Contract
Il giorno 18 novembre 2010, in Modena
Tra
Le Aziende:
-Banca Popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx Soc. Coop, anche in veste di capogruppo BPER (di seguito per brevità BPER);
- Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola SpA (di seguito per brevità CRV);
e
le Organizzazioni Sindacali:
DIRCREDITO FD FABI
FIBA CISL FISAC CGIL SINFUB
UGL CREDITO XXX.XX UIL;
premesso che:
1. in data 8 ottobre 2010, attraverso la consegna dell’informativa, che forma parte integrante del presente accordo, agli Organismi Sindacali delle Banche indicate, si è dato avvio alla procedura sindacale in applicazione dell’art. 47 della L. 428/90, nonché dell’articolo 19 del C.C.N.L. dell’8/12/2007 per l’operazione di fusione per incorporazione di Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. in Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx Società Cooperativa e contestuale riorganizzazione aziendale interna a BPER, necessaria all’integrazione di quanto riveniente dall’operazione di fusione;
2. con detto documento, le aziende hanno assolto agli obblighi di comunicazione previsti dalle norme di legge e di contratto indicate al punto precedente, fornendo l’indicazione della programmata fusione, i motivi e gli obbiettivi, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, le misure previste per questi ultimi;
3. in data 28 ottobre 2010 è stata inviata alle XX.XX. l’integrazione all’informativa, come da richiesta del 22 ottobre 2010;
4. la dimensione e i servizi offerti dalla nuova realtà consentiranno, tramite il radicamento al territorio sin qui tenuto dalla CRV, una migliore salvaguardia del suo patrimonio di clientela.
5. gli effetti della fusione ai fini contabili e fiscali, partiranno a far data dal 1° gennaio 2010,
mentre l’efficacia giuridica è prevista a far data dal 29 novembre 2010;
6. l’operazione non comporta di per sé riduzioni del personale in servizio e pertanto, nonostante le eccedenze tipiche di operazioni di fusione, non si procederà ad alcuna risoluzione del rapporto di lavoro in relazione ai programmi di riposizionamento del personale che potrebbe risultare eccedente per effetto dell’operazione. Detta operazione avverrà altresì nel rispetto dell’equilibrio organizzativo e funzionale dell’azienda incorporante, tenendo conto delle professionalità e competenze acquisite dal personale dell’incorporata, compatibilmente con le esigenze aziendali;
7. l’operazione, che non deriva da una situazione di difficoltà economico – patrimoniale
dell’incorporata, consente sinergie operative e possibili riduzioni di costi grazie al proficuo utilizzo delle professionalità esistenti;
8. le Parti, nel darsi atto di aver sviluppato nel corso della Procedura un confronto in ordine agli indirizzi, alle modalità di realizzazione dell’incorporazione societaria illustrate nell’informativa di cui al precedente punto 1 ed alle misure economiche, giuridiche e sociali previste nei confronti del Personale – intendono con il presente accordo convenire sui temi oggetto del suddetto confronto;
9. costituita la delegazione ad hoc di cui all’art. 19 del vigente CCNL, il 3 novembre 2010 sono
iniziati gli incontri fra le parti riferiti alla procedura sindacale prevista dalla normativa vigente, proseguiti in data 4, 17 e 18 novembre 2010.
Quanto sopra premesso, si è convenuto quanto segue:
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Il rapporto di lavoro del personale della CRV, per effetto della fusione per incorporazione in BPER, prosegue, senza soluzione di continuità presso BPER.
Il personale conserva gli inquadramenti nonché le anzianità convenzionali e di effettivo servizio
maturate presso la banca di provenienza alla data di effetto della fusione ed i diritti derivanti da eventuali patti individuali.
Al personale proveniente dalla CRV, in applicazione dell’art. 2112, 3° comma del C.C., vengono applicati, oltre ai contratti collettivi nazionali di settore, i trattamenti economici e normativi previsti dalle normative aziendali della BPER in vigore, salvo quanto di seguito specificato.
