INDICE
INDICE
PREFAZIONE p. 3
CAPITOLO I
CONTRATTO DI ACQUISIZIONE
1.1. Contratto di acquisizione o sale and purchase agreement, in breve s.p.a. o
s.&p.a..
1.1.1.Interessi delle parti e conseguenze giuridiche nella
ripartizione del rischio economico.
1.1.2.Contenuto ed oggetto.
p. 9
p. 20
1.2. Attualità e risvolti dell’indagine.
1.2.1. Flussi giuridici, compatibilità tra ordinamenti, contratti
internazionali e lex mercatoria. p. 24
1.2.2. Peculiarità del procedimento e del contratto di acquisizione. p. 27
1.3. Precisazione del campo di indagine: cessioni onerose per un prezzo pari o superiore al valore reale del bene.
1.3.1. Tutela dell’equità dello scambio. p. 31
1.3.2. Princìpi del nostro ordinamento: rivalutazione di alcuni e
crisi di altri.
1.3.3.Qualificazione giuridica delle cautele e ruolo dei consulenti: rinvio.
1.3.4. Indagine oltre il sale and purchase agreement: tipo contrattuale e ripartizione dei rischi.
p. 34
p. 40
p. 42
CAPITOLO II
SINALLAGMA TRA LE PRESTAZIONI
E TUTELA LEGALE DELL’ACQUIRENTE
2.1. Sinallagma tra le prestazioni e interessi economici concreti delle parti:
quale rilevanza giuridica? p. 46
2.2. Ipotesi di vendita priva di cautele pattizie.
2.2.1. Breve ricognizione storica di prassi, giurisprudenza e dottrina.
2.2.2. Garanzie implicite e aliud pro alio.
2.2.3. Causa in concreto.
2.2.4. Negozio indiretto e presupposizione.
2.2.5. Rimedio del dolo – bonus, malus e incidente – e tutela dell’affidamento.
2.2.6. Irrilevanza dell’errore sul valore?
p. 52
p. 54
p. 56
p. 62
x. 00
x. 00
x. 00
0.0. Rimedi legali e cautele pattizie a confronto. p. 76
CAPITOLO III
ALLOCAZIONE CONVENZIONALE DEL RISCHIO CONTRATTUALE
3.1. Rischio economico e rischio giuridico.
3.2. Cautele pattizie o clauses: generalità, tipologie e contenuti.
3.3. Doveri e diritti precontrattuali: scambio di informazioni, due diligences e representations.
3.4. Cautele dichiarative o representations.
3.5. Cautele negoziali di garanzia o warranties.
3.5.1. Distinzioni e contenuti.
3.5.2. Rapporti con la disciplina legale.
3.5.3. Cautele negoziali dirette: ipotesi ricostruttiva della natura giuridica.
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
p. 79
p. 82
p. 86
p. 94
x. 00 x. 000
x.000
x.000
p.111
PREFAZIONE
Oggetto di analisi è il contratto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, con particolare riferimento alle cautele pattizie utili alla ripartizione del rischio economico, connesso alla possibile divergenza tra valore dell’azienda e prezzo convenuto.
Non è escluso che, con opportuni adattamenti, le osservazioni che condurremo possano attagliarsi anche ad altri strumenti di acquisizione di imprese, quali conferimenti di aziende, permute di partecipazioni, fusioni, scissioni, ed in generale ipotesi di cessione di beni aventi quale corrispettivo il trasferimento di partecipazioni sociali, nonché al recente istituto del patto di famiglia.
Abbiamo tuttavia circoscritto l’indagine al diffuso contratto di acquisizione o sale and purchase agreement, strumento negoziale al quale le parti ricorrono per ottenere, mediante il formale trasferimento delle partecipazioni sociali di una società operativa, anche il “passaggio” dei beni costituenti il patrimonio aziendale della società medesima.
Laddove si consideri, infatti, che non solo l’esercizio di attività economiche ma anche la gestione di patrimoni privati avviene sotto la veste societaria, è di tutta evidenza come il mutamento di gestione delle imprese sia spesso conseguenza del trasferimento delle partecipazioni sociali.
Dopo un inquadramento generale, concentreremo l’attenzione sulla problematica dell’allocazione del rischio economico insito in tale genere di contrattazione, ossia l’eventuale e possibile discrepanza tra valore del patrimonio aziendale e corrispettivo pattuito per la cessione delle partecipazioni sociali, al fine di distribuire tra le parti il danno che potrebbe prodursi qualora l’errore impedisse la realizzazione degli interessi di entrambe.
Si tratterà, in altri termini, di analizzare se, contrariamente alla irrilevanza giuridica della equivalenza di valore tra le prestazioni dei contratti commutativi, possano avere rilevanza parametri di determinazione del corrispettivo della cessione, estranei all’oggetto immediato del trasferimento.
Il contratto in argomento ha subìto una notevole evoluzione quanto alle modalità di negoziazione ed alle tecniche di stesura e formulazione, senza mancare di recepire le prassi della lex mercatoria e la tradizione anglosassone e statunitense.
E’ noto come la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali – generalmente di società di capitali – sia disciplinata dalle norme in tema di vendita nonché dalle regole peculiari per il trasferimento delle partecipazioni medesime, specialmente per forma e pubblicità, funzionale quest’ultima a rendere opponibile il trasferimento sia ai terzi sia alla società.
Tuttavia, il ruolo del consulente si aggrava, laddove le parti – ragionevolmente – vogliano munire l’operazione di cautele, per garantire l’equilibrio economico dello scambio tra le partecipazioni, l’azienda cui esse si riferiscono e l’ammontare del prezzo, commisurato appunto al valore reale delle quote trasferite.
Tale complicazione è innanzitutto dovuta alle caratteristiche di eterogeneità e dinamicità del bene azienda in sé e di ciascuna tipologia di azienda, nonché alla molteplicità dei metodi di valutazione della stessa; ciò costringe a stabilire quantomeno termini convenzionali di decadenza per l’esperibilità dei rimedi, ovvero a concordare tetti massimi di indennizzi o risarcimenti, pur nel rispetto dei divieti alla limitazione della responsabilità.
Il nostro ordinamento non conosce un contratto che risponda specificamente a tali esigenze, ma soprattutto non accoglie il principio di tutela dell’equivalenza economica tra le prestazioni dei contratti commutativi.
Il contratto de quo, tuttavia, pone specificamente il problema dell’allocazione del rischio economico, ossia della scelta del contraente su cui far gravare il rischio che, successivamente al closing, divengano palesi caratteri e qualità dell’azienda, i cui presupposti sussistevano già al tempo delle trattative.
La prassi ha teso a comporre gli interessi delle parti con clausole pattizie a tutela dei contraenti ed in particolare dell’acquirente, sulla scorta di modelli legali già noti – fra tutti, le garanzie a carico del venditore – nonché di modelli contrattuali anglosassoni; per questi ultimi, tuttavia, sarà necessario effettuare
un giudizio di compatibilità ovvero di riqualificazione e riformulazione delle clausole, secondo princìpi e norme italiani.
Dallo studio preliminare del materiale dottrinale e giurisprudenziale, in un’ottica di mera ricostruzione cronologica, è emersa con evidenza l’evoluzione storica delle problematiche e della redazione di tale contratto, segnata da una progressiva maggiore articolazione della struttura e dal recepimento di modelli stranieri.
A tali mutamenti è inevitabilmente corrisposto il cambiamento delle risposte giurisprudenziali alla tradizionale problematica affacciatasi nei Tribunali, ossia la portata della tutela di cui può godere l’acquirente a fronte di vizi e mancanza di qualità ovvero di minor valore dell’azienda, rispetto alle prospettazioni – anche contabili – fornite dal venditore e/o dai suoi consulenti.
Basti, in questa introduzione, precisare che l’evoluzione della redazione del contratto de quo è consistita nella progressiva presa di coscienza da parte degli operatori della necessità non solo di patti che pongano a carico del venditore il rischio di vizi, mancanza di qualità e minusvalenze del patrimonio aziendale, ma anche di clausole riferite alla redditività della società; ad esse, peraltro, si accompagnano accordi che, esplicitamente o indirettamente, stabiliscono l’irresolubilità del contratto e prevedono una rinegoziazione delle condizioni economiche dello scambio, al verificarsi di eventi determinati.
Si tratterà dunque di tentare di definire natura e funzione delle cautele negoziali predisposte dalle parti e valutare altresì i limiti all’autonomia privata nel determinare le conseguenze dell’inadempimento delle stesse.
Tali cautele, peraltro, non debbono essere intese come predisposte a sola tutela dell’acquirente, dal momento che il dinamismo dell’azienda induce necessariamente a proteggere anche il venditore dal possibile uso strumentale delle richieste di indennizzo e/o risarcimento da parte del cessionario, a notevole distanza di tempo rispetto alla conclusione dell’accordo.
Al riguardo, cercheremo di dimostrare – anche sulla scorta di esortazioni in tal senso formulate da autorevole dottrina – che il recepimento di modelli anglosassoni in materia non possa e non debba essere acritico.
Al contrario, lo studio della compatibilità delle clausole anglosassoni con la nostra tradizione ed i nostri princìpi è la sfida più interessante e stimolante; si tratta di verificare se il recepimento di clausole possa invitare a scoprire nuovi confini dell’autonomia privata ovvero a considerare più approfonditamente la categoria dell’obbligazione cosiddetta di garanzia.
Tutto ciò invita a rivitalizzare il ruolo del consulente legale italiano, che non può esimersi dal valutare la compatibilità di tali clausole con princìpi inderogabili o cd. norme materiali del nostro ordinamento, pur di non correre il rischio di aderire superficialmente al modello contrattuale straniero e ridurre i patti apposti a mere clausole di stile.
Tali problematiche sono state messe in luce da autorevole dottrina che, elaborando di recente la nozione di «contratto alieno», ha evidenziato i rischi della supina accettazione di modelli contrattuali estranei alla nostra tradizione.
A ciò si aggiunga che, come cercheremo di dimostrare, le esigenze delle parti contraenti possono essere soddisfatte mediante strumenti del nostro ordinamento, sia nella fase delle trattative, sia nella fase conclusiva dell’accordo, sia nell’eventuale e non infrequente fase patologica. L’operatore deve, a fatica, abbandonare strutture proprie della tradizione anglosassone, per indagare quali istituti italiani possano essere invocati ed applicati e per tradurre in termini giuridici le intenzioni e gli interessi delle parti.
Come emergerà nel corso della trattazione, a nostro parere, il contratto in esame mette alla prova il consulente, spesso protagonista della fase della cd. due diligence, in quanto il recepimento di modelli contrattuali stranieri rischia di condurre al paradosso di non riuscire ad apprestare tutela a chi non ha verificato la compatibilità delle clausole in essi contenute con princìpi e norme del nostro ordinamento.
L’inquadramento dei primi due capitoli consentirà di vagliare la tesi, esposta nel terzo, secondo cui le cautele pattizie – esulando sia dalla struttura sinallagmatica del contratto di vendita sia dalle garanzie ex lege gravanti sul venditore – sono strumenti di ripartizione convenzionale del rischio economico.
Se i rimedi di carattere legale non danno risposta adeguata alla tutela dell’equità economica dello scambio, le cautele pattizie, dal canto loro – operando al di fuori del sinallagma contrattuale della vendita – sono funzionali ad attribuire rilevanza giuridica a quei fattori che, sebbene estranei alle partecipazioni sociali trasferite, hanno avuto rilievo economico nella determinazione del prezzo.
Contrariamente a quanto sinora affermato sia in dottrina che in giurisprudenza, intendiamo inoltre provare che l’esigenza di tutela dell’acquirente si pone anche nel caso in cui l’ammontare della partecipazione sociale ceduta non sia tale da trasferire il cd. controllo della società; tale dimostrazione, oltre a basarsi sulla relatività della nozione stessa di “controllo”, che non coincide necessariamente con la maggioranza o la totalità delle partecipazioni sociali, si incentrerà sul metodo per rendere giuridicamente rilevanti i parametri economico-aziendalistico-contabili applicati per la determinazione del prezzo.
In termini generali, si tratterà di vagliare l’ipotesi secondo cui le parti contraenti possano convenzionalmente assegnare rilevanza giuridica al valore economico del bene.
Ciò parrebbe possibile mediante cautele pattizie con cui il venditore assuma il rischio – di regola gravante sull’acquirente, anche in virtù del principio dell’equivalenza meramente soggettiva delle prestazioni dedotte in un contratto sinallagmatico – della discrepanza tra valore del bene oggetto di scambio e corrispettivo pattuito.
Strumento per ottenere tale effetto giuridico sarebbe la previsione di clausole di garanzia – per taluni aventi funzione assicurativa – con cui il cedente si addossa il rischio del verificarsi di un fatto, considerato dalle parti fattispecie costitutiva di un’obbligazione, con il conseguente sorgere dell’obbligo di corresponsione di un indennizzo da parte del venditore-garante.
Da ciò deriva la scelta frequente di posticipare la corresponsione di parte del prezzo della cessione, ad esempio con clausole di deposito – cd. escrow
–, potendo i contraenti scegliere di compensare l’obbligo dell’acquirente al
versamento di parte del prezzo con l’obbligo – divenuto attuale al verificarsi dell’evento dedotto nel contratto – di indennizzo del venditore.
CAPITOLO I
CONTRATTO DI ACQUISIZIONE
1.1. Contratto di acquisizione o sale and purchase agreement, in breve s.p.a. o s.&p.a..
1.1.1. Interessi delle parti e conseguenze giuridiche nella ripartizione del rischio economico.
L’operazione di acquisizione societaria coinvolge il potenziale cessionario ed i suoi consulenti nell’analisi della società bersaglio, le cui caratteristiche sono decisive per la determinazione all’acquisto delle relative partecipazioni.
Numerosi sono i protagonisti delle trattative1 e delle due diligences2, unico è l’obiettivo da raggiungere, ovvero una rappresentazione il più
1 T. M. UBERTAZZI, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, 2008; Id., I contratti relativi alla consulenza legale per un'operazione di acquisizione. Profili soggettivi e qualificativi, in Riv. dir. priv., 2008, p. 135-173, si sofferma sia sulla natura dell’iter di formazione del contratto di acquisizione, sia sulla natura dei contratti di prestazione d’opera professionale. Quanto al ruolo degli amministratori: X. XXXXXX, Gli amministratori di società per azioni di fronte al trasferimento del controllo: problemi e proposte di soluzione, in Riv. soc., 1997, p. 281-367. Quanto al ruolo dei consulenti legali,
X. XXXXX – X. XXXXXXX, Due diligence, disclosures and warranties, Londra, 1992, p. 14, ove si precisa che il legale debba non solo vagliare gli elementi di rilevanza giuridica da indagare, ma anche illustrare e comunicare al cliente le informazioni raccolte e indurre costui a comportarsi e reagire in maniera razionale, in modo da quantificare e limitare i rischi dell’operazione.
2 Si distingue la due diligence tra on site e in data room, a seconda che le indagini si svolgano presso la sede della società target ovvero in un locale, ove sono appositamente predisposti i documenti di cui il compratore ha interesse ad acquisire la conoscenza. Cfr., G. ALPA – A. SACCOMANNI, Procedure negoziali, due diligence e memorandum informativi, in I Contr., 2007, p. 267 ss.; A. XXXXXXX, Il processo di due diligence fiscale nelle operazioni di Merger & Acquisition, in Il Fisco, 2004, p. 1 ss.; X. XXXXXXX, La due diligence legale nell'ambito delle operazioni di acquisizione, in I Contr., 2007, p. 1125-1131; A. XXXX, Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 157 ss.;
X. XXXXX, Il ruolo dei consulenti fiscali, in I contratti di acquisizione di società ed aziende, a cura di AIGI, Milano, 2007, p. 68-74; E. PULITANO’, La due diligence legale, ibidem, p. 111-160; X. XXXXXXX, La valutazione dell’impresa target e gli aspetti fiscali dell’acquisizione, ibidem, pp. 319-346;
S. TERSILLA, La due diligence per l'acquisizione di un pacchetto azionario di controllo di una società non quotata in borsa: obblighi di informazione e responsabilità dei soggetti coinvolti, in Dir. comm. internaz., 2002, p. 969-999; X. XXXXXX, Trattative, due diligence ed obblighi informativi delle società quotate, in Banca, borsa e tit. cred., 2004, p. 234-269; X. XXXXXXXX, I profili informativi delle fasi propedeutiche di operazioni di M&A successivamente al recepimento della direttiva market abuse, in Riv. soc., 2006, p. 338- 372; F. L. GAMBARO, Brevi considerazioni in tema di così detta Due Diligence - Diligentia maximum etiam mediocris ingenii subsidium. Seneca, Controversiae, in Riv. dir. priv., 2006, p. 897-920; X. XXXXX, Xx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 133 ss.; X. XXXXXXX, Acquisizioni indirette di società, in
a tutela del cessionario, di cui tratteremo.
Com’è noto, il contratto di acquisto a titolo oneroso di partecipazioni sociali non è l’unico strumento di conseguimento del controllo di una società operativa4, ma scegliamo di delimitare lo studio e l’analisi a tale contratto per addentrarci nelle problematiche, peraltro di estrema attualità, che attengono a natura, contenuto e formulazione delle cautele pattizie a favore di entrambi i contraenti.
D’altro canto, non è da escludere che le riflessioni che condurremo in merito alla tutela dell’equità dello scambio tra valore reale delle partecipazioni acquistate ed ammontare del corrispettivo possano attagliarsi ad altre operazioni, nelle quali egualmente è rilevante il valore reale delle partecipazioni trasferite5; tale valore, difatti, può evidenziarsi in un’operazione di fusione o di scissione, al fine di determinare l’ammontare dell’avanzo o del disavanzo, così come può essere parametro di riferimento in un patto di famiglia. In tale ultimo caso, l’imprenditore, al fine di dare stabilità all’assetto del suo patrimonio, “sceglie il suo successore” nella gestione dell’azienda di famiglia ed al tempo stesso soddisfa le pretese degli
Accordi tra imprese e acquisizioni, Prassi, codificazione, normativa speciale, a cura di Collegio notarile di Trento e Rovereto, Milano, 1994, p. 293-311; A. VICARI, L’assistenza finanziaria per l’acquisto del controllo delle società di capitali, Milano, 2006.
3 XXXXX D. - XXXXXXX R., Due diligence, disclosures and warranties, Londra, 1992, p. 7, ove si evidenzia che «the main purpose of due diligence is typically to identify or confirm the assumptions on which the buyer will formulate or has already formulated an acquisition proposal» e «conduct of an appropriate due diligence investigation requie an understanding of the important elements of the enterprise to be acquired, particularly from the perspective of the buyer, and accordingly should include a review of the terms and conditions pertaining to all material third-party relationships». Si segnala anche una recente presa di coscienza da parte della categoria notarile della necessità di trasfondere nell’atto le clausole negoziali inerenti alla acquisizione, come testimoniato dal Protocollo n. 19.
4 Sulla nozione relativa di controllo, M. S. SPOLIDORO, Il concetto di controllo nel codice civile e nella legge antitrust, in Xxx. xxx., 0000, x. 000-000; per i problemi relativi alle conseguenze del mutamento del controllo, interne alla società, M. XXXXXX XXXXXXX jr., Trasferimento del controllo e rapporti tra soci, Milano, 1996.
5 X. XXXXXXXXXX, Rappresentazioni e garanzie nei conferimenti d’azienda in società per azioni, Milano, 2006.
Conta sin da ora rimarcare come lo studio dei profili di rilevanza giuridica del contratto di acquisizione non possa non tenere conto delle esigenze e delle motivazioni economiche dei protagonisti dell’operazione7.
Pertanto, la documentazione contrattuale predisposta dai legali di impresa non potrà prescindere dalle informazioni raccolte, analizzate e sistematizzate da tutti i consulenti. Tali dati sono fondamentali al fine della
6 G. DE NOVA, F. DELFINI, A. XXXXXXXX, X. XXXXXXXX, Il patto di famiglia, Milano, 2006; S.
DELLE MONACHE, Tradizione e modernità nel diritto successorio, Dagli istituti classici al patto di famiglia, Padova, 2007; X. XXXXXX, Il patto di famiglia, Padova, 2006; U. LA PORTA, Il patto di famiglia, Torino, 2007.
7 X. XXXXXXXX, La circolazione della partecipazione azionaria, in Trattato delle società per azioni, Diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1991, p. 109 ss., ha inaugurato la distinzione tra profili esterni e profili interni della cessione di partecipazioni sociali. In particolare, rientrano tra quelli esterni: questioni di disciplina antitrust, questioni concernenti l’andamento del mercato azionario e la sua trasparenza, tutela dei soci di minoranza; sono problemi interni quelli, invece, concernenti i profili strettamente di tutela dei contraenti del contratto di cessione delle partecipazioni.
8 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO, Le acquisizioni internazionali in Europa e negli Stati Uniti, Milano, 1991, p. 27, ove sono evidenziate quali ragioni che spingono una società ad integrarsi con un’altra la volontà sia di aumentare la quota di mercato sia di diversificare le attività, e p. 7, ove sono indicati i vantaggi dell’acquisizione di imprese già operanti e precisamente: risparmi di tempo, appropriazione di un’organizzazione già operante, di un nome conosciuto e di quote di mercato consolidate; X. XXXXX, Xx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 7 ss., ove analizza il fenomeno dell’acquisizione come strategia di crescita esterna per una società già esistente, e p. 303 ss., per lo studio del mercato delle fusioni e delle acquisizioni in Italia.
9 X. XXXXXX – C. PRICE – M. ZOLLO, Fusioni e acquisizioni - Il ruolo delle acquisizioni, Milano, 2008, p. 117, ove in particolare: «nonostante l’enfasi posta sulla rapidità dell’integrazione, i manager esperti sono ben coscienti del fatto che il ritmo dell’integrazione debba tenere conto in ugual misura di non perdere slancio e di soddisfare le necessità di apprendimento.».
rappresentazione delle caratteristiche dell’azienda e della determinazione del valore reale delle partecipazioni cedute e, dunque, contribuiscono alla formazione del convincimento del potenziale acquirente.
Al riguardo, occorre considerare il dibattito dottrinale relativo alla valenza della perizia allegata al testo contrattuale11. È noto, difatti, come si discuta se differisca dall’ipotesi dell’oggetto contrattuale determinabile in xxx xx xxxxxxxxxxx00, pur rientrando tale allegazione tra i casi di determinazione dell’oggetto del contratto o di talune sue caratteristiche per relationem.
È opinione comune che peculiarità del perito sia il ricorso a conoscenze e criteri tecnici specialistici, per la definizione di taluni aspetti dell’oggetto del contratto. Riteniamo che, nel caso che ci interessa, la perizia sia rilevante per la determinazione del valore delle partecipazioni trasferite e, conseguentemente, del corrispettivo pattuito e versato dal cessionario. È da tale documento, difatti, che emergono i parametri aziendalistico-contabili cui l’esperto si è riferito per la valutazione delle partecipazioni.
È chiaro, peraltro, che le parti contraenti, rimettendosi alla decisione del terzo, non intendano le sue dichiarazioni alla stregua di un mero parere, ma ne assumano come vincolanti le indicazioni, sì da ritenere
11 X. XXXXXXXXX, Arbitraggio e determinazione dell’oggetto del contratto, Napoli, 1996; G. GITTI, Problemi dell’oggetto, in Trattato del contratto, Vol. II, Il regolamento, a cura di X. Xxxxx, 0000, pp. 1- 81; X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 351; per il caso della perizia dell’oggetto di un conferimento, X. XXXXXXXXXX, Rappresentazioni e garanzie nei conferimenti d’azienda in società per azioni, Milano, 2006, p. 112 ss..
12 X. XXXXXXXXX, Arbitraggio e determinazione dell’oggetto del contratto, Napoli, 1996, p. 279 ss.; G. GITTI, Problemi dell’oggetto, in Trattato del contratto, Vol. II, Il regolamento, a cura di X. Xxxxx, 0000, pp. 35-36, contrario alla distinzione tra perizia e arbitraggio.
che gli elementi contenuti nella perizia integrino il contenuto stesso del contratto cui è annessa13.
Le evidenziate esigenze necessitano altresì che la formazione dell’accordo avvenga progressivamente.
Per entrambe le parti contraenti è fondamentale una valutazione della convenienza degli accordi medio tempore raggiunti, al fine della complessiva verifica dell’economicità dell’affare. Se da un lato, dunque, tali accordi devono essere vincolanti, al fine di garantire ai contraenti il rispetto delle condizioni economiche di volta in volta definite sui vari aspetti dell’operazione, d’altro canto a ciò spesso si accompagna l’esigenza di convenire patti di riservatezza14; il cedente espone documenti e dati relativi alla propria attività imprenditoriale al potenziale acquirente, che, qualora l’operazione non andasse a buon fine, potrebbe servirsi, come concorrente, delle informazioni raccolte durante la due diligence.
In terzo luogo, la traduzione in termini giuridici degli accordi economici dovrà tenere conto dell’esigenza di revisione e rinegoziazione di alcune componenti del contratto15, ed in particolare del corrispettivo pattuito.
Tale bisogno deriva dalla eventualità, non remota, che, dopo il closing16, ovvero l’esecuzione dell’accordo, il cessionario, entrato nella materiale disponibilità dell’azienda, concretamente accerti una diversa consistenza degli elementi tenuti a parametro per la determinazione del valore reale delle partecipazioni acquisite.
Dal punto di vista strategico, l’acquirente ha un forte interesse alla economicità dell’operazione, dal momento che l’acquisizione è strumento di crescita dell’impresa e di incremento del suo valore; pertanto, egli non può correre il rischio di acquisire una società in perdita né di corrispondere un
13 X. XXXXXXXXX, Arbitraggio e determinazione dell’oggetto del contratto, Napoli, 1996, p. 283-284.
14 Si tratta dei cosiddetti confidentiality agreements; cfr., A. XXXX, Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 97 ss..
15 G. SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. Impr., 2002, p. 774 ss.; P. G. XXXXXXX, La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto, in Contr. Impr., 2005, p. 539 ss..
16 A. ROVEDA, Il Closing, in Federnotizie, 2008.
prezzo superiore al valore dell’attività imprenditoriale indirettamente cedutagli, pena la mancata convenienza dell’affare.
È evidente come tale esigenza sia peculiare, poiché, a differenza delle ipotesi previste dal Codice civile di modifica dei rapporti contrattuali di durata, ad esecuzione continuativa o periodica17, si tratta di apportare a posteriori una revisione del prezzo, quale elemento essenziale del contratto di cessione a titolo oneroso, i cui effetti – salve le garanzie operanti ex lege – si sono esauriti con la sottoscrizione dell’accordo medesimo18.
