CAPITOLATO SPECIALE PREMESSA
CONCESSIONE PER ANNI TRE DELLA GESTIONE DEL SALONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-RICREATIVE CON ANNESSA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE UBICATA NELLA STRUTTURA DENOMINATA “CENTRO SOCIALE NELLO FARINA”- GRUGLIASCO
CAPITOLATO SPECIALE
PREMESSA
I locali, oggetto del presente concessione, sono collocati nel più ampio contesto del Centro Sociale Nello Farina che, da anni, è caratterizzato e destinato ad ospitare attività e servizi che favoriscono l'aggregazione e la socializzazione, la crescita culturale e civile, della popolazione adulta della Città. La finalità generale del la presenza del Centro Sociale in città è rappresentata dalla necessità di promuovere il principio di sussidiarietà e di caratterizzare i locali comunali, dati in gestione, quale:
luogo di aggregazione per il territorio.
luogo di animazione;
luogo di valorizzazione delle peculiarità dei cittadini e dei vari soggetti territoriali;
luogo di crescita culturale, civile e ambientale della popolazione, nel quadro generale del pubblico interesse;
luogo di partecipazione attiva della cittadinanza ai processi di sviluppo di comunità.
L'intero edificio del Centro Sociale Nello Farina è in comodato alla Società Le Serre fino al 31.12.2017. L'Amministrazione Comunale con propria Deliberazione della Giunta Comunale n. 403 del 10.12.2009 ha concesso l'utilizzo di porzioni di spazi.
Nell'ala di nuova costruzione del Centro sono presenti con modalità stabile e continuativa le seguenti associazioni:
• associazione “Auser Insieme” che svolge prevalentemente attività di aggregazione, informazione agli anziani oltre ad attività di volontariato di supporto ad anziani “fragili”;
• Unitrè Grugliasco, che svolge prevalentemente attività di formazione.
Nell'area di precedente costruzione sono presenti associazioni con finalità culturali, sportive o ricreative, nello specifico:
• Associazione Like Sub
• Associazione Moto Club
• Associazione Culturale Xxxxx Xxxxxxxxxx
• Associazione Toro Club
La presenza di soggetti diversi è considerata un valore aggiunto per la comunità locale, ma richiede una gestione attenta ai bisogni ed alle dinamiche di interazione, che prevedono competenze nel lavoro di rete e nello svolgimento di attività di animazione socio-culturale che sviluppino le sinergie ed integrino le differenze .
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
ART. 1- OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.3.2013 concede – ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - la gestione del salone delle attività socio-ricreative con annessa attività di somministrazione, servizi igienici e area esterna del centro civico Xxxxx Xxxxxx. Sono escluse le 4 salette ubicate nella manica laterale.
ART. 2 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI
La struttura
Gli spazi, oggetto della concessione, sono di proprietà comunale, in comodato alla Società Le Serre, e sono ubicati in Xxx Xxx Xxxxx x. 00, al piano terra.
L'area esterna è concessa ad esclusione delle zone assegnate per attività specifiche (quali parcheggi interni riservati alle Auto destinate ai servizi di volontariato per anziani e disabili in uso all'Auser o aree destinate ad attività di giardinaggio o altre attività specifiche).
Gli spazi concessi risultano già arredati. Il concessionario è responsabile della conservazione e della custodia di tutti i beni consegnati per tutta la durata della concessione, provvedendo alla sostituzione e al rinnovo di attrezzature ed arredi che si rendano necessari nel periodo di vigenza della concessione, al fine di assicurare il buono stato d’uso e manutenzione richiesto dalla normativa vigente, compresi il materiale di consumo per la realizzazione delle attività proposte. Il concessionario è direttamente responsabile per ogni modifica, trasformazione o integrazione apportata.
A conclusione del contratto i beni dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione salvo il normale deperimento d'uso dovuto al corretto utilizzo, da accertare con apposito verbale di riconsegna stilato in contraddittorio tra le parti. Non è ammessa la riconsegna in stato di obsolescenza.
