ART. 1
Regolamento dell’Avvocatura della Città metropolitana di Venezia
(approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 4 in data 24 gennaio 2020)
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, la composizione e le attribuzioni dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Venezia, anche con riferimento alla funzione di Avvocatura Unica in Convenzione.
ART. 2 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
1. Funzione principale dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi della Città Metropolitana di Venezia e degli altri Enti con essa appositamente convenzionati attraverso:
a) la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza nei giudizi in cui sono parte, sia quale attrice/ricorrente che quale convenuta/resistente, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie e speciali, civili, penali e amministrative, per tutti i gradi di giudizio ed in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione, di opposizione e di appello, nonché innanzi a collegi arbitrali;
b) lo svolgimento delle attività afferenti le mediazioni obbligatorie o facoltative, le negoziazioni assistite, le transazioni o gli accordi – comunque denominati – volti a prevenire o concludere una lite giudiziaria.
2. Il legale rappresentante pro tempore della Città Metropolitana di Venezia conferisce mandato alle liti agli avvocati incaricati, nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto dell’Ente.
3. L'avvocatura, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse della Città Metropolitana, tutti gli atti del processo.
ART. 3 ATTIVITA’ CONSULTIVA
1. L'Avvocatura svolge a favore della Città Metropolitana attività di carattere consultivo sulle questioni giuridiche ad essa proposte, in particolare attraverso la formulazione di pareri scritti e/o orali.
2. I pareri legali a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi vengono resi dall'Avvocatura previa formale e circostanziata richiesta scritta del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, o del Dirigente del servizio interessato.
3. Il pareri possono essere altresì richiesti dal legale rappresentante dell’Ente e, tramite quest’ultimo, dagli altri organi dell’Ente.
4. Le richieste devono essere inviate in tempi utili a consentirne l’istruttoria da parte dell’Avvocatura ed i pareri sono resi, ove possibile, nei termini utili a consentire al Dirigente richiedente di assumere la decisione di spettanza senza pregiudizio per gli interessi della Città Metropolitana.
5. In caso di eccessivo carico di lavoro o di richieste di parere non conformi a quanto stabilito ai precedenti commi, l’Avvocatura potrà respingere o sospendere la prestazione del parere, informandone il Dirigente interessato nonché il Direttore generale, se nominato, od il Segretario generale, per le conseguenti determinazioni.
ART. 4
ADEMPIMENTI DEI SERVIZI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
1. I dirigenti comunicano all’Avvocato Dirigente, appena conosciute, tutte le fattispecie atte a generare contenzioso sia attivo che passivo, sulla base di circostanziati elementi fattuali e/o documentali, al fine di consentire il tempestivo presidio della posizione giuridico-patrimoniale della Città Metropolitana.
2. Al fine di consentire una corretta impostazione delle azioni a tutela dell'Ente, i dirigenti trasmettono all'Avvocato Dirigente una relazione tecnica - descrittiva sulle circostanze oggetto di controversia, anche potenziale, nonché tutti gli atti e documenti inerenti la questione, fornendo le proprie valutazioni in ordine alla costituzione in giudizio, con puntuale riferimento, se del caso, ai motivi che non rendono opportuno provvedere in autotutela.
3. La documentazione di cui al precedente comma deve pervenire all'Avvocatura nel termine perentorio, indicato dalla stessa, necessario ad evitare decadenze e preclusioni processuali che possano compromettere l'esito della lite.
4. Il Dirigente dell’area interessata è tenuto ad aggiornare tempestivamente l’Avvocato Dirigente di ogni fatto, provvedimento o comunque nuovo elemento inerente la questione che ha dato origine alla lite.
ART. 5 STATUS GIURIDICO
1. I dipendenti inquadrati come avvocati, addetti in via esclusiva all’Avvocatura, sono iscritti nell' “Elenco speciale degli avvocati addetti ad Uffici legali", tenuto dall'Ordine degli Avvocati, le
cui spese di iscrizione sono a carico della Città Metropolitana di Venezia. Gli stessi avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.
