CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE E STIVAGGIO DI ALLESTIMENTI SCENICI, STRUMENTI MUSICALI E OGNI ALTRO MATERIALE PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO - CIG: 5877694A85
ART. 1 – OGGETTO
1. L’appalto ha per oggetto i servizi di trasporto, movimentazione e stivaggio di materiale scenotecnico e di altro materiale della Fondazione, con utilizzo di personale, attrezzature ed automezzi e quant’altro necessario per il corretto svolgimento del servizio, effettuati presso le sedi della Fondazione, in Napoli, nonché presso altri luoghi di svolgimento delle attività del Teatro:
Le sedi del Teatro sono:
- Teatro di San Carlo, Via San Carlo, 98/F
- Laboratori di Scenografia/Falegnameria, Via Vigliena
- Deposito Via Volpicelli. I mezzi richiesti sono:
1) Bilico furgonato misure (LxLxH) mt 13,60 alt. Mt. 2,50/2,70 - Capacità in X.xx: 240
2) Motrice dimensioni (LxLxH): 8,00x2,44x2,60 - Capacità in X.xx: 50/100
3) Furgone centinato dimensioni (LxLxH): 4,20x2,20x2,23 - Capacità in X.xx: 10.
I servizi oggetto di appalto saranno richiesti, di volta in volta, dalla Fondazione, in base alle esigenze della produzione e secondo le prescrizioni di capitolato, e potranno riguardare anche eventuali altre sedi temporanee di spettacolo. I servizi potranno, altresì, riguardare i trasferimenti da e per altri organismi terzi.
Il servizio sarà richiesto di volta in volta dal Teatro, a suo insindacabile giudizio, in base alle esigenze della propria attività.
ART. 2 – DURATA
Il servizio avrà la durata di anni uno, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, incluso il periodo di prova di tre mesi durante il quale il Teatro valuterà lo svolgimento del servizio prestato e comunicherà all’Impresa la disdetta o la conferma per il restante periodo contrattuale. In caso di disdetta durante il periodo di prova, nulla sarà dovuto all’Impresa per la risoluzione anticipata del contratto la quale dovrà comunque assicurare il servizio fino all’esito della nuova procedura di affidamento del servizio, alle stesse condizioni economiche proposte. E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
L’Impresa, su espressa richiesta del Teatro, sarà tenuta ad assicurare il servizio, alle stesse condizioni, oltre i termini sopraindicati fino al nuovo affidamento.
ART. 3 – AMMONTARE
Importo massimo presunto per un anno: Euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA. Trattandosi di servizio da effettuarsi a chiamata l’importo presunto deve intendersi puramente indicativo ed in nessun modo vincolante per la Fondazione, in quanto l’ammontare definitivo dell’appalto verrà determinato in base al computo delle prestazioni effettivamente eseguite. In particolare, esso è stato stimato esclusivamente e in via presuntiva ai fini del pagamento del contributo dovuto all’AVCP.
La Fondazione, si riserva la facoltà di apportarvi variazioni a seconda delle effettive esigenze, senza che l’impresa possa avanzare pretese per indennizzi o risarcimenti
Le imprese dovranno indicare, pertanto, le tariffe omnicomprensive in relazione alla tipologia di mezzo richiesto per trasporti:
- dalla sede della Fondazione ai propri laboratori e depositi e viceversa nonché dai luoghi di prelievo a quelli di consegna indicati dalla Fondazione, entro la fascia chilometrica della Regione Campania;
- dalla sede della Fondazione ovvero dai propri laboratori o depositi verso tutte le altre destinazioni nazionali.
Non essendo possibile quantificare con esattezza il numero dei servizi da richiedersi nel corso della durata del contratto, lo stesso sarà remunerato sulla base delle tariffe che saranno proposte dalle imprese nell’offerta.
Si deve indicare, infatti:
A) il costo giornaliero di ogni singolo mezzo, omnicomprensivo del carico, scarico, eventuale stivaggio, autista ecc. per i trasporti nel territorio della Regione Campania;
B) il costo al km omnicomprensivo del carico, scarico, eventuale stivaggio, autista ecc. per i trasporti verso destinazioni nazionali.
Il costo di cui alle lettera A) e B) va indicato per le seguenti tipologie di mezzi:
1) Bilico furgonato misure (LxLxH) mt 13,60 alt. Mt. 2,50/2,70 - Capacità in X.xx: 240
2) Motrice dimensioni (LxLxH): 8,00x2,44x2,60 - Capacità in X.xx: 50/100
3) Furgone centinato dimensioni (LxLxH): 4,20x2,20x2,23 - Capacità in X.xx: 10.
