CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
ART 1 TITOLO DI PROPRIETÀ
Durante i termini del presente contratto la proprietà dell´ autoveicolo ed ogni diritto relativo rimangono sempre e comunque della Locatrice ed il Conduttore non ha e non potrà, pertanto, vantare in relazione agli stessi alcun diritto di proprietà (e/o comunque reale).
ART 2 OBBLIGHI DEL CONDUTTORE RELATIVI ALL´USO DELL´AUTOVEICOLO
2.1 Il Conduttore si impegna a garantire che il conducente dell´autoveicolo noleggiato possieda sempre età ed abilitazione alla guida ai fini di legge. Sono autorizzati alla guida il dipendente o ausiliario a cui il veicolo è attribuito (e i suoi familiari) se il conduttore è persona giuridica. Il Conduttore stesso e i suoi familiari se il Conduttore è persona fisica e chiunque autorizzato in forma scritta dal Xxxxxxxxxx. L'età del conducente deve essere minimo di 21 anni, massimo 75 anni, con patente di categoria B rilasciata da almeno un anno.
2.2 Il Conduttore non potrà sublocare, comodare l´autoveicolo o permettere che sia sottoposto a confisca e sequestro né concederlo ovviamente in pegno o garanzia (ipoteca privilegio o quant´altro). In ogni caso, comunque, di provvedimento e/o procedimento che possa in qualche modo incidere sul diritto di proprietà e/o su ogni altro diritto della Locatrice, il Conduttore ove possibile, dovrà far verbalizzare il proprio dissenso di fronte all´Autorità (civile, penale, amministrativa e quant´altro) e/o al soggetto terzo procedente, e successivamente attivarsi a sua cura, spese e/o responsabilità al fine di risolvere la questione e questo con la massima rapidità. In caso di pignoramento o sequestro e/o qualunque provvedimento in qualsivoglia sede che interessi l´autoveicolo noleggiato, per qualsiasi causa non imputabile alla Locatrice, il Conduttore dovrà darne immediata comunicazione alla Locatrice e saranno a suo carico anche le relative eventuali spese giudiziali.
2.3 L´autoveicolo non dovrà essere utilizzato in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze d´assicurazione, e in Stati dove non si valida la carta verde e in tutti quei casi che la Compagnia d´assicurazione ai sensi di polizza possa contestare fondatamente la validità della stessa in particolare per fatto e/o colpa del Conduttore, in caso di inosservanza il Conduttore e il Conducente saranno unici responsabili dei danni arrecati.
2.4 L´autoveicolo non potrà trasportare persone e/o cose in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione, né trasportare merci pericolose e di contrabbando. E' fatto espresso divieto di trasportare od ospitare animali domestici di qualsiasi natura. Il conduttore si impegna inoltre a far rispettare il divieto di fumo all'interno dell'autoveicolo.
2.5 Il conduttore non dovrà manomettere e/o alterare il contachilometri, il motore e gli equipaggiamenti . Così non potrà installare equipaggiamenti o accessori.
2.6 L´autoveicolo dovrà essere condotto e utilizzato con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Conduttore rimane custode dell´autoveicolo e si assume l´impegno di conservare ed eseguire la manutenzione dello stesso osservando le istruzioni dal manuale operativo e di manutenzione e di tutti gli altri eventuali documenti di cui l´autoveicolo è munito (anche tenendo in debito conto le segnalazioni della strumentazione di bordo, seguendo tempestivamente le indicazioni previste dal libretto “uso e manutenzione “ della casa costruttrice) e di curare l´aspetto esteriore.
2.7 Il Conduttore dovrà utilizzare l´autoveicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada e comunque a tutta la normativa vigente in materia e in loco, e risponderà personalmente di tutte le eventuali infrazioni.
Il Conduttore, quindi, pagherà (direttamente, in caso di contestazione immediata), tutte le contravvenzioni nonché le eventuali spese giudiziarie dovute in seguito a procedimenti legali generati da infrazioni al suddetto Codice e comunque da infrazioni della normativa sulla circolazione al momento e nel luogo vigente. Eventuali multe con eventuali spese giudiziarie notificate alla Locatrice saranno reintestate al Conduttore ai sensi della circolare ministeriale n.º 300º/48507/113/2 del 15/01/94 e verrà fatturato un importo di
€ 15,00 (IVA Esclusa) cadauna a titolo di rimborso per le spese sostenute.
