CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE) CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE) CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO
PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ( MePa)
P.A.C.-Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti. Piano di Intervento Infanzia. II RIPARTO - Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica - Servizi Nido/Micro nido
SERVIZIO NIDO/MICRO NIDO RELATIVAMENTE ALL'ESTENSIONE DEI PERIODI E DEGLI ORARI DI APERTURA DEI NIDI “FILANGIERI” E “AMMATURO”, NONCHE' DEL MICRONIDO “LEZZI” DELLA MUNICIPALITA' 3
CIG : 67646226AA CUP : B69D16005450001
DISPOSIZIONI GENERALI
Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale e nell’offerta presentata in sede di gara.
Le Condizioni Generali di Contratto che regolano le forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione relative alla prestazione di servizi oggetto del presente contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono integrate e/o modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
1.L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di nido/micro nido relativamente all'estensione dei periodi e degli orari di apertura dei nidi “Filangieri” e “Ammaturo”, nonché del Micronido "Lezzi" comunali della Municipalità 3.
2.Gli immobili, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie saranno messi a disposizione del gestore, nello stato in cui si trovano, esclusivamente nei giorni e negli orari di effettivo svolgimento delle attività. Il gestore è tenuto ad assicurare il buono stato di conservazione e funzionamento dell’immobile, degli impianti fissi e delle attrezzature, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
3.Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e le eventuali sottrazioni dei beni mobili dovranno essere reintegrati entro un termine che sarà fissato dall’Amministrazione.
4.Trascorso inutilmente il termine, l’Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
ART.2
DURATA DELL'APPALTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto avrà durata, a decorrere dall'avvio delle attività, per un periodo massimo di 6 mesi di estensione dell'orario di servizio e 1 mensilità aggiuntiva per estensione del periodo di apertura, a condizione che il Ministero dell’Interno -Autorità di Gestione del PNSCIA- autorizzi la prosecuzione dell’intervento oltre il termine attualmente fissato del 30 giugno 2017.
Nel caso in cui al 30 giugno 2017 non dovesse intervenire l’autorizzazione suddetta, il servizio cesserà senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere a nessun titolo; la prosecuzione oltre il 30 giugno 2017 resta comunque subordinata all’autorizzazione espressa della Stazione Appaltante. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ed in considerazione di quanto previsto dal comma 1 lett. b) del menzionato art. 32, circa la non applicabilità del termine dilatorio di 35 giorni per gli acquisti effettuati tramite mercati elettronici, si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto, nell’interesse pubblico di assicurare servizi diretti a particolari categorie di utenti e di evitare il pericolo di perdita dei finanziamenti.
E’ escluso il rinnovo tacito.
Le attività avranno inizio, previo formale affidamento, con ordinativo a firma del dirigente del Servizio proponente, a decorrere dal verbale di attivazione.
Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall’organismo aggiudicatario.
In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.
ART. 3
AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO
L'importo complessivo presunto dell'affidamento ammonta ad € 172.317,64 (di cui € 171.379,00 con finanziamento Ministero dell’Interno – Fondi PAC II Riparto ed € 938,64 quale quota presunta di compartecipazione da parte degli utenti prevista per il mese di luglio) oltre IVA se dovuta – in relazione alla configurazione giuridica fiscale dell’aggiudicatario.
Detto importo ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, della particolare tipologia e necessità dell'utenza e nello specifico con riferimento alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del servizio a domanda individuale di cui al presente capitolato e dell'articolazione oraria prescelta nonché alle conseguenti quote di compartecipazione degli utenti e composizione dei moduli in base al rapporto educatore/bambini.
ART. 4
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PIANO DELLE SPESE
Gli Asili Nido e il micronido comunali della Municipalità 3 sono articolati su 5 giorni la settimana, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8,00 alle 16,00, da settembre a giugno, con chiusura per festività come da calendario scolastico.