Si precisa che i costi di cui alle lettere A) e B) per i singoli mezzi di trasporto devono comprendere a titolo esemplificativo e non esaustivo: automezzo, autista, carburante, manutenzione, assicurazione, autorizzazioni, personale e muletto per carico, scarico, stivaggio, movimentazione, immagazzinamento, materiali di imballaggio e ancoraggio, utilizzo delle attrezzature e tutto quanto altro necessiti alla corretta esecuzione del servizio.
ART. 4 - DOTAZIONE MINIMA DI PARTECIPAZIONE
L’impresa aggiudicataria dovrà certificare, per il servizio di punta, la disponibilità in proprio continuativamente e per tutta la durata del rapporto a mobilitare contestualmente fino a 6 bilici furgonati, due dei quali a profilo ad arco convesso
(schiena d’asino) e un collo d’oca, misure convenzionali lung. mt 13,60 alt. Mt. 2,50/2,70, nonché motrici climatizzate per il trasporto degli strumenti musicali. L’impresa deve farsi carico del muletto per il carico e lo scarico di elementi pesanti, unitamente al personale necessario.
A tal fine, la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere all’Impresa la dimostrazione dell’effettivo possesso delle attrezzature dichiarate attraverso l’esibizione di idonea documentazione.
ART. 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
La fatturazione dei corrispettivi è effettuata con cadenza bimestrale posticipata sulla base dei servizi di volta in volta richiesti dalla Fondazione. Ogni fattura è corredata di copia dell’ordinativo di intervento.
Il pagamento della fattura è a 120 giorni dalla data di ricevimento.
Il pagamento delle fatture è effettuato previa verifica della regolare esecuzione degli interventi di riferimento e previa acquisizione della documentazione di legge attestante la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
ART. 6- ESECUZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. L’impresa aggiudicataria assume la gestione del servizio, garantendone la regolare esecuzione, valutata sulla base di quanto specificato nel presente capitolato e in sede di offerta. L'impresa aggiudicataria, nella fase operativa, sarà responsabile dell'organizzazione del lavoro e del rispetto della tempistica di presa in carico e di consegna richiesta dalla Fondazione, delle caratteristiche tecniche degli automezzi e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
2. Gli interventi oggetto del servizio riguardano qualsiasi tipo di materiale, ed in particolare i trasferimenti e gli spostamenti di elementi scenografici, elementi di illuminotecnica e strumenti musicali, all'interno delle sedi indicate all’articolo 1 tra di esse o tra esse ed eventuali altre strutture comunicate dalla Fondazione.
3. Ogni intervento dell’impresa aggiudicataria del servizio è eseguito previo specifico ‘ordinativo di intervento’ emesso dalla Direzione della Fondazione ovvero dal Responsabile del Settore competente, inviato via fax o posta elettronica, all’indirizzo previamente comunicato dall’impresa aggiudicataria, con un preavviso di 48 ore rispetto all’esecuzione dell’intervento, ovvero del termine di preavviso più breve dichiarato in sede di offerta. La Direzione della Fondazione è incaricata di verificare costantemente la regolare esecuzione del contratto da parte dell’impresa aggiudicataria.
4. L’impresa è tenuta ad eseguire l’intervento entro il termine assegnato nel relativo ordinativo.
5. Le procedure operative e la programmazione del piano di lavoro sono convenute con la Fondazione, la quale comunica le informazioni necessarie per la corretta esecuzione dell’intervento medesimo.
6. I servizi oggetto di appalto possono essere richiesti dalla Fondazione in qualsiasi giornata dell’anno, feriale o festiva, in orari diurni e notturni, fermo restando il limite di
preavviso di cui al comma 3. A questi fini, l’impresa aggiudicataria garantisce alla Fondazione la messa a disposizione di un recapito h 24, per tutte le esigenze connesse all’esecuzione del servizio.
ART. 7 – TIPOLOGIA DEI MATERIALI E MODALITÀ OPERATIVE
1. Allestimenti scenici
1.1 Il materiale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consiste in scene divise a elementi (quinte, spezzati, tele), ferro per strutture e pedane, elementi di scena costruiti in ferro, in legno, vetroresina ecc. materiale di scena delicato, quali sculture, arredi scenici e stoffe, scatoloni ed elementi singoli di attrezzeria di scena fragili, scatoloni o relle appendiabiti con costumi di scena delicati ecc.
