Divertor Tokamak Test Facility
Divertor Tokamak Test Facility
Identificativo Documento | PMC-TEN-03001 | ||
Versione | 1.0 | ||
Tipo di Documento | Disciplinare di Gara Telematica | ||
Denominazione gara | Accordo quadro per l’affidamento di servizi multidisciplinari di supporto tecnico-gestionale | ||
Tipo di Procedura | Procedura aperta ai sensi art. 60 D.lgs 50/2016 | ||
Atto di xxxxx | Xxxxxxxx del CDA del 28 Luglio 2021 | ||
Importo a base di gara | 21.294.300,00 € (ventunomilioniduecentonovataquattromilatrecento/00 Euro) | ||
CUP | I12F18000100007 | ||
CIG | 889546953D | ||
Emissione | Xxxxxxxx Xxxxxx | (data) | (firma) |
Revisione | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | (data) (data) | (firma) (firma) |
Approvazione | Xxxx Xxxxxxx | (data) | (firma) |
Autorizzazione | Xxxxxxxxxx Xxxxx | (data) | (firma) |
Criteri di distribuzione | ◻ Riservato a: | ◻Uso interno DTT | X Pubblicabile |
Indice disciplinare di gara
1. PREMESSE 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5
2.0 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PROCEDURA 5
2.1 DOCUMENTI DI GARA 6
2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 8
4.1 DURATA 8
4.2 OPZIONI E RINNOVI 8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
6. REQUISITI GENERALI 10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 10
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 11
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 11
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 11
7.4 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 13
7.5 INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI 14
8. AVVALIMENTO 14
9. SUBAPPALTO 15
10. GARANZIA PROVVISORIA 16
11. SOPRALLUOGO 18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI DI GARA 20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 22
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 22
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 23
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 25
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA TECNICA” 30
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C - OFFERTA ECONOMICA” 32
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 33
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 34
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 35
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 36
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 36
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 37
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 38
21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “B” E “C” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 38
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 39
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 40
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 42
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 42
1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre n° 41/2021/DTT del 03/09/2021, DTT ha deliberato l’indizione di un bando di gara per la assegnazione di un accordo quadro relativo a servizi multidisciplinari di supporto tecnico-gestionale.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 lett.b) (servizi di natura tecnica e intellettuale). del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio della fornitura è Frascati [codice NUTS: ITI 43] CIG 889546953D – CUP I12F18000100007.
Alla procedura si applicano le condizioni previste dall’AAP/GPA (Accordo sugli Appalti Pubblici/Government Procurement Agreement) stipulate in ambito OMC/WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio/World Trade Organization).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx.
La procedura è finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Piattaforma telematica di negoziazione
Sul portale sono riportate le istruzioni di dettaglio del sistema telematico; nel seguito sono fornite le informazioni sintetiche.
La piattaforma è stata progettata per consentire la partecipazione di operatori nazionali ed internazionali. Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:
- essere in possesso di firma elettronica qualificata, in conformità al Regolamento UE n° 910/2014 – eIDAS, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- registrarsi alla Piattaforma di gara raggiungibile al suddetto indirizzo web ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata.
La partecipazione alla procedura viene perfezionata caricando sulla piattaforma la Domanda di Partecipazione predisposta preferibilmente secondo il format allegato (n°1) al presente disciplinare di gara, firmato digitalmente.
Il recapito da usare esclusivamente nel caso di mancato funzionamento della piattaforma telematica adottata per lo svolgimento della procedura è il seguente: Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxx-xxxxxxx.xx .
Questo disciplinare e gli allegati alla documentazione di gara saranno anche disponibili presso l’area riservata del portale accessibile dal sito: xxx.xxx-xxxxxxx.xx
L’Operatore economico con la registrazione alla piattaforma e la presentazione dei quesiti/comunicazioni o dell’offerta, elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area
comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.