Il servizio in oggetto prevede:
A. il prolungamento orario dalle 15,30 alle 18,00 (con 30 m di compresenza dalle 15,30 alle 16,00) nel periodo gennaio/giugno, con apertura anche il sabato dalle 8,00 alle 12,00 (estensione orario di apertura);
B. l’apertura nel mese di luglio per 10 ore al giorno nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00. Secondo quanto previsto dall'art.10 del Regolamento del Comune di Napoli per la gestione dei nidi di infanzia, sulla base delle necessità degli utenti, è previsto anche l'orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 13,00 (estensione periodo di apertura).
L’amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto le fasce orarie giornaliere del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità.
Le ore di servizio complessive nel periodo di affidamento saranno determinate per effetto del calendario e dell'orario di funzionamento.
L’appalto comprende l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall’impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l’igiene personale del bambino, la fornitura e somministrazione dei pasti (nel solo mese di luglio), il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali. Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà far riferimento al regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007 e al Regolamento del Comune di
Napoli per la gestione dei nidi d’infanzia approvato con delibera del consiglio Comunale n.120 del 10.4.97.
Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda massimo 80 bambini che potranno usufruire del prolungamento orario e/o dell’estensione del periodo di apertura, di età compresa tra 0 e 3 anni e sarà effettuato presso i sottoindicati nidi della Municipalità 4 come di seguito:
Periodo gennaio 2017-giugno 2017- prolungamento orario nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario dalle 15,30 alle 18,00, di cui 30 m di compresenza (dalle 15,30 alle 16,00) con il personale comunale che gestisce il servizio fino alle ore 16,00, per la presa in carico degli utenti in prolungamento orario e per garantire lo scambio di informazioni necessario alla continuità di intervento educativo tra il personale in orario ordinario e quello dell'impresa aggiudicataria, nonché apertura nelle giornate del sabato dalle 8,00 alle 12,00 - 6 mesi di servizio previsti – - numero complessivo massimo di 51 bambini, ricomprendendo negli stessi sia semidivezzi (età compresa tra i 13 ed i 24 mesi) che divezzi (età compresa tra i 25 ed i 36 mesi) sia, eventualmente, lattanti (di età compresa tra 0 e 12 mesi). Il numero previsto di semidivezzi/divezzi/lattanti potrà variare, fermo restando il rispetto dei rapporti educatori/bambini fissati dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007:
1. Nido “Filangieri” n. 31 bambini
2. Nido “Ammaturo” n. 18 bambini
3.Micronido Lezzi n. 10 bambini
Luglio 2017 - giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario giornaliero 8,00-18,00, - 1 mese di servizio previsto per ciascun nido – - numero complessivo massimo di 51 bambini, ricomprendendo negli stessi sia semidivezzi (età compresa tra i 13 ed i 24 mesi) che divezzi (età compresa tra i 25 ed i 36 mesi) sia, eventualmente, lattanti (di età compresa tra 0 e 12 mesi).Il numero previsto di semidivezzi/divezzi/lattanti potrà variare, fermo restando il rispetto dei rapporti educatori /bambini fissati dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007:
1. Nido “Filangieri” n. 31 bambini
2. Nido “Ammaturo” n. 18 bambini
3.Micronido Lezzi n. 10 bambini
•Importo a base d'asta | euro | 172.317,64 |
•IVA (nella misura massima del 22% se dovuta) | euro | 37.909,88 |
TOTALE IVA compresa | euro | 210.227,52 |
Il costo del singolo pasto – previsto per il mese di luglio nelle giornate dal lunedì al venerdì - non può essere superiore ad € 4,00.
La refezione dei bambini nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, nelle scuole dell'infanzia e nidi comunali della Municipalità 3 è assicurata dalla ditta aggiudicataria della relativa gara ad evidenza pubblica.
Considerato che occorre garantire a tutti i bambini la stessa tipologia di refezione secondo gli stessi parametri qualitativi, i pasti dovranno essere reperiti e forniti in conformità alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto relativo alla refezione scolastica del Comune di Napoli. Nei nidi opererà una figura professionale di educatore ogni 8 bambini per la fascia di età compresa
tra i 13 ed i 24 mesi, una ogni 10 bambini per la fascia di età compresa tra i 25 ed i 36 mesi ed una ogni 5 bambini per la eventuale fascia di età compresa tra 0 e 12 mesi.