La determinazione del corrispettivo della cessione è, a nostro parere, uno dei profili più interessanti del contratto in esame, che involge il tema della cosiddetta equivalenza meramente soggettiva tra le prestazioni di contratti sinallagmatici commutativi e, dunque, della ripartizione del rischio economico relativo alla possibile discrepanza tra valore reale del bene oggetto di cessione e prezzo convenuto.
Tale bisogno, tuttavia, non è soddisfatto dalla mera determinabilità ex artt. 1349 e 1473 c.c., ma piuttosto dalla previsione di una tempistica di versamento del prezzo che non solo preveda la pattuizione di rate ma stabilisca anche la possibilità di una rinegoziazione, fatta salva, come vedremo, anche la possibilità della compensazione tra il residuo obbligo di versamento dall’acquirente e l’obbligo di indennizzo gravante sul venditore, al ricorrere dei presupposti di operatività delle cautele pattizie.
D’altro canto, tale tutela per l’acquirente si oppone alla contraria esigenza del cedente di non vedersi sollevare eccezioni ad eccessiva distanza di tempo rispetto alla conclusione dell’accordo. Se, come è noto, la
17 X. XXXXXXX, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996.
19 X. XXXXXX, Il prezzo nella vendita di partecipazioni azionarie, in Riv. soc., 1991, p. 750-771 e in
Compravendite internazionali di partecipazioni societarie, a cura di X. Xxxxxxx, Milano, 1990, p. 65-81.
disciplina della prescrizione nonché la possibilità di convenire pattiziamente termini decadenziali mirano a dare stabilità ai rapporti, precludendo l’esercizio di un diritto dopo un periodo di inazione del suo titolare, tuttavia tali termini – legali e/o convenzionali – potrebbero essere eccessivamente brevi per permettere al cessionario di appurare la divergenza delle condizioni dell’azienda rispetto alla rappresentazione fornitagli nel corso delle trattative.
È dunque determinante definire la rilevanza giuridica della conoscenza che l’acquirente consegue, personalmente o per il tramite dei suoi consulenti, sia sulle partecipazioni oggetto di cessione sia sulla società cui esse si riferiscono20; dalla soluzione di tale questione dipendono anche l’ampiezza dei rimedi legali nonché la formulazione di rimedi pattizi, per far fronte ad eventuali differenze tra il valore accertato al termine della due diligence e le caratteristiche effettive dell’azienda, della cui sussistenza l’acquirente potrà avere contezza soltanto dopo il closing.
È evidente come da ciò discenda l’interesse del futuro acquirente ad ottenere garanzie da parte del cedente sugli aspetti peculiari dell’azienda, che, tra l’altro, potranno riguardare crediti, debiti, contratti, licenze, macchinari, impianti, responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. 8
00 X. XXXXX, Xx acquisizioni, Milano, 2008, p. 136.
21 Per una sintesi: X. XXXXX – X. XXXXXXX, La vendita garantita delle partecipazioni sociali, Padova, 1997, p. 21 ss., e p. 139 ss. per la valutazione delle partecipazioni in relazione a specifici comparti settoriali. X. XXXXXX, La valutazione delle aziende. Teoria e pratica dei paesi avanzati a confronto, Milano, 1990; Id., Il metodo reddituale per la valutazione delle aziende. Nuovi orientamenti, Milano, 1996.
Il cedente non ha alcun interesse ad essere reimmesso ex post nella titolarità di partecipazioni sociali, essendo trascorso un lasso di tempo in cui il cessionario ha amministrato la società, di persona o tramite le cariche da lui nominate24, ed il cessionario, a sua volta, vuole conservare la titolarità delle partecipazioni.
Tali sarebbero le ipotesi in cui si accertasse che, al momento della conclusione del contratto, mancavano licenze per l’esercizio dell’attività di impresa ovvero la società era fallita o messa in liquidazione o trasformata, casi spesso riassunti sotto l’espressione di “inesistenza dell’oggetto mediato”26. Non è un caso, dunque, che negli schemi contrattuali proposti
22 Cfr, infra, par. 3.4. e 3.5.. X. XXXXX – X. XXXXXXX, Due diligence, disclosures and warranties, Londra, 1992, p. 12, ove si precisa l’elenco delle informazioni reperibili dal venditore (seller): «in any event, the seller would usually be asked to make available minute and stock record books, financial statements, prospectuses, employee benefit plans and related actuarial reports, governmental licences and permits, any court decrees of continuing application, loan agreements, collective labour agreements, licence agreements, agreements with distributors and sales representatives, routine business forms (including standard terms of purchase and sale), contracts and other documentation concerning arrangements with principal suppliers and customers, and other material contracts».
23 F. DELFINI, I patti sulla risoluzione per inadempimento, in Quaderni della Rivista di diritto privato, 1998.
24 È evidente la distinzione tra acquisto della totalità delle partecipazioni e acquisto della quantità che consente di detenere il controllo e, dunque, di nominare anche le cariche sociali; per la rilevanza delle cautele anche a favore del venditore, cfr., E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da X. Xxxxxxx, Vol. I, nota 45.
25 Cfr., oltre, paragrafo 2.2.1.
26 X. XXXXXXX, voce Vendita (dir. priv.), in Enc. Dir., p. 485 e p. 496; E. GABRIELLI, La consegna di cosa diversa, Napoli, 1987, p. 37-39; Cass. 23 febbraio 2000 n. 2059, in I Contr., 2000, p. 1008 ss., con nota di S. DELLA BELLA, Cessione di quote sociali, rilevanza del patrimonio della società ed inesatto adempimento; in Le Soc., 2000, p. 1205 ss., con nota di A. FIGONE, Cessione di quote sociali ed oggetto del negozio; in NGCC, 2002, p.209-222, con nota di X. XXXXXXXXXXX, Alienazione di partecipazioni societarie, autonomia patrimoniale della società e principi di correttezza e buona fede, ove in
dalla prassi, si rinvenga la precisazione secondo cui representations e warranties non sono prestate in ordine ad eventi futuri riguardanti la consistenza patrimoniale della società27.
In conclusione, i confini entro cui si muoverà la nostra indagine attengono alla problematica del rischio economico, tradizionalmente gravante sull’acquirente circa la discrepanza tra il prezzo ed il valore reale del bene.
Nel contratto in esame, tale problematica si complica in quanto, come vedremo, delle partecipazioni sociali tradizionalmente si predica un valore reale, la cui definizione dipende dalle caratteristiche dell’attività di impresa esercitata in forma societaria; ciò comporta di dover verificare se si possa dare rilevanza giuridica ai parametri economico-aziendalistici-
particolare «allorché l’acquisto delle quote sia chiaramente finalizzato, secondo correttezza e buona fede, non all’acquisto di un generico status socii, bensì al conseguimento della disponibilità dell’azienda al fine di utilizzarla secondo la sua destinazione economica onde trarne adeguato reddito, deve distinguersi tra un oggetto immediato della compravendita, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, ed un oggetto mediato, costituito invece dal patrimonio sociale»; X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, p. 9.
27 AA.VV., I contratti di acquisizione di società ed aziende, a cura di AIGI, Milano, 2007.
28 X. XXXXX, voce Contratto, in Dig. Disc. Priv., Torino, 1989, p. 135 ss., che afferma: «le parti sono libere, in linea di principio, di fissare come credono le ragioni di scambio dei loro contratti: ciascuna parte è libera di dare 10 in cambio di 1; l’ordinamento giuridico non interviene a correggere questa “iniqua” proporzione, ma rispetta le autonome scelte degli operatori nella stessa misura in cui rispetta la libertà delle decisioni di mercato. L’ordinamento giuridico interviene solo a controllare il quadro esterno delle circostanze entro cui quelle scelte o quelle decisioni – quali che siano – sono state assunte e devono essere portate a esecuzione.». Già X. XXXXXXX, Il contratto, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di A. Cicu X. Xxxxxxxx, Milano, 1987, p. 348 ss.: «la sproporzione fra il valore di ciò che una parte dà e di quello che riceve, … normalmente non rileva per il principio dell’equivalenza soggettiva delle prestazioni. Si deve ribadire la normale irrilevanza di tale squilibrio, la quale in linea di principio impedisce ogni valutazione dell’ordinamento circa la congruenza dell’assetto di interessi realizzato dai contraenti rispetto al rapporto di scambio oggettivamente esistente tra le prestazioni, consegue necessariamente al riconoscimento dell’autonomia privata per modo che soltanto in ipotesi tipiche la legge consente che un siffatto giudizio di adeguatezza dello scambio e più ampiamente di giustizia del rapporto contrattuale possa sovrapporsi alla libera determinazione dei privati. Sulla norme sulla risoluzione non è lecito fondare una più generale regola, che imponga di uniformare le ragione contrattuali dello scambio a oggettivi criteri di equivalenza fra le prestazioni.».
contabili,ossia alle caratteristiche di beni diversi da quelli la cui titolarità è trasferita.
Com’è noto, è insito nel rapporto obbligatorio – anche quello scaturente dal contratto – il rischio e l’incertezza circa l’effettivo raggiungimento dei vantaggi che le parti intendono ottenere, a causa del verificarsi di eventi esterni, imprevedibili o imprevisti.
Come teorizzato da autorevole dottrina29, il rischio sarebbe un elemento proprio dell’obbligazione e non del solo contratto, essendo ogni prestazione esposta all’evenienza dell’impossibilità dell’esecuzione e dunque del soddisfacimento dell’interesse del creditore.
La seconda è criticata da quella dottrina che evidenzia come non si possa ritenere che la scelta di un tipo contrattuale equivalga ad una implicita allocazione convenzionale del rischio, sia per l’irrilevanza del nomen assegnato dai contraenti, sia perché raramente le parti esplicitano la scelta di un tipo contrattuale, sia perché in contratti derivanti dalla combinazione di più tipi l’allocazione del rischio è raramente frutto di una scelta consapevole ma si evince ex post nell’opera di qualificazione dell’interprete32. Tuttavia, è da notare come la negoziazione di specifiche clausole – a prescindere dalla qualificazione ex ante del tipo contrattuale e dunque della causa – sia lo strumento attraverso il quale le valutazioni di ordine economico che ispirano la contrattazione vengono introdotte nel rapporto
29 X. XXXXX, Del rischio e pericolo nelle obbligazioni, Xxxxxx, 0000.
30 A. GIAMPIERI, voce Rischio contrattuale, in Dig. Disc. Priv., Torino, 1998, pp. 18-19.
31 A. GIAMPIERI, voce Rischio contrattuale, in Dig. Disc. Priv., 1998, p. 21.
32 F. DELFINI, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999, pp. 33-34.
Dunque, certamente la nozione di rischio intesa come impossibilità della prestazione dovuta a fattori estranei alle parti del rapporto obbligatorio è predicabile di ogni obbligazione, a prescindere dalla fonte generatrice della stessa.
Ciononostante, vi è margine nella contrattazione per equilibrare le posizione dei contraenti, scegliendo su chi far gravare il rischio non dell’inadempimento di una o più obbligazioni dedotte nel contratto, ma quel rischio legato alla sopravvenuta non economicità dell’operazione negoziale rispetto all’assetto di interessi definitosi tra le parti al momento della conclusione del contratto.
A nostro parere, ciò accade nella negoziazione delle cautele pattizie del contratto di acquisizione societaria.
Con riferimento sia ad elementi già propri dell’azienda nel corso della due diligence, taciuti dal venditore e/o dai suoi consulenti ovvero non scoperti dall’acquirente, sia a variazioni di valore emerse successivamente alla conclusione del contratto, talune clausole accollano al venditore – dopo la conclusione del contratto – il rischio dell’emergere di caratteristiche e qualità dell’azienda tali da costringere ad una revisione del prezzo. Quest’ultima, in sostanza, è operata mediante la corresponsione dal venditore di somme a titolo di indennizzo ovvero la compensazione di tale
33 A. GIAMPIERI, voce Rischio contrattuale, in Dig. Disc. Priv., 1998, p. 21.
34 Si noti come tale nozione di rischio nulla abbia a che vedere con il principio del consenso traslativo e con la regola del res perit domino, volendoci ora invece riferire al rischio economico di equivalenza delle prestazioni di contratto sinallagmatico.
obbligo con quello dell’acquirente al versamento della residua parte di prezzo dilazionata.
Ciò esula dal sinallagma contrattuale, dai rimedi di parte generale del contratto nonché dalle garanzie gravanti ex lege sul venditore, ma riguarda una scelta dei contraenti circa l’equilibrio economico tra i valori delle prestazioni e fronteggia il pericolo della non congruità del prezzo convenuto rispetto al valore dell’azienda.
Si tratta, dunque, di cautele che non penetrano la causa del contratto di vendita, si pongono come accessorie e collegate allo stesso, con lo scopo precipuo di dare rilevanza giuridica alle caratteristiche dell’azienda, tenute a parametro per la determinazione del corrispettivo.
1.1.2. Contenuto ed oggetto.
Il contratto di acquisizione di società, dunque, è un contratto complesso35, che supera gli accordi intermedi stipulati dalle parti per il tramite dei loro consulenti e suggella l’iter delle trattative, di scambi di informazioni e di indagine sulla società bersaglio.
Esso mira a disciplinare il trasferimento del diritto di proprietà di partecipazioni sociali della società target.
E’ interesse dell’acquirente, grazie alla conseguita titolarità di un ammontare prestabilito di partecipazioni sociali, ottenere la disponibilità dell’azienda o delle aziende che fanno capo alla società, le cui partecipazioni sono cedute.
Al riguardo, è significativa l’osservazione della dottrina che evidenzia come le parti riferiscano il trasferimento ad un oggetto che, dal punto di vista economico e sostanziale, non si esaurisce nelle partecipazioni sociali e nella somma delle situazioni giuridiche soggettive da esse dipendenti, ma è
35 G. SICCHIERO, voce Clausola contrattuale, in Dig. IV, p. 221-254.
E’ di tutta evidenza come sia naturale l’esigenza del cessionario di ricevere garanzie in merito alle caratteristiche dell’azienda, oggetto indiretto di cessione; costui, di fatto, mira al conseguimento della disponibilità materiale di un’azienda con requisiti determinati, i cui aspetti prettamente economico-aziendalistici non sono irrilevanti.
Anticipiamo la consolidata classificazione delle garanzie tra legal clauses, inerenti alle caratteristiche delle partecipazioni, e business clauses, inerenti ai beni aziendali nonché all’azienda nel suo complesso; queste ultime sono distinte, a loro volta, in sintetiche e analitiche, in base al grado di specificità rispetto alle voci del bilancio della società ceduta37.
È opportuno sin da ora evidenziare come la tradizionale distinzione dottrinale tra contenuto ed oggetto del contratto trovi una concreta applicazione nel contratto di cui ci occupiamo38; essa, per di più, è punto di partenza del dibattito circa la tematica delle garanzie implicite ovvero dell’invocabilità della garanzia legale per vizi, qualora le parti non abbiano convenuto garanzie convenzionali39.
Nel caso concreto, pertanto, oggetto di trasferimento è il diritto di proprietà di partecipazioni sociali40; è innegabile che ciò costituisca l’oggetto immediato e diretto del contratto, ponendosi invece come contenuto dello stesso l’insieme di tutte le clausole disciplinanti il rapporto nascente tra le parti.
Tuttavia, la titolarità del diritto di proprietà di una partecipazione sociale, indipendentemente dalla sua incorporazione in un titolo, comporta l’assunzione della qualità di socio e pertanto la titolarità di tutti i diritti,
36 X. XXXXX, Spunti per un'indagine sulla vendita dei pacchetti azionari, in Giur. comm., 2000, p. 576.
37 E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Torino, 1995, pp. 247-347.
00 X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, x. 000-000; G. GITTI, Problemi dell’oggetto, in Trattato del contratto, Vol. II, Il regolamento, a cura di X. Xxxxx, 0000, pp. 1-81; E. GABRIELLI, Storia e dogma dell’oggetto del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, pp. 327-348.
40 G legittimità costante
patrimoniali ed amministrativi, dalla stessa dipendenti41, la cui ampiezza è rilevante al fine della determinazione del valore reale della partecipazione42.
E’ noto come di una partecipazione sociale possano distinguersi43 il valore nominale, dato dalla semplice operazione di suddivisione del capitale sociale per il numero delle partecipazioni44, il valore contabile, dato dal rapporto tra il patrimonio netto (capitale e riserve) e il numero delle partecipazioni, il valore di mercato, ossia il prezzo di scambio delle azioni ad una certa data, ed il valore reale, determinato con la misurazione del valore effettivo del patrimonio sociale, svincolata dalle norme e dai criteri di iscrizione nel bilancio di esercizio45.
Tra tali valori, quello reale è di riferimento per la determinazione del corrispettivo della cessione della titolarità delle partecipazioni medesime.
Tuttavia, il cd. valore reale, ovvero il valore derivante non dalla mera suddivisione del capitale sociale nominale per il numero delle
00 X. XX XXXXXX - X. XXXXXX, Xxx particolari diritti del socio nella nuova s.r.l.,
in Riv. not., 2004, pp. 75-111.
42 G. E. COLOMBO, La cessione dei pacchetti di controllo: considerazioni per una discussione, in Riv. soc., 1978, p. 1443-1485.
43 X. XXXXXXXX – G. TESTA, S.p.a., azioni-obbligazioni e strumenti finanziari, Milano, 2005, p. 5- 10.
44 A tale criterio fanno eccezione le azioni di godimento, ex art. 2353 c.c., assegnate agli azionisti a seguito del rimborso dei conferimenti; a tale riguardo, infatti, si discute se i titolari di azioni di godimento siano soci e partecipino agli aumenti di capitale, sia onerosi sia gratuiti.
45 Riferimento ai principi IAS ed al cd. Fair value.
46 Ex multis, Cass. 4 agosto 1941 n. 2736, in Banca, borsa e tit. cred., 1942, p. 28-35, con nota di X. XXXXXXXXX, Vendita del «pacchetto» azionario e trasferimento del pacchetto sociale, e in Dir. fall., 1941,
p. 373-379, con nota di X. XXXXXXX, Trasferimento del patrimonio sociale mediante cessione della totalità delle azioni; X. XXXXXXXX, Acquisizione, fusione e scissione di società, p. 29-33; G. M. ZAMPERETTI, La cessione delle quote sociali non equivale alla vendita dei beni della società, in Le Soc., 2001, p. 1355- 1358; X. XXXXX, Spunti per un'indagine sulla vendita dei pacchetti azionari, in Giur. comm., 2000, ove in particolare p. 593: «che l’oggetto del contratto di vendita delle azioni non comprenda anche il patrimonio sociale pare affermazione inconfutabile: l’azione incorpora il complesso rapporto giuridico di partecipazione sociale, e non il diritto di proprietà su una frazione dei beni sociali; questi ultimi, dunque, restano estranei ad ogni mutamento soggettivo della compagine sociale, poiché essi sono e rimangono di proprietà dell’ente indipendentemente dalla variazione delle persone che ad esso partecipano».
È fondamentale, pertanto, anche delimitare i criteri contabili cui il perito deve attenersi per la valutazione delle partecipazioni. Difatti, il generico riferimento alla determinazione contenuta in un documento definito “situazione patrimoniale” o “bilancio straordinario” non sarebbe sufficiente a chiarire le modalità di calcolo del valore reale. Quest’ultimo, dunque, può avere ammontare diverso, a seconda dei parametri cui il perito deve ricorrere nell’elaborazione del documento contabile di riferimento.
In definitiva, a rigor di logica, oggetto del contratto de quo non sono i beni sociali ma le partecipazioni, a prescindere dal fatto che il valore del patrimonio sociale sia assunto a misura per la fissazione del valore delle partecipazioni cedute.
È infine dato incontrovertibile che oggetto del contratto non sia soltanto il diritto, di cui sono oggetto le partecipazioni, ma anche il prezzo49
00 X. XX XXXXXX - X. XXXXXX, Xxx particolari diritti del socio nella nuova s.r.l.,
in Riv. not., 2004, pp. 75-111.
48 X. XXXXXXXX – G. TESTA, S.p.a., azioni-obbligazioni e strumenti finanziari, Milano, 2005.
49 X. XXXXXX, Il prezzo nella vendita di partecipazioni azionarie, in Riv.soc., 1991, p. 750-771 e in
Compravendite internazionali di partecipazioni societarie, a cura di X. Xxxxxxx, Milano, 1990, p. 65-81.
1.2. Attualità e risvolti dell’indagine.
1.2.1. Flussi giuridici, compatibilità tra ordinamenti, contratti internazionali e lex mercatoria.
Il contratto di acquisizione sta inducendo dottrina autorevole51 a far risaltare ripetutamente come non esistano motivazioni che costringano gli operatori italiani a ricorrere né a termini né a clausole proprie della common law.
Si assiste addirittura alla sottoscrizione di accordi tra contraenti italiani, redatti in lingua inglese e portanti pure il pactum de lege utenda riferito alla legge italiana, anche qualora non ricorra la necessità di tale scelta.
Difatti, è di tutta evidenza come i contratti si rivelino imitazioni di modelli stranieri52 laddove manchino i requisiti – soggettivi e/o oggettivi – perché il contratto possa essere disciplinato da una legge straniera, ovvero perché le parti possano esercitare la facoltà di scelta della legge regolatrice del rapporto.
Ciò non sarebbe affatto problematico se non si corresse il rischio che la scelta della legge italiana – anche se superflua – nonché la mera trasposizione di clausole anglosassoni possano esporre il contratto a declaratorie di nullità, per contrasto con norme imperative o cd. materiali
00 X. XX XXXX, «The law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy»: il contratto alieno, in Riv. dir. Priv., 2007, p 11-12; ; Id., Parent Company Guarantee, in Il contratto alieno, Torino, 2007, p. 73-81; Id., Accordi delle parti e decisione, ibidem, p. 83-93; Id., Merger clause e contratto alieno¸ ibidem, p. 95-101.
52 X. XXXXX, Sistemi giuridici comparati, Traccia di un corso, Napoli, 2001, p. 69.
del nostro ordinamento53, ovvero possano svuotare di contenuto le clausole predisposte, per mancanza di strumenti di tutela italiani o per incompatibilità con i rimedi nazionali.
Eppure sale and purchase agreement, seller, buyer, due diligence, auditing, check list, agreements, letter of intent, confidentiality agreement, negotiations, informations, memorandum of understanding, terms sheet, disclosure letter, terms and conditions, xxxxxxx00, closing memorandum, adjustment, escrow, whereas, merger clause, entire agreement, miscellaneous provisions, implied terms or conditions, representations, warranties, gross negligence, termination, claims, indemnities, remedies, sono soltanto alcuni dei termini cui si ricorre nella predisposizione e nella stesura dei contratti di acquisizione di società ed è, pertanto, palese la penetrante influenza degli schemi di sale and purchase agreement propri della tradizione anglosassone55.
La dottrina ricorre alle nozioni di «flusso giuridico»56 ovvero di
«circolazione e mutazione di modelli giuridici»57 per indicare il fenomeno di percezione da parte di un ordinamento di dati dell’esperienza giuridica propri di un altro; tale circolazione, tuttavia, causando una rottura dell’equilibrio dell’ordinamento ricevente, comporta che il flusso giuridico possa essere o respinto o metabolizzato.
Quanto al contratto di acquisizione, non può ancora sostenersi che tale flusso sia stato rifiutato dal nostro ordinamento58, sebbene la scelta di metabolizzarlo richieda un approccio fortemente critico.
53 G. DE NOVA, «The law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy»: il contratto alieno, in Riv. dir. Priv., 2007, p 11-12.
54 A. ROVEDA, Il Closing, in Federnotizie,2008.
55 X. XXXXXXX, Contratti atipici e ruolo della prassi: un esame del diritto in azione, con particolare riferimento ai contratti associativi atipici e alle vendite di partecipazioni di controllo, in Accordi tra imprese e acquisizioni, Prassi, codificazione, normativa speciale, a cura di Collegio notarile di Trento e Rovereto, Milano, 1994, p. 3-66; F. DI SABATO, Cessione di azienda e cessione di pacchetti di riferimento: appunti per una riflessione sulla prassi contrattuale, in Impresa e tecniche di documentazione giuridica, Roma, 1990,
p. 629-642 e in Il Contratto. Silloge in onore di Xxxxxxx Xxxx, vol. II, Padova, 1992, p. 637; U. BRECCIA, Prospettive del diritto dei contratti, in Riv. dir. priv., 2001, p. 177.
56 X. XXXXX, Sistemi giuridici comparati, Traccia di un corso, Napoli, 2001, p. 60.
57 R. SACCO, Circolazione e mutazione di modelli giuridici, in Digesto IV, p. 365-370; M. BIN, La circolazione internazionale dei modelli contrattuali, in Contr. Impr,, 1993, p. 475 ss..
58 X. XXXXXXXXXX, La compravendita di partecipazioni azionarie, in Scritti in onore di Xxxxxxx Xxxxx, Milano, 1994, p. 767, afferma che i «contratti di compravendita di azioni, … hanno contribuito, in
Di recente, al riguardo, la dottrina ha elaborato la nozione di
«contratto alieno»59, ove l’aggettivo alieno ha «come calco “alius”, e quindi “altro, straniero”, ma anche “alien”, e quindi “extraterrestre”», per indicare un fenomeno più ampio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c..
Difatti, se tra i contratti alieni vi sono certamente contratti atipici per il nostro ordinamento, i contratti di sale and purchase agreement non possono dirsi atipici, in quanto corrispondono al tipo italiano della vendita; tuttavia essi, per scelta delle parti contraenti e dei loro consulenti, al tempo stesso ricalcano modelli anglosassoni e contengono una clausola de lege utenda riferita alla legge italiana.
Pertanto sono numerose le incertezze cui ci si espone, qualora non si tenga conto delle peculiarità né dell’ordinamento da cui perviene il modello contrattuale adottato né dell’ordinamento di recepimento.
Non pare si pongano particolari problematiche in merito alle modalità di conduzione delle trattative nonché delle indagini relative alla società target, sebbene sia da domandarsi quali natura e vincolatività possano avere le lettere di intenti con cui generalmente si dà avvio alle negoziazioni61, nonché quale rilevanza abbia la conoscenza degli elementi della società bersaglio acquisita durante lo svolgimento della due diligence62.
