc. sostenute dal titolare e/o dai dipendenti Le principali esclusioni riguardano le vertenze relative a: dell’azienda per vertenze, stragiudiziali e giudiziali, in cui essi siano coinvolti a seguito di Diritto tributario e fiscale;
taluni illeciti civili, penali e amministrativi compiuti nello svolgimento dell’attività dichiarata. Contraffazioni di marchio e violazioni di, diritto di brevetto, d’autore o di
esclusiva nonché concorrenza sleale;
Sono disponibili garanzie opzionali. Rapporti fra soci e/o amministratori;
Rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con compagnie di assicurazione;
Circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
Tumulti popolari, fatti bellici, atti di vandalismo; Diritto di famiglia, successioni e donazioni.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Sezioni Incendio, Guasti Macchine, Furto e Assistenza: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Sezione Responsabilità Civile: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo (se i danni non riguardano prestatori di lavoro sono esclusi USA e Canada).
Sezione Responsabilità Civile Prodotti: la garanzia opera per i prodotti consegnati in tutto il mondo esclusi USA, Canada e Messico, nonché per i danni verificatisi in tutto il mondo esclusi USA, Canada e Messico.
Sezione Tutela Giudiziaria: la garanzia vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Con riferimento alla Sezione Furto è necessario presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto.
L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo assicurativo.
Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. E’ possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.
Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).
La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.
In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso. La garanzia RC Prodotti in generale opera per le richieste di risarcimento pervenute, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.
Relativamente alla garanzia “Sovraccarico Neve” della Sezione Incendio, per l’operatività della copertura è necessario che trascorra un periodo di tempo prima che la garanzia stessa sia operante.
La garanzia Tutale Giudiziaria, limitatamente alle vertenze non derivanti da illeciti extracontrattuali o da procedimenti penali, opera per gli inadempimenti verificatisi dopo 90 giorni dalla decorrenza del contratto. In ogni caso opera per i sinistri denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso. Inoltre in caso di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l’efficacia della garanzia Tutela Giudiziaria viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.
In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.
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Generali Italia S.p.A.
GENERATTIVITÀ
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi della Produzione Mod. GA99/06
Contraente Xxxxxxx X.
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Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA99/06
Edizione 01.06.2017 Pagina di
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Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
I. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato sotto qui precisato: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo/ Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto Importo espresso in misura percentuale che l'Assicurato tiene a suo carico. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Generali Italia S.p.A.
Apparecchiature Elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione non al servizio esclusivo di singole macchine – personal computer, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti telefonici – altre apparecchiature per ufficio che abbiano componentisca elettronica.
Sono compresi i “Supporti informatici” residenti, escluso quanto indicato alle voci “Archivi informatici” e “Programmi in licenza d’uso”.
Non sono considerate “Apparecchiature elettroniche”: le componenti elettroniche integrate in impianti e macchinari o progettualmente dedicate al controllo di una specifica macchina.
Archivi Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli “Archivi informatici” e “Programmi in licenza d’uso”.
Archivi informatici Dati e “Programmi di utente” per Apparecchiature elettroniche”, contenuti su “Supporti informatici”.
Armadi forti Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
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- peso minimo 100 kg.
Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA99/06
Edizione 01.06.2017 Parte Comune - Pagina 3 di
GENERATTIVITÀ - PARTE COMUNE
Casseforti mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
Centrale
di Telesorveglianza
Sistema operativo al quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rivelazione (antincendio, antintrusione, rapina, tvcc ecc.) ed in grado di provvedere, mediante personale opportunamente addestrato, alla gestione degli allarmi.
Contratto di assistenza Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione
tecnica
preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell’area) compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme.
Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune.
È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Macchinario – Attrezzatura – Arredamento”.
Furto Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Infiammabili - i gas combustibili come, ad esempio, l’acetilene, il metano, l’etano, ecc.;
- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
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Parte Comune Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
Lastre esterne Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all’esterno su vetrine, porte, finestre o insegne infisse nei fabbricati, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Lastre interne Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico che non rientrano nella definizione di “Lastre esterne”. Sono comprese le fonti di luce non costituenti insegna.
Macchinario - Attrezzatura - Arredamento
Xxxxxxxx, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nella definizione di “Fabbricati”, serbatoi e silos non in muratura, mezzi di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, vestiario, arredamento, mobilio, cancelleria, “Apparecchiature elettroniche”.
Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e qualora aggiunti dall’Assicurato locatario:
- i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme;
- tappezzerie, rivestimenti, serramenti.
È escluso quanto indicato alle voci “Archivi”, “Archivi informatici”, “Programmi in licenza d’uso”, “Modelli e stampi” e “Valori”.
Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, in riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione. Nel valore delle merci sono compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
Modelli e stampi Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Partita Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un unico capitale.
Programmi di utente Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai “Computer” che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati, leggibili a macchina e memorizzabili su “Supporti informatici”.
Programmi in licenza d’uso
Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai “Computer” che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su “Supporti informatici”.
Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati in polizza.
Serramenti Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
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Supporti informatici Schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.
Condizioni di assicurazione GenerAttività
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Tetto - Copertura - Solai
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature
Xxxxxx Xxxxxx, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza
Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
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Parte Comune Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005
– Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 2.3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
Art. 2.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile
Art. 2.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile.
Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di trenta giorni. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo).
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.
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Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società (tranne il caso di polizza regolabile) rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
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Art. 2.7 Indicizzazione
Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all’indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di agosto dell’anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adeguamento inviando raccomandata all’altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.
Art. 2.8 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) con il massimo di un anno e così succesivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto
Art.2.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Sono salve specifiche discipline previste nell’ambito delle singole Sezioni.
Art. 2.10 Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società
Art. 2.11 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o dei loro aventi diritto.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di
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Contraente: Polizza n:
mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 2.12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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mod. GA99/06
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3. CODICI ATTIVITÀ
Art. 3.1 Codici attività
Le Sezioni Incendio, Guasti Macchine, Furto, Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e Tutela giudiziaria, se operanti, sono prestate in base all’esplicita dichiarazione dell’Assicurato che il genere di attività esercitata nel laboratorio o nell’industria si identifica con quella individuata nell’elenco che segue attraverso il codice attività, che compare nell’apposita casella esistente in polizza.
Ove nell’elenco non siano descritte attività ma prodotti si intende “produzione, lavorazione, riparazione di ...”.
La categoria tariffaria è rappresentata, per ogni codice attività, dal numero riportato nella relativa colonna, salvo che per la Sezione Tutela giudiziaria che ha una categoria tariffaria unica e non differenziata.
Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna Sezione anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori.
È, altresì, ammesso ed assicurato (se non esplicitamente escluso) l’esercizio di attività commerciali di vendita, anche al minuto, di prodotti dell’azienda coesistenti con il laboratorio o l’industria assicurata.
Relativamente alle Sezioni Incendio e Xxxxx è ammesso ed assicurato (se non esplicitamente escluso) il deposito di merci che non sono prodotte dal laboratorio o dall’industria assicurata o che comunque non sono destinate ad entrare nel ciclo produttivo.
Relativamente alle Sezioni Incendio e Guasti Macchine, sono ammesse ed assicurate, sempre che non siano esplicitamente escluse, le seguenti operazioni di:
“confezionamento ed imballaggio – verniciatura - macinazione di sostanze combustibili – asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostimento - lavorazione del legno – autolavaggio - officina meccanica”
che siano complementari ed accessorie dell’attività principale ed utilizzate per le esclusive attività dell’impresa (anche se dette operazioni, considerate isolatamente, sono inquadrabili in una categoria tariffaria superiore a quella del codice attività indicato in polizza) e purché la superficie complessivamente coperta da ciascuna di queste attività non superi 1/5 della superficie complessiva dei piani dei fabbricati assicurati o contenente le cose assicurate.
Relativamente alle Sezioni Incendio Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, se per un'ubicazione viene indicato in polizza come Tipo Ubicazione "Magazzino/Deposito", in tale ubicazione sono ammesse le sole operazioni di confezionamento ed imballaggio e di movimentazione merci.
Relativamente alla Sezione Furto, sono ammesse ed assicurate merci appartenenti a categorie tariffarie superiori a quella indicata in polizza, fino a un massimo del 20% della somma assicurata.
Gli oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali, sono compresi col limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.
SETTORI DI ATTIVITA' | ||
1 | ALIMENTAZIONE | |
2 | METALLI | |
3 | LEGNO | |
4 | CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA | |
5 | PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE | |
6 | TESSILE E ABBIGLIAMENTO | |
7 | CHIMICA | |
8 | SERVIZI VARI |
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Contraente: Polizza n:
Settore 1 - ALIMENTAZIONE | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
BEVANDE | |||||
100 | Acque gassose e minerali - bibite analcoliche - succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi | 2 | 1 | 1 | 0 |
101 | Bevande in genere (compreso il vino), purché costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione inferiore o eguale a 35° centesimali - aceto esclusivamente di vino. | 2 | 1 | 2 | 0 |
102 | Bevande costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione superiore a 35° centesimali, comprese le distillerie | 6 | 1 | 3 | 0 |
FARINE E PASTE ALIMENTARI | |||||
120 | Riseria – molini da legumi e da riso - molini da cereali: con sistema pneumatico nella macinazione. | 7 | 1 | 2 | 1 |
121 | Riseria – molini da legumi e da riso – molini da cereali: senza sistema pneumatico nella macinazione | 11 | 1 | 2 | 0 |
130 | Paste alimentari con qualsiasi tipo di essiccatoio | 11 | 1 | 2 | 0 |
131 | Paste alimentari senza essiccatoi o con essiccatoi riscaldati a vapore o ad acqua calda | 7 | 1 | 2 | 0 |
DOLCIUMI | |||||
135 | Caramelle – cioccolato – surrogato di cioccolato - torrone - panforte – nocciolati: senza sgusciatura di frutti e senza tostatura | 6 | 1 | 2 | 0 |
136 | Caramelle – cioccolato – surrogato di cioccolato - torrone - panforte – nocciolati: con tostatura e/o sgusciatura | 8 | 1 | 2 | 0 |
140 | Biscotti – panettoni - grissini – paste dolci – pasticcerie - panifici | 7 | 1 | 2 | 0 |
141 | Patatine fritte – snack - cereali soffiati e prodotti similari. | 6 | 1 | 2 | 0 |
145 | Gelati - ghiaccio d’acqua – prodotti alimentari surgelati | 5 | 1 | 2 | 1 |
CONSERVE ALIMENTARI | |||||
150 | Marmellate – confetture – mostarde - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli – carni conservate e in scatola - estratti di carne - pesce conservato e in scatola – alimenti liofilizzati: esclusi prodotti alimentari disidratati | 5 | 1 | 3 | 1 |
155 | Prosciutti e salami | 4 | 1 | 3 | 1 |
ALIMENTI PER ANIMALI | |||||
160 | Mangimi senza impiego e senza esistenza in deposito di: foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce molini da carrube | 8 | 1 | 1 | 0 |
161 | Mangimi con impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce | 12 | 1 | 1 | 0 |
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Settore 1 - ALIMENTAZIONE | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
LATTE E DERIVATI, OLI, GRASSI, CARNI | |||||
164 | Formaggi duri | 4 | 1 | 3 | 1 |
165 | Formaggi, esclusi quelli duri- burro naturale - latterie sociali - centrali del latte - latte condensato, evaporato ed in polvere | 4 | 1 | 2 | 1 |
170 | Oli e grassi alimentari: con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e con sgusciatura di semi oleosi | 12 | 1 | 2 | 1 |
171 | Oli e grassi alimentari: senza utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e senza sgusciatura di semi oleosi | 5 | 1 | 3 | 1 |
175 | Xxxxxxx, esclusa l’assicurazione del foraggio | 3 | 1 | 3 | 2 |
ALIMENTARI DIVERSI | |||||
180 | Tè, camomilla ed altre erbe aromatiche | 12 | 1 | 3 | 0 |
185 | Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: con sgusciatura | 11 | 1 | 1 | 0 |
186 | Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: senza sgusciatura | 9 | 1 | 1 | 0 |
187 | Pulitura, cernita e calibratura di agrumi, uva e frutta da polpa | 3 | 1 | 1 | 0 |
190 | Caffè e suoi surrogati, senza preparazione di estratti idrosolubili | 6 | 1 | 3 | 0 |
195 | Sale comune (raffinazione) | 3 | 1 | 1 | 0 |
196 | Gastronomia | 6 | 1 | 2 | 0 |
199 | ALIMENTARI così come descritto in polizza | v. polizza | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx |
Xxxxxxx 0 - METALLI | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
XXXXXXX, XXXXXXX | |||||
200 | Autofficine per la riparazione di veicoli in genere e natanti a motore - elettrauto. È inoltre ammessa l’eventuale vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati | 3 | 5 | 2 | 4 |
201 | Autodemolizioni - stazioni di servizio - autolavaggi: anche con eventuali piccole riparazioni di carrozzeria purché aventi caratteristiche di accessorietà (esclusa l’esistenza di forni e reparti di verniciatura); anche con operazioni di montaggio e riparazione di pneumatici. È inoltre ammessa l’eventuale vendita di veicoli nuovi ed usati | 3 | 5 | 3 | 2 |
202 | Biciclette | 5 | 5 | 3 | 2 |
209 | Riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. È inoltre ammessa l’eventuale vendita di veicoli nuovi ed usati | 8 | 5 | 3 | 4 |
210 | Produzione di carrozzerie con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l’allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e similari). È inoltre ammessa l’eventuale vendita di veicoli nuovi ed usati | 8 | 5 | 2 | 2 |
211 | Produzione e/o allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e similari | 10 | 5 | 2 | 2 |
