CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2020 PARTE NORMATIVA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2020 PARTE NORMATIVA
INDICE
CAPO I –INTRODUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E VIGENZA
Art.1-Finalità e principi
Art.2--Vigenza ed ambitodi applicazione Art.3–Durata - Revisione
CAPO II - CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (CD PRODUTTIVITÀ)
Art.4 - Criteri generali per l’incentivazione della performance organizzativa ed individuale CAPO III –LE ALTRE INDENNITÀ
Art.5 - Indennità per le condizioni di lavoro
Art.6 - Compensi per l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del persona-le delle categorie B, e C e D non destinatario degli incarichidi cui agli articoli 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.5.2018
Art. 7 - Particolari responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti
Art. 8 – Compensi per le funzioni di responsabilità svolte dal personale della polizia locale
Art. 9 – Compensi per il personale della polizia locale che svolge servizio esternoe/o aggiuntivo
Art. 10- Incentivazione del personale docente delle scuole materne e del personale educativo degli asili nido
Art.11 - Criteri delle forme di incentivazione della incentivazionedi cui all’art. 113 del
Art. 12 - Criteri della forma di incentivazione del personale dell’ufficio tributi per il maggiore gettito Ici
Art. 13 - Incentivazione del personale utilizzato nelle gestioni associate (giudice di Pace e Ufficio d’Ambito)
Art. 14 - Incentivazione del personale in telelavoro
Art. 15 - Incentivazione del personale assunto con contratti di formazione e lavoro e dei dipendenti somministrati
Art. 16 - Piani di razionalizzazione e risparmio
Art. 17 - Ripartizione del fondo per le risorse decentrate
Art.18 – Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa
Art. 19- Correlazione tra indennità di risultato e compensi previsti da disposizioni di legge per i titolari di posizione organizzativa
CAPO IV –LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Art. 20 - Le progressioni orizzontali
CAPO V - IL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21 - La flessibilità oraria Art. 22 - La Banca delle Ore
Art. 23 - Linee guida per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili
Art. 24 – Integrazione della disciplina sull’orario multiperiodale
Art. 25 - Arco temporale per la verifica del rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanalie)
Art.26 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi
Art.27 - Destinazione di una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria per essere finalizzata all’erogazione di incentivi alla produttività a favore dei messi notificatori
CAPO VI – LA COSTITUZIONE DEL FONDO
Art. 28 – Integrazione della parte variabile del fondo CAPO VII - NORME FINALI
Art. 29 - Norme finali
CAPO I
INTRODUZIONE, AMBITO DI APPLICAZIONE E VIGENZA
Art. 1 Finalità e principi
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo costituisce uno strumento per il miglioramento della qualità dei servizi erogati, delle attività svolte dall’ente e della sua organizzazione interna e nel contempo è uno strumento per la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché per la loro crescita professionale. Esso si ispira ai principi di tutela dei lavoratori, di parità e di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze nella organizzazione del lavoro.
Al perseguimento di tali finalità e nel rispetto dei principi prima indicati sono dettate le regole per la erogazione dei compensi legati alle prestazioni svolte, tanto con riferimento alla incentivazione della performance quanto alla erogazione delle altre indennità riferite alle condizioni di lavoro.
Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è redatto nel rispetto dei principi e delle procedure dettate dalla legislazione, con particolare riferimento alle previsioni dettate nella legge n. 300/1970, cd statuto dei diritti dei lavoratori, e del D.Lgs. n. 165/2001, cd testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego, edelle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto regioni ed autonomie locali, con particolare riferimento a quello del 21 maggio 2018.
Art. 2 Ambitodi applicazione
Il presente CCDI siapplica a tuttoilpersonalenondirigenteinserviziopressoilComune di Santa Xxxxx a Vico con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivicompresoilpersonalecomandatoodistaccato,nonchéalpersonaleconcontrattodisomministr azione di lavoro secondo quantoprevisto dalle disposizioni di legge inmateria.
Il presente CCDI sostituisceogniprecedente accordo sottoscrittoantecedentementealla data di entrata in vigoredellostessoetuttigliistitutioggettodicontrattazionedecentratavengono col medesimodisciplinati.
Art. 3 Duratarevisione
IlpresenteCCDIhaduratatriennaledalla data di sottoscrizione.
Con cadenza annualepossonoessererinegoziati i criteri di ripartizionedellerisorsetra le diverse possibilità di utilizzo.
Nelle more dellarinegoziazionedeicriteri di ripartodellerisorse, le particoncordano diritenerevalidoquantopattuitofinoallaridefinizionedellanuovaregolazionecontrattuale.
CAPO II
CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (CD PRODUTTIVITÀ)
Art. 4
Criteri generali per l’incentivazione della performance organizzativa ed individuale
1. Una quota del fondo per le risorse decentrate sulla base delle previsioni di cui all’art. 68, comma 2, lettere a) e b) del CCNL 21.5.2018, è destinata alla incentivazione della performance individuale
e di quella organizzativa del personale, cd produttività collettiva, individuale e/o per xxxxxxxx.Xx erogazione di questi compensi è subordinata alla preventiva assegnazione degli obiettivi, che devono soddisfare i requisiti di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e smi, ed alla verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, verifica che deve essere effettuata da parte del Nucleo di Valutazione o OIV. Partecipano a tale incentivazione anche i dipendenti parzialmente utilizzati con forme di gestione associata.