59 G. DE NOVA, Contratto: per una voce, in Riv. dir. priv., 2000, p. 633-659; Id., I contratti atipici e i contratti disciplinati da leggi speciali: verso una riforma?, in Xxx. xxx. xxx., 0000, x. 000-000; Id., «The law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy»: il contratto alieno, in Riv. dir. Priv., 2007, p. 7-17; Id., I contratti di oggi e la necessità di un elenco condiviso di divieti e di clausole vietate, Riv. dir. Priv., 2007, p. 463 ss.; Id., Parent Company Guarantee, in Il contratto alieno, Torino, 2007, p. 73-81; Id., Accordi delle parti e decisione, ibidem, p. 83-93; Id., Merger clause e contratto alieno¸ ibidem, p. 95-101.
60 G. DE NOVA, I contratti atipici e i contratti disciplinati da leggi speciali: verso una riforma?, in Riv. dir. civ., 2006, p. 349.
61 T. M. UBERTAZZI, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, 2008, p. 175 ss.; cfr., infra, par. 3.3. e 3.4..
62 Cfr., infra, par.3.3.
Per quanto concerne il contenuto del contratto di acquisizione, si tratta di compiere una valutazione di compatibilità delle clausole recepite dalla prassi di modelli contrattuali stranieri con princìpi e norme inderogabili del nostro ordinamento.
Tale verifica, tuttavia, andrebbe compiuta durante la redazione del contratto, pena il rischio di invalidità delle clausole stesse; se, invece, la valutazione fosse condotta a posteriori, si tratterebbe, a nostro parere, di una applicazione di criteri già esistenti e relativi ai contratti internazionali.
In altri termini, come è noto, anche quando ricorrano le condizioni dettate dalla Convenzione di Roma del 1980 e i contraenti scelgano la legge applicabile, la clausola de lege utenda non esime dalla predisposizione di clausole contrattuali non in contrasto con le cosiddette norme di applicazione necessaria o norme materiali dell’ordinamento regolatore del contratto63.
I problemi di compatibilità e di valutazione della validità di prassi anglosassoni portate nel nostro ordinamento si pongono relativamente ai seguenti aspetti: struttura del testo contrattuale, clausole convenzionali di interpretazione, clausole di severability ovvero previsione pattizia del criterio legale di nullità parziale, clausole di limitazione di responsabilità, clausole penali irriducibili, clausole if and when e clausole di no waiver.
1.2.2. Peculiarità del procedimento e del contratto di acquisizione.
63 X. XXXXXXXXXX, Manuale di diritto commerciale internazionale Vol. Primo Diritto dei contratti internazionali, Padova, 2001, p. 243 ss..
64 G. DE NOVA, «The law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy»: il contratto alieno, in Riv. dir. priv., 2007, p. 62.
La prassi, ormai consolidata e proposta anche in formulari relativi alle operazioni straordinarie di impresa67, consiste nel succedersi di lettere di intenti, due diligence, sale and purchase agreement e infine closing.
Tale sequenza è difficilmente rapportabile alla mera concatenazione di contratto preliminare e contratto definitivo, ponendosi il closing medesimo quale adempimento degli obblighi assunti nel contratto di acquisizione68 ed inerenti alle formalità, anche di tipo pubblicitario, per il trasferimento delle partecipazioni sociali, anche qualora queste non siano incorporate in un titolo.
La singolarità del procedimento di acquisizione, a nostro parere, è data da due fattori.
Da un canto, vi sono l’ampiezza e la rilevanza giuridica delle informazioni che il potenziale cessionario, direttamente o a mezzo dei
65 T. M. UBERTAZZI, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, 2008, p. 3.
67 S. DI DIEGO, Formulario delle operazioni straordinarie, Disciplina civilistica e fiscale, Procedure operative e modelli, Milano, 2008, p. 597 ss..; AIGI, I contratti di acquisizione di società ed aziende, Milano, 2007.
00 X. XX XXXX, «The law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy»: il contratto alieno, in Riv. dir. Priv., 2007, p. 50-51.
69 Non crediamo, tuttavia, che le modalità di conclusione del contratto di acquisizione né la suddivisione del procedimento in fasi siano idonee a fondare una soluzione alla tutela del cessionario delle partecipazioni, diversa da quella che sarebbe possibile prospettare considerando il contratto de quo semplicemente come vendita del diritto di proprietà di un bene dietro il corrispettivo di un prezzo.
consulenti, riesce a raccogliere in merito alle caratteristiche economiche e patrimoniali dell’azienda della società bersaglio.
Come analizzeremo oltre, la conoscenza e il conseguente affidamento ingenerato nel futuro cessionario rilevano indiscutibilmente sul piano dei rimedi contrattuali e della formulazione delle cautele denominate representations, sia nella fase precontrattuale, sia quali fonti legali integrative delle prestazioni poste a carico delle parti contraenti70.
Dall’altro, vi sono le modalità di determinazione e corresponsione del prezzo, stabilito anche sulla base delle caratteristiche dei beni aziendali, la cui titolarità non è oggetto di trasferimento.
Quanto alla causa, come anzidetto71, vi è dottrina che ha sostenuto che il contratto di acquisizione – nei casi in cui siano pattuite garanzie convenzionali – sia atipico72; in tal caso, la violazione delle garanzie patrimoniali configurerebbe inadempimento del contratto per inesattezza della prestazione traslativa pattuita73.
Tale considerazione ci pare condivisibile, se si pone attenzione al fatto che, come anticipato, il contratto di acquisizione non è altro che la vendita delle partecipazioni sociali, corredata da eventuali pattuizioni, mediante le quali, in via generica e di prima approssimazione, il venditore si assume il rischio e la responsabilità delle dichiarazioni rese in merito alla consistenza patrimoniale della società, con conseguenti possibili obblighi di indennizzo.
70 Cfr., infra, paragrafo 3.4.
71 Cfr., infra, par. 1.2.2. e 1.2.3..
72 X. XXXXXXXXX – E. FERRERO, Il contratto di acquisizione è un contratto atipico?, in Giur. comm., 1998, p. 182-198. Cfr., G. DE NOVA, Il tipo contrattuale, Xxxxxx, 0000.
73 Altra strada percorsa dalla dottrina, per giungere egualmente all’individuazione di una causa peculiare e dunque atipica del contratto di acquisizione, è stata la ricostruzione in termini unitari dell’oggetto del contratto, come pacchetto azionario di controllo e insieme di tutte le utilità dallo stesso derivanti: X. XXXXX, Spunti per un'indagine sulla vendita dei pacchetti azionari, in Giur. comm., 2000, p. 593-598.
74 X. XXXXXXXXX – E. FERRERO, Il contratto di acquisizione è un contratto atipico?, in Giur. comm., 1998, p. 189-190.
Poiché, come diremo, riteniamo che tali clausole possano considerarsi accessorie al contratto principale e debbano essere dettagliate, anche quanto alle conseguenze del verificarsi dell’evento in esse dedotto75, ci pare di poca rilevanza il tema della natura tipica o atipica del contratto di acquisizione76.
Non paia, tuttavia, siffatto inquadramento del contratto una acritica ricostruzione della sua natura né il classico tentativo di ricondurne la disciplina ad un tipo noto77; al contrario, riteniamo che l’analisi dello stesso, anche nella veste dei modelli contrattuali anglosassoni cui accennavamo, debba includere la valutazione della natura e della compatibilità con i tipi del nostro ordinamento.
Pertanto, sulla base del tradizionale criterio della prestazione tipica, riteniamo che lo stesso possa essere sussunto nel tipo della vendita e che il contenuto e la disciplina delle cautele negoziali di cui ci occuperemo non permettano di ritenere che lo stesso sia un contratto atipico.
Difatti, le cautele sono, nel caso delle cd. legal clauses, l’esplicitazione delle garanzie legali a carico del venditore, e, nel caso delle cd. business clauses, patti accessori che pongono a carico del venditore il rischio della veridicità delle dichiarazioni dallo stesso rese in merito alle condizioni economiche e patrimoniali della società e, conseguentemente, l’obbligo di indennizzo per la diversità di valore del patrimonio aziendale tra la rappresentazione prospettatane e l’effettivo accertamento.
La peculiarità del contratto che analizziamo, difatti, consiste nella funzione delle cautele pattizie, volte a riequilibrare una possibile discrepanza tra i valori economici delle prestazioni oggetto di scambio, ripartendo convenzionalmente il rischio e precludendo la risoluzione del contratto.
75 E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da X. Xxxxxxx, Vol. I, p. 252-253 e nota 10.
76 Anche qualora si propendesse per l’atipicità del contratto e le clausole non fossero dettagliate nella previsione delle conseguenze dell’inadempimento, occorrerebbe comunque cercare di definirne la natura per l’individuazione della disciplina applicabile.
00 X. XX XXXX, Xx tipo contrattuale, Padova, 1974, p. 3 ss..
1.3. Precisazione del campo di indagine: cessioni onerose per un prezzo pari o superiore al valore reale del bene.
1.3.1. Tutela dell’equità dello scambio.
Precisiamo sin d’ora che le riflessioni che seguiranno sono da riferirsi alle cautele pattizie non soltanto nella cessione del pacchetto di maggioranza o della totalità delle partecipazioni, ma in tutti i casi in cui il corrispettivo non sia pari al mero valore nominale delle partecipazioni ma sia commisurato al più volte menzionato valore reale.
In tali cessioni, infatti, l’acquirente ha interesse a versare il «giusto prezzo» ovvero alla garanzia dell’equità dello scambio tra conseguita titolarità delle partecipazioni e ammontare del prezzo; il cedente, dal canto suo, non intende subire iniziative del cessionario ad eccessiva distanza di tempo rispetto alla conclusione dell’accordo.
Inoltre, non è raro il caso in cui anche l’acquisto di un pacchetto di minoranza possa avvenire per un prezzo pari o superiore al valore reale, in quanto la rilevanza strategica della partecipazione incide inevitabilmente sul prezzo di cessione.
Sinora la dottrina italiana, invece, ha curato l’analisi della tutela dell’acquirente del pacchetto di controllo o della totalità del capitale78 ed altresì copiosa è la produzione anglosassone sul tema79.
78 Tutta la dottrina?
79 DOTTRINA UK E USA
80 E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da X. Xxxxxxx, Vol. I, p. 252-253 e nota 10; per il diverso caso della vendita di pacchetti parziari, si vedano le relative clausole ibidem, p. 254-255.
È noto, d’altro canto, come il nostro ordinamento preveda soltanto alcuni istituti a tutela dell’equità dello scambio, quali la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e la rescissione per lesione81, e come peraltro gli stessi siano subordinati al ricorrere di requisiti determinati.
Il principio di irrilevanza giuridica e tendenziale insindacabilità dell’adeguatezza del corrispettivo subisce deroghe ed erosioni nella disciplina speciale e di derivazione comunitaria84, ma è altresì oggetto di attenta analisi da parte della dottrina, che si è posta il problema di individuare i rimedi predisposti dall’ordinamento per reagire alle circostanze che impediscano al contratto di realizzare convenientemente l’operazione economica85.
81 Si segnala quale caso di rescissione di contratto di vendita di azioni, Cass. 14 febbraio 1963 n. 325, in F. DE XXXXX, La compravendita di azioni non quotate, Padova, 1994, p. 209; A. CALABRESE, Rescissione per lesione e alienazione di pacchetto azionario "strategico", in Contr. Impr., 2002, p. 510 ss., ove, in particolare, l’autore affronta il tema della valutazione della lesione ultra dimidium rispetto al valore non nominale ma reale della partecipazione.
82 X. XXXXX, Sul concetto di equilibrio economico nei contratti onerosi. Note ed appunti, in Dir. comm., 1920, p. 356 ss.; X. XXXXXXX XXXXXXXXXX, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1962, p. 181 ss..
00 X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, x. 000-000.
00 X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, x. 000-000; G. DE NOVA, Contratto: per una voce, in Riv. dir. priv., 2000, p. 28-30.
85 X. XXXXXXX, Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. Impr., 2005, p. 501 ss.; E. M. PIERAZZI, La giustizia del contratto, in Contr. Impr., 2005, p. 647 ss; G. ALPA, voce Rischio, in Enc. Dir., e quanto lì richiamato, v. p. 1148 nota 12; la questione di complica ove si consideri l’eventuale rilevanza di fattori sopravvenuti che possano incidere sul valore di scambio delle prestazioni; la sopravvenienza rileva se dipende da fatti straordinari ed imprevedibili ed è comunque idonea alla domanda di risoluzione del rapporto, non consentendone la conservazione.
Per il contratto di cui ci stiamo occupando, si è proposto in dottrina86 e tentato nella prassi87, di invocare il rimedio del dolo incidente, ossia dell’errore causato dall’inganno della controparte, per cui il contratto sarebbe stato comunque concluso ma a condizioni diverse; grazie a tale rimedio, difatti, si riuscirebbe ad ottenere il riequilibrio delle prestazioni mediante risarcimento del danno88.
In linea generale, riteniamo che la discrepanza tra valore reale delle partecipazioni e corrispettivo pattuito sia un rischio gravante sull’acquirente e per il quale l’ordinamento non pone tutele, ad eccezione del caso in cui l’inferiorità rispetto al valore previsto sia conseguenza di vizi o mancanza di qualità, tali da consentire di invocare le garanzie legali.
Le cautele pattizie, desumibili dalla tradizione anglosassone, possono nel nostro ordinamento dare risposta a questo problema.
Si tratta di strumenti mediante i quali i contraenti possono assegnare rilevanza giuridica ai parametri di determinazione del corrispettivo, facendo gravare sul venditore il rischio dell’accertamento – intervenuto dopo la conclusione del contratto – della diversità dei caratteri dell’azienda rispetto alla rappresentazione datane, con riferimento al periodo intercorrente tra le trattative e la sottoscrizione del closing.
In altri termini, nonostante la corrispettività non implichi necessariamente equivalenza del valore economico delle prestazioni, si
86 G. DE NOVA, Contratto: per una voce, in Riv. dir. priv., 2000, p. 28.
87 Dolo incidente e determinante nel s.p.a. € v. De Xxxxx!!!!!!!
88 Cfr., infra, par. 2.2.4.
89 Si tratta peraltro di problema diverso, sebbene correlato, a quello della rilevanza dell’errore sul prezzo del trasferimento; cfr., infra, par. 2.2.5.
possono ipotizzare clausole di garanzia mediante le quali comporre l’assetto dei rischi economici derivanti dal contratto concluso.
1.3.2. Princìpi del nostro ordinamento: rivalutazione di alcuni e crisi di altri.
Pur ritenendo comuni le problematiche di tutela del cessionario – a prescindere dall’ammontare della partecipazione acquistata rispetto al capitale sociale – non vogliamo tuttavia negare le peculiarità del procedimento di formazione del contratto di acquisizione; anche dottrina molto recente ribadisce, infatti, come il sale and purchase agreement abbia specificità sue proprie, da indurre a ritenere che sia il culmine di un procedimento privato90.
In altri termini, è innegabile che l’acquisto della totalità delle partecipazioni o del pacchetto di controllo esiga lo svolgimento di una indagine complessa e di analisi tecniche approfondite della cd. società target. Tale esame, però, potrebbe non essere così accurato nel caso di acquisto di partecipazioni minoritarie, ad eccezione, forse, dei casi in cui anche la conseguita titolarità di una piccola quota possa essere strategicamente rilevante nell’assetto societario.
D’altro canto, ci pare si possa fondatamente sostenere che le menzionate esigenze – anche economiche – si pongano per il trasferimento oneroso di qualsiasi ammontare di partecipazione.
Anzi, riteniamo che esse accomunino i trasferimenti onerosi di qualsiasi tipologia di bene, in tutti i casi in cui l’acquirente faccia affidamento su peculiari caratteristiche dello stesso.
Fatte salve tali precisazioni, dunque, non ci pare però condivisibile l’opinione secondo cui le garanzie prestate dal cedente trovino una propria
90 T. M. UBERTAZZI, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, 2008.
giustificazione (o causa in senso giuridico91) nelle trattative condotte prima della sottoscrizione dell’accordo finale e definitivo.
Difatti, si può ritenere, in alternativa, o che il contratto di acquisizione, superato il giudizio di meritevolezza93, abbia una causa sua propria, appunto atipica, che dà ragione anche delle cautele negoziali e delle loro conseguenze giuridiche94, oppure che tali clausole accedano al contratto di trasferimento delle partecipazioni, quali fonti di obblighi – siano essi di garanzia o di natura assicurativa95 – accessori rispetto al contratto principale, oppure che le clausole di garanzia siano una variante convenzionale alla disciplina legale delle garanzie gravanti sul venditore.
Ove si voglia essere coerenti rispetto alle premesse, secondo cui oggetto di trasferimento è il diritto di proprietà della partecipazione sociale ed il valore dei beni costituenti l’azienda è uno dei parametri di determinazione del corrispettivo della cessione, non si può, al contempo, ritenere che le garanzie relative all’azienda trovino la propria ragione giustificatrice nella causa traslativa delle partecipazioni medesime; al contrario, se così fosse, occorrerebbe sostenere la natura atipica del contratto de quo.
A nostro parere, invece, tali cautele rispondono essenzialmente ai bisogni dei contraenti di tutela dell’equilibrio dello scambio e di ripartizione
91 T. M. UBERTAZZI, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, 2008 verso il fondo
92 T. M. UBERTAZZI, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, 2008, p. 3.
93 F. DI MARZIO, Appunti sul contratto immeritevole, in Riv. dir. priv. , 2005, p. 305 ss..
94 X. XXXXXXXXX – E. FERRERO, Il contratto di acquisizione è un contratto atipico?, in Giur. comm., 1998, p. 182-198; inoltre, infra, par. 1.3.2.
96 T. M. UBERTAZZI, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, 2008, p. 3.
dei rischi economici legati all’equivalenza del valore delle prestazioni sinallagmatiche.
Anzitutto, è indiscusso che le parti possano stabilire, in via convenzionale, particolari tutele per l’acquirente, qualora costui si determini all’acquisto di un bene con caratteristiche distintive, anche sulla base di attributi dipendenti da elementi estranei al bene medesimo.
In secondo luogo, nel caso che ci occupa, posta la premessa secondo cui oggetto di trasferimento è il diritto di proprietà delle partecipazioni sociali, occorre domandarsi come sia possibile dare rilevanza giuridica alle caratteristiche dell’azienda, che, invece, non è oggetto di trasferimento, se non in via mediata ed indiretta.
In termini generali, ciò equivale a porsi il problema, anche sul piano patologico del rapporto contrattuale, di cosa sia oggetto della prestazione del venditore, al fine di dare rilevanza giuridica – solo eventualmente in punto di responsabilità da inadempimento – alle caratteristiche di un bene diverso da quello il cui diritto di proprietà è oggetto di trasferimento.
Sembra inoltre vantaggioso, qualora si propenda per l’inserimento di cautele negoziali, prevenire il problema della qualificazione giuridica delle stesse, piuttosto che lasciare la questione irrisolta.
La tecnica redazionale dei contratti anglosassoni al riguardo può essere di insegnamento.
I contratti disciplinano dettagliatamente le conseguenze delle clausole di garanzia e, in definitiva, rendono il contratto autodisciplinato ed il più possibile concreto, per due ordini di ragioni.
Da un lato vi sono motivazioni inerenti al principio casistico di
common law – cosiddetto del precedente vincolante – tale per cui vi è
esigenza di formulare il testo contrattuale per evitare o, al contrario, per facilitare l’applicazione di princìpi desumibili da precedenti in materia.
Dall’altro, si tenta di prevenire l’implication of terms98, ossia la tecnica di interpretazione del contratto che ne arricchisce il regolamento attraverso un procedimento diretto a indurre dall’insieme delle clausole del contratto quali debbano ritenersi implicite nel suo contenuto.
Il recepimento della prassi anglosassone potenzia certamente il principio di autonomia contrattuale99, permettendo ai contraenti di regolare, sin nel dettaglio, le conseguenze degli obblighi scaturenti dal contratto.
Tuttavia, un contratto autosufficiente non è il modello cui il legislatore della nostra codificazione si è ispirato.
La struttura stessa dei Titoli II e III del Libro Quarto del Codice Civile, secondo la dottrina più moderna, è da intendersi quale disciplina che, muovendo dalle norme di dettaglio del singolo tipo contrattuale e giungendo alla disciplina del contratto in generale (ex art. 1323 c.c.), detta tutte le possibili xxxxxx000.
È altresì codificata la regola di integrazione ex lege del contratto, anche ad opera di clausole generali quali buona fede e correttezza (artt. 1339, 1340, 1374 e 1375 c.c.), sul presupposto che le parti non siano tenute a convenire pattuizioni su tutti gli aspetti del rapporto contrattuale cui danno vita, soccorrendo la legge ove esse non abbiano disposto.
Ed infine, sebbene le norme dedicate ai singoli tipi contrattuali siano sia inderogabili che dispositive, si ritiene che anche queste ultime siano utili a ridurre i costi di negoziazione, potendosi sovrapporre all’accordo concluso tra le parti, qualora questo non abbia un contenuto dettagliato101.
98 Al riguardo, già X. XXXXXXX, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975, p. 178 ss. e nota 141, circa la distinzione tra terms e conditions.
99 R. SACCO, Autonomia nel diritto privato, in Dig. IV, p. 517-523.
100 E. LUCCHINI GUASTALLA, Sul rapporto tra parte generale e parte speciale della disciplina del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2004, pp. 379-409 e 821-868.
101 A. GAMBARO, Contratto e regole dispositive, in Riv. dir. civ., p.9; cfr., G. DE NOVA, Contratto: per una voce, in Riv. dir. priv., 2000, p. 26, ove: “Per converso, il legislatore ha totalmente trascurato di recepire con norme dispositive la prassi contrattuale relativa ai numerosi tipi contrattuali emersi
Ciononostante, crediamo che la prassi anglosassone possa essere recepita non tanto per la struttura generale del contratto de quo, quanto propriamente per la definizione delle cautele negoziali, di cui ci occuperemo oltre nel dettaglio.
Non è remoto il rischio, però, che, pur volendo in tal modo potenziare l’autonomia privata, si finisca con l’introdurre mere clausole di stile102, in particolar modo qualora le cautele negoziali fossero una mera riproduzione delle clausole dei modelli anglosassoni. Riguardo alle clausole di stile, tuttavia, è da annoverare dottrina che ritiene siano non inefficaci ma operanti, sino alla prova contraria di diversa volontà comune delle parti103.
Infine, tra le clausole recepibili dai modelli anglosassoni, vi è da interrogarsi sulla loro possibile natura di clausole tipiche.
La prassi di introdurre patti che delimitino convenzionalmente il significato dei termini utilizzati nel testo contrattuale (come le definizioni poste in epigrafe), ovvero che esplicitino le circostanze di fatto che le parti hanno ritenuto rilevanti al fine della conclusione del contratto (cd. recitals o wheareas)104, ovvero che precisino che il testo contrattuale è stato convenuto dalle parti congiuntamente (cd. joint preparation), ovvero che limitino al solo testo contrattuale il documento cui riferirsi per ricostruire la volontà negoziale (cd. clausola di entire agreement o merger clause), imporrebbe di considerare il problema se i contraenti, nel nostro ordinamento, possano
di recente (dal leasing al factoring al franchising): sicché la tradizionale funzione del titolo sui singoli contratti, di deposito di norme dispositive in funzione integrativa di lacune, si è venuta perdendo.”.
102 X. XXXXXXXXX, voce Clausola del negozio, in Enc. dir., 1960; X. XXXXXXXX, Considerazioni sulle clausole contrattuali di «stile», in Xxx. xxxx. xxx. xxxx. xxx., 0000, x. 00-00; X. XXXXXXXX, Appunti sulla clausola contrattuale di stile nei contratti, in Foro it., 1963, c. 116-128; Id., Clausola di stile e clausola di rinvio, in Foro pad., 1965, c. 437-442; X. XXXXXX, Le clausole di stile, in Vita not., 2003, p. 648-656;
X. XXXXXXXX, Le clausole contrattuali c.d. di stile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1979, p. 1190-1265; G. SICCHIERO, voce Clausola contrattuale, in Dig. IV, p. 221-254; N. DE LUCA, Atto pubblico, clausole d’uso e clausole di stile, in Vita not., 2000, p. 770-780; M. FRAGALI, Clausole, frammenti di clausole, rapporti tra clausole e negozio, in Giust. Civ., 1959, p. 312-329; X. XXXXXXXXX, Le clausole di stile, in Foro it., 1957, c. 939-942; cfr., R. SACCO – G. DE NOVA, Il Contratto, Tomo primo, in Trattato di diritto privato, diretto da Xxxxxxx Xxxxx, Torino, 2004, p. 633-635.
103 R. SACCO – G. DE NOVA, Il Contratto, Tomo primo, in Trattato di diritto privato, diretto da Xxxxxxx Xxxxx, Torino, 2004, p. 633, nota 3.
104 G. D’AMICO, Funzione ed effetti delle premesse contrattuali, in I contratti di acquisizione di società ed aziende, a cura di AIGI, Milano, 2007, p. 369-405, ove in particolare, p. 386, precisa la distinzione tra preamboli a contenuto descrittivo e non negoziale e preamboli a contenuto dispositivo.
La previsione di regole interpretative convenzionali non consente comunque di escludere radicalmente l’attività interpretativa, poiché la chiarezza e coerenza del testo contrattuale non impedisce che lo stesso possa o debba essere interpretato, contrariamente al brocardo in claris non fit interpretatio.
È da notare, difatti, come l’accordo delle parti circa il significato secondo cui termini o clausole devono interpretarsi sia coerente al principio di ricostruzione sistematica della volontà contrattuale, che induce a dare un’interpretazione globale del contratto, inclusi gli elementi che non sono clausole in senso proprio, quali le premesse e gli allegati.
Per quanto concerne, da ultimo, la clausola di entire agreement, secondo cui il sale and purchase agreement supera ogni e qualsiasi comportamento anteriore delle parti, nonché ogni e qualsiasi accordo precedentemente convenuto, ed è l’unica fonte regolatrice dei rapporti, occorre domandarsi se ciò integri una possibile deroga al criterio di rilevanza del comportamento dei contraenti, non solo successivo ma anche anteriore alla conclusione del contratto (argomento ex art. 1362 comma 2 c.c.)107.
105 X. XXXXX, Il contratto, Milano, 2001, p. 467, in merito alla derogabilità convenzionale dei criteri di interpretazione del contratto.