La stazione appaltante si riserva di variare il numero previsto di bambini distribuiti tra le fasce di età (semidivezzi/divezzi/lattanti) in base alle effettive esigenze e nel limite degli educatori programmati, nel rispetto dei prescritti rapporti educatore/bambini.
La stazione appaltante, inoltre, si riserva, in base alle effettive iscrizioni dei bambini raccolte ed alla frequenza degli stessi alle attività, di diminuire il numero degli alunni e, quindi, ridurre l'importo dell'affidamento in funzione della riduzione delle prestazioni, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto dei rapporti educatore/bambini fissati dal predetto Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari.
La stazione appaltante si riserva, ancora, di non procedere all’attivazione del servizio in una o più strutture, qualora non si registrino sufficienti iscrizioni per la formazione di almeno un gruppo di bambini in rapporto ad un educatore.
Le prestazioni del personale coordinatore andranno contenute nel limite del 15% delle ore effettivamente erogate dal personale “a contatto con l’utenza”.
Nei nidi opererà 1 unità di personale ausiliario ogni 16 bambini.
Inoltre, le spese generali non potranno in alcun caso essere superiori all'8% del costo del personale effettivamente impegnato.
ART. 5
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO
Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale rivolto a bambini di età fino ai 36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il nido d'infanzia, inoltre, vuole collocarsi come punto di ausilio forte per le famiglie del territorio, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene alle questioni relative all’infanzia.
Nello specifico, con il potenziamento del periodo e dell'orario di funzionamento dei nidi “Filangieri” e “Ammaturo”, nonché del micronido "Lezzi” della Municipalità 3 si intende favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie dei piccoli utenti rispondendo il più possibile alle loro esigenze.
ART . 6 PERSONALE
Per lo svolgimento del servizio, l’Ente affidatario dovrà fornire, sotto la propria, esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l’Amministrazione appaltante, personale coordinatore (CCNL Cooperative D3/E1), educatore professionale (CCNL Cooperative D2), ausiliario (CCNL Cooperative B1) e responsabile amministrativo (C3/D3).
Nel periodo gennaio 2017-giugno 2017, nel prolungamento orario dei tre nidi, i moduli operativi per ciascun nido, in ragione dei bambini destinatari del servizio, comprendono (nelle 2,5 ore di funzionamento giornaliero dal lunedì al venerdì e nelle giornate del sabato dalle 8,00 alle 12,00), oltre ad 1 Coordinatore (D3/E1), per un numero di ore pari al 15% delle ore complessive del personale educatore e ausiliario:
1.Nido “Filangierie”: 4 Educatori Professionali D2; 2 Ausiliari B1;
2.Nido “Ammaturo”: 3 Educatori Professionali D2; 1 Ausiliari B1; 3.Micronido “Lezzi”: 1 Educatori Professionali (D2) ; 1 Ausiliario (B1)
Nel mese di luglio, i moduli operativi per ciascun nido, in ragione dei bambini destinatari del servizio, comprendono (nelle 10 ore di funzionamento giornaliero dal lunedì al venerdì oltre ad 1 Coordinatore (D3/E1), per un numero di ore pari al 15% delle ore complessive del personale educatore e ausiliario:
1.Nido “Filangierie”: 4 Educatori Professionali D2; 2 Ausiliari B1; 2.Nido “Ammaturo”: 3 Educatori Professionali D2; 1 Ausiliari B1; 3.Micronido “Lezzi”: 1 Educatori Professionali (D2) ; 1 Ausiliario (B1)
I moduli operativi effettivi e le relative ore di servizio e di coordinamento saranno determinati in base a quanto previsto ai precedenti artt. 2 e 4.
Il ruolo dell’educatore è centrato sulla gestione delle routines di cura e custodia del bambino, di situazioni e contesti ludico – sociali e sul gruppo nel suo complesso, oltre che sul bambino e sulla promozione del suo sviluppo. Le funzioni degli addetti ai servizi (ausiliari) dovranno essere organizzate in modo da garantire, in relazione all’orario di apertura del servizio ed all’entità dei bambini frequentanti: il servizio di refezione nel mese di luglio, il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.