Trattamento economico
Al personale proveniente dall’incorporanda verrà riconosciuto, con riferimento all’inquadramento posseduto, il trattamento economico di natura retributiva complessivo (di origine contrattuale collettiva, nazionale, aziendale o individuale) raffrontando, al momento del passaggio e solamente in tale occasione, tale trattamento, comprensivo di tutte le voci mensili/annue non legate ad aspetti indennitari (eccettuata l’indennità di Xxxxx Xxxxxx) e/o di disagio spettante a ciascun lavoratore dipendente presso CRV con il trattamento che spetterebbe presso BPER,in base alla normativa ivi vigente.
Saranno considerate, rispettivamente, le seguenti voci annue:
CRV1
- assegno aziendale 05/12/84;
- assegno aziendale 19/03/87;
- quota extra standard premio di rendimento;
- erogazione di cui all’ultimo comma dell’art.8 del CIA 24/5/2007- erogazione 3,15%;
- premio aziendale risultante dallo sviluppo della formula.
BPER2
- Erog. 40%;
- Premio aziendale risultante dallo sviluppo della formula;
- Partecipazione agli utili risultante dallo sviluppo della formula;
- Premio di rendimento sulla partecipazione agli utili risultante dallo sviluppo della formula.
Raffronto trattamento economico CRV/BPER
Qualora dal raffronto in questione emerga che, presso CRV, il dipendente percepisca un trattamento retributivo complessivo inferiore (come sopra definito), lo stesso beneficerà del miglior trattamento retributivo definito sulla base delle voci retributive previste in BPER.
Qualora nel raffronto in questione emerga che, presso CRV, il dipendente percepisca un trattamento retributivo complessivo superiore (come sopra definito), BPER dopo aver ristrutturato la retribuzione in base alle voci retributive in essere presso la stessa, riconoscerà all’interessato un “assegno ad personam” suddiviso in 13 mensilità, conteggiato valutando il differenziale derivante dalla somma delle seguenti voci:
1 Utilizzando come base di calcolo, per le voci mensili, la mensilità di ottobre 2010 e, per quanto riguarda le voci corrisposte annualmente, le somme erogate nell’anno 2010.
2 Utilizzando come base di calcolo, per le voci mensili, la mensilità di ottobre 2010 e, per quanto riguarda le voci corrisposte annualmente, le somme erogate nell’anno 2010.
CRV
- assegno aziendale 05/12/84;
- assegno aziendale 19/03/87;
- quota extra standard premio di rendimento;
- erogazione di cui all’ultimo comma dell’art.8 del CIA 24/5/2007- erogazione 3,15%
- premio aziendale risultante dallo sviluppo della formula.
BPER
- Erog. 40%
- Premio aziendale risultante dallo sviluppo della formula;
- Partecipazione agli utili risultante dallo sviluppo della formula;
- Premio di rendimento sulla partecipazione agli utili risultante dallo sviluppo della formula.
Tale assegno sarà assorbibile nel caso di :
- Avanzamenti di carriera
- Attribuzione di Xxxxx Xxxxxx.
Inquadramento iniziale Partecipazione agli utili
Le parti convengono che ai dipendenti provenienti da CRV, in riferimento al riparto della partecipazione agli utili della Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, sarà attribuito il 1° triennio della tabella dei punti della partecipazione agli utili stessa. Dal 1° gennaio 2012 sarà riconosciuto a tutte le risorse provenienti da CRV l’ingresso nel 2° triennio della tabella dei punti della partecipazione agli utili, ad esclusione degli assunti nell’anno 2010 per i quali varranno i criteri ordinari.
Dal 1° gennaio 2014 a tutte le risorse provenienti da CRV, assunte prima del 1° gennaio 2000,
sarà riconosciuto l’ingresso nel 3° triennio della tabella dei punti della partecipazione agli utili.
Art. 3
Poiché gli effetti della fusione, ai fini contabili e fiscali, partiranno a far data dal 1° gennaio 2010, mentre l’efficacia giuridica è prevista a far data dal 29 novembre 2010, fatto salvo quanto sopra definito, si conviene che al personale proveniente da CRV verranno riconosciuti, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, per l’anno in corso, il Premio aziendale e la Partecipazione agli utili calcolati a decorrere dal 1° gennaio, risultanti dallo sviluppo delle rispettive formule, spettanti per i dipendenti BPER.