106 Anche iniziali maiuscole e minuscole!
107 G. DE NOVA, «The law which governs this Agreement is the Law of the Republic of Italy»: il contratto alieno, in Xxx. xxx. xxxx., 0000, x. 00: “Le parti non possono vincolare il giudice con una interpretazione comune allegata in giudizio: alo stesso modo non possono interpretarlo mediante clausole sull’interpretazione. Ma proprio perché il punto non è tanto il contrasto con il principio di buona fede, quanto, per usare l’espressione di Grassetti, che l’attività del giudice è materia di interesse pubblico, la soluzione sarà diversa se non di giudice si tratta bensì di arbitro, perché allora vige il generale principio secondo cui l’arbitrato è fondato sull’autonomia delle parti.”; Id., Merger clause e contratto alieno, in G. DE NOVA, Il contratto alieno, Torino, 2008, p. 98-99: “le parti non possono impedire al giudice di accertare il loro comune intento. Ne consegue che, in base al diritto italiano, una merger clause non può essere interpretata come una deroga all’art. 1362 cod. civ., perché altrimenti sarebbe nulla: ed una interpretazione siffatta è preclusa dall’art. 1371 cod. civ.”.
Al riguardo, si potrebbe ritenere che un testo contrattuale chiaro sia la composizione precisa degli interessi delle parti, idonea a superare gli elementi extratestuali anteriori alla conclusione dell’accordo stesso; pertanto, a tal fine, la clausola di entire agreement potrebbe essere addirittura superflua108.
Se si considera, invece, l’effetto novativo del contratto di acquisizione rispetto agli accordi intermedi formalizzati e sottoscritti dalle parti, allora la clausola stessa dovrebbe, per avere effetti nel nostro ordinamento, contenere l’espressa volontà di novare i rapporti precedenti, ai sensi dell’art. 1230 c.c.; è evidente, inoltre, come oltre l’animus novandi dovrebbe ricorrere anche l’aliquid novi, ossia la diversità di almeno uno degli elementi del rapporto obbligatorio novato109.
D’altra parte, la clausola di entire agreement contrasterebbe con il principio giurisprudenziale secondo cui, in applicazione del criterio di buona fede durante lo svolgimento delle trattative, si potrebbe invocare la responsabilità precontrattuale anche qualora il contratto fosse stato concluso110.
Infine, la clausola de qua potrebbe soccorrere per impedire che la formalizzazione del contratto definitivo di acquisizione possa essere intesa come mera rinnovazione di documenti precedenti, ex art. 1231 c.c., nonché per affrontare l’annosa questione del rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, che parte della dottrina ha risolto proprio secondo la teoria della novazione del rapporto obbligatorio111.
1.3.3. Qualificazione giuridica delle cautele e ruolo dei consulenti: rinvio.
Per un caso di valutazione del comportamento successivo alla conclusione del contratto di acquisto di partecipazioni di s.r.l., Cass. 28 marzo 1996 n. 2843, in Giur. Comm., 1998, p. 366-374, con nota di A. CALI’, Applicabilità della disciplina generale sulla vendita anche alla cessione di partecipazioni sociali. Valore della minuta o puntazione.
000 X. XXXXXXX, Xx giudice italiano e l’interpretazione del contratto internazionale, Padova, 2000.
109 Cfr., A. XXXX, Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 56, per il problema della mancata riproduzione nel contratto definitivo di clausole contenute nel preliminare.
La questione della natura delle cautele pattizie – sia representations sia warranties – apposte ad un contratto di acquisizione si gioca sul labile confine tra varie figure conosciute dal nostro ordinamento e che qui ci limitiamo ad elencare: presupposizione112, ampliamento convenzionale delle garanzie legali a carico del venditore, errore sull’oggetto del contratto, errore sul valore, rescissione per eccessiva onerosità sopravvenuta, risoluzione per aliud pro alio.
Affronteremo nei prossimi capitoli tale questione, ma sin da ora si dia per indiscusso il presupposto, ossia cosa debba intendersi per oggetto del contratto de quo, intendendo per tale il solo diritto di proprietà delle partecipazioni sociali e non i beni costituenti l’azienda.
A nostro parere, poi, come anzidetto, è irrilevante il problema della atipicità del contratto di acquisizione, dovendosi, in ogni caso, cercare di ricostruire la disciplina applicabile ai rapporti giuridici di cui lo stesso è fonte.
Se anche non ci ispirassimo a modelli anglosassoni, i consulenti riuscirebbero ugualmente a comporre gli interessi dei contraenti, prestando attenzione alle esigenze – anche di tipo economico – e nel rispetto delle norme inderogabili di sistema.
Un’approfondita indagine della volontà delle parti, in merito allo scambio tra partecipazioni e corrispettivo pattuito, consentirebbe certamente una più precisa stesura del testo contrattuale113; come evidenziato già più volte, ribadiamo che in tale contratto le parti hanno di mira la tutela dell’equità dello scambio.
Al riguardo, fermi i menzionati princìpi di autonomia contrattuale, integrazione ex lege del contenuto del contratto, inderogabilità
112 Per una recente pronuncia, la presupposizione legittimerebbe non alla domanda di risoluzione, ma all’esercizio del diritto di recesso: Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in Corr. Giur., 2007, 7, 889 ss., con nota di X. XXXXXXX, Il principio della presupposizione; in Studium Iuris, 2008, 2, 214-216l, con nota di A. FEDELE, Presupposizione.
113 X. XXXXXXX, Il ruolo del legale interno, in I contratti di acquisizione di società ed aziende, a cura di AIGI, Milano, 2007, p. 13-34; T. M. UBERTAZZI, Il procedimento di acquisizione di imprese, Padova, 2008, p. 15 e ss. e 41 ss., sul ruolo degli advisor nonché sulla natura dei contratti di advisoring.
convenzionale dei criteri legali di interpretazione del contratto, natura derogabile di talune regole del tipo contrattuale prescelto e residualità della disciplina del contratto in generale, parrebbe opportuno disciplinare il più dettagliatamente possibile le clausole inerenti le cautele negoziali. È certamente opportuna una descrizione analitica degli elementi cui ineriscono le garanzie prestate dal cedente, eventualmente coadiuvata dall’allegata perizia.
Qualora, invece, si ritenesse indispensabile ricalcare un modello anglosassone, occorrerebbe valutare se scegliere la legge inglese quale regolatrice del rapporto, coordinando tale scelta con l’indicazione di un foro convenzionale italiano; ciò, tuttavia, porrebbe il problema di costringere il giudice a conoscere la legge straniera, anche per il tramite di un consulente tecnico d’ufficio.
1.3.4. Indagine oltre il sale and purchase agreement: tipo contrattuale e ripartizione dei rischi.
Anche sulla scorta delle precisazioni del paragrafo precedente, e peraltro come già anticipato, incentreremo la nostra analisi sulle cautele pattizie in un’ottica più ampia del contratto di acquisizione in senso proprio. Non vogliamo soffermarci sulla struttura del procedimento di acquisizione, che diamo per indiscussa nelle sue fasi essenziali già elencate, ma preferiamo concentrare l’attenzione sul problema prettamente civilistico della rilevanza giuridica dei parametri di determinazione del valore del bene
oggetto di trasferimento a titolo oneroso.
In altri termini, si tratta di individuare i rimedi che l’ordinamento italiano pone a tutela dell’equità dello scambio tra il diritto su un bene ed il versamento del corrispettivo114, qualora le parti – o la sola parte acquirente
114 Cfr, supra, nota 28; inoltre, X. XXXXXXXX, Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale, in Contr. Impr., 1985, p. 309 ss., la quale nota: « L'idea della necessità che venga rispettato un equo e giusto rapporto di scambio fra i valori delle prestazioni contrattuali appare estranea ai sistemi che si ispirano ai principi dell'economia di mercato. Ciò, per una ragione semplicissima: perché nella logica di questi sistemi viene a mancare il criterio obiettivo di valutazione delle singole prestazioni.
– abbiano assunto come determinante il valore del bene trasferito e tale valore risulti non soltanto dalle caratteristiche giuridiche, materiali ed economiche del bene oggetto di trasferimento diretto ma anche dalle rappresentazioni fornite in merito alla composizione patrimoniale della società.
Si tratta, in altri termini, di occuparsi delle cautele negoziali mediante le quali i contraenti possono delimitare l’alea economica del contratto di scambio, nei casi in cui le caratteristiche patrimoniali e reddituali della società – studiate durante la due diligence e analizzate dalla perizia di stima – siano state determinanti del corrispettivo pattuito.
In punto di teoria generale, a nostro parere, la questione è da impostare nei termini seguenti.
Innanzitutto, in via di estrema sintesi, mediante un contratto di vendita l’acquirente consegue, in forza del principio del consenso traslativo, la titolarità del diritto di proprietà115 ed il venditore è tenuto alla consegna materiale del bene oggetto del diritto trasferito.
Pertanto, si può affermare che oggetto diretto ed immediato è il diritto ed oggetto indiretto e mediato è il bene materiale;
Invero, perché si possa affermare che il prezzo di cento è adeguato al valore del bene X, occorre poter desumere da elementi esterni alla singola contrattazione qual è il giusto valore obiettivo del bene X. Ora, in base alle regole del mercato, non esiste un giusto valore obiettivo, che non sia il riflesso dei valori soggettivi espressi dalle scelte individuali nelle singole contrattazioni. […] I sistemi giuridici che si uniformano a questi principi non conoscono, pertanto, strumenti di valutazione delle prestazioni contrattuali, né mai esercitano un controllo sulla congruità dello scambio mediante il mero raffronto fra i valori adottati dai contraenti e valori esterni e preesistenti alla loro decisione, ritenuti obiettivamente. Il controllo, se mai, può riguardare la sussistenza dei presupposti che condizionano la consensualità dello scambio; ovverosia, la natura delle condizioni in presenza delle quali le decisioni private si possono considerare come libere e razionali espressioni di preferenze, idonee a concorrere alla formazione del prezzo di mercato.
Il nostro codice civile, il cui impianto di base si riallaccia alle codificazioni del secolo scorso e perciò in gran parte riflette i principi dell'economia liberale, ne fornisce una conferma.»; X. XXXXXXXX, Meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, in Contr. Impr., 1987, p. 423 ss., la quale afferma:
«L'equilibrio contrattuale assume, perciò, rilievo nel momento in cui manca l'eguaglianza economica o anche solo giuridica fra gli stipulanti e solo in questa eventualità - come si è rilevato a proposito degli artt. 428, 1447 e 1448 c.c. - l'ordinamento si fa carico di predisporre degli strumenti diretti ad attuarlo. Al di fuori delle ipotesi specificamente previste e disciplinate la realizzazione dell'equilibrio contrattuale rimane affidata alla buona fede ed all'equità: la prima diretta a modellare il contenuto negoziale secondo i canoni della correttezza e della lealtà; l'altra preposta alla determinazione della giustizia singolare.».
115 O altro diritto reale È noto che la compravendita può anche essere causa del contratto,a sua volta appunto a causa variabile, di cessione del credito, ma è ipotesi che non ci riguarda.
conseguentemente, il legislatore ha previsto che a carico del venditore gravino garanzie – per vizi e per evizione – relative sia al bene che al diritto.
Sebbene siano discussi la natura di tali garanzie nonché se l’operare delle stesse sia inadempimento della prestazione traslativa del venditore, come oltre analizzeremo, è evidente che la logica sottostante sia di porre a carico del venditore taluni rischi, nonostante il trasferimento del diritto avvenga in forza del mero consenso negoziale.
Infine, posta la sinallagmaticità tra prestazione traslativa e versamento del prezzo, è altrettanto coerente che il legislatore abbia previsto, per il caso dei vizi o della mancanza di qualità, il rimedio della risoluzione per inadempimento.
In altri termini, poiché la garanzia per vizi e qualità è obbligazione a carico del venditore, l’inadempimento della stessa giustifica il rimedio risolutorio, fondato sulla rottura del sinallagma funzionale del contratto.
Il caso che ci occupa mette in discussione tale logica, ove si ponga mente al fatto che il corrispettivo della cessione delle partecipazioni è determinato non soltanto sulla base delle caratteristiche del bene il cui diritto è ceduto – la partecipazione –, ma anche di quelle di beni diversi – i beni sociali –, la cui disponibilità materiale non potrà essere conseguita dal cessionario, se non indirettamente, nell’esercizio di taluni diritti connessi allo status di socio.
È chiaro, pertanto, come non sia fondato ritenere che la difformità dei beni sociali rispetto alle prospettazioni del cedente siano vizi o mancanza di qualità idonei ad esperire i rimedi ex empto.
D’altro canto, non si può neppure negare del tutto tutela all’acquirente, poiché costui si è determinato all’acquisto delle partecipazioni di una società avente requisiti specifici e si è obbligato al versamento di un prezzo commisurato anche al valore dell’azienda.
Il contratto in esame, dunque, pone il problema concreto di tutela dell’acquirente per i profili dell’economicità dell’operazione e dell’equilibrio tra i valori delle prestazioni dedotte in contratto, volendo i
contraenti evitarne la risoluzione ma, al tempo stesso, conservare giustizia ed equità economici dello scambio.
CAPITOLO II
SINALLAGMA TRA LE PRESTAZIONI E TUTELA LEGALE DELL’ACQUIRENTE
2.1. Sinallagma tra le prestazioni e interessi economici concreti delle parti: quale rilevanza giuridica?
Dall’analisi del contenuto delle prestazioni dedotte nel contratto di acquisizione ci pare sia emerso con certezza che oggetto della prestazione traslativa sia il diritto di proprietà (o il diverso diritto reale) delle partecipazioni sociali.
Il cessionario entra nella materiale disponibilità dei beni sociali soltanto indirettamente e grazie all’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali connessi allo status di socio; com’è noto, non è sancito un diritto dei soci di servirsi direttamente dei beni sociali, essendo gli stessi di titolarità della società e strumentali all’esercizio dell’attività di impresa116.
Dalla definizione codicistica del contratto di società discende che all’ammontare della partecipazione sociale – salvo una clausola di non proporzionalità, ove ammessa – è connessa la quantità degli utili che possono essere assegnati al socio117 ; nel tipo società a responsabilità limitata, inoltre, il nostro ordinamento ammette non solo la non proporzionalità tra conferimento, ammontare della partecipazione e diritti alla stessa connessi, ma anche l’attribuzione ai soci di particolari diritti, patrimoniali e/o amministrativi, ex art. 2468 c.c.118.
I soci godono di un’aspettativa giuridicamente tutelata sia alla distribuzione degli utili, scaturenti dalla gestione dell’attività sociale da parte
116 Anche in G: x. Xxxx. Anni 30
117 No diritto alla distribuzione… v. delibera sociale
118 Nota Santus De Marchi (nota 30 cap. 1)
È indiscutibile che il valore di scambio di una partecipazione sia strettamente dipendente dalla consistenza dei diritti di cui il socio può godere e, dunque, dalla produttività dell’attività sociale; è logico difatti che all’aumentare della redditività aumenti l’aspettativa di godere di utili maggiori e che, di conseguenza, sia di maggior valore economico la partecipazione cui spetti un maggior ammontare di utili.
Come segnalato discorrendo del valore reale120, dunque, qualora una partecipazione sociale venga ceduta per un corrispettivo superiore al mero valore nominale, è da ritenere che il prezzo sia stato concordato dalle parti anche sulla base di una valutazione dei diritti connessi e della rilevanza strategica della partecipazione stessa rispetto all’assetto proprietario della società.
È evidente, peraltro, come la stima della portata dei diritti connessi allo status di socio, a sua volta, non possa prescindere dalla analisi dell’attività e dell’ammontare del patrimonio sociale, essendo la partecipazione rappresentativa della porzione di capitale di una società, con caratteristiche determinate e peculiari.
Pertanto, nel contratto di cessione onerosa di partecipazione sociale, consensuale e traslativo, vi è sinallagmaticità tra il trasferimento del diritto di proprietà ed il versamento del prezzo da parte del cessionario.
Non intendiamo, cioè, analizzare l’ipotesi di evizione delle partecipazioni sociali né di evizione dei beni sociali122 e neppure i casi in cui le
119 In G altalenante aspettativa giuridicamente tutelata oppure no.
120 Cfr., supra, par. 1.1.2..
121 Nota come successiva su incidenza di caratteristiche della partecipazione sul suo valore
000 X. XX XXXXX, Xx compravendita di azioni non quotate, Padova, 1994, p. 107-166.
partecipazioni in sé presentino vizi o manchino di qualità, ma affronteremo le problematiche inerenti alla mancanza delle caratteristiche dell’azienda sociale, assunte a parametro di valutazione e determinazione del corrispettivo della cessione.
Come anticipato, ciò equivale a porsi il dubbio – in punto di teoria generale – di quale rilevanza giuridica possano avere gli aspetti patrimoniali della società, ovvero le caratteristiche dei beni sociali che vengono considerate e stimate per la determinazione del prezzo della cessione, pur non costituendo tali beni l’oggetto del trasferimento.
La prima ipotesi consente di invocare i rimedi legali per inattuazione delle garanzie poste a carico del venditore, sul presupposto che caratteristiche dell’azienda diverse da quelle prospettate dal cedente e conosciute
123 X. XXXXX, Nota a Cass. 29 marzo 1935, in Riv. dir. comm., 1935, p. 411-416; X. XXXXXXXXX, In tema di vendita di pacchetto di azioni, in Foro it., 1935, c. 1627-1643; Id., Nota a Cass. 8 aprile 1936 n. 1233, in Foro it., 1936, c. 778-781; Id., Nota a Cass. 1 agosto 1936 n. 3162, in Foro it., 1936, c. 1389- 1392; X. XXXXX, Incidenza delle obbligazioni sociali nei rapporti tra cedente e cessionario di quota sociale, nota ad App. Bologna 21 novembre 1935, in Foro it., 1936, c. 712-720; X. XXXXXX', Vendita di azioni ed errore sul prezzo, nota a Trib. Milano 11 aprile 1935, in Banca, borsa e tit. cred., 1936, p. 165-173; X. XXXXXXXX, Nota a Cass. 6 agosto 1935 n. 3297, in Foro it., 1936, c. 207-209; X. XXXXXXXXX, Vendita di azioni e garanzia per evizione, nota a App. Milano 5 luglio 1935, in Banca, borsa e tit. cred., 1937, p. 86- 100; X. XXXX', Gli obblighi di garanzia nella vendita di quota e di azione sociale, in Scritti giuridici in memoria di Xxxx Xxxxxxxxx, Padova, 1939, p. 385-402; X. XXXXXXX, Trasferimento del patrimonio sociale mediante cessione della totalità delle azioni, nota a Cass. 4 agosto 1941 n. 2736, in Dir. fall., 1941, p. 373-379; X. XXXXX, Nota a Cass. 4 agosto 1941 n. 2736, in Foro it., 1942, c. 197-200; X. XXXXXXXXX, Vendita del
«pacchetto» azionario e trasferimento del pacchetto sociale, nota a Cass. 4 agosto 1941, in Banca, borsa e tit. cred., 1942, p. 28-35; X. XXXXXXXXX, In tema di vendita di pacchetto di azioni, in Studi in tema di società, Milano, 1952, p. 63-81; X. XXXXXXXXX, Riflessioni in tema di titoli azionari, personalità giuridica e società tra società, in Banca, borsa e tit. cred., 1952, p. 385-427; F. VALSERRA, La vendita di quote o di azioni non è vendita dei beni sociali, nota a Cass. 28 agosto 1952 n. 2784, in Dir. fall., 1952, p. 473-476; X. XXXXXX-PAVONI, In tema di azioni e quote di società: vendita di aliud pro alio?, nota a Cass. 28 agosto 1952, in Banca, borsa e tit. cred., 1953, p. 150-158; E. SIMONETTO, Promessa da parte di una società di trasferire azioni e consegna di «aliud pro alio», in Riv. dir. civ., 1957, p. 642-648; X. XXXXXXXXX, La tutela dell'acquirente nella vendita dei titoli di credito, in Riv. dir. comm., 1959, p. 252-294; A. SCHERMI, Considerazioni sulla natura e sulla vendita dei titoli di credito astratti, dei titoli rappresentativi e dei titoli azionari, nota a Cass. 10 febbraio 1967 n. 338, in Giust. civ., 1967, p. 436-460; A. DALMARTELLO, Vendita di azioni con garanzia di una determinata consistenza patrimoniale della società che le ha emesse, in Scritti in memoria di Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, "Impresa e società" - Vol. I, Napoli, 1968, p. 407-425; X. XXXXXXXX, Vendita di azioni rappresentanti «cielo azzurro» e tutela del compratore, in Casi e materiali di diritto commerciale
- Società per azioni, Milano, 1974, p.209-219; X. XXXXXXXX, Circolazione delle azioni e trasferimento del patrimonio sociale nell’analisi giurisprudenziale, in Scritti di diritto societario in onore di Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
dall’acquirente comportino la diversità anche delle qualità della partecipazione sociale e non soltanto una variazione del suo valore124. Secondo tale impostazione, i vizi e/o la mancanza di qualità riguarderebbero la partecipazione, della cui proprietà il cessionario ottiene la titolarità, ed è pertanto conseguente la legittimazione ad esperire i rimedi ex empto.
La seconda ipotesi, invece, esige di corredare il contratto di patti che, convenzionalmente, pongano a carico del venditore la responsabilità per vizi, difetti, mancanza di qualità e minusvalenze dei beni sociali, rispetto alla valutazione compiuta in sede di conclusione dell’accordo.
Ribadiamo come tale approccio sia significativo125, poiché evidenzia un problema di rottura rispetto ad alcuni istituti tradizionali del nostro ordinamento, quali la disciplina delle garanzie legali poste a carico del venditore, l’irrilevanza giuridica di economicità ed equità dello scambio126, l’irrilevanza giuridica del valore del bene trasferito e conseguentemente di un eventuale errore di valutazione e non di mero calcolo.
Anzitutto è noto come la garanzia per l’evizione concerna la titolarità e la pienezza del diritto trasferito dal venditore, mentre quella per vizi, difetti o mancanza di qualità attenga alle caratteristiche materiali del bene. Sebbene tali garanzie legali siano convenzionalmente ampliabili o riducibili dalle parti128, tuttavia riguardano soltanto il diritto ceduto e le qualità del bene oggetto di tale diritto.
124 X. XXXXXXXXX, Nota a Cass. 8 aprile 1936 n. 1233, in Xxxx xx., 0000, x. 000-000, ove l’A., esponendo la prima elaborazione delle azioni come beni di secondo grado, delimita le caratteristiche della società rilevanti a quelle conoscibili dai terzi grazie alla pubblicità cui sono sottoposte. La teoria delle azioni come beni di secondo grado è altresì sviluppata nei seguenti scritti: In tema di vendita di pacchetto di azioni, in Studi in tema di società, Milano, 1952, p. 63-81; Riflessioni in tema di titoli azionari, personalità giuridica e società tra società, in Banca, borsa e tit. cred., 1952, p. 385-427; In tema di vendita di azioni e responsabilità degli amministratori, nota a Cass. 28 agosto 1952 n. 2784, in Foro it., 1953, c. 1639- 1644; Considerazioni in tema di società e personalità giuridica, in Riv. dir. comm., 1954, p. 245-270; Personalità giuridica e problemi delle società, in Problemi giuridici - Tomo I, Milano, 1959, p. 233-315.
125 Cfr, supra, par. 1.3.3.
126 Cfr, supra, nota 28.
127 Cfr., supra, par. 1.1.1. e par. 1.2.2.
128 Testo della norma + dottrina
E’ evidente, pertanto, che quando l’acquirente non consegua titolarità e disponibilità di un bene conforme a quello convenut
venditore una responsabilità contrattuale di tipo soggettivo, ossia incentrata sulla colpa132.
Nonostante la difficoltà di inquadramento, è incontestabile che evizione e vizi siano fenomeni di patologia contrattuale e precisamente di mancata o inesatta attuazione dello scambio.
Secondo la posizione prevalente, poi, la violazione di tali garanzie si traduce in una responsabilità contrattuale di tipo speciale – in quanto oggettiva e non legata all’elemento soggettivo della colpa – le cui conseguenze non sono disciplinate dalle norme ordinarie ex artt.1218 xx. x.x. x 0000 xx. x.x., xxxxx xxxxx xxxxx appositamente dettate in tema di vendita133.
Ai nostri fini, conta evidenziare come la responsabilità del venditore, sorta per l’oggettiva inattuazione dell’effetto traslativo134, dipenda non da impedimenti o difficoltà sopravvenuti in ordine all’esecuzione della prestazione ma si riferisca a situazioni preesistenti alla vendita135, ossia alle caratteristiche del bene azienda, così come convenzionalmente determinate tra le parti.
Nel caso che ci occupa, pertanto, vi è da chiedersi quale rilevanza giuridica abbiano le qualità ed il valore dei beni sociali, non oggetto di trasferimento, ma dalle parti tenuti in considerazione per la determinazione del prezzo della cessione.
Come anticipato, l’alternativa che si pone è tra la compenetrazione delle caratteristiche dell’azienda con le qualità delle partecipazioni sociali e l’impostazione secondo cui il diverso valore dei beni sociali comporti soltanto una variazione dell’ammontare del corrispettivo.
In definitiva, fulcro della questione è se la consistenza patrimoniale della società sia qualità della partecipazione e se, a sua volta, il valore reale della partecipazione sia qualità della stessa.
La medesima problematica, da un altro angolo visuale, come anticipato, consiste nel verificare se i motivi delle parti, ossia la convenienza economica
132 NOTE DA CABELLA PISU
133 Contra, Cabella Pisu,v. ultima pagina.
134 Cabella Pisu, Rubino e Bianca
135 X. XXXXXXX, La garanzia per vizi nella vendita, in NGCC, 1987, p. 287 ss..
dell’operazione di scambio tra titolarità della partecipazione ed ammontare del prezzo pattuito, possano avere una rilevanza, al punto da ritenere che la mancata utilità economica del contratto consenta di invocare rimedi giuridici, volti al riequilibrio tra le prestazioni ovvero alla risoluzione del rapporto contrattuale.
Come emergerà nel prosieguo, infatti, per il caso del contratto di acquisizione privo di cautele convenzionali, dottrina e giurisprudenza hanno generalmente cercato di assegnare meritevolezza di tutela alle motivazioni economiche delle parti contraenti, ossia ai cosiddetti interessi estranei alla funzione economico-sociale del contratto.
Ciò è avvenuto con l’integrazione della prestazione traslativa del cedente a mezzo della clausola di buona fede136, ovvero con il richiamo alla teoria del negozio indiretto o della presupposizione137, ovvero ancora con il tentativo, da noi proposto, di ricostruzione della causa concreta, o reale o effettiva, del contratto di acquisizione138.
2.2. Ipotesi di vendita priva di cautele pattizie.
Seguendo un’impostazione ormai tradizionale ed ispirata ad esigenze di logicità nell’esposizione, innanzitutto si consideri il caso in cui il contratto non includa patti di garanzie convenzionali, ma contenga dichiarazioni rappresentative (cd. representations)140 del venditore in merito alle caratteristiche
136 Cfr., infra, par. 2.2.
137 C. ANDRETTA, Note in tema di presupposizione, in Vita not., 1996, 465-479, per una ricostruzione storica dell’istituto ed un’analisi dei suoi rapporti con la teoria della causa in concreto.