2. In ragione di tale inquadramento, gli avvocati dipendenti dell'Avvocatura possono patrocinare e fornire consulenze solo in favore della Città Metropolitana di Venezia e degli Enti con la stessa convenzionati, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 comma 12 della legge n. 244 del 24.12.2007 e dall’art. 1, commi 44 e 85, della L. 7.4.2014, n. 56.
3. Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, al cui potere disciplinare sono sottoposti, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 23 della Legge Professionale.
ART. 6
COMPOSIZIONE DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE
1. L’avvocatura è composta da avvocati incaricati in via esclusiva e stabile dell’esercizio dell’attività legale per conto della Città Metropolitana di Venezia, tra i quali un Dirigente Coordinatore e dipendenti di categoria D, abilitati ad esercitare la professione legale, iscritti all'elenco speciale menzionato all'art. 5, nonché da personale amministrativo in numero idoneo a supportare efficacemente l’esercizio dell’attività dell’Avvocatura.
2. Possono essere incaricati in via esclusiva e stabile dell’esercizio dell’attività legale per conto della Città Metropolitana solo i soggetti abilitati all’esercizio della professione forense che abbiano superato uno specifico concorso pubblico per rivestire la carica di Funzionario Avvocato o una specifica procedura selettiva interna.
ART. 7
FUNZIONI DELL’AVVOCATO DIRIGENTE
1. L’Avvocato Dirigente, oltre allo svolgimento dell’attività procuratoria e consultiva propria:
a) vigila sull’ufficio, i servizi ed il personale dell’Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni;
b) assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva;
c) assegna a sé stesso e agli avvocati in servizio gli affari contenziosi e consultivi;
d) assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo dell’attività contenziosa e consultiva dell’Avvocatura, promuovendo l’esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l’informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
e) informa il legale rappresentante dell’Ente ed i dirigenti interessati circa l’andamento delle vertenze a norma dell’art. 27 del vigente codice nazionale deontologico forense, segnala le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell’attività di istituto;
f) comunica al responsabile del servizio finanziario, sulla base delle previsioni circa l’esito delle varie fasi del contenzioso, gli stanziamenti a bilancio necessari sia alla copertura finanziaria delle eventuali soccombenze, sia alla corresponsione dei compensi di cui al successivo art. 11, ricomprendendovi le somme che gravano sull’Ente per oneri fiscali, tra cui quelle a titolo di Irap;
g) quantifica i compensi individuali spettanti ai sensi del successivo art. 11, attestando il rispetto dei limiti di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 9, D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 e s.m.i.
ART. 8
INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI
1. Con apposita determina dirigenziale, autorizzato preventivamente dal legale rappresentante della Città Metropolitana di Venezia, l’Avvocato Dirigente individua, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli avvocati esterni cui, in casi eccezionali, attribuire la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Città Metropolitana di Venezia, in caso di:
a) controversie di complessità e specializzazione particolarmente rilevanti;
b) eccessivo e straordinario carico di lavoro dell'Avvocatura;
c) vertenza in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente.
2. L’Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede a Venezia esclusivamente a favore di altri enti pubblici, previa stipula di apposito accordo, senza oneri a carico della Città Metropolitana di Venezia.
3. L’Avvocatura, se necessario al fine del radicarsi di una vertenza fuori della sede del circondario della Corte d’Appello di Venezia, nomina avvocati esterni domiciliatari.
4. L'Avvocatura può sempre nominare, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti alla Città Metropolitana di Venezia che esterni ad essa, con le modalità previste dall’ordinamento giuridico e contabile e nei limiti della capacità di spesa dell’Ente.
ART. 9 PRATICA FORENSE
1. E' consentito lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura, ai fini del raggiungimento dell'obbligatorio periodo di praticantato, necessario per l'ammissione agli esami di stato di Avvocato.
2. Tenuto conto che la suddetta attività, esercitata in forma gratuita, produce risultati di notevole utilità, la pratica viene equiparata allo stage e di conseguenza viene riconosciuto il medesimo rimborso consentito dalla legge per tale attività.
3. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la Città Metropolitana di Venezia.
4. L’Avvocato Dirigente – qualora l’organizzazione dell’ufficio lo consenta o lo renda opportuno
- individua i praticanti con procedure selettive ad evidenza pubblica in numero non superiore agli avvocati interni.
ART. 10
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI
1. L’Avvocatura svolge l’attività procuratoria di norma con mandato congiunto, al fine di assicurare il miglior apporto complessivo alla gestione defensionale della vertenza; in casi particolari, ove tale modalità non sia consentita dalla legge o non risulti opportuna in ragione della natura dell’affare, l’Avvocato Dirigente propone al legale rappresentante della Città Metropolitana di Venezia le alternative modalità di conferimento.
2. L’Avvocato Dirigente, antecedentemente al primo atto defensionale di ogni nuova vertenza o all’inizio dell’istruttoria per la prestazione di parere legale, individua uno o più avvocati assegnatari della vertenza, che ne cureranno la difesa predisponendo gli atti necessari e presenziando alle udienze, salva la sostituzione dei colleghi avvocati.
3. Nell’assegnazione delle vertenze, l’Avvocato Dirigente rispetterà i seguenti criteri:
a) valorizzazione della specializzazione professionale dell’avvocato assegnatario, in relazione al curriculum e alle prestazioni rese nell’ambito dell’attività professionale; a tali fini le aree e gli ambiti di specializzazione rilevanti sono, nell’ordine, i seguenti:
AREA | AMBITI |
Diritto Amministrativo | Organi istituzionali e funzionamento Pari opportunità Appalti e contratti Autorizzazioni ambientali Urbanistica ed edilizia Mobilità e trasporti Tutela della flora e della fauna Contributi e sussidi Turismo, attività produttive e socio-culturali Espropri Concessioni |
Diritto Civile | Diritti reali, patrimonio edilizio e demanio Responsabilità civile Sanzioni amministrative Procedure esecutive Recupero crediti Enti e associazioni Gestione dei contratti |
Diritto penale | Danno patrimoniale e ambientale Reati contro la p.a. Responsabilità amministrativa erariale Depenalizzazione |
Diritto del lavoro | Procedure di assunzione Contratti collettivi Sanzioni disciplinari Trattamento giuridico ed economico |
Diritto dell’ambiente | Sanzioni ambientali Gestione dei rifiuti Scarichi ed emissioni Valutazioni ambientali Bonifiche Tutela del paesaggio |
Diritto commerciale | Diritto societario e partecipazioni Diritto tributario Procedure concorsuali e fallimentari |
L’assegnazione delle vertenze potrà avvenire, salvo necessità contingenti, a favore dei legali che nel corso degli ultimi tre anni abbiano svolto incarichi nell’area di
specializzazione o che, nell’ambito del proprio percorso formativo obbligatorio triennale abbiano svolto attività formativa nelle materie oggetto di specializzazione.
b) valore stimato dell'affare: a tali fini, l’Avvocato Dirigente, dopo aver assegnato con sorteggio i primi due affari rientranti nella stessa area di specializzazione, procede all’assegnazione dei successivi tendenzialmente curando che la sommatoria del valore delle vertenze nel tempo acquisite sia proporzionata.
ART. 11 COMPENSI
1. Ai sensi dell’art. 9, D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014, n. 114, nonché ai sensi dell'art. 37 CCNL 1998 - 2001 area Dirigenza e dell'art. 18 CCNL 2016 – 2018 comparto Regioni - Autonomie locali e successive modifiche, al Coordinatore Avvocato e agli altri avvocati spettano i compensi professionali, a seguito di sentenza favorevole per l’Ente nelle controversie giurisdizionali di ogni ordine e grado direttamente patrocinate dall’Avvocatura, anche in regime convenzionale:
a) in misura corrispondente agli importi complessivamente liquidati dall'Autorità giudiziaria e recuperati, detratto il 5% a titolo di spese per l’Ente;
b) in misura corrispondente ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. n. 55/2014, applicati con una riduzione del 25%, ove il Giudice abbia compensato le spese di giudizio.
