approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
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(N. 1764)
DISEGNO DI LEGGE
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966
(V. Stampato n. 2672)
presentato dal Ministro degli Affari Esteri (FANFANI)
di concerto col Ministro delle Finanze
( TREMELLONI )
e col Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile
(JERVOLINO)
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l’8 luglio 1966
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui trasporti aerei tra l'Italia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è autoriz zato a ratificare l'Accordo sui trasporti aerei tra l'Ita lia e il Perù, concluso a Lima il 17 marzo 1964.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all’Ac- cordo di cui all’articolo precedente, a. decor rere dalla sua entrata in vigore in confor m ità dell'articolo XVI dell'Accordo stesso.
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) — 2/3/4
Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 1764
LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ACCORDO
SUL TRASPORTO AEREO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUB
BLICA PERUVIANA, desiderando disciplinare il trasporto aereo tra i propri territori ed oltre, hanno designato a tale scopo come loro Plenipotenziari:
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Sua Eccellenza il dottor Xxxxxx X a i s t r o c c h i , Ambasciatore Straordinario e Xxxxxxxx tenziario d’Italia nel Perù;
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PERUVIANA:
Sua Eccellenza il dottor Xxxxxxxx XXXXXXX-XXXXX-XXXXXX, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, e il Tenente Generale P. A. P. Xxxxxx X r a n t h o n C a r d o n a , Ministro dell’Aeronautica, i quali, dopo aver scambiato i loro Pieni Poteri rico nosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
a) il termine « autorità aeronautiche » si riferirà nel caso della Repubblica Italiana al Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile, Ispettorato Generale dell’Aviazione Civile, e nel caso della Repubblica Peruviana al Ministerio de Aeronàutica, Dirección General de Aero nàutica Civil, o in entrambi i casi a qualsiasi persona o ente autorizzati ad assumere le fun zioni esercitate da queste autorità;
b) il termine « impresa designata » si riferirà ad una impresa di trasporto aereo che uno Stato Contraente abbia designato per iscritto all’altro Stato Contraente in conformità all’articolo III del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei internazionali sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo (2) dell’articolo II;
c) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scali per fini non di traffico » hanno per l’applicazione del presente Accordo il significato attribuito negli articoli 2° e 96° della Convenzione sulla Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944
nella sua redazione ultimamente in vigore.
Articolo II
1) Allo scopo di consentire che l’impresa designata possa operare i servizi aerei interna zionali sulle rotte specificate in conformità al paragrafo 2), ciascuno Stato Contraente garan tirà all’altro Stato Contraente:
a) il diritto di volare senza fare scalo nel territorio dell’altra Parte Contraente;
b) il diritto di fare scali nel proprio territorio per fini non commerciali;
c) il diritto di fare scali nei punti del proprio territorio specificati nelle rotte stabilite ai sensi del paragrafo 2) per imbarcare o sbarcare a fini commerciali passeggeri, posta e/o merci.
2) Le rotte sulle quali le imprese designate dei due Stati Contraenti saranno autorizzate ad esercitare i servizi aerei internazionali sono quelle che risultano nella « Tabella delle Rotte » annessa a questo Accordo.
Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 1764
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Articolo III
1) I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate, ai sensi del paragrafo 2) dell’a r ticolo II di questo Accordo, possono essere iniziati in qualsiasi momento, sempreché:
a) lo Stato Contraente al quale sono stati concessi i diritti specificati nel paragrafo 1) dell’articolo II abbia designato per iscritto un’impresa, e
b) che lo Stato Contraente che concede tali diritti abbia autorizzato la impresa desi gnata ad iniziare i servizi aerei.
2) Subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del presente articolo, e a, quanto previsto nell’articolo V III del presente Accordo, lo Stato Contraente che accorda questi diritti concederà senza indugio la suddetta autorizzazione per il servizio aereo internazionale.
3) Ciascuno Stato Contraente ha il diritto di richiedere all’impresa designata dell’altro Stato Contraente di fornire le prove che essa è in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti del rispettivo Stato Contraente per l’esercizio del traffico aereo internazionale.
