Set Informativo
Online, da 150 anni
Set Informativo
Edizione Dicembre 2020
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata
Zurich Connect - Protezione Auto CVT (Corpi Veicoli Terrestri)
per Avvera
Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 12.2020
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 12.2020
• Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori- Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 12.2020
• Informativa privacy - edizione 07.2019
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Polizza Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto
Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Online, da 150 anni
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia Zurich Connect - Protezione Auto che opera con il marchio Zurich Connect CVT (Corpi Veicoli Terrestri) per Avvera
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura per i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto, incendio e, solo se acquistate, rottura e scheggiatura dei cristalli, perdite pecuniarie, eventi naturali, eventi sociopolitici, Kasko collisione, Mini collisione, Kasko pneumatici, Kasko completa.
Che cosa è assicurato?
La polizza Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto prevede i seguenti Moduli, che possono essere liberamente scelti e che offrono una protezione ampia e modulabile:
Furto e Incendio (Sempre Attive): furto (commesso o tentato), rapina (commessa o tentata), danni subiti dal veicolo a seguito di incendio, esplosione, scoppio e fulmine.
Cristalli: danni derivanti dalla rottura dei cristalli o di altre parti del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. Eventi naturali e sociopolitici: danni materiali e diretti subiti dal veicolo e pezzi di ricambio, accessori di serie e optional, accessori non di serie in conseguenza di: trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta della neve (anche accidentale), tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane o smottamento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione; tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.
Perdite pecuniarie - Assistenza Furto: spese sostenute per il trasporto o il ricovero temporaneo disposto dall’autorità in conseguenza di furto; auto sostitutiva e spese di immatricolazione in conseguenza di incidente, incendio e furto; danni ai bagagli a seguito di furto; spese sostenute a seguito di sottrazione o smarrimento chiavi; spese sostenute per il rifacimento di documenti a seguito di furto; spese sostenute per il ritorno al proprio domicilio via taxi a seguito di furto del veicolo assicurato.
Kasko Collisione e Mini Collisione: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato. Kasko Completa: danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.
Kasko Pneumatici: la garanzia copre l’Assicurato dei costi di riparazione o sostituzione del pneumatico, solo in quest’ultimo caso al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo.
Tutte le garanzie sono soggette ai massimali, franchigie e scoperti indicati dal contratto.
Che cosa non è assicurato?
I veicoli dei residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria e Taranto che non hanno installato l’antifurto satellitare e attivato i relativi servizi.
i veicoli di marca BENTLEY – CADILLAC – FERRARI – LAMBORGHINI – LOTUS – PORSCHE –
ROLLS ROYCE e quelli adibiti a noleggio a breve o lungo termine con e senza conducente.
Ci sono limiti di copertura?
Sono esclusi per tutti i Moduli:
i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell’assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
i xxxxx conseguenti ad appropriazione indebita.
Nel contratto possono essere previsti limiti, franchigie o scoperti variabili per garanzia.
ARD.ZURICH CONNECT PROTEZIONE AUTO CVT PER AVVERA.DIP - ed. 12.2020
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Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.
L’assicurazione è valida anche negli Stati: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx e Ucraina.
In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l’assicurazione si intende esclusa.
Che obblighi ho? Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l’assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e l’assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile. Il contraente e l’assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l’ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e l’assicurato sono comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l’assicurato omettono di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori. |
Quando e come devo pagare? Il premio, corrispondente all’intera durata della copertura, viene pagato anticipatamente in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di Finanziamento o Finanziamento/Leasing del veicolo, il contraente delega la finanziaria al pagamento del premio, comprensivo di imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del finanziamento indicato nella scheda di polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l’intero periodo di durata della copertura indicata nella scheda di polizza e non prevede tacito rinnovo. La copertura ha durata annuale o poliennale, come indicato nel modulo di polizza. |
Come posso disdire la polizza? Il Contraente, entro 60 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente deve inviare una richiesta alla Compagnia: - tramite le apposite funzionalità dell’area riservata del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx - tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - con raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - tramite mail all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx In caso di diritto di ripensamento (recesso), la Compagnia rimborsa la parte del premio non usufruita al netto delle imposte e oneri parafiscali. Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto di Finanziamento. In questi casi la copertura proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul modulo di polizza, salva diversa indicazione dell’assicurato comunicata alla finanziaria al momento della richiesta di estinzione anticipata. In questo caso la Compagnia rimborsa la parte di premio non usufruita, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali. Nel caso di cessazione del rischio per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione della circolazione, il cliente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali. Il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio non usufruita, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali. |
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Assicurazione Altri Rischi Diversi (A.R.D.) Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP Aggiuntivo Danni)
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Zurich Connect - Protezione Auto CVT (Corpi Veicoli Terrestri) per Avvera
Data di realizzazione: Marzo 2020 - Ultimo Aggiornamento: Dicembre 2020 Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Online, da 150 anni
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l’Italia: A. M. Cossellu - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta alla determinazione dell’indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Modulo Furto e Incendio (sempre attiva) | • Incendio da tumulti popolari (sempre operante): danni subiti da incendio a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. • Circolazione abusiva (sempre operante): danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina (consumato o tentata) esclusivamente se conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. • Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate (sempre operante): danni subiti dal veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo stesso. • Caduta corpi orbitanti (sempre operante): danni subiti dal veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, con esclusione degli ordigni esplosivi. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Modulo Cristalli (solo se acquistata) | Per ogni sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, il massimale è pari a 1.000,00 Euro. |
Modulo Eventi Naturali e Socio Politici (solo se acquistata) | Eventi Naturali: danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di grandine. È previsto un limite di risarcimento pari al 10% della somma assicurata con minimo di 1.000 Euro e un massimo di 4.000 Euro per sinistro. |
Modulo Perdite Pecuniarie – Assistenza Furto (solo se acquistata) | • Autorimessaggio e trasporto (sempre operante): in caso di rapina o furto del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il trasporto o ricovero temporaneo disposti dall’autorità. Questa copertura opera con un massimale di 160,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Auto sostitutiva (sempre operante): in caso di furto o incendio totale del veicolo assicurato che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione e se l’Assicurato riacquista un veicolo nuovo di pari valore il concessionario venditore mette a disposizione un’auto sostitutiva. Questa copertura opera con un massimale di 30 giorni. |
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• Spese per sottrazione o smarrimento chiavi (sempre operante): in caso di furto totale a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. Questa copertura opera con un massimale di 160,00 Euro per sinistro. • Spese di immatricolazione (sempre operante): in caso di incendio o furto totale che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà le spese documentate sostenute dall’assicurato al momento dell’acquisto per l’immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato. Questa copertura opera con un massimale di 520,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Bagaglio (sempre operante): in caso di furto totale la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio. Questa copertura opera con un massimale di 260,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Spese rifacimento documenti (sempre operante): in caso di furto totale del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese di rifacimento documenti, ovvero copia del Libretto. Questa copertura opera con un massimale di 260,00 Euro per sinistro. • Spese taxi (sempre operante): in caso di furto totale del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese di taxi per il ritorno al proprio domicilio. Questa copertura opera con un massimale di 80,00 Euro per Sinistro. | |
Modulo “Kasko” (solo se acquistata) | Il contraente può scegliere, indicandolo nel modulo di polizza e pagando il relativo premio aggiuntivo, una delle forme proposte tra: • Kasko Collisione: sono compresi i danni materiali e diretti al veicolo solo se derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato. • Mini Collisione: sono compresi i danni materiali e diretti al veicolo solo se derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato. È previsto un massimale per il veicolo di 750,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo. • Kasko completa: sono compresi i danni materiali e diretti al veicolo solo se derivano da urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento, uscita di strada. È previsto un massimale per il veicolo così come indicato nel modulo di polizza. • Kasko Pneumatici: La garanzia copre l’Assicurato dei costi di riparazione o sostituzione dello pneumatico, solo in quest’ultimo caso al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. È previsto un massimale per il veicolo di 175,00 Euro. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato?
