ACCORDI TRASPARENTI
ACCORDI TRASPARENTI
Xxxxxxx a fare chiarezza sugli accordi tra avvocato e cliente, questo è lo scopo di questo vademecum che abbiamo predisposto per i nostri clienti 1.
I sedici Consigli dell’Ordine aderenti all’Unione Triveneta con questa operazione vogliono promuovere un insieme di iniziative per migliorare la relazione avvocato-cliente nell’ambito della chiarezza informativa e per condurre il cliente a fare scelte contrattuali consapevoli. Per questa ragione consigliano di adottare i modelli contrattuali che ti vengono proposti e per facilitarne la loro comprensione hanno predisposto questo documento.
Per questa finalità abbiamo preparato tre diversi facsimile di accordo col cliente ispirandoci a tre possibili criteri di determinazione del compenso:
- compenso analitico per singola attività;
- compenso per fasi secondo i criteri orientativamente fissati dal DM 140/2012;
- compenso orario. Il criterio da applicare sarà deciso sulla base del confronto tra te ed il tuo avvocato; ci limitiamo a segnalarti che il compenso orario ci sembra più adatto alla fase stragiudiziale che a quella giudiziale.
Cerchiamo ora di spiegarti cosa significano le clausole che consigliamo di adottare nei contratti
*****
1) Compenso
Compenso per fasi secondo il DM 140/2012:
Il contratto prevede queste fasi:
A) per l'assistenza stragiudiziale (cioè l’attività che l’avvocato svolge fuori del processo, ad esempio per tentare una conciliazione con la controparte, o per assisterti in un contratto o per darti una consulenza), un’unica fase, comprensiva dell’attività volta alla definizione della controversia e dell’eventuale procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010.
B) per l’assistenza giudiziale:
a) la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 2;
b) la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 3;
1 L’avvocato è un libero professionista; la sua attività si esplicita attraverso prestazioni tipicamente intellettuali. L’autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente si esplicano in un contesto di vera libertà di manifestazione della personalità professionale. Nella libera professione intellettuale il professionista, attraverso l’incarico professionale, assume la piena responsabilità per le scelte e le modalità utilizzate nell’esecuzione della prestazione L’incarico professionale é regolato dal codice civile (art. 2231) con il fine di garantire le cosiddette attività protette che sono tipiche di professionisti che effettuano prestazioni esclusive (tra cui gli avvocati). Per tali professionisti, il legislatore ha previsto l’iscrizione in uno specifico albo professionale. L’articolo 2231 del codice civile dispone che per l’assistenza giudiziale: “Quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. A corollario di quanto esplicitato nell’art. 2231 del c.c. si richiama all’art. 348 del codice penale che recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000”. A conclusione di questo sintetico quadro di riferimento, vogliamo sottolineare che l’elemento che caratterizza la prestazione dell’avvocato è il suo carattere fiduciario. Per esplicita previsione normativa la libera professione resta esclusa dalla sfera delle attività imprenditoriali. L’incarico infatti, viene affidato dal cliente in base ad un rapporto di fiducia nei confronti del professionista e sull’affidamento del cliente nelle capacità professionali dell’avvocato prescelto. Secondo l’art. 2233 del codice civile “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione” Per queste ragioni ti invitiamo a scegliere l’avvocato di cui hai fiducia e che ti chiede un compenso adeguato e corretto e che non sempre è quello che ti costa meno!
2 Art. 11 comma 3 DM 140/2012: Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a seguito
della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio
3 Art. 11 comma 4 DM 140/2012: Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e la redazione degli atti
introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio(e dei relativi allegati), quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza,memorie iniziali, interventi,
c) la fase istruttoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 4;
d) la fase decisoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 5;
Compenso analitico.
