COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX X XXXX
Seduta del 21/07/2020
FATTO
In data 15.7.2015 il ricorrente stipulava con l’intermediario resistente il contratto di finanziamento n. ***176 per complessivi 17.040,00 euro, da rimborsare in 120 rate: il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 31.10.2019, dopo il pagamento di 48 rate e il ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 16.12.2019, chiede all’ABF, in via principale, il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB per la somma di 693,34 euro, oltre interessi; in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx quota definita “recurring” in contratto, secondo il criterio pro rata temporis, per la somma di 92,39 euro, oltre interessi.
L’intermediario, nel confermare i fatti, eccepisce preliminarmente che il ricorso deve essere rigettato, avendo il ricorrente sottoscritto il modulo di quietanza liberatoria, con il quale il cliente avrebbe rinunciato a qualsivoglia domanda e azione inerente a seguito dell’estinzione anticipata. Nel merito, che la sentenza della Corte di Giustizia Europea richiamata dal ricorrente non può trovare applicazione nei rapporti diretti fra privati ed il contratto riporta in maniera inequivocabile ed analitica le voci di costo soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. recurring) e le voci di costo non rimborsabili in caso di estinzione anticipata (c.d. up-front); per quanto riguarda le “commissioni Sigla”, il contratto indica l’esatto importo della quota ripetibile in caso di estinzione anticipata, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dal ricorrente.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.
La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).
Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.
In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il
consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.
In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo…”.
Le parti, quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…”.
Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.).
A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi
(c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento…”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione…”, e che “…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…”. Aggiunge, infine, che “…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…”.
Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.
Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.
A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.
A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.
Venendo al caso di specie, l’ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata dal contratto di finanziamento, che ai fini della restituzione di alcuni degli importi richiesti, prevede il rimborso pro rata con riferimento al periodo di rateizzazione non goduto per l’estinzione anticipata del finanziamento. Circa la rimborsabilità degli importi a maturazione istantanea, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5031/2017, per la quale si devono ritenere “contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso”, peraltro confermata dalle succitate decisioni del Collegio di Coordinamento, n.26525/19.
In conclusione, il Collegio riconosce, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, la natura upfront delle commissioni precontrattuali e stabilisce che a parte ricorrente deve essere riconosciuta la loro restituzione secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di
Coordinamento, decisione n.26525/19); dall’altro lato, il Collegio riconosce la natura recurring delle commissioni gestionali e ne stabilisce la restituzione secondo il criterio pro rata temporis in rapporto alle rate residue del contratto anticipatamente estinto.
Quindi, nel caso qui in discussione la domanda deve essere accolta parzialmente, tenuto conto di quanto già restituito, nella misura di cui al dispositivo.
La resistente eccepisce la definizione concordata del rapporto, con conseguente rigetto del ricorso, in ragione della quietanza liberatoria.
Ebbene, il Collegio di coordinamento nella decisione n. 8827 del 21/07/2017 ha stabilito che la quietanza in oggetto non possa avere rilevanza come rinuncia/transazione in quanto sottoscritta contestualmente al rilascio del conteggio estintivo e quindi prima che l’estinzione sia avvenuta.
Nel merito, le parti concordano che il prestito è stato estinto al 31.10.2019, decorsa la 48a rata sulle 120 originariamente previste. La domanda di rimborso del ricorrente, alla luce di quanto dettagliatamente indicato nel ricorso, ha ad oggetto la quota parte non maturata delle “Commissioni in favore di Xxxxx”, al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo, ovvero euro 693,34; secondo le più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi, tale commissione ha natura recurring in quanto remunera, tra gli altri, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista e che per il rimborso si debba applicare il criterio pro rata temporis.
L’importo richiesto è corretto.
Sulla somma così calcolata è dovuto il rimborso degli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 693,34 (seicentonovantatre/34), oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1