COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) XXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) DI NELLA
Seduta del 26/04/2022
FATTO
La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.
- Richiama espressamente quanto contenuto nel reclamo. Afferma di essere stata segnalata dall’intermediario in Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti di legge.
- Nonostante il debito in questione sia stato saldato nel mese di febbraio 2020, la segnalazione non risulta aggiornata fino al successivo dicembre.
- Parte ricorrente chiede la “rettifica delle segnalazioni nel periodo di competenza, tenendo conto che le segnalazioni sono state fatte nonostante un piano di rientro programmato e non segnato come piano di rientro a scalare. Anche la circ. 139/1991 il 20° agg. pone chiarezza sulla questione vietando la segnalazione continua a sofferenza. Debito poi saldato come accordi tra le parti. Non viene prodotto doc. richiesti ai sensi del 119 TUB”.
- Si precisa che, nel reclamo, la ricorrente chiede “la cancellazione, sin dalla prima segnalazione, della illegittima iscrizione” e, “alternativamente - qualora il segnalante dovesse insistere nel sostenere la fondatezza nel merito dell’iscrizione de quo, che
… venga fornita copia delle evidenze documentali come richieste in oggetto
(contrattuali e contabili riferite allo svolgimento del rapporto e in particolare alle movimentazioni da cui è scaturita la pendenza” (segue l’elenco dei documenti) “nonché le evidenze e risultanze della valutazione complessiva fatta” dall’intermediario e “preordinata all’accertamento dei presupposti sostanziali della sofferenza”.
Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue.
- In via preliminare, eccepisce che il ricorso è inammissibile in quanto il contratto di mutuo oggetto della segnalazione a sofferenza contestata è stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare n. 710/2016.
- Il conto corrente n. ***999 non è stato oggetto di passaggio a sofferenze in quanto, come si evince dall’estratto conto allegato, il saldo a debito del rapporto è stato imputato a perdite.
- Quanto alla richiesta documentale, ha provveduto a consegnare gli estratti conto del conto corrente e la rendicontazione del finanziamento con le email di cui all’allegato 4.
- La segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia trae origine dal mutuo ipotecario n. **356, sottoscritto dalla ricorrente in data 27/1/2006 per un importo di € 135.000,00, oggetto di cartolarizzazione a C** M**e S.r.l., per conto della quale svolge il ruolo di servicer.
- Con il versamento di € 12.000,00 e l’accettazione da parte della mandataria della proposta della ricorrente, si è giunti alla definizione della posizione, xxxxx e impregiudicati i diritti in ordine alla procedura esecutiva.
- Appare pertanto improbabile che la ricorrente non fosse a conoscenza dello stato del proprio indebitamento, essendo lo stesso oggetto di solleciti di pagamento e di procedure di pignoramento immobiliare.
- Con riguardo alle segnalazioni in CR, le stesse risultano legittime, avendo rispettato la normativa in materia sia da un punto di vista sostanziale, a seguito dell’inadempimento della ricorrente, sia da un punto di vista formale, con l’invio delle comunicazioni previste; le segnalazioni risultano essere speculari rispetto all’andamento del rapporto.
- Per tutte le ragioni sopra esposte, l’intermediario chiede di accogliere l’eccezione di inammissibilità o di rigettare integralmente il ricorso.
In sede di repliche alle controdeduzioni parte ricorrente richiama quanto esposto nel ricorso.
In sede di controrepliche l’intermediario si riporta alle controdeduzioni.
DIRITTO
Nella presente vicenda parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle segnalazioni in CR disposte nel periodo successivo alla stipula di un piano di rientro (si tratta in realtà di un accordo transattivo a saldo e a stralcio, come si vedrà nel prosieguo) e contesta che, nonostante il debito in questione sia stato saldato nel mese di febbraio 2020, la segnalazione non risulta aggiornata fino al successivo dicembre. Pertanto, chiede la “rettifica delle segnalazioni nel periodo di competenza”; domanda altresì in via subordinata la consegna di documenti ai sensi dell’art. 119 TUB.
In via preliminare, l’intermediario solleva l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il contratto di mutuo oggetto della segnalazione a sofferenza contestata sarebbe stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. *10/2016 innanzi al Tribunale di Treviso. La ricorrente non contesta di essere stata debitrice esecutata in riferimento alla suddetta procedura, della quale sono in atti il progetto di distribuzione ex art. 510 c.p.c., la
proposta transattiva di saldo e stralcio formulata dalla ricorrente in data 15.01.2020 per evitare la vendita all’asta dell’immobile e l’accettazione dell’intermediario, in cui viene menzionata la procedura esecutiva. Non risulta agli atti l’atto di pignoramento immobiliare, né l’esito della procedura di esecuzione. L’intermediario afferma nelle controdeduzioni che la procedura esecutiva si è chiusa a dicembre 2020 con l’attribuzione dei relativi importi ai creditori. L’eccezione non coglie nel segno e va pertanto respinta. Secondo la Sez. I, par.
4 delle Disposizioni ABF “Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall’art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l’ambito della cognizione dell’ABF definito dalle presenti disposizioni”. Ciò posto, il Collegio osserva che l’oggetto della presente controversia concerne esclusivamente la legittimità della segnalazione negativa del nominativo della ricorrente in CR e non anche l’esistenza del credito sulla cui base il procedimento esecutivo è stato attivato: non sussiste quindi un’ipotesi di inammissibilità, stante la diversità dell’oggetto delle due procedure.