4) Ciascuno Stato Contraente può impedire l’esercizio dei diritti concessi nell’articolo II
del presente Accordo a qualsiasi impresa designata dall’altro Stato Contraente, ove tale im presa non sia in grado di provare, se richiesta, che una parte essenziale della proprietà ed il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di cittadini o enti dell’altro Stato Con traente, o di questo medesimo.
Articolo IV
1) Ciascuno Stato Contraente può revocare, o limitare, imponendo condizioni, l’autoriz zazione concessa ai sensi del paragrafo 2) dell’articolo III nel caso in cui l’impresa designata
non si attenga alle leggi e ai regolamenti dello Stato Contraente che ha concesso i diritti, o non si attenga alle disposizioni fissate nel presente Accordo o alle obbligazioni che da esse deri vano. Quanto sopra si applicherà altresì se non si fornisce la prova menzionata al paragrafo 4) dell’articolo III. Ciascuno Stato Contraente eserciterà tale diritto solamente dopo consulta zioni secondo quanto convenuto nell’articolo X III del presente Accordo, a meno che non sia necessario procedere ad una immediata sospensione del servizio o alla imposizione di condizioni al fine di evitare ulteriori infrazioni alle leggi o regolamenti.
2°) Ciascuno Stato Contraente avrà diritto di sostituire, mediante comunicazione scritta all’altro Stato Contraente, un’impresa designata con altra impresa, alle condizioni stabilite dall’articolo III del presente Accordo. La nuova impresa designata godrà dei medesimi diritti e avrà le stesse obbligazioni dell’impresa che sostituisce.
Articolo V
1) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell’impresa designata dall’altra Parte Contraente, che si trovino in detto territorio, per l’uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell’esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazi doganali e da ogni gravame fiscale, sotto osservanza delle formalità doganali prescritte nei rispettivi Stati.
2) Gli aeromobili impiegati dall’impresa designata nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte Contraente sono ammessi nel territorio dell’altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti di dogana, spese di ispezione o altri gra vami fiscali.
3) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dota zioni normali di bordo destinati ad uso degli aeromobili dell’impresa designata di una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono esenti, nel territorio dell’altra Parte Contraente, dal pagamento di dazi doganali e altri gravami fiscali, anche quando i ma teriali indicati siano consumati od usati dagli stessi aeromobili nel corso di voli sopra detto territorio.
4) I carburanti, i lubrificanti, le dotazioni normali di bordo, le parti di ricambio e le prov viste di bordo che, in base alle disposizioni dei precedenti paragrafi, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell’altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati, debbono essere riesportati. In attesa di essere usati o riesportati debbono rimanere sotto controllo doganale.
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Articolo VI
1) L’impresa designata di ciascuno degli Stati Contraenti godrà di eque e pari possibilità nell’esercizio del servizio su qualsiasi rotta specificata conformemente al paragrafo 2) dell’a rti colo II di questo Accordo.
2) Nell’esercizio del servizio aereo intemazionale sulle rotte specificate ai sensi del para grafo 2) dell’articolo II di questo Accordo, l’impresa designata di ciascuno Stato Contraente dovrà tenere in considerazione gli interessi dell’impresa designata dell’altro Stato Contraente al fine di non interferire indebitamente con i servizi aerei che quest’ultim a impresa opera sulle medesime rotte o parte di esse.
3) Il servizio aereo internazionale su ciascuna delle rotte specificate ai sensi del para grafo 2) dell’articolo II di questo Accordo dovrà avere come obiettivo principale quello di offrire una capacità adeguata a soddisfare le prevedibili domande del traffico da e per il ter ritorio dello Stato Contraente che designa l’impresa. Il diritto di questa impresa di effettuare servizi tra i punti di una rotta specificata ai sensi del paragrafo 2) dell’articolo II del pre sente Accordo che si trovino nel territorio dell’altro Stato Contraente e i punti situati nel territorio di un terzo Paese o di altri Paesi dovrà essere esercitato nell’interesse di uno svolgi mento ordinato del traffico aereo internazionale, in modo che la capacità tenga conto:
a) della domanda di traffico da e per il territorio dello Stato Contraente che abbia designato l’impresa;
b) della domanda di traffico esistente nelle zone attraversate dai servizi aerei, tenendo conto dei servizi locali e regionali;
c) delle esigenze economiche di un servizio aereo di transito.