2. E’ destinata ai trattamenti economici di cui al comma 2 dell’art. 68 lettere a,b,c,d.e,f del CCNL la parte prevalente del fondo.Una percentuale non inferiore al 30 %della parte variabile del fondo secondo, quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 68 CCNL, è destinato alla incentivazione della performance individuale.
3. I compensi per la incentivazione della performance individuale ed organizzativa sono liquidati secondo il vigente regolamento di misurazione e valutazione della performance vigente nell’ Ente.
4. La quota di fondo destinata alla performance organizzativa ed individuale è ripartita tra i settori in base al numero delle unità assegnate alle qualiè attribuito il seguente peso:
Posizione giuridica | Peso |
A1 | 0,95 |
B1 | 1,00 |
B3 | 1.06 |
C1 | 1,13 |
D1 | 1,25 |
D3 | 1,45 |
Ai fini della assegnazione dei compensi di cui al precedente comma 3 il personale in part time e/o i dipendenti che nel corso dell’anno sono stato impegnati in più strutture e/o sono cessati dal servizio partecipano in misura proporzionale alla durata ridotta dell’impegno richiesto.
Le economie derivanti dalla applicazione del precedente comma4, ritornano nella disponibilità del fondo relativo all’anno successivo ovvero sono ripartiti nello stesso anno tra i dipendenti che hanno ottenuto nel grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati come performance individuale.
CAPO III
LE ALTRE INDENNITÀ
Art. 5
Indennità per le condizioni di lavoro
I destinatari della indennità per le condizioni di lavoro di cui all’articolo 70 bis del CCNL 21.5.2018 sono i dipendenti non titolari di posizione organizzative che svolgono attività disagiate e/o esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute e/o implicanti il maneggio di valori.
La misura di tale indennità nei limiti fissati dal contratto nazionale è fissatain sede di contratto decentrato.
Per attività disagiate si intendono quelle individuate dalla contrattazione decentrata che possono comportare, per la loro natura o forma organizzativa, quali orario (ad esempio spezzato senza considerare la normale pausa prevista per la erogazione dei buoni pasto) e/o modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, problemi per l’equilibrio psico-fisico del lavoratore o problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali.
quelle svolte dagli operai e operatori che sono sottoposti a specifiche condizioni di rischio attestate dal responsabile.
L’indennità maneggio valori, in applicazione dell’art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 200,00 e risponda di tale maneggio (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa). L’indennità compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
I responsabili attestano con cadenza annuale i dipendenti che hanno svolto le attività di cui al presente articolo.
Art. 6
Compensi per l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D non destinatari degli incarichi di cui agli articoli 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.5.2018
Le parti concordano che per specifiche responsabilità svolte da parte del personale delle categorie B, C e D, quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui di cui agli articoli 14, 15, 17 e 18 del CCNL 21.5.2018, debbano intendersi le responsabilità di coordinamento di gruppi di lavoro o di squadre di operatori, formate da dipendenti di pari o inferiore categoria o anche e da maestranze esterne,nonché gli incarichi che determinano lo svolgimento di compiti di responsabilità ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli svolti dalla parte maggioritaria dei dipendenti della stessa categoria ovvero dello stesso profilo.
Per la erogazione di questi compensi si applica lo specifico regolamento ispirato ai seguenti criteri generali:
i titolari di PO individuano i dipendenti con apposito decreto entro il tetto delle risorse ad essi assegnate a questo fine.
L’assegnazione da parte del titolare di PO, con provvedimento scritto (decreto) e comunicato al Servizio Personale, degli incarichi di specifiche responsabilità, costituisce condizione essenziale per il riconoscimento della stessa.
Le risorse destinate dalla contrattazione decentrata al finanziamento di questa indennità sono ripartite dal segretario Generaletra i vari Settori in relazione al numero dipendenti assegnati al settore e al peso delle categorie così definito: D 2,50 C 1,80 B 1,00
Art. 7
Particolari responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti
1. Gli incentivi, previsti dall’art. 70 quinquies comma 2 del CCNL 21.5.2018 sono destinati a compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, e D, a cui, con apposito decreto delResponsabile siano state attribuiti le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o responsabilità:
ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale elettorale (attribuite nel rispetto delle specifiche procedure);
responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative;
compiti di responsabilità affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico e al protocollo; funzioni attribuite ai messi notificatori;
specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.
2.L’assegnazione da parte del titolare di PO, con provvedimento scritto (decreto) e comunicato al Servizio Personale, degli incarichi di previsti dall’art. 70 quinquies comma 2 del CCNL 21.5.2018 costituisce condizione essenziale per il riconoscimento della stessa.