All’indirizzo internet succitato verranno pubblicati eventuali comunicazioni di cui all’art. 2.2 della presente procedura e le FAQ.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.0 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA PROCEDURA
Importo complessivo dell’accordo quadro, al lordo del ribasso d’asta: | Euro 21.294.300,00 € (ventunomilioniduecentonovataquattromilatrece nto/00 Euro) |
1. importo soggetto a ribasso d’asta, comprensivo dei costi della manodopera ex art. 23, c. 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: | Euro 21.294.300,00 € (ventunomilioniduecentonovataquattromilatrece nto/00 Euro) |
2. importo non soggetto a ribasso d’asta (attuazione oneri di sicurezza da interferenze): | Euro 0,00 (zero/00) |
Codice NUTS: | ITI 43 |
Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): | 71330000-0 - Vari servizi di ingegneria (P) 71335000-5 - Studi di ingegneria (S) 71541000-2 - Servizi di gestione di progetti di costruzione (S) |
L’appalto sarà eseguito è remunerato a: | “a misura” |
É ammesso il subappalto | |
Durata dell’Accordo Quadro: | L’accordo quadro avrà una durata di 4 anni. La durata dei Contratti applicativi è definita negli stessi. |
Garanzia a corredo dell’offerta, salvo casi di riduzione dell’importo della garanzia (dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) | 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, quindi pari a: Euro 425.886,00 (quattrocentoventicinqueottocentoottantasei/00) |
Importo del contributo obbligatorio a favore dell’ANAC per la partecipazione alla gara. | Euro 500,00 (cinquecento/00) |
Importo presunto del rimborso delle spese per la pubblicità obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che sarà richiesto agli aggiudicatari ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 ): | Euro:4.000(quattromila/00). |
Termine per la richiesta di chiarimenti: | ore 23:59 del giorno 15/10/2021 (10 gg prima del termine per la presentazione delle offerte) |
Termine per la presentazione delle offerte: | ore 23:59 del giorno 25/10/2021 |
Data seduta pubblica per l’apertura delle offerte: | ore 10.00 del giorno 28/10/2021 |
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Specifica tecnico-manageriale;
4) Duvri;
5) Requisiti HSEQ
6) Patto di integrità;
7) Schema di contratto
La documentazione di gara è integralmente disponibile sulla piattaforma telematica dedicata di e- procurement accessibile dal sito: xxx.xxx-xxxxxxx.xx.
All’indirizzo internet succitato verranno pubblicati eventuali aggiornamenti della presente procedura.
2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
Per poter inviare quesiti, comunicazioni e presentare le offerte è necessario registrarsi alla Piattaforma.
Eventuali comunicazioni o quesiti sull’interpretazione del Disciplinare e relativi allegati dovranno essere inoltrati per iscritto utilizzando esclusivamente gli strumenti di comunicazione con la stazione appaltante previsti dalla piattaforma telematica. I quesiti e le comunicazioni che riguardano l’interpretazione del Disciplinare e relativi allegati dovranno pervenire al massimo entro il decimo giorno antecedente al termine di presentazione delle offerte. I quesiti e comunicazioni non pervenuti nel rispetto delle modalità e termini qui previsti non potranno avere risposta. Le risposte ai quesiti interpretativi saranno pubblicate sul portale. I contenuti delle comunicazioni e risposte pubblicati sul portale avranno valore di notifica.
Sul portale verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla Piattaforma per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le attività richieste all’Appaltatore attraverso il Contratto Quadro oggetto del presente affidamento, seppure riferibili a differenti momenti della vita del Progetto, sono strettamente interconnesse fra loro e pertanto non frazionabili. Seppur sviluppati nelle differenti fasi progettuali di ingegneria, sviluppo e costruzione, i servizi richiesti sono strettamente correlati ed interdipendenti uno con l’altro. L’Appaltatore potrà infatti essere chiamato nella fase iniziale del Progetto a collaborare allo sviluppo dell’ingegneria di dettaglio dei singoli componenti della macchina ed alla relativa integrazione, in una fase intermedia alla redazione di studi e metodi di costruibilità ed Assembly degli stessi componenti, ed in una fase più avanzata alla supervisione all’Assembly ed alla costruzione fino alla assistenza al commissioning.
