CONSULENTI DEL LAVORO:
CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
Xxxx. Xxxxx Xxxxx X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxx 00/0 00000 Xxxxx tel.0432/502540 fax.0000000000
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A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE
Udine, 30/09/2011
Oggetto: permessi non goduti – Obblighi contributivi Inps.
Circolare numero: 025/2011
In breve
Il Ministero del lavoro con risposta ad interpello è intervenuto sulla mancata fruizione da parte del lavoratore dei permessi per riduzione di orario (ROL) e dei permessi per ex festività ed ha – di fatto
– esteso la disciplina previdenziale prevista per il mancato godimento delle ferie (cfr. nostra Circolare 016-2011) anche alla mancata fruizione dei permessi.
In conseguenza l’INPS ha disposto che, in presenza di una previsione contrattuale (nazionale, aziendale o individuale) che regolamenti il termine di pagamento dei permessi non fruiti, l’obbligo di pagare i contributi sorge nel mese in cui i permessi avrebbero dovuto essere monetizzati. Il calcolo dei contributi va fatto sul valore dell’indennità sostitutiva dei permessi accantonati (e non ancora liquidati) a tale data.
Approfondimento
Le novità più sopra, in breve, riepilogate pongono non poche problematiche soprattutto perché la prassi di posticipare sine die la fruizione dei permessi (Rol ed ex festività) è molto diffusa e discende essenzialmente dalla convenienza reciproca del datore di lavoro e del lavoratore di posticipare ad un momento ritenuto più opportuno la fruizione e/o il pagamento dei permessi indipendentemente dalle previsioni del CCNL e ciò anche considerando il fatto che il riposo inteso come recupero delle energie psicofisiche è – per legge – garantito dalla fruizione di 4 settimana di ferie all’anno.
Come indicato anche dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro si ritiene possibile che, in deroga alle previsioni di monetizzazione dei permessi previste da alcuni CCNL, sia possibile accordarsi con i lavoratori – con una contrattazione di secondo livello o individuale – per posticipare il termine ultimo di godimento dei permessi (termine oltre il quale l'azienda sarebbe tenuta all'erogazione dell'indennità sostitutiva al lavoratore) e prevedere che le ore non godute restino sempre nelle disponibilità del lavoratore per una fruizione successiva. Anche il Ministero del Lavoro e l’INPS nelle proprie circolari ammettono che il termine di godimento dei permessi possa essere differito con accordo tra le parti.
In tal modo il datore non sarà tenuto a versare alcuna contribuzione Inps sul monte ore residue non avendo stabilito alcun termine ultimo di godimento nella contrattazione individuale.
In concreto se fino ad oggi è stato possibile, senza particolari formalità, posticipare la fruizione e/o il pagamento dei permessi in deroga alle disposizioni del CCNL, alla luce delle novità introdotte diviene ora consigliabile formalizzare le intese aziendali in atto.
Di seguito si elencano alcuni contratti che prevedono la monetizzazione dei permessi ad una data di scadenza:
CCNL | DATA MONETIZZAZIONE |
Terziario | 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione |
Studi professionali | 31 luglio dell’anno successivo alla maturazione |
Turismo e pubblici esercizi | 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione |
Metalmeccanico Confindustria | 24 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione (in banca ore) |
Metalmeccanico API | 24 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione (in banca ore) |
Metalmeccanico artigiani | 31 gennaio dell’anno successivo alla maturazione |
Legno Confindustria | 12 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione (in banca ore) |
Legno API | 12 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione (in banca ore) |
In base alle nuove indicazioni introdotta quindi, per i contratti sopra riportati, ma anche per altri CCNL che prevedono una data di scadenza per il pagamento dei permessi non fruiti, l’INPS considera dovuta la relativa contribuzione nel periodo in cui i permessi stessi avrebbero dovuto essere pagati e chiede ora il pagamento dei contributi anche sulla monetizzazione pregressa non effettuata.
Considerata l’onerosità di dover versare, ora, i contributi sui permessi non goduti e successivamente recuperarli (in quanto già versati) nei vari mesi in cui il lavoratore fruirà di tali permessi, viste anche le indicazioni ricevute dalle aziende negli anni passati circa il comportamento da tenere nel caso delle ferie non fruite, si ritiene opportuno suggerire di trovare un accordo (aziendale o individuale) con i lavoratori per estendere il termine di pagamento dei permessi, non goduti nell’anno di maturazione, secondo la bozza allegata.
Gli accordi sottoscritti dovranno poi essere inoltrati allo scrivente Studio.
Le aziende che decidessero di effettuare il versamento dei contributi e quindi di non sottoscrivere alcun accordo, sono invitate a restituire il modello di richiesta di seguito riportato.
Seguirà il tabulato dei permessi non goduti e accantonati al 31 agosto 2011.
ACCORDO PER POSTICIPARE LA DATA LIMITE PER LA FRUIZIONE O IL PAGAMENTO DEI PERMESSI E DELLE R.O.L
In data ……………… presso la Sede della ……………. in ……………… ( ), si sono incontrate le parti:
• il Sig./ i Sigg. ………………. (di seguito LAVORATORE/LAVORATORI) nato/i a ……………….
residente/i a ………………. cod. fisc ;
e
• la ……………. Srl, (di seguito AZIENDA) rappresentata dal legale rappresentante Sig ;
per analizzare la situazione dei permessi residui e darsi atto dei taciti accordi in atto con l’obiettivo di estenderli anche per il futuro.
Premesso che
• le parti, fin dal momento dell’assunzione, hanno concordato di rinviare sine die la fruizione e – di conseguenza – il pagamento dei permessi (riduzione di orario ed ex festività) e ciò tenuto conto del reciproco interesse a consentire l’effettiva fruizione in capo al LAVORATORE/I e – nel contempo – garantire un monte ore da utilizzare in caso di crisi aziendali e/o altri eventi imprevisti;
• le parti non hanno mai avuto l’esigenza di formalizzare l’accordo di cui al punto che precede;
• le recenti disposizioni del Ministero del lavoro (Interpello 16-2011, Nota n.9044-2011) e dell’Inps (Circolare 92-2011, messaggio 14605-2011) consentono alle parti di assumere specifici accordi anche in deroga alle disposizioni del CCNL.
Tutto ciò premesso
le parti nel confermare gli accordi già in atto in tal senso, concordano di non stabilire alcun termine per il godimento dei permessi (riduzione di orario ed ex festività). Pertanto i residui ad oggi presenti potranno essere fruiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro in essere ed analogamente i permessi che matureranno in futuro potranno essere fruiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. I residui presenti alla data di cessazione verranno retribuiti con le retribuzione in atto a quella data.
Fatto, letto e sottoscritto.
I Lavoratori L’Azienda
Da restituire allo Studio anche via fax: 0000000000 o via e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE DEI PERMESSI NON GODUTI
Io sottoscritto/a , in qualità di titolare/rappresentante legale della
,
con la presente chiedo che
il residuo al 31.08.2011 dei permessi relativi all’anno precedente dei dipendenti indicati nel prospetto riepilogativo inviatomi, venga assoggettato a contribuzione all’atto dell’elaborazione del Libro Unico del Lavoro riferito al mese di settembre 2011, e ciò in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro (Interpello 16-2011, Nota n.9044- 2011) e dall’Inps (Circolare 92-2011, messaggio 14605-2011).
Data Timbro e Firma