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Contraente: Polizza n:
Settore 2 - METALLI | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
212 | Riparazione, montaggio ed eventuale vendita di pneumatici (attività di gommista): esclusa la ricostruzione di pneumatici | 5 | 5 | 3 | 4 |
215 | Natanti con scafi in solo acciaio (esclusi quelli in legno e/o plastica) | 3 | 5 | 2 | 2 |
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA | |||||
220 | Apparecchi per radio e telecomunicazioni - radioricevitori - registratori – televisori, di qualsiasi tipo – duplicazione di nastri e videonastri | 7 | 5 | 4 | 1 |
221 | Produzione e/o assemblaggio di componenti elettronici - Laboratorio per la riparazione di elettrodomestici, audiovisivi ed apparecchiature elettroniche | 6 | 5 | 3 | 1 |
222 | Apparecchiature elettroniche - macchine per ufficio per scrivere e calcolare | 5 | 5 | 4 | 1 |
230 | Accumulatori elettrici | 6 | 5 | 3 | 2 |
OGGETTI DI METALLO | |||||
ANCHE CON MATERIALI COMBUSTIBILI PER NON OLTRE IL 5% DEL VALORE DI TUTTE LE MERCI (TALE PERCENTUALE È ELEVATA AL 30% SE IN POLIZZA, ALLA VOCE “CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI”, VIENE INDICATO IL CODICE G035, PERTANTO LA CATEGORIA TARIFFARIA INCENDIO DEVE INTENDERSI AUMENTATA DI 2 UNITÀ) | |||||
231 | Macchine agricole, edili, stradali, industriali | 3 | 5 | 2 | 2 |
232 | Macchine per caffè | 3 | 5 | 1 | 2 |
233 | Meccanismi di precisione - orologi da tavolo e da muro di metallo non prezioso - apparecchi tecnici e scientifici esclusi quelli ottici e fotografici – bilance - lucchetti e serrature – strumenti musicali | 3 | 5 | 2 | 1 |
234 | Utensileria e minuteria metallica - cuscinetti a rulli o a sfere | 3 | 5 | 3 | 1 |
235 | Oggetti (non previsti da specifica voce) di metallo anche con altri materiali incombustibili - metalli in pani, lingotti, laminati, lamiere, trafilati, profilati, funi e fili - fonderie di metalli Esclusi: oro e altri metalli preziosi, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10 nonché antimonio, berillio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, manganese, mercurio, nichel, peltro, tallio, tantalio, uranio, vanadio e wolframio | 3 | 5 | 1 | 2 |
236 | Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali (non opera la sezione Furto) | 3 | 5 | - | 1 |
237 | Oggetti di argento, berillio, cobalto, germanio, iridio, mercurio, tallio, tantalio, xxxxxx, vanadio, wolframio – bigiotteria | 3 | 5 | 4 | 2 |
238 | Oggetti di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, peltro | 3 | 5 | 3 | 2 |
239 | Elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche. Esclusi: apparecchi per radio e telecomunicazioni, radioricevitori, registratori, televisori | 3 | 5 | 3 | 2 |
240 | Armi | 3 | 5 | 4 | 2 |
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Condizioni di assicurazione GenerAttività
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Settore 2 - METALLI | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
241 | Mobili, arredamenti, serramenti metallici, armadi forti e casseforti | 3 | 5 | 1 | 2 |
242 | Macchine fotografiche ed apparecchiature ottiche | 3 | 5 | 4 | 1 |
243 | Lampadari, lampade ad incandescenza, tubi luminescenti, semiconduttori | 3 | 5 | 3 | 2 |
244 | Motori, compresi fuoribordo per natanti | 3 | 5 | 3 | 2 |
VARIE | |||||
245 | Laboratorio di odontotecnico anche con eventuale studio dentistico | 5 | 5 | 2 | 1 |
246 | Maniscalco | 5 | 5 | 1 | 1 |
247 | Laboratorio ortopedico | 5 | 5 | 3 | 1 |
299 | METALLI così come descritto in polizza | v. polizza | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx |
Xxxxxxx 0 - LEGNO | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
LAVORAZIONI PRIMARIE, PRODOTTI INTERMEDI | |||||
300 | Segheria di tronchi: compresa l’assicurazione di tronchi all’aperto | 5 | 6 | 1 | 2 |
301 | Segheria di tronchi: esclusa l’assicurazione di tronchi all’aperto | 7 | 6 | 1 | 2 |
315 | Palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno (per la sola installazione vedi codice) | 8 | 6 | 1 | 2 |
320 | Serramenti in legno - masselli in legno grezzo | 10 | 6 | 1 | 2 |
325 | Produzione di compensati, lastre e fogli per impiallacciature: compresa l’assicurazione di tronchi all’aperto | 7 | 6 | 1 | 2 |
326 | Produzione di compensati, lastre e fogli per impiallacciature: esclusa l’assicurazione di tronchi all’aperto | 9 | 6 | 1 | 2 |
327 | Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti | 8 | 6 | 1 | 2 |
335 | Produzione di pannelli truciolari a base di legno: compresa l’assicurazione di tronchi all’aperto | 8 | 6 | 1 | 2 |
336 | Produzione di pannelli truciolari a base di legno: esclusa l’assicurazione di tronchi all’aperto | 10 | 6 | 1 | 2 |
345 | Paniforti (pannelli listellari) | 10 | 6 | 1 | 2 |
350 | Nobilitazione (applicazione a compensati, a paniforti e pannelli truciolari di: laminati plastici o fogli, pellicole e lastre di materia plastica, carte anche resinate o tessuti resinati nonché‚ di lastre o fogli per impiallacciatura) | 8 | 6 | 1 | 2 |
MOBILI | |||||
351 | Produzione di mobili mediante operazioni di assemblaggio di pannelli prodotti altrove | 9 | 6 | 1 | 2 |
355 | Mobili ed arredamenti in legno non imbottiti, anche con impiego di laminati plastici, di metalli, di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg | 11 | 6 | 1 | 2 |
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Contraente: Polizza n:
Settore 3 - LEGNO | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
356 | Mobili in legno imbottiti (divani, poltrone, salotti, ecc.), anche con impiego di altri materiali | 12 | 6 | 1 | 2 |
VARIE | |||||
365 | Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero: senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero | 13 | 6 | 1 | 1 |
366 | Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero: senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero. Il tutto con sughero grezzo per non oltre il 30% del valore di tutte le merci | 12 | 6 | 1 | 1 |
369 | Strumenti musicali in legno | 12 | 6 | 1 | 1 |
370 | Falegnameria - oggetti di legno non indicati nelle voci precedenti, anche con altri materiali combustibili | 12 | 6 | 2 | 2 |
375 | Natanti in legno e/o plastica | 10 | 6 | 2 | 2 |
399 | LEGNO così come descritto in polizza | v. polizza | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx |
Xxxxxxx 0 - CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
INDUSTRIE CARTARIE | |||||
400 | Pasta di legno meccanica: compresa l’assicurazione dei tronchi all’aperto | 4 | 3 | 1 | 2 |
401 | Pasta di legno meccanica: esclusa l’assicurazione dei tronchi all’aperto | 7 | 3 | 1 | 2 |
405 | Cartotecnica (astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e/o di cellophane, ecc.), anche con plasticatura | 9 | 3 | 1 | 1 |
411 | Modelli in carta e cartone senza produzione delle materie prime | 6 | 3 | 1 | 1 |
412 | Carte e cartoni bitumati o catramati con qualsiasi processo | 12 | 3 | 1 | 2 |
INDUSTRIE TIPOGRAFICHE | |||||
415 | Laboratori per matrici litografiche | 7 | 3 | 1 | 1 |
420 | Litografia, tipografia, serigrafia, tipolitografia, legatoria, flessografia | 6 | 3 | 1 | 1 |
421 | Fotografia, fotoincisioni | 7 | 3 | 1 | 2 |
425 | Carte da parati | 6 | 3 | 1 | 2 |
INDUSTRIE DEI PELLAMI | |||||
430 | Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 10 | 3 | 4 | 3 |
431 | Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo. Esclusi prodotti finiti | 10 | 3 | 2 | 3 |
432 | Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 7 | 3 | 4 | 2 |
433 | Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo. Esclusi prodotti finiti | 7 | 3 | 2 | 2 |
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Condizioni di assicurazione GenerAttività
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Edizione 01.06.2017 Parte Comune - Pagina di
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Settore 4 - CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
434 | Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: con impiego di infiammabili esclusivamente per il finissaggio dei colori | 8 | 3 | 4 | 3 |
435 | Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali: con impiego di infiammabili esclusivamente per il finissaggio dei colori. Esclusi prodotti finiti | 8 | 3 | 2 | 3 |
436 | Articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale (valigerie, pelletterie, ecc.) escluse le calzature | 7 | 3 | 4 | 1 |
INDUSTRIE DELLA CALZATURA | |||||
437 | Calzature di gomma, di gomma e tela con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo; con impiego di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg | 10 | 3 | 3 | 1 |
438 | Calzature in cuoio o in pelle naturale od artificiale escluse le calzature di gomma, di gomma e tela: senza l’iniezione della soletta in materia plastica | 8 | 3 | 3 | 1 |
439 | Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici): in cuoio, pelle naturale od artificiale | 7 | 3 | 3 | 1 |
440 | Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici): anche in materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg | 9 | 3 | 3 | 1 |
441 | Riparazione di calzature | 7 | 3 | 1 | 1 |
442 | Calzature in genere, escluse le calzature di gomma, di gomma e tela: senza l’iniezione della soletta in materia plastica espansa | 9 | 3 | 3 | 1 |
443 | Calzature e parti per calzature in genere | 11 | 3 | 3 | 1 |
INDUSTRIE DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA | |||||
444 | Oggetti, pani, lastre di materia plastica espansa o alveolare, di gomma spugna o microporosa | 13 | 3 | 1 | 1 |
445 | Oggetti di materia plastica non espansa né alveolare senza produzione delle resine | 9 | 3 | 2 | 1 |
446 | Taglio, cucitura: di tessuti gommati, cerati o catramati, plasticati, di fogli di materiale plastico. Esclusa la produzione di articoli d’abbigliamento | 8 | 3 | 2 | 1 |
447 | Plasticatura di qualsiasi tipo di oggetti | 9 | 3 | 2 | 1 |
448 | Plasticatura di soli oggetti incombustibili | 6 | 3 | 2 | 1 |
450 | Oggetti di gomma naturale o sintetica esclusa gomma spugna o microporosa | 10 | 3 | 1 | 1 |
455 | Produzione e ricostruzione di pneumatici, compresa vulcanizzazione | 11 | 3 | 3 | 2 |
VARIE | |||||
466 | Occhiali (diversi da quelli rientranti nel Settore Metallo). Esclusa l’esistenza sia in lavorazione che in deposito di celluloide | 9 | 3 | 4 | 1 |
470 | Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cinefotografico (per l’assicurazione della pellicola impressionata, la Società risponde dei danni alle cose assicurate limitatamente al valore del supporto) | 5 | 3 | 3 | 1 |
475 | Ombrelli | 8 | 3 | 2 | 1 |
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Contraente: Polizza n:
Settore 4 - CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
480 | Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga | 6 | 3 | 2 | 1 |
490 | Produzione di lampadari esclusivamente mediante assemblaggio di parti, anche in materiale combustibile, purché altrove prodotte | 6 | 3 | 1 | 1 |
491 | Lampadari di qualsiasi materiale e con qualsiasi processo | 9 | 3 | 1 | 1 |
492 | Fiori artificiali | 9 | 3 | 1 | 1 |
499 | CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA così come descritto in polizza | v. polizza | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx |
Xxxxxxx 0 - PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
TERRE PIETRE E LEGANTI | |||||
500 | Lavorazione di pietre e marmi | 1 | 7 | 1 | 2 |
510 | Smalti silicei e vetrosi | 1 | 7 | 1 | 2 |
520 | Calci e gesso | 2 | 7 | 1 | 2 |
TERRECOTTE | |||||
530 | Laterizi – refrattari: senza incastellatura combustibile | 4 | 7 | 1 | 2 |
540 | Terrecotte, grès, ceramiche, porcellane e maioliche per l’edilizia | 4 | 7 | 1 | 2 |
541 | Ceramiche, porcellane e maioliche | 4 | 7 | 2 | 2 |
MANUFATTI PER L'EDILIZIA - VETRI | |||||
550 | Manufatti per l’edilizia a base di calce, cemento e gesso. Esclusa l’esistenza sia in lavorazione che in deposito di materie plastiche espanse od alveolari | 1 | 7 | 2 | 2 |
560 | Manufatti per l’edilizia, anche con impiego di materie plastiche espanse o alveolari | 12 | 7 | 1 | 2 |
570 | Oggetti di vetro o cristallo | 6 | 7 | 1 | 2 |
571 | Lastre di vetro o cristallo | 6 | 7 | 1 | 2 |
572 | Lenti ottiche | 6 | 7 | 4 | 1 |
VARIE | |||||
573 | Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abradenti | 5 | 7 | 1 | 2 |
574 | Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia. | 5 | 7 | 1 | 2 |
575 | Guarnizioni attrito per freni e frizioni | 5 | 7 | 1 | 2 |
599 | PIETRE – LEGANTI – VETRI – TERRECOTTE così come descritto in polizza | v. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx |
00
Condizioni di assicurazione GenerAttività
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Settore 6 - TESSILE E ABBIGLIAMENTO | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
FILATURA | |||||
600 | Fibre artificiali e sintetiche: filatura e torcitura. Esclusa la produzione delle fibre stesse | 9 | 2 | 2 | 0 |
605 | Canapa, lino, iuta: filatura con qualsiasi operazione. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione | 12 | 2 | 2 | 0 |
606 | Xxxxxx, xxxx, iuta: filatura senza maciullatura, né stigliatura, né rompitura, né ammorbidimento o cardatura, né pettinatura | 7 | 2 | 2 | 0 |
610 | Cotone o miste di cotone: filatura con qualsiasi operazione. Escluso l’uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti | 11 | 2 | 2 | 0 |
611 | Cotone o miste di cotone: filatura senza apritura, né mischia, né battitura, né allupatura, né cardatura. Escluso l’uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti | 6 | 2 | 2 | 0 |
615 | Seta anche mista con altre fibre: filande senza impiego di cascami e senza bozzoliere | 6 | 2 | 2 | 0 |
616 | Seta anche mista con altre fibre: filande con qualsiasi operazione | 11 | 2 | 2 | 0 |
620 | Fibre di qualsiasi tipo, cascami, garnettato, sfilacciato: filatura senza uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione | 12 | 2 | 1 | 0 |
625 | Lana con impiego di fibre nuove e/o rigenerate, anche con l’utilizzo (in quantitativi minori) di fibre di altra natura: filatura con qualsiasi operazione. Le operazioni di sfilacciatura e/o garnettatura sono escluse | 9 | 2 | 2 | 0 |
626 | Xxxx con impiego di fibre nuove, anche con l’utilizzo (in quantitativi minori) di fibre di altra natura: filatura senza mischia, né battitura, né alluppatura, né cardatura; filatura a pettine. Le operazioni di sfilacciatura e/o garnettatura sono escluse | 5 | 2 | 2 | 0 |
APPARECCHIATURA DI FILATI | |||||
630 | Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.): inclusa incollatura | 9 | 2 | 3 | 0 |
631 | Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.): esclusa incollatura | 5 | 2 | 3 | 0 |
TESSUTI | |||||
635 | Tessitura (anche a maglia) esclusivamente di filati. Esclusa la produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti | 5 | 2 | 2 | 0 |
636 | Tessuti spugna e veli: con qualsiasi processo | 7 | 2 | 3 | 0 |
637 | Tessitura di qualsiasi tipo. Esclusa la produzione di garze e di tappeti | 8 | 2 | 4 | 0 |
APPARECCHIATURA DI TESSUTI | |||||
640 | Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, bruciapelo, ecc.). Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione | 12 | 2 | 4 | 0 |
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Contraente: Polizza n:
Settore 6 - TESSILE E ABBIGLIAMENTO | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
641 | Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, ecc.): senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo né spalmatura od impregnazione. | 5 | 2 | 4 | 0 |
VARIE | |||||
645 | Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre e fiocco | 6 | 2 | 1 | 1 |
646 | Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di filati | 5 | 2 | 3 | 1 |
647 | Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di tessuti, di abiti | 5 | 2 | 4 | 1 |
648 | Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre rigenerate e/o di stracci. Escluso l’uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione | 10 | 2 | 1 | 1 |
649 | Laboratori per matrici serigrafiche per tessuti | 6 | 2 | 1 | 1 |
650 | Sfilacciatura esclusivamente in bagno d’acqua - garnettatura. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione | 11 | 2 | 1 | 0 |
656 | Tappezzerie, senza operazioni di imbottiture, tendaggi e simili articoli per la casa | 6 | 2 | 3 | 1 |
657 | Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture: anche con impiego di piume, di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg | 9 | 2 | 2 | 1 |
658 | Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture: anche con impiego di piume, di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa | 11 | 2 | 2 | 1 |
660 | Cordaggi, garze e feltri di qualsiasi tipo | 10 | 2 | 1 | 0 |
662 | Passamaneria, nastri, merletti, trine e ricami | 5 | 2 | 3 | 0 |
665 | Tappeti (esclusi quelli di feltro e di gomma), stuoie: con materia prima costituita esclusivamente da filati di qualsiasi tipo | 7 | 2 | 3 | 0 |
666 | Tappeti, stuoie: di qualsiasi tipo esclusi quelli in materia plastica espansa o alveolare | 12 | 2 | 3 | 0 |
667 | Oggetti di paglia, vimini, truciolo o erbe palustri | 12 | 2 | 1 | 1 |
668 | Oggetti di peluche con qualsiasi processo. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione | 12 | 2 | 2 | 1 |
669 | Capelli naturali, parrucche e posticci di capelli naturali | 8 | 2 | 3 | 1 |
ABBIGLIAMENTO | |||||
670 | Abiti e confezioni in genere anche con parziale imbottitura (esclusi quindi i piumoni, le giacche a vento e le confezioni imbottite in genere, anche se in solo deposito), senza impiego di tessuti gommati o cerati; maglierie (escluse elastiche), biancheria per abbigliamento. Escluse le pellicce | 5 | 2 | 4 | 0 |
671 | Confezioni in tessuto elastico, bretelle | 11 | 2 | 1 | 0 |
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Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA99/06
Edizione 01.06.2017 Parte Comune - Pagina di
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Settore 6 - TESSILE E ABBIGLIAMENTO | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