A fronte di tali eventuali erogazioni verranno recuperati l’assegno aziendale 05/12/84 e l’assegno aziendale 19/03/87 (la cui corresponsione è avvenuta con la mensilità di febbraio 2010) e non saranno corrisposte, qualora spettanti, le seguenti voci retributive previste in CRV:
- erogazione di cui all’ultimo comma dell’art. 8 del CIA 24/05/2007 (erogazione 3,15%);
- quota extra standard del premio di rendimento di cui all’art. 8 del CIA 24/05/2007.
Per i beneficiari dell’assegno ad personam di cui all’art. 2 del presente accordo, è previsto il recupero dei due assegni (5/12/84 e 19/3/87) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Per valutare eventuali specificità relative alla definizione dello sviluppo della formula del premio aziendale potrà tenersi un incontro in sede aziendale.
Clausola di salvaguardia della retribuzione fissa percepita in CRV
Esclusivamente per gli anni 2010, 2011 e 2012, viene prevista una salvaguardia della retribuzione fissa teorica percepita in CRV, calcolata esclusivamente al momento del passaggio e rapportata all’effettivo periodo di lavoro svolto, come di seguito specificato.
- Stipendio: base ottobre 2010
- Scatti di anzianità: base ottobre 2010
- Importo ex ristrutturazione tabellare: base ottobre 2010
- Eventuale assegno ad personam individuale: base ottobre 2010
- Ex Premio Rendimento (pagato 2010)
- Quota Percentuale Premio Rendimento (pagato 2010)
- Assegno Aziendale 05/12/84 (pagato 2010)
- Assegno Aziendale 19/03/87 (pagato 2010)
- Indennità ex mensa (pagato 2010).
La salvaguardia avverrà raffrontando il suddetto ammontare con la retribuzione percepita in BPER secondo il criterio di competenza per gli anni 2010, 2011 e 2012, senza considerare gli eventuali aumenti retributivi tabellari previsti dal CCNL.
Qualora spettante, la salvaguardia verrà attuata attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogarsi, rispettivamente, entro le mensilità di settembre 2011,2012 e 2013.
Dichiarazione aziendale
L’azienda valuterà con la massima considerazione la posizione dei QD3 e dei QD4 provenienti da CRV, in relazione all’istituto dell’erogazione dello 0,60% dell’utile lordo, previsto dal CIA CRV, in particolare con riferimento alla prassi attuata dall’incorporante, all’importo delle erogazioni ed ai destinatari delle stesse.
Art. 4
A seguito della fusione è stata deliberata la chiusura delle seguenti filiali, da effettuarsi presumibilmente entro il primo trimestre 2011:
Filiale | Banca attuale | N° addetti |
Rubiera | Attuale filiale CRV - | 4 |
Pievepelago | Attuale filiale CRV | 3 |
Scandiano | Attuale filiale CRV | 6 |
Bologna Levante | Attuale filiale CRV | 4 |
San Xxxxxxxx in Persiceto | Attuale filiale BPER | 4 |
Le risorse in servizio presso le filiali oggetto di chiusura, verranno inizialmente ricollocate nella rete commerciale, salvo diversi accordi tra le parti, compatibilmente con le esigenze aziendali, tenuto conto, laddove possibile, delle aspirazioni, dei precedenti professionali e delle competenze dei singoli, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 82 e 105 del vigente CCNL e dal punto 3) del verbale di intesa del CIA BPER 26/6/2007.
Le parti convengono che le risorse coinvolte nelle operazioni di cui al presente articolo, saranno destinatarie del trattamento definito all’art. 6 del presente accordo fino al 31/03/2012.
Dichiarazioni Aziendali
1) Nella riallocazione delle risorse di cui sopra, compatibilmente con le esigenze aziendali e laddove possibile, sarà valutato il luogo di residenza/domicilio e l’attuale luogo di lavoro.
2) Ulteriori chiusure di sportelli conseguenti alla fusione effettuate entro il 31/12/2012,
formeranno oggetto di procedura ai sensi dell’art. 15 del vigente CCNL.
