REGOLAMENTO:
REGOLAMENTO:
Modalità e criteri per l’assegnazione a titolo gratuito di gabbie di cattura dei cinghiali e di altro materiale funzionale a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte nel territorio dell’ATC-PS1
Approvato dal Comitato di Gestione dell’ATC-PS1 nella seduta del 16/05/2022
ART 1. OGGETTO
1. L’ATC-PS1 assegna a titolo gratuito ai soggetti di cui all’art. 3, il materiale funzionale a prevenire e/o limitare i danni della fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano di controllo regionale approvato con DGR n. 645 del 17/05/2018, come declinato nel vigente Programma Operativo Annuale (POA) dell’ATC.
ART. 2. TIPOLOGIA DEL MATERIALE DA ASSEGNARE
1. L’ATC-PS1, al fine di prevenire e/o limitare i danni alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico arrecati dalla fauna selvatica, concede ai soggetti di cui all’articolo 3, nei limiti delle proprie disponibilità, il seguente materiale a titolo gratuito:
a) Gabbie di cattura
b) Recinzioni elettrificate
c) Cannoncini dissuasori
d) Repellenti Olfattivi
e) Reti di protezione
f) Eventuali altri materiali acquistati per le finalità indicate all’art. 1
2. Il materiale durevole di cui al comma 1 (ovvero avente una vita utile presunta maggiore di 1 anno), è inventariato dall’ATC-PS1 in apposito registro.
ART. 3. SOGGETTI BENEFICIARI
1. L’assegnazione del materiale indicato all’articolo 2 può essere richiesta dai seguenti soggetti i cui
terreni ricadono all’interno del territorio dell’ATC-PS1:
a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
b) pensionati da contribuzione agricola;
c) imprenditori agricoli titolari di partita IVA con codice relativo all'attività agricola
2. E’ facoltà dell’ATC-PS1 concedere in forma gratuita il materiale di cui all’articolo 2 anche ad Enti Pubblici, purché sia utilizzato nel territorio agro-silvo-pastorale di competenza dell’ATC-PS1.
3. Limitatamente alle gabbie di cattura, il proprietario o conduttore di fondo coltivato che intende richiederne l’assegnazione, deve essere in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall’ATC o dalle Organizzazioni Professionali Agricole circa l’uso degli impianti di cattura, ai sensi della DGR 1469/2018 e ss.mm.ii.
ART. 4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
1. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, presentano all’ATC-PS1 apposita richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Regolamento (allegato A).
2. La richiesta può essere presentata nel rispetto delle seguenti modalità:
a) consegnata a mano presso l’ufficio dell’ATC-PS1;
b) trasmessa tramite PEC (xxxxx0@xxx.xx) o posta elettronica ordinaria (xxxx@xxxxx0.xxx).
3. La richiesta dovrà essere corredata del documento d'identità in corso di validità (o documento di riconoscimento equipollente) del richiedente (art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000).
4. La richiesta va presentata entro la scadenza del giorno 15 e del giorno 30 di ogni mese. L’Ufficio, nell’intervallo temporale tra una scadenza e l’altra, raccoglierà le richieste pervenute ai fini della formazione della graduatoria sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 5.
5. Costituiscono causa di non accoglimento della richiesta:
a) domanda non sottoscritta e/o priva di un documento di identità personale in corso di validità;
b) domanda difforme dalla modulistica appositamente predisposta;
c) mancanza di disponibilità del materiale di cui all’art. 2 in quanto non disponibile o già assegnato.