Tabella n. 1 - Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | Prestazione (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Servizi di architectural engineering | 71330000-0 - Vari servizi di ingegneria (P) | Principale | 6.579.130,80 |
2 | Servizi Ingegneria specialistica | 71335000-5 - Studi di ingegneria (S) | Secondaria | 8.384.481,10 |
3 | PMS e Supervisione Lavori ed assistenza alla costruzione e commissioning | 71541000-2 - Servizi di gestione di progetti di | Secondaria | 6.330.688,10 |
Importo totale a base di gara | 21.294.300,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è valutato pari a € 0, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi. Eventuali successivi oneri per la sicurezza da interferenza verranno valutati all’interno dei singoli contratti applicativi.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’accordo quadro è di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale DTT potrà affidare i singoli Contratti applicativi mediante l’invio all’impresa dell’Ordine di servizio.
I Contratti applicativi emessi durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, avranno una propria durata decorrente dalla data di avvio dello stesso e potranno avere una durata temporale superiore a quella dell’Accordo Quadro.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
Qualora al termine della scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, la durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) anni, previa comunicazione scritta della Stazione Appaltante, da inviare all’Impresa appaltatrice almeno due mesi prima della scadenza contrattuale. Durante il periodo di proroga restano valide e immutate le condizioni contrattuali vigenti.
Non sono previste opzioni.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Codice, l’eventuale revisione del prezzo del bene non potrà essere superiore al 10% rispetto al valore di prima fornitura e comunque al di sotto delle soglie fissate dall’art. 35 del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità tra DTT e gli operatori economici costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
Ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice (come modificato dal D.L. n. 76/2020) l’operatore economico può essere escluso dalla gara se DTT è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del medesimo comma.
Il comma 4 non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio
2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito DTT acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) IVA esclusa;
Tali requisiti sono richiesti al fine di consentire la selezione di operatori affidabili che, in considerazione della natura e dell’entità della prestazione da svolgere, garantiscano solidità dal punto di vista economico e patrimoniale. I requisiti richiesti sono proporzionati all’oggetto dell’appalto e tali da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di proporzionalità.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo da DTT.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
f) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi analoghi di supporto specialistico multidisciplinare ingegneristico e supervisione all’assemblaggio e al commissioning di impianti nel campo della fusione nucleare e delle “Alte Energie”, per un importo complessivo almeno pari
a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) così suddivisi:
Descrizione servizio | Importo minimo |
Servizi di architectural engineering, | 6 M € |
Servizi Ingegneria specialistica | 5 M € |
PMS e Supervisione Lavori ed assistenza alla costruzione e commissioning | 4 M € |
Per ognuna delle categorie facenti parte dell’appalto, il concorrente deve aver eseguito almeno due contratti ciascuno dal valore pari al 15 % dell’importo minimo (c.d. servizi di punta).
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto
g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di riferimento
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, DTT accetta anche altre
prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
h) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore di riferimento
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione
ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, DTT accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
i) Possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nella specifica tecnico- manageriale (Doc° PMC-TEN-03000). Il concorrente deve dimostrare la presenza nel proprio organico, alla data di presentazione delle offerte, delle figure professionali indicati al punto 6.2 della specifica tecnica PMC-TEN-03000_1.1.
La comprova del requisito è fornita nella domanda di partecipazione. In tale sede dovrà essere dichiarato anche la natura del rapporto professionale intercorrente tra l’operatore economico partecipante alla gara e i soggetti indicati, alla data di presentazione delle offerte.
7.4 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Elenco di servizi analoghi richiesti nella prestazione principale. Nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto cumulativamente sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Per quanto concerne i c.d. servizi di punta devono essere posseduti per intero almeno da un singolo componente del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito della prestazione principale deve essere posseduto dalla mandataria. I requisiti delle prestazioni secondarie devono essere posseduti dai soggetti che svolgono l’attività.
