ACCORDO IN MATERIA DI
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BOLOGNA
ACCORDO IN MATERIA DI
“PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 4 BIS DEL D.LGS. N.
368/2001”
VISTO I'art. 36, comma 2 , del d.lgs. del 30.3.2001, n.165, il quale rinvia ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la disciplina dell’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella Pubblica Amministrazione, in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 6.9.2001, n. 368 (“Attuazione della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato”);
VISTO l’art. 22 comma 1 del CCNL del Comparto Università del 16.10.2008 che dispone che “Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e di quelle del d.lgs. 368/2001, in quanto compatibili.”;
VISTO l’art. 36 comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 che prevede che “Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l’obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.”;
VISTO l’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 368/2001 che dispone che “Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.”;
VISTO l'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001, che, tramite la conclusione di accordi collettivi “stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, consente di derogare ai vincoli espressi dal citato art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 368/2001 e, in particolare, a quelli relativi alla durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
VISTO il Protocollo d'Intesa sul lavoro pubblico sottoscritto in data 11.5.2012 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, con il quale, tra I'altro, le Parti, al fine di attivare interventi a favore del "Personale precario in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni”, convengono sulla possibilità di “avvalersi, nel quadro della normativa vigente, di norme ed accordi per la proroga o il rinnovo dei contratti esistenti, nell’ambito delle risorse disponibili”;
CONSIDERATO che l’attuale quadro complessivo delle esigenze organizzative di questo Ateneo in alcuni casi richiede l’apporto professionale di personale con contratto di lavoro a tempo determinato già proficuamente inserito nella struttura funzionale dell’Ente, per la realizzazione ed il completamento di alcuni specifici progetti avviati prevalentemente nell’ambito delle attività di supporto alla didattica, alla ricerca, all’introduzione del bilancio unico, agli adempimenti normativi sulle materie degli acquisti, della contrattualistica, della trasparenza e dell’anti-corruzione, nonché, più in generale, ai processi di riorganizzazione dell’Ateneo a seguito della L. 240/2010;
VALUTATA la necessità di consolidare un percorso più ampio di confronto sul tema dell'efficienza e della qualità dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche i cui presupposti concernano il ricorso a personale a tempo determinato dentro contesti ben organizzati, la mobilità interna in ottica multi-campus, la formalizzazione degli assetti dei ruoli di responsabilità per la chiarezza dei contenuti lavorativi e degli obiettivi da perseguire, il ripensamento delle linee orarie in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita-lavoro e di effettivo funzionamento dei servizi tecnici amministrativi rispetto al mutato contesto per il supporto alla ricerca e didattica;
CONSIDERATO che la progressiva riduzione di personale tecnico amministrativo dovuta al ristretto quadro normativo attuale in materia di facoltà assunzionali nella Pubblica Amministrazione correlata
all’attivazione di una serie di progetti strategici, genera un contesto altamente sollecitato e critico, rendendo necessaria la valorizzazione delle professionalità e delle competenze acquisite sin d’ora anche da parte dal personale già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato impegnato nelle attività specifiche sopra descritte, per il quale, in molti casi, si rende opportuno garantire un prosieguo dell’attuale rapporto contrattuale non essendo appunto conclusi i progetti che avevano generato il fabbisogno e giustificato l’attivazione;
CONSIDERATA pertanto, l’opportunità, per l’Ateneo, di avvalersi della possibilità di mantenere in servizio alcune unità di Personale assunte sin qui con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche oltre il limite di durata triennale sopra citato, nel rispetto della normativa vigente in materia, dei vincoli di natura finanziaria e delle effettive disponibilità di risorse a tal fine destinabili;
VISTA la Legge 125/2013, di conversione del D.L.101/2013, (cd “norma salva precari”), con cui il Legislatore ha inteso porre in essere azioni positive per il contrasto al fenomeno del precariato nel Pubblico Impiego;
VISTA la Circolare n. 5 del 21.11.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale si forniscono indirizzi volti al superamento del fenomeno del precariato e si precisa, con particolare riferimento alla disciplina delle proroghe dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che “si considerano applicabili le disposizioni previste dall’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001 in merito alla stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;
tutto quanto sopra visto e considerato, le Parti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 bis del D. Lgs. n. 368/2001 e chiarito dalla Circolare n. 5 del 21.11.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
CONCORDANO
che l’Ateneo, laddove ne ravvisi l’effettiva esigenza organizzativa, possa prorogare fino al 31.12.2016 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato attualmente in essere, in deroga al limite dei trentasei mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e al limite di una sola proroga per l’intero rapporto contrattuale previsti dall’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 368/2001, nel rispetto della disponibilità delle risorse finanziarie in Bilancio a tale fine destinabili e, più in generale, dei limiti di spesa stabiliti dalla legislazione vigente relativamente al personale a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI
Le Parti concordano sulla necessità di fornire una informazione periodica alle parti Sindacali in merito alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato disposte dall’Amministrazione in base ai contenuti del presente Accordo.
Le Parti presa visione del testo dell'accordo convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione.
La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di: | ||
Delegato del Rettore | Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx | firmato |
Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e la Delegazione di Parte sindacale costituita nelle persone di: | firmato | |
Delegato FLC - C.G.I.L. | Xxxxxxx Fidelio | firmato |
Delegato C.I.S.L. – UNIVERSITA’ | Xxxxxxxx Xxxxxx | firmato |
Delegato U.I.L. - RUA | Xxxxxxxx Xxxxxxx | firmato |
Xxxxxxxx XxX Xxx | Xxxx Xxxxxxx | firmato |
Delegato C.S.A. di CISAL Università | Xxxxxxx Xxxxxxxx | assente |
Componenti R.S.U. | ||
firmato |
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Bologna, 11/02/2014