672 | Abiti e confezioni in genere con impiego di tessuti gommati o cerati o imbottiti: anche con impiego di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 1.500 kg | 9 | 2 | 4 | 0 |
673 | Guanti (esclusi quelli in pelle), cravatte, calze | 5 | 2 | 3 | 0 |
674 | Biancheria da casa - coperte, copriletto – foderami | 5 | 2 | 3 | 0 |
675 | Cappelli e berretti (esclusi quelli in paglia) | 8 | 2 | 1 | 0 |
676 | Capi d’abbigliamento in montone | 8 | 2 | 4 | 0 |
677 | Pellicce anche con tessuti | 8 | 2 | - | 0 |
699 | TESSILE E ABBIGLIAMENTO così come descritto in polizza | v. polizza | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx |
Xxxxxxx 0 - CHIMICA | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
CARBURANTI COMBUSTIBILI | |||||
710 | Preparazione di miscele od emulsioni bituminose o bitumi soffiati o pietrisco bitumato: con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda o ad olio diatermico | 5 | 4 | 1 | 2 |
711 | Lavorazione di oli minerali e gas combustibili; agglomerati di combustibili | 13 | 4 | 2 | 2 |
OLI E GRASSI | |||||
720 | Saponi, dentifrici | 5 | 4 | 2 | 2 |
721 | Candele senza riscaldamento o con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda | 10 | 4 | 2 | 1 |
722 | Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire o lucidare impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 10 | 4 | 1 | 2 |
723 | Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire o lucidare senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 5 | 4 | 1 | 1 |
COLORI , COLORANTI, INCHIOSTRI, VERNICI | |||||
725 | Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 11 | 4 | 1 | 2 |
726 | Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 4 | 4 | 1 | 1 |
734 | Stabilimenti per la verniciatura: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 8 | 4 | 1 | 2 |
735 | Stabilimenti per la verniciatura: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 12 | 4 | 1 | 2 |
PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA | |||||
740 | Concimi esclusivamente con miscelazione di ingredienti altrove prodotti | 7 | 4 | 1 | 1 |
745 | Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti - disinfestanti: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 11 | 4 | 1 | 2 |
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Contraente: Polizza n:
Settore 7 - CHIMICA | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
746 | Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti - disinfestanti: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 4 | 4 | 1 | 2 |
PROFUMI, COSMETICI, FARMACEUTICI | |||||
755 | Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 12 | 4 | 3 | 1 |
756 | Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 5 | 4 | 3 | 1 |
770 | Prodotti chimici, esclusi prodotti chimico-farmaceutici: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 12 | 4 | 2 | 2 |
771 | Prodotti chimici esclusi prodotti chimico-farmaceutici: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 8 | 4 | 2 | 2 |
772 | Prodotti chimico-farmaceutici: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 12 | 4 | 4 | 2 |
773 | Prodotti chimico-farmaceutici: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 8 | 4 | 4 | 2 |
GELATINE - ADESIVI - RESINE NATURALI | |||||
780 | Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa: con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 12 | 4 | 1 | 1 |
781 | Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa: senza impiego di infiammabili nel ciclo produttivo | 9 | 4 | 1 | 1 |
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI VARI, INDUSTRIE CHIMICHE VARIE | |||||
790 | Detersivi liquidi ed in polvere | 7 | 4 | 2 | 2 |
795 | Galvanoplastica - zincatura, cromatura, ecc. | 4 | 4 | 2 | 2 |
705 | Riempimento e travasamento di oli minerali e gas combustibili e infiammabili | 8 | 4 | 1 | 2 |
706 | Riempimento di bombole e simili con polveri e fluidi, esclusi: metano, infiammabili in genere, combustibili ed esplodenti | 1 | 4 | 1 | 2 |
799 | CHIMICA così come descritto in polizza | v. polizza | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx |
Xxxxxxx 0 - SERVIZI VARI | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
EDILIZIA | |||||
801 | Lavori di decorazione, pavimentazione e rivestimento in legno, ceramica, marmo: solo all’interno di edifici, occupati o meno | 6 | - | 1 | 3 |
802 | Lavori di tinteggiatura, verniciatura, decorazione e rivestimento in moquette o carta: solo all’interno di edifici, occupati o meno | 6 | - | 1 | 3 |
INSTALLATORI | |||||
805 | Installazione e manutenzione impianti elettrici, telefonici, radiotelevisivi in fabbricati e stabilimenti, compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi | 5 | - | 2 | 3 |
810 | Installazione e manutenzione impianti idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento ambienti in fabbricati e stabilimenti, compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi | 5 | - | 2 | 4 |
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Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA99/06
Edizione 01.06.2017 Parte Comune - Pagina di
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Settore 8 - SERVIZI VARI | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
VARIE | |||||
815 | Lavori di giardinaggio, compresa la potatura di alberi ma escluso l’abbattimento di piante | 5 | - | 1 | 3 |
816 | Lavori di giardinaggio, compresa la potatura e l’abbattimento di alberi | 5 | - | 1 | 4 |
820 | Impresa di pulizia operante solo all’interno di fabbricati | 5 | - | 1 | 3 |
825 | Laboratori artigiani di decorazione artistica, restauri d’arte, arti grafiche | 5 | - | 4 | 1 |
830 | Impresa di autotrasporto (esclusi esplodenti e infiammabili) | 11 | - | 4 | 2 |
835 | Spedizionieri | 12 | - | 4 | - |
000 | Stabilimento vuoto | 1 | - | - | - |
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Parte Comune Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
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Contraente: Polizza n:
GENERATTIVITÀ SEZIONE INCENDIO (ALL RISKS)
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici, e servizi aziendali), che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri:
• “Fabbricati”;
• “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”;
• “Merci”.
Sono esclusi dalla partita “Fabbricati”:
- quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato in polizza la somma assicurata relativa alla GARANZIA ADDIZIONALE 1 Rischio locativo;
Sono esclusi dalla partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”:
- i beni in leasing, se in polizza alla voce CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI viene indicato il codice A077.
- le cose relative alla partita “Apparecchiature elettroniche”, se indicata in polizza la relativa somma assicurata.
La somma assicurata della partita “Merci” deve intendersi aumentata della somma relativa a “Merci in aumento” per i soli mesi indicati in polizza.
Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita “Macchinario-Attrezzatura- Arredamento”, anche in eccedenza alla somma assicurata :
- Valori, fino ad un limite di euro 2.500,00;
- Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”. Se indicato in polizza il codice G033 alla voce “codici di clausole speciali”, il limite si intende elevato al 30%.
Valore di ricostruzione e rimpiazzo
L’assicurazione è prestata:
- per i “Fabbricati”, in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area;
- per il “Macchinario-Attrezzature-Arredamento”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le “Merci” vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
82
- per gli “Archivi”, i “Supporti informatici”, i “Modelli e stampi”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.
Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA99/06
Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 23 di
2. RISCHI ASSICURATI
Art. 2.1 - Danni materiali e diretti
La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2.2 - Xxxxx conseguenziali
La Società si obbliga ad indennizzare altresì i danni da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi previsti in polizza che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse.
Art. 2.3 – Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile
La Società pagherà anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione:
a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di merci, macchinario, attrezzatura, arredamento quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell’industria (o laboratorio) individuata in polizza colpiti da sinistro, sino alla concorrenza di euro 10.000,00;
b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro sino alla concorrenza di euro 15.000,00.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi” di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% del limite in valore assoluto di cui al presente punto b), fermo comunque il limite complessivo.
Se richiamato tra i “codici di clausole speciali” il codice G309, i limiti assoluti di cui ai punti a) e b) si intendono modificati come in seguito precisato nel testo di tale clausola.
Art. 2.4 - Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità dell’Assicurato
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e se indicati in polizza i relativi massimali, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere – per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge relativamente a:
a) Rischio locativo: per danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione (vedi garanzia addizionale 1);
b) Ricorso Terzi: per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi (vedi garanzia addizionale 2).
3. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 3.1 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso:
1. per i danni verificatisi in occasione di:
1.1 atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, confisca o requisizione;
1.2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
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Contraente: Polizza n:
1.3. terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
1.4. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
1.5. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
1.6. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
2. per i danni causati da o dovuti a:
2.1. xxxxx, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
2.2. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
2.3. interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
2.4. guasti o rotture meccanici a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
2.5. correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (compresi quelli dovuti all’azione del fulmine e della elettricità atmosferica);
2.6. anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
2.7. montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
2.8. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
2.9. contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
2.10.errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
2.11.mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
3. per i danni:
3.1. causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
3.2. derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
3.3. subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
3.4. di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
3.5. di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
3.6. derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
3.7. derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
3.8. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
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3.9 conseguenti, in tutto o in parte, a:
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3.9.1. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
3.9.2. utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
3.9.3. trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate; qualora i suddetti eventi siano causa di altri non specificatamente esclusi, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
Art. 3.2 - Limite massimo per “rischio singolo”
L’assicurazione della presente Sezione è prestata sul presupposto che il valore del “Macchinario - Attrezzature - Arredamento” (comprese in ogni caso le “Apparecchiature elettroniche”) e “Merci” relativo ad ogni “rischio singolo” non sia superiore a euro 1.500.000,00, intendendosi per “rischio singolo” il coacervo di tutti i beni adibiti all’attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l’uno dall’altro ed appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all’attività di un unico imprenditore.
Detto valore è determinato con i criteri di stima previsti dall’art. 7.5 della presente Sezione. Qualora detto valore, in base al quale sono convenuti condizioni e premi dell’assicurazione incendio, sia o divenga comunque superiore, l’Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società. In questo caso la Società ha la facoltà di recedere dall’assicurazione con un preavviso di 60 giorni. Trascorso il preavviso, la Società mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio, al netto dell’imposta, relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 3.3 - Cose escluse dall’assicurazione
Sono esclusi dall'assicurazione:
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l’attività assicurata); collezioni ed oggetti d’arte di valore singolo superiore a euro 2.500,00;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza relativa alla presente Sezione;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili.
Art. 3.4 - Delimitazioni della garanzia (sugli Eventi)
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.
Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
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Contraente: Polizza n:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita
A parziale deroga del punto 2.1 dell’art. 3.1 Esclusioni, sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dalle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli. Nel caso in cui operi anche la Sezione Furto, la presente estensione opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 2.1 lettere l) e m) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.
Ai fini della presente estensione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza per i danni da “Eventi Sociopolitici";
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
- “lastre esterne”, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subiti dal tetto o dalle pareti;
- tende esterne, verande e coperture di poggioli, di balconi e di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all’aperto o sotto tettoie o in fabbricati aperti da uno o più lati, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto;
Si intendono altresì esclusi i danni materiali direttamente causati da grandine a lastre in fibrocemento (compreso cemento-amianto) e a manufatti di materia plastica.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;
- sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita.
3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
Sono esclusi i danni:
- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;
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- previsti alla successiva estensione di garanzia codice SN01.
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Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.
Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 2.500,00;
- sino alla concorrenza dell’50% della somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivamente per tutte le partite di euro 250.000,00.
Se viene richiamato in polizza il codice SN01, la Società a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino alla concorrenza del massimale di euro 10.000,00 per sinistro, dei danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve:
- di crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato;
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 300,00. Rimangono comunque esclusi i danni subiti da tende, insegne e simili installazione esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.
In ogni caso sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all’interno del fabbricato purché causati direttamente dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.
Sono infine esclusi tutti i danni avvenuti prima delle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.
Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.
4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.
Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 1.000,00;
- limitatamente alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 5.000,00;
- limitatamente alle Merci poste in locali interrati o seminterrati, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita “Merci” col massimo di euro 50.000,00.
Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le “spese di ricerca e riparazione” e cioè:
- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Per ogni sinistro il pagamento dei tali spese verrà effettuato:
- con applicazione di una franchigia di euro 300,00;
- sino alla concorrenza di un importo di euro 3.000,00; tale importo si intende elevato a euro 10.000,00 se richiamato in polizza il codice SR01.
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Contraente: Polizza n:
5) Relativamente danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, sempreché l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.
Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300 e massimo di euro 1.000,00.
6) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300 e massimo di euro 1.000,00;
- sino alla concorrenza dell’50% della somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivamente per tutte le partite di euro 250.000,00.
7) Relativamente ai danni per errori di manovra e movimentazione ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di una franchigia di euro 1.000,00;
- sino alla concorrenza di un importo di euro 25.000,00.
