SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE E Di MANUTENZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE DELLA TARI GIORNALIERA.
L’anno _ il giorno _ del mese di Comunale – Piazza del Popolo.
in Latina nella Casa
Avanti a me Segretario Generale del Comune di Latina, sono personalmente comparsi:
1) nella qualità di Dirigente del Servizio Tributi e legale rappresentante del Comune di
Latina ;
2) ;
Detti comparenti, della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo, rinunziano di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, e premettono
;
Tutto ciò premesso e confermato, i signori comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
ART.1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli atti in essa indicati, ben noti alle parti, si devono intendere come integralmente trascritti nel testo di questo atto. Ciò ha valore di patto.
ART.2) Il Comune di Latina, come rappresentato, con il presente atto affida a _ chiamato in prosieguo “AGGIUDICATARIO”, che accetta, l’affidamento in concessione del servizio per l’accertamento e riscossione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, per l’accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, per l’accertamento e riscossione del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, per la manutenzione degli impianti per le Pubbliche Affissioni esistenti nel Comune di Latina E RISCOSSIONE DELLA TARI GIORNALIERA.
ART.3) L’appalto viene concesso ed accettato dall’Aggiudicatario, come rappresentato, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti da:
a) Determinazione a contrarre con allegato Capitolato d’Oneri;
b) Determinazione di indizione procedura di gara con allegati;
c) Offerta economica presentata in sede di gara;
d) Determinazione di aggiudicazione definitiva;
atti che le parti dichiarano di ben conoscere e che a conferma di ciò vengono sottoscritti in segno di accettazione.
Resta inteso che gli altri atti approvati e che sono serviti di base alla gara, anche se qui non materialmente allegati, ma ben noti all’Aggiudicatario, si devono intendere parimenti facenti parte integrante del presente contratto.
ART.4) L’aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Latina, nel corso del rapporto contrattuale, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organi tecnici e amministrativi.
ART.5) Il corrispettivo del servizio oggetto di concessione - a completo compenso di tutti i corrispondenti oneri che l’Aggiudicatario andrà ad assumere è determinato nella misura del quale aggio percentuale risultato dall’esito della gara, da applicare all’ammontare lordo complessivamente riscosso per singola Entrata Comunale a titolo di Tassa per l’Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, TARI giornaliera e relative sanzioni e interessi, con esclusione di ogni altro corrispettivo.
Detto corrispettivo è calcolato presuntivamente in un importo annuale di Euro di cui: Euro
quale presunto compenso annuale a titolo di Imposta Comunale sulla Pubblicità e a titolo di
Diritto sulle Pubbliche Affissioni ed Euro l’Occupazione degli Spazi e Aree Pubbliche, Euro TARI giornaliera.
quale presunto compenso annuale a titolo di Tassa per quale presunto compenso annuale a titolo di
Il Corrispettivo reale verrà pagato con i fondi e le modalità di cui alle determinazioni n. di indizione procedura di gara e n di aggiudicazione definitiva tenuto conto di quanto specificamente divisato dal Capitolato d’Oneri
ART.6) DURATA
La durata dell'appalto decorre dal __ sino al _, giusta il portato dispositivo della determinazione di aggiudicazione.
L’Aggiudicatario, al termine della durata del contratto ed in presenza di procedura di gara in corso o da avviare, e dunque non completata per cause tecniche organizzative, al fine di garantire la continuità del servizio s'impegna ad accettare una proroga tecnica del contratto per una durata concordemente stabilita tra le parti.
ART. 7) CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti, l’Aggiudicatario ha presentato la cauzione definitiva n. emessa da per Euro pari al 10% dell’importo contrattuale, che prevede espressamente, come richiesto dall’articolo 13 del Capitolato speciale di appalto, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al comma 2 dell’articolo 1957 c.c., nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e per il mancato rispetto del presente contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di escussione della cauzione, l’Aggiudicatario
dovrà provvedere a reintegrarla entro il termine dato dall’Amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni.
La cauzione definitiva, come sopra prestata e costituita, sarà svincolata dal Dirigente Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art.38 del Regolamento dei contratti del Comune di Latina, all’emissione del certificato finale di regolare esecuzione del servizio in oggetto, sempre che non risultino pendenti riserve o contestazioni di sorta.
ART.8) RESPONSABILITÀ E GARANZIE
In riferimento all’articolo 16 del Capitolato d’Xxxxx, l’Aggiudicatario ha presentato copia della polizza n.
emessa da _ per i seguenti massimali:
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ART.9) PENALITA’
Come si evince dall’art.17 del Capitolato d’Xxxxx, nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicatario, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato e dal progetto presentato in sede di gara, il Comune applicherà all'Aggiudicatario:
- una penale fino ad € 1.500,00 al giorno in caso di mancato espletamento del servizio, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore maggior danno;
- una penale fino ad € 500,00 in caso di inosservanza parziale o totale agli obblighi descritti nel presente capitolato e di non conformità del servizio al progetto presentato, per ogni inadempienza riscontrata, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno;
Alla contestazione della inadempienza, inviata per iscritto, l'Aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito.
L’Amministrazione, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'Aggiudicatario, graduerà l'entità della penalità da applicare, potendo giungere anche a non applicarla qualora venga accertato che l’inadempimento sia stato di lieve entità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio all’utenza.
L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'Aggiudicatario derivanti dal contratto. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. In tali casi, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro dell'importo della cauzione.
ART.10) RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Come si evince dall’art.18 del Capitolato d’Oneri, in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi contrattuali, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell’Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Trascorso il termine dato nella diffida, senza che l’Aggiudicatario abbia provveduto ad adempiere il contratto, questo si intende risoluto di diritto.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 del Codice Civile nei casi di seguito indicati:
a) ritardo nell’avvio del servizio per cause non imputabili al Comune;
b) sospensione ingiustificata del servizio;
c) omesso invio al Servizio Tributi nei termini di cui all’art. 6, comma 9, ribaditi all’art. 7, comma 1, dell’elenco del personale impegnato nel servizio, in osservanza dell’obbligo di cui al medesimo articolo del presente capitolato;
d) omessa comunicazione al Servizio Tributi, nei termini di cui all’art. 7, comma 1 del nominativo del Funzionario Responsabile del Tributo;
e) omesso invio della polizza assicurativa alla cui stipula l’aggiudicatario è tenuto a norma del presente capitolato;
f) omessa sostituzione, a richiesta del Comune, del personale impegnato nel servizio, a seguito di accertamento di inadeguatezza professionale;
g) mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure previste dal presente capitolato;
h) danni agli utenti del servizio o a terzi dovuti a comportamenti dolosi o gravemente negligenti del personale dell’aggiudicatario;
i) cumulo di almeno tre penalità applicate ai sensi dell’art. 20 del presente Capitolato;
j) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto di cui all’art.22 del presente Capitolato;
k) sopravvenuto verificarsi a carico dell’aggiudicatario di una delle condizioni la cui sussistenza, a norma dell’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., esclude il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
l) omesso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
m) omessa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine dato dall’Amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni;
n) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento approvato con Deliberazione di G.M.
n.171 del 25/03/2014, ai sensi dell’art.2, comma 2, del Codice medesimo;
o) mancato rispetto, in ogni momento in costanza di rapporto contrattuale, dei valori costituenti gli elementi valutativi di tipo quantitativo indicati dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica da questo proposta;
p) omessa effettuazione della manutenzione straordinaria, o omessa rendicontazione, di cui all’art. 8, comma 1, nei termini ivi stabiliti;
q) negli altri casi di risoluzione espressamente previsti dal presente Capitolato;
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione comunale dichiari all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, la volontà di valersi della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell’Aggiudicatario inadempiente.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune avrà diritto di assumere immediatamente l'esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero di aggiudicare l'appalto nell’ordine ai soggetti che seguono in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo Aggiudicatario
inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART.11) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Aggiudicatario non può cedere il contratto né subappaltare il servizio, in tutto o in parte, a qualsiasi altro soggetto.
ART.12) Tutela della privacy
1. Il Comune in quanto “Titolare” dei trattamenti di dati personali, nominerà la Società aggiudicataria,
_ quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati” in relazione all’oggetto del contratto.
2. Il Responsabile ha l’obbligo di operare il trattamento dei dati personali di proprietà del Comune ai soli fini dell’espletamento dell’incarico ricevuto, adottando autonomamente le misure prescritte dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile, nell’ambito della propria struttura aziendale, provvederà a individuare per iscritto le persone fisiche da nominare “Incaricati” del trattamento dei dati prescrivendo, tra l’altro, che abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria ad adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto del limite del minimo privilegio di accesso.
4. Il Responsabile ha l’obbligo di non comunicare e/o non diffondere a terzi i dati personali di cui viene a conoscenza, salvo il caso in cui lo svolgimento di alcune attività sia affidato ad altre società; di tale caso il Responsabile dovrà preventivamente informare il Comune che provvederà alla relativa nuova nomina di “Responsabile esterno del trattamento dei dati”.
5. Il Comune si riserva altresì il diritto di effettuare opportuni controlli o verifiche periodiche riguardo l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno rispetto delle norme di legge.
6. La presente nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati avrà durata fino alla scadenza contrattuale o sino al successivo termine alla cui scadenza sarà fissata l’eventuale proroga di cui all’art.6 del presente contratto; la nomina decadrà comunque automaticamente in caso di revoca o interruzione anticipata dell’incarico, oppure in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Comune.
ART.13) L’Aggiudicatario, come costituito e rappresentato, dichiara di essere a conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel Capitolato d’Oneri sopra citato, composto di 24 articoli, che disciplina il servizio in concessione, confermandone la validità ed accettazione in ogni sua parte con la sottoscrizione del presente contratto.
ART. 14) In particolare l’Aggiudicatario si impegna a rispettare le norme inerenti la regolarità contributiva dei propri dipendenti presso gli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici.
ART.15) Si prende atto che in relazione al soggetto Aggiudicatario non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 in
base alla certificazione, recante la dicitura antimafia, rilasciata in data da
_.
ART.15) Come stabilito dall’art. 13 del Capitolato d’oneri le spese inerenti il presente contratto per diritti di rogito, rimborso stampati, registrazione, sono a totale carico dell’Aggiudicatario.
ART.16) Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Latina.
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Letto, confermato e sottoscritto