1.2 Il servizio consiste in:
- MOVIMENTAZIONE: preparazione e raccolta presso l’area di carico di tutti gli elementi indicati dalla Fondazione.
- CARICO: in relazione alla tipologia e consistenza dei materiali viene stabilito il numero del personale da impiegare, il numero e la tipologia degli automezzi e il tempo necessario a svolgere il servizio. Il personale dovrà essere coordinato da un responsabile/autista con mansioni di stivatore che provvederà a gestire le operazioni, garantendo l’applicazione delle normative vigenti sulla sicurezza e mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danneggiamenti ai materiali durante il carico ed il trasporto. Il carico viene effettuato utilizzando personale di facchinaggio ovvero con l’uso di carrelli elevatori ed altre attrezzature di proprietà dell’impresa ed a suo esclusivo onere.
- TRASPORTO: i mezzi normalmente impiegati per il trasporto sono quelli indicati all’art. 1 del presente capitolato.
- SCARICO: comprende il posizionamento dei materiali scaricati nell’area indicata dalla Fondazione e la dislocazione in palcoscenico o in altro luogo indicato.
- STIVAGGIO: solo presso i magazzini del Teatro.
2. Strumenti musicali
Carico, trasporto e scarico di strumenti musicali, sedie, legii d’orchestra per concerti o altri spettacoli in decentramento, utilizzando motrici climatizzate.
Dopo lo scarico gli strumenti devono essere trasportati nell’area adibita per lo spettacolo e sistemati secondo le indicazioni della Fondazione. Le stesse operazioni sono effettuate al termine dello spettacolo.
ART. 8 - AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE
Le attrezzature, le piattaforme e gli automezzi impiegati devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e manutenute in perfetto stato nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Nell’esecuzione del servizio l’Aggiudicataria dovrà utilizzare mezzi - di sua proprietà - a ridotto impatto ambientale almeno appartenenti alla categoria Euro 4 (ovvero immatricolati dopo il 1.1.2005 e conformi alle disposizioni di cui alle Direttive CE 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE X, 0000/00 XX X, 0000/000 XX X rif. 98/69/CE B,
2001/1 CE, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1).
L’Aggiudicataria, inoltre, durante tutta la durata dell’appalto dovrà sottoporre a manutenzione programmata gli automezzi anche al fine del contenimento delle emissioni di CO2.
La Fondazione ha il diritto di verificare in qualsiasi momento lo stato dei veicoli e la loro conformità agli standard indicati, richiedendo anche copia dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati.
L’Impresa dovrà acquisire a proprie spese e per tempo i permessi e le autorizzazioni necessarie per accedere a zone a traffico limitato, previste dal regolamento comunale, tenendo indenne la Fondazione da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle autorità competenti.
Gli imballaggi e gli ancoraggi sono ad esclusivo carico dell’Impresa. Il materiale deve essere facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili. Essi devono essere, altresì, riutilizzati più volte, fino al loro definitivo esaurimento. Gli imballaggi non ulteriormente utilizzabili devono essere ritirati dall’Aggiudicataria e destinati ad attività di recupero di materia prima.
L’Aggiudicataria deve provvedere al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di facchinaggio.
ART. 9. OBBLIGHI DELL’IMPRESA
1. L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell’appalto, qualunque sia la natura o la causa.
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria:
a) l’adozione, nella esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità a riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa aggiudicataria, restandone del tutto esonerata la Fondazione. Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all’obbligo, da parte dell’impresa aggiudicataria, di utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente mezzi, attrezzature e dispositivi conformi alle prescrizioni antinfortunistiche previste dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
b) il risarcimento degli eventuali danni arrecati, in corso d’appalto, a persone o a cose. L’impresa aggiudicataria si impegna a tal fine, a stipulare apposita copertura assicurativa, per la copertura di danni eventualmente arrecati a terzi (tra questi si intende anche il personale comandato dall’Appaltatore, la fondazione e il suo personale), per tutta la durata dell’appalto, con un massimale minimo di € 1.500.000,00, nonché ad intervenire in giudizio, sollevando la Fondazione da ogni responsabilità;
c) l’assicurazione RC di tutti i mezzi a disposizione dell’impresa per effettuare i necessari trasporti. La ditta risponderà direttamente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno l’efficacia della polizza assicurativa;
d) l’assicurazione a copertura dei beni trasportati o movimentati, con un massimale minimo di € 350.000,00, ferma restando la responsabilità dell’impresa aggiudicataria per ogni danneggiamento ad essa imputabile;
e) verificare le modalità di accesso ai luoghi di esecuzione degli interventi e munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, ivi compresi, in particolare, i permessi per la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L) di Napoli;
f) l’applicazione dei trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
g) la redazione del D.U.V.R.I.;
E’ fatto, altresì, obbligo all’impresa aggiudicataria di:
i) uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale ed attenersi a tutti gli obblighi previsti dal citato D.lgs. n. 81/08, e all’osservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione, restando la Fondazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante il servizio di cui al presente capitolato speciale d’appalto;
j) osservare e far osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
k) porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, adeguandosi alle eventuali disposizioni della Fondazione, qualora insorgessero motivi di indisponibilità e/o incompatibilità con le finalità operative del servizio, ovvero in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale addetto all’esecuzione del servizio;
l) comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, entro 20 giorni, ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa.