3. La individuazione dei lavoratori interessati alla disciplina del comma 1, non può realizzarsi con un generico riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività ma unicamente a quello formalmente investito di quelle particolari funzioni che danno titolo al compenso e comunque deve essere effettuata entro il tetto delle risorse destinate a questa finalità dal fondo per la contrattazione decentrata, per come ripartito tra i singoli settoridalla giunta (ovvero dal direttore generale o dal segretario), previa informazione ai soggetti sindacali.
4. Il compenso è assegnato nella misura di euro 350 annui.
5. Nel caso in cui un dipendente svolga più attività tra quelle di cui al comma precedente potrà ricevere un compenso entro il tetto massimo di € 500 annui lordi. Questa indennità non è corrisposta per i periodi di assenza superiori ad 1 mese diversi dalle ferie e dal congedo di maternità/paternità. Nel caso in cui un dipendente svolga sia attività previste dal presente articolo sia dal precedente articolo 6, non si darà corso alla erogazione della indennità di cui al presente articolo.
6.I compensi di cui al presente articolo sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è subordinata all’effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate, per cui non sono erogati in caso di assenza per un periodo superiore ad 1 mese, salvele ferie ed i congedi di maternità/paternità, nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non producono effetti sul salario accessorio.
Art. 8
Compensi per le funzioni di responsabilità svolte dal personale della polizia locale
Per incarichi di responsabilità svolti dal personale della polizia locale, ai sensi dell’articolo 56 sexies del CCNL 21.5.2018,si devono intendere quelli assegnati formalmente dal Responsabile del settore polizia locale con apposito decreto che determinano lo svolgimento di compiti di responsabilità ulteriori rispetto alle attività svolte dalla parte maggioritaria dei dipendenti della polizia locale inquadrati nella stessa categoria, compiti che devono essere connessi al grado rivestito. Del conferimento di tali incarichi deve essere data comunicazione al Servizio Personale. Nel conferimento degli stessi occorre tenere conto delle risorse destinate dal contratto decentrato al finanziamento di questo istituto.
I compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie C e D e i relativi compensi, sono i seguenti:
Compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie C e D | Compensiannui |
Responsabilità, formalmente attribuita a dipendente di categoria C e D dal Responsabile del Settore di P.M., nei seguenti ambiti: 1) responsabilità di una struttura organizzativa formalizzata (servizio/ ufficio); 2) affidamento di un significativo numero di tipologie di procedimenti amministrativi e/o di procedimenti amministrativi che vengono giudicati di particolare complessità e/o di procedimenti amministrativi che appartengono a tipologie disomogenee; 3) coordinamento di operatori di categoria pari o inferiore (almeno 2 unità); 4) incarico di sostituzione del responsabile di posizione organizzativa per assenza o impedimento di questi. | Euro (fino a 3.000) se riferita al possesso di almeno 5 requisiti Euro(fino a 2.500,00)se riferita al possesso di 4 requisiti Euro (fino a 2.000,00) se riferita al possesso di 3 requisiti |
5) adozione in modo continuativo di atti a rilevanza esterna sulla base di deleghe espressamente conferite | Euro (fino a 1.500,00) se riferita al possesso di 2 requisiti |
I compensi di cui al presente articolo sono motivatamente revocabili e la loro corresponsione è subordinata all’effettivo esercizio dei compiti e delle responsabilità a cui sono correlate, per cui non sono erogati in caso di assenza per un periodo superiore ad 1 mese, salvele ferie ed i congedi di maternità/paternità, nonché le altre ragioni di assenza che per i contratti nazionali o la legislazione non producono effetti sul salario accessorio.
Art. 9
Compensi per il personale della polizia locale che svolge servizio esterno e/o aggiuntivo
Al personale della polizia locale che svolge la sua attività in modo continuativo all’esterno è erogato un compenso per ogni giornata di lavoro fissato annualmente in sede di accordo economico sulla base delle risorse effettivamente disponibili e nei limiti fissati dal contratto nazionale.
Per attività svolta in modo continuativo all’esterno si intende anche quella, derivante dal modello organizzativo adottato dall’ente, in cui lo stesso dipendente svolge una parte della sua attività all’interno degli uffici se ciò costituisce condizione indispensabile per lo svolgimento della attività esterna; in tali casi la attività deve essere svolta all’esterno per almeno il 50% dell’impegno orario. La misura della indennità giornaliera è fissata annualmente in sede di accordo economico sulla base delle risorse effettivamente disponibilie nei limiti fissati dal contratto nazionale.
Al personale della polizia locale che svolge attività esterna in misura inferiore al 50% del suo impegno orario e/o è stato giudicato inidoneo allo svolgimento di attività esterne non viene erogato alcun compenso a questo titolo.
Questo compenso viene corrisposto mensilmente sulla base di una attestazione del Responsabile di Settore della presenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.
Per le prestazioni della polizia locale aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro e relative alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione necessarie per lo svolgimento di servizi cd in conto terzi ed i cui oneri non sono sostenuti dall’ente, è dovuto al personale della stessa impegnato, ivi compresi i titolari di posizione organizzativa, un compenso ai sensi delle previsioni contenute nell’articolo 56 ter del CCNL 21.5.2018 e calcolato nella stessa misura dei compensi spettanti per il lavoro straordinario, senza entrare nei tetti di risorse e di impegno massimo individuale previsto per lo stesso. Il finanziamento derivante dai privati deve coprire interamente i costi derivanti dalla applicazione di questa disposizione, ivi compresi gli oneri riflessi e l’Irap.