Il numero di educatori nelle fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare i parametri regionali di cui al Regolamento Regione Campania n. 4/2014 ed al Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della
L.R. 11/2007. L’affidatario si impegna a rispettare rigorosamente tale parametro.
Gli educatori ed il personale ausiliario impegnati nel servizio compongono il gruppo degli operatori. Esso è responsabile collegialmente dell’elaborazione e aggiornamento del progetto pedagogico.
ART. 7
PERSONALE – REQUISITI GENERALI, TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO
Per il disimpegno dei servizi di cui al presente capitolato il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati. In particolare modo il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile.
Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall’effettuare prestazioni non previste fra quelle di cui al presente capitolato o contemplate nel progetto educativo.
Tutto il personale dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni.
Il personale Coordinatore (D3/E1) dovrà essere in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali.
Il personale educatore professionale (D2) dovrà essere in possesso del titolo di laurea di I o II li- vello ricompreso nella classe delle lauree L 19 (Lauree in Scienze dell'Educazione e della Forma - zione).
Il personale responsabile amministrativo (C3/D1) dovrà essere in possesso di diploma di scuola media superiore.
Il personale ausiliario (B1) dovrà avere assolto l’obbligo scolastico.
Il personale deve essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico sanitaria
ART. 8 VERIFICHE SUL PERSONALE
1. Al momento dell’avvio del servizio la ditta appaltatrice è tenuta a fornire per iscritto all’Amministrazione Comunale le seguenti informazioni:
- nominativi del personale incaricato nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;
- l’inquadramento normativo del personale;
- numero giornaliero totale di ore e quello pro- capite che ciascun dipendente deve espletare.
2. Durante l’espletamento dei servizi la ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità delle figure educative per l’intera durata dell’affidamento. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente all’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice la sostituzione del personale che a suo insindacabile e motivato giudizio dovesse risultare inidoneo alle mansioni assegnate. In tal caso l’aggiudicatario attiva la sostituzione entro 15 giorni dalla contestazione della condotta professionalmente non conforme.
3. La ditta appaltatrice è altresì tenuta a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi. Il personale sostituto dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare.
4. Per le sostituzioni di breve durata (malattia, impedimento temporanee ecc.) che comunque non superino i tre giorni è sufficiente comunicare all’Ufficio il solo nominativo e titolo di studio.
5. Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.
ART. 9
COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO
1. Il personale dell’appaltatore deve essere coordinato da un responsabile/referente designato dall’appaltatore la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento di tutto l’insieme dei servizi forniti.
2. In particolare il referente dovrà:
-garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile del Servizio;
-coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Servizio;
-garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
-segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio le anomalie che ostacolino il buon funzionamento delle strutture e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi appaltati;
-informare il Responsabile del Servizio su ogni necessità che si evidenzi in relazione alla gestione
del servizio dato in appalto.
ART. 10 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
Il Comune, oltre a mettere a disposizione i locali, gli impianti e le attrezzature, assume a proprio carico i seguenti oneri:
-la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi concessi in uso alla ditta;
-il costo delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefonica;
-gli interventi di manutenzione ordinaria dell' immobile;
-il Comune provvederà all’istruttoria delle domande per l’ammissione dei bambini al servizio ed alla loro assegnazione, tenendo conto dei criteri fissati dall’Amministrazione ed entro il limite massimo consentito.
La compartecipazione degli utenti al servizio oggetto dell'appalto è stata prevista per l'apertura dei nidi nel mese di luglio, mentre per il prolungamento orario non è stata prevista alcuna compartecipazione aggiuntiva rispetto a quella già corrisposta mensilmente per la fruizione del nido dalle ore 8,00 alle ore 16,00. L'Amministrazione Comunale riscuoterà direttamente le quote di contribuzione mensile degli utenti che vengono determinate annualmente, differenziate per fasce di reddito, con delibera del Consiglio Comunale che stabilisce anche il sistema di agevolazioni ed i casi di esenzione dal pagamento della quota.