La proprietà delle attrezzature sostituite o reintegrate sarà automaticamente trasferita all’Amministrazione comunale al termine del contratto, senza che nulla il concessionario abbia a pretendere.
I servizi
Il concessionario dovrà garantire:
1. l'apertura e la gestione del centro
Il concessionario deve garantire tutti gli oneri gestionali del Centro, la pulizia, la vigilanza ed in caso di utilizzo da parte di terzi il coordinamento e il rispetto del regolamento di utilizzo
Attualmente il servizio è gestito dalla Società partecipata Le Serre s.r.l.u. con l'impiego di 2 operatori. Tenuto conto che, nel caso in cui il partecipante alla gara assuma l'impegno di utilizzare il personale precedentemente impiegato, dovrà prevedere l'impiego nel proprio organico di una persona attualmente dipendente a tempo indeterminato della Società le Serre
s.r.l.u. ed operante presso il Centro Sociale Nello Farina in misura di almeno 20 ore settimanali. La persona dovrà essere inserita nel gruppo degli operatori necessari a garantire la gestione del servizio in concessione.
2. il servizio bar e somministrazione
Il bar ed il salone adiacente sono aperti rispettando orari di apertura e chiusura concordati con l’Amministrazione. L’orario prevede l'apertura al mattino ed al pomeriggio per un minimo di sei ore giornaliere, dal lunedì al sabato, per almeno undici mesi nell'arco dell'anno. L'attuale orario è il seguente: stagione invernale: 9/12,30-14,30/18, Sabato 7,30/18. Stagione estiva: 9/12,30-15/18,30, Sabato 7,30/18,30. Il concessionario dovrà essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie per la somministrazione.
3. l'offerta di attività che perseguano le finalità e gli obiettivi indicati in premessa, che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere le seguenti:
TIPOLOGIA | ATTIVITA’ | ||||||
Ludiche | Giochi da tavolo | ||||||
Manuali e creative | Laboratori di fotografia, di ceramica, di grafica, di cucina, di cucito, di bricolage, ecc. | ||||||
Espressive | Laboratori di lettura, di teatralità, di espressione corporea. | ||||||
Incontro e relazione | Momenti di festa, viaggi, incontri tra generazioni diverse, attività per il quartiere, rivolte in modo prevalente alla popolazione anziana. | ||||||
Aggiornamento culturale | Conferenze, dibattiti su temi di attualità | ||||||
Esposizione | Promozione dell’attività di giovani artisti, mostre di carattere storico, sociale, ecc. | ||||||
Videoteca proiezioni | – | emeroteca- | Disponibilità di consultazione di diapositive, ecc. | visione e di ascolto riviste, quotidiani | e | di | musica e di video, periodici, Documentari, |
Musica | Attività concertistica, corsi di danza, ecc. | ||||||
Associazionismo | Ospitalità di gruppi associativi e di volontariato per attività ed iniziative compatibili con gli indirizzi del Cento Civico |
Le attività svolte nei locali dovranno terminare entro e non oltre le ore 23, eventuali posticipazioni del limite orario devono essere concordate tra il concedente ed il concessionario. Eventuali tariffe dovranno essere esposte in modo visibile e chiaro, all’ingresso della struttura, unitamente agli orari di funzionamento del Centro e ad ogni altra informativa alla cittadinanza a richiesta dell’Amministrazione comunale.