2.8 Il Conduttore non dovrà utilizzare l´autoveicolo per il trasporto di passeggeri dietro compenso, per competizioni di qualsiasi genere, per trainare (salvo che l´autoveicolo sia munito di apposito gancio di traino regolarmente installato, collaudato ed assicurato), rimorchiare o spingere altro veicolo.
2.9 Il Conduttore non potrà apporre scritte sull´autoveicolo a meno che queste ultime siano di materiale che possa essere rimosso. Il Conduttore dovrà comunque restituire il veicolo come specificato all´Art 14.1 e dovrà assumere tutti gli oneri di eventuali spese di ripristino come specificato all´Art 14.3.
2.10 Il Conduttore si impegna ad effettuare il controllo periodico dei livelli olio e liquido refrigerante. L´ inosservanza costituisce per espressa volontà delle parti grave inadempimento e, comunque, darà facoltà alla Locatrice di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all´Art 13 del presente contratto salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni provocati da tali inadempimenti.
ART 3 RESPONSABILITA´ DELLA LOCATRICE
3.1 La Locatrice non si assume responsabilità per danni che potessero subire i viaggiatori sui propri autoveicoli ed anche per le cose di loro proprietà.
3.2 In caso di indisponibilità del veicolo, la Locatrice si riserva la facoltà, per quanto possibile di sostituire il veicolo con altro, previo accordo diretto col conduttore, oppure rendere l´intera somma versata senza essere tenuto ad alcun risarcimento e riconoscimento di penalità ed interessi.
ART 4 CAUZIONE - CONSEGNA DELL´AUTOVEICOLO - DATA INIZIO DEL NOLEGGIO
4.1 La consegna è subordinata, 20 giorni prima del suo inizio, al versamento a titolo di cauzione dell´importo di € 1000,00 a garanzia degli eventuali danni arrecati al veicolo durante il noleggio e a copertura delle eventuali eccedenze chilometriche percorse. Dopo 10 giorni lavorativi dalla riconsegna del mezzo, se non riscontrati danni, verrà restituita la cauzione con l´eventuale conguaglio delle eccedenze chilometriche percorse. In caso di incidenti la cauzione sarà trattenuta sino ad avvenuto accertamento, da parte dell´assicurazione, delle responsabilità.
4.2 Il noleggio ha effetto dal giorno indicato; il ritiro sarà concretizzato dalla firma del Conduttore del Verbale di Consegna alla presenza di un incaricato della Locatrice.
4.3 Il ritiro del veicolo da parte del Conduttore attesta il buono stato del medesimo, in conformità all´ordine, dando atto che il veicolo stesso rappresenta la migliore delle scelte in funzione delle proprie esigenze. Eventuali riserve circa lo stato di carrozzeria e di meccanica dell´autoveicolo dovranno essere fatte valere all´atto del ritiro. Il Conduttore rinuncia ad ogni garanzia per vizi della cosa locata e questo anche in deroga agli art. 1578 e 1579 C.C., fatte salve le garanzie della Casa Costruttrice.
4.4 La consegna del veicolo avverrà nel giorno stabilito dalle ore 09:00 alle 11:30 e dalle 14,30 alle ore 18,30 di tutti i giorni feriali. Il mancato o ritardato ritiro del veicolo da parte del Conduttore, non esimerà il medesimo dal pagamento del canone pattuito.
ART 5 CHILOMETRAGGIO, DURATA DEL CONTRATTO, CONTACHILOMETRI
5.1 Il chilometraggio e la durata contrattuale sono stabiliti nella presente proposta. Essi potranno essere modificati solo mediante deroghe sottoscritte da ambo le parti. Il chilometraggio e la durata contrattuale da prendere in considerazione per l´applicazione di tutti gli articoli del presente contratto saranno quelli riportati sull´ultima eventuale deroga in ordine temporale sottoscritta dalle parti.
