CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
OGGETTO: Fornitura di boccioni d’acqua, comprensiva di erogatori in comodato d’uso, e del relativo servizio di manutenzione, sanificazione e sostituzione per l’Istituto Oncologico Veneto.
1. CONDIZIONI GENERALI
Le condizioni generali del Contratto di appalto in oggetto sono disciplinate dalle clausole che seguono.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alla richiesta di preventivo e alle vigenti disposizioni del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio è la fornitura di boccioni d’acqua e l’installazione di erogatori in comodato d’uso, di cui deve essere garantito il servizio di manutenzione, sanificazione, e sostituzione per l’Istituto Oncologico Veneto, come di seguito dettagliato:
Descrizione fornitura | Luogo |
n. 9 punti di erogazione adeguati ad alto consumo, con porta boccioni e riserva bicchieri | Installati presso: Ospedale Busonera fabbricato Radioterapia Radioterapia Schiavonia |
RICARICHE | Frequenza |
Ricarica al bisogno dei boccioni e fornitura dei bicchieri | 2 volte a settimana |
Garanzia e assistenza tecnica | Tempi di intervento |
Assistenza ordinaria: Richieste cambio boccioni, cambio rubinetto o altro materiale immediatamente disponibile e presente a magazzino | 24 h dalla chiamata |
Assistenza straordinaria: Guasti non immediatamente riparabili alle colonnine | Ripristino entro 7 gg lavorativi |
Sanificazione periodica a garanzia dell’igiene | |
Punto di intervento | Frequenza |
Espositore | Ad ogni passaggio |
Vasca e griglia raccogli gocce | Ad ogni passaggio |
Pulizia contenitore interno di acciaio | Semestrale |
Separatore | Semestrale |
3. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio prevede l’installazione di n. 9 punti di erogazione acqua adeguati ad alto consumo, con porta boccioni e riserva bicchieri, installati presso Ospedale Busonera, il fabbricato di Radioterapia, la Radioterapia di Schiavonia.
Il servizio di ricarica dei boccioni e fornitura dei bicchieri è previsto 2 volte a settimana.
L’assistenza ordinaria, che consiste nelle richieste di cambio boccioni, cambio rubinetto o altro materiale immediatamente disponibile e presente a magazzino, deve avvenire entro 24 h dalla chiamata.
L’assistenza straordinaria per guasti non immediatamente riparabili agli erogatori è da effettuarsi entro 7 gg lavorativi.
La sanificazione periodica a garanzia dell’igiene (espositore, vasca e griglia raccogli gocce) da effettuarsi ad ogni passaggio.
Pulizia contenitore interno di acciaio: semestrale. Separatore: semestrale.
Il servizio avrà una durata di 36 mesi con decorrenza fissata nel contratto, eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 mesi.
Durante il periodo di validità contrattuale il prezzo offerto dovrà essere mantenuto fisso ed invariabile.
4. NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)
L’esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che si avvale del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), che verrà comunicato al fornitore prima dell’avvio del servizio.
5. VERIFICHE SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, al termine di ogni singola prestazione, attesterà la sua regolare esecuzione, trasmettendola al Rup al fine dell’adozione del certificato di regolare esecuzione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto può procedere in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei pezzi di ricambio consegnati o degli interventi eseguiti, con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica presentata dal fornitore.
I prodotti/servizi risultati a seguito di verifica, non congrui con quanto proposto in sede di offerta, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro.
6. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. m. e i., in particolare, comma 1 lettera a) e comma 12.
7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il Fornitore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel
T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
8. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a 60 giorni dall’emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione a firma del Rup/Dec.
Contestualmente all’emissione dei certificati di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall’adozione dello stesso, il Rup emetterà i certificati di pagamento.
Le fatture dovranno essere emesse solo successivamente all’emissione del Certificato di pagamento e per l’importo corrispondente, e riportare il numero d’ordine.
Le parti assumono gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’allegato A “formato della fattura elettronica” del
D.M. n. 55/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 25 D.L. 6/2014 e delle successive disposizioni attuative.
L’affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l’omessa indicazione del predetto codice comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della fattura.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Istituto può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
9. INADEMPIENZE E PENALITA’
Il servizio oggetto della presente procedura deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito e accordato.
In caso di ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nel presente documento e nel preventivo del fornitore, nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere al servizio, al fornitore sarà applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.
Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016, oltre che negli altri casi previsti dallo stesso decreto legislativo.
È fatto salvo quanto previsto dal vigente protocollo di legalità sottoscritto dalla regione del veneto e dal codice civile.
11. RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 l’Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
In particolare, l’Istituto si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui, a seguito di espletamento di procedura di gara centralizzata a livello regionale/nazionale avente ad oggetto i beni in argomento (o loro equivalenti sotto il profilo HTA), risultasse una convenzione recante condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate nell’ambito della presente procedura, o nel caso in cui il Fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a detta convenzione.
12. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
È vietata qualunque cessione di tutto o di parte del contratto, pena la nullità.
L’appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente articolo si provvede a dare l’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) I dati, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. n. 412/2000 e s.m. i., saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 — Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della procedura cui si riferisce la presente lettera d'invito di gara.
In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento sopra citato.
Si prega di prendere visione dell'informativa privacy completa riportata nella documentazione allegata alla presente procedura o reperibile sul sito www. ioveneto. it/istituzionale/fornitori.
Ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento — informatico e non — verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo:a) il diritto di accesso dei soggetti interessati ex art. 53 del D. Lgs. 50/2016 ed ex l. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara; b) l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge; c) la pubblicazione della ragione sociale dell'aggiudicatario sul sito web dell'Istituto — sezione "Istituzionale / Amministrazione trasparente " per adempiere agli obblighi normativi connessi alla tutela dei principi di trasparenza dei soggetti pubblici. Laddove ne ricorrano i presupposti, IOV, in qualità di Titolare del trattamento dei dati,
intende designare la ditta aggiudicataria quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all'oggetto dell'appalto, la quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 che viene allegato alla presente lettera invito e che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del contratto.”, nonché ex D.Lgs 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 101/2018 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
14. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.
15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare incondizionatamente le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx- pubblici/protocollo-di-legalita.
In particolare:
Clausola 1 C: “L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.”
Clausola 2 A: “1. L’appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.”
Clausola 4 A: “1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel
contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”
Clausola 9 A: “1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
2. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.”
Clausola 10 B: “1. L’appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.”
Clausola 11 C: “La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.”
16. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione Appaltante, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
17. CLAUSOLA FINALE
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare l’Ufficio Acquisti, tel. 000.0000000 o inviare richieste di chiarimento tramite e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.