ART 11 OBBLIGAZIONI DEL GESTORE
1. L’affidatario è tenuto a gestire il servizio, con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative della Xxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 del 07/04/2014 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014) e del Progetto organizzativo e pedagogico presentato in sede di gara.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’efficacia, l’efficienza, la puntualità e la qualità del servizio garantendo le seguenti prestazioni:
-coordinamento pedagogico delle attività;
-programmazione e gestione delle attività didattico – educative - ludiche;
-cura, custodia e igiene dei bambini;
-fornitura e somministrazione dei pasti (nel mese di luglio);
-igiene, riordino e pulizia dei locali; Sono a carico del gestore:
-costo del personale;
-costo fornitura dei pasti (da fornirsi nel mese di luglio);
-costo della fornitura di: materiale didattico e ludico-ricreativo, cancelleria e materiali da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienico sanitario e di pulizia locali, vestiario per il personale; materiale occorrente per l’igiene dei bambini;
-altre spese necessarie alla gestione ed al funzionamento del servizio.
Il gestore deve:
a) rispettare per gli operatori impiegati nel servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore e le norme in materia di contribuzione nonché gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. N° 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
c) la ditta aggiudicataria dovrà assicurare se stessa e il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose e persone esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dei servizi per tutta la durata dell’appalto. Al riguardo la ditta stipulerà polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000 (duemilioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, la ditta potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell’Amministrazione Comunale di Napoli precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 2.000,000 (duemilioni);
d) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;
f) curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall’art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti; la pulizia e il riordino di tutti i locali, degli spazi esterni di pertinenza e delle attrezzature; predisposizione del piano di formazione del personale educativo;
h) adottare la Carta dei Servizi;
i) rispettare la normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
j) relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate;
k) provvedere alla rilevazione delle presenze del personale e renderla disponibile all’A.C.
2. L’affidatario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l’elenco nominativo del personale da impegnare specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’elenco sia provvisorio che definitivo.
3. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n.39 del 4.3.2014,l’affidatario deve essere in possesso, per l'intero personale impiegato, con contatti diretti e regolari con minori, di idoneo certificato del casellario giudiziale; l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare l’osservanza di tale adempimento per il personale impiegato nel servizio e anche in caso di sostituzione del personale;
4. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell’affidamento, eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al responsabile del Servizio Comunale competente
5. Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al responsabile comunale.
6. L’affidatario è tenuto a sostituire il personale che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.
ART. 12
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE ( DUVRI)
Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, come da DUVRI allegato, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza In ogni caso, secondo la normativa vigente nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART.13
STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti previsti, La stipula del contratto è subordinata, altresì, all'acquisizione delle informative antimafia previste all'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. 252/98.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1.8.07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, nonché le clausole di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di
G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e quelle di cui alla L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. circa il rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
A tal fine la ditta aggiudicataria sottoscriverà digitalmente, all'atto della stipula del contratto (stipula R.d.O.) apposita dichiarazione che rientrerà tra le Condizioni Aggiuntive del Contratto.
ART.14 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del citato decreto, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 per la garanzia provvisoria.
Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
ART. 15
TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Napoli titolare dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
2. L’aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione;
In particolare essa:
-dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
-l’autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l’incolumità fisica dei minori;
-non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
-non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale entro il termine di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
-dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
-la violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell’applicazione di eventuali penalità da parte dell’Amministrazione Comunale;
-ai sensi del D.lgs. 196/2003 oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate l’aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione della medesima.
ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2010 ai sensi dell'art.3, comma 8 della legge stessa .
ART. 17
INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE
1. La ditta appaltatrice è responsabile del conseguimento dell’obiettivo ad esso assegnato nell’ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per il servizio.
2. Ferma restando l’attività di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori che la ditta svolgerà nell’ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, e i propri operatori, dovranno anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione e aggiornamento degli operatori, che il Comune attraverso il servizio competente, riterrà opportuno proporre nell’ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo.
3. L’Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte della ditta degli standard di qualità nel campo della cura e dell’educazione della prima infanzia, confrontare la rispondenza dell’attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di gara, nonché alla verifica complessiva della qualità ed efficienza del servizio.