Ci sono limiti di copertura? | |
Modulo Furto e Incendio (sempre attivo) | Esclusioni La copertura non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno; b) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; c) Per semplici bruciature non seguite da incendio; d) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi; e) Per danni da furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al veicolo; f) Per furto del veicolo o pezzi di ricambio, accessori di serie e optional, se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada; g) Danni a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati dal Modulo Furto e Incendio, ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del contraente o dell’assicurato; |
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Xxxxxx Xxxxx e Incendio (sempre attivo) | h) In caso di furto, totale o parziale, se il veicolo non era chiuso a chiave; i) In caso di furto, totale o parziale, agevolato se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del veicolo, a meno che il cliente non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il furto delle chiavi. FRANCHIGIE, SCOPERTI: • Furto e incendio: |
Modulo Cristalli (solo se acquistato) | Esclusioni La copertura non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno; b) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; c) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; d) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati; e) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici; f) Per i danni coperti dal Modulo Kasko; g) Se il Veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione. FRANCHIGIE, SCOPERTI: |
Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | |
Danno totale - Per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria, Taranto | Scoperto del 30% |
Danno totale – In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria, Taranto | Scoperto del 15% |
Danno totale - se al momento del sinistro non viene fornita la documentazione attestante l’istallazione dell’antifurto sul veicolo e del ripristino della funzionalità dello stesso a seguito di un precedente furto totale con ritrovamento e avviene il riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il concessionario venditore | Scoperto del 30% |
Danno totale - se al momento del sinistro non viene fornita la documentazione attestante l’istallazione dell’antifurto sul veicolo e del ripristino della funzionalità dello stesso a seguito di un precedente furto totale con ritrovamento e non avviene il riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il concessionario venditore | Scoperto del 50% |
Danno totale - Residenti nelle province diverse da quelle indicate nella prima riga della presente tabella | Scoperto del 20% |
Danno totale – In caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore per i residenti nelle province diverse da quelle indicate nella prima riga della presente tabella | - |
Danno parziale | Scoperto del 10% con minimo di 750,00 Euro |
Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | |
Sostituzione del cristallo danneggiato | Franchigia 100,00 Euro |
Riparazione del cristallo danneggiato | - |
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Modulo Eventi Naturali e Socio politici (solo se acquistato) | Esclusioni La copertura eventi naturali non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche; b) Per i danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua; c) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. La copertura eventi socio politici non è operante: d) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno. FRANCHIGIE, SCOPERTI: |
Modulo Perdite Pecuniarie (solo se acquistato) | Esclusioni La copertura non è operante: a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; b) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario. FRANCHIGIE, SCOPERTI: Non sono presenti franchigie e scoperti. |
Modulo Kasko (solo se acquistato) | Esclusioni Le coperture Kasko Collisione, Kasko Completa, Mini collisione e Kasko pneumatici non sono operanti: a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; b) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività; c) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo; d) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; e) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; f) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita; g) Se il veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 Codice della Strada; h) Per i danni subiti dal veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada; i) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo; j) Per i danni da operazioni di carico e scarico; k) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada; l) Per i danni conseguenti a furto, rapina e incendio non determinato dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o rispettivamente dalla garanzia Kasko completa; |
Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | |
Eventi naturali e sociopolitici per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria, Taranto | Scoperto del 20% con minimo 500,00 Euro |
Eventi naturali (grandine esclusa) per i residenti nelle altre province | Scoperto del 10% con minimo 250,00 Euro |
Danni da grandine ed eventi sociopolitici per i residenti nelle altre province | Scoperto del 10% con minimo 500,00 Euro |
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m) Xxx i danni ai cerchioni se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
n) Per i danni agli pneumatici e alle camere d’aria, se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili (questa esclusione non è valida per la copertura Kasko pneumatici);
o) Se il conducente, al momento del Sinistro,
- Guidava in stato di ebbrezza; o
- Guidava sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; o
- È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.
La copertura Kasko Collisione è prestata a primo rischio assoluto. La copertura Kasko Completa è prestata a valore intero.
La copertura Mini Collisione è prestata a primo rischio assoluto.
FRANCHIGIE, SCOPERTI:
• Kasko Collisione:
Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | |
Kasko collisione | Scoperto del 15% con minimo 750,00 Euro |
• Kasko Completa:
Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | |
Kasko Completa | Scoperto del 15% con minimo 750,00 Euro |
• Kasko Pneumatici:
Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | |
Kasko Pneumatici | Scoperto del 50% |
• Mini Collisione:
Franchigia/scoperto (per ciascun sinistro) | |
Mini Collisione | - |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Il contraente e l’assicurato devono dare avviso alla Compagnia entro 3 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza. Per effettuare la denuncia si può: • utilizzare l’apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure • chiamare il numero 800.893.990 • scrivere all’indirizzo email xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx • inviare fax al numero 00.00.000.000. Con riferimento alla garanzia “Eventi naturali”: Il contraente o l’assicurato deve presentare una dichiarazione rilasciata dall’autorità del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino. |
Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro con danni al veicolo il contraente o l’assicurato può far effettuare le riparazioni presso il Concessionario venditore. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà sono previste delle agevolazioni: i. riduzione della percentuale di scoperto e del minimo di scoperto. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona. |
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Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia di sinistro e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo. Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte della Compagnia o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Risoluzione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto a chi ha sottoscritto un contratto di finanziamento per l’acquisto di un veicolo e intenda assicurarlo dai rischi di danni derivanti da furto, incendio, rottura e scheggiatura dei cristalli, eventi naturali e socio politici, urto e collisione con altro veicolo.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 58,00%,
calcolato sul premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inoltrare il Reclamo attraverso la sezione Contattaci del sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. |
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Ultimo aggiornamento: dicembre 2020
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all’impresa. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax: 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITA’ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO
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Condizioni Contrattuali
Zurich Connect - Protezione Auto CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) per Avvera
Data di realizzazione: Marzo 2020 - Ultimo Aggiornamento: Dicembre 2020
Indice
A. Presentazione del prodotto 4
I - Zurich Connect - Protezione Auto CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) per Avvera: cos’è e come leggere il contratto 4
I.I -Simbologia adottata 4
I.II - Guida al prodotto 4
I.II.I - Cos’è Zurich Connect - Protezione Auto CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) per Avvera e chi lo può acquistare? 4
B. Oggetto 6
1. Modulo Furto e Incendio 6
1.1 Garanzie principali 6
1.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo) 6