Art. 10
Incentivazione del personale delle scuole materne
Per le attività del personale della scuola dell’infanzia comunale sono assegnate annualmente, in sede di contratto decentrato parte economica,risorse destinate al miglioramento quali/quantitativo dei servizi erogati.
Art. 11
Criteri delle forme di incentivazione della incentivazione di cui all’art. 113 del D.Lgs n.
La ripartizione delle risorse comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è disposta sulla base di apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale e oggetto di confronto con le parti sindacali.
Art. 12
Criteri della forma di incentivazione del personale dell’ufficio tributi per il maggiore gettito Ici
1. Al personale dell’ufficio tributi che ha partecipato alle attività relative all’Ici è attribuito, entro il tetto definito dal regolamento dell’ente, una quota del maggiore gettito che non derivi da aumenti di aliquote o da provvedimenti normativi, ma dalla attività di contrasto alla evasione, elusione ed erosione ed a condizione che l’ente abbia preventivamente approvato uno specifico progetto di miglioramento delle attività.
2. Le risorse sono ripartite dal responsabile del settore nel rispetto dello specifico regolamento.
Art. 13
Incentivazione del personale utilizzato nelle gestioni associate (giudice di Pace e Ufficio d’Ambito)
0.Xx personale distaccato al giudice di pace si applica l’indennità per particolari condizioni di lavoro così determinata:
€ 1.000, 00 annui categoria B
€ 1.500,00 annui categoria C
€ 2.000,00annui nella misura di €. 10,00 giornalieri.
0.Xx personale assegnato in modalità part time al giudice di pace o all’ufficio di ambito (Piano di zona)si applica l’indennità per particolari condizioni di disagio fissata in € 10,00 giornalieri per almeno sei ore di distacco e di € 5,00 giornalieri per distacchi inferiori alle sei ore.
3. L’indennità viene erogata solo in caso di effettivo servizio presso la sede distaccata.
In favore del personale utilizzato parzialmente dal comune è prevista la possibilità di riconoscere l’ indennità per specifiche responsabilità proporzionata alle ore di servizio svolte presso l’ Ente ela corresponsione di una quota della indennità legata alla performance, cd produttività, sulla base della assegnazione di specifici obiettivi, per come previsto dal precedente articolo 4.
Art. 14
Incentivazione del personale in telelavoro
1. Il personale utilizzato, anche a tempo parziale, in modalità di telelavoro partecipa, in presenza delle condizioni previste dal presente contratto, alle indennità di performance organizzativa ed individuale, cd produttività, e di specifiche responsabilità.
2. L’eventuale riconoscimento di un rimborso delle spese telefoniche e di energia sostenute in relazione alle modalità di svolgimento in telelavoro delle prestazioni lavorative è rimesso alla disponibilità economica dell’ente, con risorse che non sono comprese tra quelle contrattuali.
Art. 15
Incentivazione del personale assunto con contratti di formazione e lavoro e dei dipendenti somministrati
1. I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e quelli somministrati hanno diritto – in presenza delle condizioni fissate dal presente contratto o dalla contrattazione nazionale – alla corresponsione di tutte le indennità collegate alla prestazione di lavoro svolta, in particolare produttività, rischio, disagio, turnazione, reperibilità, specifiche responsabilità, maneggio valori etc.
2. La erogazione di tali compensi non è a carico del fondo per le risorse decentrate, ma del bilancio dell’ente, in specifico delle risorse destinate al progetto per i contratti di formazione e lavoro ed agli oneri previsti per il ricorso ai contratti di somministrazione.
Art. 16
Piani di razionalizzazione e risparmio
1. Si provvede con cadenza annuale alla ripartizione delle risorse che possono essere destinate al fondo per la contrattazione decentrata derivanti dai risparmi conseguiti a seguito della realizzazione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16 del DL n. 98/2011
2. Nella ripartizione di tali risorse una parte pari al 70 % è assegnata ai dipendenti che hanno direttamente partecipato alla realizzazione del piano, per come individuati dal segretario generale su proposta dei responsabili interessati
3. La ripartizione è effettuata successivamente alla conclusione delle attività ed alla attestazione dell’effettivo raggiungimento dei risultati prefissati.
4. Le quote eventualmente non ripartite sono assegnate al fondo per la contrattazione decentrata.
Art. 17
Ripartizione del fondo per le risorse decentrate
1. Con cadenza annuale le parti procedono alla ripartizione del fondo per le risorse decentrate, con riferimento alla parte stabile ed a quella variabile.
2. Tale ripartizione è effettuata nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
3. Le parti assumono l’impegno di avviare entro il mese di Marzo di ogni anno la contrattazione per la ripartizione del fondo. Il fondo costituito dall’ente viene trasmesso ai soggetti sindacali almeno 15 giorni prima dell’avvio della contrattazione per la sua ripartizione.