5.2 Il conduttore è responsabile del buon funzionamento del contachilometri e si impegna a comunicare immediatamente ogni eventuale guasto o anomalia alla Locatrice e a provvedere entro il più breve tempo possibile alla sua riparazione salvo diverse istruzioni della Locatrice, la quale dovrà essere informata dell´avvenuta riparazione e delle modalità relative. In caso contrario la Locatrice potrà risolvere il contratto in pieno diritto avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all´Art 13 del presente contratto. Per il periodo di mancato funzionamento del contachilometri, per determinare il chilometraggio dell´autoveicolo noleggiato si terrà conto della media precedente (data dall´ultimo rilevamento chilometrico durante il periodo di regolare funzionamento del contachilometri) moltiplicando tale media per il numero di giorni durante i quali il contachilometri non ha funzionato, il numero dei chilometri giornalieri non potrà comunque essere inferiore a cento, in mancanza di qualunque rilevamento chilometrico le parti convengono una percorrenza di duecentocinquanta chilometri al giorno dalla data dell´inizio del noleggio.
Durante e successivamente la scadenza del presente contratto il Conduttore è responsabile di fronte alla Locatrice o terzi di tutte le possibili conseguenze civili e penali dovute o determinate dall´alterazione o dalla non conformità del contachilometri.
ART 6 GARANZIA ASSICURATIVA
6.1 Dalla consegna del veicolo e fino alla sua restituzione, il Conduttore sarà responsabile di tutti i danni determinati dall´uso improprio o illegittimo dell´autoveicolo concesso in noleggio. La Locatrice si impegna a fornire l´autoveicolo munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché dalle garanzie sotto precisate nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni generali del servizio assicurativo (All. 1) che il Conduttore dichiara di ben conoscere:
a) Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati;
b) Guasti accidentali (Kasko);
c) Incendio e furto, se comprovati dalla denuncia alla Pubblica Autorità, ad eccezione del furto delle merci o attrezzatura del bagaglio, degli oggetti lasciati bordo dell´autoveicolo, o accessori vari;
d) Eventi socio-politici, atti vandalici, eventi naturali;
e) Carta verde;
f) Assistenza stradale.
Le garanzie non copriranno in nessun caso i danni determinati da dolo o colpa grave del Conduttore e del Conducente.
6.2 E´ prevista una penalità fissa di € 1000,00 per ogni sinistro R.C., incendio, furto, Kasko, eventi socio politici o naturali, atti vandalici, ricorso terzi R.C. trasportati.
Ciascuna delle suddette penalità sarà addebitata al Conduttore, soltanto quando il danno non risulti risarcibile da terzi. Nel caso in cui il danno fosse inferiore all´importo della penalità summenzionata da applicare al caso di specie, tale penalità sarà pari all´importo del danno stesso.
6.3 Obblighi del conduttore in caso di sinistro. In caso di danno da circolazione stradale, il Conduttore è tenuto alla scrupolosa compilazione dei dati propri e delle eventuali
Controparti ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro”.
In caso di incendio e/o furto e/o eventi socio-politici, il Conduttore è tenuto a presentare denuncia, la più dettagliata possibile, alla Pubblica Autorità facendosene rilasciare copia autentica. I documenti suddetti (“Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” e denuncia alla Pubblica Autorità) con eventuale documentazione fotografica ed eventuali informazioni suppletive dovranno essere trasmessi dal Conduttore alla Locatrice tassativamente entro le 24 ore successive alla data dell´accadimento del sinistro. Qualora si verificasse un ritardo o la mancata trasmissione dei documenti suddetti, la Locatrice addebiterà al Conduttore ogni eventuale spesa sostenuta. In caso di controversia giudiziaria con terzi il Conduttore dovrà collaborare con la Locatrice e la Compagnia di Assicurazione alla istruttoria ed alla difesa.
6.4 In ogni caso il Conduttore si impegna altresì a proteggere gli interessi della Locatrice e della sua Compagnia di Assicurazione in caso di incidenti nel corso della locazione, e dovrà fra l´altro:
a) fornire i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nell´incidente e dei testimoni;
b) non ammettere responsabilità o colpe;
c) non lasciare il veicolo incustodito;
d) darne immediata notizia alla Locatrice, anche telefonicamente, anche in caso di danni lievi, pena la decadenza da ogniassicurazione;
e) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di necessità di accertamenti a carico di terzi quando vi siano feriti.