6. In caso di non accoglimento della richiesta, l’ATC-PS1 fornirà apposita comunicazione.
ART. 5. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE
1. Con riguardo alle gabbie, alle recinzioni elettrificate e ai cannoncini dissuasori e, in generale, ad ogni bene durevole, qualora il numero delle domande dovesse eccedere la disponibilità di tali materiali, l’ATC-PS1 procederà a formare una graduatoria derivante dalla sommatoria dei punteggi dei seguenti criteri:
CRITERI | VALORE | |
a) | Indice di danno del Distretto di Gestione o della Zona C nella stagione venatoria precedente | |
Id da € 0,00 a € 2,00 | 1 | |
Id da € 2,01 a € 5,00 | 2 | |
Id > € 5,00 | 3 | |
b) | Importo dei danni liquidati al richiedente nella precedente annata agraria | |
Da € 0,00 a € 500,00 | 1 | |
Da € 501,00 a € 1.000,00 | 2 | |
> € 1.000,00 | 3 | |
c) | Tipologia di coltivazione oggetto di prevenzione | |
Foraggere (es.: erba medica) | 1 | |
Cereali | 2 | |
Mais, Sorgo, Girasole, Barbabietola, Tartufaie e Coltivazioni arboree prive di difesa (es.: linee elettrificate, recinzioni), e altre coltivazioni non già incluse negli altri elenchi | 3 | |
Ortive, Tartufaie e Coltivazioni arboree dotate di difese (es.: linee elettrificate, recinzioni) | 4 | |
d) | Parametri valutativi aggiuntivi | |
Coltivazione da seme | 1 | |
Biologico | 2 | |
e) | Ubicazione dei fondi agricoli | |
Terreni ricadenti nel territorio a gestione programmata della caccia | 1 | |
Terreni confinanti con Istituti di Gestione interdetti alla caccia (ZRC, CPuRF, Oasi) | 2 | |
Terreni ricadenti all’interno di Istituti di Gestione interdetti alla caccia (ZRC, CPuRF, Oasi) | 3 | |
f) | Tipologia Richiedente | |
Pensionati da contribuzione agricola | 1 | |
Imprenditori agricoli titolari di partita IVA con codice relativo all'attività agricola | 2 | |
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali | 3 |
2. Le recinzioni elettrificate sono concedibili, di norma, per superfici inferiori a 5 ettari.
ART. 6. - ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE E DURATA
1. L’assegnazione delle gabbie, delle recinzioni elettrificate, dei cannoncini dissuasori e, in genere, di ogni bene durevole, avverrà a titolo di comodato ad uso gratuito ai sensi dell’art. 1803 e seguenti del Codice Civile, per una durata massima pari a quella necessaria alla difesa della coltura in atto, e comunque da definirsi esattamente tra le parti.
2. Tra ATC-PS1 (comodante) e soggetto beneficiario (comodatario), ai fini dell’assegnazione del materiale di cui al comma 1, sarà formalizzato e sottoscritto apposito contratto di comodato regolante i rapporti tra le parti, il cui schema è riportato in allegato al presente Regolamento (Allegato B).
3. I repellenti olfattivi e, in genere, ogni altro eventuale bene non durevole, saranno assegnati su richiesta degli aventi titolo e fino ad esaurimento scorte. Per tali beni, l’ATC-PS1 annoterà in apposito registro la data e il nominativo del soggetto cui è stato consegnato il materiale e il luogo di utilizzo.
ART. 7. - OBBLIGHI DEL BENEFICARIO
1. Con riferimento al materiale durevole oggetto di assegnazione, il comodatario:
a) è tenuto a custodire e a conservare tale materiale nel rispetto dell’art. 1803 del Codice Civile;
b) non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa;
c) non può concedere a un terzo il godimento del bene senza il consenso scritto dell’ATC-PS1 (comodante).
2. Se il comodatario non adempie agli obblighi indicati al comma 1 del presente articolo, l’ATC-PS1 richiede l’immediata restituzione del bene assegnato, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
3. Per i beni durevoli, il ritiro del materiale richiesto da parte del Comodatario è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare è stabilito fino a un massimo del 50% del valore di mercato del bene concesso. Il pagamento del deposito cauzionale non è dovuto in caso di cessione di materiale ad Enti Pubblici.
ART. 8. - NORME FINALI
1. L’ATC-PS1 assegna il materiale di cui all’art. 2, comma 1 del presente Regolamento nei limiti della disponibilità dello stesso, come derivante dagli acquisti che annualmente effettua ai fini della prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico.
2. L’ATC-PS1, in qualità di soggetto proprietario del bene, si riserva in qualsiasi momento il diritto di riprendersi il materiale assegnato, qualora lo stesso non si rivelasse efficace al fine per il quale è stato destinato, ovvero per comportamenti impropri da parte del comodatario, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura.
