COMUNE DI NAVE
COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia
REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI NAVE E SINGOLI VOLONTARI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PROMOSSE
DAL COMUNE DI NAVE
Approvato con deliberazione C.G. n.157 del 17/12/2018
ART. 1 OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle associazioni è disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi;
2. il Comune di Nave volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività nel campo sociale, ambientale e solidaristico integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito “Albo volontari comunali”.
3. il servizio di volontariato comunale è svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita e riguarda le attività di cui al successive punto, nelle quali il Comune ha l’obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:
• assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, ricreative, sportive e alle attività di carattere culturale, sociale e assistenziale;
• supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali o degli organismi convenzionati con il Comune;
• supporto alle attività della biblioteca comunale;
• piccole manutenzioni e/o pulizie in particolare di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne;
• monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori del Comune;
• supporto e collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione durante le cerimonie religiose, le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile e le attività scolastiche;
• interventi sul territorio di particolare utilità pubblica a supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale (per es: rimozione neve, pulizia marciapiedi ecc ).
ART. 3 REQUISITI RICHIESTI
1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere seguenti requisiti:
• residenza o domicilio in uno dei Comuni della provincia di Brescia;
• età non inferiore ad anni 18;
• idoneità fisica allo svolgimento dell'attività richiesta;
2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, compatibilmente con la loro condizione fisica.
ART. 4
FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI
Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessita di utilizzo dei volontari nell'anno in corso.
I Cittadini interessati potranno presentare all'Ufficio Protocollo la propria adesione compilando l'apposito modulo allegato al presente regolamento (Allegato A) indicando il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti nell'apposito Albo dei Volontari comunali che verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.
L'inserimento nell'Albo dei Volontari comunali non implica automaticamente l'attività di volonariato. Il Comune procederà alla chiamata dei singoli volontari sulla base delle attività che si rendono necessarie.
La chiamata potrà avvenire in base alla valutazione del curriculum ed a seguito di breve colloquio.
ART. 5
NATURA DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI
1. Il Comune può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all'art. 1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto;
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette;
3. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.
I volontari singoli si coordinano con il responsabile comunale del servizio individuato al quale compete:
• accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e/o
pratiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
• vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto della normativa vigente;
• verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto, colloqui con i fruitori, ecc..
All'inizio delle attività il responsabile comunale predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività.
Al fine di svolgere le attività richieste all'art. 2 il Comune si impegna a fornire occasioni di formazione inerenti le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti; i volontari sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.
I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. Xxxxxx inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione al responsabile comunale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
Il Comune è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune.
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Il Comune si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute, adeguatamente documentate e direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.
Eventuali spese oggettivamente non documentabili (es. rimborso chilometrico) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.
Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile di Settore di riferimento e dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.
L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.
I singoli volontari devono essere provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
Il Comune si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni/associazioni di volontariato e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione singolarmente o in forma associata.
Il Comune può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.
Lo svolgimento di attività di volontariato presso il Comune non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
ART. 6 DISCIPLINARE
All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra il Comune e singoli volontari, questi ed i responsabili dei Settori interessati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato:
per il Comune:
• la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
• la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
• la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
• l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
per i volontari:
• la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
• l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
• la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
ART. 7 RINUNCIA E REVOCA
1. I volontari possono rinunciare al servizio, con preavviso di almeno 7 giorni al responsabile del Settore o Ufficio.
2. Il Comune può revocare l’incarico di volontariato in caso di accertata inadempienza, per irregolarità riscontrate o in caso non ritenga più necessario il servizio.
ART. 8 ASSICURAZIONE E MEZZI
I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
II Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione dal servizio.
ART. 9 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Nave.
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