8) Relativamente ai danni derivanti da ogni altra causa diversa da quelle prima indicate ai punti da 1) a 7), per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia di euro 300,00 ovvero dell’eventuale valore diverso di franchigia indicato in polizza.
Tale franchigia non si applica comunque ai sinistri da incendio, esplosione (non causata da ordigni esplosivi) e scoppio.
Art. 3.5 - Recesso
Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente art. 3.3, la Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota, di pertinenza delle presenti garanzie, indicata in polizza sotto la voce “premio annuale eventi speciali” (comprensivo della relativa imposta).
In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione del Contraente la parte del premio (al netto dell’imposta) pagato per le presenti garanzie relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 3.6 - Delimitazioni della garanzia (sui Beni)
Relativamente alle Apparecchiature elettroniche, ai natanti, ai veicoli iscritti al P.R.A., alle Lastre esterne ed alle Lastre interne la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio e o, se operanti, da eventi di cui ai punti 1), 2) e 3) dell’art. 3.4 della presente Sezione.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 - Scoperto e franchigia a carico dell’Assicurato
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Qualora sia stato convenuto:
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- lo scoperto, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.
Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all’importo della franchigia.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, la indennità viene determinata ai sensi dell’art. 2.9 della Parte Comune senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 4.2 - Garanzie accessorie
A parziale deroga del punto 2.4 dell’art. 3.1 della presente Sezione, la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.
Se assicurata la partita “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”, a parziale deroga del punto 2.1 dell’art. 3.1 della presente Sezione, l’assicurazione si intende estesa, fino a concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, ai danni materiali e diretti derivanti all’assicurato da furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;
commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio durante il trasferimento dei valori al domicilio dell’Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l’Assicurato e viceversa.
Se l’Assicurato è una società l’assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.
Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall’Assicurato.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita dello scoperto del 20%, senza tener conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza.
La garanzia opera unicamente nell’ambito del territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Nel caso di operatività anche della Sezione Furto, la presente somma assicurata si intende elevata a euro 2.000,00 e si cumula alla somma assicurata in polizza per la predetta garanzia.
Art. 4.3 - Caratteristiche dei Fabbricati
Relativamente ai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, ciascun fabbricato è costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell’area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne (quando esistenti) e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l’eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. Le strutture portanti del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in
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materiali combustibili.
A deroga di quanto sopra prescritto:
- se riportato in polizza il codice di clausola speciale FAB1 il fabbricato deve avere:
• strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi;
• strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili;
salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell’area complessivamente coperta dal fabbricato considerato;
• coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili per almeno 4/5 delle rispettive superfici;
- se riportato in polizza il codice di clausola speciale FAB2 il fabbricato deve avere:
• strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili;
salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell’area complessivamente coperta dal fabbricato considerato.
Possono, tuttavia, esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta non supera, però, 1/10 di quella totale coperta, nonché, senza alcun limite, le tettoie per il riparo di autoveicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto.
Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.
Art. 4.4 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio
Gli esplodenti sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.
Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti: in serbatoi completamente interrati - nei serbatoi dei veicoli - nelle tubazioni di distribuzione - in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri enti da spazio vuoto - all’aperto ma separati dagli altri enti da spazio vuoto.
Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi dovunque infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg.
In relazione a quanto riportato nella relativa descrizione dell’ELENCO ATTIVITÀ della Parte Comune, fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:
- le attività per le quali è esplicitamente esclusa l’esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, ad esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l’alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è esplicitamente prevista l’esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza limitazione alcuna.
Per le attività appartenenti al settore tessile e abbigliamento è tollerata (salvo che non sia esplicitamente esclusa) l’esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati, ecc.) e/o di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti, ecc.) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nella determinazione dei quantitativi sopra illustrati non si terrà conto delle fibre rigenerate contenenti lana per almeno l’80%. Non è operante alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e/o di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono esplicitamente.
Per le attività appartenenti al settore metalli, per le quali è esplicitamente prevista l’esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci, tale percentuale è elevata al 30% se in polizza, alla voce “codici di clausole speciali”, viene indicato il codice G035.
Art. 4.5 - Buona fede
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Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite le dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate.
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Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell’art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all’indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente o l’Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi la Società avrà comunque diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggiori rischio a decorrere dall’inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4.6 - Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.
Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l’attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale scoperto non si applica nei casi previsti dal successivo art. 4.8.
Art. 4.7 - Rinuncia all’azione di rivalsa
A parziale deroga dell’art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all’azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. La Società inoltre rinuncia - salvo il caso di dolo – all’azione di rivalsa dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l’Assicurato
- ne faccia motivata richiesta entro 90 giorni dall’accadimento del sinistro;
- non eserciti, verso i responsabili medesimi, l’azione di risarcimento.
Art. 4.8 - Cose presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre
L’assicurazione sia delle “Merci” sia del “Macchinario - Attrezzatura – Arredamento” è estesa alle cose di proprietà del Contraente:
- poste nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, purché l’abitazione stessa si trovi nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri;
- poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell’ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione.
Art. 4.9 - Cose non appartenenti al Contraente o in comproprietà
La presente assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.
L’accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 4.10 - Diritto di ispezione
La Società ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l’attività indicata in polizza e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L’esercizio di tale diritto non libera l’Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.
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Contraente: Polizza n:
Art. 4.11 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall’art. 7.8 della presente Sezione, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizie, per ciascuna partita.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull’eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.
Art. 4.12 - Compensazione fra partite
Relativamente alle partite “Fabbricati”, “Macchinario-Attrezzature-Arredamento” e “Merci”, se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite per le quali, secondo l’articolo 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro.
Art. 4.13 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.
Art. 4.14 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
5. GARANZIE ADDIZIONALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA LA RELATIVA SOMMA
1 Rischio locativo
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
2 Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate.
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L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
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L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono “Merci”;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
3 Danni alle “Apparecchiature elettroniche”
A parziale deroga dell’art. 3.6, se assicurata la partita “Apparecchiature elettroniche”, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati agli stessi da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche a deroga del punto 2.5 dell’art. 3.1 della presente Sezione (danni di fenomeno elettrico) e fermo quant’altro previsto al suddetto art. 3.1.
Si intendono operanti altresì le delimitazioni previste all’art. 4 della presente Sezione.
La Società non risponde inoltre dei danni, difetti e guasti di origine interna la cui riparazione o eliminazione rientra nei contratti di assistenza tecnica, anche se non sottoscritti dall’Assicurato.
Relativamente ai danni di natura elettrica, l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo di euro 300,00.
Limitatamente ai “Computer”, in caso di danno di natura elettrica, si applica lo scoperto del 25% con il minimo di euro 300,00, qualora non siano installati o non siano stati attivati degli ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nell’ambito della somma assicurata “Apparecchiature elettroniche”, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei “Programmi in licenza d’uso” che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile che abbia colpito i “Computer”.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% dell’ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00.
La Società inoltre indennizza, fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la partita “Apparecchiature elettroniche”, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli “Archivi informatici” che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile che abbia colpito i “Computer”.
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Contraente: Polizza n:
La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% dell’ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00; qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti tale minimo è elevato a euro 500,00.
Per la presente garanzia addizionale non valgono le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.
4 Danni alle “Lastre esterne”
A parziale deroga dell’art. 3.6, se assicurata la partita “Lastre esterne”, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati agli stessi da qualsiasi un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, fermo quanto previsto all’art. 3.1 della presente Sezione.
La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell’assicurazione.
Sono esclusi i danni:
- causati dall’azione della grandine;
- verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.
La Società risponde inoltre, nell’ambito della somma assicurata alla partita “Lastre esterne”, anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura di lastre esterne.
Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art.
7.7 della presente Sezione.
Per la presente garanzia addizionale non valgono le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.
Pertanto, nel caso in cui sia assicurata anche la partita “Fabbricati”, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all’art. 3.6 della presente Sezione limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie o scoperti previsti per le garanzie contemplate in tale articolo.
In nessun caso la Società pagherà per singola lastra importo superiore a euro 3.000,00.
5 Diaria per interruzione di attività
La Società, a parziale deroga al punto 3.8 della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività dell’azienda assicurata, indennizza i danni derivanti dalla forzata inattività dell’azienda stessa con il limite della diaria giornaliera assicurata per i danni da interruzione di attività indicato in polizza.
La Società, per ogni giorno di inattività totale dell’azienda, indennizza le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.
Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale, l’indennizzo verrà ridotto in proporzione. La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore
quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.
Agli effetti della presente garanzia:
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- il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell’importo della diaria giornaliera relativo ai primi tre giorni di inattività, compreso quello del sinistro;
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- l’assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 180 giorni.
6. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE
CODICE G009 - Danni da Fenomeno elettrico (escluse le “Apparecchiature elettroniche”)
La Società risponde, a deroga di quanto previsto al punto 2.5) dell’art. 3.1 della presente Sezione, dei danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite “Fabbricati” e “Macchinario-Attrezzatura–Arredamento” causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (compresa l’azione del fulmine e della elettricità atmosferica).
La Società non risponde dei danni alle “Apparecchiature elettroniche” così come definite alla voce “Definizioni”.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di una franchigia di euro 500,00 ovvero dell’eventuale valore diverso indicato in polizza;
- sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita, con il minimo di euro 7.500,00 ed il massimo di euro 20.000,00.
CODICE G022 - Danni indiretti
In caso di sinistro, a parziale deroga dal punto 3.8 dell’art. 3.1 della presente Sezione, la Società pagherà un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.
Detto indennizzo verrà calcolato - partita per partita – applicando la percentuale sopraindicata all’importo del risarcimento per danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite “Fabbricati”, “Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” e “Merci”.
Resta peraltro inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l’importo del risarcimento per danni diretti e materiali aumentato del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.
CODICE G023 - Maggiori spese
La Società, a parziale deroga al punto 3.8 dell’art. 3.1 della presente Sezione, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l’interruzione parziale o totale della attività assicurata, indennizza l’Assicurato, sino alla concorrenza di euro 5.000,00, delle spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività.
Tale limite si intende aumentato:
- a euro 10.000,00, se richiamato tra i “codici di clausole speciali” il codice G024;
- a euro 25.000,00, se richiamato tra i “codici di clausole speciali” il codice G025.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell’art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.
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Contraente: Polizza n:
CODICE G306 - Danni da eventi atmosferici a pannelli solari, serramenti, vetrate e lastre
La Società, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2) dell’art. 3.4 della presente Sezione, risponde dei danni causati:
- dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- dagli eventi previsti al predetto punto 2) dell’art. 3.4 ai pannelli solari, alle lastre di fibrocemento (escluse quelle in cemento-amianto) e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Per ogni sinistro il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di una franchigia di euro 250,00;
- sino alla concorrenza di un importo di euro 12.500,00.
CODICE G309 - Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile
A parziale deroga di quanto previsto ai punti a) e b) dell’art. 2.3 della presente Sezione:
a) il limite per le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intende aumentato, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 20.000,00;
b) il limite per le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro sino alla concorrenza si intende aumentato, se ne risulta un importo maggiore, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 100.000,00.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria “Pericolosi” di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 30% dei limiti in valore assoluto di cui al presente punto b), fermo comunque il limite complessivo.
CODICE TI01 - Cose trasportate
L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su rimorchio;
- conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- a veicoli.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a euro 15.500,00.
7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
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a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
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b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato deve:
c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall’avviso, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all’art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all’art. 7.1 della presente Sezione;
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Contraente: Polizza n:
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all’art. 7.5 della presente Sezione;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 7.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) per i Fabbricati si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell’area;
b) per il Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e le Lastre esterne si stima il relativo “valore a nuovo” , intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico; per i mezzi di traino e trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico si stima il relativo “valore a nuovo” al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
c) per le Merci si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Per le merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese.
Art. 7.6 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.
Per i beni rientranti nella partita Fabbricati, l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
• il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
• il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato. In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.
Per i beni rientranti nella partita Macchinario-Attrezzatura-Arredamento e nella partita Lastre esterne
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l’ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
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• il primo, stimato deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
• il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all’importo del deprezzamento sopra indicato. In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il primo valore come sopra calcolato; Il “supplemento di indennizzo” sarà comunque nullo per i mezzi di traino e trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.
Per le Apparecchiature elettroniche si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
- per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”;
- per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d’uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”.
Per i Programmi in licenza d’uso l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi.
Per gli Archivi informatici l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei “Programmi di utente”.
In ogni caso:
• per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l’uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
• per i Modelli e stampi e gli Archivi, la determinazione del danno si farà con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione od artistico o scientifico.
• per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;
• per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Per i beni rientranti nella partita Merci la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le merci avevano al momento del sinistro il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dalle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.
Art. 7.7 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell’art. 7.5 della presente Sezione, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Nel caso in cui sia operante il disposto dell’art. 2.7 “Indicizzazione” della Parte Comune – pertanto in polizza non è riportato tra i “codici di clausole speciali” il codice A343 – per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 2.500,00, non si farà luogo all’applicazione del disposto del precedente comma e quindi l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” . Nell’effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà
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Sezione Incendio Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.
Per “Valori”, “Archivi” e “Supporti informatici” l’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 7.8 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall’art. 3.1 lettera g) della presente Sezione.
Relativamente alla partita “Fabbricati” e alla partita “Attrezzature - Arredamento”, il pagamento del “supplemento d’indennizzo” è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Art. 7.9 - Anticipo sul pagamento dell’indennizzo
L’Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione:
- che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso;
- che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto al punto 3.1 della presente Sezione;
- che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000,00. L’obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall’Assicurato - che lo stesso ha
predisposto la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che il danno interessi la partita “Fabbricati”, la determinazione dell’acconto di cui sopra relativo a tale partita è effettuata senza tenere conto del “valore a nuovo”.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al “valore a nuovo”, che sarà determinato in relazione allo stato d’avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Art. 7.10 - Limite massimo dell’indennizzo
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Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Condizioni di assicurazione GenerAttività
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Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 41 di
GENERATTIVITÀ - SEZIONE GUASTI MACCHINE
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE
Macchinario la totalità delle macchine e degli impianti utilizzati durante l'esercizio dell’attività, compresi:
- attrezzature ed arredamento industriale ovvero: macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A.,
- i seguenti impianti fissi qualora non siano al servizio del fabbricato: idrici, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, impianti d’allarme;
- impianti di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura,
- mobilio ed arredamento industriale.
Sono escluse le macchine operatrici a controllo numerico e quanto indicato alle voci “Fabbricati”, “Apparecchiature elettroniche”, “Archivi informatici”, “Programmi in licenza d’uso”, “Modelli e stampi”.
A parziale deroga di quanto sopra riportato sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e qualora aggiunti dall’Assicurato locatario i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme;
Impianti fissi al servizio del fabbricato
i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme.