3. La specificazione delle modalità e condizioni di assegnazione del materiale saranno indicati nel contratto di comodato da stipularsi con l’ATC-PS1, per il quale il Presidente dell’ATC è da ritenersi autorizzato alla stipula a seguito dell’avvenuta approvazione del presente Regolamento.
4. L’ATC-PS1 potrà procedere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti dichiarati al momento della richiesta, con l’avvertenza che nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà alla revoca del contratto di comodato e al recupero del materiale assegnato.
5. L’ATC-PS1 non si assume alcuna responsabilità, di natura civile, amministrativa e penale, per un utilizzo improprio del materiale assegnato o nel caso di danni a beni o persone derivanti dall’utilizzo dallo stesso bene.
6. Le presenti disposizioni trovano coerenza normativa con le seguenti disposizioni regionali:
a) Deliberazione del Consiglio Regionale n. 108 approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 febbraio 2020, n. 155 “Piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”
b) DGR n. 645 del 17/05/2018 e ss.mm.ii “L.R. n. 7/95, art. 25. Piano di Controllo regionale del Cinghiale anni 2018-2023”;
c) Regolamento Regionale 10 giugno 2019, n. 3 “Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”.
ART. 9. - CONTROVERSIE
1. Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente Regolamento è competente il foro di Pesaro.
ART. 10. NORME DI RINVIO
1. Per tutto ciò che non è regolato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
ART. 11. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, l’ATC-PS1 assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati trattati in esecuzione del presente Regolamento.
2. I dati che l’ATC-PS1 tratterà in esecuzione del presente Regolamento saranno trattati in conformità alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (RGPDRegolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
3. Responsabile della protezione dei dati per l’ATC-PS1 è il Presidente pro-tempore.
4. L’ATC-PS1:
a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento delle attività di cui al presente Regolamento sono dati personali e quindi, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
b) si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
ART. 12. PUBBLICAZIONE
1. Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ATC-PS1.
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATI:
Allegato A – Fac-Simile di richiesta di assegnazione a titolo gratuito di materiale funzionale a prevenire i danni della fauna selvatica.
Allegato B – Schema di Contratto di Comodato
ALLEGATO A: FAC SIMILE DI RICHIESTA
All’ATC-PS1
OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI MATERIALE FUNZIONALE A PREVENIRE I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTIVAZIONI AGRICOLE E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DI BASSA CORTE NEL TERRITORIO DELL’ATC-PS1.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A PV ( ) IL / / E RESIDENTE A PROV ( ) IN VIA COD. FISCALE TEL
MAIL PEC:
IN QUALITA' DI:
[ ] coltivatore diretto
[ ] imprenditore agricolo professionale [ ] pensionato da contribuzione agricola
[ ] imprenditore agricolo titolare di partita IVA con codice relativo all'attività agricola
[ ] Ente Pubblico ……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
l’assegnazione, a titolo gratuito, del seguente materiale funzionale a prevenire e/o limitare i danni
arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte:
[ ] Gabbia di cattura, purché in possesso dell’attestato di partecipazione al corso organizzato dall’ATC o dalle Organizzazioni Professionali Agricole circa l’uso degli impianti di cattura (DGR 1469/2018 e ss.mm.ii.)
[ ] Recinzione elettrificata [ ] Cannoncino dissuasore [ ] Repellente Olfattivo
[ ] Eventuale altro materiale: ……………………………………………………………………….
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del citato D.P.R., per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto
DICHIARA
1. Che il materiale richiesto:
- è finalizzato alla difesa della seguente coltivazione:
……………………………………………………………………
- ubicata al Foglio ………………….. Mappali …………………………………… del Comune di ………..…………….
- avente la seguente superficie: ………………………………………………………………
- coltura biologica: □ SI □ NO
- coltura da seme: □ SI □ NO
- i terreni oggetto di difesa ricadono nel territorio a gestione programmata della caccia
□ SI □ NO
- i terreni oggetto di difesa confinano con Istituti di Gestione interdetti alla caccia (ZRC, CPuRF, Oasi)
Se si quale:
□ SI □ NO
…………………………………………………………………………………………………………………………………
- i terreni oggetto di difesa ricadono all’interno di Istituti di Gestione interdetti alla caccia (ZRC,
CPuRF, Oasi)
Se si quale:
□ SI □ NO
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Di avere preso visione e accettare incondizionatamente tutti i contenuti del regolamento.