Art. 3 - STRANDARD DEL SERVIZIO
AREE DELLA QUALITA' | DIMENSIONI DELLA QUALITA' | INDICIATORI DI QUALITA' | STANDARD DI QUALITA' |
QUALITA' ORGANIZZATIVA | Attività di coordinamento con l'Amministrazione | Esistenza di incontro periodici | Un incontro trimestrale con l'Ufficio comunale referente |
Attività di formazione | Esistenza di percorsi formativi per il personale | Almeno incontri di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa | |
QUALITA' DELL'OFFERTA PROGETTUALE | Quantità e differenziazione delle attività proposte | Numero di attività mensili proposte | Almeno 5 attività diverse nell'arco del mese |
Capacità di coinvolgere fasce d'età differenti nelle attività | Età dei partecipanti | Nell'arco dell'anno avere coinvolto almeno una volta tutte le fasce d'età |
nelle attività proposte | |||
QUALITA' DELLA COMUNICAZIONE | Strumenti di comunicazione utilizzati | Pluralità di media utilizzati | Utilizzo dei principali media disponibili sul territorio |
Art. 4 – CONSEGNA DELLA STRUTTURA
Il patrimonio comunale in concessione è costituito dall’immobile, dagli impianti di servizio e impianti tecnologici, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come descritti nel verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, a seguito della sottoscrizione del contratto.
In qualsiasi momento dovrà essere garantito al personale dell’Amministrazione l’accesso ai locali dove hanno luogo le attività.
Qualora vengano riscontrati danni all'immobile ed ai beni, imputabili a negligenza o imperizia da parte dell’aggiudicatario, questo dovrà provvedere al ripristino e al risarcimento dei danni.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite e danneggiamenti, che si dovessero verificare al Centro, nei locali affidati al concessionario per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, resta a totale carico del concessionario stesso che ne risponderà direttamente all'Amministrazione comunale.
Alla scadenza della concessione, l’immobile oggetto della medesima ritornerà nella piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale, compresi gli impianti di servizio e tecnologici, le attrezzature fisse e in generale tutte le opere di miglioria e modifica apportate, senza che il Concessionario nulla possa vantare nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Sei mesi prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, in contraddittorio tra le parti, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso in cui fossero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente all’esecuzione di tutti gli interventi ordinati dai competenti uffici comunali, al fine di restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato.
Art. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di anni tre a partire dal 2 gennaio 2014, con possibilità di ridefinizione a seguito del primo anno di gestione. I termini della concessione saranno regolati da apposito contratto. La concessione potrà essere oggetto di ripetizione per una volta sola e per pari periodo, previa verifica positiva dei risultati e degli obiettivi conseguiti.
E’ facoltà dell’Amministrazione concedente, nelle more dell’espletamento della nuova gara, stabilire una proroga per un periodo, non superiore ad ulteriori mesi 6, alle medesime condizioni previste dal presente capitolato. In questo caso, il concessionario è tenuto a proseguire la concessione oltre il termine di scadenza alle medesime condizioni, qualora l’Amministrazione concedente comunichi al medesimo della volontà di avvalersi della suddetta facoltà.
Art. 6 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo annuo posto a base d'asta per la concessione della struttura è pari a Euro 500,00 . L'offerta dovrà essere formulata al rialzo.
I costi inerenti la sicurezza dovuti ad attività interferenti con quelle svolte dal Comune di Grugliasco sono pari a Euro 0 (zero) .
Il corrispettivo annuo, che il Concessionario assume a suo carico è pari all’offerta, formulata al rialzo, presentata in sede di gara.
Il pagamento decorre dalla data del 2.1.2014, secondo le seguenti modalità:
• pagamento dell’annualità o rateo dovuto per il primo anno, da corrispondere in un'unica soluzione, entro 6 mesi dall'avvio dell'attività e pertanto entro il 2 luglio 2014;
• pagamento del corrispettivo annuale, per gli anni successivi al primo, in due soluzioni, rispettivamente la prima rata entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ogni anno.
Il pagamento deve essere versato alla tesoreria comunale nei termini sopra specificati.
Art. 7 – VALORE DELLA CONCESSIONE
L'importo presunto della concessione è € 1.500,00. Al concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell’attività svolta attraverso la possibilità di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio per il periodo previsto di concessione.
ART. 8 – SERVIZI AGGIUNTIVI E ATTIVITA’ ECONOMICHE COLLATERALI, SPONSORIZZAZIONI
E’ consentito al concessionario, per il mantenimento dell’equilibrio economico della concessione, utilizzare la struttura per servizi aggiuntivi, a titolo oneroso, anche concomitanti, purché non pregiudichino le finalità e la normale attività del Centro, ovvero possano arrecare disturbo al normale svolgimento della medesima.