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1
Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nella partita Macchinario, di pertinenza dell’attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri:
Sono compresi nella partita “Macchinario”:
- le macchine operatrici a controllo numerico, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice G157;
- gli “impianti fissi al servizio del fabbricato”, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice D114.
Sono esclusi dalla partita “Macchinario”:
- i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077.
Valore di ricostruzione e rimpiazzo
L’assicurazione è prestata:
- per il “Macchinario”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti
per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
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Sezione Guasti Macchine Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
2. RISCHI ASSICURATI
Art. 2.1 - Danni materiali e diretti
Vale quanto previsto dalle garanzie prescelte, richiamate e rese operanti in polizza.
Garanzia A - Guasti macchine
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:
a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
b) errata manovra, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento dell’aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;
c) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione. Questa copertura opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, sempreché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell’apparecchiatura o dell’impianto;
d) rovesciamento di liquidi in genere.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di 500,00 euro
Garanzia B - Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna, da qualsiasi motivo occasionati, alle cose assicurate.
Per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato:
- con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di 500,00 euro
3. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 3.1 - Esclusioni
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato;
d) causati da terremoti, inondazioni, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, allagamenti;
e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
f) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dall’azienda e relative operazioni di carico e scarico;
h) ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
i) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forma, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l’olio dei trasformatori e degli interruttori;
j) relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature ed impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica.
Sono comunque esclusi i danni:
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k) causati dagli eventi previsti dalla Sezione Incendio salva, se operante la garanzia B – Fenomeno elettrico, l'indennizzabilità dei guasti di natura elettrica causati da tali eventi.
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Edizione 01.06.2017 Sezione Guasti Macchine - Pagina 43 di
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 - Enti esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione: l’olio diatermico di caldaie; gli organi di frantumazione; i pali in legno a sostegno di cavi; i crogiuoli e gli elettrodi di forni; i cilindri dei laminatoi; i nastri dei forni di preriscaldo; gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico; i preplastificatori; i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato; i dischi e le matrici di fotocompositrici; le fustelle di fustellatrici; i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione; le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione; le cisterne di autostazioni e autofficine; le mazze battenti e i blocchi incudine di magli; tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici.
Art. 4.2 - Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.
Art. 4.3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 4.4 - Ispezione dei beni assicurati
La società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 5.1 - Richiamo alle norme relative alla Sezione Incendio
Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli delle Norme operanti In caso di sinistro della Sezione Incendio.
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno Art. 7.4 - Mandato dei Periti
Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate
Art. 7.7 - Assicurazione parziale (regola proporzionale) Art. 7.10 - Limite massimo dell'indennizzo
Art. 5.2 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in Polizza, secondo le norme seguenti:
a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
- 1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui sì trovava al momento del sinistro;
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Sezione Guasti Macchine Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.
L’ammontare del danno sarà pari all’importo stimato come sub a 1), defalcato dell’importo stimato come sub a 2).
b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà pari all’importo stimato come sub b 1), defalcato dell’importo stimato come sub b 2), con il limite massimo pari al doppio del valore commerciale del macchinario stesso.
Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1).
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa assicurata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 5.3 - Pagamento dell’indennizzo
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Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 3.1 lettera c).
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Edizione 01.06.2017 Sezione Guasti Macchine - Pagina 45 di
GENERATTIVITÀ - SEZIONE FURTO
1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita “Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” di pertinenza dell’attività specificata in polizza (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell’ambito dei locali nell’ubicazione dell’attività indicata in polizza.
Sono escluse dalla partita “Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”:
• i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077;
• le “Merci”, se in polizza alla voce CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI viene indicato il codice A144.
Sono inoltre assicurati:
• Valori fino al limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “ Merci - Macchinario - Attrezzatura - Arredamento ”:
- contro la rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati;
- contro il furto: purché rinchiusi in cassetti, mobili o registratori di cassa, od altri mezzi di custodia; il limite è elevato al 30% se questi enti sono custoditi in armadi forti e casseforti aventi le caratteristiche descritte alla voce “definizioni”;
- trasportati al di fuori dei locali dell’esercizio (vedi capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, lettera j).
• Archivi, nonché Supporti informatici, nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”.
• Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”. Relativamente ai documenti, la Società rimborserà le sole spese sostenute per la loro duplicazione, con il limite annuo sopraindicato e con il massimo di euro 500,00.
La somma assicurata della partita “Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento” deve intendersi aumentata della somma relativa a “Merci in aumento” per i soli mesi indicati in polizza.
L’eventuale franchigia indicata in polizza non opera per i danni a “Valori”, oggetti personali, “Archivi” e “Supporti informatici”.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
2. RISCHI ASSICURATI
Art. 2.1 Danni materiali e diretti
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi che abbiano interessato le cose assicurate:
a) Xxxxx con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
3) con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili senza che questi lascino evidenti segni di scasso.
In caso di sinistro è previsto uno scoperto del 20%. Qualora sia stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale scoperto non si applicherà nel caso in cui il furto sia stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.
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Sezione Furto Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese con rottura o scasso.
d) Con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti.
e) Con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.
f) Attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all’esterno dei locali.
Per i furti commessi con le modalità di cui alle lettere d), e), f) non è operante lo scoperto previsto per il furto commesso con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza
g) Xxxxx avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
h) Xxxxxx anche commessa da dipendenti, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
i) Sottrazione delle cose assicurate costringendo l’Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza.
j) Furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:
- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;
commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio durante il trasferimento dei valori al domicilio dell’Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l’Assicurato e viceversa.
Se l’Assicurato è una società l’assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.
Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall’Assicurato.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita dello scoperto del 20%, senza tener conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza.
k) Furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
l) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati alle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.
La Società si obbliga ad indennizzare altresì:
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m) i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate; ed il furto degli infissi e dei serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, - col limite annuo di euro 2.500,00 - senza applicare gli eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.
Condizioni di assicurazione GenerAttività
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n) le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all’Assicurato o agli altri addetti. L’indennizzo, corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza, sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla denuncia. In nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata Merci – Macchinario - Attrezzatura – Arredamento con il massimo di euro 500,00;
o) le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dagli addetti a seguito di xxxxxx o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termini di polizza con il limite massimo di euro 1.000,00 per periodo di assicurazione;
p) i danni conseguenti a rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma Merci – Macchinario – Attrezzatura – Arredamento con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e valori e di euro 250,00 per il denaro.
3. ESCLUSIONI
Art. 3.1 – Esclusioni
La Società non risarcisce i danni:
a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che, in tutti i casi sopraindicati, l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. La Società, inoltre, non risarcisce i danni:
d) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
e) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
f) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- dipendenti delle persone di cui sopra o dell’Assicurato;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
g) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
h) causati alle cose assicurate quando i locali che le contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l’assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell’8° giorno;
i) verificatisi in occasione di confische e requisizioni, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
4. CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 4.1 - Caratteristiche del fabbricato
Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto con:
a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri simili materiali;
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Sezione Furto Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
c) altri materiali comunemente impiegati nell’edilizia: ciò peraltro limitatamente ai solai ed al tetto nonché alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per xxx xxxxxxxxx (xxxx ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili).
Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 m come sopra stabilito per le pareti, il tetto deve essere costruito in base ad una delle seguenti caratteristiche:
- con materiali comunemente impiegati nell’edilizia ma con sottostanti solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari oppure in vetro-cemento armato totalmente fisso.
Tuttavia è applicato lo scoperto del 20% quando il furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il tetto che non hanno le caratteristiche sopra descritte.
Art. 4.2 - Mezzi di chiusura dei locali
Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora in caso di sinistro, si riscontri che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non siano conformi a quanto indicato nella presente clausola, viene convenuto uno scoperto del 20%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora:
- la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali;
- il furto sia stato commesso, con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza, quando vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.
L’assicurazione è operante altresì con applicazione di uno scoperto del 20% nei seguenti casi:
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato di sicurezza.
Art. 4.3 - Scoperto e franchigia a carico dell’Assicurato
Qualora sia stato convenuto:
- lo scoperto, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, la Società, in caso di sinistro, pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.
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Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari
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all’importo della franchigia.
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità viene determinata ai sensi dell’art. 2.9 della Parte Comune senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 4.4 - Valore a nuovo per macchinario - attrezzatura - arredamento
La presente condizione particolare non è operante se è richiamato in polizza alla voce “codici di clausole speciali” il codice A343.
A parziale deroga dell’art. 7.5 della presente Sezione, per la determinazione dell’ammontare del danno relativamente alle cose costituenti “Macchinario - Attrezzatura – Arredamento” si farà riferimento al “valore a nuovo”, intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tener conto del deprezzamento ivi previsto.
Sono escluse totalmente dall’assicurazione “valore a nuovo” le cose fuori uso o non più utilizzate per l’uso corrente al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al “valore a nuovo”.
Art. 4.5 - Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 4.6 - Cose non appartenenti al Contraente o in comproprietà
La presente assicurazione s’intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.
L’accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 4.7 - Diritto di ispezione
La Società ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l’attività indicata in polizza e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L’esercizio di tale diritto non libera l’Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.
Art. 4.8 - Delimitazione territoriale
La garanzia opera unicamente nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
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Contraente: Polizza n:
5. GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
Art. 5.1 - Vetrinette interne ed esterne
L’assicurazione delle merci è estesa al furto con scasso delle vetrine interne (in presenza di addetti all’esercizio) ed esterne.
Relativamente alle vetrine esterne, la garanzia è operante:
- purché le stesse siano validamente fissate e chiuse con serrature e lucchetti e siano poste nelle vicinanze degli accessi dell’esercizio;
- con l’applicazione dello scoperto del 25%, con il minimo di euro 50,00 e senza tener conto di altri eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- con il limite massimo di indennizzo del 10% della somma assicurata per annualità assicurativa.
Art. 5.2 - Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)
La Società pagherà un indennizzo supplementare sino a concorrenza del 10% del danno liquidato a termini di polizza, con il limite massimo di euro 5.000,00, a titolo di indennità aggiuntiva purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci. Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche qualora l’indennizzo complessivo superasse la somma assicurata.
Art. 5.3 - Cose presso altre ubicazioni: abitazione - locali di terzi - fiere e mostre
L’assicurazione di “Merci - Macchinario - Attrezzatura – Arredamento” è estesa alle cose di proprietà del Contraente:
- poste nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, purché l’abitazione stessa si trovi nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri;
- poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata.
Art. 5.4 - Assicurazione in locali non intercomunicanti
L’assicurazione si estende alle cose poste in altri locali situati nello stesso recinto o, se questo non esiste, in locali costituenti magazzini o depositi serventi in via accessoria all’esercizio e posti entro 200 m (in linea d’aria) dallo stesso.
Art. 5.5 - Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro
A parziale deroga del primo comma dell’art. 7.8 della presente Sezione, si conviene che in caso di sinistro la somma assicurata verrà automaticamente reintegrata di un importo pari a quello dell’indennizzo pagato fino al raggiungimento, per uno o più sinistri, di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.
Art. 5.6 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
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Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
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6. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE
CODICE G070 - Assicurazione integrativa rapina e portavalori
Il limite di indennizzo per l’assicurazione dei “valori” per i rischi “rapina” (art. 2.1 lettere e), f)) e “portavalori” (art. 2.1. lettera g)) viene elevato, con un massimo di euro 25.000,00, dal 10% al 30% della somma assicurata.
CODICE D233 - Impianto di allarme antintrusione
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione.
Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di furto, è operante uno scoperto del 10%.
CODICE D234 - Impianto di allarme antintrusione collegato
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione collegato con la Centrale di Telesorveglianza - che prevede, ad ogni segnalazione di allarme, l’invio di un suo incaricato presso il sito dal quale è stato inviato il segnale di allarme e che provvederà ad effettuare una accurata ispezione – ovvero collegato con le Forze dell’Ordine.
Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di furto, è operante uno scoperto del 15%.
CODICE D241 - Mezzi di protezione e chiusura speciali
La condizione particolare art. 4.2 “Mezzi di chiusura dei locali” è sostituita dalla seguente:
“Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della “rapina”, è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrina, ecc. ) dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
a) serramenti di: legno pieno (intendendosi per tale il legno sotto forma di tavole, pannelli truciolari e simili, il tutto anche a strati incollati tra di loro) dello spessore totale minimo di 15 mm, oppure lamiera di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm (con o senza rivestimento di altro materiale), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm²”.
Se i mezzi di protezione e chiusura non rispondono alle caratteristiche di cui sopra, riprende pieno vigore la predetta condizione particolare art. 4.2 peraltro con lo scoperto del 15%. Se il furto è commesso con la sola rottura di cristalli o vetri non stratificati di sicurezza ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, lo scoperto è elevato al 35%.
CODICE G248 - Merci all'aperto
L’assicurazione è estesa, con il limite annuo del 20% della somma assicurata, a Macchinari e Merci che si trovino all’aperto purché siano all’interno di un’area recintata, esclusivamente nell’ambito dell’ubicazione indicata in polizza. Agli effetti della presente estensione, si considera come recinto l’area di pertinenza della ubicazione assicurata, circondata da case, mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, tutti chiusi a chiave o con idonei congegni di bloccaggio.
La garanzia è operante con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di euro 100,00 e senza tener conto di altri eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.
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Contraente: Polizza n:
CODICE G249 - Assicurazione integrativa Maggiori Costi
La Società indennizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, le spese straordinarie documentate, purchè necessariamente sostenute per la ripresa dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti al prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal terzo giorno di interruzione dell’attività e per i 3 mesi successivi alla data in cui si è verificato il sinistro, con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini della presente sezione.
CODICE G250 - Assicurazione integrativa Cose Trasportate
L'assicurazione vale, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che:
- ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. o trasportate su rimorchio;
- a veicoli;
- subiti da oggetti pregiati, valori, preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma Contenuto con il massimo di Euro 5.000,00.
7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
b) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
c) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l’importo approssimativo del danno;
d) presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l’indicazione del loro valore;
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e) ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
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f) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.
L’Assicurato o il Contraente che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all’indennizzo. Se l’Assicurato o il Contraente omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) ed e) saranno ripartite tra la Società e l’Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.
Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all’indennizzo.
Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7.4 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nella forma prevista all’art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all’art. 7.1 della presente Sezione;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno ai sensi dell’art. 7.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
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Contraente: Polizza n:
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dev’essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - sottratte, danneggiate – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) “Merci” - si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
b) “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Art. 7.6 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno si determina:
- per “Merci” e “Macchinario - Attrezzatura - Arredamento” valutando per le cose sottratte, il valore che avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro;
- per gli “Archivi” e i “Supporti informatici” valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
Art. 7.7 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 3.1 lettera f) della presente Sezione.
Art. 7.8 - Riduzione della somma assicurata
In caso di sinistro la somma assicurata con la partita “Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento”, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell’indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Art. 7.9 - Recuperi
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
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Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l’Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto.