I requisiti di cui ai precedenti punti 7.3 lett. g e h. devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalle mandanti.
Il requisito di cui al punto 7.3. lett i deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
7.5 INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dalle singole imprese consorziate.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. i) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di DTT in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, DTT impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, DTT procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario (art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
In caso di affidamento ad un concorrente che ha previsto il subappalto DTT corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per i servizi dallo stesso eseguito nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; a) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; b) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente (ex art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. n. 50/2016 e s.m.i.).
Si precisa che:
- i consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, primo periodo, del Codice;
- l’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, ultimo periodo, del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo a base di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente di importo pari ad Euro 425.886,00 (quattrocentoventicinqueottocentottantasei/00)
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di DTT; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente IBAN XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di DTT;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non è previsto sopralluogo.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC N. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per un importo pari a € 500 (cinquecento/00).
In caso di mancata presentazione della ricevuta DTT accerta il pagamento mediante consultazione
del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, DTT esclude il concorrente dalla gara,
ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1. mediante versamento on-line collegandosi al portale web “Servizio Riscossione Contributi” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata della ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione all’indirizzo di posta elettronica.
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal portale web “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini alla categoria di servizio “contributo ANAC”.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
Attenzione!!!
- non sono ammessi alla gara i partecipanti che abbiano eseguito un versamento inferiore a quello su indicato;
- non è ammesso il recapito dell’integrazione dell’importo del versamento successivamente alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere presentata dalla sola impresa mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito.
In caso di Consorzio di imprese o di G.E.I.E. o di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, o dell’”operatore economico” ex art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. n. 50/2016
e s.m.i., ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere b), c), e) e f) e dell’art. 48 del D.lgs. n. n. 50/2016 e s.m.i., la suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere presentata dal Consorzio (se già costituito), dal G.E.I.E. o dall’operatore economico ex art.3, comma 22, del predetto D.Lgs, o da una delle imprese consorziate se il consorzio ordinario non è ancora costituito, da una delle imprese componenti l’aggregazione.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI DI GARA
La procedura in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement dedicata accessibile dalla sezione “Procurement” del sito: www.dtt- xxxxxxx.xx .
Su tale piattaforma dovrà essere caricata tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Per l'ammissione alla procedura il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio indicato nel Disciplinare.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:
a) busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
b) busta telematica B - Contenente OFFERTA TECNICA
c) busta telematica C – Contenente OFFERTA ECONOMICA
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione (allegato n. 1), le dichiarazioni integrative allegate alla domanda di partecipazione cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare (allegato n. 2), il DGUE e l’offerta economica (allegato n. 3) potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, DTT potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta di DTT sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria DTT assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, DTT può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, DTT procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di DTT invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
In una prima busta telematica dovranno essere inseriti i seguenti documenti digitali: la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo - in relazione alle diverse forme di partecipazione – tra cui il PASS OE, la garanzia provvisoria e la ricevuta del versamento del contributo ANAC.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato
n. 1 al presente disciplinare di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) se procuratore copia conforme all’originale della procura speciale dalla quale si evincono i poteri di firma del procuratore oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila e firma digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche utilizzando il modello precompilato da DTT nella parte I “Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore”, disponibile tra la documentazione relativa alla presente procedura, secondo quanto di seguito indicato.
Parte II - Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso DTT, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
6) Patto di integrità (allegato al presente disciplinare) tra DTT e l’impresa ausiliaria, obbligatoriamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’operatore economico (in caso di procura dal Procuratore);
7) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria (se del caso), ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del relativo DGUE, di ammissione al concordato e di autorizzazione a partecipare alle gare con l’indicazione dei corrispondenti estremi dei provvedimenti …………
rilasciati dal Tribunale di ………………, obbligatoriamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’operatore economico (in caso di procura dal Procuratore);
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
8) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nel limite massimo del 50% del valore dell’appalto.