1.2.1 Incendio da tumulti popolari 6
1.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina 6
1.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate 6
1.2.4 Caduta corpi orbitanti 6
1.3 Forma di garanzia e scoperti 6
1.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina 6
1.4 Esclusioni 7
1.5 Recupero della refurtiva 7
1.6 Estensione territoriale 8
2. Modulo Cristalli 9
2.1 Oggetto della garanzia 9
2.2 Massimale e Franchigia 9
2.3 Esclusioni 9
2.4 Estensione territoriale 9
3. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici 10
3.1 Eventi Naturali 10
3.1.1 Vari eventi naturali 10
3.1.2 Pezzi di ricambio, accessori e optional e Accessori non di serie 10
3.1.3 Massimale 10
3.1.4 Esclusioni 10
3.2 Eventi Socio Politici 10
3.2.1 Oggetto della copertura Eventi Socio Politici 10
3.2.2 Pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional e Accessori non di serie 11
3.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti 11
3.4 Esclusioni 11
3.5 Estensione territoriale 11
4. Modulo Perdite pecuniarie – Assistenza Furto 12
4.1 Oggetto 12
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4.1.1 Autorimessaggio e trasporto 12
4.1.2 Auto Sostitutiva 12
4.1.3 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi 12
4.1.4 Spese di immatricolazione 12
4.1.5 Bagaglio 12
4.1.6 Spese taxi 13
4.1.7 Spese rifacimento documenti 13
4.2 Esclusioni 13
4.3 Estensione territoriale 13
5. Modulo Kasko 14
5.1 Garanzie prestate 14
5.2 Kasko Collisione 14
5.2.1 Oggetto della garanzia Kasko Collisione 14
5.2.2 Forma di assicurazione, Massimale e Franchigia 14
5.3 Kasko Completa 14
5.3.1 Oggetto della garanzia Kasko completa 14
5.4 Mini Collisione e Kasko pneumatici (non separabili) 14
5.4.1 Mini collisione 14
5.4.2 Kasko pneumatici 14
5.4.3 Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto 14
5.5 Determinazione dell’Indennizzo 15
5.6 Rinuncia al diritto di surroga 15
5.7 Colpa grave 15
5.8 Esclusioni 15
5.9 Estensione territoriale 16
C. Il contratto dalla A alla Z 17
6. Previsioni comuni a tutti i moduli 17
6.1 Condizioni di assicurabilità - Antifurto Satellitare 17
6.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio 17
6.3 Aggravamento del rischio 17
6.3.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato 18
6.4 Diminuzione del rischio 18
6.5 Premio 18
6.6 Durata del contratto e periodo di copertura 18
6.6.1 Xxxxxx e assenza di tacito rinnovo 18
6.6.2 Inizio della copertura 18
6.6.3 Termine della copertura 18
6.7 Diritto di ripensamento (recesso) 18
6.8 Cessazione del rischio 19
6.9 Estinzione volontaria anticipata del finanziamento o leasing 20
6.10 Furto o Incendio totale del Veicolo 20
6.10.1 Consegna delle chiavi 20
6.11 Altre assicurazioni 21
6.12 Non cedibilità 21
6.13 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento 21
6.13.1 Divieto di cessione del credito 21
6.13.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito 21
6.13.3 Delega di pagamento del credito 21
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6.14 Benefici in caso di assistenza in convenzione 21
6.15 Oneri fiscali 21
6.16 Comunicazioni 22
6.17 Modifiche al contratto 22
6.18 Legge applicabile 22
6.19 Foro competente 22
6.20 Diritto d’accesso agli atti d’impresa 22
D. Cosa fare in caso di Sinistro 23
7. Disposizioni comuni a tutti i Moduli 23
7.1 Obblighi in caso di Sinistro 23
7.1.1 Modulo Furto e Incendio 23
7.1.2 Modulo Perdite Pecuniarie 23
7.1.3 Modulo Kasko 24
7.1.4 Modulo Eventi Naturali e Sociopolitici 24
7.1.5 Denuncia per danni agli Accessori di serie e optional 24
7.1.6 Conservazione delle tracce 24
7.1.7 Documentazione probatoria 24
7.1.8 Inadempimento 24
7.2 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx 24
7.3 Pagamenti della Compagnia 25
7.4 Indennizzo con riacquisto 25
7.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale) 25
7.6 Franchigie e Scoperti 25
7.7 Surroga 26
7.8 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo 26
7.9 Degrado d’uso 26
7.10 Valore a nuovo 26
7.11 Forma di assicurazione 27
7.11.1 Valore Intero 27
7.11.2 Primo Xxxxxxx Xxxxxxxx 00
7.12 Calcolo del danno 27
7.12.1 Perdita totale del Veicolo 27
7.12.2 Perdita parziale del Veicolo 27
7.12.3 Applicazione della regola proporzionale 27
7.12.4 Ulteriori voci di danno 27
7.13 Esagerazione dolosa del danno 28
7.14 Procedura per la valutazione del danno 28
7.14.1 Tempistiche 28
7.14.2 Perizia contrattuale 28
7.15 Pagamento dell’Indennizzo 28
E. Glossario 29
F. Informativa Privacy 31
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A. Presentazione del prodotto
I - Zurich Connect - Protezione Auto CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) per Avvera: cos’è e come leggere il contratto
I.I -Simbologia adottata
Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l’iniziale maiuscola, come ad esempio “Assicurato”. In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.
Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.
Riquadro esplicativo
I.II - Guida al prodotto
I.II.I - Cos’è Zurich Connect - Protezione Auto CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) per Avvera e chi lo può acquistare? Il prodotto Corpi e Veicoli Terrestri (C.V.T.) Auto - Avvera è destinato a chi ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Avvera per l’acquisto di un veicolo e intenda assicurarlo dai rischi di danni derivanti da furto, incendio, rottura e scheggiatura dei cristalli, eventi naturali e socio politici, urto e collisione con altro veicolo.
Il Contraente/Assicurato di questo prodotto deve essere una persona fisica o giuridica residente nel Territorio italiano.
La copertura è composta dai 5 Moduli ripotati nel seguente schema, che offrono una protezione ampia e modulabile:
1. Modulo Furto e Incendio: assicura contro i danni subiti in caso di furto, rapina o incendio del Veicolo, inclusi gli Accessori di serie
2. Modulo Cristalli: assicura contro i danni subiti in caso di rottura o scheggiatura accidentale dei cristalli
3. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici: è la garanzia che copre i danni causati all’automobile, inclusi gli Accessori di serie e optional, in caso di eventi naturali o socio politici straordinari e imprevedibili.
4. Modulo Perdite pecuniarie – Assistenza Furto: offre una serie di servizi e rimborsi a seguito del Furto o del tentato Furto dell’automobile
5. Modulo Kasko: disponibile sia nelle versioni Collisione e Mini Collisione (che coprono dai danni subiti durante la circolazione, in seguito a collisione accidentale con altri veicoli), che in quelle Completa e Pneumatici. Mini Collisione e Pneumatici sono acquistabili solo congiuntamente.
Le garanzie previste da ciascun Xxxxxx sono attive solo se quel Xxxxxx fa parte del pacchetto effettivamente acquistato.
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I pacchetti disponibili sono riportati nella tabella sottostante.
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B. Oggetto
1. Modulo Furto e Incendio
SEMPRE ATTIVO
1.1 Garanzie principali
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti da:
• Il Veicolo; e
• I pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional, ma solo se
• stabilmente fissati sul Veicolo, e
• indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore; e solo se tali danni materiali e diretti derivano da:
a) Furto (consumato o tentato) o Rapina (consumata o tentata); in questo caso sono compresi i danni causati al Veicolo durante l’esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina;
b) Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine
1.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)
1.2.1 Incendio da tumulti popolari
La copertura vale in caso di danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità.
1.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina
La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto (consumato o tentato) o Rapina (consumata o tentata), esclusivamente se tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
1.2.3 Danni al Veicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto (vedi lettera a) dell’art. 1.1 “Garanzie principali”), dei danni subiti dal Veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno del Veicolo stesso.
1.2.4 Caduta corpi orbitanti
La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, con esclusione degli ordigni esplosivi.
1.3 Forma di garanzia e scoperti
Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero.
1.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina
La garanzia prevede uno Scoperto del 20%
La percentuale di Scoperto non sarà applicata:
• in caso di Danno totale e di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore. In deroga a quanto precedentemente stabilito:
• in caso di Danno totale e nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria, Taranto lo Scoperto è pari al 30%
• in caso di Danno totale e nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria e Taranto, lo Scoperto in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore è pari al 15%
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• in caso di danno riparabile, se la riparazione viene effettuata presso il Concessionario venditore, lo Scoperto è pari al 10% con un minimo di Scoperto di 750,00 Euro.
1.3.2. Ripristino unità antifurto LoJack a seguito di furto con ritrovamento
In seguito al ritrovamento di un veicolo rubato dotato dell’unità antifurto LoJack, l’Assicurato dovrà contattare al più presto il servizio clienti LoJack al numero verde 800.910.265 per richiedere un controllo di qualità del sistema LoJack installato sul suo veicolo.