E’ previsto:
A) per l'assistenza stragiudiziale (cioè l’attività che l’avvocato svolge fuori del processo, ad esempio per tentare una conciliazione con la controparte, o per assisterti in un contratto o per darti una consulenza) un unico compenso, comprensivo anche dell’assistenza volta alla definizione della controversia e di quella relativa all'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010.
B) per l’assistenza giudiziale, un compenso per ogni singola attività svolta, come da elenco che sarà allegato al contratto.
Compenso calcolato “a tempo”.
In questo caso dovrai concordare col professionista un importo per ogni ora che sarà impiegata per l'esecuzione dell'incarico.
Il professionista a titolo esemplificativo ti indicherà un numero minimo di ore ritenute necessarie per portare a termine l’incarico (in modo che tu possa sapere indicativamente quale sarà il costo complessivo).
2) Perché devo pagare le spese generali?
Abbiamo previsto che sul compenso dovuto corrisponderai il 12,5% a titolo di contributo per spese generali di organizzazione e gestione dello studio.
Cosa sono queste spese generali? Cerchiamo di riassumerle qui di seguito:
• l’affitto del locale dello studio;
• gli stipendi dei dipendenti ed i contributi assicurativi sulle loro retribuzioni;
• le spese per acquisto dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento dell'attività (energia elettrica, telefono, manutenzioni, pulizie, casella pec etc.);
• i costi delle assicurazioni;
• le imposte inerenti all'attività (rifiuti urbani, Irap etc.);
• altre spese varie necessarie per l'espletamento dell'attività professionale.
Queste spese servono all’avvocato per una corretta ed equilibrata gestione economica dello studio; sono le stesse spese che paghi ogni volta che acquisti una qualsiasi merce commercializzata in negozio (solo che con questo contratto sai esattamente quanto ti costano). Pagarle serve ad assicurarti uno studio organizzato e servizi efficienti.
istanze, le relative notificazioni e l’esame delle stesse,, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni delle domande, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
4Art. 11 comma 5 DM 140/2012: Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o
integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, delle eccezioni e delle conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio e delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle stesse, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
5 Art 11 comma 6 DM 140/2012: Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
3) Perché devo pagare un compenso in più per la conciliazione?
In caso di conciliazione della controversia, o di buon esito dell'affare che hai affidato al professionista, abbiamo previsto che verserai un ulteriore compenso pari al 25 o al 40% per cento, a seconda che si tratti di assistenza giudiziale o stragiudiziale.
A questa domanda ti rispondiamo con le stesse parole adoperate dal Ministro nella “Relazione illustrativa” che accompagna il DM 140/2012 per giustificare questa maggiorazione del compenso; esso vuole premiare “la componente non conflittuale dell’attività forense, di supporto a una giurisdizione intesa quale extrema ratio, rispetto a quella amichevole, per la soluzione delle controversie, in attuazione del principio costituzionale di proporzionalità nell’uso della risorsa giudiziaria a sua volta direttamente connesso con quello del giusto processo e della ragionevole durata collettiva della complessiva dinamica giudiziaria.”
Si valorizza, perciò, con questo corrispettivo l’operosità dell’avvocato che riesce con la sua attività a farti trovare un accordo evitandoti i costi del giudizio (da iniziare) o quelli maggiori dalla prosecuzione del giudizio in corso. Molte volte trovare un accordo può essere più vantaggioso, non solo per i costi, ma anche per i tempi e le incertezze di una causa. Solo attraverso l’attività professionale e l’impegno del tuo avvocato puoi arrivare alla composizione di un conflitto di interessi che ti dia la certezza e di perdere “soltanto entro i limiti del dovuto e per te conveniente”.
4) Quali sono le altre spese e gli altri oneri
Nei compensi non sono comprese le anticipazioni da rimborsare, né gli oneri dovuti a qualsiasi titolo (ad esempio: il contributo unificato di cui al DPR 115/2002 – che va versato allo Stato quando si inizia un procedimento - , le spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, l’imposta di registro). Sono spese ed oneri che la legge pone a tuo carico o che l’avvocato sostiene per la tua pratica.