Parte III - Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV - Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3.1 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità
e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3.2 del presente disciplinare.
Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il Patto di integrità tra DTT e gli operatori economici;
(se del caso) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
10. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
(se del caso) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare a DTT la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, DTT a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, DTT a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
(se del caso) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 o che abbiano presentato semplice domanda per detta ammissione, successivamente verificabile”
16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
oppure
dichiara di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e s.m.i., giusto decreto del Tribunale di
..................................... del (allegare il documento indicato al punto a.1)
e, se del caso (anche in base a quanto previsto dall’art. 110 del DLgs 50/2016 e s.m.i.), i documenti allegati ai punti da a.2) ad a.4));
Attenzione: inserire nella Busta telematica A contenente la documentazione amministrativa, i seguenti documenti:
a.1 relazione di un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, nella quale si attesti che la partecipazione alla presente gara sia conforme al piano di concordato e che vi sia una ragionevole capacità di adempimento del contratto oggetto della presente gara da parte dell’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale;
a.2 (se del caso) dichiarazione dell’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire all’impresa ausiliaria di subentrare all’ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione al contratto;
a.3 (se del caso) dichiarazione di altro operatore economico in qualità di impresa ausiliaria in possesso di tutti i requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento del presente appalto, la quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto (tale dichiarazione, nel caso in cui l’ausiliata partecipi ad un raggruppamento temporaneo di imprese, in qualità di mandante, può provenire anche da un operatore facente parte dello stesso raggruppamento quale mandataria o mandante (cd. avvalimento interno);
a.4 (se del caso) tutta la documentazione per l’avvalimento (dichiarazioni, contratto di avvalimento, etc.), di cui all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto di quanto sopra riportato.
Attenzione: (nel caso in cui non sia richiesta la firma digitale) alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese preferibilmente secondo il modello allegato n. 2 al presente disciplinare di gara sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2) Ricevuta contributo ANAC
3) documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
4) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria;
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione (allegato n. 1 al presente disciplinare di gara).
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA TECNICA”
La busta telematica “B - Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) Proposta tecnica dei servizi offerti;
b) Proposta di gestione della Qualità;
c) Curricula delle 9 (nove) figure chiave indicate nella successiva tabella.
La relazione tecnica di cui al punto a) contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le procedure che il concorrente intende attuare per la realizzazione di quanto richiesto nelle specifiche tecniche.
La proposta di gestione della qualità di cui al punto b) contiene una proposta che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi: merito dell'outline del Quality Plan.
La relazione tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 50 (cinquanta) pagine numerate, mentre il piano della qualità dovrà essere composto da un numero massimo di 25 (venticinque) pagine numerate. Entrambe le relazioni dovranno essere numerate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per pagina con grandezza del carattere non inferiore a 11 (undici), eventualmente contenenti schemi o diagrammi.
I Curricula dei componenti del team di lavoro proposto non rientrano nel conteggio delle pagine.
La relazione tecnica dovrà contenere l’impegno espresso del concorrente a mantenere stabile il team indicato per tutta la durata dell’appalto, salvo comprovate esigenze non eludibili. In quest’ultimo caso le figure professionali sostitutive dovranno essere equipollenti a quelle sostituite e preventivamente approvate dal committente.