Il costo di tale controllo è di 99,00, comprensivo di qualsiasi intervento che si dovesse rendere eventualmente necessario per ripristinare il corretto funzionamento del sistema. Nel caso in cui l’Assicurato decidesse di non effettuare il suddetto controllo di qualità del dispositivo, Xxxxxx non sarà ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti derivanti da manomissioni o danneggiamenti subiti dal dispositivo e lo scoperto applicato in caso di successivo furto, sarà pari a:
• 30% del valore indennizzabile in caso di riacquisto presso il Concessionario venditore di Veicolo nuovo di pari valore
• 50% del valore indennizzabile in caso di mancato riacquisto presso il Concessionario venditore di Veicolo nuovo di pari valore
1.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
e) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
f) Per semplici bruciature non seguite da Incendio;
g) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
h) Per danni da Furto di radiotelefoni o telefoni satellitari, anche stabilmente fissati al Veicolo;
i) Per Furto del Veicolo o pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional, se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del Codice della Strada;
j) Xxxxx a qualunque oggetto diverso dai beni assicurati di cui all’art. 1.1 “Garanzie principali”, ivi inclusi danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, o comunque anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
k) In caso di Furto, totale o parziale, se il Veicolo non era chiuso a chiave;
l) In caso di Xxxxx, totale o parziale, agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione del Veicolo se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del Veicolo, a meno che il cliente non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il Furto delle chiavi.
1.5 Recupero della refurtiva
Se il Veicolo rubato o le parti del Veicolo rubato vengono recuperati, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.
Se il Veicolo o parti del Veicolo vengono recuperati:
• prima del pagamento dell’Indennizzo, la Compagnia pagherà solo eventuali danni subiti dal Veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina;
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• dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato potrà scegliere se:
a) sopportare tutti gli adempimenti fiscali necessari per la vendita del Veicolo da parte della Compagnia.
Se non precedentemente rilasciata, il proprietario del Veicolo inoltre, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita.
b) rientrare in possesso del Veicolo restituendo alla Compagnia l’Indennizzo incassato. Se il Veicolo ritrovato è danneggiato, la Compagnia pagherà solo eventuali danni subiti dal Veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina.
1.6 Estensione territoriale
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L’assicurazione è valida anche negli Stati: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx e Ucraina.
In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l’assicurazione si intende esclusa.
Per le spese sostenute all’estero, l’Indennizzo viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
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2. Modulo Cristalli
Attivo solo se acquistato
2.1 Oggetto della garanzia
La Compagnia indennizza i danni di rottura e scheggiatura di Cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo, solo se dovuti:
a) a causa accidentale derivante dalla circolazione, o
b) a fatti involontari di terzi
2.2 Massimale e Franchigia
Per ogni Sinistro, e indipendentemente dal numero e dal tipo di Cristalli danneggiati, il Massimale è pari a 1000,00 Euro.
In caso di sostituzione del Cristallo danneggiato, si applica inoltre una Franchigia di 100,00 Euro.
2.3 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
e) Xxx i danni conseguenti ad appropriazione indebita
f) Per i danni connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei Cristalli;
g) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati;
h) Per i danni coperti dal Modulo Eventi Naturali e Socio Politici;
i) Per i danni coperti dai Moduli “Kasko Collisione” (5.2), “Kasko Completa” (5.3) e “Mini collisione e Kasko pneumatici” (5.4);
j) Se il Veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.
2.4 Estensione territoriale
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L’assicurazione è valida anche negli Stati: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx e Ucraina.
In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l’assicurazione si intende esclusa.
Per le spese sostenute all’estero, l’Indennizzo viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
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3. Modulo Eventi Naturali e Socio Politici
È ATTIVA SOLO LA GARANZIA ACQUISTATA
3.1 Eventi Naturali
3.1.1 Vari eventi naturali
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, anche quando non si trova in circolazione, a causa dei seguenti eventi, a condizione che tali eventi abbiano prodotto effetti riscontrabili su una pluralità di veicoli:
a) Trombe d’aria,
b) Uragani,
c) Alluvioni,
d) Inondazioni,
e) Grandine,
f) Slavine,
g) Caduta anche accidentale di neve,
h) Tempeste di vento,
i) Cicloni,
j) Tifoni,
k) Frane o smottamento di terreno,
l) Caduta di meteoriti.
3.1.2 Pezzi di ricambio, accessori e optional e Accessori non di serie La garanzia opera anche per:
• pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional;
• Accessori non di serie ma solo se
• stabilmente fissati sul Veicolo, e
• indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore.
3.1.3 Massimale
Per danni causati da grandine il Massimale è pari al 10% del valore assicurato con un minimo di 1.000 Euro e un massimo di 4.000 Euro.
3.1.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
b) Per i danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua.
3.2 Eventi Socio Politici
3.2.1 Oggetto della copertura Eventi Socio Politici
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo a causa dei seguenti eventi:
a) Tumulti popolari,
b) Scioperi,
c) Sommosse,
d) Atti di terrorismo,
e) Sabotaggio,
f) Atti di danneggiamento volontario.
Sono esclusi i danni espressamente coperti dai Moduli “Kasko Collisione” (5.2) e “Kasko Completa” (5.3) e “Mini collisione e Kasko pneumatici” (5.4)
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3.2.2 Pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional e Accessori non di serie La garanzia opera anche per:
• pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional;
• Accessori non di serie ma solo se
• stabilmente fissati sul Veicolo, e
• indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore.
3.3 Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti
Le garanzie sono prestate nella forma a Valore Intero
È presente uno Scoperto del 10%, con un minimo di Scoperto di 250,00 Euro.
Il minimo di Scoperto applicato per gli eventi sociopolitici e i danni da grandine sarà invece di 500,00 Euro. In deroga a quanto precedentemente stabilito:
• nel caso in cui il Proprietario o soggetto equiparato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria, Taranto lo Scoperto è pari al 20% con un minimo di Scoperto di 500,00 Euro.
3.4 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno; se è stata acquistata la garanzia 3.1 “Eventi Naturali”, l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia.
d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario; se è stata acquistata la garanzia 3.2 “Eventi Socio Politici” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia;
e) Xxx i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
3.5 Estensione territoriale
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L’assicurazione è valida anche negli Stati: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx e Ucraina.
In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l’assicurazione si intende esclusa.
Per le spese sostenute all’estero, l’Indennizzo viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
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4. Modulo Perdite pecuniarie – Assistenza Furto
4.1 Oggetto
Il modulo comprende 7 garanzie sempre attive.
4.1.1 Autorimessaggio e trasporto Se a seguito di:
• Furto
si verifica la Perdita totale e definitiva del Veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese per il trasporto o ricovero temporaneo disposto dall’Autorità sino ad un massimo di 160,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.
4.1.2 Auto Sostitutiva Se:
a) a seguito di:
• Incendio,
• Furto
si verifica la Perdita totale e definitiva del Veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione, e
b) l’Assicurato riacquista un veicolo nuovo di pari valore e richiede un’auto sostitutiva
allora il Concessionario venditore metterà a disposizione dell’Assicurato l’auto sostitutiva per un massimo di 30 giorni.
4.1.3 Spese per sottrazione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del Veicolo, la Compagnia rimborsa - fino ad un Massimale di 160,00 Euro per Sinistro - le spese per:
• sostituire le serrature con altre dello stesso tipo;
• la manodopera per l’apertura delle portiere e per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
4.1.4 Spese di immatricolazione Se a seguito di:
• Incendio,
• Furto
si verifica la Perdita totale e definitiva del Veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà – fino ad un Massimale di 520,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo – le spese documentate sostenute dall’Assicurato al momento dell’acquisto per l’immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.
4.1.5 Bagaglio Se a seguito di:
• Furto
si verifica la Perdita totale del Veicolo, o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa i danni ai beni dell’Assicurato e dei trasportati portati in Viaggio, fino ad un massimo di 260,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Sono coperti esclusivamente i seguenti beni:
a) indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio, contenuti in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori;
b) indumenti indossati.