Tali servizi non devono prevalere e/o sostituire l’attività principale oggetto della concessione. Il concessionario può proporre nel corso della concessione, eventuali variazioni tecnico-gestionali in relazione a documentate modificazione dei bisogni della specifica cittadinanza a cui è diretto il servizio. Tali eventuali variazioni dovranno, comunque e preliminarmente, essere sottoposte all’Amministrazione concedente per la verifica di congruità con l’oggetto della concessione e specifica autorizzazione.
Eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'attivazione di tali servizi aggiuntivi sono a totale carico del concessionario, così come l’osservanza di specifici requisiti gestionali previsti dalla normativa. L’ottenimento delle relative autorizzazioni e i pareri necessari per l’avvio e lo svolgimento di tali servizi sono a totale carico del concessionario.
Il concessionario potrà, altresì, utilizzare sponsorizzazioni, da esercitare mediante accordi da stipularsi direttamente con le ditte interessate, precisando che non sono ammesse – in ogni caso - sponsorizzazioni:
• dalle quali possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
• che possano configurare un possibile pregiudizio o danno all’immagine del Comune;
• che abbiano un contenuto di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• che contengano messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
• che siano reputabili in linea generale inopportune o inaccettabili in relazione alle finalità del servizio e al pubblico al quale è diretto.
Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi al pagamento delle tasse previste dalle vigenti normative, autorizzazioni o licenze senza le quali non può volgere attività economiche collaterali. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore alla durata della concessione.
ART. 9 - UTILIZZO DEL CENTRO DA PARTE DEL COMUNE
L'Amministrazione si riserva l'utilizzo gratuito del Salone del Centro per la realizzazione di attività proprie o realizzate da realtà del territorio in regime di sussidiarietà, con le seguenti modalità:
• un pomeriggio ed una sera la settimana nel periodo compreso tra il lunedì ed il venerdì:
• una giornata al mese in occasione del sabato o della domenica
ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si impegna a realizzare il progetto di gestione presentato in sede di gara secondo quanto disciplinato dal presente capitolato e specificato agli articoli seguenti e si obbliga:
• a prendere in consegna i locali destinati al Centro, gli arredi e le attrezzature in dotazione, garantendone la pulizia, vigilanza e la custodia affinché le attività in programma si svolgano nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza e all'ordine pubblico,;
• ad avviare il servizio dal 2° gennaio 2014, nelle more della stipula del contratto;
• a fornire i servizi descritti nell’articolo 2, avere cura del materiale e delle attrezzature del Centro, mantenere i rapporti con gli uffici comunali competenti e con la Società Le Serre;
• ad attivare i servizi innovativi proposti in sede di gara, rispettando la pianificazione temporale prevista dal progetto medesimo;
• a esporre in modo visibile e chiaro, all’ingresso della struttura, gli orari di funzionamento del Centro e le tariffe a carico degli utenti, nonché ogni altra informativa alla cittadinanza a richiesta dell’Amministrazione comunale;
• a perseguire le finalità del servizio secondo azioni di pubblico interesse;
• ad assicurare la continuità della collaborazione alla realizzazione dei programmi dell’Amministrazione in favore della popolazione con particolare riferimento agli anziani alla famiglia e con le altre agenzie ricreative, culturali e socio sanitarie del territorio, in una logica di promozione e connessione degli interventi e dei servizi.
• al pagamento delle spese relative alle utenze dell'area in concessione (luce, teleriscaldamento, areazione, acqua, ecc…) nonché tutte le altre spese ripetibili relative all’uso di servizi condominiali;
• al pagamento delle spese relative alla tassa rifiuti e il relativo contratto che deve essere direttamente intestato;
• al rispetto della normativa inerente il trattamento del Personale.