6.5 I danni agli arredi ed equipaggiamenti del veicolo non sono coperti da assicurazione e saranno quindi a carico esclusivo del Conduttore.
6.6 Il conduttore solleva altresì la Locatrice da qualunque danno derivatogli da furti, danneggiamenti o ammacchi di beni personali.
ART 7 MANUTENZIONE DELL´AUTOVEICOLO
Il Conduttore si intende contrattualmente impegnato, in conformità a quanto previsto all´Art 2, a mantenere il veicolo in perfetto stato di funzionamento e d´uso, nonché a curarne il buon aspetto esteriore. Il Conduttore, inoltre, dovrà far eseguire tutte le riparazioni presso le Officine autorizzate dalla Casa costruttrice e convenzionate con la Locatrice che gli comunicherà i nominativi delle stesse, o da Lui scelte, previa autorizzazione della Locatrice.
Dovrà garantire, inoltre, che il veicolo sia e permanga conforme alla normativa vigente per il tipo di veicolo in questione senza eseguire o far eseguire addizioni e/o miglioramenti non autorizzati. Il mancato rispetto della presente pattuizione consentirà alla Locatrice di avvalersi della facoltà di cui all´Art 13 del presente contratto.
ART 8 FURTO ED INCENDIO
In caso di furto e/o incendio, il Conduttore rimarrà sempre obbligato al pagamento del canone per il periodo di noleggio, non potrà derivare alcun diritto o risarcimento nei confronti della Locatrice. Il Conduttore è tenuto a fare denuncia alle competenti Autorità; denuncia il cui originale, unitamente a tutte le chiavi dell´abitacolo fornitogli al
momento della consegna, dallo stesso, dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Sede della Locatrice, a mezzo di corriere assicurato. In caso di furto e/o incendio determinato o agevolato da colpa grave del Conduttore, o dalle persone alle quali il Conduttore ha dato la disponibilità del veicolo e, comunque, in tutti quei casi in cui le disposizioni previste dalle condizioni generali del servizio assicurativo (di cui si mette a disposizione una copia presente presso al sede della Locatrice) non vengano scrupolosamente osservate, la Locatrice si riserva di rivalersi integralmente sul Conduttore. In caso di furto o perdita del libretto di circolazione, delle targhe, di una o più chiavi dell´autoveicolo, o di altra documentazione, le spese di fornitura, di reintegrazione e ripristino dovute a tali eventi saranno a carico del Conduttore.
ART 9 SINISTRI GRAVI
In caso di sinistro grave, quando il costo delle riparazioni eccede il 40% del valore di mercato dell´autoveicolo, la Locatrice avrà facoltà di risolvere anticipatamente il contratto. La stima del danno dovrà essere effettuata da Officina e/o Carrozzeria di primaria importanza gradita alla Locatrice o da un Perito designato dalla Locatrice stessa. Qualora il Conduttore richieda un autoveicolo nuovo in sostituzione di quello non più recuperabile o la cui riparazione risulti eccessivamente onerosa, le condizioni contrattuali e i canoni saranno quelli in vigore al momento della richiesta.
ART 10 PRENOTAZIONE, CANONE
Il canone è costituito dal canone finanziario di base e da tutti gli importi dovuti per l´assicurazione e la tassa di proprietà. Le parti si danno reciprocamente atto che nel concedere l´ammontare del canone si è tenuto conto anche dalla durata e del chilometraggio stabiliti dal Conduttore.
10.1 L´importo del canone giornaliero resterà invariato durante tutta la durata del noleggio, salvo i casi di:
a) disposizioni fiscali o legislative che dovessero costringere la Locatrice al pagamento di ulteriori oneri inerenti il noleggio dell´autoveicolo e/o comunque l´acquisizione dello stesso da parte della Locatrice;
b) Aumenti della tassa di proprietà, o applicazioni di una tantum o di imposte similari sull´autoveicolo;
c) Aumento del premio assicurativo in dipendenza di aumenti tariffari richiesti dagli Assicuratori;
d) Variazioni economiche dovute all´inflazione, su richiesta del Conduttore di accessori o equipaggiamenti durante il periodo di noleggio.