Sono esclusi i gioielli, gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli Apparecchi Audiofonovisivi, CD, video, ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i
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documenti e i biglietti di viaggio e gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà far constatare i danni all’Autorità competente e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
4.1.6 Spese taxi Se a seguito di:
• Furto totale
si verifica la perdita totale e definitiva del Veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese di taxi per il ritorno al proprio domicilio sino al massimo di 80,00 Euro per Sinistro.
4.1.7 Spese rifacimento documenti Se a seguito di:
• Furto totale
si verifica la perdita totale e definitiva del Veicolo o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia rimborsa all’Assicurato le spese di rifacimento documenti, ovvero copia del Libretto, fino ad un massimo di 260,00 Euro.
4.2 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
b) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
c) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
d) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
e) Xxx i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
4.3 Estensione territoriale
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L’assicurazione è valida anche negli Stati: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx e Ucraina.
In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l’assicurazione si intende esclusa.
Per le spese sostenute all’estero, l’Indennizzo viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
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5. Modulo Kasko
È ATTIVA SOLO LA GARANZIA ACQUISTATA
5.1 Garanzie prestate
Il Contraente può scegliere, indicandolo nel Modulo di Polizza e pagando il relativo Premio, una delle formule proposte tra:
• Art. 5.2 “Kasko Collisione”
• Art. 5.3 “Kasko Completa”
• Art 5.4 “Mini Collisione e Kasko pneumatici”.
5.2 Kasko Collisione
5.2.1 Oggetto della garanzia Kasko Collisione
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo solo se tali danni materiali e diretti derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato.
5.2.2 Forma di assicurazione, Massimale e Franchigia
La copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.
Si applica uno Scoperto del 15% con un minimo di Scoperto di 750,00 Euro.
5.3 Kasko Completa
5.3.1 Oggetto della garanzia Kasko completa
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti da:
• Il Veicolo; e
• I pezzi di ricambio, Accessori di serie e optional, Apparecchi audiofonovisivi ma solo se
• stabilmente fissati sul Veicolo, e
• indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore
solo se tali danni materiali e diretti si verificano durante la circolazione su aree pubbliche o private e derivano da:
a) urto contro altro veicolo,
b) urto contro ostacoli fissi e mobili,
c) ribaltamento,
d) uscita di strada.
La copertura è prestata a Valore Intero.
Il Massimale per il Veicolo è pari al valore dichiarato nel Modulo di Polizza. Si applica uno Scoperto del 15% con un minimo di Scoperto di 750,00 Euro.
5.4 Mini Collisione e Kasko pneumatici (non separabili)
5.4.1 Mini collisione
La Compagnia indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo solo se tali danni materiali e diretti derivano da collisione con altro veicolo a motore identificato.
5.4.2 Kasko pneumatici
La garanzia copre inoltre i costi di riparazione o sostituzione degli pneumatici, in quest’ultimo caso al netto del deterioramento dovuto ad usura, che subiscono una foratura dovuta alla circolazione del veicolo.
5.4.3 Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto
Il Massimale per la garanzia 5.4.1 ”Mini Collisione” è pari a 750,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
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La copertura “Mini Collisione” è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione del Degrado d’uso sulle parti sostituite.
Il Massimale per la garanzia 5.4.2 ”Kasko Pneumatici” è pari a 175,00 Euro per anno assicurativo con l’applicazione di un minimo di Scoperto del 50%.
5.5 Determinazione dell’Indennizzo
Dall’Indennizzo vengono dedotte le somme percepite dall’Assicurato a qualunque titolo da terzi responsabili e loro assicuratori.
5.6 Rinuncia al diritto di surroga
La Compagnia rinuncia al diritto di Surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso
• Il conducente debitamente autorizzato alla guida del Veicolo,
• I trasportati
• I Familiari dell’Assicurato.
5.7 Colpa grave
La copertura vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone che legittimamente detengono il Veicolo.
5.8 Esclusioni
La copertura non è operante:
a) Se il Veicolo partecipa a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara
b) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
c) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
d) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
e) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
f) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita.
g) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 Codice della Strada;
h) Per i danni subiti dal Veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
i) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo;
j) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
k) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;
l) Per i danni conseguenti a Furto, Rapina e Incendio non determinato dalla collisione con altro veicolo a motore identificato o, rispettivamente, all’art. 5.3.1 “Oggetto della garanzia Kasko completa”;
m) Xxx i danni ai cerchioni se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
n) Per i danni agli pneumatici e alle camere d’aria, se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili. Se è stata acquistata la garanzia 5.4 “Mini Collisione e Kasko pneumatici” l’esclusione prevista dalla presente lettera non si applica a tale garanzia.
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o) Se il conducente, al momento del Sinistro,
i. Guidava in stato di ebbrezza; o
ii. Guidava sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; o
iii. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.
5.9 Estensione territoriale
L’assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia. L’assicurazione è valida anche negli Stati: Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx e Ucraina.
In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l’assicurazione si intende esclusa.
Per le spese sostenute all’estero, l’Indennizzo viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato.
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C. Il contratto dalla A alla Z
6. Previsioni comuni a tutti i moduli
6.1 Condizioni di assicurabilità - Antifurto Satellitare
Per i residenti nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Catania, Foggia, Reggio Calabria, Taranto la copertura viene offerta esclusivamente previa installazione di antifurto satellitare e attivazione dei relativi servizi.
Il Contraente che acquista la copertura nelle suddette province si impegna a rispettare i termini e le condizioni del contratto assicurativo ed in particolare:
a) far installare e attivare l’antifurto satellitare presso un installatore autorizzato o presso il Concessionario venditore entro la data di inizio di validità della Polizza;
b) a recarsi, in caso di Guasto o mancato funzionamento dell’antifurto satellitare, presso un installatore autorizzato o presso il Concessionario venditore per la verifica e manutenzione del sistema entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di Guasto o malfunzionamento;
c) in caso di specifica richiesta della Compagnia, far effettuare una perizia preventiva del Veicolo ed accertarne formalmente l’esito tramite firma dell’apposito documento compilato dall’incaricato designato dalla Compagnia ad effettuare la perizia;
d) tenere attivo l’abbonamento ai servizi relativi all’antifurto satellitare per tutta la durata della Polizza.
L’inadempimento anche di uno solo di questi obblighi comporta l’applicazione di scoperti e minimi raddoppiati rispetto a quelli previsti per ciascun modulo.
6.2 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. L’art. 1892 del Codice Civile prevede, infatti, che le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conosce o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbe conoscere, sono causa di annullamento del contratto e comportano la perdita totale del diritto all’Indennizzo. Se, invece, le dichiarazioni inesatte o reticenti sono state effettuate senza dolo o colpa grave, cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza, l’art. 1893 del Codice Civile concede alla Compagnia il diritto di far cessare gli effetti del contratto (recesso) e, in caso di Xxxxxxxx, di pagare un Indennizzo ridotto.
In particolare, in quest’ultimo caso, la somma dovuta sarà ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto.
In entrambi i casi la Compagnia ha diritto a trattenere tutti i premi già riscossi, quello relativo al periodo di assicurazione in corso e, nel caso di dolo o colpa grave, il Premio per tutta la durata del contratto.
Le previsioni di cui al presente articolo si riferiscono anche:
• alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
• al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.
6.3 Aggravamento del rischio
Secondo l’art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato di cose considerato al momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale che la Compagnia avrebbe richiesto un Premio maggiore o rifiutato il rischio.
La stessa norma prevede l’obbligo per il Contraente e l’Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia; la violazione di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
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6.3.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato
Il Contraente e il Proprietario o soggetto equiparato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia, secondo le modalità previste all’art. 6.16 “Comunicazioni”, il cambio di residenza del Contraente e del Proprietario o soggetto equiparato avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza.