• all’assunzione degli oneri relativi all'attività amministrativa e le spese di insediamento:
• all’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, tutti gli adempimenti previsti dal Dlg. 81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori, con acquisizione del piano di emergenza della struttura predisposta dalla Società Le Serre ed il coordinamento con la Società stessa e con le altre associazioni assegnatarie di spazi all'interno della struttura, per la definizione delle procedure di sicurezza. Per il servizio oggetto del presente capitolato l’Amministrazione concedente non procede alla redazione del DUVRI in quanto non vi sono rischi legati ad interferenza con lavoratori comunali ma, come sopra indicato, vi potranno essere eventuali interferenze, con altre ditte che andranno a svolgere un servizio e/o lavoro all’interno dell’edificio in argomento. Qualora si manifesti il verificarsi di situazioni di interferenza con attività di competenza di lavoratori del Comune di Grugliasco il concessionario dovrà prendere parte alle necessarie attività di coordinamento e cooperazione previste dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e di seguito indicate. Il concessionario dovrà obbligatoriamente prima dell’inizio delle proprie attività consegnare all’Amministrazione concedente la dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro
• a garantire l’efficace gestione del Piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
• la stipula dell'assicurazione per lo svolgimento delle attività per un massimale di RCT di un milione di euro per sinistro blocco unico. Il Concessionario solleva altresì il Concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o cose di terzi nel corso di tutte le attività concesse, non previste nel punto b) del successivo articolo: Oneri a carico del Comune. Copie delle polizze con relative quietanze di pagamento devono essere consegnate agli Uffici Comunali;
• all'assunzione degli oneri per le richieste di autorizzazione in materia sanitaria e amministrativa previste dalla legge, con particolare riferimento all'attività di somministrazione;
• la manutenzione ordinaria dei locali e degli arredi interni segnalando tempestivamente al Comodatario guasti e inconvenienti che richiedano l’intervento di tecnici comunali nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria;
• il rispetto del Regolamento interno predisposto dall'Ente Comodatario della struttura Società le Serre s.r.l.u., che dovrà essere sottoscritto per accettazione;
• la trasmissione al Comune del calendario annuale delle attività entro il mese di gennaio di ciascun anno. Entro il mese di giugno il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione Comunale un rendiconto delle attività e delle spese sostenute nell’anno precedente. Il rendiconto dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Concedente. Inoltre, il medesimo deve contenere la chiara dimostrazione che il Concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. L’eventuale disavanzo di gestione è a completo carico del Concessionario, per il quale non potrà rivalersi in alcun modo sul Comune concedente. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il Concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.
• la predisposizione di un tariffario, approvato dall’Amministrazione, per concedere, in uso temporaneo a chiunque ne faccia motivata e lecita richiesta, per svolgere attività ed iniziative compatibili con le caratteristiche proprie dei locali. Il Concessionario valuta le richieste ed esprime il proprio parere per la concessione temporanea dei locali, applicando le tariffe, concordate e deliberate con l'Amministrazione Comunale, quale rimborso delle spese. I proventi derivanti dalla concessione dei locali spettano al Concessionario, per la copertura dei costi di gestione. Il regolamento per l’utilizzo dei locali assegnati, deve essere esposto all'ingresso dei locali, in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata e sottoscritto dall’Amministrazione e dal Concessionario.
ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:
• la manutenzione straordinaria della struttura. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, di comprovata necessità ed urgenza, qualora l'Amministrazione Comunale e/o la Società le Serre s.r.l.u. non fosse in grado di provvedervi. Il Concessionario può essere autorizzato a provvedere ai lavori, in modo diretto, fatto salvo il rimborso degli oneri sostenuti. Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Nessun obbligo può derivare all’Amministrazione se l'accordo manca. Il concedente non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica.