Con riferimento al criterio di valutazione n. 1 indicato nella tabella al paragrafo 18.1, la Commissione giudicatrice esprimerà un giudizio tecnico sui seguenti elementi:
• Approccio tecnico e metodologico della proposta di intervento complessiva (sub-criterio 1.1): attinenza generale delle proposte tecniche per lo svolgimento del servizio richiesto. Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione complessiva dell’attività e della loro organizzazione per soddisfare la qualità del servizio richiesto e i tempi di esecuzione;
• Merito della proposta tecnica relativa alla gestione del servizio di architectural engineering e gestione del modello 3D (sub-criterio 1.2): procedure proposte per la verifica dei requisiti del sistema e per la verifica di consistenza delle soluzioni progettuali proposte; procedura per la verifica della configurazione del sistema; metodologia di acquisizione dei dati per le sequenze di assemblaggio;
• Merito della proposta tecnica relativa alla gestione del servizio di Ingegneria
Specialistica (sub-criterio 1.3): approccio metodologico ai calcoli di verifica e di progetto di natura elettromagnetica e termomeccanica; organizzazione del team di progettisti e disegnatori per l’esecuzione degli elaborati grafici e della modellazione 3D;
• Merito della proposta tecnica relativa alla gestione del servizio di Supervisione e
assistenza alla costruzione a all’Assembly e commissioning con particolare focus sulle attività di Project Management (sub-criterio 1.4): approccio metodologico e organizzazione del team di cantiere per il follow-up delle attività e la relativa verifica del progress, della gestione delle tematiche HSE e del controllo di qualità.
Con riferimento al criterio di valutazione n. 2 della tabella al paragrafo 18.1, la commissione giudicatrice esprimerà una valutazione, in base a quanto riportato nei documenti previsti dalle specifiche di gestione, sui seguenti elementi:
• Merito dell'outline del piano di qualità (sub-criterio 2.1): merito della WBS; merito delle
strategie volte alla individuazione, valutazione e gestione del rischio.
• Merito della competenza e dell’esperienza delle seguenti figure chiave del gruppo di lavoro proposto:
ID | QT | RUOLO | ESPERIENZA MINIMA RICHIESTA NEL RUOLO |
D.1 | 1 | Project Engineering Manager (PEM) | Ingegnere Meccanico/ Aeronautico/ Nucleare/ Chimico/ Energetico con almeno 12 anni di esperienza nel ruolo o diplomato d’Istituto Tecnico Superiore (preferibilmente Perito Meccanico) con almeno 15 anni di esperienza nel ruolo. |
E.1 | 1 | ING S – Ingegnere Progettista Senior | Ingegnere Meccanico/ Aeronautico/ Nucleare/ Chimico/ Energetico con almeno 8 anni di esperienza o diplomato d’Istituto Tecnico Superiore (preferibilmente Perito Meccanico) con almeno 12 anni di esperienza. |
F.1 | 1 | Project Manager | 10 anni di esperienza nel ruolo |
F.2 | 1 | Field Project Engineer Manager (PEM) | 8 anni di esperienza nel ruolo |
F.13 | 1 | Project Quality Manager (PQM) | 6 anni di esperienza nel ruolo Ha comprovata esperienza degli standard: ISO 9001:2015 ISO 19011:2018 |
F.15 | 1 | Field Quality Manager (FQM) | 7 anni di esperienza nel ruolo Ha comprovata esperienza degli standard |
ID | QT | RUOLO | ESPERIENZA MINIMA RICHIESTA NEL RUOLO |
ISO 9001:2015 ISO 19011:2018 | |||
F.17 | 1 | HSE Field Safety Manager (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08) | 10 anni di esperienza nel ruolo per Cantieri di Costruzione Edile ed Industriale In possesso dei Requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 Comprovata esperienza nell’applicazione di quanto inerente il D.Lgs. 81/08 |
F.19 | 1 | Field HSE Manager | 7 anni di esperienza nel ruolo Ha comprovata esperienza delle problematiche relative agli smaltimenti rifiuti ed alle bonifiche, ed ambientali in generale. Inoltre, esperienza delle problematiche relative alle analisi dei rischi. Ha comprovata esperienza nell’applicazione del D.lgs 81/08 Ha comprovata esperienza degli standard ISO 14001:2015 ISO 45001:2015 |
F.22 | 1 | Construction Manager | 10 anni di esperienza nel ruolo |
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nelle specifiche tecniche, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “C - OFFERTA ECONOMICA”
La busta telematica “C - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) ribasso unico percentuale da applicare sui prezzi unitari riportati nell’Elenco prezzi (Allegato 4) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, espresso in cifre ed in lettere (in caso di discordanza fra l’importo in cifre
e quello in lettere sarà valida l’indicazione più vantaggiosa per DTT. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Nella busta telematica contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta telematica dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | [max 70] |
Offerta economica | [max 30] |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | |
1.1 | Approccio tecnico e | 15 | n/a | |||
1 | Merito della proposta tecnica | 45 | metodologico della proposta di intervento complessivo | |||
1.2 | Merito della proposta tecnica | 10 | n/a | |||
relativa alla gestione del | ||||||
servizio di architectural | ||||||