Art.5
Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 82 e 105 del vigente CCNL e dal punto 3) del verbale di intesa del CIA BPER 26/6/2007, successivamente alla fusione e fino al 31/12/2012, l’Azienda potrà disporre il trasferimento del personale ex CRV in unità organizzative poste all’interno delle zone territoriali ex Banca CRV o ad una distanza non superiore a 80 km dalla propria residenza o domicilio.
Trasferimenti al di fuori delle condizioni di cui sopra potranno essere disposti solo con il consenso dell’interessato.
Art.6,
Le previsioni di cui all’articolo 5 del Contratto Integrativo Aziendale del 24/5/2007 di CRV – “indennità pendolarismo” verranno applicate a tutti i dipendenti CRV fino al 31/12/2011, salvo quanto stabilito all’ultimo comma dell’art. 4 del presente accordo.
Art. 7
L’Azienda si dichiara disponibile a valutare le richieste di part - time già pervenute alla Direzione Personale di Banca CRV.
Al personale attualmente con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto, salvo diverso accordo tra le parti, il contratto in essere presso la banca di provenienza, alle stesse condizioni e con la stessa articolazione di orario fino al 30/9/2011.
L’Azienda si rende disponibile a valutare entro il 31/3/2011 le eventuali variazioni d’orario già richieste presso l’incorporata e/o che dovessero rendersi necessarie anche per effetto della diversa collocazione o delle diverse mansioni ricoperte dal personale attualmente con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 8
In materia di previdenza complementare, nei confronti dei lavoratori/lavoratrici della CRV, iscritti alla previdenza complementare in base all’accordo di adesione collettiva al Fondo pensione Aperto Arca Previdenza, si continuerà ad applicare tale accordo, in via esclusiva e fino al 31 Marzo 2011, salvo quanto di seguito specificato in tema di base imponibile.
BPER verserà mensilmente a tale forma di previdenza, fino al 31 Marzo p.v. e non oltre, la contribuzione datoriale, in deroga agli accordi in materia di previdenza complementare vigenti presso la stessa. Tale contributo, riconosciuto nella misura percentuale attualmente prevista, nonché il contributo a carico del dipendente, saranno determinati, per tutti gli iscritti, senza eccezione alcuna, sulla base della retribuzione utile ai fini del Tfr.
Dopo tale data, per i predetti lavoratori si darà luogo all’applicazione delle vigenti norme, leggi,
nonché degli Statuti/Regolamenti correlate a detta forma in tema di perdita dei requisiti di
partecipazione. In particolare il personale ni servizio iscritto al Fondo pensione Aperto Arca
Previdenza, potrà richiedere di trasferire ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata fino al 31 Marzo 2011.
A decorrere da 1° Aprile 2011 il personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, contratto e regolamenti statutari, potrà aderire alla previdenza complementare prevista per i dipendenti di Bper alle condizioni disciplinate dagli accordi tempo per tempo vigenti presso l’azienda incorporante. Il personale destinatario del presente Accordo che, in ragione del predetto processo di fusione, dal 1° Aprile 2011 aderirà al Fondo Pensione per il personale della Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx, potrà conservare le precedenti condizioni di partecipazione relativamente all’aliquota di contribuzione aziendale, nonchè alla percentuale di Tfr destinata a previdenza complementare. In mancanza di tale iscrizione, dal mese di Aprile 2011 l’azienda sospenderà ogni contribuzione a suo carico.
Art. 9
Premio di fedeltà ex art. 16 CIA del 24/5/2007 di CRV.
- Ai dipendenti CRV assunti ante 1/1/2003 verrà liquidato, entro il mese di febbraio 2011, il premio di fedeltà in base alle previsioni del CIA CRV e proporzionalmente agli anni di servizio prestati in CRV, con pagamento pro – quota del premio di anzianità BPER al raggiungimento di complessivi 25 anni di servizio (es: un dipendente CRV con 18 anni di servizio ante fusione, percepirà, presumibilmente entro febbraio 2011, 18/25 del premio di fedeltà CRV e, trascorsi 7 anni di servizio in BPER, percepirà 7/25 del premio di anzianità BPER).