In tali casi l´adeguamento proporzionale del canone sarà operato dalla Locatrice previa comunicazione scritta al Conduttore e quest´ultimo sarà tenuto a corrispondere quanto dovuto a seguito delle variazioni.
10.2 Il canone è sempre dovuto fino alla restituzione dell´autoveicolo al termine del noleggio e anche in caso di sequestro o confisca dell´autoveicolo e per qualsiasi altra causa non imputabile alla Locatrice e con facoltà di quest´ultima di risolvere il contratto ai sensi dell´Art 13.
10.3 Il Conduttore si impegna a pagare alla Locatrice il canone nella presente. Il pagamento del canone di noleggio dovrà essere effettuato dal Conduttore in via anticipata al domicilio della Locatrice, tramite versamento, a titolo di anticipo, all´atto della prenotazione del 50% del totale presunto per l´intero nolo. Il saldo dovrà avvenire 20 giorni prima della partenza. L´anticipo o parte di esso verrà trattenuto in caso di rinuncia al noleggio, a titolo di penale salvo la rinuncia non pervenga almeno 30 giorni prima dell´inizio del nolo. Qualora la rinuncia venga comunicata tra il 29º ed il 21º giorno, sarà trattenuto, a titolo di penale il 50% dell´ammontare dell´anticipo versato. L´intero ammontare dell´anticipo sarà acquisito per le rinunce comunicate tra il 20º ed il 15º giorno precedenti il noleggio. In caso di rinunce comunicate dal 14º giorno precedente il noleggio in poi, sarà trattenuto l'intero ammontare del canone di noleggio. In caso di mancato pagamento, anche parziale, alla scadenza saranno riconosciuti alla Locatrice oltre all´importo dovuto, gli interessi moratori calcolati al tasso del TUS maggiorato di dieci punti percentuali annuo, senza necessità di alcuna messa in mora.
10.4 Il Conduttore non potrà pretendere dalla Locatrice alcuno sconto, proroga, riduzione del canone, risoluzioni contrattuali, rimborso danni, e interessi, in caso di scarsa o insufficiente efficienza tecnico-meccanica dell´autoveicolo da lui responsabilmente scelto, anche in caso di mancato utilizzo dello stesso, per qualsiasi motivo dovuto a deterioramento meccanico, avaria, scioperi, soste necessarie per manutenzione o riparazione, questo anche in espressa deroga, qui parzialmente convenuta, della corrispondente normativa in tema di locazione.
ART 11 RIADEGUAMENTO CHILOMETRICO − ESUBERI CHILOMETRICI
Alla fine del noleggio, qualunque sia la causa che l´ha prodotta, la determinazione del chilometraggio totale effettivamente percorso nel periodo contrattuale, deroghe comprese, sarà quello rilevato dalle lettura finale del contachilometri dell´autoveicolo e debitamente riportato sull´apposito Verbale di Restituzione, salvo il caso di manomissione e/o alterazione del contachilometri come precisato all´Art 5. Se tale rilevamento evidenzierà una percorrenza in esubero fino al 50% in più del chilometraggio contrattuale previsto, i chilometri in eccesso saranno fatturati al Conduttore alla tariffa di € 0.30 per chilometro. Se il suddetto rilevamento evidenzierà una percorrenza in esubero oltre il 50% in rapporto al chilometraggio contrattuale, la Locatrice effettuerà un ricalcolo economico e finanziario che, tenendo conto del maggior utilizzo e maggior percorrenza dell´autoveicolo e dei parametri utilizzati in fase di definizione iniziale del canone, determinerà l´importo del conguaglio chilometrico. Nessun ricalcolo o indennità sarà dovuto dalla Locatrice al Conduttore nel caso in cui alla scadenza naturale del contratto il Conduttore non abbia percorso il chilometraggio contrattualmente previsto.
ART 12 INTERRUZIONE ANTICIPATA
Nessun rimborso è dovuto per riduzioni del periodo di noleggio per anticipata riconsegna del mezzo da parte del Conduttore.
