SCH EMA DI ACCOR DO DI AGGR EGAZI ON E
Allegato B
SCH EMA DI ACCOR DO DI AGGR EGAZI ON E
Premesso che:
- la R egione Marche, con DDS n. del , ha approvato il bando relativo al
supporto per la vendita a domicilio da parte degli agricoltori;
- il bando prevede, fra i soggetti richiedenti, anche i gruppi di imprese agricole aggregate o associate, sulla base di un Accordo;
- è opportuno regolare rapporti, impegni ed obblighi reciproci per l’efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi del Progetto comune che i sottoscrittori intendono perseguire.
TU TT O CI Ò PR EMESSO T RA
le seguenti imprese agricole (el encare le imprese con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentanza legale);
Denominazione | CU AA | Sede operativa | Sede legale | R appresentante legale |
I mpresa 1 | ||||
I mpresa 2 | ||||
I mpresa n |
***
si stabilisce quanto segue.
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’Accordo
1. I l presente Accordo regolamenta i rapporti tra le imprese agricole aggregate ai sensi del bando
approvato con DDS in attuazione dell’art. 11 della legge 13 del 10/04/2020.
2. Scopo dell’A ccordo è l’attuazione di un progetto comune denominato avente ad oggetto la realizzazione di investimenti interaziendali finalizzati alla vendita a domicilio dei prodotti agricoli, da realizzare nel periodo compreso tra il 10 aprile 2020 giorno di emanazione della L egge R egionale n. 13 e:
- 31-12-2020 per gli investimenti produttivi;
- 30-06-2021 per interventi di gestione e per l’informazione e la promozione.
Art. 2 – Progetto comune
1. Il Progetto comune (allegato al presente Accordo) deve contenere almeno i seguenti el ementi:
• Finalità: vendita a domicilio dei seguenti prodotti agricoli, freschi o trasformati:
- ;
-
• I ndicazione degli investimenti realizzati da ciascuna delle imprese del gruppo (contributo massimo totale 50.000 Euro cumulativo di tutte le imprese):
Denominazione I mpresa 1 | ||
I nvestimenti materiali | I nvestimento 1 | Contributo previsto: |
I nvestimento n | Contributo previsto: | |
Spese di gestione | Spesa 1 | Contributo previsto: |
Spesa n | Contributo previsto: | |
Azioni di informazione | A zione1 | Contributo previsto: |
A zione n | Contributo previsto: | |
Costo totale I mpresa 1 | EU R O: | |
Denominazione I mpresa n | ||
I nvestimenti materiali | I nvestimento 1 | Contributo previsto: |
I nvestimento n | Contributo previsto: | |
Spese di gestione | Spesa 1 | Contributo previsto: |
Spesa n | Contributo previsto: | |
A zioni di informazione | A zione1 | Contributo previsto: |
A zione n | Contributo previsto: | |
Costo totale I mpresa n | EU R O: | |
Costo totale gruppo imprese | EU R O: (massimo 50.000 Euro) |
• I l soggetto R eferente nei confronti della R egione Marche è l’I mpresa: ;
• risultati attesi ;
• note .
Art. 3 – Obblighi delle imprese partecipanti all’aggregazione.
1. Ai fini della realizzazione del Progetto comune previsto dal bando le imprese agricole si obbligano:
• al rispetto dei criteri e degli impegni stabiliti dal bando;
• a realizzare gli investimenti indicati nel Progetto comune di cui all’art. 2;
• mettere a disposizione di ciascuna impresa agricola facente parte dell’aggregazione l’investimento realizzato secondo le finalità stabilite nel Progetto comune.
2. Si obbligano inoltre ad individuare nel soggetto referente il responsabile della presentazione alla R egione Marche del Progetto comune e del presente Accordo di aggregazione sottoscritto.
Art. 4 – Obblighi del soggetto referente
1. I l soggetto referente individuato (ai sensi dell’art. 3 comma 2) deve presentare il Progetto comune ed il presente Accordo di aggregazione sottoscritto da tutte le imprese agricole partecipanti, in allegato alla propria domanda di sostegno presentata a valere del bando “Promozione della vendita a domicilio”.
Art. 5 – Mancato rispetto degli obblighi
1. I l mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo comporta il risarcimento dei danni cagionati alle altre Parti direttamente causati dagli specifici inadempimenti. Sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui all’art 31 del R egolamento (CE) N . 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.
Art. 6 – Durata
1. L a durata dell’A ccordo è di tre anni dalla sottoscrizione.
Art. 7 R isoluzione
1. L ’Accordo si risolve nelle ipotesi descritte all’art. 5 e nell’ipotesi di mancata concessione del sostegno ai sensi del bando.
Art. 8 – Controversie
Per ogni controversia concernente il presente Accordo, il Foro competente è quello di .
Art. 10 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dall’Accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del prevista nel Codice civile.
L uogo, data Firma
L e Parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., dichiarano di accettare e di approvare specificamente le clausole seguenti: Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7 e Art. 8
L uogo e data Firma