4. In caso di mancata definizione della nuova intesa si continua ad applicare, ove possibile, la ripartizione dell’anno precedente. Nel caso in cui ciò non sia possibile si erogano esclusivamente le indennità disciplinate interamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 68, comma 1, del CCNL 21.5.2018, per cui le risorse di parte stabile non utilizzate nell’anno vengono utilizzate negli anni successivi.
5. Nell’anno 2018 si dà corso esclusivamente alla ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata e l’entrata in vigore dei nuovi istituti previsti dal CCNL 21.5.2018 è fissata a decorrere dallo 1 gennaio 2019.
6.Iproventi delle violazioni del codice della strada riscossi dall’ ente saranno utilizzati in conformitàalla delibera di Giunta comunale che ogni anno l’ Ente è tenuto ad adottare.
Art. 18
Criteri generali per la determinazione della indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa
0.Xx misura della indennità di risultato delle posizioni organizzative, fermo restando che a questo fine sono destinate risorse in misura non inferiore al 15% di quanto complessivamente destinato al trattamento economico accessorio spettante alle stesse è determinata nel seguente modo:
0.Xx risultato del processo valutativo costituisce la base per il calcolo della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, nonché dalla contrattazione decentrata integrativa. La ripartizione del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato viene stabilita annualmente, nell’ambito della contrattazione decentrata per l’area delle posizioni organizzative.
3.Terminata l’attività di valutazione le schede vengono trasmesse al Sindaco per l’attribuzione dell’ indennità di risultato.
0.Xx retribuzione di risultato spettante è calcolata in funzione del punteggio ottenuto nella valutazione.
0.Xx conseguimento di un punteggio superiore a 95 corrisponderà l’erogazione della percentuale massima di retribuzione di risultato erogabile.
0.Xx presenza di valutazioni della performance organizzativa ed individuale inferiori a 50/100 puntinon viene erogato alcun premio.
0.Xx valutazione negativa reiterata nell’ultimo triennio, tale da comportare un punteggio medio inferiore a 50/100 punti, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini del licenziamento disciplinare.
0.Xx sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55‐quater, comma 1, si applica la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: “(omissis)…..lettera f quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 0‐xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 150 del 2009.
9.Nel caso in cui la somma delle indennità di risultato spettanti ai sensi del precedente comma è di importo inferiore alla quota stabilita dal comma 1 i risparmi implementano i compensi destinati alla indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa nell’anno successivo.
Art. 19
Correlazione tra indennità di risultato e compensi previsti da disposizioni di legge per i titolari di posizione organizzativa
1.Nel caso in cui i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge attribuiti a titolari di posizioni organizzative, ivi compresi i compensi per la incentivazione delle funzioni tecniche, superino, su base annua, l’ammontare di euro 10.000, la retribuzione di risultato ai destinatari di incarichi di posizione organizzativa è ridotta del 50%, e nel caso di compensi superiori a 15.000 euro annui è ridotta del 70%.
2.Tali risparmi vanno utilizzati per aumentare le somme destinate alla retribuzione di risultato degli altri titolari di posizione organizzativa.
CAPO IV
LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI
Art. 20
Le progressioni orizzontali
1. Le progressioni orizzontali o economiche sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo ed attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni non superiore al 20%.
2. La loro decorrenza è fissata alla data di sottoscrizione del contratto che ne prevede l’attivazione, sono effettuate in modo distinto per ognuna delle 4 categorie.
3.Esse sono disciplinate da una specifica disposizione regolamentare che si ispira ai seguenti criteri che danno applicazione ed integrazione ai principi dettati dall’articolo 16 del CCNL del 21.5.2018: è richiesto come requisito un’anzianità di servizioal 31 dicembre dell’anno precedente di trentasei mesi nella posizione immediatamente precedente.
4.Essa è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria categoria in ordine decrescente;
la graduatoria viene formata utilizzando i seguenti tre criteri:
- la valutazione del personale del triennio precedente, che determina un punteggio massimo di 70 punti. Nel caso in cui la valutazione non sia stata effettuata per assenza o altre ragioni, vengono utilizzatequelle effettuate;
- la esperienza acquisita, intesa come anzianità nel profilo, fino al 20%, da calcolare in misura proporzionale agli anni;
- attività formative debitamente documentate: per un punteggio massimo del 10%, in relazione di 5 punti per formazione certificata con superamento di esami finali e 0,50 per ognigiornata di formazione debitamente documentata.
A parità di punteggio è data la precedenza al dipendente con la valutazione più elevata, nel caso di ulteriore parità a quello che ha avuto il punteggio più elevato nel fattore raggiungimento degli obiettivi e, in caso di ulteriore parità, al dipendente con maggiore anzianità di servizio nella posizione economica ed infine nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.
CAPO V
LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 21
La flessibilità oraria
1,Salvo che per il personale che presta la sua attività in turni, è prevista la flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti.
