SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
CIG: 53473515A3
CUP: B87H13001380006
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(Art. 43, Regolamento di esecuzione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO LAVORI A CORPO
Parti del rapporto contrattuale
Il presente contratto viene stipulato tra:
La ……………………., nella persona di , nato a il
/ / , come Legale Rappresentante dell'……………….
e ....................................., con sede a , via
...........................
........................................, nella persona di ........................................ ...........................
(legale rappresentante, procuratore speciale, ) e come tale in rappresentanza della ditta
stessa.
Premesse
- a seguito di gara a mezzo di procedura aperta, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’“Appaltatore” i Lavori pubblici …………………….. (inserire l’esatto oggetto del contratto), come risulta dai verbali della Commissione di gara in data …/…/……;
- con determinazione dirigenziale sono stati definitivamente aggiudicati all’“Appaltatore” i suddetti lavori;
- l’“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”, per l’intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data …/…/…., ai sensi dell’art. 106, comma 3, D.P.R. 207/2010, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- l’“Appaltatore”4 ha presentato il Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………, Protocollo n° …………
del ……………… (inserire numero del Certificato Camera di Commercio – validità ..…
mesi), acquisito al Protocollo generale della “Stazione appaltante” in data …/…/…., al n.
………, dal quale risulta che nulla osta ai fini dell’art. 10, L. 31/05/65, n. 575 e s.m., normativa cosiddetta “antimafia”.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Il progetto prevede un intervento di esecuzione di lavori, forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione di una sala multiuso per proiezioni cinematografiche ed eventi culturali pubblici e riconversione di area a parcheggio in giardino pubblico c/o ex Cnoss a Lecce in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente ultimati, secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel capitolato speciale e negli elaborati del progetto esecutivo allegati.
L’appalto comprende altresì l’esecuzione di tutti i servizi, lo svolgimento di tutte le procedure, la realizzazione di tutti gli apprestamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
I lavori dell’appalto comprendono gli interventi illustrati e descritti negli elaborati allegati e principalmente:
Elaborati grafici;
Relazione Tecnica Generale; Computo metrico estimativo; Quadro economico;
Elenco prezzi;
Capitolato Speciale d’Appalto; Schema di contratto; Cronoprogramma dei lavori;
Piano di sicurezza e di coordinamento Si precisa che
trattandosi di appalto con contratto a corpo:
a) l’art. 106, comma 2, del D.P.R. 207/10 prevede che l’offerta debba essere accompagnata dalla dichiarazione del concorrente di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
L’onere di compiere una verifica è testualmente previsto e assume il significato preciso di porre a carico del Concorrente il rischio connesso a un’offerta formulata in relazione a quantità di lavorazioni a corpo non corrispondenti a quelle risultanti dal progetto.
Il Concorrente con la firma del presente Contratto certifica di essere stato posto nelle condizioni di effettuare il controllo delle voci riportate mediante la visione dei luoghi e dei progetti e di averle effettivamente valutate.
Art. 2 – Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori e delle forniture previsti nell’appalto ammonta ad €
……………(euro………………/……..) IVA esclusa, di cui € ……………………sottoposti a ribasso d’asta, € per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, €
…………………. per costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta, ripartito come dai seguenti prospetti:
Lavorazio ni | Categor ia | Classific a | Qualificazion e obbligatoria (si/no) | Import o (euro) | % | Indicazioni speciali di gara | |
Prevalente o scorporabil e | Subappaltabi le (si/no) | ||||||
- 30 % | |||||||
totale | 10 0 |
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato A CORPO.
L’importo dei lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza, quando questo sia previsto per legge.
L’importo del contratto può variare nei limiti di cui all’articolo 132 della legge n. 163 del 2006 e ss. mm. ed ii. e per le condizioni previste dal presente Schema di Contratto ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del DPR 207/10.
L’importo contrattuale è determinato dall’importo dei lavori al netto del ribasso di aggiudicazione, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 131,comma 3, del D.lgs. 163/2006.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza (laddove previsti).
L’importo del contratto può variare nei limiti di cui all’articolo 132 della legge n. 163 del 2006 e s.m.i. e per le condizioni previste dal presente Schema di Contratto ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/10.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra le norme e disposizioni di cui al seguente art. 6, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto va osservato il seguente ordine di prevalenza:
- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
- le disposizioni contrattuali dei disposti della presente parte amministrativa a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara tra i quali resta ferma la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica, rispetto al funzionamento degli impianti e alla funzionalità distributiva.