engineering e gestione del | ||||||
modello 3D | ||||||
1.3 | Merito della proposta tecnica | 10 | n/a | |||
relativa alla gestione del | ||||||
servizio di Ingegneria | ||||||
Specialistica | ||||||
1.4 | Merito della proposta tecnica | 10 | n/a | |||
relativa alla gestione del | ||||||
servizio di di Supervisione e | ||||||
assistenza alla costruzione a | ||||||
all’Assembly e | ||||||
commissioning con | ||||||
particolare focus sulle attività | ||||||
di Project Management | ||||||
2 | Adeguatezza della proposta di gestione qualità | 19. | 2.1 | Merito dell'outline del Quality Plan | 12 | n/a. |
2.2 | Merito del gruppo di lavoro proposto | 7 | n/a | |||
3 | Certificazioni. | 6 | 3.2 | Possesso della certificazione ISO 45001 o equivalente | n/a | 6 |
Totale | 70. | 64 | 6 |
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D”
della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.
GIUDIZIO RISPONDENZA QUALITATIVA | COEFFICIENTI V(i)n |
Assoluta | 1 |
Ottima | 0,9 |
Buona | 0,8 |
Discreta | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Insufficiente | 0,5 |
Inadeguata | 0,4 |
Ridotta | 0,3 |
Scarsa | 0,2 |
Minima | 0,1 |
Nulla | 0,0 |
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il metodo aggregativo compensatore:
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b; …
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. DTT procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute pubbliche avranno luogo in modo virtuale. Gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno partecipare alle sedute virtuali e vedere lo stato di avanzamento delle attività del seggio di gara e della commissione giudicatrice attraverso la piattaforma di e-procurement utilizzata da DTT.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28/10/2021, alle ore 10.00 in modalità virtuale.
Tale sedute pubbliche, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sulla piattaforma.
Il RUP, coadiuvato da seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura dei plichi virtuali pervenuti nei termini prescritti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, DTT si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n° 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione a DTT.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. DTT pubblica nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “B” E “C” - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.
Successivamente la commissione procederà alla registrazione sulla piattaforma, del totale del punteggio attribuito nella valutazione dell’offerta tecnico/qualitativa alle offerte già riparametrati, informando i concorrenti e dando atto di eventuali esclusioni dalla gara.
In una seduta pubblica, la commissione procederà all’apertura della busta telematica contenente
l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
DTT procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Sono considerate anormalmente basse nel caso il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte Tecnico-economiche presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
In ogni altro caso, sono considerate anomale le offerte in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa.
Qualora l’offerta sia anormalmente bassa, come sopra specificato, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà di DTT procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, DTT si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
L’atto di “proposta di aggiudicazione” è immediatamente impegnativo per l’Impresa.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui DTT ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, DTT, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, DTT prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
DTT, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
DTT si riserva la facoltà insindacabile di non approvare la proposta di aggiudicazione per irregolarità formali o per motivi di opportunità e l’Impresa provvisoriamente aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento dell’appalto; la stipulazione del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti
dalle norme proprie di DTT.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, DTT procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. DTT aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, per le verifiche antimafia, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
L’informativa liberatoria provvisoria consente a DTT di stipulare il contratto sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 76/2020, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, DTT recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Si precisa che il mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all’art. 83-bis nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall’art. 3, comma 7, del D.L. n. 76/2020, costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine
previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, DTT interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a DTT entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000. DTT comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.