6.4 Diminuzione del rischio
L’art. 1897 del Codice Civile prevede l’ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio. Questo accade quando la Compagnia avrebbe applicato un Premio minore conoscendo le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questo caso il Contraente/Assicurato può comunicare la diminuzione del rischio alla Compagnia ed ottenere una riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza della rata di Premio successiva alla comunicazione. La Compagnia rinuncia al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.
6.5 Premio
Il Premio, per l’intera durata della copertura, viene pagato anticipatamente in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del finanziamento indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
In caso di Finanziamento o Leasing del Veicolo, il Contraente delega la finanziaria al pagamento del Premio, comprensivo di imposte.
Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente non ha la facoltà di recedere dal contratto per i primi cinque anni a fronte dello sconto sul Premio concesso ai sensi dell’art. 1899 codice civile, nella misura indicata nella Welcome Letter. Il Contraente può recedere dal contratto, pertanto, solo dopo che sia trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile “Durata dell’assicurazione”). Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all’intermediario assicurativo cui la Polizza è assegnata.
Qualora, invece, la durata del contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata nella Welcome Letter.
6.6 Durata del contratto e periodo di copertura
6.6.1 Xxxxxx e assenza di tacito rinnovo
La copertura ha durata annuale o poliennale così come indicato nel Modulo di Polizza. Il contratto non prevede tacito rinnovo.
6.6.2 Inizio della copertura
La copertura inizia dopo il pagamento del Premio o della prima rata di Premio.
La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di liquidazione del finanziamento indicato nella scheda di polizza a condizione che sia stato pagato il Premio.
6.6.3 Termine della copertura
La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 del giorno in cui sia trascorso l'intero periodo di durata della copertura indicata nella scheda di polizza.
6.7 Diritto di ripensamento (recesso)
Il Contraente, entro 60 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere che cessino gli effetti del contratto (recesso).
Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell’art. 6.16 “Comunicazioni”.
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Al ricevimento della richiesta, la Compagnia rimborserà tramite bonifico bancario la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali.
Qualora un Sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere esercitato. Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenute.
La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:
• richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.000.020 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o
• scaricato sul sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
6.8 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio per:
• vendita, o
• distruzione, o
• esportazione definitiva, o
• demolizione volontaria, o
• cessazione della circolazione
il Cliente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del Premio non goduto. Il Cliente è tenuto ad inviare alla Compagnia il Modulo di Polizza, unitamente ad una copia dell’atto di vendita o demolizione o esportazione definitiva.
Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali.
Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata tutta la documentazione.
Durata: 2 anni
Premio netto annuo: 360,00 euro Premio netto totale: 720,00 euro
Caso – Risoluzione dopo 60 giorni di copertura
Competenza 1° anno:
Premio 1° Anno usufruito: 60gg*1/360*360 euro =60 euro
Premio Rimborsato 1° Anno= Premio Xxxxx Xxxxx – Premio 1° Anno usufruito=360 euro – 60 euro =300 euro
Competenza 2° anno:
Premio 2° Anno usufruito: 0gg*1/360*360 euro =0 euro
Premio Rimborsato 2° Anno= Premio Xxxxx Xxxxx – Premio 2° Anno usufruito=360 euro – 0 euro =360 euro
Rimborso complessivo:
Premio Rimborsato 1° Anno + Premio Rimborsato 2° Anno = 300 euro + 360 euro = 660 euro
Esempio - Rimborso
Durata: 1 anno
Premio netto annuo: 360,00 euro
Caso - Risoluzione dopo 60 giorni di copertura
Competenza 1° anno:
Premio 1° Anno usufruito: 60gg*1/360*360 euro =60 euro
Premio Rimborsato 1° Anno= Premio Xxxxx Xxxxx – Premio 1° Anno usufruito=360 euro – 60 euro =300 euro
Rimborso complessivo:
Premio Rimborsato Totale = 300 euro
Esempio - Rimborso
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6.9 Estinzione volontaria anticipata del finanziamento o leasing
In tutti i casi di estinzione anticipata volontaria del contratto di Finanziamento, la copertura proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di Polizza, salva diversa indicazione dell’Assicurato espressa alla finanziaria al momento della richiesta di estinzione anticipata.
In questo caso la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento dell’estinzione volontaria anticipata del finanziamento) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali.
In caso di estinzione anticipata volontaria del contratto di Xxxxxxx (non a seguito di Xxxxx totale), invece, la copertura cesserà.
Durata: 2 anni
Premio netto annuo: 360,00 euro Premio netto totale: 720,00 euro
Caso – Rimborso dopo 60 giorni di copertura
Competenza 1° anno:
Premio 1° Anno usufruito: 60gg*1/360*360 euro =60 euro
Premio Rimborsato 1° Anno= Premio Xxxxx Xxxxx – Premio 1° Anno usufruito=360 euro – 60 euro =300 euro
Competenza 2° anno:
Premio 2° Anno usufruito: 0gg*1/360*360 euro =0 euro
Premio Rimborsato 2° Anno= Premio Xxxxx Xxxxx – Premio 2° Anno usufruito=360 euro – 0 euro =360 euro
Rimborso complessivo:
Premio Rimborsato 1° Anno + Premio Rimborsato 2° Anno = 300 euro + 360 euro = 660 euro
Esempio - Rimborso
Durata: 1 anno
Premio netto annuo: 360,00 euro
Caso - Rimborso dopo 60 giorni di copertura
Competenza 1° anno:
Premio 1° Anno usufruito: 60gg*1/360*360 euro =60 euro
Premio Rimborsato 1° Anno= Premio Xxxxx Xxxxx – Premio 1° Anno usufruito=360 euro – 60 euro =300 euro
Rimborso complessivo:
Premio Rimborsato Totale = 300 euro
Esempio - Rimborso
6.10 Furto o Incendio totale del Veicolo
In caso di Furto o Incendio totale del Veicolo, il Contraente deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di Xxxxx presentata all’Autorità competente.
Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa.
Al ricevimento di tutta la documentazione, la Compagnia rimborsa la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali e al netto del Premio pagato per la garanzia colpita.
6.10.1 Consegna delle chiavi
In caso di Furto l’Assicurato deve consegnare il kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo. La Compagnia è autorizzata:
• ad inviare tali chiavi alla casa costruttrice per verificare il contenuto della memoria interna
• ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
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6.11 Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente e/o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Il Rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’Assicurato sono gli stessi e il Sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli assicuratori.
6.12 Non cedibilità
Le coperture assicurative non sono trasferibili su altro veicolo o su altra persona fisica o giuridica o in caso di trasferimento della residenza dell’Assicurato all’estero, fatto salvo i casi di vendita tra coniugi, Familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare con medesima residenza, conviventi more uxorio, eredi legittimi o testamentari e amministratori delle ditte assicurate.
6.13 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
6.13.1 Divieto di cessione del credito
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia Il Concessionario venditore.
6.13.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito.
L’Assicurato che intenda cedere il proprio credito derivante dal presente contratto nei confronti della Compagnia ad un soggetto diverso dal Concessionario venditore o, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:
• fax al numero 00.00.00.00.00 o
• email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
6.13.3 Delega di pagamento del credito
Nonostante quanto previsto dall’articolo 6.13.2 che precede, l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto avendo concordato la quantificazione dell’Indennizzo con il perito o con l’Assicuratore, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso un autoriparatore non convenzionato.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegate un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Art. 1269 Codice Civile (Delegazione di pagamento)
6.14 Benefici in caso di assistenza in convenzione
L’Assicurato che decide di rivolgersi al Concessionario venditore o ad un autoriparatore convenzionato con la Compagnia:
a) ha diritto alla riduzione della percentuale di Scoperto e del minimo di Scoperto
6.15 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali e parafiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente.