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore o indicati nel capitolato speciale. In tale eventualità compete al direttore lavori, sentito il progettista o il responsabile del
procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell’appaltatore di formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate in relazione alle norme regolatrici dell’appalto, di cui al successivo art. 6 ed in particolare nel rispetto del disposto dell’art.191 del D.P.R. 207/10.
Le opere sono individuate dal computo metrico, dal capitolato speciale di appalto, dai grafici esecutivi di progetto, e dalla relazione generale. Tutte le tipologie di elaborato si integrano per l’individuazione delle opere.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme di capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazioni delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e risultati ricercati con l’attuazione del progetto attuato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 5 – Documenti del contratto
Sono richiamati nel contratto d’appalto, ma non allegati, per farne parte integrante i seguenti elementi:
a) il presente schema di contratto e il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo;
c) schede economiche relative alle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori;
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs.81/2008 e all’art. 131, D.Lgs. 163/2006;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/10;
f) le polizze di garanzia;
g) la dichiarazione di subappalto;
h) le garanzie finanziarie;
i) il DURC della/e impresa/e aggiudicataria/e.
Sono allegati al contratto d’appalto i seguenti documenti:
a) l’offerta fatta in sede di gara;
b) il documento attestante la prestazione della cauzione definitiva.
Per quanto non espressamente indicato negli elaborati del Progetto esecutivo, le ulteriori indicazioni integrative cui l’Appaltatore dovrà uniformarsi verranno successivamente precisate in fase esecutiva dalla Direzione Lavori.
In sede di gara di appalto l’Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull’esecuzione dell’opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d’asta.
Sulla scorta del progetto e di tutti gli altri elaborati tecnici di Contratto, l’Appaltatore ha l’onere della verifica preventiva di tutte le opere da realizzare e della redazione dei progetti costruttivi sulla base delle tipologie costruttive e delle forniture di cui intende avvalersi.
Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l’Amministrazione a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre nelle opere nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.4, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal capitolato speciale.
I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritte dall’Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere.
Gli elaborati costruttivi dovranno essere presentati alla Direzione Lavori per la loro esplicita approvazione con almeno 30 giorni di anticipo sul previsto inizio delle lavorazioni o delle forniture.
Nel caso che i progetti costruttivi predisposti dall’Appaltatore ed approvati dalla D.LL. contengano variazioni per le quali, sulla base delle normative vigenti ed ad insindacabile giudizio della D.LL., sia necessario il deposito di elaborati progettuali e di calcolo variati
rispetto a quelli del Progetto esecutivo, l’Appaltatore assumerà a suo carico tutti gli oneri tecnici e procedurali per la redazione, sottoscrizione e deposito di dette Varianti ai sensi delle normative vigenti.
Art. 6 – Osservanza di leggi e regolamenti.
L’Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all’atto del l’affidamento dell’appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate.
L’osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l’acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l’esecuzione delle opere.
Nell’esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62 (GU n. 231 del 2-10-2008 - Suppl. Ordinario n.227). Decreto Legislativo 31 Luglio 2007, n. 113: Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (GU n. 176 del 31-7-2007 - Suppl. Ordinario n.173), Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
(G.U. n. 25 del 31-1-2007) Testo coordinato del Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173: Testo del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228 (in questa Gazzetta Ufficiale - alla pagina 4), recante: «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa». (GU n. 160 del 12- 7-2006) APPALTI: Art. 1-octies - Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n. 100 del 2- 5-2006- Suppl. Ordinario n.107) (modifiche introdotte con D.L. n. 173/2006 - convertito, con modificazioni, in L. n. 228/2006 -, con D.Lgs. n. 6/2007 e con D.Lgs. n. 113/2007) il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000, d’ora in avanti definito Capitolato Generale (ora in parte assorbito dal DPR 207/10); Il Regolamento del sistema unico di qualificazione,
D.P.R. 25/1/00 n.34 (ora assorbito dal DPR 207/10); il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163”,d’ora in avanti definito Regolamento;
Essendo l’elenco sopra riportato generale ma non esaustivo, l’Appaltatore è comunque tenuto al rispetto della conformità dei vari materiali, impianti o parti di essi alla normativa tecnica vigente. Le varie parti dell’opera e l’opera nel suo complesso, dovranno rispondere
a tutti i requisiti richiesti dalle stesse norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto.