ART. 10. OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI
Il personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto è alle dipendenze dell’Aggiudicataria e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di questa Fondazione.
L’Aggiudicataria dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. di riferimento e/o derivanti da accordi sindacali di categoria definiti anche in ambito regionale.
Il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto dovrà indossare divise da lavoro decorose e uniformi tra loro, ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (Aggiudicataria) ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Dovrà, inoltre, registrare la presenza presso le sedi ove il servizio viene reso firmando appositi registri messi a disposizione dalla Fondazione.
Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.). L’Aggiudicataria dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Fondazione. L’Aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’Aggiudicataria dovrà continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra la Fondazione si riserva di non liquidare le fatture.
L’Aggiudicataria dovrà tenere indenne la Fondazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Fondazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell’Aggiudicataria.
ART.11. INADEMPIENZE
1. l’Impresa deve garantire la massima precisione negli appuntamenti per carico e scarico perchè regolamentati da complessi accordi tra i Teatri o i depositi di carico/scarico.
Ogni ritardo, omissione o difformità del servizio, ovvero mancato rispetto della puntuale osservanza delle disposizioni che disciplinano l’esecuzione del servizio, rispetto a previsioni e termini contenuti nel presente capitolato e nell’offerta dell’impresa aggiudicataria, costituisce inadempimento contrattuale.
2. Eventuali inadempienze contrattuali saranno contestate dalla Fondazione all’impresa aggiudicataria, alla quale è concesso un termine di 5 giorni per contro dedurre. Decorso infruttuosamente detto termine, o in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate, la Fondazione procederà, a seconda dei casi, all’addebito degli eventuali danni subiti per effetto e a causa dell’inadempimento dell’Impresa.
ART.12. PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione imputabile all’impresa, il servizio non venga svolto ovvero sia effettuato in modo non conforme alle prescrizioni ovvero si verifichino ritardi dei mezzi di trasporto rispetto agli orari concordati, per cause non riferibili alla forza maggiore, la Fondazione si riserva di applicare una penalità fino al 50% del valore del servizio, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
2. Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, a rischio e danno della ditta esecutrice dell’appalto, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
- in caso di frode;
- in caso di cessazione dell’attività, oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- nei casi di subappalto del servizio, non autorizzato ai sensi dell’articolo 13;
- nei casi di gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi, nonché decadenza dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
- in caso di mancata presentazione di documenti richiesti dalla Fondazione nei termini prescritti;
- in caso di inosservanza alle norme di sicurezza e agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/08;
- in tutti i casi, in cui l’inadempimento grave e/o ripetuto da parte della ditta, sia tale da rendere impossibile o irregolare, il proseguimento del rapporto contrattuale;
- in caso di mancato rispetto nell’esecuzione del servizio degli obblighi e delle condizioni contrattuali che abbiano determinato l’applicazione di 3 penalità.
3. La risoluzione del contratto, non esime l’impresa aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.
ART.13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione in tutto o in parte del contratto né di subappalto anche parziale del servizio; in caso di tali evenienze il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare alla Fondazione.
2. In caso di cessione dell'Impresa nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.
ART. 14. TUTELA E PROTEZIONE DEI DATI
La Fondazione e l’impresa affidataria, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali di cui verranno in possesso in ragione del contratto di appalto.
ART. 15. SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le eventuali spese di redazione e di registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto e conseguenti, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione.
ART. 16. FORO COMPETENTE
1. Per eventuali controversie comunque dipendenti dal contratto di appalto è competente il Foro di Napoli.
Napoli, 30 luglio 2014
IL SOVRINTENDENTE