138 Cfr., infra, par. 2.2.2..
139 X. XXXXX, Il contratto, Milano, 2001, p. 364.
140 X. XXXXX, voce Rappresentative (dichiarazioni), in Enc. dir., 1987; cfr., infra, par. 3.2.
Non è da escludere che il cessionario possa voler ottenere lo scioglimento dal vincolo contrattuale, tutte le volte in cui valuti che il ristoro derivante dalla riduzione del prezzo, già versato o da versare, non sarebbe sufficiente a compensare il danno subìto dalla mancanza di economicità dell’operazione realizzata; è stato notato, difatti, come la tutela dell’acquirente di quote sociali debba essere realizzata attraverso una pluralità di rimedi, ciascuno adatto per il caso appropriato142.
Recenti pronunce144 danno rilevanza alle dichiarazioni rappresentative rese dal venditore, addossandogli il corrispondente rischio di non veridicità, sulla scorta di un’interpretazione lata della prestazione a suo carico, integrata ex lege dalla clausola di buona fede.
La bontà di tale impostazione era già stata suggerita da autorevole dottrina145 che, affrontando il tema della tendenza della giurisprudenza a ricondurre i contratti ai tipi legali, suggeriva di rinvenire il fondamento delle prestazioni ulteriori poste a carico delle parti nei princìpi di correttezza e buona fede.
141 In merito al ruolo della perizia e del perito, cfr., supra, par. 1.1.
142 X. XXXXXXXXX, Compravendita di quote sociali, mancanza di qualità e aliud pro alio, nota a Cass. 20 febbraio 2004 n. 3370, in I Contr., 2004, 7, pp. 687-694.
143 Cass. 19 luglio 2007 n. 16031, in Giur. it., 2008, pp. 365-371, con nota di X. XXXXX, Note su un tema dibattuto; in NGCC, 2008, 2, p. 193-202, con nota di X. XXXXXXXX, Vizi della volontà, buona fede e presupposizione nell’alienazione di partecipazioni sociali; G. ALPA, La completezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell'equità, in Vita not., 2002, p. 611 ss.; X. XXXX, Luci e ombre nella tutela dell’acquirente di partecipazioni sociali, in Contr. Impr., 2005, p. 1171-1203; X. XXXXX, Ancora in tema di vendita di quote, vizi della volontà e garanzia: con qualche divagazione a latere, nota a Trib. Milano 25 agosto 2006, in Giur. it., 2007, p. 915-918; in I Contr., 2008, 1, p. 49, Osservatorio di legittimità, a cura di Xxxxxxxxx Xxxxx;
X. XXXXXXX, Raggiri e artifizi nella compravendita di azioni non quotate in borsa, nota a Cass. 29 agosto 1991 n. 9227, in Le Soc., 1992, 6, p. 763 ss..
000 X. XX XXXX, Xx tipo contrattuale, Padova, 1974, p. 15.
A parere dell’Autore, difatti, tale impostazione avrebbe consentito di evitare non solo la tendenza a ricostruire la causa contrattuale come mista – con il conseguente problema di ricorrere al principio di assorbimento o di prevalenza per l’individuazione della disciplina applicabile –, ma anche di scongiurare il paradosso di definire un contratto innominato e, al tempo stesso, desumerne la disciplina da un tipo affine.
2.2.1. Breve ricognizione storica di prassi, giurisprudenza e dottrina.
Ad eccezione delle prime pronunce degli Anni ‘30147, qualora il contratto di cessione di partecipazioni sociali non contenga clausole di garanzia espresse da parte del cedente, la giurisprudenza si è attestata su alcune posizioni consolidate148.
Esse variano, a seconda del contenuto della domanda giudiziale dell’attore, tra annullamento per errore o per dolo determinante, risarcimento per dolo incidente, risoluzione per presupposizione149, risoluzione per inadempimento, con eventuale richiamo alla teoria del negozio indiretto150, risoluzione per aliud pro alio151.
Innanzitutto, la giurisprudenza – secondo una posizione a nostro parere del tutto condivisibile – è ferma nel ritenere che le caratteristiche patrimoniali
146 Si annoverano, al riguardo, studi relativi alla progressiva attribuzione all’autorità giudiziaria del dirompente potere di penetrare nell’assetto degli interessi regolato dalle parti per poter riequilibrare il rapporto contrattuale; X. XXXXXXX, Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. Impr., 2005, 2, p. 501 ss. e E. M. PIERAZZI, La giustizia del contratto, in Contr. Impr., 2005, 2, p. 647 ss..
148 X. XXXXXXX, Giurisprudenza e dottrina su acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, in Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, Milano, 1990, p. 5-94; Id., Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento: le garanzie del venditore, in Dir. comm. internaz., 2007, p. 293-324, il quale offre una ricostruzione storica della giurisprudenza.
149 G € aggiungere riferimento a recente Cass. Su presupposizione e recesso
150 Negozio con oggetto indiretto € richiamarsi
151 G v. De Xxxxx
Solo due recenti pronunce, pure criticate in dottrina153, hanno ritenuto che tali garanzie sussistano, seppure in forma implicita, in base all’integrazione della prestazione del venditore a mezzo delle clausole di buona fede e correttezza.
È da notare, peraltro, come vi sia chiaramente un nesso tra l’epoca cui risalgono le varie pronunce e l’evoluzione dell’economia a livello europeo ed internazionale; al riguardo, si è evidenziato come una fase di sviluppo anche in Italia delle operazioni di mergers and acquisitions sia coincisa proprio con gli anni 1926-1930 ed il ventennio 1950-1970, sino alla fase di globalizzazione dei mercati dagli Anni ’80154.
D’altro canto, anche l’evoluzione della struttura e del contenuto del contratto di acquisizione155, con l’incrementarsi della problematica della natura e delle conseguenze delle cautele pattizie, hanno riscontro nella giurisprudenza156.
In termini generali, risolto il problema della determinazione di ciò che può giuridicamente intendersi come qualità delle partecipazioni sociali cedute, dottrina e giurisprudenza sono state costrette ad affrontare il problema dell’applicabilità dei rimedi ex empto157, con la nota problematica della ristrettezza dei termini decadenziali e prescrizionali per azionare i rimedi158.
153 indicare
000 X. XXXXX, Xx xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000x, p. 339 ss.; X. XXXXXXX, Giurisprudenza e dottrina su acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, in Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, Milano, 1990, p. 5; ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO, Le acquisizioni internazionali in Europa e negli Stati Uniti, Milano, 1991, p. 17 ss., ove sono riportati dati statistici delle operazioni di mergers and acquisitions che hanno coinvolto imprese italiane nel 1989.
155 X. XXXXXXX, Giurisprudenza e dottrina su acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, in
Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento, Milano, 1990, p. 5.
156 Cfr., infra,par. 3.2..
157 Cfr. infra, par. 3.3..
158 X. XXXXXXX, Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento: le garanzie del venditore, in Dir. comm. internaz., 2007, p. 293-324.
2.2.2. Garanzie implicite e aliud pro alio.
Invertendo l’ordine cronologico delle posizioni in dottrina e in giurisprudenza, analizziamo anzitutto quelle recenti pronunce159 che, adducendo l’esistenza di garanzie implicite, hanno ammesso una tutela del cessionario a fronte del minor valore dei beni sociali rispetto alla rappresentazione datane dal cedente.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che ribalta quello tradizionale, secondo cui non sussiste alcuna garanzia del venditore in merito alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio sociale, se non nel caso in cui tale garanzia sia stata assunta esplicitamente160. Ciò dipende dall’altrettanto tradizionale principio secondo cui oggetto del contratto sono le partecipazioni sociali di titolarità del socio cedente e non i beni costituenti il patrimonio sociale, di titolarità della società.
Si tratta dunque di un revirement rispetto alla giurisprudenza sinora costante – di merito e di legittimità161 – che, tuttavia, si basa sulla già nota teoria ascarelliana delle partecipazioni sociali come beni di secondo grado, le cui qualità sono determinate dalla consistenza del patrimonio sociale; tale teoria non è sconosciuta alla nostra giurisprudenza, se si pone mente alle citate remote pronunce degli Anni Trenta, nelle quali per le prime volte si affrontarono i temi di cui discutiamo.
159 Cass. 9 settembre 2004 n. 18181, in Foro it., Rep. 2004, voce “Società”, n. 1092; Cass. 20 febbraio 2004 n. 3370, in I Contr., 2004, 7, pp. 687-694, con nota di X. XXXXXXXXX, Compravendita di quote sociali, mancanza di qualità e aliud pro alio; in Le Soc., 2004, 8, p. 969-975, con nota di E. XXXXXXXX, «Aliud pro alio» nella cessione di quote sociali; in Giust. civ., 2005, p. 1069-1078, con nota di C. D'XXXXXXXXXX, Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità; in Riv. not., 2005, p. 152- 172, con nota di G. XXXXX XXXXXXXX, Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell'acquirente; in Giur. comm., 2005, p. 130-149, con nota di X. XXXXXXX, Cessione di quote sociali: un mutamento di orizzonti?; in Contr. Impr., 2004, p. 537 ss., con nota di X. XXXXXXX, Cessione di partecipazioni sociali e superamento della alterità soggettiva fra socio e società.
160 Recentemente: Trib. Milano 15 febbraio 2006, in Giur. It., 2006, p. 757; Trib. Milano 18 marzo 2006, in Corr. Mer., 2006, p. 1133-1144, con nota di X. XXXXXXXXXXXX, La responsabilità per vizi o mancanza di qualità nel contratto di cessione di partecipazioni societarie; Trib. Milano 25 agosto 2006, in Giur. it., 2007, p. 915-918, con nota di X. XXXXX, Ancora in tema di vendita di quote, vizi della volontà e garanzia: con qualche divagazione a latere; Cass. 13 dicembre 2006 n. 26690, in Giust. civ. mass., 2006, p. 12.
161 G su oggetto del contratto di acquisizione
La sentenza recente162 fonda la propria motivazione sul presupposto secondo cui le azioni sono rappresentative «di diritti su beni che, pur essendo ricompresi nel patrimonio della società, sono, in una certa misura, oggetto di appartenenza da parte dei singoli soci»; essa prende posizione in merito alla rilevanza dei beni sociali, affermando che gli stessi «non possono essere considerati estranei all’oggetto del contratto di cessione delle quote o delle azioni di una società di capitali, specie quando queste ultime, come nel caso di specie, siano rappresentative dell’intero capitale sociale. E ciò non solo nell’ipotesi in cui le parti abbiano fatto esplicito riferimento, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, alla consistenza del patrimonio sociale o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi, ma anche quando l’affidamento, da parte del cessionario, sulla ricorrenza di tali requisiti debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.».
Nel caso di specie, dunque, la Corte, in un’ipotesi di cessione dell’intero pacchetto azionario di una società esercente attività alberghiera, accoglie l’impostazione secondo cui, in mancanza della licenza per l’esercizio dell’attività principale, le partecipazioni sociali cedute sono beni del tutto diversi da quelli che l’acquirente avrebbe voluto acquistare e, pertanto, ritiene fondata la domanda di risoluzione del contratto per aliud pro alio163.
È evidente come tale pronuncia avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato, anche qualora non avesse sposato la premessa della teoria ascarelliana; riteniamo, infatti, che, ricostruita l’intenzione delle parti – sulla base del complesso del testo contrattuale – come volontà di cedere l’intero pacchetto azionario affinché il cessionario potesse continuare nella gestione dell’attività sociale, la mancanza delle licenze di per sé comportasse la diversità radicale dell’oggetto della prestazione rispetto a quello dedotto dalle parti nell’accordo contrattuale.
162 Cass. 20 febbraio 2004 n. 3370 e Cass. 9 settembre 2004 n. 18181, citate.
163 In tema, X. XXXXX, Cessione di partecipazioni societarie e tutela del compratore: aliud pro alio datum?, in Contr. Impr., 1994, p. 183 ss.; l’azione di risoluzione per aliud pro alio non pone i problemi relativi ai ristretti termini di decadenza e prescrizione propri delle azioni edilizie, soggiacendo alle norme sulla risoluzione in generale.
In altri termini, vi sono casi in cui la presenza di situazioni oggettive rende evidente quando la prestazione del venditore, anche alla stregua del principio di buona fede, sia del tutto inesatta.
È noto come l’esatta identificazione dei limiti della figura dell’aliud pro alio non sia così pacifica, né in dottrina né in giurisprudenza, ponendosi il problema del labile confine tra mancanza di qualità e totale difformità del bene rispetto alle caratteristiche convenute165.
Tuttavia, autorevole dottrina ha dimostrato l’attendibilità del criterio di raffronto tra la fattispecie concreta e lo schema predisposto e regolato nel negozio, poiché la res tradita deve vedersi quale «centro di aggregazione di un interesse, così come qualificato e qualificabile dal potere creativo dell’autonomia privata.»166.
Nel caso che ci occupa, dunque, il perfezionato trasferimento delle partecipazioni sociali non consente comunque la realizzazione del programma negoziale, ossia il conseguimento della disponibilità materiale dell’attività di impresa, con caratteristiche determinate dalle parti contraenti.
164 Cfr., Cass. 6 agosto 1998 n. 7693, in Le Soc., 1999, p. 174 ss., con nota di X. XXXXXXXX, Compravendita di azioni da società in dissesto, e in Riv. not., 1999, p. 1308 ss., la cui massima, per un caso di cessione di partecipazioni di società in dissesto finanziario: «La compravendita di azioni di una s.p.a. non è priva di oggetto, né ha un oggetto impossibile, per il solo fatto che la società risulti in condizioni di dissesto finanziario tale da elidere, di fatto, l’intero capitale sociale, poiché la perdurante esistenza in vita dell’ente conferisce, di per sé, natura di beni commerciabili ai relativi titoli di partecipazione, mentre il rischio o la probabilità di un insuccesso economico possono spiegare influenza sotto profili diversi da quelli della validità dell’atto (aleatorietà dell’operazione, sproporzione del prezzo, eventuale annullabilità per errore o rescindibilità per lesione).».
166 E. GABRIELLI, Storia e dogma dell’oggetto del contratto, in Riv. dir. civ., 2004, pp. 327-348.
È stato peraltro evidenziato come gli orientamenti favorevoli alla configurazione dell’aliud pro alio siano indice, da un lato, dell’erosione del sistema delle garanzie, per i vizi della cosa e del diritto, in favore della disciplina dell’inadempimento e, dall’altro, del disagio che la giurisprudenza prova quando per ragioni di giustizia sostanziale deve superare la rigidità dei termini e della disciplina delle azioni edilizie167.
Vi è da domandarsi, infine, se il ragionamento della menzionata sentenza possa valere anche nel caso in cui il cessionario voglia domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c., per mancanza di qualità promesse.
È evidente come, in assenza di pattuizioni di garanzia accessorie e relative alla consistenza patrimoniale della società, da un lato la teoria ascarelliana risolva il problema di attrarre alla sfera delle qualità delle partecipazioni le caratteristiche patrimoniali della società e, dall’altro, l’ampliamento della prestazione del cedente a mezzo della clausola di buona fede consenta di ravvisare la mancanza di qualità delle partecipazioni in ipotesi di vizi dei beni sociali. Tuttavia, i ristretti termini decadenziali e prescrizionali precludono spesso il rimedio al cessionario, qualora riscontri la mancanza di qualità a distanza di tempo dalla conclusione del contratto.
Vi è stato, pertanto, chi ha ritenuto che, prescindendo dalla teoria ascarelliana, si possa ricostruire la volontà contrattuale delle parti e del contenuto della prestazione traslativa del venditore in base al principio di buona fede ed, in tal modo, inferire che le caratteristiche delle partecipazioni sociali alienate siano determinate per relationem. Pertanto, la mancanza o l’inesattezza dei beni sociali configura un’inesattezza della prestazione traslativa di trasferire e consegnare un bene conforme al contratto di vendita, con conseguente inadempimento168.
In conclusione, l’interpretazione della volontà delle parti mediante l’analisi complessiva del testo contrattuale nonché l’integrazione della prestazione traslativa del cedente a mezzo della clausola generale di buona fede
000 X. XXXXXXXXX, Xx consegna di cosa diversa, Napoli, 1987, p. 36.
168 X. XXXXXXXXX, Compravendita di quote sociali, mancanza di qualità e aliud pro alio, nota a Cass. 20 febbraio 2004 n. 3370, in I Contr., 2004, 7, p. 693-694.
consentono di ritenere che costui debba trasferire e consegnare al cessionario un bene conforme a quello convenuto nel contratto; nel caso delle partecipazioni sociali, la valutazione di difformità andrebbe compiuta non soltanto riguardo ai titoli trasferiti ma anche alla natura, alle qualità ed al valore dei beni sociali.
È stato infatti evidenziato come, in tali pronunce, la Corte non si sia limitata ad estendere analogicamente la portata di una norma precisa170, ma abbia affermato che, in virtù della buona fede, la garanzia debba ritenersi implicitamente prestata tutte le volte in cui ciò si possa presumere dall’oggetto mediato del contratto di acquisizione, costituito dal patrimonio sociale. A parere dell’Autore, è eccessivo e persino arbitrario, in assenza di qualsiasi manifestazione di volontà delle parti in tal senso, far discendere dal principio di buona fede l’implicita prestazione della garanzia sulla consistenza di alcuni beni, che non sono neppure oggetto del contratto.
In definitiva, è criticato un ricorso creativo al principio di buona fede; difatti, se è indiscutibile che la buona fede impone alle parti di compiere gli atti giuridici e materiali che permettono di salvaguardare gli impegni dell’altra, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio171, tuttavia tali atti devono intendersi rivolti a salvaguardare l’utilità delle prestazioni già dedotte nel contratto.
L’individuazione di obblighi accessori a carico di entrambe le parti, d’altro canto, non equivarrebbe ad altro se non al riconoscimento degli obblighi
169 X. XXXX, Luci e ombre nella tutela dell’acquirente di partecipazioni sociali, in Contr. Impr., 2005, p. 1171-1203.
171 C.M. BIANCA, Diritto civile, Il contratto, Milano, 1998, p. 479; in giurisprudenza, Cass. 27 settembre 2001 n. 12793, in Giust. Civ., 2001, I, p. 2322.
172 V. riferimento a Panzarini che nel 1959 già sosteneva l’uso integrativo della buona fede
Da ultimo, non è da sottovalutare l’attualità del richiamo giurisprudenziale al principio di buona fede, se si pone mente al crescente interesse di dottrina e giurisprudenza al tema della giustizia del contratto174, e cioè dei limiti sia all’autonomia privata nel regolamentare gli interessi economici sia all’intervento del giudice nel riequilibrare il rapporto contrattuale.
Al giudice, dunque, non è consentito sindacare per ragioni di giustizia ed equità il rapporto tra le prestazioni, essendo rimessa ogni determinazione circa la congruità dello scambio contrattuale all’autonomia dei contraenti, secondo i generali princìpi contenuti negli artt. 1322, comma 1°, e 1372, comma 1°, c.c. Il giudice, così come non può disapplicare la norma di legge ogni qualvolta essa appaia in concreto iniqua, e disciplinare la fattispecie sottoposta al suo esame con criteri di giustizia ed equità, allo stesso modo non può disattendere e correggere l’intangibile contenuto del contratto che, ai sensi dell’art. 1372 comma 1 c.c., ha forza di legge tra le parti.
È stato tuttavia notato come non solo in giurisprudenza, ma anche nella legislazione176, l’attenzione al profilo dell’equilibrio tra le prestazioni contrattuali sia maggiore: la possibilità di sindacare l’adeguatezza del corrispettivo economico previsto in contratto non è più considerata circoscritta
173 X. XXXXXXXXXX, voce Obblighi di protezione, in Enc. Giur.; X. XXXXXXX, voce Doveri di protezione, in Dig. IV, p. 221-228.
174 Recentemente in dottrina, anche per una ricostruzione delle posizioni dottrinarie sul punto, X. XXXXXXX, Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. Impr., 2005, p. 501 ss.; E. M. PIERAZZI, La giustizia del contratto, in Contr. Impr., 2005, p. 647 ss., ove in particolare « La progressiva rivalutazione del tema è dovuta non solo ad una sempre più diffusa giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, incline a riconoscerne la rilevanza, ma anche a cospicui interventi del legislatore, nazionale e comunitario, che hanno contribuito a stimolare la riflessione sul tema de quo.»; in giurisprudenza, Cass. 11 febbraio 2005 n. 2855, in Mass. giust. civ., 2007, 6 e Trib. Roma 20 aprile 2005, inedita.
175 X. XXXXX, L’equità del codice civile e l’arbitrato di equità, in Contr. Impr., 1999, p. 489.
176 Esempi riportati dalla dottrina:
2.2.3. Causa in concreto.
Resta da vagliare, a nostro parere, l’ipotesi che il richiamo al criterio della buona fede non sia, in realtà, equivalso alla ricostruzione della causa in concreto del contratto.
Innanzitutto, occorre procedere dall’impostazione, pure presente in dottrina178, secondo cui la causa e l’oggetto non rappresentano due distinte parti di un unico complesso, ma due profili differenti della medesima realtà. Pertanto, nell’oggetto si realizza il dato oggettivo, ossia il «come» le parti intendono incidere sulla realtà a mezzo del contratto, e nella causa si realizza la funzione, ossia il «perché» del contratto.
Ciò posto, si può facilmente notare come il tentativo di integrare la prestazione del cedente secondo il criterio di buona fede corrisponda alla individuazione della causa concreta.
Tale teoria in tema di causa, suggerita dalla dottrina179, si è affacciata in una recente pronuncia della Cassazione180: abbandonando la teoria Bettiana della causa in astratto quale funzione economico-sociale del contratto, si arriva a considerare le ragioni pratiche concrete delle parti, ossia la causa quale funzione economico-individuale del singolo contratto, a prescindere dal relativo
177 X. XXXXXXX, Il governo giudiziario della discrezionalità contrattuale, in Contr. Impr., 2005, p. 503; A. RICCIO, Controllo giudiziale della libertà contrattuale: l’equità correttiva, in Contr. Impr., 1999, p. 939 ss.. 000 X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
179 A. CHECCHINI, Regolamento contrattuale e interessi delle parti (intorno alla nozione di causa), in Riv. dir. civ., 1991, pp. 229 ss.; X. XXXXXX, La condizione di inadempimento, Contributo alla teoria del negozio condizionato, Padova, 1996. Si veda al riguardo anche la Relazione del Guardasigilli al Codice Civile, par. 614: «in ogni singolo rapporto deve essere controllata la causa che in concreto il negozio realizza, per riscontrare non solo se essa corrisponda a quella tipica del rapporto, ma anche se la funzione in astratto ritenuta degna dall’ordinamento giuridico possa veramente attuarsi, avuto riguardo alla concreta situazione sulla quale il contratto deve operare».
180 Cass. Sez. III 8 maggio 2006 n. 10490, in I Contr., 2007, p. 621 ss., con nota di X. XXXXXXX, La causa quale ragione in concreto del singolo contratto; in Riv. not., 2007, p. 180, con nota di X. XXXXXX XXXXXXXX; in NGCC, 2007, I, p. 299, con nota di X. XXXXXXXXXX; in Corr. giur., 2006, p. 1718, con nota di X. XXXXX.; X. XXXXXXX, La causa in concreto del contratto: un vero revirement?, in I Contr., 2007, 11, p. 1007 ss..
È chiaro che tale analisi è al confine tra la individuazione della causa e la determinazione dell’oggetto delle prestazioni; in altri termini, ricostruire la comune intenzione dei contraenti come volontà di cedere le partecipazioni sociali al fine di immettere il cessionario nella disponibilità dei beni della società equivale a tentare di risolvere il problema da cui siamo partiti, ossia quale sia l’oggetto della prestazione del cedente.
D’altra parte, è evidente, come l’individuazione della causa in concreto nulla aggiunga al profilo della tutela del cessionario.
2.2.4. Negozio indiretto e presupposizione.
Sono altresì da annoverare le tesi del negozio indiretto e della presupposizione, entrambe accomunate dall’intento di dare rilevanza ai motivi delle parti e di ricostruirne, dunque, la comune volontà concreta.
181 Cfr., supra, nota 139.
182 Anche se a proposito di un caso concreto del tutto diverso, cfr. Cass. 20 novembre 1992 n. 12401, in Corr. giur., 1993, fasc. 2, pp. 174-179, con nota di X. XXXXXXXXX, Trasferimenti atipici e nullità per mancanza di causa e in Foro it., 1993, I, c. 1056, con nota di X. XXXXXXXXXX, Alla ricerca della causa nei contratti gratuiti atipici.
183 È stato infatti notato che il «problema dei presupposti dell’iniziativa si sottrae all’area coperta dal concetto di causa nella stessa misura in cui concerne piuttosto la funzione economico-individuale del negozio.», in X. XXXXXXX, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975, nota 144.
184 Con società di comodo si intende la costituzione di una società con la esclusiva intenzione di concentrare le partecipazioni azionarie in unica mano, di modo che il socio divenuto unico azionista possa beneficiare della responsabilità limitata; cfr., F. M. DOMINEDO’, La costituzione fittizia delle anonime, in Studi di diritto commerciale in onore di Xxxxxx Xxxxxxx, 1931, p 664.
185 Parimenti ciò è accaduto per le alienazioni a scopo di garanzia e per le liberalità indirette; cfr. R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto, Tomo I, Torino, 2004, p. 697. Per una disamina dell’evoluzione della giurisprudenza in materia, G. GITTI, Il contratto in frode alla legge: itinerari della giurisprudenza, in Riv. crit. dir. priv., 1989, p. 697-797; Id., Divieto del patto commissorio, frode alla legge, «sale and lease back», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1993, p. 457-492.
186 Già in questo senso, A. SRAFFA – X. XXXXXXXX, Società anonime in fraudem legis?, in Riv. dir. comm., 1922, p. 653; X. XXXXXXXX, Società di comodo e unico azionista indiretto, in Trattato delle società per azioni, Diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1991, p. 885 ss..