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Edizione 01.06.2017 Sezione Furto - Pagina 55 di
Art. 7.10 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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Contraente: Polizza n:
GENERATTIVITÀ - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
1. RISCHI ASSICURATI
Art. 1.1 Responsabilità Civile verso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio delle attività indicate in polizza compresi i servizi strettamente connessi ed accessori, tra cui anche l’esercizio di un punto vendita al dettaglio di prodotti dell’azienda, svolti presso l’ubicazione.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
L’assicurazione vale, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro indicato in polizza per la presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione o ad attività complementari - salvo quanto previsto dagli artt. 1.2, 3.1 e da ulteriori condizioni particolari;
d) le società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 1.2 Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
A. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
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B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
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Edizione 01.06.2017 Sezione RC - Pagina 57 di
Lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell’Assicurato, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx) - esclusi titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltarici non espressamente menzionati sotto (salvo il richiamo, tra le clausole speciali, di espressa condizione particolare) - tutti in quanto soggetti all’INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B.
Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all’INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL di cui al precedente punto A.
La garanzia si intende estesa agli effetti dei precedenti punti A. e B. anche a lavoratori autonomi nonché a titolari e dipendenti di imprese addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali dell’azienda (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto nell’art. 3.7), tutti in quanto soggetti all’INAIL, per infortuni verificatisi in azienda.
La garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato o parasubordinato dell’Assicurato non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.
Per eventuali lavoratori tra quelli sopra indicati per i quali non sia obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la garanzia opera a termini del precedente punto B. L’assicurazione opera esclusivamente per lavoratori occupati nel rispetto della vigente legislazione.
In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS70 l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, di cui al punto B) del presente Capitolo articolo e il terzo comma dell'art. 3.5 della presente Sezione si intendono abrogati e non operanti.
Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Esclusioni
L’assicurazione non vale, sia in relazione alla Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1) che alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2):
a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
e) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
f) per le attività di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione svolte presso terzi - salvo il richiamo, tra le clausole speciali, di espressa condizione particolare.
Per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (punto 1.1), sono altresì esclusi i danni:
g) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
h) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l' abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
i) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute – salvo quanto previsto dall’art. 3.6 e da ulteriori condizioni particolari;
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Contraente: Polizza n:
j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 C.C.;
k) provocati da persone diverse da dipendenti dell'Assicurato o diverse da suoi lavoratori parasubordinati, soci e familiari coadiuvanti di cui si avvalga nell'esercizio della propria attività – salvo quanto previsto dall’art. 3.2 e da ulteriori condizioni particolari;
l) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate - salvo il richiamo, tra le clausole speciali, di espressa condizione particolare;
m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni
– salvo quanto previsto dall’art. 3.4 e da ulteriori condizioni particolari;
n) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori – salvo quanto previsto dagli artt. 3.4, 3.6, 3.9 e da ulteriori condizioni particolari;
o) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico - salvo il richiamo, tra le clausole speciali, di espressa condizione particolare;
p) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati - salvo il richiamo, tra le clausole speciali, di espressa condizione particolare;
q) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi – salvo quanto previsto dagli artt. 3.7 e 3.8;
r) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
s) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
salvo quanto previsto dall’art. 3.10.
Art. 2.2 Estensione territoriale
L’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (art 1.1) è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo con esclusione di Stati Uniti d’America e Canada e con l’intesa che i danni verificatisi fuori dal territorio dell’Unione Europea e della Svizzera verranno liquidati con applicazione di una franchigia assoluta (o minimo di scoperto) di euro 1.000 per sinistro, salvi più elevati limiti di indennizzo previsti dal contratto.
L’assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2) è operante in tutto il mondo, se non diversamente disposto.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 3.1 Estensione qualifica di terzi a ditte fornitrici o clienti e a personale in istruzione
A parziale deroga di quanto disposto dal art. 1.1 lett. c), sono considerati terzi:
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A. i committenti, i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
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B. il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage ma escluso l’apprendistato) o per effettuare attività promozionali;
per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 3.2 Responsabilità per fatto di ditte fornitrici o clienti e di personale non dipendente
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. k), la garanzia opera anche per la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sotto indicati mentre attendono ai lavori per conto e nell’interesse dell’Assicurato:
A. i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
B. personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage) o per effettuare attività promozionali;
C. i prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx) - esclusi titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltarici non espressamente menzionati (salvo il richiamo, tra le clausole speciali, di espressa condizione particolare) -, le persone con contratto di associazione in partecipazione e i lavoratori autonomi dei quali l’Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l’esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
D. i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali dell’azienda (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto nell’art. 3.7).
Art. 3.3 Committenza auto
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. g), l’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile quale committente di dipendenti e di altre persone menzionate nel comma II dell’art. 1.2 della Sezione medesima, muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell’Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al punto 1.1 lett. a).
Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250 per ogni sinistro.
Art. 3.4 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. m) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico nonché a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. n) agli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e cicli di terzi o di dipendenti (e di altre persone menzionate negli artt. 1.2 e 3.1 della Sezione medesima diverse da soci e familiari) stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata.
Sono inoltre esclusi i danni da mancato uso nonché quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno (in particolare restano esclusi i danni da furto e da incendio).
Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta di euro 200.
La presente estensione si intende non operante per autofficine, autodemolizioni, elettrauto, stazioni di servizio, autolavaggi, carrozzerie, costruttori e/o allestitori di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e similari nonché riparatori, montatori e venditori di pneumatici (gommisti) salvo richiamo, tra le clausole speciali, di espressa condizione particolare.
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Contraente: Polizza n:
Art. 3.5 R.C. personale di tutti i dipendenti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 81/2008)
Ad integrazione dell’art. 1.1 si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell’Assicurato, nonché di lavoratori parasubordinati, familiari e soci coadiuvanti, tutti regolarmente iscritti all’INAIL, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi (escluso l’Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.
L’assicurazione inoltre vale anche per la responsabilità civile imputabile al “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (sia o meno dipendente dell’Assicurato) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell’Assicurato, l’assicurazione è prestata limitatamente all’attività svolta per l’azienda assicurata.
Agli effetti della presente condizione particolare, se non è richiamato in polizza alla voce Clausole Speciali il codice CS70, sono considerati terzi i soggetti contemplati negli artt. 1.2 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) e 3.1 (Estensione qualifica di terzi) per le conseguenze di infortuni subiti nello svolgimento delle proprie mansioni. Per essi anche la garanzia di cui al presente articolo opera nei termini previsti dai suddetti artt. 1.2 e 3.1.
I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 3.6 Operazioni di consegna e approvvigionamento
Ad integrazione dell’art. 1.1 si precisa che l’assicurazione comprende i danni verificatisi presso terzi durante le operazioni di approvvigionamento di materiale o merci e durante la consegna dei prodotti - ferma l’esclusione di cui all’art. 2.1 lett. f) – nonché in occasione dello svolgimento di pratiche amministrative e di trattative.
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 2.1 lett. n) e i) della sezione Responsabilità Civile, relativamente alla presente estensione di garanzia, sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell’ambito di esecuzione di dette operazioni e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore, con l’intesa che, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, la garanzia opera:
- con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 per sinistro;
- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l’importo massimo di euro
150.000 per sinistro e per anno assicurativo o, nel caso di coperture di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione.
In caso di richiamo in polizza alla voce Clausole Speciali del codice CS60 il suindicato limite massimo si intende elevato da euro 150.000 a euro 500.000.
Restano esclusi i danni alle cose che siano oggetto di tali operazioni e i danni da furto.
Art. 3.7 Conduzione e proprietà dei fabbricati ove si svolge l’attività
A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. q) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare), oltre che dalla conduzione, dei fabbricati o locali ove si svolge l’attività e indicati in polizza.
Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto, piscine private.
Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.
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Limitatamente ai danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una franchigia assoluta di euro 200 per sinistro.
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La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, esclusi quelli rientranti nel campo di applicazione degli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/2008, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.
La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione degli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/2008 sempre che:
- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.
Non sono compresi i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
In ogni caso la garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Art. 3.8 Conduzione e proprietà di aree adibite a parcheggio
Ad integrazione dell’articolo precedente nella voce fabbricati si intendono comprese anche le aree adibite a parcheggio dell’esercizio assicurato.
Ferme le esclusioni generali di cui all’art. 2.1 si intendono esclusi:
• i danni da furto dei veicoli nonché ogni responsabilità riconducibile alla custodia degli stessi;
• i danni da insufficiente segnaletica;
• i danni ai veicoli da incendio, esplosione o scoppio nonché da inondazione o allagamento;
• i danni ai veicoli causati da mancata asportazione di neve e/o ghiaccio dell’area di circolazione;
• i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
• i danni da mancato uso dei veicoli o delle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.
Per ogni veicolo danneggiato si intende operante una franchigia assoluta di euro 200,00.
A maggior chiarimento si precisa che per i danni derivanti dall’esercizio delle attività indicate in polizza si applica l’art. 3.4 - Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta.
Se richiamato in frontespizio di polizza, alla voce Clausole Speciali, il codice CS90 le garanzie di cui agli articoli 3.7 e 3.8 si intendono limitate ai danni derivanti dalla normale conduzione dei fabbricati e locali ove si svolge l’attività indicata in polizza, con esclusione di ogni responsabilità civile riconducibile alla proprietà (o altro diritto reale) degli stessi.
Art. 3.9 Cose di terzi portate nei locali aziendali
Sono compresi i danni derivanti da distruzione o deterioramento di cose indossate o portate da:
- soggetti menzionati nell’art. 3.1 a parziale deroga di quanto disposto dal art. 1.1 lett. c),
- clienti in genere quando si trovino presso i locali dell’Assicurato a parziale deroga di quanto disposto dal art. 2.1 lett. n), e non consegnate all’Assicurato.
La presente estensione non si applica a veicoli, a beni strumentali e a beni oggetto dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione (anche se essa sia ancora da svolgere o sia già stata svolta). Restano inoltre esclusi i danni da incendio, esplosione e/o scoppio, furto, rapina e/o smarrimento.
I danni di cui al primo comma vengono liquidati con applicazione, per ciascun sinistro, di una franchigia assoluta di euro 150 per soggetto danneggiato e di un limite di indennizzo di euro 2.500 per soggetto danneggiato nonché con applicazione di un limite di indennizzo di euro 25.000 per periodo assicurativo annuo.
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Contraente: Polizza n:
Art. 3.10 Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. s) della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro, detta assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzature nello stabilimento.
La presente estensione di garanzia viene prestata:
- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l’importo massimo di euro
200.000 per sinistro e per anno assicurativo;
- con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500 per ogni sinistro.
Art. 3.11 Smercio di prodotti non lavorati
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. o) della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro, in caso di commercializzazione di prodotti, rientranti nel medesimo settore merceologico ma non oggetto di lavorazione o assemblaggio da parte dell’Assicurato, direttamente all’utente finale nell'ambito di un punto vendita annesso all'azienda, l’assicurazione comprende anche i danni corporali derivanti dai prodotti smerciati.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti:
• da prodotti oggetto di produzione/lavorazione da parte dell’Assicurato (eventualmente assicurabili con la Sezione RC prodotti);
• da vizio o difetto originario dei prodotti commercializzati, o di loro componenti, anche se importati dall'Assicurato.
L’assicurazione è operante per danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, entro la data di validità della polizza e causati da cose vendute e consegnate, durante il periodo di validità della garanzia. Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ciascun periodo assicurativo annuo.
Art. 3.12 Garanzie addizionali
L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:
a) da cani utilizzati a guardia dell'azienda; limitatamente ai danni a cose viene applicata una franchigia di euro 150 per sinistro;
b) dall'uso di biciclette da parte dei dipendenti (e parasubordinati ed essi equiparati) per lavoro e/o servizio;
c) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
d) dalla proprietà e dalla gestione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili, compresi i danni corporali causati dai prodotti smerciati nei termini di cui al punto 3.10, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi;
e) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stand; per i danni verificatisi in USA e Canada si applica ferma la franchigia di cui all’art. 2.2;
f) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
g) dall'organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e altre manifestazioni in genere;
h) dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni cagionati a terzi, compresi i partecipanti (ferma l’esclusione dell’art. 2.1 lett. g));
i) dalla prestazione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda;
l) da utilizzo di armi (detenute in osservanza della legge) a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata;
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m) dalla gestione di servizi antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.
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4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro
Per l’assicurazione di:
a) Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta e deve essere corredata da copia dell’analoga denuncia fatta all’INAIL. Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
5. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 5.1 Individuazione degli addetti e variazione del loro numero
Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il numero massimo di addetti all’impresa previsto per il periodo di durata dell’assicurazione. Salva diversa disposizione detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione. Per addetti si intendono:
• titolare nonché soci e familiari coadiuvanti;
• dipendenti dell’Assicurato (compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato anche a progetto nonché altri subordinati previsti dal d.lgs. 276/03);
• altri prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/03 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx), anche in distacco, diversi da lavoratori in regime di somministrazione nonché da titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltarici;
• lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell’Assicurato; di cui l’assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione.
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Contraente: Polizza n:
Qualora nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell’art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni.
Qualora l’Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a:
• una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;
• due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità. Eventuali:
• lavoratori autonomi,
• lavoratori in regime di somministrazione di cui al d.lgs. 276/03,
dei quali l’Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione, sono ammessi a partecipare alle attività di cui all’art.1.1 senza dover essere dichiarati nel numero degli addetti, a condizione che siano presenti in numero non superiore a:
• una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;
• due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità.
In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS47 la condizione di cui al comma precedente si intende sostituita dalla condizione che l’ammontare dei corrispettivi complessivamente erogati a lavoratori autonomi e ad agenzie di somministrazione di lavoro – nell’anno solare precedente a quello di inizio della copertura e per tutti quelli di durata della stessa - sia non superiore al 25% delle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente dell’Assicurato.
Per titolari e dipendenti di aziende a cui siano affidati servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali e fabbricati aziendali nonché servizi di pulizia e sorveglianza la garanzia opera, a termini dei precedenti articoli, anche se non dichiarati nel numero degli addetti.
Art. 5.2 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati
L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2 della presente Sezione).
Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso, il massimale per persona rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il massimale per danni a cose rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
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Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.
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GENERATTIVITÀ - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI
1. RISCHI ASSICURATI
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione
A) Responsabilità Civile verso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati in polizza alla voce “RC Prodotti-Beni assicurati” - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica dichiarata di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
L’assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un fatto risarcibile a termini della presente Sezione.
L’assicurazione non comprende i danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati in tutto o in parte con i prodotti assicurati - salvo il richiamo, tra le clausole speciali, di espressa condizione particolare.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il prestatore di lavoro dell’Assicurato che subisca il danno in relazione all’attività lavorativa;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
d) le società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’assicurazione vale anche in relazione alla responsabilità civile derivante all’Assicurato produttore ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
Ai fini della presente assicurazione, in deroga a quanto disposto nella Parte Comune, con la parola “sinistro” si designa la richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l’assicurazione medesima.