• la stipula dell’assicurazione antincendio, Responsabilità Civile verso terzi da strutture comunali e copertura di eventuali atti vandalici
ART. 12 - ONERI A CARICO DELLA SOCIETA' LE SERRE
Sono a carico della Società Le Serre:
• gli oneri previsti dal Contratto di servizio approvato con Deliberazione di Giunta Comunale,
n. 80 del 2 aprile 2013 modificata ed integrata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 15 aprile 2013;
• la gestione dell'area verde esterna, il taglio dell'erba e quanto necessario alla cura della stessa;
• procedere alla sub-assegnazione della gestione di utenze e di parte degli impianti ai concessionari o gestori degli immobili richiedendo agli stessi di sostenere gli oneri sulla base di una ripartizione millesimale o con l'adozione di soluzioni tecniche.
ART. 13 - PERSONALE
Nella definizione dell’organico proposto per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà necessariamente essere individuato un referente responsabile che dovrà costituire il riferimento unico per l'Amministrazione Comunale e per La Società Le Serre.
Il concessionario potrà avvalersi di ulteriore personale per la realizzazione del servizio, anche volontario o tirocinante, con funzioni complementari e non sostitutive di quelle proprie delle figure in possesso dei requisiti per l'attività di somministrazione.
L’Amministrazione comunale non ha alcun obbligo nei confronti di tale personale con funzioni complementari e non sostitutive e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento delle attività, potessero subire o provocare ad altri, restando unico responsabile il concessionario del servizio.
Il concessionario si impegna a sostituire eventuali assenze, che dovessero verificarsi a qualunque titolo, con personale che possieda i medesimi requisiti dei titolari, a controllare e formare in modo continuativo il proprio personale. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che si rendano responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo. In caso di inadeguatezza professionale del personale o in presenza di problematiche rilevate nella condotta degli operatori, il concessionario che riceva segnalazione da parte dell’Amministrazione dovrà, entro massimo 5 giorni, risolvere il problema o provvedere alla sostituzione del personale ritenuto non idoneo.
Dovrà essere in ogni caso previsto una formazione/aggiornamento annuale sulla disciplina e procedure operative in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), oltre a quanto specificatamente richiesto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro derivanti dall’applicazione del D. Lgs. 81/2008 ;
Tutto il personale impiegato dovrà osservare diligentemente le norme previste dal presente capitolato ed operare con riservatezza professionale.
In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione dovrà essere avvisata con anticipo di almeno 48 ore.
Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel servizio oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le forniture, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria
stessa, per il quale solleverà l’Amministrazione concedente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e infortuni. Il concessionario riconosce che l’Amministrazione comunale risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il concessionario stesso ed il proprio personale.
Il concessionario dovrà essere in regola con il versamento di tutti i contributi dovuti per legge al personale dipendente (modello DURC). In caso di inottemperanza degli obblighi contributivi e previdenziali, accertati dalla Amministrazione concedente o ad essa segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, la medesima comunicherà al Concessionario e, se del caso, anche all’ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata, riservandosi di procedere sulla cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. In tal caso, il concessionario non potrà opporre eccezioni alla Amministrazione concedente, né avrà titolo a risarcimento dei danni.
ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del servizio sarà effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione fino ad un massimo di punti 100, suddivisi tra offerta economica (massimo punti 40) ed offerta tecnica (massimo punti 60).
L'esame delle proposte progettuali valuterà la concretezza, coerenza, chiarezza, varietà e corrispondenza delle attività proposte con le finalità e gli obiettivi della concessione.