L’importo dovuto all’avvocato è maggiorato dell’I.V.A. e del contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. Non sono importi che restano all’avvocato. Nell’imposta sul valore aggiunto l’avvocato è solo il soggetto passivo d'imposta, in quanto la verserà per tuo conto alla Stato. Pagare l’IVA è un tuo dovere verso lo Stato, così come è un tuo diritto richiedere all’avvocato la fattura per quanto hai pagato. Oggi l’IVA è pari al 21%, ma a luglio del 2013 è previsto un suo aumento al 22% Il contributo per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati è stabilito per legge; e sono somme che vanno all’ente previdenziale dell’avvocato. Oggi questo contributo è pari al 4%. L’imposta di registro, di regola, è pari al 3%. 6
5) Informazione circa la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili
E’ un tuo diritto essere informato del grado di complessità dell'incarico e circa gli oneri ipotizzabili e che sono a tuo carico; per questo abbiamo previsto nel contratto alcune informazioni che devi leggere con attenzione nella nota; è un tuo diritto chiedere all’avvocato tutti i chiarimenti necessari. Firmando il contratto dichiari espressamente di esserne stato informato.
6 Articolo 8, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico in materia di registro) Atti giudiziari. (Testo in vigore dal 01/02/2005 modificato dalla Legge del 30/12/2004, n. 311, Allegato 2) «1. Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti;
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: 3%
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 1%
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: 168,00 €
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: 168,00 €
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni: 168,00
€
g) di omologazione: 168,00 €
1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3%»
6) Xxxx succede se non paghi gli acconti che l’avvocato ti chiede in corso di causa?
L’avvocato ai sensi dell’art. 2234 cc. può chiederti il rimborso delle spese anticipate e degli acconti sul compenso finale. Firmando questo contratto devi sapere che il mancato pagamento degli acconti 7 che ti saranno richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall’avvocato lo autorizzano a ritenere che non è più obbligato a seguire l’incarico che gli hai affidato; con esonero da ogni sua responsabilità professionale per il prosieguo del processo, salvo adempiere agli oneri di comunicazione previsti sino alla nomina di altro difensore.
7) Può variare il compenso che abbiamo pattuito?
Si, in base al contratto che proponiamo, il compenso che hai concordato può essere suscettibile di modifiche in aumento qualora le prestazioni da svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle che avevate ipotizzato. Questa circostanza può essere più frequente di quanto credi, perché la tua controparte potrebbe adottare delle difese che “complicano” la causa o potrebbero verificarsi dei fatti che rendono più difficoltoso il processo.
Firmando questo contratto l’avvocato deve subito informarti di questa circostanza e sottoporti un nuovo preventivo per arrivare con te ad un nuovo accordo sul compenso. Sei libero di accettare. Se non riuscirete a trovare un accordo potete sciogliervi dal contratto che avete concluso e pagherai solo l’attività svolta dall’avvocato, sappi però che hai l’obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso per l’opera già svolta. Se però hai già iniziato un giudizio dovrai trovare sollecitamente un altro avvocato che ti difenda per non incorrere in pregiudizi.
8) Rilevanza della liquidazione giudiziale
Xxxxx che sottoscrivendo questa clausola sei tenuto a pagare all'Avvocato gli importi che hai concordato col contratto indipendentemente dalla liquidazione delle spese legali da parte del giudice e dall’ammontare delle spese legali che il giudice ponesse a carico della controparte.
Qualora l'importo delle spese legali liquidato dal giudice fosse superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del legale. Informati dal tuo avvocato sul contenuto dell’art. 91 del codice di procedura civile.
9) Compensazione
Con questo contratto autorizzi l’avvocato a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a suo carico con la sentenza e a trattenerle a titolo di compensazione sino alla soddisfazione del proprio credito nei tuoi confronti.