187 Il dibattito sul negozio indiretto nasce, sulla scorta della dottrina tedesca, con riferimento alle società cosiddette di comodo, alle donazioni indirette, alle alienazioni a scopo di garanzia, e per confronto con l’istituto della simulazione relativa e del negozio fiduciario. Cfr, X. XXXXXXXXX, Prova della liberazione delle azioni di una società anonima, in Foro it., 1930, c. 225-232; Id., Simulazione e nuove funzioni nelle società anonime, in Giur. it., 1930, c. 265-296; X. XXXXX, Le società di “comodo” e il negozio indiretto, in Riv. dir. comm., 1932, p. 772 e 782; X. XXXXXXXXX, Il negozio indiretto e le società commerciali, in Studi di diritto commerciale in onore di Xxxxxx Xxxxxxx, 1931; A. XXXXXXXX, Negozi indiretti e negozi fiduciari, in Riv. dir. comm., 1933, p. 416; G. DE XXXXXXX, I contratti misti, Delimitazione, classificazione e disciplina – negotia mixta cum donatione, Padova, 1934, p. 73, per il quale «Tale utilizzazione indiretta di forme giuridiche è giustificata principalmente dalla incompletezza dell’ordinamento giuridico, che lascia scoperti certi fini, non predisponendo alcun mezzo giuridico per il loro raggiungimento, e dalla scarsa celerità di adeguazione del diritto all’evoluzione dei traffici»; X. XXXXXXXXX, Osservazioni sui cosiddetti negozi indiretti, in Rass. giur. nissena, 1935, p.259-260; X. XXXXXXXXX, Del negozio fiduciario e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico, in Riv. dir. comm, 1936, p. 345-378; X. XXXXXXXXX, Il negozio indiretto, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952, p. 3-5 e 31-33; Id., Sul problema del negozio indiretto e della simulazione delle società commerciali nella giurisprudenza della Corte Suprema (Osserv. a Cass. Regno 8 aprile 1936), in Foro it., 1936, c. 780; Id., Sulla dottrina del negozio indiretto nella giurisprudenza della Cassazione (Osserv. a sent. Cass. Regno 4 agosto 1936) , in Foro it., 1936, c. 1392, per il quale: «Il negozio indiretto rappresenta dunque quasi un ponte di passaggio storico; esigenze nuove soddisfatte inizialmente solo in via indiretta, attraverso negozi disciplinati in vista di esigenze diverse, finiscono col poter trovare un soddisfacimento diretto, attraverso negozi nuovi che direttamente le realizzano»; X. XXXXXX, Il negozio giuridico indiretto, Milano, 1937, p. 31 e 42, già sosteneva che «il negozio indiretto, come fenomeno generale, è immanente al diritto, perché deriva da bisogni, da situazioni, da inadeguatezze, che ineriscono alla esistenza stessa di un ordinamento giuridico»; A. AURICCHIO, voce
Quanto alla natura, il negozio indiretto si concreta in un negozio tipico o in una combinazione (rectius collegamento) di negozi tipici, che nel loro insieme costituiscono un procedimento188, mediante il quale è perseguito un fine diverso da quello per cui il negozio prescelto è generalmente posto in essere.
Negozio indiretto, in Noviss. Dig., p. 220-222. Cfr., X. XXXXXXXXX, Rilevanza dell’intento giuridico in caso di divergenza dall’intento empirico, Milano, 1936, p. 34, per il quale efficacemente: «Gli schemi causali legislativamente fissati non esauriscono il contenuto dell’autonomia privata». In giurisprudenza, Cass. 22 luglio 1943 n. 1910, inedita; Cass. 8 agosto 1946 n. 1130, inedita; App. Milano 28 giugno 1946, in
Temi, 1946, p. 555; Cass. 16 novembre 1950 n. 2602, inedita; App. Milano 9 gennaio 1953, in Foro pad., 1953, p. 14; Cass. 6 settembre 1960 n. 2427, in Rep. Foro it., 1960, voce «Frode e simulazione», c. 1017; Cass. 6 giugno 1960 n. 1478, in Rep. Foro it., 1960, voce «Frode e simulazione», c. 1018; App.
Milano 21 giugno 1963, in Foro pad., 1964, c. 208; Cass. 30 gennaio 1968 n. 296, in Giust. Civ., 1968,
p. 609; Cass. 23 dicembre 1968 n. 4068, in Rep. Foro it., 1969, voce «Obbligazioni e contratti», c. 1763; App. Napoli 3 aprile 1970, in Dir. e giur., 1970, p. 918; Cass. 9 novembre 1971 n. 3166, in Rep. Foro it., 1971, voce «Contratto in genere», c. 705; Cass. 13 novembre 1973 n. 3004, in Rep. Foro it., 1973, voce «Contratto in genere, atto e negozio giuridico», c. 616; Cass. 21 dicembre 1984 n. 6650, in Rep. Foro it., 1984, voce «Contratto in genere», c. 623.
188 X. XXXXXXXXX, Il negozio indiretto, in Studi in tema di contratti, Milano, 1952, p. 15; ricorrono a tale terminologia anche App. Lecce 7 marzo 1957, in Rep. Foro it., 1957, voce «Frode e simulazione», c. 1019, Trib. Lucera 18 dicembre 1964, in Rep. Foro it., 1965, voce «Obbligazioni e contratti», c. 1923; X. XXXXXXX FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, p. 257; X. XXXXXX, Il negozio giuridico indiretto, Milano, 1937, p. 84. Cfr., X. XXXXX, Le società di “comodo” e il negozio indiretto, in Xxx. xxx. xxxx., 0000, x. 000-000, (xx veda X. XXXXXXX, Recensione a X. Xxxxx, Le società di comodo e il negozio indiretto, in Dir. e prat.. commerc., 1933, p. 45-55), il quale offre una classificazione dei negozi indiretti in: a) negozio che non rivela nella struttura giuridica l’intento ulteriore che lo ispira e di cui le parti si avvalgono «o perché il negozio prescelto di per sé solo è sufficiente ai loro fini o perché consente ad esse di procedere poi ad un ulteriore negozio, di cui il primo sia presupposto necessario»;
b) negozio la cui struttura giuridica è mutata dall’intento ulteriore, così da deviarlo dalla sua funzione originaria o addirittura forzarlo ad una nuova funzione contrastante con la causa tipica; c) casi in cui l’attuazione dell’intento ulteriore richieda un distinto e separato accordo, che resta estraneo alla struttura ed agli effetti del negozio adottato; classificazione condivisa da G. DE XXXXXXX, I contratti misti, Delimitazione, classificazione e disciplina – negotia mixta cum donatione, Padova, 1934, p. 74-75 e da X. XXXXXX, Il negozio giuridico indiretto, Milano, 1937, p. 6-7, ma criticata da X. XXXXXXX FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, p. 259, nota 87, il quale non condivide l’ipotesi di negozio indiretto che non riveli nella propria struttura l’intento ulteriore delle parti.
189 A. XXXXXXXX, Negozi indiretti e negozi fiduciari, in Riv. dir. comm., 1933, p. 416; X. XXXXXX, Il negozio giuridico indiretto, Milano, 1937, p. 81-82, analizzando il fenomeno «negozio indiretto» nella fase statica, ossia de iure condito, ritiene che esso sia anche «mezzo di elaborazione scientifica, strumento nelle mani dell’interprete di fronte alle situazioni anomale che la pratica produce, per inquadrarle nel sistema, collegandole con la maggior efficacia al diritto positivo»; il negozio indiretto, pertanto, è considerato la soluzione meno inadatta nel contrasto tra le tendenze della pratica e le esigenze del sistema; G. DE XXXXXXX, I contratti misti, Delimitazione, classificazione e disciplina – negotia mixta cum donatione, Padova, 1934, p. 99, «i negozi indiretti dal punto di vista dommatico non danno luogo ad alcuna categoria speciale; la loro peculiarità attiene soltanto al lato economico, consistendo nella speciale utilizzazione di forme giuridiche comuni. La presenza dello scopo indiretto non induce alcuna speciale caratteristica giuridica del negozio attuato.». In giurisprudenza, Cass. 30 dicembre 1954 n. 4638, in Giur. it., 1955, p. 503, afferma:«il negozio indiretto non costituisce una figura tipica negoziale,
L’analisi della struttura del negozio e della rilevanza dell’intento pratico perseguito dalle parti non risulta sufficiente per costruire una categoria giuridica unitaria; tuttavia l’ordinamento non è indifferente allo scopo pratico che le parti vogliono raggiungere, laddove sia accompagnato dall’intento elusivo, come in caso di nullità per frode alla legge, o dal motivo illecito comune alle parti190, e la giurisprudenza ha condiviso la nozione di causa in concreto191.
La definizione di negozio indiretto consolidatasi192 pone l’accento sulla volontà effettiva del negozio prescelto, non per raggiungere lo scopo al quale il negozio è tipicamente predisposto ma perché esso è utile, necessario e strumentale al raggiungimento esclusivamente di quello scopo, diverso ed
ma assume, di volta in volta, la figura particolare del negozio prescelto dalle parti, per il conseguimento indiretto del loro fine, soggiacendo, di conseguenza, alla disciplina giuridica del negozio così prescelto».
190 X. XXXXXXX FERRARA, op. cit., p. 258; X. XXXXXX, Il negozio, cit., p. 143; Id., voce Negozio indiretto, in Nov. Dig. Ital., 1939, XVII, p. 990; X. XXXXXXXXX, Sul problema, cit., c. 780; X. XXXXXXXXX, op. cit., p. 260, per il quale «nel negozio indiretto vero e proprio all’indagine circa la verace volontà nei confronti del mezzo, deve aggiungersi l’indagine circa la legittimità del voluto come effetto però conseguente, coerente, giuridicamente, e imprescindibilmente, del mezzo adoperato; circa la legittimità del risultato del negozio che si è posto in essere, ma sempre nel contenuto del negozio fine, quale è ristretto nei divieti o nei comandi di legge»; A. DE MARTINI, Negozio fiduciario, negozio indiretto e negozio simulato, in Giur. compl. cass. civ., 1946, p. 707; V. R. CASULLI, Donazioni indirette e rinunzie ad eredità o legati, Roma, 1950, p. 62. Dimostra l’autonomia della «frode alla legge» come causa di invalidità del contratto, G. GITTI, Il contratto, cit., pp. 697-703; Id., Divieto, cit., pp. 469-484, il quale precisa che «è nell’interazione “risultato pratico – motivo elusivo” che si fonda la nullità per frode alla legge» e che «il motivo elusivo di per sé non è illecito, oltretutto non è in contrasto né con norme imperative, né con l’ordine pubblico, né con il buon costume, bensì diventa illegale perché il suo contenuto mira a “svuotare”, a privare di efficacia i divieti ed i comandi che la legge impone ai contraenti e in quanto questo “svuotamento” si realizzi.».
191 Cass. 8 maggio 2006 n. 10490, con nota di X. XXXXXXX, La causa in concreto del contratto: un vero
revirement?, in I Contr., 2007, 11, pp. 1107-1012.
192 In giurisprudenza, App. Torino 12 dicembre 1941, in Giur. Tor., 1942, p. 122; Cass. 22 luglio 1943
n. 1910, inedita; Cass. 11 agosto 1943 n. 2175, inedita; App. Torino 7 agosto 1943, in Giur. Tor., 1943, p. 493; App. Palermo 28 aprile 1944, in Foro sic., 1944, p. 55; Cass. 8 agosto 1946 n. 1130, in Foro it., 1947, c. 459; App. Milano 28 giugno 1946, in Temi, 1946, p. 555; App. Cagliari 11 luglio 1946, in Foro sardo, 1946, p. 252; Cass. 4 maggio 1948, in Nuova riv. dir. comm., 1948, p. 157; Cass. 16 novembre 1950 n. 2602, in Giur. it., 1950, pp. 492-496; App. Milano 9 gennaio 1953, in Foro pad., 1953, c. 14; Cass. 6 settembre 1960 n. 2427, inedita; Cass. 6 giugno 1960 n. 1478, inedita; App. Trieste 21 giugno 1963, in Foro pad., 1964, c. 208; Cass. 30 gennaio 1968 n. 296, in Giust. civ., 1968,
p. 609; Cass. 23 dicembre 1968 n. 4068, in Rep. Foro it., 1969, voce «Obbligazioni e contratti», c. 1763; App. Napoli 3 aprile 1970, in Dir. e giur., 1970, p. 918; Cass. 13 novembre 1973 n. 3004, in Rep. Foro it., 1973, voce «Contratto in genere,atto e negozio giuridico», c. 616; Cass. 21 luglio 1979 n. 4382, in Giust. civ. mass., 1979, fasc. 7, la cui massima recita:«il negozio indiretto, il quale è caratterizzato dall’adozione di uno strumento negoziale tipico per realizzare uno scopo diverso da quello che ne costituisce la causa, va distinto dagli effetti anomali o mediati che dalla stipulazione di un contratto tipico derivano come conseguenza al mezzo tecnico adottato.»; Cass. 21 dicembre 1984 n. 6650, in Rep. Foro it., 1984, voce «Contratto in genere», c. 623.
ulteriore, che è economicamente prevalente nella determinazione delle parti a contrarre193.
È ormai inattuale l’idea secondo cui il negozio indiretto sarebbe l’esaltazione dell’autonomia privata nel predisporre strumenti giuridici, ma è diffusa un’accezione negativa, per indicare escamotages con cui gli operatori194 riescono ad ottenere finalità ulteriori e diverse, mediante il ricorso a congegni giuridici in luogo dell’unico strumento previsto195.
Per il caso che ci occupa, dunque, la nozione di negozio indiretto non è valsa comunque a superare lo schermo della personalità giuridica della società e la perdita di attualità della nozione stessa ha reso il suo ricorso pressoché introvabile in giurisprudenza.
Quanto all’istituto della presupposizione196, è noto che lo stesso non sia previsto esplicitamente da nessuna norma, sebbene si tenti di richiamarne a fondamento o l’eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c.197 o i princìpi generali di correttezza e buona fede.
La nozione, elaborata dalla giurisprudenza, si accentra sulla ricorrenza di una determinata circostanza di fatto o di diritto, passata, presente o futura
193 X. XXXXXX, Il negozio, cit., pp. 16-17, 26-28 e 49, precisa che lo scopo ulteriore si prospetta come
«effetto individuabile nel campo giuridico» e consistente in un vero negozio giuridico o solo in un diverso risultato giuridico. Precisa poi che tale scopo ulteriore può consistere in un risultato già tutelato dalla legge ad hoc, oppure, qualora sia extralegale ossia atipico, è dimostrazione dell’esistenza di lacune nell’ordinamento o, infine, può configurarsi come intento di eludere norme cogenti.
194 X. XXXXXX, Il negozio, cit., pp. 13-14, definisce «giurisprudenza cautelare» l’attività degli esperti di diritto che «prestano l’ausilio delle loro conoscenze tecniche ai privati durante la fase di formazione dei contratti».
195 E. GIRINO, Nota a Trib. Milano 27 marzo 2000, in I Contr., 2000, p. 787, precisa che «il negozio indiretto ha sempre il fine di elusione di una o più norme applicabili al modello contrattuale indirettamente realizzato. Se così non fosse, la stessa stipulazione indiretta non avrebbe senso alcuno, non essendovi ragione di ricorrere ad uno strumento trasversale, di regola più laborioso e insicuro, ove esista uno strumento giuridico che direttamente e linearmente consenta di conseguire lo scopo desiderato.». Tuttavia, vi sono casi in cui l’ordinamento commina al negozio indiretto la sanzione dell’invalidazione, in quanto si tratta di un negozio in frode alla legge, ma vi sono casi in cui avviene solo la riqualificazione del negozio, potendo l’interprete ricostruire l’effettiva volontà delle parti ed applicare la disciplina del negozio indirettamente realizzato. Contra, X. XXXXX, op. cit., p. 784, osserva che «bisogna chiaramente prospettarsi e riconoscere la ragione della frode, deducendo da essa l’invalidità del negozio indiretto, non già invertire i termini e dedurre senza altro la frode da una pretesa incompatibilità del negozio indiretto con il sistema positivo.»; G. DE XXXXXXX, I contratti misti, cit., per il quale non può ridursi il negozio indiretto al solo negozio in frode alla legge. In giurisprudenza, Cass. 9 novembre 1971 n. 3166, in Rep. Foro it., 1971, voce «Contratto in genere», c. 705 e Cass. 22 aprile 1974 n. 1123, in Xxxx xx., 0000, x. 0000, xxxxxxxxx che il negozio indiretto «non vale in sé ad integrare ipotesi di frode alla legge, la quale non è colpita direttamente con norma sanzionatoria generale perfetta, ma solamente se si risolva in uno strumento di violazione di norme imperative».
196 X. XXXXXXX – A. D’ANGELO, voce Presupposizione, in Enc. dir., vol. XXXV.
197 Cfr., infra, par. 3.1.
Nella più significativa sentenza al riguardo200, ricorreva il noto caso della cessione del pacchetto azionario di una società titolare del diritto di proprietà di un panfilo, risultato poi gravato da sequestro giudiziario.
Sebbene la teoria della presupposizione non abbia avuto seguito in giurisprudenza201, tale sentenza è stata accolta positivamente in dottrina, secondo due orientamenti.
198 Cass. 3 dicembre 1991 n. 12921, in Giur. It., 1992, c. 2209-2214, con nota di X. XXXX, In tema di presupposizione, e in NGCC, 1992, p. 778-794, con nota di F. DE MARCHIS, Nullità del contratto contrario a norme imperative: applicazione giurisprudenziale e prospettive di una interpretazione innovativa; in Giust. civ., 1998, p. 3-23, con nota di X. XXXXX, Presupposizione ed errore sui motivi negli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.
199 sentenze date da De Marchis a p. 792 colonna sinistra.
200 R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto, Tomo I, Torino, 2004, p. 208-211; si annovera anche App. Cagliari 26 gennaio 1996, in Riv. dir. comm., 1998, p. 69-80, con nota di E. RICCI ARMANI, In tema di trasferimento di quote di una s.r.l. in liquidazione.
201 Trib. Milano 18 ottobre 2002 e 17 ottobre 2002, in Giur. it., 2003, p. 297 ss., con nota di X. XXXXXXX, Noterelle in tema di cessione di quote (o azioni), di discrepanze di valori e di presupposizione
202 R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto, Tomo I, Torino, 2004, p. 210.
Come altri rimedi analizzati da tale dottrina204, la risoluzione – conseguente al verificarsi ovvero al venire meno della circostanza presupposta dai contraenti – consentirebbe di attuare criteri di giustizia contrattuale nei rapporti tra le parti e, conseguentemente, di garantire un razionale andamento dell’intero sistema delle operazioni economiche, secondo regole di buon funzionamento del mercato.
È da annoverare, peraltro, la recente pronuncia della Corte di legittimità205 che, ribadendo come la circostanza presupposta non possa concernere fatti ascrivibili alla causa né al contenuto della prestazione, riconosce il difetto delle circostanze presupposte – da entrambe le parti o da una di esse e riconosciute dall’altra – quale fondamento dell’esercizio del potere di recesso, e non di una declaratoria di invalidità, inefficacia né risoluzione del contratto.
2.2.5. Rimedio del dolo – bonus, malus e incidente – e tutela dell’affidamento.
203 G. ALPA, voce Rischio, in Enc. dir., vol. XL; X. XXXXXXX – A. D’ANGELO, voce Presupposizione, in
Enc. dir., vol. XXXV; v. quanto cita Alpa a pag. 1148 nota 12.
204 Alpa, riassumere: v. errore
205 Cass. 25 maggio 2007, n. 12235, in Corr. Giur., 2007, 7, p. 889 ss., con nota di X. XXXXXXX, Il principio della presupposizione; in Studium Iuris, 2008, 2, p. 214-216l, con nota di A. FEDELE, Presupposizione.
206 Cfr., supra, nota 28.
Al fine di dare rilievo giuridico al valore economico del bene oggetto di scambio, vi è stato chi ha proposto di invocare il rimedio del dolo incidente207, ovvero dei raggiri in assenza dei quali il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse (art. 1440 c.c.); esso ha l’indubbio vantaggio di evitare lo scioglimento del contratto e di ristabilire l’equilibrio tra le prestazioni mediante il risarcimento del danno.
Ove si voglia, tuttavia, calare nel caso concreto il rimedio de quo, vi è da chiedersi in merito a quali fattori del contratto il deceptor possa aver tenuto un comportamento, ovvero aver effettuato una dichiarazione, non essenziale209. Al fine della configurazione della fattispecie del dolo incidente, infatti, devono ricorrere tutti gli elementi del dolo determinante, ad eccezione, appunto, della rilevanza dei raggiri ai fini della determinazione dell’altro contraente alla conclusione del contratto.
Al riguardo, si potrebbe ipotizzare che il cessionario possa dimostrare che, a seguito delle intenzionali reticenze210 o delle menzognere prospettazioni del cedente in merito al valore del patrimonio sociale – sulla cui base è stato determinato l’ammontare del prezzo –, egli si sia deciso alla conclusione del contratto per un prezzo maggiore rispetto al dovuto.
È chiaro che il promovimento di un’azione di dolo presenta indubbie difficoltà circa la prova del comportamento dell’altro contraente, dal momento
207 G. DE NOVA, Contratto: per una voce, in Xxx. xxx. xxxx., 0000, x. 00; X. XXXXX, Bad deals: acquisto di partecipazioni societarie e garanzie del venditore, in Quadrim., 1990, p. 548-564.
208 Per G, vedi Cian Trabucchi sotto 1440 c.c..
209 Per l’ipotesi del dolo praticato dal terzo, ed in particolare dagli amministratori: Cass. 21 gennaio 1930 e App. Cagliari 11 luglio 1929, in Riv. dir. comm., 1930, p. 552-562, con nota di X. XXXXX, Azione sociale ed azione individuale in tema di responsabilità di amministratori di anonima.
210 In merito alla rilevanza dell’omissione, cfr., R. SACCO – G. DE NOVA, , Il contratto, Tomo I, Torino, 2004, p. 558; in giurisprudenza, di recente, App. Milano 11 luglio 2003, in Giur. It., 2003, p. 2099, «per integrare l’ipotesi del dolo omissivo non è sufficiente il semplice silenzio o la reticenza del contraente, richiedendosi che il comportamento passivo si inserisca in una condotta che si configuri, nel complesso, quale malizia o astuzia volta a realizzare l’inganno perseguito.».
È evidente, inoltre, come tale rimedio comporti costi per il cessionario dipendenti dall’iniziativa giudiziale, a differenza di quanto potrebbe accadere mediante le clausole negoziali di revisione e di aggiustamento del prezzo, di cui tratteremo oltre; valga ora notare che i rimedi convenzionali di riequilibrio del prezzo non richiedono di esperire domande giudiziali e, soprattutto, contengono criteri per la determinazione dell’ammontare del residuo prezzo che il cessionario, anche sulla base delle verifiche successive al closing, è tenuto a versare al cedente.
L’aspetto più problematico, tuttavia, a nostro parere, è dato dalla condotta del deceptus, ossia dai limiti entro cui l’affidamento del contraente che adduce il dolo della controparte può essere tutelato.
Nel caso di cui ci occupiamo, difatti, i contraenti, anche a mezzo dei consulenti di cui si avvalgono per la predisposizione e la cura dell’intera operazione di acquisizione, operano su di un piano di parità sostanziale e, soprattutto, mirano ad una rappresentazione, quanto al cedente, e ad una conoscenza, quanto al cessionario, il più possibile completa durante la fase delle trattative.
È estremamente rilevante la regola della correttezza durante lo svolgimento delle trattative, ponendosi tale fase come fondamentale per la formazione del consenso e la determinazione di elementi essenziali del contratto stipulando, ed in primis del prezzo.
Pertanto, come è stato evidenziato212, ai fini della configurabilità di una responsabilità precontrattuale nonché del fondamento di azioni giudiziali di annullamento per vizi del consenso ovvero di azioni di risarcimento per dolus incidens, non si potrà non tenere conto delle circostanze del caso concreto.
Ciò vale a dire che, oltre a dover considerare la conoscenza conseguita dal cessionario durante la fase delle trattative, occorrerà anche commisurare
211 X. Xxxx Trabucchi sotto 1439
212 X. XXXXXXX, Il dolo nei contratti: idoneità del mezzo fraudolento e rilevanza della condotta del deceptus, in Riv. dir. comm., 1993, pp. 347-398.
Sul presupposto, dunque, della necessaria valutazione relazionale del comportamento delle parti, è stato affermato che, ove le stesse si trovino a contrattare su di un piano di parità sostanziale, l’affidamento può essere tutelato solo di fronte a vere e proprie machinationes particolarmente convincenti, in quanto perpetrate con mezzi difficilmente smascherabili214.
Al contempo, in giurisprudenza si è ritenuto215, proprio sulla scorta dei criteri dell’ordinaria diligenza e delle condizioni soggettive del soggetto ingannato, che le dichiarazioni precontrattuali con le quali una parte cerchi di rappresentare la realtà nel modo più favorevole ai propri interessi, con riferimento all’affidamento che un’impresa può riscuotere sul mercato, non integrano gli estremi del dolus malus quando non sia ragionevole supporre che la controparte, nel contesto di luogo, tempo e persone, possa avere attribuito a quelle dichiarazioni un peso particolare.
Pertanto, in linea di principio, genericità e inattendibilità delle dichiarazioni rese dal cedente circa la solidità finanziaria della società bersaglio hanno fatto escludere alla Corte che fosse meritevole di tutela l’affidamento ingeneratosi nel cessionario.
213 Contra, Cass. 29 agosto 1991 n. 9227, in Corr. giur., 1992, fasc. 3, p.306, con nota di X. XXXXXXX, Annullamento per dolo di una compravendita di azioni avvenuta fuori borsa; in Le Soc., 1992, p. 763 ss., con nota di X. XXXXXXX, Raggiri e artifizi nella compravendita di azioni non quotate in borsa; in Riv. dir comm., 1994, p. 384-393, con nota di A. XXXXXXXX, Cessione di pacchetti azionari e dolo del venditore.
214 X. XXXXXXX, Il dolo nei contratti: idoneità del mezzo fraudolento e rilevanza della condotta del deceptus, in Riv. dir. comm., 1993, p. 397.
215 Cass. 1 aprile 1996 n. 3001, in NGCC, 1997, p. 377-386, con nota di P. SCARSO, Criteri distintivi tra dolus bonus e dolus malus, e in Corr. Giur., 1997, p. 81 ss., con nota di X. XXXXXXX, Cessione di quote sociali e dolus bonus del venditore.
2.2.6. Irrilevanza dell’errore sul valore?
Questione assai discussa è, stante la rilevanza economica delle caratteristiche dell’azienda strumentale all’attività della società le cui partecipazioni sono cedute, se tali elementi possano assurgere a parametro di determinazione delle qualità delle partecipazioni; da ciò discenderebbe che un errore sulle caratteristiche dei beni sociali potrebbe, a sua volta, tradursi in un errore sulle qualità delle partecipazioni cedute.