OFFERTA TECNICA | MAX PUNTI 60/100 | |
1 | Gestione organizzativa | 5 punti |
2 | Proposte innovative | 10 punti |
3 | Risorse proprie | 10 punti |
4 | Fundraising | 5 punti |
5 | Giornate annue a disposizione dell'Amministrazione | Incremento: da 16 a 20 giornate: 10 punti da 11 a 15 giornate: 8 punti da 7 a 10 giornate: 6 punti da 4 a 6 giornate: 4 punti da 1 a 3 giornate: 2 punti |
6 | Impegno ad assumere il personale presente | 15 punti NO = 0 punti SI part-time 20h = 10 punti SI full-time 40h = 15 punti |
7 | Impegno a realizzare a proprie spese nell'arco del primo anno una tettoia per auto nell'area nuova ed una rastrelliera per bici nell'area esterna di accesso. | 5 punti NO = 0 punti SI = 5 punti |
OFFERTA ECONOMICA | MAX PUNTI 40/100 | |
Prezzo offerto in rialzo sull'importo posto a base di gara (pari ad un canone annuo di € 500,00 - I.V.A. esclusa) |
Descrizione parametri di valutazione
“1 - Gestione organizzativa” dovrà essere articolato (mediante un elaborato descrittivo di massimo una facciata) il modello organizzativo - gestionale del servizio, che evidenzi la pianificazione della gestione delle attività e dei tempi, la strutturazione degli spazi, l’articolazione dell’apertura e degli orari di servizio, l’organizzazione della funzione di coordinamento e delle modalità di realizzazione
di attività di rete con i servizi ricreativi e sociali del territorio. La proposta dovrà contenere una programmazione tipo su base mensile.
“2 - Proposte innovative” dovranno essere articolate (mediante un elaborato descrittivo di massimo una facciata) le attività innovative, ossia non attualmente realizzate nel centro dai soggetti presenti.
“3 - Risorse proprie” dovranno essere indicate quali risorse proprie l'organizzazione intende mettere a disposizione del progetto. Le risorse possono essere intese in termini strumentali (pc, telefoni, automezzi, videocamere...), in termini di spazi (uffici, luoghi in cui costruire mostre, eventi, seminari...), in termini di esperienze organizzative che possono essere messe a disposizione del progetto.
“4 – Fundraising” dovranno essere indicate quali risorse (e per cosa) l'organizzazione è riuscita ad attrarre negli ultimi 5 anni attraverso le diverse declinazioni del fundraising. Possono essere indicate anche risorse attratte per progetti ed esperienze.
“5 - Giornate annue a disposizione dell'Amministrazione” dovranno essere indicate quante giornate nel week-end (oltre a quelle obbligatoriamente richieste al precedente articolo 9) si intende offrire gratuitamente all'Amministrazione per lo svolgimento di attività istituzionali o patrocinate, garantendo apertura, presidio, chiusura e pulizie.
“6 - Impegno ad assumere il personale presente” dovrà essere indicata la propria disponibilità o l'indisponibilità, ad assumere nel proprio organico una persona attualmente dipendente a tempo indeterminato della Società le Serre s.r.l.u. ed operante presso il Centro Sociale Nello Farina.
“7 - Impegno a realizzare a proprie spese nell'arco del primo anno una tettoria per auto nell'area nuova ed una rastrelliera per bici nell'area esterna di accesso”
Modalità attribuzione punteggi
Per la valutazione dei parametri di valutazione n. 1, 2, 3 e 4 la Commissione giudicatrice disporrà fino ad un massimo di cinque giudizi e precisamente: inadeguato, poco adeguato, mediamente adeguato, adeguato e molto adeguato. A detti giudizi corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali del punteggio attribuibile:
Valutazione | Punteggio | |
Inadeguato | = | 0% del punteggio massimo attribuibile |
Poco adeguato | = | 25% del punteggio massimo attribuibile |
Mediamente adeguato | = | 50% del punteggio massimo attribuibile |
Adeguato | = | 75% del punteggio massimo attribuibile |
Molto adeguato | = | 100% del punteggio massimo attribuibile |
Per la valutazione dell'offerta economica sarà utilizzata la seguente formula
P
p = 40*
Pmax
dove:
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 40 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica
P = Rialzo percentuale dell'offerta presa in considerazione
Pmax = Rialzo percentuale maggiore (corrispondente all'offerta più elevata, tra tutte le offerte dei concorrenti)
ART. 15 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente competente.
ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il concessionario dovrà rispettare tutte le norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza con l’obbligo di garantire la protezione, l’integrità, la riservatezza, la legalità e la disponibilità dei dati che utilizza per le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali e garantire che il personale addetto osservi il massimo della segretezza professionale nello svolgimento delle proprie mansioni. Il concessionario dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure previste dalla normativa e di aver impartito al personale addetto tutte le istruzioni necessarie.