Articolo VII
1) L’impresa designata dovrà comunicare alle Autorità aeronautiche di ambedue gli Stati Contraenti, per lo meno trenta giorni prima dell’inizio dei servizi sulle rotte specificate, ai sensi del paragrafo 2) dell’articolo II di questo Accordo, il tipo di servizio, i tipi di aeromobili che saranno impiegati, e gli itinerari. Ciò vale anche nel caso di successive modifiche.
2) Le Autorità aeronautiche di uno Stato Contraente dovranno presentare alle Autorità aeronautiche dell’altro Stato Contraente, quando si richieda, tu tte le pubblicazioni periodiche o altre informazioni statistiche relative all’impresa designata che possano debitamente essere richieste al fine di controllare la capacità offerta dall’impresa designata del primo Stato Con traente sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell’articolo II del presente Accordo. Tali informazioni devono contenere tu tti i dati necessari per determinare il volume, così come anche l’origine e la destinazione del traffico.
Articolo VIII
1) Le tariffe che si applicheranno per passeggeri e merci sulle rotte specificate ai sensi del paragrafo 2) dell’articolo II di questo Accordo saranno fissate prendendo in considera zione tu tti i fattori principali, come il costo di esercizio, ragionevoli profitti, le caratteristiche delle varie rotte e le tariffe richieste da altre imprese aeree che operano sulle medesime rotte o parte di esse. Nel fissare dette tariffe si farà in modo che vengano osservate le clausole dei seguenti punti:
2) Le tariffe devono essere fissate, se possibile, per ciascuna rotta e conformemente ad accordo intercorso tra le rispettive imprese designate. A tal fine le imprese designate dovranno prendere le decisioni in conformità col sistema per la determinazione delle tariffe dell’Asso ciazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA), oppure, se possibile, le imprese designate dovranno accordarsi direttamente tra loro previa intesa con le imprese aeree di terzi Paesi che operano sulle medesime rotte o parte di esse.
3) Qualsiasi tariffa così concordata dovrà essere sottoposta alla approvazione delle Auto xxxx aeronautiche di ambedue gli Stati Contraenti per lo meno trenta giorni prima della data fissata per la sua entrata in vigore. In casi speciali tale periodo può essere ridotto sempre che le Autorità aeronautiche siano d ’accordo.
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4) Qualora non si raggiunga un accordo, ai sensi del paragrafo 2) di questo articolo, tra imprese designate, o se uno degli Stati Contraenti non si trovi d ’accordo sulle tariffe sottoposte alla sua approvazione, ai sensi del paragrafo 3), le Autorità aeronautiche dei due Stati Con traenti dovranno, di comune accordo, fissare la tariffe per quelle rotte o parti di esse sulle quali non è stato raggiunto alcun accordo.
5) Nel caso che non si raggiunga un accordo tra le Autorità aeronautiche dei due Stati Contraenti, ai sensi del paragrafo 4) di questo articolo, dovranno conseguentemente applicarsi le clausole dell’articolo X III del presente Accordo. Fintantoché non sia stata pronunciata una sentenza arbitrale, lo Stato Contraente che ha manifestato la propria disapprovazione alle tariffe ha il diritto di esigere dall’altro Stato Contraente il mantenimento delle tariffe precedenti.
Articolo IX
Nel caso dell’entrata in vigore di una convenzione generale multilaterale sul trasporto aereo, accettata da ambedue gli Stati Contraenti, prevarranno conseguentemente le clausole della convenzione multilaterale. Tutte le conversazioni al fine di determinare fino a che punto il presente Accordo sarà derogato, sostituito, modificato o integrato dalle clausole della convenzione multilaterale, si effettueranno in conformità con l’articolo X II del presente Accordo.