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Con l’offerta è implicita la dichiarazione che l’Assuntore dei lavori, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall’accesso ai luoghi di lavoro, dei vincoli, delle condizioni e degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle opere in condizioni di sicurezza per i lavoratori.
È altresì sottinteso che l’Appaltatore ha considerato nel formulare l’offerta tutti i fattori che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo carico fino alla consegna delle opere.
Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed alea in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo
i danni cagionati da forza maggiore.
Art. 8 – Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ art. 136, e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti all’art. 37 c. 18-19, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 9 – Xxxxxxxxx e rappresentante dell’appaltatore
Nel contratto l’appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.
L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.
L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 10 – Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 153 e seguenti del DPR 207/10.
È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 153 comma 1 e 4 del D.P.R. 207/10. In caso di consegna in via d’urgenza, l’appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza di cui al Capo VII del presente Capitolato speciale.
È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell’articolo 154 del Regolamento, senza che l’appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere,
a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 11 – Termini per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto anche delle ferie contrattuali connesse anche con eventuali periodi festivi, dei normali periodi di piovosità media ed ogni ulteriore periodo previsto dalla normativa vigente in materia.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 12 – Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Cessate le cause della sospensione, la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art.159 del D.P.R. 207/10.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse, entro 30 gg. dal ricevimento, dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti.
Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Art. 13 – Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale, ex art. 145 del Regolamento.
La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
1) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 10, comma 4;
2) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
3) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
La penale irrogata ai sensi del comma 1, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo del presente schema di contratto.
La penale di cui al comma 2, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire.
La penale di cui al comma 3 è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 16 del presente Schema di Contratto, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 14 – Programma dei lavori
I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell’impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all’art. 43 comma 10 del Regolamento.
L'esecutore ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma del progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il programma esecutivo di cui sopra, (Allegato al POS – documento contrattuale) redatto dall’impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l’andamento dei lavori e dell’eventuale scioglimento anticipato del contratto ex. 136 del D.Lgs. 163/2006.
Il programma esecutivo dei lavori, allegato al presente contratto, viene elaborato dall’Appaltatore tenendo conto del cronoprogramma di progetto e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere.
Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei Lavori prima dell’inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l’Appaltatore.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza.
Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere.
È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori o nel corso degli stessi, di ordinare l’esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall’Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell’opera finita, senza che ciò dia diritto all’Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.
L'Appaltatore si obbliga altresì a rispettare quanto previsto dal disciplinare qui allegato, per quanto di sua competenza, con riferimento all’esecuzione dei lavori. Nello specifico, è tenuto a:
- garantire l’applicazione degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.m.i. in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell’intervento di che trattasi, secondo le linee guida “Informazione e pubblicità” disponibili sul sito istituzionale del Programma all’URL xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- presentare une relazione quadrimestrale sullo stato di avanzamento dell’intervento, con un report fotografico attestante l’avanzamento dei lavori e l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione di cui al precedente punto;
- consentire le verifiche in loco a favore delle Autorità di controllo nazionali e comunitarie durante l’esecuzione dei lavori.
Art. 15 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 16 – Risoluzione del contratto e recesso dal contratto
La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento nei casi e a seguito delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Resta salva, comunque, la facoltà di recesso di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 17 – Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Previa formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l’avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all’importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di GRATUITA MANUTENZIONE; tale periodo cessa con l’emissione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo.
In tale periodo l’Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.
Art. 18 – Termini per il collaudo e garanzia
Per il collaudo si applica il TITOLO X del Regolamento (D.P.R. 207/10).
Le operazioni di collaudo definitivo avranno termine entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempre che l’impresa appaltatrice abbia fornito tutti i documenti, certificazioni, as-built, necessari all’inizio del collaudo, e si concluderanno con l’emissione del certificato di collaudo.
Il Certificato di Xxxxxxxx assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico dell’Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante.
Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di GARANZIA che cesserà dopo 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
L’Appaltatore, oltre alla responsabilità e garanzia delle vigenti norme, assume la garanzia nell’esecuzione dell’opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera.
Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l’Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. In caso di inadempienza dell’Appaltatore la Stazione appaltante provvederà nei modi che riterrà più opportuni, per evitare danni all’opera realizzata, rivalendosi successivamente sull’Appaltatore.
Art. 19 – Presa in consegna di lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l’accertamento sommario avvenuto tra Direzione dei lavori e Appaltatore nel Certificato di ultimazione dei lavori, se tale accertamento avrà avuto esito positivo.