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6.16 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla Compagnia vanno effettuate con una delle seguenti modalità:
• Tramite le apposite funzionalità dell’area riservata del sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx;
• Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
• Con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxx
• Via mail all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx
6.17 Modifiche al contratto
Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.
6.18 Legge applicabile
Questo contratto è soggetto alla legge italiana.
6.19 Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.
Se il Contraente o Assicurato sono consumatori, ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lgs 206 del 2005 e smi), sarà competente il foro di residenza o domicilio del consumatore.
6.20 Diritto d’accesso agli atti d’impresa
La Compagnia, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d’impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del Contraente e dell’Assicurato che ne ha fatto richiesta.
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D. Cosa fare in caso di Sinistro
7. Disposizioni comuni a tutti i Moduli
7.1 Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente e l’Assicurato se persona diversa devono:
• fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall’art.1914 Codice Civile “Obbligo di salvataggio”);
• dare avviso scritto (denuncia di Xxxxxxxx) alla Compagnia entro 3 giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando tutti gli elementi precisati all’art. 7.2 “Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx”.
• presentare denuncia all’Autorità competente; se il sinistro è avvenuto all’estero la denuncia deve essere presentata anche all’Autorità straniera
Per effettuare la denuncia si può
• chiamare il numero 800.893.990 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000
7.1.1 Modulo Furto e Incendio
a) In caso di Furto o Rapina del Veicolo, l’Assicurato deve consegnare:
• Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso;
• Copia della fattura di acquisto;
• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo;
• Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il Veicolo);
• Copia della carta di circolazione estera (solo se il Veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero);
• Originale del certificato cronologico;
• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il Veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
• Piano di ammortamento (solo se il Veicolo è locato in leasing);
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia.
• Attestazione, rilasciata dalla casa produttrice del sistema satellitare se dichiarato nel Modulo di Polizza, o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato di funzionamento del terminale del satellitare al momento del Sinistro.
• Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l’Italia, partita iva 01627980152 in cui si autorizza la vendita del Veicolo in caso di ritrovamento;
• Codice IBAN del Proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico;
• La Compagnia può chiedere il Certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura in caso di pendenza di procedimento giudiziario per il reato di cui all’articolo 642 del Codice penale.
b) In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio e fulmine, l’Assicurato deve consegnare:
• Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
• Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.
• Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati.
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia.
7.1.2 Modulo Perdite Pecuniarie
In caso di Sinistro coperto dal Modulo Perdite Pecuniarie l’Assicurato deve consegnare:
• Fattura o ricevuta relativa alle spese sostenute, se necessario per la garanzia specifica;
• Documentazione attestante il danno al bagaglio nel caso dell’articolo 4.1.5 Bagaglio;
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• copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
• Copia certificato di radiazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), se necessario per la garanzia specifica.
7.1.3 Modulo Kasko
In caso di Sinistro coperto da una delle garanzie del Modulo Kasko, l’Assicurato deve consegnare:
• Copia della patente del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
• Modulo CAI in originale firmato, se è stato compilato;
• Verbale delle autorità, se intervenute;
• Copia fattura di acquisto del Veicolo, in caso di distruzione totale;
• Fattura o ricevuta relative alle spese sostenute;
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia.
7.1.4 Modulo Eventi Naturali e Sociopolitici
a) In caso di Sinistro coperto dalla garanzia Eventi Naturali (art. 3.1), l’Assicurato deve consegnare:
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia.
• La rilevazione effettuata dall’osservatorio metereologico più vicino attestante l’evento.
b) In caso di Sinistro coperto dalla garanzia Eventi Socio Politici (art. 3.2), l’Assicurato deve consegnare:
• Idonea documentazione attestante l’installazione di optional e Accessori non di serie, se non già in possesso della Compagnia.
• Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
• Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro tre giorni dalla presentazione; se il Sinistro è avvenuto all’estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere.
7.1.5 Denuncia per danni agli Accessori di serie e optional
Nel caso l’Assicurato richieda l’Indennizzo relativo agli Accessori di serie e optional dovrà fornire originale o copia della fattura d’acquisto del Veicolo indicanti la presenza ed il valore degli Accessori di serie e optional stessi.
7.1.6 Conservazione delle tracce
Il Contraente/Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro quando possibile, compatibilmente con l’eventuale necessità di urgenti riparazioni.
Per la conservazione delle tracce ed i residui l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo.
7.1.7 Documentazione probatoria
Il Contraente/Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione probatoria in suo possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all’art. 7.1 Obblighi in caso di Sinistro
Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti.
7.1.8 Inadempimento
L’inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione “Cosa fare in caso di Sinistro?” può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art.1915 Codice Civile.
7.2 Contenuto della denuncia di Xxxxxxxx
La denuncia scritta di Xxxxxxxx dovrà indicare:
a) data, ora e luogo di accadimento del Sinistro;
b) modalità di accadimento e causa presunta del Sinistro;
c) entità approssimativa del danno;
d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; al momento del Sinistro l’Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 Codice Civile;
f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
h) e-mail e numero di telefono cellulare dell’Assicurato.
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7.3 Pagamenti della Compagnia
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
7.4 Indennizzo con riacquisto
In caso di Indennizzo con riacquisto di un nuovo veicolo di valore pari o superiore presso il Concessionario venditore, l’Assicurato dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo veicolo, entro 30 giorni dall’emissione della fattura stessa.
7.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale)
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.
7.6 Franchigie e Scoperti
Dall’Indennizzo vengono sottratti, quando previsti, Franchigia e Scoperto. Lo Scoperto può prevedere un minimo.
15.000,00 euro
1.000,00 euro
200,00 euro
800,00 euro
Massimale: Valore del danno: Franchigia: Indennizzo:
Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno inferiore al Massimale
15.000,00 euro
17.000,00 euro
200,00 euro
15.000,00 euro
Massimale: Valore del danno: Franchigia: Indennizzo:
Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno superiore al Massimale
Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno inferiore al Limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo
Limite di Indennizzo:
Valore del danno:
Scoperto 20%
Scoperto minimo:
Indennizzo:
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo
Limite di Indennizzo: Valore del danno: Scoperto 20% Scoperto minimo: Indennizzo:
15.000,00 euro
3.000,00 euro
600,00 euro
800,00 euro
2.200,00 euro
15.000,00 euro
3.000,00 euro
600,00 euro
200,00 euro
2.400,00 euro
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Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno superiore al Limite di Indennizzo
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo
Limite di Indennizzo:
Valore del danno:
Scoperto 20% Scoperto minimo:
Indennizzo:
Caso 2: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo
Limite di Indennizzo: Valore del danno: Scoperto 20% Scoperto minimo: Indennizzo:
8.000,00 euro
8.500,00 euro
1.700,00 euro
2.000,00 euro
6.500,00 euro
8.000,00 euro
8.500,00 euro
1.700,00 euro
1.500,00 euro
6.800,00 euro
7.7 Surroga
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
7.8 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve effettuare nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Il consenso deve essere dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx, decorsi i quali l’Assicurato può provvedere alla riparazione.
7.9 Degrado d’uso
Il Degrado d’uso è il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all’uso e al trascorrere del tempo.
Per il Veicolo il Degrado d’uso si calcola come il rapporto fra il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro così come rilevato dal mensile “Quattroruote Professional” e il prezzo di fattura a nuovo dello stesso rapportato a 100.
7.10 Valore a nuovo
In caso di Furto e Incendio la liquidazione del Danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d’uso, se il Sinistro si è verificato:
• entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione
• entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore per i residenti nella regione Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche, Molise, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Sardegna, e nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Lecce, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia
• entro 12 dalla data di prima immatricolazione, in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore per i residenti nelle altre province
In tutti gli altri casi la Compagnia corrisponde l'Indennizzo in misura pari al valore commerciale con applicazione di Franchigie e Scoperti.
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7.11 Forma di assicurazione
7.11.1 Valore Intero
Se non diversamente specificato, l’assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale del Veicolo. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo, l’Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall’art. 1907 Codice Civile.