2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Esclusioni
L’assicurazione non vale:
a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
e) per le attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera svolte presso terzi;
f) per le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
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g) per le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
h) per le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
i) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
j) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti destinati all’industria aeronautica ed aerospaziale;
k) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati, nonché i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana;
l) per i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti a cui si riferisce l’assicurazione ed in vigore al momento della loro messa in circolazione;
m) per i risarcimenti a carattere punitivo (quali ad es. “punitive and/or exemplary damages”);
n) per i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Si precisa che l’assicurazione opera per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica dichiarata di produttore con esclusione pertanto di beni oggetto di riparazione o altri servizi da parte dell’Assicurato e di beni usati che l’Assicurato commercializzi.
Art. 2.2 Operatività della garanzia
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
Art. 2.3 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica dichiarata di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese esclusi USA, Canada e Messico e per i danni verificatisi nei territori di qualsiasi Paese esclusi USA, Canada e Messico.
Art. 2.4 Limiti di indennizzo – Scoperti
L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile Prodotti (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2 della presente Sezione).
Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro.
Il limite “per più sinistri e per anno” indicato in polizza per la presente Sezione rappresenta il massimo esborso della Società:
a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’anno - nell’intero periodo di assicurazione;
b) per “sinistri in serie” da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.
Nell'ambito dei massimali suddetti, il massimale per danni a cose e il massimale per danni da interruzione o sospensione di attività rappresentano i limiti massimi di indennizzo specifici per tali fattispecie.
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L’assicurazione viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% calcolato, per ogni sinistro, con un
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limite massimo pari a euro 25.000.
Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
3. DICHIARAZIONI E ONERI DELL’ASSICURATO
Art. 3.1 Qualifica dell’assicurato
L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato in quanto avente la qualifica dichiarata in polizza, rispettivamente di fabbricante dei beni indicati in polizza oppure di trasformatore di prodotti agricoli del suolo, dell’allevamento, della pesca e della caccia.
Art. 3.2 Divieto di divulgazione della copertura
L'assicurazione viene prestata sul presupposto che l'Assicurato non divulghi, in qualsivoglia forma, l’esistenza della stessa.
4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L’Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Art. 4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
5. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 5.1 Variazioni di fatturato
Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il limite massimo di fatturato annuo relativo ai prodotti oggetto di assicurazione, con esclusione di quelli consegnati nei territori di USA, Canada e Messico, previsto per il periodo di durata dell’assicurazione e detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione.
Qualora nel corso della durata del contratto il fatturato annuo eccedesse il limite indicato in polizza l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell’art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni. Qualora l’Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 10%.
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Contraente: Polizza n:
GENERATTIVITÀ - SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Numero verde 000000000 – Fax (000) 0000000, xxxxxxxx@xxx.xx in seguito per brevità denominata DAS.
A quest’ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE
Nella presente Sezione le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:
Assicurato - il Contraente, i suoi dipendenti e altri prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/03 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx), anche in regime di somministrazione o distacco, diversi da titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltarici;
- lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione, soci e familiari coadiuvanti tutti in quanto soggetti all’INAIL;
con riferimento esclusivo all’attività svolta per conto del Contraente stesso indicata in polizza (compresi i servizi strettamente connessi ed accessori).
Sono inoltre assicurati i lavoratori autonomi soggetti all’INAIL limitatamente alle vertenze di cui ai punti b) e c) dell’art. 1.2 insorte con persone diverse dagli Assicurati in occasione dell’attività svolta, presso l’ubicazione indicata in polizza o presso cantieri del Contraente, per conto del Contraente stesso e oggetto di fatturazione da parte di quest’ultimo.
Fatto illecito l’inosservanza di un precetto dell’ordinamento giuridico;
Illecito extracontrattuale
quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante;
Inadempimento contrattuale
il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto;
Sinistro il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale;
Delitto la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa;
Contravvenzione la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda;
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Transazione l’accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro;
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Colposo (o contro l’intenzione)
il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l’evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie;
Xxxxxx (o secondo l’intenzione)
il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge;
Spese di giustizia nel processo penale
costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato;
Sentenza passata in giudicato
provvedimento definitivo, non più impugnabile;
Derubricazione del reato
il caso in cui l’imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale;
Estinzione del reato cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell’indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 1.1 Garanzie prestate
La Società assume a proprio carico in luogo dell’Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata in polizza relativa alla presente Sezione ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese per assistenza giudiziale ed stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che abbia dato luogo alle vertenze di cui all’articolo seguente (Vertenze assicurate).
Tali spese sono esclusivamente:
• le spese per l’intervento di un legale; nel caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l’Assicurato potrà avvalersi dell’ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all’Autorità giudiziaria estera competente;
• le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell’Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
• le spese di giustizia nel processo penale;
• le spese investigative svolte da un incaricato dell’Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).
Art. 1.2 Vertenze assicurate
La garanzia è operante esclusivamente per:
a) vertenze relative a danni che l’Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell’Assicurato;
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Contraente: Polizza n:
c) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione o di derubricazione del reato, ferma restando l’esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;
e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze dei seguenti decreti:
- d.lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
- d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) limitatamente ai delitti di cui all’art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro);
- d.lgs. 155/1997 (Igiene dei prodotti alimentari);
- d.lgs. 196/2003 (Protezione dei dati personali);
f) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati relativi all’ubicazione dichiarata nei quali il Contraente esercita la propria attività;
g) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del Contraente da propri dipendenti e da prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) - ferma l’esclusione di cui alla lett. n) dell’art. 2.1 - nonché da lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell’Assicurato, soggetti all’INAIL, compresi agenti e rappresentanti dello stesso;
h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all’attività dichiarata, qualora il valore della vertenza superi euro 2.500; per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del sinistro con un minimo di euro 1.000. Sono, altresì, comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all’arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, permanendo l’esclusione per i casi di ricorso all’arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo;
i) procedimenti civili o penali nei quali l’Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito.
2. DELIMITAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Esclusioni
L’assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:
a) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell’Assicurato (salvo quanto previsto dall’art. 1.2 );
b) materia contrattuale (salvo quanto previsto dagli artt. 1.2 e 3.2) nonché recupero di crediti;
c) diritto tributario e fiscale;
d) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d’autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
e) rapporti fra soci e/o amministratori;
f) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
g) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento da qualunque causa determinato (salvo quanto previsto dall’art. 3.1);
h) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
i) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l’Assicurato abbia preso parte;
j) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
k) diritto amministrativo (salvo quanto previsto dall’art. 1.2) e in ogni caso i procedimenti dinanzi ad Autorità Garanti;
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l) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, fatta eccezione per le vertenze di cui all’art. 1.2, lett. g), relativamente alle quali la garanzia esplica effetto ad esclusivo favore del Contraente;
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m) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
n) vertenze promosse da personale di imprese appaltatrici e subappaltatrici (salvo quanto previsto dall’art. 3.2) nonché vertenze di lavoro promosse da lavoratori autonomi.
Si intendono infine escluse dalla garanzia le procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall'art. 1.2, lett. h).
Art. 2.2 Operatività della garanzia
L’Assicurazione opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione per gli altri casi; che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica, in sede penale, con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.
Relativamente alla garanzia di cui all’art. 1.2 (Vertenze assicurate), lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.
In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. b), nel caso la presente polizza ne sostituisca un’altra con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest’ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.
Art. 2.3 Estensione territoriale
L’assicurazione di cui alla presente Sezione vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
Art. 3.1 Vertenze da inquinamento accidentale
A deroga dell’art. 2.1 lett. g) sono comprese le vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall’Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture con applicazione, in tal caso, di uno scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000 per ogni sinistro - ferma l’esclusione di procedimenti amministrativi e penali.
Art. 3.2 Vertenze di dipendenti di appaltatori e subappaltatori
A deroga dell’art. 2.1 lett. n) sono comprese, a termini dell’art. 1.2, le vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgano per conto del Contraente lavori presso l’ubicazione indicata in polizza o presso cantieri del Contraente stesso, anche per mancato pagamento delle retribuzioni da parte delle imprese suddette.
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Contraente: Polizza n:
Per queste vertenze il massimale per sinistro rappresenta anche il massimo esborso della Società per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.
Art. 3.3 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile
Nel caso sia attiva la Sezione Responsabilità Civile o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Sezione, quest’ultima opererà ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione coperture di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.
In particolare, le garanzie di cui alla presente Sezione esplicheranno effetto solo qualora si cessato l’interesse dell’Assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all’art. 1917, 3° comma del codice civile.
4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 Denuncia del sinistro e scelta del legale
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx, oppure
• per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l’art. 1915 Codice Civile.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l’Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
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La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
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Art. 4.2 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all’art. 4.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale” , DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 4.1 ”Denuncia del sinistro e scelta del legale”.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai primi due tentativi.
DAS non è responsabile dell’operato di legali e consulenti tecnici.
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 4.3 Liquidazione del danno
DAS provvederà - per conto della Società - a liquidare, nei limiti dell’operatività della garanzia assicurativa prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto, tutte le somme a carico dell’Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l’attività professionale svolta in favore dell’Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.
La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società e/o DAS non sono tenute a corrispondere anticipi all’Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.
In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali,
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Sezione Tutela Giudiziaria Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
comprese quelle liquidate in favore dell’altra parte, saranno a carico della Società, dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, fino a concorrenza dell’indennizzo assicurativo pagato.
5. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 5.1 Individuazione degli addetti e variazione del loro numero
Il Contraente deve dichiarare al momento della stipula il numero massimo di addetti all’impresa previsto per il periodo di durata dell’assicurazione e detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo della presente Sezione. Per addetti si intendono:
• titolare nonché soci e familiari coadiuvanti;
• dipendenti dell’Assicurato (compresi gli apprendisti e lavoratori a tempo determinato anche a progetto nonché altri subordinati previsti dal d.lgs. 276/03);
• altri prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/03 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx), anche in distacco, diversi da lavoratori in regime di somministrazione nonché da titolari e dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltarici;
• lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell’Assicurato; di cui l’assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione.
Qualora nel corso della durata del contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società a termini dell’art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni.
Qualora l’Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore a:
• una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;
• due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità.
Eventuali:
• lavoratori autonomi,
• lavoratori in regime di somministrazione di cui al d.lgs. 276/03,
dei quali l’Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione, sono ammessi a partecipare alle attività assicurate senza dover essere dichiarati nel numero degli addetti, a condizione che siano presenti in numero non superiore a:
• una unità se il numero dichiarato di addetti è inferiore o pari a 7 unità;
• due unità se il numero dichiarato di addetti è superiore o pari a 8 unità.
In caso di richiamo in polizza, alla voce Clausole Speciali, del codice CS47 la condizione di cui al comma precedente si intende sostituita dalla condizione che l’ammontare dei corrispettivi complessivamente erogati a lavoratori autonomi e ad agenzie di somministrazione di lavoro – nell’anno solare precedente a quello di inizio della copertura e per tutti quelli di durata della stessa - sia non superiore al 25% delle retribuzioni lorde erogate al personale dipendente dell’Assicurato.
Art. 5.2 Limiti di indennizzo
L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Il “massimale sinistro” rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro.
Il “massimale anno” rappresenta il massimo esborso della Società per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.
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Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
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Edizione 01.06.2017 Sezione Tutela Giudiziaria - Pagina 75 di
Art. 5.3 Liquidazione dell'azienda o cessazione dell'attività cui si riferisce il contratto
In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l’efficacia della presente Sezione viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.
Nel caso di messa in liquidazione volontaria, la Società resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto previsto dall'art. 2.2 (Operatività della garanzia).
Nel caso in cui l'azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al
X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (fallimento) ovvero il Titolare della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la Società, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per alla prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.
In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell’art. 1896 Cod. Civ..
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Sezione Tutela Giudiziaria Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA99/06
Contraente: Polizza n:
GENERATTIVITÀ - SEZIONE "ASSISTENZA QUI GENERALI"
In caso di necessità chiamare il numero 000 000 000, in funzione 24 ore su 24
1. DEFINIZIONI SPECIFICHE
Assicurato Il Contraente di polizza
Azienda Il luogo situato in territorio italiano dove l’assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Struttura Organizzativa La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto dell’Impresa al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell’Impresa.
Decorrenza e durata Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Estensione territoriale Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
Furto E’ il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impresa Generali Italia S.p.A.
Incendio E’ la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Infortunio Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
In viaggio Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Malattia Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio..
Prestazioni Sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’assicurato.
Sinistro Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’assicurato.
2. RISCHI ASSICURATI
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Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
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Edizione 01.06.2017 Sezione Assistenza - Pagina 77 di
Art. 2.1 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d’emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:
Impianto idraulico:
a) allagamento nei locali dell’azienda provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’azienda;
b) mancanza d’acqua nei locali dell’azienda provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’azienda;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell’azienda provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico dell’azienda.
La prestazione non è dovuta:
- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell’azienda;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
La prestazione non è dovuta:
a) per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell’azienda;
b) per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.
Impianto di riscaldamento:
a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’azienda;
b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento dell’azienda.
La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Art. 2.2 – Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimale di euro 1.000,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell’assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
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Contraente: Polizza n:
Art. 2.3 – Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’azienda a monte del contatore.
Art. 2.4 – Fornitura temporanea di energia elettrica
Qualora l’Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
La Struttura Organizzativa provvederà all’invio di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro e per anno.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
a) corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
c) guasti del cavo di alimentazione dei locali dello studio a monte del contatore.
Art. 2.5- Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un fabbro, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell’azienda che ne rendano impossibile l’accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell’azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
Art. 2.6 - Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
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- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso;
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- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
Art. 2.7 - Invio di un frigorista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.
Art. 2.8 – Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.
La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.
Art. 2.9 – Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantite la sicurezza dell’esercizio dell’assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Art. 2.10 - Rientro anticipato
Qualora l’assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti articoli da 2.1 a 2.9 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà, all’assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo l’Impresa a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di euro 300,00 per sinistro.
Nel caso in cui l’assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un’adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.
3. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI
Art. 3.1 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.
Sono a carico dell’assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’esercizio interessate dall’intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune dell’edificio
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Contraente: Polizza n:
saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell’amministrazione e/o dell’autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, l’Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l’intero importo dell’intervento.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell’assicurato;.
- suicidio o tentato suicidio.
Sono a carico dell’assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall’intervento di assistenza.
Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 C.C.
Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa restando inteso che l’Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 3.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero telefonico verde
800.713.782
oppure al numero di Milano
02-58.28.67.01
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oppure inviare un fax al numero
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02-058477201
oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla GPMI
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
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Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "GENERATTIVITÀ"
Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali
S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi della proprietà di fabbricati ceduti in locazione ad attività artigianali o a piccole industrie. Entrambe le sezioni sono obbligatorie.