Le somme erogate saranno recuperate in caso di cessazione (prima del raggiungimento del 25° anno di anzianità) per dimissioni.
- Ai dipendenti CRV assunti dal 1° gennaio 2003 verrà erogato il premio di anzianità BPER alla maturazione del 25° anno di anzianità, considerando il periodo di servizio complessivamente prestato fra le due aziende.
Dalla data di fusione non verrà più consegnata la medaglia d’oro prevista dal CIA CRV per i dipendenti della stessa.
Speciale erogazione di fine rapporto spettante al personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo (Punto 8, verbale d’intesa del CIA BPER del 26/6/2007).
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata:
- per coloro che abbiano maturato complessivamente un periodo di servizio fino a 25 anni tra CRV e BPER: erogazione di quanto previsto al punto 1 del citato verbale proporzionalmente al periodo di servizio prestato presso BPER (totale erogazione/25 moltiplicato per il n° di anni di servizio prestati in BPER);
- per coloro che abbiano maturato complessivamente un periodo di servizio superiore a 25 anni tra CRV e BPER: erogazione di quanto previsto al punto 2 del citato verbale proporzionalmente al periodo di servizio prestato presso BPER (totale erogazione/25 moltiplicato per il n° di anni di servizio prestati in BPER).
Art. 10
I mutui e i prestiti già in ammortamento o già stipulati all’atto della fusione dai dipendenti CRV proseguiranno al tasso pattuito e con la stessa dinamica di calcolo concordata al momento della stipula, fatta salva la possibilità di rinegoziazione.
Art. 11
Nell’adibizione alle mansioni presso l’incorporante saranno tenute in considerazione e valorizzate (per quanto possibile) le capacità, le conoscenze professionali, le esperienze, la professionalità maturate in CRV.
Qualora la realizzazione del processo di fusione comporti mutamenti di mansioni e di ruoli
organizzativi e renda necessario il ricorso alla mobilità professionale del personale intesa anche come acquisizione di diversificate esperienze lavorative, nel rispetto delle norme vigenti in tema di equivalenza di mansioni e fungibilità, verrà effettuata, per quanto necessario, adeguata e specifica riqualificazione professionale attuata mediante interventi formativi ovvero affiancamento addestrativo.
Gli interventi formativi su indicati potranno rientrare fra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali e/o comunitari e/o contrattuali, in particolare con quelli di settore.
Art. 12
I dipendenti CRV con contratto di apprendistato proseguiranno, almeno inizialmente, la loro attività in BPER nel rispetto delle regole e dei programmi formativi previsti dai rispettivi progetti, in ottemperanza alla normativa tempo per tempo vigente in materia.
La BPER considererà i colleghi assunti in CRV con contratto di apprendistato, acquisiti per effetto della fusione, alla stregua di quelli assunti direttamente dalla stessa Capogruppo.
Dichiarazione Aziendale:
L’Azienda valuterà con la massima sensibilità la possibilità di non avvalersi della facoltà di non conferma alla scadenza del contratto di apprendistato, salvo casi di evidente problematicità non collegati però alle questioni che hanno comportato la fusione.
Art. 13
Le parti potranno incontrarsi, a richiesta di una di esse, per una prima volta entro il mese di giugno 2011 ed una successiva entro dicembre 2012, per una verifica della situazione conseguente l’operazione di fusione, in particolar modo riguardo alle ricadute sul personale adibito alla rete ed alla situazione organizzativa e tecnica degli uffici di DG coinvolti dall’operazione di fusione.
Art. 14
Per le Rappresentanze Sindacali Aziendali attualmente costituite presso l’incorporata, si riconosce l’ultrattività della normativa tempo per tempo vigente in materia di agibilità sindacali fino al 31/12/2011.
Art. 15
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti convengono di considerare esaurita la procedura avviata in applicazione delle disposizioni di legge e di contratto.
Le Organizzazioni Sindacali: Le Aziende :
DIRCREDITO FD BANCA POPOLARE DELL’XXXXXX XXXXXXX
Società Cooperativa
FABI BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA SPA
FIBA CISL
FISAC CGIL SINFUB
UGL CREDITO UILCA UIL