Articolo X
Ciascuna impresa designata da uno Stato Contraente può mantenere ed impiegare il proprio personale per i suoi servizi negli aeroporti e nelle città dell’altro Stato Contraente in cui la medesima impresa si proponga di mantenere un’agenzia. Se una impresa aerea designata non stabilisce una propria organizzazione negli aeroporti dell’altro Stato Contraente resta inteso che la medesima farà compiere il lavoro in questione, nei limiti del possibile, dal personale dell’aeroporto o da quello dell’impresa aerea designata dall’altro Stato Contraente.
Articolo X I
Qualora sia necessario, si avrà uno scambio di opinioni tra le Autorità aeronautiche dei due Stati Contraenti al fine di realizzare una stretta cooperazione ed intesa su tu tti i punti relativi alla applicazione ed interpretazione del presente Accordo.
Articolo X II
Ciascuno degli Stati Contraenti può chiedere in qualsiasi momento le consultazioni allo scopo di esaminare modifiche al presente Accordo o alle rotte. Lo stesso dicasi per l’esame dell’interpretazione e applicazione dell’Accordo se, a giudizio di uno degli Stati Contraenti, lo scambio di opinioni previsto dall’articolo X I del presente Accordo non abbia dato risultati. Le consultazioni dovranno avere inizio entro i sessanta giorni a partire dal ricevimento della domanda.
Articolo X III
1) Nel caso di disaccordo circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, che non possa risolversi ai sensi dell’articolo X II del presente Accordo, la questione sarà sottoposta ad un tribunale arbitrale a richiesta di uno degli Stati Contraenti.
2) Il tribunale arbitrale verrà in ogni caso costituito in modo che ciascuno degli Stati Contraenti designi un arbitro, e gli arbitri così nominati designeranno di comune accordo un cittadino di un terzo Stato come arbitro presidente. Qualora gli arbitri non siano stati designati entro un periodo di sessanta giorni, e l’arbitro presidente entro un periodo di novanta giorni a partire dalla data in cui uno degli Stati Contraenti ha notificato la sua intenzione di ricorrere ad un arbitrato, ciascuno degli Stati Contraenti, in mancanza di altra intesa, può chiedere al Presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (OACI) di effettuare le nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente abbia la nazionalità di uno degli Stati Contraenti o sia impedito per altra causa, il suo sostituto nella carica prov- vederà alle nomine necessarie.
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3) Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono obbligatorie per ambedue gli Stati Contraenti. Ciascuno degli Stati Contraenti sostiene le spese del proprio arbitro. Le altre spese saranno ripartite in parti uguali tra i due Stati Contraenti. Per il resto
il tribunale arbitrale adotterà un proprio regolamento.
Articolo XIV
Il presente Accordo, qualsiasi modifica venga apportata al medesimo e qualsiasi scambio di note, ai sensi del paragrafo 2) dell’articolo II del presente Accordo, saranno comunicati all’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale per la registrazione.
Articolo XV
Il presente Accordo sostituirà tu tti gli Accordi esistenti per i servizi aerei internazionali tra gli Stati Contraenti.
Articolo XVI
1) Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Roma.
2) Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio’ degli strumenti di ratifica.
3) Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo. L’Accordo deve rimanere in vigore un anno dopo il ricevimento della denuncia da parte dell’altro Stato Contraente.
PATTO a Lima, addì diciassette del mese di marzo dell’anno millenovecentosessanta- quattro, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facendo ugual mente fede.
B A I S T R O C C H I S C H W A L B L Ó P E Z - X X X X X X
G r a n t h o n Ca r d o n a
TABELLA DELLE ROTTE
R O T T E I T A L I A N E I N T E R E S S A N T I I L T E R R I T O R I O P E R U V I A N O
Scali in Italia - Lisbona - Caracas - Bogotà - Quito - Lima - Xxxxxxxx del Cile e/o Buenos Aires, e viceversa. Con facoltà di omettere scali su uno, alcuni o tu tti i voli.
ROTTE PERUVIANE INTERESSANTI IL TERRITORIO ITALIANO
Scali in Perù - Quito - Bogotà - Caracas - Lisbona - Roma e viceversa. Con facoltà di omettere scali su uno, alcuni o tu tti i voli.