Nel merito, in primo luogo il Collegio evidenzia che la ricorrente si riferisce all’accordo transattivo a saldo e stralcio del 15.01.2020, là dove menziona un piano di rientro. Dalla visura CR in atti, relativa al periodo gennaio 2000-dicembre 2020, risulta che l’intermediario (che svolge il ruolo di servicer per la C** M** S.p.A.) ha segnalato a sofferenza il nominativo della ricorrente dall’aprile 2015 al dicembre 2020.
Con riferimento al presupposto sostanziale delle segnalazioni, l’intermediario afferma che sono state disposte nel rispetto della normativa e risultano essere speculari rispetto all’andamento del rapporto. A sostegno della sussistenza del profilo sostanziale, rappresenta e documenta quanto segue. Con riferimento al contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2006, evidenzia che si sono verificati diversi ritardi nel pagamento delle rate e allega il rendiconto degli anni 2011, 2012 e 2013. Nel mese di marzo 2015 la ricorrente è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine e nell’aprile 2015 il rapporto è stato appostato a sofferenza. Nel 2016 la società incaricata dall’intermediario ha intrapreso le relative azioni legali presso il Tribunale di Treviso (Procedura Esecutiva Immobiliare n.
*10/2016). Nel gennaio 2020 l’intermediario ha accettato la proposta a saldo e stralcio avanzata dalla ricorrente il 15.01.2020, giungendo alla definizione della posizione a fronte del versamento di € 12.000,00 da parte di quest’ultima, fermo restando i diritti derivanti dalla procedura immobiliare.
Dal punto di vista normativo, la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione economica e finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore (Circ. n. 139/91, Sez. II, Cap. II, par. 1.5). Per sofferenza si intende quindi una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza. Non si identifica pertanto con il mero ritardo nel pagamento del debito o con il volontario inadempimento. Ciò posto, nel caso di specie il Collegio ritiene sussistente il presupposto sostanziale, considerando che la ricorrente non è stata più in grado di saldare in toto il debito maturato negli anni.
Quanto alla rispondenza delle segnalazioni in CR alla situazione debitoria, l’intermediario prova che, nel febbraio 2020, a seguito del versamento di € 12.000,00 da parte del debitore a esecuzione dell’accordo transattivo raggiunto, il saldo della sofferenza segnalata decresce esattamente di quell’importo.
Con riferimento alla stipula di un ‘piano di rientro’ successivo alle segnalazioni disposte dall’intermediario, il Collegio ricorda che l’orientamento consolidato è quello di ritenere che la conclusione di un siffatto piano non permetta la cessazione della segnalazione, ma solo
la riduzione dello sconfinamento in proporzione ai pagamenti effettuati. Diverso è però il caso in cui il debitore estingua interamente il debito a seguito della conclusione di un accordo a saldo e stralcio: secondo l’orientamento dei Collegi territoriali, la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta, quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi. I Xxxxxxx hanno precisato anche che l’intermediario è tenuto a segnalare nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” la parte del credito a cui ha rinunciato in virtù della transazione. Ciò posto, il Collegio rileva che, nel caso in esame, l’intermediario ha continuato a segnalare il nominativo della ricorrente fino al riparto finale della procedura esecutiva immobiliare e all’attribuzione dei relativi importi ai creditori nel dicembre 2020, quando è stato segnato il passaggio a perdita derivante dallo stralcio del credito. La domanda di rettifica della ricorrente deve ritenersi quindi fondata e da accogliere per il periodo successivo al perfezionamento dell’accordo transattivo.
Quanto al presupposto formale, il mancato rispetto non è contestato specificamente dalla ricorrente. In ogni caso, l’intermediario allega un avviso di segnalazione, datato 17.4.2015, privo di evidenza dell’avvenuta consegna in corrispondenza dell’invio. L’orientamento prevalente dei Collegi ABF è nel senso di ritenere il preavviso di segnalazione in CR non già una condizione di legittimità della stessa, bensì un obbligo di trasparenza. Ne discende che l’eventuale mancanza del preavviso o la mancata consegna rileva al più sotto un profilo risarcitorio. Nel caso in esame la ricorrente non ha avanzato alcuna pretesa risarcitoria.
Nel reclamo, cui il ricorso rimanda, la ricorrente formula in via subordinata la domanda di consegna documentale ex art. 119 TUB, cui fa lapidario riferimento anche nel modulo di ricorso, elencando i documenti richiesti. L’accoglimento della richiesta principale di rettifica assorbe detta richiesta, considerata come ‘alternativa’ dalla ricorrente. Si segnala comunque che l’intermediario nelle controdeduzioni precisa di avere provveduto a consegnare gli estratti conto del conto corrente n. ***999 e la rendicontazione del finanziamento n. ***356 con le email del 2.2.2022, allegate agli atti (cfr. allegato 4).
Per tutto quanto sopra esposto il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e riconosce il diritto della ricorrente a ottenere dall’intermediario la rettifica, segnalando in CR nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” la parte del credito cui ha rinunciato in virtù della transazione a saldo e stralcio a partire dal periodo successivo al perfezionamento di quest’ultima.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’Intermediario rettifichi la contestata segnalazione per il periodo successivo all’accordo transattivo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1