Qualora inoltre si ritenesse che il valore di un bene è una qualità dello stesso, deriverebbe che l’errore sul valore è errore sulle qualità del bene217 e, d’altra parte, occorrerebbe domandarsi quale rapporto possa esserci tra errore sul prezzo, oggetto del contratto ed errore sul valore.
È evidente peraltro che, come abbiamo notato più volte, anche il rimedio dell’annullamento per errore sulle qualità dell’oggetto della prestazione ex art. 1429 n. 2 c.c. potrebbe considerarsi residuale rispetto alle accennate esigenze delle parti di non risolvere il contratto, con i conseguenti effetti retroattivo e restitutorio.
216 Cass. 19 luglio 2007 n. 16031, citata.
217 X.XXXXX, Errore sul valore, giustizia contrattuale e trasferimenti ingiustificati di ricchezza alla luce dell'analisi economica del diritto, in Quadrim., 1992, p. 656-703; Cass. 29 agosto 1995 n. 9067, in Riv. dir. priv., 1996, p. 135 ss., con nota di X. XXXXXXXXXX, Vendita del pacchetto azionario di società in liquidazione per perdite; in Corr. Giur., 1995, p. 1152 ss., con nota di X. XXXXXXX, Vendita di azioni: l'errore di valutazione economica; Cass. 21 giugno 1996 n. 5773, in I Contr., 1997, 3, p. 321 ss., con nota di A. FONDRIESCHI, In tema di errore sul valore economico di quote; in Le Soc., 1997, p. 33 ss., con nota di
E. PAOLINI, Garanzie per vizi nella compravendita di partecipazioni sociali; in Corr. Giur., 1997, p. 352 ss., con nota di F. FRUMIGLI, La partecipazione sociale come "bene" distinto dalla quota del patrimonio sociale; in Foro it., 1996, c. 3383 ss., con nota di X. XXXXXXX, Cessione di quote di s.r.l. e consistenza patrimoniale della società; in Banca, borsa e tit. cred., 1997, p. 25-37, con nota di X. XXXXXXXX, Brevi note in tema di vendita di quota sociale ed errore sui motivi; A. XXXXXXXXX, Errore sul prezzo ed errore sul valore: due concetti distinti ma non ancora riconosciuti dalla giurisprudenza, nota a Cass. 25 marzo 1996 n. 2635, in Giur. it., 1997, p. 476 ss.; X. XXXXXXXXXXX, Brevi note in tema di tutela dell'acquirente di partecipazioni sociali, nota a Cass. 18 dicembre 1999 n. 14287, in Riv. not., 2000, p. 993-1000; A. RICCI, Errore sul valore e congruità dello scambio contrattuale, in Contr. Impr., 2001, p. 987; Trib. Napoli 11 marzo 2002, in I Contr., 2002, 12, p. 1137 ss., con nota di G. CAPILLI, Cessione di quote sociali e tutela dell'acquirente; in NGCC, 2003, p. 138-148, con nota di X. XXXXXX, In tema di garanzie del cedente e di oggetto del contratto nella cessione di quota di s.r.l..
Innanzitutto, è da chiarire la rilevanza giuridica del valore economico o di scambio di un bene.
Occorre, al riguardo, aver presente che la disciplina in tema di errore tutela, da un canto, la falsa rappresentazione mentale di un contraente per assicurare la coerenza tra autonomia privata e effetti del contratto, ma dall’altro deve necessariamente circoscrivere gli errori apprezzabili, al fine di impedire che la tutela di una parte determini un danno ingiustificato all’altra218.
Sono unanimi e costanti in dottrina e in giurisprudenza le affermazioni secondo cui il valore non è una qualità del bene219, ma un elemento estrinseco al bene stesso, e cioè la quantità di denaro che, a seconda del mercato, è possibile ottenere scambiando la cosa o la prestazione220; al tempo stesso, come anzidetto, la valutazione dell’economicità e della convenienza di un’operazione di scambio attiene alla sfera dei motivi, del tutto soggettivi, delle parti contraenti.
Ponendosi dunque il valore economico del bene quale elemento estraneo al contratto, l’errore sullo stesso non è giuridicamente rilevante né può fondare un’azione di annullamento del contratto per vizio del consenso221; d’altro canto, l’economicità dello scambio non è sindacabile dal giudice, né vi sono rimedi che permettono la riconduzione ad equità delle prestazioni222.
Non muta i termini del problema il fatto che il valore possa essere determinato con riferimento non solo alle caratteristiche del bene venduto, ma
218 X. XXXXXXX, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975, pp. 41-43.
219 Cass. 9067 del 1995, citata; Trib. Milano 14 settembre 1992, in Vita not., 1992, p. 1499-1504; sul perché il contratto di cessione di partecipazione non è un contratto aleatorio: Trib. Milano 27 febbraio 1992, in Xxx. xxx., 0000, x. 000-000; in Giur. It., 1992, p. 601 ss., con nota di O. CAGNASSO, Trasferimento delle partecipazioni sociali, contratto aleatorio e rescissione per lesione e in Le Soc., 1993, p. 511 ss., con nota di X. XXXXX, Cessione di partecipazioni sociali e di aziende. Analogie e differenze.
220 R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto, Tomo I, Torino, 2004, p. 517; X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, pp. 790-791.
221 X. XXXXXXXXX, Vendita di azioni e garanzia per evizione, nota a App. Milano 5 luglio 1935, in Banca, borsa e tit. cred., 1937, p. 96; X. XXXXXX-PAVONI, In tema di azioni e quote di società: vendita di aliud pro alio?, nota a Cass. 28 agosto 1952, in Banca, borsa e tit. cred., 1953, p. 156; X. XXXXXXX, Vendita di azioni: l'errore di valutazione economica, nota a Cass. 29 agosto 1995 n. 9067, in Corr. Giur., 1995, p. 1152 ss..
222 Contra, X. XXXXX, Errore sul valore, giustizia contrattuale e trasferimenti ingiustificati di ricchezza alla luce dell'analisi economica del diritto, in Quadrim., 1992, pp. 656-703, il quale, in un’ottica di analisi economica del diritto e dunque di valutazione della preminenza dell’equità e della giustizia contrattuale a scapito dell’autonomia privata, si pone il problema dell’eventuale rilevanza giuridica dell’errore sul valore, qualora sia il riflesso di un errore sulle qualità del bene oggetto di trasferimento.
Pertanto, l’errore sul prezzo, ove non sia errore ostativo226, non è sempre rilevante, potendo configurarsi un errore di calcolo, se consiste in una semplice operazione aritmetica errata, ovvero un errore sul xxxxxx000.
Tale ultima ipotesi non è così scontata, in quanto non è pacifica l’idea che il prezzo, quale corrispettivo dell’alienazione di un bene, sia espressione del suo valore. Se prezzo è corrispettivo della prestazione dell’altro contraente, non è pacifico possa essere controvalore del bene espresso in denaro, perché ciò equivarrebbe ad affermare che un bene possa avere un valore intrinseco. Al contrario, il concetto di valore di un bene è relazionale e la determinazione dello stesso è del tutto soggettiva.
L’errore sul prezzo, dunque, fonderà l’azione di annullamento del contratto, se si concreta sulla quantità ed è essenziale e riconoscibile.
223 D antica dal 1935!!!!!
224 X. XXXXXXX, Errore di valutazione economica, causa del contratto e giudizio di buona fede, in Riv. dir. comm., 1978, p. 303 ss.; Id., “Essenzialità” dell’errore, previsioni economiche e disciplina del contratto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 872 ss..
225 G. ALPA, Appunti sulla nozione di «prezzo», in Giur. Comm., 1982, pp. 623-625; X. XXXXXX, Il prezzo nella vendita di partecipazioni azionarie, in Riv. soc., 1991, pp. 750-771 e in Compravendite internazionali di partecipazioni societarie, a cura di X. Xxxxxxx, Milano, 1990, p. 65-81.
226 R. SACCO – G. DE NOVA, Il contratto, Tomo I, Torino, 2004, p.498 ss..
227 Trib. Milano 11 aprile 1935; X. XXXXXXXXX, Incongruità dello scambio ed errore sul prezzo, in Riv. dir. priv., 1999, p. 617-639.
Da ultimo, analizzeremo tra le cautele negoziali le conseguenze giuridiche del fatto che, in definitiva, il prezzo è determinato per relationem, ossia sulla base delle caratteristiche del patrimonio aziendale, anche come risultanti dalla perizia allegata al contratto.
Al riguardo, autorevole dottrina notava già nel 1936228 come, in tale ipotesi, non possa negarsi alle parti il diritto di ottenere una variazione nel prezzo o lo scioglimento del contratto, tutte le volte in cui si sia trascurato un elemento che, in base alla volontà contrattuale, deve ritenersi decisivo al fine della determinazione del prezzo stesso229.
2.3. Rimedi legali e cautele pattizie a confronto.
La disamina delle posizioni affacciatesi in dottrina ed in giurisprudenza dimostra, a nostro parere, abbastanza chiaramente quanto la tecnica contrattuale dei contratti di acquisizione possa essere la risposta alle esigenze economiche delle parti contraenti.
È evidente, peraltro, come il tentativo di impostare a priori le eventuali controversie tra le parti, mediante apposite clausole, contribuisca alla certezza ed alla speditezza dei traffici giuridici; ciò è premiante nel contratto di cui ci occupiamo, per i risvolti pratici negativi conseguenti ad un’eventuale risoluzione del contratto, con effetto retroattivo delle prestazioni già eseguite.
La mancanza di cautele pattizie nel testo contrattuale, d’altra parte, espone entrambe le parti al rischio dei ritardi di un giudizio civile; al contrario, è interesse delle stesse, qualora sorga una controversia, che sia decisa nel più breve tempo possibile.
Inoltre, non è escluso dalla nostra giurisprudenza che alcuni dei rimedi cui abbiamo fatto cenno possano essere invocati cumulativamente tra loro
228 X. XXXXX, Incidenza delle obbligazioni sociali nei rapporti tra cedente e cessionario di quota sociale, nota ad App. Bologna 21 novembre 1935, in Foro it., 1936, c. 712-720.
229 Cfr., infra, cap. 3.
dall’acquirente, esponendosi il cedente, in tal modo, a richieste pressanti ed onerose230.
Se si tiene conto del fatto, poi, che generalmente le controversie si accentrano sulla determinazione del corrispettivo della cessione, appare ancora più evidente quanto risulti efficiente invocare rimedi già predisposti nel contratto.
Ci occuperemo in seguito della compatibilità con le regole del nostro ordinamento di un’eventuale clausola cosiddetta dell’exclusive remedy, ovvero la previsione che il rimedio predisposto dal contratto possa essere l’unico invocabile dal cessionario.
Al riguardo, valga sin d’ora la notazione secondo cui si può pensare di apprestare tutela convenzionale alle parti contraenti soltanto qualora ricorrano una serie di presupposti, ovvero che la volontà non sia affetta da vizi del consenso, che non ricorrano ipotesi di aliud pro alio, per le quali è nel diritto del cessionario di ottenere la risoluzione ex tunc del contratto, e che le rappresentazioni rese dal cedente siano veritiere e non abbiano indotto il cessionario in errore.
Sussistendo tali requisiti, anche di validità del contratto, sarà possibile pensare che le parti invochino le cautele negoziali con la sostanziale funzione di ripristinare l’equivalenza economica tra le prestazioni poste a loro carico.
Sarà dunque essenziale soffermarci sull’ammissibilità di clausole di irresolubilità dell’accordo, accompagnate da clausole di rinegoziazione delle condizioni economiche dello scambio.
Questione cruciale della contrattazione, difatti, non è altro se non la determinazione e la corresponsione del prezzo, secondo modalità che assicurino al cedente di incassare il corrispettivo ed al cessionario di versare il giusto prezzo.
Come anticipato, trattando del rischio economico insito nel contratto de
qua, è interesse delle parti riequilibrare l’equità dello scambio, prevedendo modalità con cui possa dirsi giusto ed equo, alla luce delle loro valutazioni, il
prezzo corrisposto dall’acquirente in base alle caratteristiche dell’azienda indirettamente acquistata.
231 X. Xxxx Trabucchi sub. art. 2041 c.c.
CAPITOLO III
ALLOCAZIONE CONVENZIONALE DEL RISCHIO CONTRATTUALE
3.1. Rischio economico e rischio giuridico.
Il contratto di acquisizione pone la difficoltà dell’allocazione del rischio legato alla possibile diseguaglianza economica tra i valori delle prestazioni corrispettive.
In particolare, la stesura del testo contrattuale impone di considerare la ripartizione del rischio implicito nella possibile divergenza tra realtà e rappresentazione della stessa, al fine di distribuire tra le parti il danno che potrebbe prodursi qualora l’errore impedisse la realizzazione degli interessi di entrambe.
Al riguardo, abbiamo già evidenziato come non trovi fondamento nel nostro ordinamento la tutela dell’errore vizio con riferimento al valore delle partecipazioni232, in quanto, sebbene riconoscibile dalla controparte, esso non ricade su un requisito essenziale dell’oggetto del contratto.
La possibile divergenza di valori delle prestazioni, cui i contraenti si espongono nella sottoscrizione del sale and purchase agreement, è certamente diverso dal classico rischio234 di inadempimento delle prestazioni dedotte in
232 Cfr., supra, par. 2.2.6.
233 X. XXXXXXX, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975, p. 1 ss..
234 X. XXXXX, Del rischio e del pericolo nelle obbligazioni, Padova, 1934, pp. 49-50, ove in sintesi anticipa l’analisi della monografia circa la predicabilità del rischio dell’impossibilità della prestazione con riferimento alle obbligazioni e non al contratto, poiché il carattere della commutatività di un’obbligazione non è proprio esclusivamente dei rapporti obbligatori ex contractu.
contratti sinallagmatici di durata, a prestazioni periodiche o continuative o ad esecuzione differita.
Entrambi i casi, tuttavia, sono accomunati dalla soluzione di una questione posta a monte, ossia la tutela giuridica dell’equilibrio economico del negozio e del rapporto di valore tra prestazione e controprestazione.
Tale questione, per il profilo dell’esigibilità delle prestazioni corrispettive, riguarda il verificarsi di circostanze straordinarie ed imprevedibili tali da determinare una sopravvenuta onerosità, eccessiva rispetto all’alea normale del contratto, ai sensi dell’art. 1467 c.c..
D’altra parte, com’è noto, la stessa evenienza può essere fronteggiata a mezzo del rimedio legale dell’offerta di riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, ad opera del contraente che subisce la domanda di risoluzione del contratto, ovvero a mezzo della rinegoziazione dell’ammontare delle prestazioni.
È evidente, dunque, come tale disciplina concerna il verificarsi di sopravvenienze che aggravano il sacrificio imposto a una delle parti ovvero diminuiscono l’utilità che le arreca, in casi di contratti a prestazioni corrispettive di durata o periodica o ad esecuzione differita; si tratta di un’alterazione ex post dell’equilibrio economico del sinallagma, dovuto ad eventi imprevedibili e straordinari rispetto all’alea normale, durante la pendenza dell’adempimento.
Per il caso che ci occupa, invece, l’equilibrio economico del contratto concerne l’equivalenza di valore tra la prestazione traslativa del cedente e quella pecuniaria del cessionario, equivalenza intesa dai contraenti come ancorata ai
235 E. ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, pp. 1015-1016.
presupposti di fatto e di diritto su cui è stata compiuta la valutazione dell’azienda e dunque la commisurazione del prezzo.
È palese, pertanto, che trattasi – come più volte accennato – della rilevanza giuridica di circostanze preesistenti al contratto e tenute in considerazione dalle parti nella determinazione del corrispettivo.
Calato nel caso di specie, tale principio, ormai unanime in dottrina e giurisprudenza237, è calzante, dal momento che, come detto, sono vari i criteri di determinazione del valore di un’universalità dinamica come l’azienda e, sebbene si discorra di valore reale delle partecipazioni sociali238, la valutazione è pur sempre legata alla singola e specifica contrattazione239.
In altri termini, nella creazione di un assetto di interessi, ogni contraente è naturalmente portato a comparare il costo e il rendimento della prestazione; pertanto, in termini generali, la tutela dell’interesse di una parte si
236 X. XXXXXXX, Eventi prevedibili, limite del rischio assunto e risoluzione del contratto per inesigibilità dell’adempimento, in Rischio contrattuale e autonomia privata, a cura di G. ALPA, X. XXXXXXX, E. ROPPO, Napoli, 1982, pp. 376-384.
238 Cfr., supra, par. 1.2.1..
239 Circa l’inadeguatezza del criterio del valore di mercato, X. XXXXXXX, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975, p. 354 ss..
240 X. XXXXXXX, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1948, p. 281-282.
Vorremmo pertanto evidenziare la comunanza di problematiche circa la gestione del rischio economico della divergenza di valore tra prestazioni corrispettive, sia nell’ipotesi di contratti di durata – per il caso di circostanze sopravvenute che alterino l’economia dell’affare – sia nella differente ipotesi di contratti ad esecuzione istantanea – per il caso in cui si accerti che parametri cui è stato commisurato il corrispettivo siano inesistenti, infondati ovvero diversi rispetto alla rappresentazione degli stessi nel corso delle trattative e/o nel testo contrattuale – .
Nell’un caso, il legislatore circoscrive la rilevanza dell’avvenimento sopravvenuto ai requisiti di straordinarietà, imprevedibilità (cd. factum principis) e estraneità all’alea normale del contratto.
Nell’ipotesi che analizziamo, invece, l’equilibrio economico tra le prestazioni potrebbe essere alterato, in sostanza, dall’accertamento ex post – rispetto alla conclusione del contratto commutativo ad esecuzione istantanea – della non veridicità delle caratteristiche dell’azienda, conosciute dal cessionario nel corso delle trattative e, eventualmente, esposte e dichiarate sussistenti dal cedente nel testo contrattuale.
Come abbiamo cercato di dimostrare nei paragrafi precedenti, peraltro, di per sé tale rischio graverebbe esclusivamente sul cessionario.
3.2. Cautele pattizie o clauses: ratio, generalità, tipologie e contenuti.
Nella prassi, dunque, il contratto di acquisizione viene corredato di cautele – dette anche clauses – con funzione descrittivo-dichiarativa e funzione dispositiva.
Le prime, dette representations, consistono in dichiarazioni del venditore in merito alle partecipazioni cedute e a fatti, circostanze e aspetti della società;
000 X. XXXXX, Xxxxxx generale delle obbligazioni, Milano, 1953, p. 192 ss..
le seconde, dette warranties, determinano un regime convenzionale di ripartizione dei rischi, al verificarsi di determinate circostanze dopo la conclusione del sale and purchase agreement e/o l’esecuzione a mezzo del closing.
Per queste ragioni definiamo le representations come cautele dichiarative, a differenza delle warranties, che invece preferiamo indicare come cautele negoziali di garanzia; queste ultime, infatti, hanno certamente fonte convenzionale e, sebbene ne sia discusso l’inquadramento teorico, al verificarsi dell’evento in esse indicato conseguono obblighi a carico del cedente, quantomeno di tipo indennitario o risarcitorio243.
Sia representations che warranties si distinguono in legal, o legali, e business, o patrimoniali245, in base al criterio di ciò che costituisce oggetto di dichiarazione o di garanzia.
242 Cfr., infra, par. 3.5..
244 E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da X. Xxxxxxx, Vol. I, Torino, 1999, p. 291.
245 X. XXXXX – X. XXXXXXX, La vendita garantita delle partecipazioni sociali, Padova, 1997, p. 292 ss.; B. COVA, Le dichiarazioni e garanzie, in I contratti di acquisizione di società ed aziende, a cura di AIGI, Milano, 2007, p. 479 ss.; XXXXXXX F., Acquisizioni di società e di pacchetti azionari di riferimento: le garanzie del venditore, in Dir. comm. internaz., 2007, p. 293-324; P. CASELLA, I due sostanziali metodi di garanzia al compratore, in Compravendite internazionali di partecipazioni societarie, a cura di X. Xxxxxxx, Milano, 1990,
p. 129 ss.; X. XXXXX, Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2006, p. 1-24; A. XXXX, Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 332; X. XXXXXXXXX – X. XXXXXX, Clausole di garanzie nei trasferimenti di aziende come oggetto immediato o mediato, in Riv. not., 1997, 6, pp. 1400 e 1406; X. XXXXXX-XXXXXXXXXX, Garanzie nella compravendita di pacchetti azionari e di imprese, Milano, 2006, p. 93 ss.; C. D'XXXXXXXXXX, Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità; in Riv. not., 2005, p. 80.
Le seconde, invece, riguardano le caratteristiche economiche e patrimoniali della società, ovvero dell’oggetto indiretto e mediato del contratto247, e a loro volta si distinguono in sintetiche e analitiche, a seconda della genericità o specificità rispetto alle voci di bilancio248.
Quanto alla redditività della società, la prassi conosce altresì business clauses che contengono promesse e garanzie di un livello di rendimento del profitto dell’attività economica esercitata, con riferimento ad un periodo di tempo, successivo al closing, prestabilito dalle parti.
Ci occuperemo oltre dell’estremamente dibattuto tema della natura delle warranties, nonché dei discutibili riflessi delle stesse sulla causa e sull’oggetto del contratto di acquisizione; valga tuttavia sin d’ora la considerazione secondo cui, a prescindere dalla soluzione dell’inquadramento teorico, esse – anche qualora riproducano la disciplina legale – certamente assolvono alla funzione di specificare l’allocazione del rischio economico tra i contraenti, con l’assunzione a carico del venditore delle responsabilità e dei rischi conseguenti alle eventuali difformità delle partecipazioni e/o dell’azienda rispetto alle dichiarazioni rese ed alle garanzie prestate249.
Le legal clauses – sia representations sia warranties – hanno ad oggetto la regolare costituzione della società (cd. good standing della società), la piena titolarità del diritto ceduto, la percentuale di capitale rappresentata dalle partecipazioni cedute, l’assenza di diritti di terzi sulle partecipazioni e l’assenza
246 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXX, Clausole di garanzie nei trasferimenti di aziende come oggetto immediato o mediato, in Riv. not., 1997, 6, p. 1400.
247 Cfr., supra, nota 26.
248 Tutti
249 E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da X. Xxxxxxx, Vol. I, Torino, 1999, p. 291.
di clausole limitative della circolazione delle stesse250, nonché la qualità di partecipazioni interamente liberate – che non vincolano il cessionario al versamento di somme ulteriori –, la tipologia della partecipazione ed i diritti sociali in essa incorporati.
Evidentemente, posta la natura derogabile della disciplina delle garanzie legali del contratto di vendita, nulla esclude che, anche nel contratto di cui ci stiamo occupando, le parti possano convenire come warranty l’ampliamento ovvero la restrizione di tali garanzie251; d’altra parte, anche la mera riproduzione delle garanzie legali facilita il riscontro dell’inadempimento del venditore nonché la ricostruzione della volontà contrattuale252.
Le business representations, a loro volta, indicano requisiti economici, patrimoniali e contabili, che sono altresì parametri di determinazione del prezzo di cessione; le business warranties, invece, suppliscono alla evidenziata carenza di tutela del cessionario riguardo alla situazione economica e finanziaria della società e, in genere, a qualsiasi elemento che sia stato determinante della negoziazione ovvero influente sulla quantificazione del corrispettivo253.
È palese, peraltro, che il contemperamento degli interessi delle parti – del cessionario al versamento del giusto prezzo e del cedente alla permanenza di un vincolo di garanzia per tempi ragionevolmente brevi – può essere raggiunto
250 Clausole di gradimento, clausole di prelazione, propria o impropria, patti di opzione, clausole di take along o piggy back; Eventuale natura reale del rimedio a favore dei soci prelazionari
251 In tal senso A. XXXX, Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 345; X. XXXXX, Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2006, p. 216-221, affronta la problematica della necessità della esplicitazione della volontà di modifica della garanzia legale o se la stessa possa essere desunta anche implicitamente.
252 E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da X. Xxxxxxx, Vol. I, Torino, 1999, p. 296; A. XXXX, Il contratto di acquisizione di partecipazioni societarie, Milano, 2007, p. 334-335, il quale altresì precisa che la garanzia di piena titolarità e disponibilità delle partecipazioni «può assolvere la funzione di attestare e provare che al momento del contratto il compratore effettivamente ignorasse che i titoli non fossero di proprietà del venditore e di rendere conseguentemente immediato ed incontestabile il suo diritto di risolvere il contratto e, soprattutto, di invocare i rimedi risarcitori.»; Proverbio p. 43.
253 E. PANZARINI, Cessione di pacchetti azionari: il contenuto delle clausole di garanzia, in I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario, Trattato diretto da X. Xxxxxxx, Vol. I, Torino, 1999, p. 301 ss..
Come già anticipato, si tratta di recepire, quantomeno formalmente, la tradizione anglosassone di redazione di contratti autosufficienti o self explanatory, sebbene ciò contrasti con l’impianto codicistico, che è fondato sul principio dell’integrazione legale del contenuto contrattuale255.
3.3. Doveri e diritti precontrattuali: scambio di informazioni,
due diligences e representations.
Si sogliono denominare representations le clausole, talvolta collocate nelle premesse del testo contrattuale, in cui il venditore rende dichiarazioni di scienza, a titolo di verità256, circa le partecipazioni cedute (legal) e la situazione economica, contabile e finanziaria della società (business).
Prima di esaminare nel dettaglio funzione e natura della descrizione delle caratteristiche delle partecipazioni sociali e delle condizioni della società, è opportuno delineare i limiti allo scambio di informazioni tra cedente e cessionario nel corso delle trattative.
In sede di conclusione del sale and purchase agreement il cessionario dovrebbe già essere a conoscenza della pressoché totalità dei dati contenuti nelle representations, grazie all’attività conoscitiva di indagine compiuta dai suoi consulenti.
Occorre verificare, pertanto, quale valenza giuridica assuma la trasposizione nel testo contrattuale di dichiarazioni del cedente in merito alle informazioni e ai dati raccolti dal cessionario durante le negoziazioni.
254 X. XXXXX – X. XXXXXXX, La vendita garantita delle partecipazioni sociali, Padova, 1997, p. 332, i quali precisano che, in relazione a tutte queste garanzie, è necessario disciplinare: «la natura giuridica, il regime delle conseguenze derivanti dalla loro violazione ed il quantum di responsabilità, i correttivi da ambo le parti (quanto al venditore per limitare tali responsabilità, quanto al compratore per essere sicuro di essere manlevato), il confine temporale entro il quale residua la garanzia e le modalità di esercizio di tale obbligazione di garanzia.».