Allega:
1) Documento d'identità in corso di validità o documento di riconoscimento equipollente (art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000)
SI IMPEGNA
in caso di accoglimento della presente richiesta, a versare in favore dell’ATC, l’importo che sarà determinato dall’Ufficio a titolo di deposito cauzionale, somma che sarà, ove nulla osti, restituita alla scadenza del contratto, contestualmente alla restituzione del bene assegnato.
ALTRESÌ DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e Data Firma
Presa visione dell’Informativa sulla privacy dell’ATC-PS1, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, AUTORIZZO l’ATCPS1 al trattamento dei miei dati personali.
Luogo e Data Firma
ALLEGATO B – SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO
CONTRATTO DI COMODATO
Con la presente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge
TRA
l’ATC-PS1, con sede in Pesaro, Galleria dei Fonditori n. 58 (C.F. 91009880419), in persona del Presidente pro tempore , espressamente autorizzato alla presente stipula, di seguito nominata “comodante”
E
il sig.
)
(C.F.
residente a via n , legale rappresentante della
ditta
“comodatario”
(P.IVA ), di seguito nominato
PREMESSA
- Visto il Regolamento dell’ATC-PS1 ad oggetto “Modalità e i criteri per l’assegnazione a titolo gratuito di gabbie di cattura dei cinghiali e di altro materiale funzionale a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte nel territorio dell’ATC-PS1”.
- Vista la DGR n. 645 del 17/05/2018, come declinata nel vigente Programma Operativo Annuale (POA) dell’ATC, nonché il vigente Regolamento Regionale in materia di risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica.
- Dato atto che con istanza presentata all’ATC-PS1 in data e acquisita agli atti il con prot. , il comodatario, come sopra indicato, ha chiesto l’assegnazione a titolo gratuito di materiale funzionale a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte nel territorio dell’ATC-PS1.
CIO’ PREMESSO,
le parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 - Oggetto
1. L’ATC-PS1, in persona del Presidente pro-tempore, concede in comodato d'uso a titolo gratuito al comodatario, come identificato in premessa, che a tale titolo riceve e accetta, il seguente materiale funzionale a prevenire e/o limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole e al patrimonio zootecnico di bassa corte:
□ RECINZIONE ELETTRIFICATA (m. lineari
)
□ CANNONCINI, in numero di
□ GABBIA, in numero di
□ RETI DI PROTEZIONE
oltre a
□ ALTRO MATERIALE DUREVOLE: (specificare) ;
2. Il materiale sopra indicato, ed oggi consegnato, è di proprietà esclusiva dell’ATC-PS1.
3. Il comodatario dichiara di aver esaminato il materiale assegnato e di averlo trovato in perfetto stato di utilizzazione e funzionamento, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.
Art. 2 - Responsabilità
1. Il comodatario solleva l’ATC-PS1 (comodante) da ogni responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per un utilizzo improprio del materiale assegnato o nel caso di danni a beni o persone derivanti dall’utilizzo dello stesso bene.
2. La cessione in forma gratuita del materiale richiesto non comporta alcun obbligo da parte del soggetto beneficiario (Comodatario) nei confronti dell’ATC-PS1 (Comodante), se non quelli riportati nel presente contratto.
Art. 3 - Custodia e Diligenza
1. Il comodatario si obbliga a custodire e conservare il materiale assegnato, come sopra specificato, con la
massima cura e diligenza e a servirsene propriamente per l’uso cui è destinato.
2. Il comodatario potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge connessi alla natura del bene stesso e allo scopo per il quale viene assegnato.
3. Il comodatario si impegna a restituire il materiale assegnato nelle condizioni in cui gli è stato consegnato,
salvo il normale deperimento d’uso.