2.I dipendenti di cui all’articolo 27, comma 4, CCNL 21.5.2018 possono godere di una fascia oraria di flessibilità di 60 minuti prima o dopo l’orario di inizio o di conclusione stabiliti dall’ente come orario di lavoro e possono concordare, fermo restando che non si devono produrre conseguenze negative per lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi,articolazioni dell’orario ancor più flessibili. Di tali forme di flessibilità concordate è data informazione preventiva al servizio personale.
Art. 22
La Banca delle Ore
1. È istituita la Banca delle Ore, a cui i dipendenti possono aderire in modo volontario. Le rinunce producono effetti a partire dall’anno successivo.
2. In essa confluiscono su richiesta del dipendente le ore di prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate, entro il tetto di 90 ore annue. Esse vanno utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
Art. 23
Linee guida per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti
rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili
1. Per il miglioramento dell’ambiente di lavoro e per il benessere organizzativo le parti si incontrano all’occorrenza almeno una volta all’anno per verificare le iniziative assunte, anche sulla base delle proposte del CUG e per avanzare specifiche proposte ovvero, per le parti rimesse alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, per adottare specifiche misure.
2. L’ente tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti dei servizi attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la costante verifica dell’applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia, con specifico riferimento alD.Lgs. n. 81/2008.
3. Per l’attuazione delle iniziative necessarie per facilitare l’attività dei dipendenti disabili le parti si incontrano almeno una volta all’anno per verificare le iniziative assunte, anche sulla base delle
proposte del CUG, e per avanzare specifiche proposte ovvero, per le parti rimesse alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, per adottare specifiche misure.
Art. 24
Integrazione della disciplina sull’orario multi periodale
Il numero delle settimane in cui i dipendenti possono svolgere una prestazione aggiuntiva o ridotta nell’ambito dell’orario multiperiodale di cui all’articolo 25 del CCNL 21.5.2018 è fissato, in 13 su base annua per le attività che sono previamente individuate dall’ente sulla base di comprovate esigenze organizzative precipuamente dirette a garantire la qualità dei servizi erogati.
Art. 25
Arco temporale per la verifica del rispetto del tetto massimo di 48 ore settimanali
1. E’istituito presso l’Ente l’orariomultiperiodale.
0.Xx fase di prima applicazione vengono individuati come periodi di minore concentrazione di lavoro le quattro settimane del mese di Agosto e come periodo di maggiore concentrazione le otto settimane decorrenti dal 01 Ottobre.
3.Nel periodo di minore concentrazione di lavoro l’orario settimanale non potrà essere inferiore alle 30 ore e nei periodi maggiore concentrazione non potrà essere superiore alle 42 ore.
0.Xx concreta applicazione è riservata ad autonome determinazione dei Responsabili di Settore sentito il personale interessato, il Sindaco ed il Segretario Generale.
5.Le forme di recupero, nei periodi di minor carico di lavoro, possono essere attuate sia mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario sia attraverso la riduzione del numero di giornate lavorative.
Art. 26
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi
Le parti convengono che la introduzione di nuove tecnologie che producono effetti sulla organizzazione dei servizi e/o sulla qualità del lavoro sia oggetto di preventiva informazione ai soggetti sindacali, che possono avanzare proposte di cui l’ente è obbligato a tenere conto e su cui può formulare delle riserve o delle ragioni di contrarietà solo in presenza di documentate esigenze organizzative.
Art. 27
Destinazione di una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria per essere finalizzata all’erogazione di incentivi alla
produttività a favore dei messi notificatori
1. Le parti concordano che esistono le condizioni finanziarie per la destinazione di una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell’Amministrazione Finanziaria al fondo di cui all’art. 15 del CCNL 1.4.1999, per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori.
2. All’incentivazione dei messi notificatori viene destinata la quota parte del 80 % del rimborso spese effettuato dall’Amministrazione Finanziaria all’Ente, una volta che questo sia stato introitato e con esclusione delle eventuali spese postali resesi necessarie per le notifiche.
3. La liquidazione di tale incentivazione avverrà in un’unica soluzione annua ed i compensi saranno erogati tra i messi notificatoriin proporzione alle notifiche effettuate complessivamente.
CAPO VI
LA COSTITUZIONE DEL FONDO
Art. 28
Integrazione della parte variabile del fondo
La costituzione del fondo per le risorse decentrate, sulla base delle regole dettate dai CCNL, è disposta dall’ente. Della sua avvenuta costituzione è data informazione ai soggetti sindacali in modo tempestivo e comunque precedentemente all’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.
La integrazione della parte variabile con le risorse di cui all’articolo 67, comma 3, lettera h), e del comma 4, del CCNL 21.5.2018 è decisa, una volta che queste risorse siano state previste nel bilancio preventivo, anche triennale, dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa che si esprime con la formulazione di una specifica intesa che può intervenire anche solamente per questo aspetto.
CAPO VII NORME FINALI
Art. 29 Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
2. Sono confermate le disposizioni in essere sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero
3. Eventuali norme di maggior favore rispetto a quelle definite dal presente contratto, inserite da code contrattuali o da rinnovi o da leggi, trovano attuazione mediante disapplicazione delle corrispondenti clausole.