256 Distinzione tra a titolo di verità e a titolo di ragione nella nota della voce enc dir di Xxxxxxxxxxx
È noto come, nel nostro ordinamento, viga la regola legale di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative, dalla quale sono fatti discendere doveri di condotta e di informazione257, la cui violazione – anche in termini di reticenza e omissione – può configurare responsabilità precontrattuale258.
Nel caso che ci occupa, inoltre, è rilevante il riconoscimento dottrinale dell’esperibilità dell’azione di danni da responsabilità precontrattuale – nei limiti del cosiddetto interesse negativo – non soltanto nell’ipotesi di recesso ingiustificato dalle trattative, ma anche qualora le trattative siano proseguite ed il contratto sia stato concluso259. Tale richiesta di risarcimento, difatti, è cumulabile con altri rimedi a disposizione del cessionario e, ove questi non miri alla risoluzione del rapporto contrattuale, contribuisce al ripristino dell’equità dello scambio tra i contraenti.
Non si può tralasciare di considerare, poi, che i negoziati sono volti alla conclusione di un contratto inquadrabile come vendita, tipo per il quale la disciplina legale delinea sia la rilevanza della reticenza dolosa del venditore sui vizi del bene oggetto di cessione sia la limitazione di responsabilità dell’alienante per vizi noti al compratore.
Da tali elementi emerge prima facie la necessità di conciliare l’osservanza della correttezza nelle trattative, che imporrebbe oneri di informazione in capo al venditore, con l’interesse dell’acquirente ad ottenere le più dettagliate
257 X. XXXXXXX, voce Responsabilità precontrattuale, in Enc. dir., Vol. XXXIX, Milano, 1988, p. 1270 ss.; X. XXXXX, Xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 177 ss..
258 X. XXXXX, Il contratto, Milano, 2001, p. 175-177.
259 X. XXXXX, Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2006, p. 91-93.
260 X. XXXXX, Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2006, p. 97.
Innanzitutto, occorre verificare quali doveri di informazione gravino sul potenziale cedente e quali diritti di conoscenza spettino al potenziale cessionario.
La valutazione non può riguardare esclusivamente l’ampiezza di tali doveri e diritti con riferimento ai criteri di correttezza e buona fede nelle trattative, ma deve necessariamente tenere conto delle peculiarità del bene oggetto di scambio e del fatto che, al fine del reperimento delle informazioni, potrebbero essere coinvolti soggetti diversi dal cedente.
È stato efficacemente evidenziato262 come siano da contemperare sia gli interessi del cessionario, che non si determinerebbe all’acquisto della totalità o della maggioranza delle partecipazioni di una società se non ricevesse informazioni ulteriori a quelle disponibili pubblicamente, sia gli interessi di ciascun socio alla massimizzazione del valore di mercato delle proprie partecipazioni sia, infine, l’interesse sociale alla non divulgazione di notizie riservate.
261 Vedremo che tale considerazione vale anche per il caso in cui il cessionario intenda invocare i rimedi derivanti dalle warranties, per quella posizione dottrinale e giurisprudenziale che inquadra queste ultime quali promesse di qualità delle partecipazioni.
262 X. XXXXXX, Trattative, due diligence ed obblighi informativi delle società quotate, in Banca, borsa e tit. cred., 2004, p. 256.
263 X. XXXXX, Le garanzie «patrimoniali» nella vendita di partecipazioni azionarie di controllo: qualificazione giuridica e termini di prescrizione, in Riv. soc., 2003, p. 415.
Gli amministratori godono di discrezionalità, sia nella individuazione delle informazioni da divulgare sia nel giudizio comparativo tra esigenze sociali di riservatezza e interesse del singolo socio alla valorizzazione della propria partecipazione. Inoltre, la scelta degli amministratori, disponibili o contrari all’esperimento della due diligence, è legittima, purché ragionevolmente motivata e ponderatamente assunta rispetto alla protezione dell’interesse sociale 265.
Sussistono, dunque, limiti legali alla divulgazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nei documenti sociali pubblicamente consultabili, tra i quali il bilancio e le annesse relazioni esplicative, regolarmente depositati presso il Registro delle imprese competente per territorio.
Nel corso delle trattative, pertanto, quanto il venditore non è tenuto a fornire all’acquirente tutte le informazioni inerenti alla società, nei medesimi limiti al potenziale cessionario è concesso l’esperimento delle due diligences.
Ciò implica che la due diligence non potrà essere approfondita266 e il venditore – anche per il tramite degli amministratori – potrà rifiutarsi di trasmettere informazioni sulla società target.
A fronte, dunque, del problema teorico relativo ai limiti ai doveri di informazione nel corso delle trattative nonché all’accesso ai dati conoscibili per ciascun contraente267, nel caso che ci occupa sono punto di riferimento le esigenze di tutela dell’interesse sociale alla riservatezza di informazioni relative all’andamento della società.
264 Si distingue la due diligence tra on site e in data room, a seconda che le indagini si svolgano presso la sede della società target ovvero in un locale, ove sono appositamente predisposti i documenti di cui il compratore ha interesse ad acquisire la conoscenza
265 X. XXXXXX, Trattative, due diligence ed obblighi informativi delle società quotate, in Banca, borsa e tit. cred., 2004, pp. 258-259
266 V. giurisprudenza e dottrina tedesche in Xxxxxxxxx p. 337.
267 X. xxxxx nota 158 di pag. 98
Il potenziale acquirente potrebbe decidere di impostare la due diligence con la previa sottoposizione di una serie di quesiti – la cosiddetta check list – al fine di raccogliere dal cedente informazioni su quegli aspetti patrimoniali della società che ritenga maggiormente rilevanti.
Tale prassi comporta che il venditore potrebbe non essere tenuto a fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste dall’acquirente, ma certamente è tenuto a dare risposte complete e veritiere, per l’affidamento specifico ingenerato nel cessionario; quest’ultimo si precostituirebbe la prova – almeno al fine dell’interpretazione del testo contrattuale – circa la rilevanza di determinate circostanze prese in considerazione per la conclusione dell’acquisizione.
All’opposto, si sta diffondendo la prassi del sell side due diligence o vendor due diligence, ovvero una attività di indagine del cedente compiuta sulla società bersaglio, al fine o della mera conoscenza, con rilevanza esclusivamente interna, ovvero dell’elaborazione di un documento (cd. due diligence report) da sottoporre al cessionario. Esso ha le medesime conseguenze, sul piano precontrattuale, dello scambio di informazioni conseguente alle richieste e alle indagini promosse nel corso delle trattative.
In definitiva, sono labili i confini non solo tra rifiuto legittimo del cedente e reticenza dolosa giuridicamente rilevante, ma anche tra informazioni raccolte dal cessionario per formarsi il convincimento circa l’economicità dell’operazione di acquisizione, replica dei medesimi dati in sede di representations e rilevanza giuridica di tale conoscenza, quale preclusione all’esperimento della garanzia per vizi e all’ottenimento di risarcimenti o indennizzi con riferimento a fatti noti o riconoscibili268.
Lo scambio di informazioni, dunque, rileva innanzitutto sul piano della responsabilità precontrattuale; in virtù della ripetizione di dati ed informazioni
268 Particolarmente interessante è notare la correlazione nel sistema anglosassone tra indagini di parte, disclosure e garanzie prestate dal cedente; al riguardo, XXXXX D. - XXXXXXX R., Due diligence, disclosures and warranties, Londra, 1992, p. 45, ove si precisa: «there is a certain relationship between these three elements (investigation, disclosure, warranties), on which the negotiating parties must try and reach agreement. The more information the seller has supplied and the more opportunities the buyer has been offered to carry out his own investigations, the less reason or willingness there will be on the part of the seller to give warranties to the buyer and vice versa.».
da parte del cedente nel testo contrattuale, poi, le representations acquistano rilevanza negoziale, potendo precludere rimedi legali e convenzionali all’acquirente.
È da notare infatti che, qualora si condividesse la posizione dottrinale secondo cui le warranties sono promesse di qualità delle partecipazioni cedute, la regola desumibile dagli artt. 1489 e 1491 x.x. xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx all’acquirente si applicherebbe anche all’esperimento dei rimedi convenzionali, stabiliti dalle parti per violazione delle garanzie medesime269. E’ noto, tuttavia, che la conoscenza dell’acquirente non si può presumere ma deve essere provata dal venditore, con la cd. due diligence defense, che potrebbe essere facilitata proprio dai contenuti dettagliati delle representations e degli allegati. Tra questi ultimi assume particolare rilievo la disclosure letter, allegata anch’essa al contratto, con cui il venditore comunica all’acquirente circostanze relative alla società, precostituendosi la prova della ingenerata conoscenza in capo all’acquirente.
D’altra parte, in caso di dolo perpetrato dal cedente, la conoscenza conseguita dal cessionario non sarebbe meritevole di tutela.
È stato altresì proposto l’inserimento nel contratto di acquisizione di una deroga convenzionale alla rilevanza della conoscenza in capo all’acquirente, la cd. disclaimer clause, con la previsione che tali informazioni, anche di circostanze difformi rispetto alle prospettazioni del cedente, non pregiudichino alcuno dei diritti scaturenti dal contratto270 o quantomeno non escludano l’obbligazione di indennizzo conseguente ad una warranty.
Da ultimo, restano da valutare le possibili conseguenze del mancato esperimento o dell’incompletezza della due diligence.
La questione muove dalla nozione di riconoscibilità del vizio, di cui all’art. 1491 c.c., quale causa legale di esclusione della garanzia gravante sul
269 X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, p. 337-339; al riguardo, è stato invocato anche il divieto di venire contra factum proprium, in virtù del quale la conoscenza acquisita dal compratore impedirebbe a costui di far valere i diritti che le cautele gli attribuiscono.
270 X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, p. 339.
venditore. Sebbene sia discusso se la facile riconoscibilità debba essere valutata oggettivamente o soggettivamente, in dottrina e in giurisprudenza271 pare ormai pacifico che a carico dell’acquirente sussista un onere di diligenza minima nella scoperta del vizio, secondo il principio di autoresponsabilità272.
Conseguentemente, non può ritenersi che la due diligence sia un comportamento dovuto, in ragione della complessità dell’oggetto dell’acquisizione e della varietà e difficoltà di riscontro dei suoi possibili vizi. Pertanto, il mancato esperimento dell’indagine potrà esporre l’acquirente a pregiudizi, di natura prettamente economica, derivanti dalla minor conoscenza della società da acquisire.
Quanto, invece, al caso della due diligence parziale per negligenza, vi è chi addossa al cessionario la responsabilità per colpa e per inosservanza dell’obbligo precontrattuale di informarsi, secondo i princìpi della buona fede273.
In sostanza, l’esperimento della due diligence, anche incompleto, lascia immutati i rapporti tra doveri e diritti di informazione precontrattuale nel corso delle trattative, ispirati alla buona fede e all’onere, per ciascuna parte, di attivarsi al fine di reperire le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del contratto da concludere275, nei limiti delle informazioni di cui il cedente può disporre, anche per il tramite degli amministratori.
Occorre da ultimo soffermarsi sulla paternità dei dati forniti all’acquirente in merito alla situazione patrimoniale della società276, in quanto il
271 A. LUMINOSO, La compravendita, Torino, 2003, p. 279-280; x. Xxxx Trabucchi sotto 1489
272 X. XXXXXXXXX, voce Autoresponsabilità, in Enc. dir., Vol. IV, Milano, 1959, p. 452-465.
273 X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, pp. 351-352.
274 X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, pp. 352-354.
275 X. XXXXX, Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2006, pp. 98-99.
276 Al riguardo, X. XXXXX – X. XXXXXXX, Due diligence, disclosures and warranties, Londra, 1992, pp. 12- 14, ove si precisa che «aside from documents and other information furnished directly by the seller or, with the
venditore, certamente socio della stessa, potrebbe non esserne amministratore; pertanto potrebbe darsi il caso del cedente che abbia partecipato alla stesura del bilancio in qualità di amministratore ovvero che abbia preso parte all’assemblea di approvazione dello stesso, con le annesse varianti circa l’espressione del voto. Si noti che le osservazioni che seguiranno riguardano sia il profilo della responsabilità precontrattuale sia quello della responsabilità per non veridicità delle dichiarazioni di scienza, qualunque sia l’inquadramento teorico che delle
stesse si voglia condividere.
Nel primo, pur non gravando sul cedente l’onere di redigere la situazione patrimoniale, potrebbero ravvisarsi profili di colpa se, per negligenza, imprudenza o imperizia, esponesse i dati risultanti dal bilancio in modo non veritiero e, conseguentemente, causasse un falso affidamento in capo al cessionario; d’altro canto, sussisterebbe certamente dolo se il venditore presentasse un bilancio della cui falsità fosse consapevole.
Nel secondo caso, invece, tenuto conto della reperibilità del bilancio pubblicato e, dunque, della esigibilità del dovere di informazione in capo al cessionario, si potrebbe ritenere il venditore esente da responsabilità, a meno che la scoperta dell’esposizione non veritiera del cedente avesse richiesto l’adozione di criteri interpretativi complessi da parte dell’acquirente.
Per l’ipotesi, invece, del socio amministratore, è indiscutibile la responsabilità di costui per la presentazione di un bilancio illegittimamente redatto dall’organo gestorio.
seller’s co-operation, by management of the business being acquired, various independent sources exist for supplementary information, information to prepare for discussions, to the time when the seller can be expected to respond to information requests, and information for the purpose of confirming and verifying data the seller has furnished directly.» e si indicano quali ulteriori fonti di informazioni registri pubblici riguardanti la società, i suoi bilanci, i rapporti con Pubblica Amministrazione e Fisco.
277 X. XXXXX, Struttura e funzioni delle clausole di garanzia nella vendita di partecipazioni sociali, Milano, 2006, pp. 101-104.
3.4. Cautele dichiarative o representations.
Occorre anzitutto chiarire che il dibattito circa la natura delle dichiarazioni rappresentative prescinde dalla ubicazione nelle premesse o nel corpo del testo contrattuale279, in virtù del principio dell’interpretazione sistematica della volontà contrattuale (art. 1363 c.c.).
Abbiamo già evidenziato come le stesse ripetano le informazioni – rilevanti sul piano della responsabilità precontrattuale – fornite dal venditore nel corso delle trattative, anche a mezzo degli amministratori, e servano ad attribuire rilevanza negoziale ai medesimi dati, ponendosi quale eventuale preclusione ai rimedi spettanti all’acquirente.
Si può affermare che, nel nostro ordinamento, representations equivalgano a dichiarazioni di scienza, ossia ad atti giuridici con cui il dichiarante afferma di essere a conoscenza di un fatto del passato o descrive i termini di una situazione che dichiara di aver preso in esame; la dottrina esemplifica tale seconda ipotesi proprio con il caso di inventari, rendiconti, bilanci e perizie280.
Le dichiarazioni del cedente non consistono nella promessa di un suo futuro comportamento né di una futura, determinata, situazione patrimoniale della società281, ma nella esplicitazione della conoscenza da parte di costui della situazione economica della società, con l’eventuale rinvio all’allegata perizia, e
278 Cfr., infra, in tema di warranties, le ulteriori distinzioni da compiere in merito alla natura delle garanzie, a seconda che venga in rilievo un comportamento del cedente ovvero degli amministratori.
279 C. D'XXXXXXXXXX, Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità, in Riv. not., 2005, nota 62. 280 X. XXXXXXXXXXX, voce Dichiarazione (teoria generale), in Enc. dir., Vol. XII, Milano, 1964, p. 383. 281 X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, p. 49.
fatte salve le precedenti distinzioni riguardanti la paternità dei dati sociali forniti.
La dichiarazione rappresentativa, inoltre, svolge la funzione di rendere la controparte contrattuale partecipe dei fatti e dei dati oggetto della stessa; essa pertanto si differenzia dalla mera partecipazione, che consiste nel comunicare a taluno una notizia affinché il destinatario ne tragga regola per la sua condotta282. Con la dichiarazione di scienza, a parere della dottrina maggioritaria, discende ex lege l’assunzione di un impegno circa la veridicità di quanto si afferma; essa rileva, dunque, sia per l’affidamento ingenerato nell’acquirente sia per le conseguenze risarcitorie a carico del dichiarante per la non veridicità
Orientamento dottrinale costante considera le representations parte integrante del contenuto negoziale, rilevanti nella determinazione di una limitazione della responsabilità del venditore, a fronte dell’incremento di conoscenza delle condizioni della società da parte dell’acquirente; quest’ultimo, dal canto suo, potrebbe sollevare la mancanza dei dati di fatto e delle circostanze dichiarate, invocando la teoria della presupposizione, ovvero potrebbe essere facilitato nella prova dell’errore o del dolo – anche nell’ipotesi di richiesta di risarcimento del danno per dolo incidente – qualora riuscisse a dimostrare o che avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse o di essere stato indotto in errore.
A seconda della tesi dottrinale cui si voglia aderire, dalle representations discenderebbe ex lege una promessa relativa all’esattezza della dichiarazione, una garanzia di verità e correttezza, ovvero una assicurazione che il patrimonio sociale sia così come rappresentato284.
282 X. XXXXXXXXXXX, voce Dichiarazione (teoria generale), in Enc. dir., Vol. XII, Milano, 1964, p. 383;
X. XXXXXXXX, voce Partecipazioni e comunicazioni, in Enc. dir., Vol. XXXII, Milano, 1982, p. 31; X. XXXXX, voce Rappresentative (dichiarazioni), in Enc. dir., Vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 622-627.
283 Al riguardo, vi è chi ne ha suggerito la formulazione in positivo, al fine di agevolare la proposizione di un’eventuale domanda di annullamento del contratto per dolo determinante; cfr., A. PEDERSOLI, Le garanzie fiscali, previdenziali ed ecologiche, Compravendite internazionali di partecipazioni societarie, in DRAETTA U., a cura di, Milano, 1990, p. 145.
284 X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, p. 59.
Esse dunque avrebbero natura precettiva e non meramente enunciativa e, in ogni caso, genererebbero un vincolo giuridicamente rilevante a carico del dichiarante ed un affidamento tutelato in capo all’acquirente.
A parere di tale dottrina, innanzitutto è da escludere che la medesima clausola possa avere contemporaneamente due nature, di dichiarazione di scienza prenegoziale e di cautela negoziale; la dichiarazione circa la sussistenza di requisiti della società le cui partecipazioni sono cedute è patto negoziale solo quando sia inequivocabilmente collegata alla previsione di una indemnity.
Quanto alla formulazione concreta, la dichiarazione di scienza prenegoziale, pur trasfusa nel testo contrattuale, è la ripetizione, in forma scritta, riepilogativa e ordinata, delle notizie già fornite al cessionario nel corso delle trattative286; essa pertanto è la dichiarazione del venditore sulla sussistenza di determinate circostanze. Di per sé tale dichiarazione non conterrebbe una promessa giuridicamente vincolante, poiché «ciò che è dato per esistente non può essere promesso»287.
Al contrario, la dichiarazione assurgerebbe a patto negoziale quando il venditore prometta il versamento di una somma di denaro, per il caso in cui il patrimonio sociale risulti inferiore all’ammontare rappresentato dalle sue dichiarazioni.
È da notare come tale posizione dottrinale non faccia altro che sposare l’inquadramento teorico-pratico delle representations proprio degli ordinamenti di common law, dai cui schemi contrattuali è stata recepita la prassi di inserire tal genere di dichiarazioni.
285 C. D'XXXXXXXXXX, Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità, in Riv. not., 2005, p. 187. 286 C. D'XXXXXXXXXX, Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità, in Riv. not., 2005, nota 62. 287 X. XXXXXXX, Profili di una revisione della teoria sulla garanzia per i vizi nella vendita, in Xxx. xxx. xxxx., 0000, x. 00; C. D'XXXXXXXXXX, Vendita di partecipazioni sociali e promessa di qualità, in Riv. not., 2005, nota 58.
Esse non sono intese quali terms o conditions288, ovvero quali parti del regolamento negoziale, ma sono dichiarazioni formulate da una parte all’altra nel corso delle trattative, relative ad una o più circostanze di fatto, presenti o passate, con l’obiettivo di indurre la controparte alla conclusione del contratto.
E’ noto che negli ordinamenti di common law non viga l’obbligo di esplicitare circostanze che potrebbero influire sulla decisione di concludere il contratto (cd. duty of disclosure)289; tuttavia, la non rispondenza al vero delle representations – pur non configurando breach of contract, ossia inadempimento contrattuale – rileva sul piano della misrepresentation290, ovvero di tutela del contraente in stato di debolezza conoscitiva, che ha concluso un contratto sulla base di false rappresentazioni prodotte dal comportamento della controparte.
La dottrina anglosassone, infine, a sua volta distingue le representations in statements of opinion, ossia dichiarazioni del venditore che si risolvono nell’espressione di giudizi o di opinioni, anche relativi al futuro della società291, e in vere e proprie warranties, ossia casi in cui il venditore rende dichiarazioni su fatti e circostanze che l’acquirente non avrebbe potuto conoscere né verificare292.
In merito alla misrepresentation, è stato precisato che essa ha un ambito di operatività talmente ampio da non essere sovrapponibile ad un’unica fattispecie del diritto italiano293; difatti, se la fraudolent misrepresentation294 può in parte
289 X. XXXXXXXX, Misrepresentation, in Contr. Impr. Eur., 1998, p. 680: «La causa della mancanza di tale dovere in common law fu l’esistenza per la vendita del principio del caveat emptor, risalente alla metà del sec. XIX, per cui il venditore non aveva alcun implicito obbligo di informazione e l’acquirente doveva autonomamente premunirsi di eventuali difetti informandosi sull’oggetto; successivamente, attraverso tutte le eccezioni finora esaminate per cui sussiste un duty to disclose material facts e l’evoluzione nella vendita delle implicite garanzie di qualità (implied warranties of quality), l’operatività del suddetto principio è stato ampiamente circoscritto».
290 X. XXXXXXXX, Misrepresentation, in Contr. Impr. Eur., 1998, p. 670 ss..
291 X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, p. 53 e 56.
292 X. XXXXXXXXX, Vendita della partecipazione di "controllo" e garanzie contrattuali, Milano, 2006, p. 53.
293 X. XXXXXXXX, Misrepresentation, in Contr. Impr. Eur., 1998, p. 700.
294 Con tale espressione si indicano tutti i comportamenti, le espressioni e i silenzi che vengono posti in essere consapevolmente dal representor nei confronti del representee durante le trattative e la formazione del contratto; il deceptor è del tutto a conoscenza della falsità della rappresentazione della realtà fornita al deceptus, in base alla quale quest’ultimo si è prospettato la realizzazione di un interesse economico che oggettivamente non sussiste.
paragonarsi al dolo, la negligent295 e innocent misrepresentation296 apprestano rimedi che nel nostro ordinamento conseguono all’errore, alla responsabilità precontrattuale o alla presupposizione.
Denominatore comune alle fattispecie dei due ordinamenti a confronto potrebbe essere individuato nello scopo che entrambi sembrano prefiggersi, ossia garantire la rispondenza tra interesse regolato nel contratto e interesse reale delle parti, quando da informazioni false, ovvero dalla mancata conoscenza durante le trattative di circostanze determinanti del consenso, sia scaturito uno squilibrio tra gli stessi.
In tal modo, come anzidetto, il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale diviene strumento riequilibratore del pregiudizio oggettivo subìto da una parte, per la conclusione di un contratto sulla base di false rappresentazioni.
Questa comune prospettiva dimostrerebbe che il ricorso al dovere di buona fede precontrattuale potrebbe meglio tutelare la parte che ha concluso un contratto in una situazione di debolezza conoscitiva297.
È possibile, dunque, mettere in discussione la posizione dottrinale secondo cui dalla dichiarazione di scienza – circa la sussistenza di determinati requisiti economici e patrimoniali della società – discenderebbe ex lege l’obbligazione risarcitoria in capo al venditore per il caso della non veridicità delle dichiarazioni.
A fronte del possibile diverso inquadramento teorico delle representations, trova giustificazione l’esigenza che il cedente espressamente dichiari che le stesse sono veritiere e corrette alla data di sottoscrizione del sale and purchase agreement, nel quale sono contenute.
3.5. Cautele negoziali di garanzia o warranties.
295 È definita tale la misrepresentation fatta dal representor al representee senza attenzione alcuna, mentre sul dichiarante incombe il dovere di prestare cura (duty to take care) alle proprie affermazioni controllandone sempre la veridicità.
296 A tale categoria appartengono tutte le false rappresentazioni della realtà fatte con un honest belief in its truth, credendo onestamente nella loro veridicità.
297 X. XXXXXXXX, Misrepresentation, in Contr. Impr. Eur., 1998, p.705.
3.5.1. Distinzioni e contenuti.
Le garanzie suppliscono alla carenza di tutela del cessionario, qualora – dopo la sottoscrizione del sale and purchase agreement e/o dopo la sua esecuzione a mezzo del closing – emerga una consistenza patrimoniale della società diversa da quella accertata nel corso delle trattative ed attestata dal cedente nelle representations.
Come più volte detto, infatti, nel nostro ordinamento la tutela del cessionario incontra gli ostacoli della riferibilità delle garanzie legali della vendita al solo oggetto diretto ed immediato del trasferimento nonché della incensurabilità dell’economia dello scambio.
Pertanto, sono ardui i tentativi di dottrina e giurisprudenza di dare rilevanza giuridica ai parametri economico-contabili di determinazione del corrispettivo.
Sebbene l’acquirente di quote sociali debba poter invocare il rimedio più adatto a ciascun caso concreto, tuttavia la tutela legale non risponde alle esigenze dei contraenti del sale and purchase agreement circa la stabilità degli effetti dell’accordo, ponendosi altresì la risoluzione del contratto, con effetti retroattivi e restitutori, in contrasto con le ragioni di ordine gestorio dell’attività della società target.
La predisposizione di cautele pattizie, siano esse dirette o indirette298, invece, pare meglio consentire la redazione di un testo contrattuale calibrato a tali esigenze.
298 Sono definite indirette quelle clausole volte a disciplinare la tempistica vuoi della conclusione e dell’esecuzione dell’accordo vuoi della determinazione e della corresponsione del corrispettivo. È evidente come tali cautele dovrebbero consentire di ritenere efficace e vincolante il contratto tra le parti ed, al tempo stesso, di sospendere la determinazione in via definitiva del valore reale delle partecipazioni, e conseguentemente del prezzo, sino al momento individuato dalle parti quale riferimento temporale ultimo.
299 Greco, Pugliatti poco dopo, Cass. 338 del 1967, 2784 del 1952.