ART 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Locatrice si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso, ai sensi dell´Art 1466 C.C. e a mezzo dichiarazione per lettera raccomandata A.R. il contatto di noleggio nelle seguenti fattispecie, che si possono verificare:
a) Mancato pagamento anche parziale da parte del Conduttore alla scadenza della fattura o di altra somma dovuta in virtù del presente contratto;
b) Decesso del Conduttore, sequestro o confisca dell´autoveicolo, sequestri giudiziari od esecuzione forzata su beni di proprietà del Conduttore;
c) Messa in liquidazione dell´Impresa - Conduttore per qualsiasi motivo, cessazione di attività.
d) Dichiarazione di fallimento dell´Impresa - Conduttore o sua richiesta e/o sottomissione a procedura concorsuali in genere;
e) Mancato rispetto da parte del Conduttore di uno degli obblighi previsti dall´Art 2 o dall´Art 5 del presente contratto.
Nel caso in cui la Locatrice si avvalga di tale diritto, il Conduttore dovrà restituire immediatamente l´autoveicolo noleggiato senza poter richiedere e/o pretendere alcunché in ordine alle anticipate risoluzioni del contratto. Il Conduttore si impegna inoltre a comunicare alla Locatrice il luogo dove si trovano gli autoveicoli e a pagare oltre al canoni non pagati e spese oltre ad un risarcimento dei danni subiti dalla Locatrice in ordine alla anticipata risoluzione del contratto nella misura qui convenzionalmente pattuita ed accettata di sei giornate di canoni per ogni autoveicolo noleggiato, a titolo di penale contrattuale e salva la prova del maggior danno da parte della Locatrice.
ART 14 − RESTITUZIONE DELL´AUTOVEICOLO
14.1 Alla fine del noleggio, il Conduttore dovrà restituire il veicolo noleggiato alla Locatrice presso la sede di quest´ultima, salvo diversamente pattuito. La restituzione avverrà nel giorno stabilito, tassativamente, dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e dalle 14:30 alle 18:00. Il veicolo dovrà essere riconsegnato nello stato in cui era al momento della consegna salvo tenere conto dell´usura media determinato dall´uso, inoltre pulito all´interno, con particolare riferimento all´interno dei mobili, al gruppo cucina e al frigorifero. Il wc e i serbatoi di recupero acque scure dovranno essere completamenti vuoti. In difetto il Conduttore autorizza la Locatrice a trattenere dal deposito cauzionale la somma di € 75,00 per ciascuna infrazione. Il Conduttore dovrà consegnare tutti i regolari documenti di bordo e tutte le chiavi.
14.2 In seguito alla restituzione l´autoveicolo sarà periziato sull´apposito Verbale di Restituzione; tale perizia sarà effettuata da un dipendente e da un delegato della Locatrice appositamente incaricati in presenza del Conduttore o di un suo rappresentante. In caso di assenza del Conduttore o del suo rappresentante la perizia sarà reputata valida e probante a tutti gli effetti. Nel caso di contestazioni del Verbale di Restituzione dell´autoveicolo il Conduttore o la Locatrice potranno richiedere entro e non oltre 30 giorni e a proprie spese, l´intervento di un perito specializzato in materia.
14.3 La data riportata sul Verbale di Restituzione attesta effettivamente la restituzione del medesimo. Le eventuali spese sostenute per il ricondizionamento saranno addebitate al Conduttore. Trascorsi trenta giorni dalla data di compilazione del Verbale di Restituzione e in assenza di contestazioni da parte della Locatrice, tale documento si intenderà accettato dalla medesima ad esclusione dei vizi occulti.
14.4 Qualora, per qualsiasi motivo anche indipendente dalla volontà del Conduttore, l´autoveicolo non sia riconsegnato nel giorno della scadenza naturale o anticipata o alla risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di noleggio, la Locatrice continuerà la fatturazione del triplo del canone giornaliero per ogni giorno di ritardo e al perdurare della mancata consegna, la Locatrice potrà richiedere il pagamento e il Conduttore dovrà corrispondere una somma pari alla valutazione commerciale dell´autoveicolo in vigore, secondo la pubblicazione EUROTAX GIALLO, al momento della mancata riconsegna salvo la prova del maggior danno subito da parte della Locatrice. E questo a titolo di penale speciale per la ritardata consegna in aggiunta a quanto dovuto per la ritardata consegna in aggiunta a quanto dovuto per penali, risarcimenti, canoni e quant´altro.
14.5 Al verificarsi di quanto previsto nel precedente Art.14.4 in applicazione del presente, la Locatrice potrà rientrare in possesso del suo autoveicolo, inclusi gli accessori, anche se in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, dal Conduttore, senza preavviso e con facilità di accedere nei locali ove detto autoveicolo si trovi e rimuoverlo, agendo in ogni caso nei limiti di quanto legalmente consentito, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie e ciò per il fatto che, con il presente contratto, il Conduttore espressamente ed anticipatamente autorizza la Locatrice e i suoi dipendenti ad agire come sopra descritto (intende conferire apposito mandato irrevocabile, in quanto nell´interesse della Locatrice al compimento di dette attività) al fine di rientrare in possesso dei beni di sua proprietà.
14.6 La Locatrice non risponde dei beni del Conduttore lasciati sul veicolo, smarriti o danneggiati, dopo la restituzione, qualora venissero dimenticati. Il Conduttore rinuncia espressamente ad ogni pretesa nei confronti della Locatrice per tali perdite o danni, sollevandolo da ogni responsabilità.
ART 15 FORMA CONVENZIONALE PER XXXXX XXXXXXXXXX O DEROGATIVI
Qualsiasi patto che integri e/o che deroghi le clausole generali o particolari del presente contratto di noleggio dovrà essere formulato tra le parti, a pena di nullità, per iscritto.
ART 16 CONTROVERSIA GIUDIZIARIA − FORO − DEROGA − COMPETENZA − TERRITORIO
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all´interpretazione, esecuzione, o risoluzione del presente contratto sarà competente il Tribunale di Piacenza con esclusione di ogni altro Foro.
ART 17 DISPOSIZIONI DIVERSE
17.1 Il contratto si perfeziona solo dopo l´accettazione della presente proposta da parte della Locatrice che si concretizzerà con la comunicazione di “ Conferma d´ordine” alla parte proponente per iscritto. La proposta si intenderà, inoltre, accettata qualora non dovesse pervenire al Proponente, nei sette giorni successivi alla sottoscrizione della stessa, comunicazione scritta di rifiuto. In caso di mancata conferma il Conduttore avrà unicamente diritto alla restituzione di quanto versato all´atto della sottoscrizione della presente proposta.
17.2 Ognuna delle parti contraenti si obbliga a notificare immediatamente all´altra parte tutte le variazioni di indirizzo, ragione sociale, e stato giuridico.
17.3 Per le determinazioni del debito del Conduttore faranno piena prova, in qualsiasi sede nei confronti di quest´ultimo, suoi eredi successori ed aventi causa, le risultanze dalle scritture contabili dalla Locatrice la quale, peraltro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al Conduttore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti in essere.
ART 18 TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - (D.Lgs. N.º 196 del 2003) - INFORMATIVA
18.1 Si informa che ai sensi dell´Art 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti dalla società di noleggio., nell´ambito della propria attività potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
18.2 Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più tali operazioni.
18.3 Tali dati verranno trattati:
a) Per finalità strettamente connesse e strumentali alla attività della società di noleggio come l´acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di un servizio o di una o più operazioni contrattualmente convenute, gestione di sistemi di pagamento o di incasso, recupero del credito o di beni, contenimento dei rischi, prestazione di servizi accessori, ecc.
b) Per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
c) Per finalità funzionali all´attività della società di noleggio, attività di customer care, eseguita direttamente o per tramite di terzi, volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi; attività di promozione e vendita di beni e/o servizi delle società o di terzi, effettuata mediante l´utilizzo di lettera, telefono, invio di materiale pubblicitario, etc.; attività di indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
18.4 Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l´utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
18.5 La società di noleggio per erogare alcuni servizi utilizza soggetti esterni quali, a titolo esemplificativo: le compagnie di assicurazione, le società di consulenza e ricerche di mercato, le società di che svolgono prestazioni di servizi accessori al contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente. In tali casi, può sorgere l´esigenza di comunicare i dati ai suddetti soggetti, anche se operanti all´estero.
18.6 L´elenco completo ed aggiornato di tali soggetti o categorie di soggetti è disponibile presso la sede della società di noleggio.
18.7 E´ obbligatorio il consenso dei dati necessari per finalità strettamente connesse e strumentali all´attività della società di noleggio. e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla Xxxxx, un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce l´instaurarsi di qualsiasi rapporto.
18.8 E´ facoltativo il conferimento dei dati per finalità funzionali all´attività della società di noleggio, attività di customer care, attività di promozioni e vendita di beni e/o servizi della società o di terzi, attività di indagini di mercato ed elaborazioni statistiche; un eventuale rifiuto al loro conferimento non pregiudica il perfezionamento di qualsiasi rapporto.
18.9 Si precisa, inoltre, che se i servizi richiesti/attivati determinano di per se stessi la conoscenza di alcuni dati sensibili o particolari (ad esempio incidenti con lesioni, richiesta di particolari veicoli per portatori di handicap, sospensione della patente, etc.); il consenso riguarda anche il trasferimento di tali dati e la loro necessità di comunicazione.
La persona alla quale i dati si riferiscono può esercitare i diritti di cui all´Art 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 ed in particolare può richiedere in ogni momento quali sono i suoi personali conservati e come vengono utilizzati. Può anche esercitare il diritto di correggerli, aggiornarli, cancellarli ed opporsi al loro trattamento. Per ogni informazione e richiesta, potrà rivolgersi ai responsabili interni dei trattamenti presso la sede di Niviano di Rivergaro.
18.10 Il Conduttore, si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, a comunicare il contenuto dell´informativa riportata nel seguente articolo agli utilizzatori dei veicoli, rendendoli edotti del fatto che i dati personali dei medesimi, necessari all´esecuzione degli obblighi contrattuali, saranno comunicati alla società di noleggio .
Data ………………………………. Il Richiedente…………………………………………………………….
Il Conduttore riconosce di aver preso visione delle condizione generali e di approvare, ed in particolare di accettare esplicitamente, per iscritto, le seguenti pattuizioni:
Art 2 Obblighi del Conduttore relativi all´uso dell´autoveicolo – Art 3 Responsabilità della Locatrice – Art 4 Consegna dell´autoveicolo, inizio del noleggio – 5 Chilometraggio, durata del contratto, contachilometri – Art 6 Garanzia Assicurative – Art 7 Manutenzione dell´autoveicolo – Art 8 Furto ed incendio – Art 9 Sinistri gravi – Art 10 Canoni – Art 11 Riadeguamento chilometrico, esuberi chilometrici – Art 12 Interruzione anticipata del contratto - Art 13 Clausola risolutiva espressa – Art 14 Restituzione dell´autoveicolo – Art 16 Controversia giudiziaria, Foro, deroga, competenza , territorio – Art 18 Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (Legge 675 del 1996), informativa.
Il conduttore dichiara di accettare esplicitamente per iscritto tutte le pattuizioni sopra precisate.
Data ………………………………… Il Richiedente……………………………………………………………..
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
In relazione all´informativa ricevuta nell´ Art 18 della presente proposta di contratto, ai sensi dell´art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche:
PUNTO1: Presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell´art.23 del DLgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, con le modalità sopra indicate. Ivi compresa la comunicazione dei dati personali ad altri soggetti competenti per lo svolgimento dell´incarico conferito.
Do/diamo il consenso Nego/neghiamo il consenso
Sono/siamo consapevoli che un´eventuale negazione di consenso impedisce l´instaurarsi di qualsiasi rapporto (Art 18.7).
Data………………………….. L´Interessato……………………………………………..……………………...
PUNTO 2: In ordine al trattamento e alla comunicazione dei miei/nostri dati personali per le finalità funzionali all´attività della società di noleggio, quali quelle di custumer care, di marketing operativo e strategico, di indagini di mercato ed elaborazioni statistiche, di attività di promozione e vendita di beni e/o servizi della società e di terzi.
Do/diamo il consenso No/neghiamo il consenso
Sono/siamo consapevoli che un´eventuale negazione di consenso non impedisce l´instaurarsi di qualsiasi rapporto (Art 18.8).
Data………………………….. L´Interessato……………………………………………………………..