Art. 4 - Durata
1. Il comodatario può detenere il bene assegnato di cui all’art. 1 a partire dalla data della stipula del presente contratto e per il tempo necessario alla protezione della coltura per il quale viene richiesto, e comunque fino a . La durata può essere prorogata alle stesse condizioni del presente contratto, con scadenza da convenire mediante accordo scritto tra le parti, anche tramite mail. Tale accordo dovrà essere allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno all’ATC-PS1 (comodante), questi potrà esigere la restituzione immediata (entro le successive 48 ore) della cosa comodata mediante richiesta scritta al comodatario anche tramite mail.
3. Il comodato si intende sempre e comunque a titolo precario, come previsto dall’art. 1803 e seguenti del
Codice Civile.
Art. 5 - Obblighi del Comodatario
1. Il comodatario è obbligato a tenere in perfetto stato di funzionamento il materiale consegnato, a custodirlo
e conservarlo nel rispetto dell’art. 1803 e seguenti del Codice Civile.
2. Il comodatario non può servirsi del materiale assegnato che per l’uso determinato dal presente contratto o dalla natura della cosa.
3. Al comodatario, salvo il consenso scritto da parte del comodante (ATC-PS1), è fatto espresso divieto di cedere il presente contratto, o di cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento del bene assegnato.
4. Se il comodatario non adempie agli obblighi indicati ai precedenti commi 1, 2 e 3, l’ATC-PS1 richiede
l’immediata restituzione del bene assegnato, oltre al risarcimento dell’eventuale danno.
5. Sono a completo carico del comodatario le spese di trasporto e di eventuale montaggio del materiale assegnato, nonché tutti gli interventi di manutenzione necessari a garantire le corrette condizioni di funzionamento del materiale, ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall’uso del suindicato bene.
6. Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione al comodante (ATC-PS1) del bene assegnato. Alla scadenza del contratto, gli eventuali interventi di manutenzione effettuati dal comodatario resteranno acquisiti al comodante (ATC-PS1) senza obbligo di compenso, anche se eseguiti con il consenso del comodante.
Art. 6 - Penali
1. In caso di mancata restituzione del materiale assegnato entro il termine previsto dal presente contratto, l’ATC-PS1, salva la possibilità di ricorrere alle vie legali, diffida il comodante a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto tale termine senza che il comodante abbia restituito il bene, l’ATC-PS1 richiederà al comodante il pagamento di una penale, pari al valore di mercato del materiale assegnato.
2. Qualora il bene restituito presentasse difetti o ammaloramenti imputabili ad una non corretta gestione del bene che ne impediscono il riutilizzo, l’ATC-PS1 potrà richiedere al comodante il versamento di un importo pari alla metà del valore di mercato del bene.
3. All’atto della firma del presente contratto il comodatario ha dimostrato di avere effettuato con assegno circolare intestato all’ATC-PS1 il versamento della somma di euro in data a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che lo stesso viene ad assumere per effetto del presente contratto, somma che sarà, ove nulla osti, restituita alla scadenza del contratto, contestualmente alla restituzione del bene assegnato.
Art. 7 - Norme di salvaguardia e di rinvio
1. L’ATC-PS1, in qualità di soggetto proprietario del bene, si riserva in qualsiasi momento il diritto di riprendersi il materiale assegnato, qualora lo stesso non si rivelasse efficace al fine per il quale è stato destinato, ovvero per comportamenti impropri da parte del comodatario, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura.
2. L’ATC-PS1 potrà procedere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti dichiarati al momento della richiesta, con l’avvertenza che nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà alla revoca del presente contratto di comodato e al recupero del materiale assegnato.
Art. 8 - Disposizioni Finali
1. Il presente contratto, a titolo gratuito, è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131/86 solo in caso d’uso, con relativo onere a carico del comodante.
2. Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.
Art. 9 - Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all’interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Pesaro.
Art. 10 - Norme di Rinvio
2. Per tutto ciò che non è regolato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
Art. 11 - Informativa D.Lgs. 196/2003 – "codice della privacy"
1. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Pesaro, lì
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Comodatario: Il Comodante:
Il Presidente P.T. dell’ATC-PS1
Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione a e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiarano di approvarle specificamente intendendole come sottoscritte una per una.
Il Comodatario: Il Comodante:
Il Presidente P.T. dell’ATC-PS1