4. Il presente testo contrattuale sarà trasmesso, a cura dell’Amministrazione, all’A.R.A.N. ed al C.N.E.L., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, nonché con le relazioni illustrative ed economico finanziaria e sarà pubblicato sul sito internet dell’ente.
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018/2020 PARTE ECONOMICA
INDICE
Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Risorse destinate a compensare l’esercizio di attivitàsvolte in condizioni particolarmente
disagiate.
Art.3 - Risorse destinate al pagamento dell’indennità di turno
Art. 4- Risorse destinate al pagamento dell’indennità di rischio
Art.5 - Risorse destinate al pagamento dell’indennità di reperibilità
Art. 6 – Risorse destinate al pagamento dell’indennità di maneggio valori
Art.7 - Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
Art. 8 - Disciplina delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della categoria.
Art. 9 - Risorse destinate a compensare la performance
Art. 10 – Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
Art.11 - Disciplina lavoro straordinario.
Art.12 - Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell’art. 54 del CCNL del 14.9.2000
Art.13 - Risorse destinate all’incentivazione del personale utilizzato presso il Giudice di Pace e ufficio
di Ambito
Art.14 - Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione
Art. 15 -Disposizioni finali
Comune di Santa Xxxxx a Vico
Provincia di Caserta
PARTE ECONOMICA
Art 1
Premessa
1. Le parti prendono atto che il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è stato costituito, da ultimo con Determinazione n. 1018/2018 del Responsabile del Settore Finanziario e che la stessa è corredata dal Parere favorevole del Revisore dei Conti attestante la sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Le parti prendono atto che l’importo complessivo del Fondo, depurato delle risorse fisse e stabili, ed incrementato delle economie dell’anno precedente, è pari ad € 103.105,75econvengono che la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli
Art. 2
Risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.
1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A, B e C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Inoltre, spetta alla contrattazione integrativa definire: “le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l’individuazione” dei compensi relativi alle finalità di cui al presente articolo.
3. Per attività particolarmente disagiata si intende un’attività decisamente scomoda, svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell’ente senza che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di turno).
4. L’indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l’indennità di rischio, di turno o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile, invece, con la maggiorazione del 50% di cui all’art. 24, comma 1, del CCNL 14.9.2001 come integrato dall’art. 14 del CCNL 14.10.2001, che non è classificabile quale indennità);
5. Le parti convengono di considerare attività particolarmente disagiate le seguenti:
Attività professionale svolta |
Articolazione disagiata dell’orario di lavoro |
Attività di pulizia prestata presso più sedi |
Collaborazione scolastica |
6. Per lo svolgimento delle attività è previsto un importo mensile lordo di € 25,00. Tale importo è corrisposto in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento.
7. Il budget stanziato per l’anno 2018 è pari a € 825,00
Art.3
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di turno
1. Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del
CCNL del 14.09.00, in particolare:
a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente:
b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino;
d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla
particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della
retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2,
lett. c):
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2,
lett. c);
e) l’indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
2. L’indennità è prevista per il Servizio Polizia Municipale, e il budget assegnato per l’anno 2018
ammonta ad €.20.940,94.
Art. 4
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di rischio
1. L’indennità di rischio, è corrisposta:
) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l’ente (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall’articolazione dell’orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
) L’indennità di rischio ammonta ad un importomensile lordo di € 30,00 e compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente.
2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:
Attività professionale svolta |
Manutentori |
Autista accompagnatore |
3. Il budget stanziato per l’anno 2018 è pari a € 900,00
Art.5
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di reperibilità
1. L’indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell’art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall’art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell’ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di
reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta
in funzione della sua durata oraria con applicazione sull’importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
g) la corresponsione degli importi relativi all’indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.
2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla
chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione.
3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrisposta.
4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:
Attività professionale svolta |
Anagrafe e Stato Civile |
Polizia Municipale |
5. Per la corresponsione dell’indennità di reperibilità di cui al presente articolo è previsto l’importo totaledi
€ 4.555,47
Art. 6
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di maneggio valori
1. L’indennità maneggio valori, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 200,00 e risponda di tale maneggio (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa).
2. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio demografico, servizio economato).
3. L’indennità è calcolata e liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate.
4. Gli importi dell’indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliere ed un massimo di €. 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all’entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;
5. Tale indennità è graduata in relazione all’importo medio mensile di cassa che il servizio ha avuto nell’anno precedente secondo le seguenti risultanze:
Servizio | Somma prevista |
Economato | € 1,55 |
Demografici | € 0,55 |
Polizia Municipale | €.1,00 |
Per l’anno 2018 l’istituto è finanziato per complessivi € 708,00.
Art.7
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. L’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoroprevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un’indennità annuale fino ad un massimo di € 3.000,00’.
2. In applicazione dell’art. 6, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: “le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l’individuazione” dei compensi destinati all’esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti, pertanto, convengono, di attribuire per l’l’indennità per specifiche responsabilità per gli importi
di seguito indicati.
Categoria | Indennità |
a) cat. D | MIN€.1.000.00 MAX€2.500,00 |
b) cat. C | MIN €. 800,00 MAX€1.800,00 |
c cat. B | MIN€.500,00 MAX€.1.000,00 |
4. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate al comma 3.