Possono essere assicurati a scelta del Contraente: Le principali esclusioni sono relative a:
I danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate Terremoti e inondazioni; in polizza) derivanti da: Atti di guerra e invasione;
- incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori; Radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
- fenomeni atmosferici; Smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di
- atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio incendio;
organizzato), scioperi e tumulti popolari; Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita d’acqua a seguito di rottura di impianti idrici; Dolo dell’Assicurato;
- correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna; Danni alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio Le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute in conseguenza determinato da usura;
di sinistro indennizzabile ai sensi del precedente alinea; Danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancato godimento o riduzioni di Le somme dovute a terzi a titolo di responsabilità civile a seguito di danni reddito atteso)
materiali causati da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati. Guasti o rotture di origine meccanica.
Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali. Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Sono assicurate le somme dovute a terzi dal proprietario del fabbricato a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali imputabili alla proprietà dei
locali medesimi. Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:
Dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo,
Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici,
Dall’amianto o prodotti contenenti amianto, Da detenzione od impiego di esplosivi,
Circolazione stradale dei veicoli a motore, Da furto e a cose da incendio;
Da attività svolte da coloro che occupano i locali.
In via generale sono esclusi anche danni alle cose detenute dall’assicurato.
La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.
Alcune delle suddette esclusioni sono, i tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.
Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all’Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.
Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.
DIP 141 GeneraAttività_IR Edizione 01.10.2018 Pagina 1 di 2
Sezione Incendio: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Sezione Responsabilità Civile Fabbricati: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.
In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l’obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).
In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. L’inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo assicurativo.
Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. E’ possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.
Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).
La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio.
In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.
Relativamente alla garanzia “Sovraccarico Neve” della Sezione Incendio, per l’operatività della copertura è necessario che trascorra un periodo di tempo prima che la garanzia stessa sia operante.
In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.
In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.
DIP 141 GeneraAttività_IR Edizione 01.10.2018 Pagina 2 di 2
Generali Italia S.p.A.
GENERATTIVITÀ
Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi della Produzione Mod. GA12/06
Contraente Xxxxxxx X.
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Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA12/06
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Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione
GenerAttività mod. GA12/06
Contraente: Polizza n:
I. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato sotto qui precisato: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Franchigia Importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico.
Indennizzo/ Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza Il documento che prova l’assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto Importo espresso in misura percentuale che l'Assicurato tiene a suo carico. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Generali Italia S.p.A.
Apparecchiature Elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione non al servizio esclusivo di singole macchine – personal computer, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti telefonici – altre apparecchiature per ufficio che abbiano componentisca elettronica.
Sono compresi i “Supporti informatici” residenti, escluso quanto indicato alle voci “Archivi informatici” e “Programmi in licenza d’uso”.
Non sono considerate “Apparecchiature elettroniche”: le componenti elettroniche integrate in impianti e macchinari o progettualmente dedicate al controllo di una specifica macchina.
Archivi Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli “Archivi informatici” e “Programmi in licenza d’uso”.
Archivi informatici Dati e “Programmi di utente” per Apparecchiature elettroniche”, contenuti su “Supporti informatici”.
Armadi forti Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
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- peso minimo 100 kg.
Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA12/06
Edizione 01.06.2017 Parte Comune - Pagina 3 di
GENERATTIVITÀ - PARTE COMUNE
Casseforti mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.
Centrale
di Telesorveglianza
Sistema operativo al quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rivelazione (antincendio, antintrusione, rapina, tvcc ecc.) ed in grado di provvedere, mediante personale opportunamente addestrato, alla gestione degli allarmi.
Contratto di assistenza Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione
tecnica
preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
Esplodenti sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricati Il complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell’area) compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme.
Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di immobile ed impianti costituenti proprietà comune.
È escluso quanto indicato sotto la definizione di “Macchinario – Attrezzatura – Arredamento”.
Furto Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Infiammabili - i gas combustibili come, ad esempio, l’acetilene, il metano, l’etano, ecc.;
- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.
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Parte Comune Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA12/06
Contraente: Polizza n:
Lastre esterne Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all’esterno su vetrine, porte, finestre o insegne infisse nei fabbricati, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.
Lastre interne Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico che non rientrano nella definizione di “Lastre esterne”. Sono comprese le fonti di luce non costituenti insegna.
Macchinario - Attrezzatura - Arredamento
Xxxxxxxx, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nella definizione di “Fabbricati”, serbatoi e silos non in muratura, mezzi di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, vestiario, arredamento, mobilio, cancelleria, “Apparecchiature elettroniche”.
Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e qualora aggiunti dall’Assicurato locatario:
- i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d’allarme;
- tappezzerie, rivestimenti, serramenti.
È escluso quanto indicato alle voci “Archivi”, “Archivi informatici”, “Programmi in licenza d’uso”, “Modelli e stampi” e “Valori”.
Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, in riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione. Nel valore delle merci sono compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
Modelli e stampi Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Partita Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un unico capitale.
Programmi di utente Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai “Computer” che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati, leggibili a macchina e memorizzabili su “Supporti informatici”.
Programmi in licenza d’uso
Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai “Computer” che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su “Supporti informatici”.
Rapina Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati in polizza.
Serramenti Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
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Supporti informatici Schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.
Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA12/06
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Tetto - Copertura - Solai
- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature
Xxxxxx Xxxxxx, carte valori e titoli di credito in genere.
Vetri stratificati di sicurezza
Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
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Parte Comune Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA12/06
Contraente: Polizza n:
• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005
– Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 2.3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto
Art. 2.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile
Art. 2.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile.
Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione, con preavviso di trenta giorni. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo).
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.
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Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società (tranne il caso di polizza regolabile) rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Condizioni di assicurazione GenerAttività
mod. GA12/06
Edizione 01.06.2017 Parte Comune - Pagina 7 di
Art. 2.7 Indicizzazione
Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all’indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l’indice del mese di agosto dell’anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell’indice iniziale o di quello dell’ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell’indice verrà fatto riferimento all’ultimo indice mensile conosciuto dell’anno precedente.
È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adeguamento inviando raccomandata all’altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i CODICI DI CLAUSOLE SPECIALI, il codice A343.
Art. 2.8 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) con il massimo di un anno e così succesivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto
Art.2.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Sono salve specifiche discipline previste nell’ambito delle singole Sezioni.
Art. 2.10 Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società
Art. 2.11 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell’Assicurato o dei loro aventi diritto.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di
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Parte Comune Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA12/06
Contraente: Polizza n:
mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 2.12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Condizioni di assicurazione GenerAttività
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3. CODICI ATTIVITÀ
Art. 3.1 Codici attività
Le Sezioni Incendio, Guasti Macchine, Furto, Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e Tutela giudiziaria, se operanti, sono prestate in base all’esplicita dichiarazione dell’Assicurato che il genere di attività esercitata nel laboratorio o nell’industria si identifica con quella individuata nell’elenco che segue attraverso il codice attività, che compare nell’apposita casella esistente in polizza.
Ove nell’elenco non siano descritte attività ma prodotti si intende “produzione, lavorazione, riparazione di ...”.
La categoria tariffaria è rappresentata, per ogni codice attività, dal numero riportato nella relativa colonna, salvo che per la Sezione Tutela giudiziaria che ha una categoria tariffaria unica e non differenziata.
Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna Sezione anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori.
È, altresì, ammesso ed assicurato (se non esplicitamente escluso) l’esercizio di attività commerciali di vendita, anche al minuto, di prodotti dell’azienda coesistenti con il laboratorio o l’industria assicurata.
Relativamente alle Sezioni Incendio e Xxxxx è ammesso ed assicurato (se non esplicitamente escluso) il deposito di merci che non sono prodotte dal laboratorio o dall’industria assicurata o che comunque non sono destinate ad entrare nel ciclo produttivo.
Relativamente alle Sezioni Incendio e Guasti Macchine, sono ammesse ed assicurate, sempre che non siano esplicitamente escluse, le seguenti operazioni di:
“confezionamento ed imballaggio – verniciatura - macinazione di sostanze combustibili – asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostimento - lavorazione del legno – autolavaggio - officina meccanica”
che siano complementari ed accessorie dell’attività principale ed utilizzate per le esclusive attività dell’impresa (anche se dette operazioni, considerate isolatamente, sono inquadrabili in una categoria tariffaria superiore a quella del codice attività indicato in polizza) e purché la superficie complessivamente coperta da ciascuna di queste attività non superi 1/5 della superficie complessiva dei piani dei fabbricati assicurati o contenente le cose assicurate.
Relativamente alle Sezioni Incendio Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, se per un'ubicazione viene indicato in polizza come Tipo Ubicazione "Magazzino/Deposito", in tale ubicazione sono ammesse le sole operazioni di confezionamento ed imballaggio e di movimentazione merci.
Relativamente alla Sezione Furto, sono ammesse ed assicurate merci appartenenti a categorie tariffarie superiori a quella indicata in polizza, fino a un massimo del 20% della somma assicurata.
Gli oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali, sono compresi col limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.
SETTORI DI ATTIVITA' | ||
1 | ALIMENTAZIONE | |
2 | METALLI | |
3 | LEGNO | |
4 | CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA | |
5 | PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE | |
6 | TESSILE E ABBIGLIAMENTO | |
7 | CHIMICA | |
8 | SERVIZI VARI |
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Contraente: Polizza n:
Settore 1 - ALIMENTAZIONE | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
BEVANDE | |||||
100 | Acque gassose e minerali - bibite analcoliche - succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi | 2 | 1 | 1 | 0 |
101 | Bevande in genere (compreso il vino), purché costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione inferiore o eguale a 35° centesimali - aceto esclusivamente di vino. | 2 | 1 | 2 | 0 |
102 | Bevande costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione superiore a 35° centesimali, comprese le distillerie | 6 | 1 | 3 | 0 |
FARINE E PASTE ALIMENTARI | |||||
120 | Riseria – molini da legumi e da riso - molini da cereali: con sistema pneumatico nella macinazione. | 7 | 1 | 2 | 1 |
121 | Riseria – molini da legumi e da riso – molini da cereali: senza sistema pneumatico nella macinazione | 11 | 1 | 2 | 0 |
130 | Paste alimentari con qualsiasi tipo di essiccatoio | 11 | 1 | 2 | 0 |
131 | Paste alimentari senza essiccatoi o con essiccatoi riscaldati a vapore o ad acqua calda | 7 | 1 | 2 | 0 |
DOLCIUMI | |||||
135 | Caramelle – cioccolato – surrogato di cioccolato - torrone - panforte – nocciolati: senza sgusciatura di frutti e senza tostatura | 6 | 1 | 2 | 0 |
136 | Caramelle – cioccolato – surrogato di cioccolato - torrone - panforte – nocciolati: con tostatura e/o sgusciatura | 8 | 1 | 2 | 0 |
140 | Biscotti – panettoni - grissini – paste dolci – pasticcerie - panifici | 7 | 1 | 2 | 0 |
141 | Patatine fritte – snack - cereali soffiati e prodotti similari. | 6 | 1 | 2 | 0 |
145 | Gelati - ghiaccio d’acqua – prodotti alimentari surgelati | 5 | 1 | 2 | 1 |
CONSERVE ALIMENTARI | |||||
150 | Marmellate – confetture – mostarde - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli – carni conservate e in scatola - estratti di carne - pesce conservato e in scatola – alimenti liofilizzati: esclusi prodotti alimentari disidratati | 5 | 1 | 3 | 1 |
155 | Prosciutti e salami | 4 | 1 | 3 | 1 |
ALIMENTI PER ANIMALI | |||||
160 | Mangimi senza impiego e senza esistenza in deposito di: foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce molini da carrube | 8 | 1 | 1 | 0 |
161 | Mangimi con impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce | 12 | 1 | 1 | 0 |
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Condizioni di assicurazione GenerAttività
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Settore 1 - ALIMENTAZIONE | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
LATTE E DERIVATI, OLI, GRASSI, CARNI | |||||
164 | Formaggi duri | 4 | 1 | 3 | 1 |
165 | Formaggi, esclusi quelli duri- burro naturale - latterie sociali - centrali del latte - latte condensato, evaporato ed in polvere | 4 | 1 | 2 | 1 |
170 | Oli e grassi alimentari: con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e con sgusciatura di semi oleosi | 12 | 1 | 2 | 1 |
171 | Oli e grassi alimentari: senza utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e senza sgusciatura di semi oleosi | 5 | 1 | 3 | 1 |
175 | Xxxxxxx, esclusa l’assicurazione del foraggio | 3 | 1 | 3 | 2 |
ALIMENTARI DIVERSI | |||||
180 | Tè, camomilla ed altre erbe aromatiche | 12 | 1 | 3 | 0 |
185 | Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: con sgusciatura | 11 | 1 | 1 | 0 |
186 | Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: senza sgusciatura | 9 | 1 | 1 | 0 |
187 | Pulitura, cernita e calibratura di agrumi, uva e frutta da polpa | 3 | 1 | 1 | 0 |
190 | Caffè e suoi surrogati, senza preparazione di estratti idrosolubili | 6 | 1 | 3 | 0 |
195 | Sale comune (raffinazione) | 3 | 1 | 1 | 0 |
196 | Gastronomia | 6 | 1 | 2 | 0 |
199 | ALIMENTARI così come descritto in polizza | v. polizza | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx | x. xxxxxxx |
Xxxxxxx 0 - METALLI | |||||
CODICE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | CATEGORIA TARIFFARIA | |||
INCENDIO | GUASTI MACCHINE | FURTO | RC V/TERZI PREST. LAV | ||
XXXXXXX, XXXXXXX | |||||
200 | Autofficine per la riparazione di veicoli in genere e natanti a motore - elettrauto. È inoltre ammessa l’eventuale vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati | 3 | 5 | 2 | 4 |
201 | Autodemolizioni - stazioni di servizio - autolavaggi: anche con eventuali piccole riparazioni di carrozzeria purché aventi caratteristiche di accessorietà (esclusa l’esistenza di forni e reparti di verniciatura); anche con operazioni di montaggio e riparazione di pneumatici. È inoltre ammessa l’eventuale vendita di veicoli nuovi ed usati | 3 | 5 | 3 | 2 |
202 | Biciclette | 5 | 5 | 3 | 2 |
209 | Riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. È inoltre ammessa l’eventuale vendita di veicoli nuovi ed usati | 8 | 5 | 3 | 4 |
210 | Produzione di carrozzerie con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l’allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e similari). È inoltre ammessa l’eventuale vendita di veicoli nuovi ed usati | 8 | 5 | 2 | 2 |
211 | Produzione e/o allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e similari | 10 | 5 | 2 | 2 |
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Parte Comune Edizione 01.06.2017 Condizioni di assicurazione GenerAttività mod. GA12/06
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