In particolare verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
La presa in consegna verrà effettuata con apposito verbale, redatto in contraddittorio, con la cui sottoscrizione la Stazione appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati con conseguente disponibilità.
Nel caso di assenza dell’appaltatore il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni.
Nello stesso momento l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante le piante degli immobili interessati dalle opere, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti (as-built) comprensive di tutti gli aggiornamenti nonché la documentazione di approvazione, dichiarazioni di conformità ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d’uso e manutenzione.
In caso di utilizzazione dell’opera e dei suoi impianti da parte della Stazione appaltante subito dopo la presa di consegna, spetterà alla stessa provvedere a propria cura e spese all’esercizio degli impianti, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l’ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 – Anticipazione
E’ prevista un’anticipazione pari al 15% dell’importo aggiudicato, ferme restando le condizioni di pagamento elencate al successivo articolo.
Art. 21 – Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7,comma 2 del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……………………” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
- all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori;
- all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
7. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.
Art. 22 – Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo
1.4 del D.M. 12.03.2004, n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all’art. 20, comma 6 del presente capitolato;
8. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l’appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’art. 129 comma 2 del Codice dei Contratti;
9. Il soggetto aggiudicatore verifica:
a) al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008;
b) in occasione dell’emissione del saldo che l’impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori;
c) a tal fine, la Cassa Edile competente rilascia, al soggetto aggiudicatore che lo richiede, il documento unico di regolarità contributiva corredato da un’attestazione nella quale è riportata la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera denunciata e relativa al cantiere interessato dai lavori;
d) la verifica di congruità sarà riportata in un’apposita attestazione rilasciata dalla Cassa Edile, quale unico Ente che possiede i dati concernenti la manodopera occupata in ciascun cantiere;
e) a tale fine, è fatto obbligo per l’impresa aggiudicataria di dichiarare alla Cassa Edile provinciale competente il valore dell’opera complessiva, nonchè le eventuali imprese
subappaltatrici e sub affidatarie;
f) gli indici di congruità presi in considerazione dalla Cassa Edile sono quelli previsti dall’Avviso Comune del 28 ottobre 2010 sottoscritto da ANCE, ANAEPA ARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONF COOPERATIVE, AGCI PRODUZIONE LAVORO, ANEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL nell’Allegato X. Xxxx indici rappresentano la percentuale d’incidenza del costo del lavoro, comprensive dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile ragguagliate all’opera complessiva;
g) gli indici di congruità d’incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa. La Cassa Edile definirà la congruità dell’impresa comparando i livelli minimi di costo della manodopera per le varie tipologie di lavoro, così come definiti dal citato avviso comune, con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell’imponibile complessivo della Cassa Edile riferito agli operai e impiegati effettivamente impegnati nel cantiere e per i quali sono pervenute le relative denunce mensili;
h) il non raggiungimento della congruità, sarà attestato dalla Cassa Edile provinciale e non consentirà il pagamento delle somme spettanti all’impresa sino alla regolarizzazione con un apposito versamento almeno equivalente alla differenza del costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di
domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 – Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 26 – Contabilizzazione dei lavori
Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo a corpo di contratto, le percentuali convenzionali relative alle singole lavorazioni omogenee.
È prescritto comunque che gli apprezzamenti proporzionali delle percentuali vengano riferiti a lavorazioni omogenee realizzate almeno per il 25% dell’importo.
I materiali a piè d’opera possono essere ammessi in contabilità dalla Direzione dei Lavori, a suo insindacabile discrezione, e per un importo massimo del 50% (cinquanta per cento) del loro valore di fornitura ricavato dall’elenco prezzi, decurtato del ribasso d’asta e degli oneri di sicurezza relativi.
Art. 27 – Contabilizzazione oneri per la sicurezza
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
Art. 28 – Pagamento e certificato di pagamento
Dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento provvede a richiedere la regolarità contributiva agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile di cui al precedente Articolo 22.
La stazione appaltante deve provvedere al pagamento dei lavori entro i successivi 30 giorni, previa acquisizione dell’effettiva regolarità contributiva e di Equitalia, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
Ai sensi dell’articolo 201 del Regolamento, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.
Il pagamento dei lavori, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 29 – Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; il pagamento della rata di saldo sarà effettuata dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 235 del DPR 207/10.
In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori, il CSE rilascerà al RUP una apposita “Attestazione finale di sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza.
Ai sensi dell’articolo 200 del Regolamento, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dall’invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.
La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione indennitaria decennale, se dovuta ai sensi del successivo art. 29 comma 4, e di responsabilità civile di cui all’art. 126, commi 1 e 2, del Regolamento.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 31 – Ritardi nel pagamento
Per il pagamento dell’importo dei lavori in ritardo, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle stesse.
Qualora il ritardo nell’emissione del certificato o nel pagamento delle somme dovute si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 32 – Clausola Sociale
Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:
1) Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
2) L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante
medesima comunicherà all’impresa e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.
Art. 33 – Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori
Ai sensi dell’articolo 133, del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Per i lavori di cui al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
In deroga a quanto previsto al sopra citato comma 1 si applicano i casi di cui all’art. 133 del D.Lgs. 163/2006
Art. 34 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.
CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 35 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale.
L’importo della cauzione è ridotta del 50% per l’impresa in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di riunione di concorrenti si applica l’art. 108 del Regolamento.
La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, con sottoscrizione del soggetto fideiussore autenticata da notaio, completa di attestazione dei poteri di firma, prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di cui all’art. 123, commi 3 e 4, del Regolamento.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata proporzionalmente all’esecuzione dei lavori, attestata mediante stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’ammontare del 50% dell’importo contrattuale. si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante.
Per il rimanente 25%, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile del procedimento dispone lo svincolo, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, della cauzione definitiva.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 36 – Assicurazione a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
La polizza deve essere stipulata con le modalità indicate nell’art. 125 del Regolamento, a copertura dell’intero importo dell’appalto, pari a Euro 515.000,00 (Polizza CAR) e Euro 500.000,00 (Polizza RCT).
Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” coperte dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.
Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo.
La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto i l regime delle responsabilità disciplinato art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 128 del Regolamento; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
La stazione appaltante potrà chiedere all’impresa una polizza di responsabilità postuma con durata da due a cinque anni a seconda del tipo di lavoro a garanzia dei lavori eseguiti, a coperture del rischio per danni diretti ed indiretti al patrimonio derivanti dalla ricerca del
xxxxxx, dalla riparazione, dalla sostituzione e dal ripristino delle opere a regola d’arte o comunque in garanzia.
CAPO VI – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 – Variazione dei lavori
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.
Per le sole ipotesi previste dall’articolo 132, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione dell’articolo 161, comma 6, e 163 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, corredata, se necessario, dall’aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.
Ai fini della determinazione del quinto si applicano i commi 14 e 15 dell’art. 161 del Regolamento.
In ordine all’accertamento delle cause legittimanti le varianti in corso d’opera di cui all’art. 132, comma 1. Lettere b) e lettera c) del X.Xxx. 163/2006, il responsabile del Procedimento procederà ai sensi dell’art. 161, comma 8, del Regolamento.
Salvo il caso di cui all’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto, a seguito della comunicazione della formale approvazione della perizia.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% o al 10%, a seconda della tipologia dei lavori, delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
L’esecuzione dei lavori previsti in variante è, comunque, subordinata all’adeguamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e del fascicolo dell’opera, nonché all’aggiornamento del piano operativo di sicurezza.
Le eventuali variazioni dei lavori a corpo verranno contabilizzate a misura per i lavori in meno e a corpo per quelli in più.
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 39 – Diminuzione dei lavori
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 161 del D.P.R. 207/10 e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.
L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.
Art. 40 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni in aggiunta o in diminuzione sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi riportati nell’elenco prezzi a base di gara al netto del ribasso offerto.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall’art. 163 del Regolamento.
Art. 41 – Tracciabilità dei flussi
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 42 – Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali
L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’Informativa di cui all’art. 13, D. Lgs. 30/06/03, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utenza esterna, esposta per esteso presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l’Ufficio Contratti.
La “Stazione appaltante” informa l’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx con sede a Bari. in Xxxxxxxxx Xxxxxx 0, 00000, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è la medesima Presidente della Fondazione Apulia Film Commission e per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione il RUP, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e per ciò che riguarda i pagamenti il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 43 – Spese contrattuali
L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA, che rimane a carico della Stazione appaltante.
Art. 44 – Registrazione
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione - solo in caso d’uso - in misura fissa i cui costi sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 45 – Foro competente
Il Foro competente è in via esclusiva il Foro di Bari.
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