5. L’importo dell’indennità è decurtato, nel solo caso si assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008.
6. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l’indennità di cui al presente articolo
non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità.
7. Sarà assegnato ai singoli responsabili di settore un budget annuale sulla base delle risorse umane del settore.
L’ Indennità sarà erogata secondo lo specifico regolamento.
8. L’importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità risulta, pertanto,
così determinato: € 37.700,00.
Tale importo costituisce l’importo massimo attribuibile per tale istituto da parte dei Responsabili, ferma restando la possibilità di articolare lo stesso tra i dipendenti del Settore prescelti sulla base delle “forbici” previste dal comma 3.
Art. 8
Disciplina delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della categoria.
1. Per l’attuazione della progressione economica all’interno della categoria, agli aventi diritto, è destinata con riferimento all’anno 2018 la somma di € 2.500,00.
Art. 9
Risorse destinate a compensare la performance
1. Le risorse destinate a compensare le performance organizzativa e individuale sono quantificate in € 27.536,34
Per i criteri e l’attribuzione si rimanda all’art.4 del CCDI parte normativa
3. Viene assegnata al Settore di appartenenza del personale educativo/scolastico in aggiunta alle risorse in precedenza indicate una somma di € 5.000,00 per le attività della scuola comunale destinate al miglioramento quali quantitativo dei servizi erogati, giusto art.10 del presente CCDI
Le stesse costituiscono l’importo minimo utilizzabile per tale istituto.
Art. 10
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. L’art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L’attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”.
Per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato è necessario che l’utilizzo delle risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL dell’1.4.1999 sia disciplinato dal presente contratto.
Infatti l’art. 4, comma 2, lettera c) del CCNL dell’1.4.1999 dispone che la contrattazione collettiva integrativa disciplini le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l’individuazione e la corresponsione dei compensi che specifiche disposizioni di legge destinano all’incentivazione del personale.
2. Le risorse di cui al presente articolo sono quantificate nel fondo di cui all’art. 31 del CCNL del 2.1.2004.
Art.11
Disciplina lavoro straordinario.
1. Le parti prendono atto che per l'anno 2018 il fondo destinato alla corresponsione di prestazioni per lavoro straordinario come individuato dall’art. 14, commi 1,2 e 4, del CCNL 1.4.1999 risulta essere pari ad euro 6.400,00, giusta delibera di ripartizione della G.C.n. 91 del 04.06.2018..
Art.12
Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell’art. 54 del CCNL del 14.9.2000
1. In applicazione dell’art. 32 del CCDI si prevede che una quota del rimborso delle spese di ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria sia destinata all’erogazione di incentivi a favore dei messi notificatori.
2. Ad ogni messo notificatore è destinata la quota percentuale in precedenza indicata in funzione delle notificazioni effettuate.
3. Le risorse previste per l’applicazione della presente disposizione sono pari per il corrente anno a €.500,00.
Art.13
Risorse destinate all’incentivazione del personale utilizzato presso il Giudice di Pace e ufficio di
Ambito
1. In applicazione dell’art. 32 del CCDI, le risorse destinate a compensare le suddette indennità sono quantificate in € 2.440,00
Art.14
Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito del processo di depurazione
1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e di quelle da effettuare nel 2018, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall’art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 pari ad € 330.155,45 risulta, pertanto, per l’anno 2018 così ripartito:
Ripartizione Fondo Risorse Decentrateanno 2018
Risorse decentrate stabili
Progressioni economiche orizzontali in godimento | 108.096,76 | |
Indennità di comparto | 24.364,46 | |
Recupero somme anni precedenti | 0,00 | |
Turnazione | 20.940,94 | |
Reperibilità | 4.555,47 | |
Disagio | 825,00 | |
Rischio | 900,00 | |
Indennità di maneggio valori | 708,00 | |
Particolari responsabilità art. 17, comma 2, lett. f) | 37.700,00 | |
Particolari responsabilità art. 17, comma 2, lett. i) | 0,00 | |
Performance | 27.044,34 | |
Progressione economiche da tenersi | 2.500,00 | |
Personale Giudice di Pace - Ambito | 2.440,00 | |
Economie | 4,00 | |
Totale Risorse decentrate stabili | 230.074,97 |
Parte Variabile | ||
Istituto | Fonti | Impieghi |
Sgate | 4.368,96 | 4.368,96 |
Incentivi recupero evasione I.C.I. | 3.000,00 | 3.000,00 |
Notifiche per conto Amministrazione Fiscale | 500,00 | 500,00 |
Progetto incentivante Polizia Municipale | 11.615,25 | 11.615,25 |
condono edilizio | 10.000,00 | 10.000,00 |
Compenso rilevatori ISTAT | 900,00 | 900,00 |
REI | 2.000,00 | 2.000,00 |
Incentivazioni D. Lgs. N. 50/2016. – Condono-Refezione- Ambiente | 59.059,31 | 59.059,31 |
Totale | 94.588,48 | 94.588,48 |
3. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario
sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.
Art.15 Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.