4. In caso di inadempienza degli operatori l’Amministrazione Comunale informerà tempestivamente la ditta o il raggruppamento affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.
Inoltre l’Amministrazione Comunale sottoporrà la ditta a periodiche verifiche relativamente all’autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all’applicazione per tutti i lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.
ART.18
RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l’emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l’impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:
-nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente;
-dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
-l’elenco dei lavoratori designati per la gestione dell’emergenza antincendio e l’indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell’attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M. 10.03.1998;
-Il piano di emergenza interno.
2. Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
L’aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
3. Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Xxxxxxxxxx.xx sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.
In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 ai lavoratori dell’impresa/ raggruppamento che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di pronto soccorso Aziendale (ex decreto 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.
4. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell’impresa/raggruppamento preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008.
5. L’Amministrazione si impegna a comunicare all’aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.
6. L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto con l’indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L’aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante.
7. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.
ART. 19 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la
loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
2. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l’Amministrazione Comunale e il suo personale.
3. L’appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l’esecuzione dei servizi.
4. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto. All’appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti.
5. La ditta ha l’obbligo di informare l’ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
ART.20 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Al fine di assicurare l’uniformità dell’attuazione del progetto educativo, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
E' vietata, successivamente all'espletamento della gara, la costituzione da parte della ditta aggiudicataria dell'appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
ART.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
1. Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato nonché nelle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.
2. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un’altra ditta per l’espletamento dei servizi.
3. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
•in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
•in caso di cessione dell’azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’aggiudicatario;
•inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL);
•gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata.
4. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
In caso di risoluzione del contratto resta salva per l’Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione fermo restando l’applicazione delle penali.
ART.22 PAGAMENTI
1. Il corrispettivo si determina sulla base dell'offerta presentata in sede di gara con riferimento alle prestazioni effettivamente rese. Con tale corrispettivo l'aggiudicataria si intende compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente il servizio medesimo senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il corrispettivo verrà liquidato dal Comune all'affidatario - su presentazione di regolare fattura mensile secondo le indicazioni che saranno richieste dalla stazione appaltante e dell’ulteriore documentazione ai fini della rendicontazione del progetto sul Sistema di Monitoraggio- dopo aver riscontrato la fattura in relazione al servizio svolto, effettuato le verifiche in ordine all'esatta applicazione del prezzo di aggiudicazione e del numero di pasti forniti – nel mese di luglio - secondo le presenze giornaliere dei bambini, acquisito il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuate le verifiche dei pagamenti dei tributi locali ai sensi del Programma 100 della Relazione Previsionale Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx). L’affidatario è tenuto a presentare al Comune tutta la documentazione necessaria al monitoraggio e alla rendicontazione del progetto sul Sistema di Monitoraggio e su quello di rendicontazione
2. Le quote di compartecipazione degli utenti saranno riscosse direttamente dall’Amministrazione Comunale
ART. 23
SANZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa .
Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai conseguenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.
Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.
ART.24
SANZIONI PECUNIARIE ex D. Lgs. 50/2016
e SANZIONI CODICE Dl COMPORTAMENTO
A) Ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, comma 9, che qui integralmente si richiama, si prevede, per ogni violazione ivi contemplata, una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara a favore della stazione appaltante.
B) La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge.
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3.
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5 % del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all'immagine.
Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.
In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto.
La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.
In tutti casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
ART.25
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto d’appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata sono a carico della ditta appaltatrice.
ART. 26 RECESSO
L'Amministrazione appaltante in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, di recedere dal contratto e/o non attivare il servizio, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcunchè fatte salve le prestazioni già eseguite.
ART.27 RIFERIMENTI NORMATIVI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. Capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, etc.), nonché in generale a tutti gli atti e documenti che disciplinano l’abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Le parti faranno, altresì, riferimento alle leggi, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto, nulla escluso o riservato nonché per quanto applicabili alle norme del Codice Civile.
ART. 28 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo 50/2016, qualora non risolte, sono devolute alla giustizia ordinaria.
E' esclusa la competenza arbitrale.
Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.
L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.
Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.
La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.