2. Per sentenza favorevole si intende qualunque provvedimento giurisdizionale che concluda la controversia lasciando sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia quei provvedimenti giudiziali nei quali sia stata rigettata, in tutto o per la parte sostanziale, la domanda di controparte, o negli stessi termini accolta la domanda dell’Ente, o che comunque comporti la salvaguardia dei beni e diritti dell’Ente oggetto di controversia, con esclusione delle ipotesi di perenzione, rinuncia, abbandono o comunque per inattività di controparte, senza formale attività defensionale dell’Avvocatura metropolitana.
3. I compensi professionali di cui al comma 1, che vengono riconosciuti solo agli avvocati afferenti l’ufficio che abbiano maturato una anzianità di 1 anno di iscrizione all’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, sono ripartiti come di seguito:
a) all’avvocato assegnatario della vertenza, di cui all’art. 10 comma 2, verrà riconosciuta una quota di compenso pari al 10% dell’importo complessivo erogato;
b) il 40% del compenso sarà diviso in parti uguali tra tutti gli avvocati afferenti l’ufficio;
c) il 27% del compenso sarà diviso in parti uguali tra tutti gli avvocati che abbiano maturato 5 anni di anzianità di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
d) il 33% del compenso sarà diviso tra tutti gli avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori o che abbiano maturato 10 anni di iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici.
4. Nel riparto dei compensi, come al precedente comma quantificati, si terrà conto del rendimento individuale secondo i seguenti criteri, rendicontati e comunicati dall’Avvocato Dirigente:
a) in caso di mancata tempestiva costituzione dell’Ente, si applica una riduzione del 100%;
b) in caso di mancata redazione di atti introduttivi, memorie e note entro i termini fissati dal giudice a pena di decadenza: si applica una riduzione del 50%, per ogni mancata memoria;
c) in caso di mancata partecipazione alle udienze: 20% per ogni mancata partecipazione;
5. Le quota di compenso decurtate ai sensi del precedente comma, sono riversate all’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo del citato D.L. n. 90/2014.
6. Per i compensi di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo nell’ambito del piano esecutivo di gestione dell’Avvocatura.
7. L’Avvocato dirigente, ed il Dirigente incaricato della sostituzione dell’Avvocato Dirigente nei casi in cui questi debba astenersi, sulla base della quantificazione e delle attestazioni di cui al precedente art. 7, provvedono alla liquidazione degli importi agli aventi titolo e trasmettono il relativo provvedimento alla struttura che cura gli affari del personale per il pagamento, che, effettuate le conseguenti verifiche contabili, avverrà unitamente alla retribuzione del primo successivo mese utile.
8. I compensi professionali, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alla Città Metropolitana di Venezia, sono corrisposti in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti e non possono superare lo stanziamento di bilancio che, comunque, non deve essere superiore al limite di cui al comma 6, art. 9, D.L. n. 90/14, convertito nella Legge n. 114/2014 e s.m.i. La parte rimanente della suddetta somma è riversata nel bilancio della Città Metropolitana di Venezia.
9. Per i compensi professionali derivanti da condanna della controparte di giudizio, la relativa liquidazione agli avvocati dell’Ente, dovrà avvenire solo successivamente all’effettivo integrale introito di tali somme da parte della Città Metropolitana di Venezia.
10. La somma dovuta a ciascun avvocato per compensi professionali maturati, anche in regime convenzionale, non può essere superiore al rispettivo trattamento economico complessivo
maturato nel corso dell’esercizio di riferimento, a norma dell’art. 9, comma 7, D.L. n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2004 e s.m.i.
11. È fatta salva la correlazione tra i compensi stabiliti ai precedenti commi e la retribuzione di risultato del personale dirigente ed incaricato di posizione organizzativa stabilita dalla contrattazione decentrata integrativa in applicazione dei rispettivi CCNL nel tempo vigenti.