Per quanto riguarda il Veicolo, il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).
7.11.2 Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Quando l’assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo. Il danno viene quindi indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell’assicurazione a Valore Intero.
Esempio
• Il valore commerciale del Veicolo è 30.000,00 Euro;
• Il valore assicurato dichiarato nel Modulo di Polizza è di 20.000,00 Euro;
• Si verifica un danno di 23.000,00 Euro;
• L’Indennizzo sarà di 20.000,00 Euro.
7.12 Calcolo del danno
7.12.1 Perdita totale del Veicolo
In caso di Perdita totale del Veicolo o di riparazione antieconomica, l’ammontare del danno è pari al valore commerciale, che il Veicolo aveva al momento del Sinistro così come rilevato dal mensile “Quattroruote Professional” del mese di accadimento del Sinistro meno il valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso.
A richiesta della Compagnia dovrà essere messo a disposizione il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo.
7.12.2 Perdita parziale del Veicolo
In caso di Danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.
Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni meno il Degrado d’uso, quando applicabile.
L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il Veicolo aveva al momento del Sinistro e il valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso.
7.12.3 Applicazione della regola proporzionale
Se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.
7.12.4 Ulteriori voci di danno
Sono escluse dall’Indennizzo le seguenti voci di danno:
• le spese di ricovero, se non assicurate nella garanzia “Perdite Pecuniarie”;
• i danni da mancato godimento o uso
• altri eventuali pregiudizi
• le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione.
Si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ma se e solo se
• l’Assicurato è un soggetto non in grado di recuperare tale imposta, e
• l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
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7.13 Esagerazione dolosa del danno
Perde il diritto all’Indennizzo l’Assicurato che
a) esagera dolosamente l’ammontare del danno;
b) dichiara che cose che non esistevano al momento del Sinistro sono state distrutte o perdute;
c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;
d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro;
f) facilita il Sinistro o ne aggrava le conseguenze.
7.14 Procedura per la valutazione del danno
7.14.1 Tempistiche
Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la Compagnia avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.
La Compagnia entro tale termine:
• Confermerà l’operatività della copertura per il Sinistro; oppure
• Respingerà la richiesta di Xxxxxxxxxx indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all’Assicurato il motivo di tale richiesta.
Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Xxxxxxxxxx.
Se la Compagnia riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell’art. 7.14.2 “Perizia contrattuale”, il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.
7.14.2 Perizia contrattuale
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un perito ciascuna, da nominare con apposito atto. I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si troverebbe il giudice competente per il giudizio.
In tal caso ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.15 Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha consegnato tutta la seguente documentazione:
• Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell’Assicurato;
• Nominativo dell’intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
• Nel caso di delega all’incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato.
• certificazione attestante l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.
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E. Glossario
Accessori Accessori di serie
Optionals stabilmente fissati sul Veicolo.
Optionals compresi nella dotazione base del Veicolo.
Accessori non di serie Optionals non compresi nella dotazione base del Veicolo, tanto se montati in fabbrica quanto se acquistati e montati successivamente, ma in ogni caso a condizione che vi sia una fattura di vendita (del Veicolo o dell’Accessorio non di serie) che indica specificamente ciascun Accessorio non di serie ed il rispettivo valore.
Apparecchi Audiofonovisivi
Radio, registratori, lettori CD, DVD o file multimediali, televisori o impianti video, computer di bordo, navigatori satellitari, sistemi di infotainment ed altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al Veicolo e non estraibili.
Sono esclusi i telefoni cellulari.
Antifurto LoJack Dispositivo installato a bordo del veicolo in grado di comunicare la posizione del veicolo dopo attivazione dello stesso a seguito di furto.
Assicurato Il titolare dell’interesse protetto dall’assicurazione.
Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, rubricato “Nuovo codice della strada”
Compagnia Zurich Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia. Contraente Xxxxxxxx che paga il Premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Cristalli Tutte le parti che delimitano l’abitacolo del Veicolo, cioè il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l’eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
Concessionario venditore
Concessionario auto presso il quale viene acquistato il veicolo oggetto dell’assicurazione
Degrado d’uso È il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all’uso e al trascorrere del tempo.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Familiare I figli, il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti dell'Assicurato e altri parenti o affini con lui conviventi.
Franchigia L’importo prestabilito in misura fissa che in caso di Xxxxxxxx viene detratto dal danno e che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto Xxxxx subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche o elettriche, tale da rendere impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Incendio Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente Il Sinistro occorso non volutamente al Veicolo in circolazione dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.
Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Massimale/Limite di indennizzo
Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia.
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Modulo CAI Modulo Costatazione Amichevole d’Incidente
Perdita o danno parziale
Furto, Incendio e danni con riparazioni inferiori o uguali al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro.
Perdita o danno totale Furto totale senza ritrovamento, Incendio totale e danni con riparazioni superiori al 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PRA Pubblico Registro Automobilistico
Premio L’importo di denaro dovuto dal Contraente alla Compagnia per acquistare le coperture fornite col contratto. Comprende imposte ed eventuali oneri di legge.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
Proprietario o soggetto equiparato
Quando l’assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo. Il danno viene quindi indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell’assicurazione a Valore Intero.
I soggetti che si trovino, rispetto al Veicolo identificato nel Modulo di Polizza, in una delle seguenti situazioni:
• Proprietario
• Usufruttuario
• Acquirente con patto di riservato dominio
• Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing
Rapina La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Riparazione Antieconomica
Spese di riparazione che raggiungono o superano il 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.
Scoperto Importo contrattualmente pattuito, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Scoppio Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione. Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Surroga L’azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un Sinistro, dopo avere pagato l’Indennizzo ed in sostituzione dell’Assicurato.
Territorio italiano Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana.
Valore a nuovo Importo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Accessori e optional se assicurati.
Valore Intero Se non diversamente specificato, l’assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale del Veicolo. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo, l’Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall’art. 1907 Codice Civile. Per quanto riguarda il Veicolo, il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).
Veicolo Il veicolo identificato nel Modulo di Polizza
Viaggio Un viaggio di 25Km o più dal comune di residenza dell’Assicurato.
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a) Finalità contrattuali e di legge
I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute, ove raccolti - saranno trattati dalla Società:
(i) al fine di fornire i servizi e/ o le prestazioni e/ o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste , ivi compresa la registrazione e l’accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
(ii) per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria e per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l’emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.
Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 “Esistenza di un processo decisionale automatizzato”. La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l’accadimenti di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l’accesso al servizio c.d. Area Clienti.
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b) Finalità di marketing e ricerche di mercato
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per finalità di marketing, quali l’invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l’invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l’Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
c) Rilevazioni statistiche
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.
d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing
I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell’intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.
e) Soft Spam
Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell’acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.
Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
3) Base giuridica del trattamento e legittimo interesse
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
• punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), la base giuridica degli stessi sono:
(i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/ quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
(ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
(iii) l’interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
• punti 2 b), c) ed e) (trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
• punto 2 e) (soft spam) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all’utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all’invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.
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4) Categorie di destinatari dei dati personali
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
• punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche)
(i) banche, istituti di credito; (iv) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione
(vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
• punti 2 b), c), d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie:
(i) società del Guppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.
5) Trasferimento all’estero dei dati
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle “Clausole Contrattuali Tipo” emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.
6) Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:
(i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di Decorrenza del preventivo;
(ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
(v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
(vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
7) Esistenza di un processo decisionale automatizzato
La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all’esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con
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l’attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell’adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato.
Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l’inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all’attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l’uso di tali strumentazioni in ausilio all’attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.
Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.
8) I suoi diritti
Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:
1) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
2) ottenere la rettifica e l’aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all’oblio e la cancellazione);
3) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
4) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.
Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam).
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx; ovvero scrivendo alla Società all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all’indirizzo di Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 (20159).
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