10) Polizza assicurativa
Dal 15 agosto 2013 l’avvocato deve indicarti i dati della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile ed il massimale. Sarà suo onere informarti di eventuali variazioni.
11) Recesso 8
L'avvocato ha il diritto riconosciuto per legge di rinunciare all’incarico in base all'articolo 2237 secondo comma codice civile e all'articolo 85 terzo comma del codice di procedura civile. Se l’avvocato decide di esercitare il recesso (ad esempio perché non condivide la tua decisione di voler continuare nella causa e di
7 Pretendere acconti dal proprio cliente è un diritto del professionista riconosciuto dall’art. 2234 cc.: “Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.”
8 Cos’è il diritto di recesso? Esso consiste nella possibilità per te o per l’avvocato di sciogliere unilateralmente il contratto, estinguendone tutte le obbligazioni che ne derivano, senza avere il consenso della controparte. Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato sempre in forma scritta. Esso è regolato dall’art 2237 del codice civile: “ 1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. 2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. 3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.”
non accettare una proposta conciliativa o perché viene meno il rapporto fiduciario) dovrai pagare al professionista tutti i compensi relativi alle prestazioni professionali svolte in precedenza. Tieni presente che la rinuncia al mandato, come atto di natura processuale, riferibile unicamente al difensore, non implica alcuna rinuncia all'azione né pregiudizio alcuno per la parte assistita. Xxxx solo preoccuparti di trovare presto un altro avvocato per non avere pregiudizi nel processo.
Anche tu puoi esercitare il recesso, sappi però che, secondo il contratto che proponiamo, hai l’obbligo di corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso per l’opera già svolta.
E’ obbligo dell’avvocato avvisarti con congruo anticipo della sua volontà di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa.
11) Clausole vessatorie
Per richiamare la tua attenzione su alcune clausole l’avvocato ti inviterà ad una doppia sottoscrizione; con questa ulteriore firma dai atto della tua approvazione espressa di questa clausole 9. Se hai dei dubbi sul cosa significano chiedi pure all’avvocato tutti i chiarimenti prima di apporre la seconda firma.
12) Perché il contenuto del preventivo e dell’accordo deve intendersi “riservato” tra le parti ed è vietata la comunicazione del suo contenuto a terzi o la sua diffusione, salvo ragioni di giustizia o esigenze fiscali?
Si prevede che i preventivi e gli accordi debbano rimanere riservati tra te ed il tuo professionista; questa è una garanzia per te e per il tuo avvocato (che ad esempio non potrà mostrare ad altri clienti il preventivo inviatoti o quanto avete pattuito). In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla eventuale risoluzione del contratto, la parte che si è resa responsabile della violazione dovrà il risarcimento dei danni causati all’altra parte a causa dell’inadempimento. Ovviamente questa riservatezza non opera per ragioni di giustizia (nelle cause tra avvocato e cliente) o per esigenze fiscali (ad esempio se il fisco ti chiedesse di esibire l’accordo).
13) Posso sempre richiedere un preventivo al mio avvocato?
Richiedere il preventivo è un tuo diritto ed un obbligo per l’avvocato; il preventivo di aiuterà a comprendere quanto ti costa l’avvocato. Ricorda che il preventivo non costituisce contratto di conferimento di incarico professionale per il quale xxxxxx concludere e firmare un contratto con l’avvocato .
Per quant’altro non regolato nel contratto si applica quanto previsto negli articoli 2229 – 2238 del codice civile.
Redatto per i nostri clienti
9 Nel ns. modello riteniamo corretto attirare la tua attenzione sulle seguenti clausole: 1 (Compenso e spese generali di organizzazione e gestione dello studio), 3 (Informazione circa la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili), 4 (Pagamenti - clausola risolutiva espressa- variazione del compenso) e 5 (Rilevanza della liquidazione giudiziale – compensazione) e 7 (Recesso).