ART. 18 – CAUZIONE
Il concessionario dovrà versare all’atto della stipulazione del contratto cauzione dell’importo corrispondente al 10% del valore del contratto (così come aggiornato rispetto a quanto indicato nel precedente art. 7, a seguito dell'offerta in rialzo presentata in sede di gara), a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.
La cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.
Lo svincolo sarà autorizzato alla scadenza del contratto in assenza di controversie. L’Amministrazione potrà pretendere, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al concessionario, il rimborso di spese e il pagamento di penalità tramite il parziale o totale incameramento della cauzione.
ART. 19 – PENALITÀ
Qualora in seguito ai controlli effettuati si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato e alle attività previste dal progetto di gestione presentato in sede di gara, che non costituiscano motivo di revoca o decadenza della concessione ai sensi dei successivi articoli, l’Amministrazione concedente si riserva di applicare sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 rapportate alla gravità dell’inadempienza.
Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, al concessionario che dovrà, entro tre giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione, produrre per iscritto le proprie contro deduzioni; trascorso il tempo suddetto l’Amministrazione deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo avvalendosi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La penalità non verrà applicata se l’aggiudicatario dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
ART. 20 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
Il concessionario non potrà in nessun caso sub-concedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima.
ART. 21 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il Concessionario decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di trenta giorni, nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento degli impegni relativi alla gestione della struttura;
b) modificazione della destinazione d’uso dei locali assegnati in uso esclusivo;
c) sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore o caso fortuito;
d) mancato reintegro della cauzione, nei casi di incameramento della stessa da parte dell’Amministrazione concedente per comprovate inadempienze;
e) cessione della concessione;
Il Concessionario é obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati nel primo comma.
La decadenza della concessione opera, inoltre, di diritto quando nei confronti del concessionario sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 22 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
costituiscono motivo per la revoca della concessione nei seguenti casi da considerare obblighi rilevanti per il concessionario:
• apertura di una procedura fallimentare a carico del concessionario;
• messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività del concessionario;
• grave inosservanza delle norme di legge relative al personale;
• mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
• chiusura ingiustificata del servizio;
• abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
• quando il concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di dissolvenza;
• grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato;
• scioglimento dell’impresa concessionaria.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sul concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della risoluzione del contratto.
ART. 23 – RECESSO
Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il Comune provvederà all’incameramento della cauzione e all’acquisizione di tutte le migliorie realizzate, restando il diritto a favore del Comune all’eventuale risarcimento dei danni.
Qualora i presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base a cui il Comune ha concesso il servizio subiscano variazioni incidenti in modo sostanziale sul servizio medesimo, previa assunzione di provvedimento motivato, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni mesi sei, senza che il concessionario abbia a pretendere alcun risarcimento o compensazione, a cui esso dichiara fin d’ora di rinunciare.
ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLO
L'Amministrazione si riserva di compiere sistematici controlli sulla qualità ed adeguatezza del servizio offerto sulla base di periodiche verifiche. Il concessionario è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
ART. 25 - CONTROVERSIE
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia. Per ogni controversia giudiziaria che dovesse insorgere dall’esecuzione del presente Capitolato viene eletto il Foro di Torino.
ART. 26 – SPESE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione sono poste interamente a carico del Concessionario.
Sono parte integrante del contratto:
- il presente capitolato speciale di appalto;
- il piano economico finanziario asseverato da primario Istituto di Credito.;
- il progetto di gestione presentato in sede di gara.
ART. 27 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
Il concessionario si impegna all’osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e i decreti di carattere normale e/o eccezionale, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o
saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizione del presente capitolato.
Eventuali sanzioni previste nelle vigenti leggi e regolamenti saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale.
Grugliasco, Il Dirigente
Settore Politiche Sociali e Giovanili Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx