CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
FORNITURE DEL MATERIALE PER IL POLO IMPIANTISTICO DI SCARPINO VIA MILITARE DI BORZOLI – GENOVA SUDDIVISO IN 13 LOTTI
INDICE
CAPO I – OGGETTO DELL’APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO,
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE 4
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE 4
1.2 Requisiti delle forniture 4
ART. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 4
ART. 3 – LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE 6
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
6
ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI 6
ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 6
5.1 Documenti facenti parte del contratto 6
ART. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 7
6.1 Poteri della Direzione esecutiva del contratto 7
6.2 Prescrizioni generali di tutela ambientale 7
ART. 7 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE 8
ART. 8 – REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO 9
ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE 9
ART. 10 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA 10
10.1 Svolgimento della fornitura 10
10.2 Imballaggi e trasporto 10
10.3 Consegna delle forniture 11
10.4 Sede dell’impresa - magazzino 11
10.5 Sospensione della fornitura 12
10.6 Obbligo di prosecuzione della fornitura 12
ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 12 – SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI 12
ART. 13 – CAUZIONI E GARANZIE 13
13.1 Cauzione provvisoria 13
13.2 Cauzione definitiva 13
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE
13
ART. 14 – INIZIO E SVOLGIMENTO DELLE FORNITURE 13
ART. 15 – TERMINI DELLE FORNITURE 13
ART. 16 – PENALI IN CASO DI RITARDO 14
CAPO IV – DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE 14
ART. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 14
17.1 Risoluzione per fatto del fornitore 14
ART. 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO 16
ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 16
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
16
ART. 20 – NORME DI SICUREZZA 16
20.1 Condotta durante le forniture 16
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DELLE
17
17
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 17
ART. 24 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/01 E DEL
ALLEGATO 2 ...............................................................................................................................
ALLEGATO 3 ...............................................................................................................................
CAPO I – OGGETTO DELL’APPALTO, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO, DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE
Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FORNITURE
1.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto è suddiviso in lotti ed ha per oggetto le forniture, comprensive del trasporto e consegna presso la Discarica per rifiuti non pericolosi del Polo impiantistico di Monte Scarpino di Genova, dei materiali specificati al successivo art. 2.
Ciascun lotto corrisponde ad una tipologia di prodotti.
Ciascun lotto è suddiviso in partite di fornitura coerenti con gli interventi da eseguirsi presso il Polo Impiantistico di Scarpino.
La fornitura di ciascun lotto è affidata a misura per l’importo unitario offerto in sede di gara.
Sono comprese nell’appalto tutte le attività necessarie per dare l’attività di fornitura completamente compiuta, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei documenti di contratto di cui all’Art. 5, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
1.2 REQUISITI DELLE FORNITURE
Le forniture dovranno essere conformi alle relative Specifiche Tecniche allegate al presente Capitolato (Allegato 1), alle quali si rimanda per una completa e dettagliata descrizione dei materiali e delle modalità di accettazione, verifica e trasporto degli stessi.
Tutte le forniture si intendono presso il Polo Impiantistico di Scarpino.
Art. 2 – FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto deve intendersi come appalto di forniture, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
L’importo totale complessivo a base gara e soggetto a ribasso ammonta a € 21.518.215,24.= così suddivisi:
RIEPILOGO | IMPORTO | ||
Lotto | Descrizione | Totale | |
LOTTO 1 | TUBI E PIASTRE IN PEAD | € | 580.264,24 |
LOTTO 2 | MANUFATTI CLS | € | 360.040,00 |
LOTTO 3 | TELI LDPE - HDPE | € | 1.037.319,70 |
LOTTO 4 | GEOCOMPOSITI | € | 1.528.897,50 |
LOTTO 5 | GEOGRIGLIE, GEOSTUOIE E GEOTESSUTI | € | 1.507.741,80 |
LOTTO 6 | FELTRO VEGETATIVO | € | 372.500,00 |
LOTTO 7 | BENTONITE SODICA | € | 1.907.917,00 |
LOTTO 8 | TASSELLI | € | 61.425,00 |
LOTTO 9 | MATERIALE DRENANTE | € | 6.317.500,00 |
LOTTO 10 | TERRENO COLTURALE | € | 2.829.735,00 |
LOTTO 11 | ARGILLA | € | 2.200.000,00 |
LOTTO 12 | MISTO STABILIZZATO | € | 644.480,00 |
LOTTO 13 | LIMO | € | 2.170.395,00 |
TOTALE | € | 21.518.215,24 |
Poiché non vi sono oneri da interferenze, come specificato al successivo art. 20.1, non sono previsti oneri della sicurezza per le singole forniture.
Si allega (Allegato 2) una tabella con le quantità stimate per ciascun lotto.
Ciascun contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lettera eeeee), del Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016); il prezzo del Contratto sarà quello espresso dall’Affidatario in sede di gara.
I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore sono fissi e invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione; i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
L’importo del contratto è determinato in sede di gara mediante criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei contratti.
L’importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d’appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare le forniture ultimate a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni date all’atto pratico dal Direttore Esecuzione del Contratto, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato, ma comunque necessarie per l’esecuzione delle forniture nei termini contrattuali.
Art. 3 – LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE
L’Appaltatore dovrà consegnare il materiale di cui sopra presso la Discarica per rifiuti non pericolosi del Polo impiantistico di Monte Scarpino di Genova e scaricarlo nelle aree indicate dagli operatori della società Amiu Genova SpA presenti in loco.
Ogni fornitura di materiale verrà contabilizzata (se necessario) attraverso il sistema di pesatura presente all’ingresso del sito.
Le forniture dovranno essere effettuate in accordo con l’Ordinanza del Sindaco n. 2013-565del
03/06/2013 che prevede:
Restrizioni sulla viabilità:
- in Via Borzoli, Via Chiaravagna, Via Da Bissone e Via Panigaro per autotreni, autoarticolati e autosnodati nelle fasce orarie 07,30/08,30 e 16,00/17,00 ad eccezione della giornata di mercoledì quando il divieto nella fascia pomeridiana ha orario 15,00/17,00;
- in Via Borzoli, Via Chiaravagna, Via Da Bissone e Via Panigaro, nella fascia oraria compresa tra le 23,00 e le 05,00 è istituito il divieto di circolazione per autotreni, autoarticolati, autosnodati e veicoli avente massa a pieno carico superiore a 7,5 t.
- per autotreni, autoarticolati e autosnodati in Via Borzoli (nel tratto compreso tra Passo Ruscarolo e Via Xxxxxxx Xxxxx) è istituito il distanziamento minimo obbligatorio di 30 metri.
Si consiglia, inoltre, di non utilizzare automezzi con rimorchi di lunghezza uguale o superiore ai m 12,50 sprovvisti di ultimo asse pivottante (sterzante) per percorrere Via Militare di Borzoli.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI
Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell’appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.
Art. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
5.1 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale d’appalto ed i suoi allegati;
b) la Lista delle Forniture compilata per ciascun lotto come stabilito all’Art. 2;
c) le polizze di garanzia.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
la Tabella delle Quantità e l’elenco prezzi unitari posti a base di gara (Doc. n.
A04), anche se messi a disposizione dell’Appaltatore in sede d’offerta.
Art. 6 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l’applicabilità dell’art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del Dlgs. 50/2016.
È espressamente esclusa l’applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l’articolo 1469, con l’espressa assunzione, a proprio carico, da parte dell’Appaltatore, di ogni rischio ed alea.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le forniture.
6.1 POTERI DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO
La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da AMIU Genova SpA, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l’accertamento che le forniture eseguite dall’Appaltatore rispondano pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere, una fornitura, prendere visione delle bolle di consegna dei materiali, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l’espletamento del suo mandato. L’Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, alla Direzione Esecutiva del Contratto tutto il supporto e l’assistenza operativa necessari per l’esecuzione degli accertamenti e/o controlli che essa ritenga opportuno effettuare; esso, inoltre, dovrà provvedere a tutte le operazioni di misura, accertamento e controllo, nonché a quanto ad esse accessorio, connesso e/o propedeutico, che la Direzione Esecutiva del Contratto richieda di effettuare.
I materiali forniti, qualora originari di cava, dovranno provenire esclusivamente da siti di estrazione autorizzati secondo le normative vigenti. Per tali forniture dovrà essere indicato il luogo di provenienza/estrazione.
Per ciascuna fornitura dovranno essere consegnati i certificati e la documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti richiesti così come riportato nelle allegate Specifiche Tecniche (Allegato 1).
6.2 PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE
L’Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, le forniture si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell’area oggetto di intervento.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Appaltatore dovrà garantire:
a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
b) la minimizzazione del rumore all’esterno del cantiere;
c) l’esclusione di ogni possibile migrazione, all’esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l’impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso delle forniture, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.
L’Appaltatore è, inoltre, obbligato a garantire la disponibilità in cantiere, entro 48 ore, dei materiali di cui ai lotti di fornitura secondo i quantitativi minimi, specificati nell’allegato 3.
Art. 7 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate ed a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nelle Specifiche Tecniche (Allegato 1), di cui all’art. 1.2; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l’attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:
(i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
(ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
(iii) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(iv) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per
evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
(vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
Art. 8 – REFERENTE E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente del Contratto”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest’ultimo (telefono, pec ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.
Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.
Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (“D.E.C.”) che espleterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.
Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.
Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il Fornitore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge
e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.
In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all’ articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:
(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 10 – ESECUZIONE DELLA FORNITURA
10.1 SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 8 che precede.
La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio - commisurato alla urgenza della fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.
Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
10.2 IMBALLAGGI E TRASPORTO
La consegna dei materiali e /o beni oggetto della fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino o impianto della Committente, indicato nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto di Acquisto, secondo le modalità e i termini ivi previsti.
Salvo diversa previsione della Documentazione Tecnica e/o del Contratto di Acquisto, al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.
Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l’osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.
Il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e/o beni oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di carico e trasporto dei materiali oggetto della fornitura allo scopo di evitare danni, avarie e perdite.
Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore.
10.3 CONSEGNA DELLE FORNITURE
Saranno eseguite a seguito di ordinazioni effettuate dal DEC, o da un suo delegato, via fax o e-mail, con almeno 48 ore di anticipo.
Sarà compito del DEC richiedere con congruo anticipo, rispetto a ciascuna fornitura, la documentazione tecnica di laboratorio relativa a ciascun lotto, così come indicato nelle specifiche tecniche.
Il giorno precedente la consegna di cui sopra, il Fornitore dovrà avvisare la Committente dell’ora presunta di arrivo, utilizzando i recapiti telefonici che gli saranno comunicati.
Per tutte le tipologie di merci che necessitano di pesatura, fa fede il peso riscontrato presso il Polo impiantistico di Monte Scarpino.
I quantitativi per ogni consegna richiesta saranno compresi nei valori indicati nella tabella con quantità minima / massima per ogni lotto di fornitura (Allegato 3).
Per quanto attiene alla verifica dei requisiti di laboratorio si rimanda alle specifiche tecniche allegate.
In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei fra quelli previsti dal presente Capitolato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.
10.4 SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’impresa del Fornitore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sui materiali e sull’attività esercitata in relazione all’esecuzione del servizio.
La mancata disponibilità a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Fornitore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.
Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità del servizio e la puntualità delle
prestazioni contrattuali.
10.5 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Il Fornitore non può per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto.
Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all’appalto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta a mezzo pec alla Committente da inviarsi al Direttore dell’Esecuzione del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo pec da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per il Fornitore.
10.6 OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA
E’ fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
Art. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammesso il subappalto di parte delle attività, che deve essere sempre autorizzato dalla Committente ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art 105 del D.Lgs.50/16.
Nei casi in cui il Fornitore stipuli contratti di subappalto con soggetti terzi, sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.
Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.
Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto.
Art. 12 – SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI
Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle
sostanza e dei preparati pericolosi.
Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare di sostanze e/o materiali pericolosi per l’ambiente.
In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.
Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA
All’Aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 103 e 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione delle forniture; essa è presentata in originale alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.
Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni Salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 del Codice.
La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle forniture da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE Art. 14 – INIZIO E SVOLGIMENTO DELLE FORNITURE
L’esecuzione delle forniture ha inizio e si svolge nei modi e forme previsti al precedente art.10.
In caso di ritardata esecuzione della consegna conseguirà l’applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto all’art. 16 e, qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni verrà considerato grave inadempimento contrattuale e, pertanto, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ex art. 17.
Art. 15 – TERMINI DELLE FORNITURE
Il tempo utile per ultimare tutti le forniture compresi nell’appalto è fissato in giorni 730
(settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data della prima fornitura prorogabili di ulteriori 365 (trecentosessantacinque)giorni naturali consecutivi. La fornitura si considererà, comunque, esaurita al raggiungimento delle quantità previste dai contratti, fatto salvo il quinto d’obbligo.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo pec alla Direzione Esecutiva del Contratto l'ultimazione delle forniture, non appena avvenuta.
Art. 16 – PENALI IN CASO DI XXXXXXX
Per ogni giorno di calendario di ritardo sulla consegna, si darà luogo ad una penalità pari al 0,1% (zerovirgolaunopercento)dell’ammontare netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) dell’importo netto contrattuale applicata per ritenuta sul fatturato mediante emissione di nota di addebito, anche se relativo a mesi diversi di quelli per cui tale penale deve essere applicata o, in caso tale fatturato dovesse risultare insufficiente, mediante rivalsa sulla cauzione di cui all’articolo 13.2; nell’eventualità di tale accadimento l’appaltatore dovrà prontamente reintegrare tale cauzione al valore originario.
Nel caso di mancata consegna la Committente, oltre all'applicazione delle penali sopraccitate, si riserva di richiedere la fornitura ad altro Operatore, addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggior costo sostenuto, nonché ogni eventuale onere e/o danno che la stessa dovesse subire in conseguenza della ritardata o mancata fornitura.
Nel caso di reiterati e prolungati ritardi, tali da compromettere a giudizio insindacabile della Committente il regolare svolgimento della fornitura, la Committente stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali danni.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la norma in materia di risoluzione del contratto.
CAPO IV – DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE Art. 17 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
17.1 RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE
Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:
di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
di compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.
di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
xxxxxx e quanto effettivamente fornito a fronte di
regolare analisi;
di
cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell’Appaltatore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza;
di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo,concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 110 del codice
.
prestazioni
Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
alla Prefettura per
l’aggiudicatario provvisorio o il contraente
intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di xxxxxx, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza
Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.
In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all’art. 13.2
che precede, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU Genova SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO
La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
Art. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.
Nelle more del contenzioso l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 20 – NORME DI SICUREZZA
Le forniture appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
20.1 CONDOTTA DURANTE LE FORNITURE
Il giorno precedente la consegna, il Fornitore dovrà avvisare dell’ora presunta di arrivo, ai recapiti telefonici che gli saranno comunicati.
Agli stessi recapiti telefonici dovrà fare riferimento il personale addetto al trasporto una volta giunto all’ingresso della discarica di Xxxxxxxx.
Un operatore di Amiu Genova provvederà a ricevere e ad accompagnare,se del caso,l’autotrasportatore sulla pesa presente a Scarpino e successivamente sul luogo di scarico della merce.
Tale procedura è volta a gestire e risolvere eventuali interferenze con il cantiere. Da ciò consegue che non sono da prevedere specifici oneri di sicurezza per le singole forniture.
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE
Art. 21 – PAGAMENTI
Il fornitore emetterà fattura mensile per il quantitativo consegnato nel mese di riferimento. Le fatture verranno pagate a 6 0giorni data fattura fine mese.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni partita) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo previsto nel presente capitolato, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 10.000,00 è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.
Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.
La Committente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l’Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.,l’Impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
CAPO VII – NORME FINALI Art. 22 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da € 16,00 bollo ogni quattro facciate).
Saranno, inoltre, a carico dell’Appaltatore le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5
comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono
I.V.A. esclusa.
Art. 23 – PRIVACY
L’esecutore del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali) e s.m.i.,.
AMIU Genova S.p.A. e l’Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. AMIU Genova S.p.A. e l’Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.
Art. 24 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE
Il concorrente è a conoscenza che A.M.I.U. Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale xxx.xxxx.xxxxxx.xx e di aver compreso.
Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da A.M.I.U. Genova S.p.a. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.
Il concorrente manleva fin d’ora A.M.I.U. S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.
Art. 25 – ALLEGATI
Allegati separatamente